T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2282 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);
Motivi della decisione

– a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando di aver presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – e di essere stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione senza poi ricevere più alcuna notizia;

– la posizione differenziata di interesse legittimo ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza come sopra presentata il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto;

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dal ricorrente in data 18 maggio 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore, e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13431 Motivi di ricorso

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sto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16.9.2009, il magistrato di sorveglianza di Brescia rigettava l’istanza formulata da H.P., mirata ad ottenere il beneficio della remissione del debito, ritenendo carente il requisito della buona condotta ex art. 56 O.P., essendo risultato che a carico del medesimo erano stati elevati numerosi addebiti disciplinari, nel corso della detenzione, sintomatici della sua inadeguatezza a conformarsi alle regole del vivere sociale.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, per opporre di aver ottenuto il beneficio della liberazione anticipata, segno di una capacità di recupero, di aver ottenuto un encomio per attività di volontariato svolto e quindi di essere nelle condizioni per ottenere la concessione del beneficio.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi costituiscono censura in fatto della decisione e come tale va dichiarato inammissibile.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha correttamente analizzato i due profili sulla base dei quali è ammessa la remissione del debito, giungendo alla conclusione che seppure sia sussistente il profilo delle disagiate condizioni economiche, non è ravvisabile il requisito della buona condotta carceraria, avendo accumulato l’interessato svariati addebiti disciplinari. La decisione è frutto di una valutazione in fatto, come tale incensurabile in detta sede, ancorata però alla corretta lettura del dato normativo. Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-07-2011, n. 15485 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Messina rigettando il gravame della AUSL (OMISSIS) contro la parte ora intimata, ha riconosciuto a quest’ultima, medico convenzionato titolare di duplice convenzione, il compenso aggiuntivo su entrambe le convenzioni dal 1 gennaio 1995.

Secondo la Corte territoriale, l’AUSL è passivamente legittimata poichè gli incarichi ai quali è collegata la controversia sono successivi al passaggio delle ex USL alla gestione liquidatoria.

Inoltre, gli incarichi sono senz’altro cumulabili e in ciascuno di essi il compenso in questione è diversamente strutturato, quindi va calcolato separatamente per ciascuno di essi. La non cumulabilità dovrebbe essere specificamente prevista mentre non lo è: nulla si rinviene al riguardo nel D.P.R. 22 luglio 1994, n. 484, art. 45.

L’assenza dei divieti esprime la volontà contrattuale di non porre limiti al cumulo: ciascuno dei compensi incontra i propri limiti specifici ma non vi è un tetto massimo da non superare. Non si può estendere al compenso aggiuntivo la disciplina in tema di compenso per la variazione del costo vita, perchè si tratta di fattispecie diverse. Il D.P.R. n. 484 del 1996, quale atto di normazione secondaria cui va applicato l’art. 15 preleggi, ridisciplinando il trattamento retributivo dei medici convenzionati ha abrogato il precedente compenso per la variazione del costo vita previsto dal D.P.R. n. 314 del 1980. Inoltre, a conforto della diversità dei due istituti nessun riferimento si rinviene, in tale normativa successiva, sulle quote di carovita. Pertanto, il compenso aggiuntivo, quale quota fissa di retribuzione, va corrisposto dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 484 del 1996 che, a questo limitato effetto, decorre dal 1 gennaio 1995.

La AUSL (OMISSIS) di Messina chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

La parte intimata resiste con controricorso,illustrato con memoria.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 30 del 1993, art. 55 e della L. n. 724 del 1994, art. 6 e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, in connessione con il D.P. Reg. Sic. 7 luglio 1995, n. 189.

Si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione delle norme richiamate trascurato di considerare che nella Regione siciliana la istituzione delle aziende sanitarie locali è avvenuta solo con effetti 10 luglio 1995, con la conseguenza che per le pretese creditorie anteriori legittimata passiva restava regione attraverso le gestioni liquidatorie delle Usl.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 25 in connessione con gli artt. 45, 58 e 14 dello stesso D.P.R.. Violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..

Si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione delle norme richiamate, riconosciuto alla sanitario titolare di doppia convenzione un compenso aggiuntivo di importo superiore a quello più favorevole riconoscibile a sanitario massimalista con un unico incarico, senza tener conto del limite generale nella fruizione dell’emolumento stabilito dal D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45 attraverso la fissazione di una misura massima del compenso aggiuntivo, limite destinato ad operare come criterio interpretativo anche nelle ipotesi di doppio incarico.

Il secondo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso che il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 45, lett. C non può superare l’importo spettante al sanitario con unica convenzione, restando inammissibile il cumulo in favore del medico convenzionato che sia titolare di due rapporti, atteso che si applica senza limitazioni, in forza del richiamo fattone dal D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. F, il regime giuridico già vigente per l’istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso. Nè a sostegno di diversa interpretazione possono valere argomenti sistematici come il riferimento all’art. 36 Cost., non applicabile in relazione a prestazione d’opera professionale autonoma, o quello al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – nel testo vigente "ratione temporis" – nella parte concernente la struttura del compenso spettante al medico, perchè con riguardo ai compensi fissi ben poteva stabilirsi una limitazione dell’erogazione, confermando quanto ai meccanismi automatici di adeguamento la disciplina già operante per il soppresso istituto delle quote di carovita. (Cass. 24164/2006; conf. Cass. 16681/2008; 13279/2010; in senso contrario, isolatamente, a quanto consta, Cass. 4412/2006).

La sentenza impugnata d’altra parte non contiene argomenti che possano indurre questa Corte a mutare tale orientamento. Quindi, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, essa deve essere cassata.

Il primo motivo rimane assorbito.

Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, con rigetto della domanda svolta dalla parte intimata contro la parte ricorrente.

Quanto alle spese, possono essere compensate quelle dei giudizi di merito, svoltisi prima del definitivo consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte, mentre la parte intimata va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da L.S., che condanna al pagamento in favore della AUSL ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20,00 per esborsi ed in Euro 3000 (tremila) per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali;

compensa interamente fra le parti le spese dei giudizi di merito.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17488 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, della Corte di Appello di Campobasso, in data 3.06.2010 che aveva rigettato la sua domanda di riparazione pecuniaria per ingiusta carcerazione sofferta. Con atto scritto il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal P..

Per il disposto di cui agli artt. 571 e 613 c.p.p. soltanto all’imputato è data facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. Il soggetto richiedente la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione da, lui sofferta non è assimilabile alla figura dell’imputato.

Quest’ultimo, invero, subisce l’azione penale; l’altro instaura una procedura per ottenere un ristoro economico e si pone sulla stessa linea di un attore in sede di giudizio civilistico (V. fra le tante Sez. 4, Sentenza n. 2772 del 09/05/2000 Cc. Rv. 216231).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma – che, nella specie, stima, si equo fissare in Euro 300,00 – in favore della cassa delle ammende. Si ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Compensa le spese tra le parti del presente giudizio.

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