Cass. civ. Sez. II, Sent., 13-12-2011, n. 26737 Aiuti e benefici Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione, emessa a suo carico dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 5.10.1993, con cui gli era stato ingiunto, L. n. 898 del 1986, ex art. 3 il pagamento della somma di L. 39.322.300, a titolo di sanzione amministrativa per l’indebita percezione di aiuti comunitari relativi alla campagna olearia 1987/1988.

Il ricorrente denunciava la nullità dell’ingiunzione per carenza di motivazione ed insussistenza delle irregolarità di contestate, in difetto di accertamento del quantitativo di olio ottenuto dalla molitura delle olive. Resisteva il Ministero e l’Agecontrol s.p.a chiedendo la conferma dell’ingiunzione.

Con sentenza 23.6.2005 il GOT del Tribunale di Catanzaro accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza opposta; rilevava il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, con particolare riguardo ai chiarimenti forniti dall’opponente in sede amministrativa ed ai rilievi concernenti la "ininfluenza del numero delle piante in relazione alla quantità di olio prodotto" e la irrogazione della sanzione rapportata al numero delle piante anzichè al prodotto dichiarato. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, sulla base di un unico motivo. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

L’amministrazione ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; non sussisteva alcun vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in quanto, secondo la giurisprudenza in materia della S.C. ed il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 (che consentiva la motivazione per relationem dell’ingiunzione mediante il richiamo di altri atti), il provvedimento stesso faceva riferimento ai processi verbali di contestazione nn. 7/91 e n. 71/91, nonchè al circostanziato rapporto redatto dai funzionari dell’Agecontrol s.p.a.; il Ministero aveva, comunque, dato conto della inconferenza dei rilievi del L. riguardanti la irrilevanza del numero di piante di ulivo rispetto al quantitativo di olio ricavatone, laddove aveva osservato che, presupposto per la determinazione del contributo comunitario,era il possesso di idoneo titolo di conduzione degli oliveti, da parte del richiedente tale contributo, circostanza, nel caso di specie, incidente sulla quantità di prodotto ottenuto dalla molitura delle olive, posto che il L. non era proprietario o conduttore da larga parte dei terreni denunciati, ma solo acquirenti dei relativi frutti.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato.

Va, infatti, osservato, in conformità alla giurisprudenza della S.C., che " In tema di opposizione ad ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. n. 689 del 1981, ex art. 18 i vizi di motivazione in ordine alla difese presentate dall’interessato in sede amministrativa, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto" (S.U. n. 1786/2010). Nella specie, quindi, la motivazione per relationem, con riferimento alle norme violate, alla contestazione del fatto addebitato nonchè al rapporto redatto dai funzionari dell’Agencontrol e la affermata irrilevanza dei rilievi del L., sulla ininfluenza del numero di piante di ulivo rispetto al quantitativo di olio ricavato comporta l’insussistenza del vizio di motivazione, posto a fondamento della decisione impugnata. Deve, infatti considerarsi soddisfatto l’obbligo motivazionale dell’atto applicativo della sanzione amministrativa, non richiedendosi una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, allorchè l’atto stesso sia motivato succintamente, dando conto delle ragioni della decisione,anche "per relationem", mediante il richiamo di atti del procedimento amministrativo,"purchè tale richiamo consenta l’instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio" (Sez. L., Cass. n. 17104/2009; Cass. n. 19366/2010).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Catanzaro anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice del Tribunale di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-09-2011, n. 5107 Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Attraverso l’atto di appello in esame (n. 9385/06, notificato il 7.11.2006), il signor L. L. M. – già partecipante al concorso per titoli ed esami, di cui al D.M. 21.3.1990 e classificatosi al sesto posto della graduatoria di merito, per la classe di concorso XXX (laboratorio di fisica e fisica applicata) – impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. III bis, n. 4872/06, con la quale veniva respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso la nota del Provveditorato agli studi di Roma n. 90482 in data 1.12.1992 (diniego di nomina in ruolo), nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla nota stessa, ivi comprese la circolare ministeriale n. 229/1992 e le nomine in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di cui alle leggi 417/1989 e 482/1968.

Nella sentenza appellata si dava atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio e si forniva riscontro dell’effettuazione di un’articolata fase istruttoria, al fine di verificare il calcolo, effettuato dall’Amministrazione, dei posti disponibili per i vincitori di concorso, tenuto conto della quota da destinare, ex lege n. 417/1989, allo scorrimento della graduatoria per soli titoli e del recupero dei posti assegnati agli iscritti in tale graduatoria negli anni precedenti.

Quanto sopra, con riferimento alle prospettazioni difensive del ricorrente, secondo cui avrebbero dovuto ritenersi disponibili sette posti (o almeno quattro nell’ipotesi più riduttiva), con conseguente diritto dello stesso, sesto in graduatoria, alla nomina in ruolo, avendo rinunciato il secondo ed il terzo classificato.

Tali prospettazioni non erano condivise dal Giudice di primo grado, sulla base delle modalità di scorrimento delle graduatorie previste dalla legge n. 417/1989 (di conversione del D.L. n. 357/1989), per contemperare le esigenze dei precari con quelle dei vincitori dei concorsi ordinari, tramite assegnazione dei posti vacanti per metà agli uni e per metà agli altri in sede di immissione nei ruoli. A tal fine risultava indetto per i precari un concorso per soli titoli, il cui più rapido espletamento – rispetto al coevo concorso per titoli ed esami – aveva consentito l’utilizzazione della relativa graduatoria con effetto dall’anno scolastico 1989 – 1990; la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami, invece, avrebbe potuto esplicare i propri effetti solo dall’anno scolastico 1993 – 1994, quando risultavano sopravvenute disposizioni legislative di contenimento della spesa pubblica ( legge 498/1992 e D.Lgs. n. 35/1993), che operavano una diminuzione dei posti disponibili per il concorso, con incidenza anche sulle cattedre accantonate negli anni precedenti e non conferite.

Nella situazione in esame, pertanto, l’Amministrazione non sarebbe stata in grado di procedere alla nomina di cui si discute fino all’anno scolastico 2001/2002, tenuto conto delle disponibilità di posti nella pianta organica, verificata dopo l’espletamento del concorso di cui trattasi, concluso nel dicembre 1992.

In sede di appello, veniva contestata in primo luogo l’omessa considerazione del bando di concorso, di cui al D.M. 21.3.1990, formalmente indetto "per la copertura dei posti disponibili e vacanti in ciascuna provincia all’inizio degli anni scolastici 1989/90, 1990/91 e 1991/92, tenuto conto delle prescrizioni del D.L. 6.11.1989, n. 357 (convertito in legge 27.12.1989, n. 417)". I posti disponibili all’inizio dell’anno scolastico 1989/1990, pertanto, avrebbero dovuto essere accantonati per i vincitori del concorso in questione nella misura del 50%: tali posti, poi risultati pari a 10, erano stati invece tutti assegnati alla graduatoria dei precari, con "ingiusta penalizzazione dei vincitori del concorso più difficile" e, quindi, richiedente tempi più lunghi: quanto sopra, in presenza di successivo parziale blocco delle assunzioni e di omesso riconoscimento della legittima pretesa del ricorrente di essere nominato con decorrenza dall’anno scolastico 1992/1993 (e non quasi dieci anni dopo), in corrispondenza a posti che avrebbero dovuto restare disponibili per i vincitori di un concorso, indetto prima delle disposizioni restrittive in precedenza ricordate e senza, peraltro, che potesse attribuirsi portata generale all’interpretazione di norme, riguardanti il personale delle d.o.a. (dotazioni organiche aggiuntive), ovvero il personale nominabile nei posti disponibili per supplenza (e non come nel caso di specie, da immettere in ruolo).

Le considerazioni dell’appellante – in sostanza riconducibili a censura di violazione (o erronea applicazione) della legge 27.12.1989, n. 417 – sono condivise dal Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsi, al riguardo, dalla precedente decisione della sezione n. 4814 del 7.10.2008, riferita al medesimo bando di concorso e la cui motivazione viene, di seguito, parzialmente riprodotta.

Nella citata sentenza è stato sottolineato, infatti, come l’art. 97 della Costituzione preveda, al secondo comma, che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge": una disposizione, quella appena indicata, che eleva a principio di rango costituzionale la possibilità di individuare le persone più capaci e meritevoli, nonché più idonee all’assolvimento delle funzioni previste, appunto tramite una procedura concorsuale, assistita da rigorose garanzie di imparzialità: procedura di particolare importanza, dovrebbe ritenersi, per il personale docente della scuola, dati i delicatissimi compiti formativi al medesimo affidati.

E’ fatto notorio, viceversa, la formazione nel settore anzidetto di un vastissimo precariato, che per pressanti esigenze sociali e sindacali, tenuto conto della formazione ottenuta con l’esperienza, è stato ritenuto opportuno assorbire, tramite quello scorrimento delle graduatorie che viene definito "concorso per soli titoli".

Del difficile equilibrio fra le esigenze sopra indicate, e quelle riconducibili alla piena attuazione dell’art. 97 della Costituzione (secondo cui al pubblico impiego si accede per concorso), è frutto il D.L. 6.11.1989, n. 357, (convertito in legge 27.12.1989, n. 417), che all’art. 12 disponeva, al primo comma, che il Ministro della Pubblica Istruzione procedesse, in sede di prima applicazione del decreto, ad indire i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; al secondo comma del medesimo articolo era, inoltre, previsto che al concorso per soli titoli fossero attribuiti "tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50% al corrispondente concorso per titoli ed esami….disponibili e vacanti all’inizio dell’anno scolastico 1989/1990"; per gli anni successivi tuttavia, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1990/1991, "tutti i posti che – pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami" fossero stati assegnati, "ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli", in base al terzo comma della disposizione in esame avrebbero dovuto essere "restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli".

In un contesto di iniziative del legislatore, finalizzate alla riduzione del precariato ed al ripristino del più corretto sistema di selezione concorsuale, la norma sopra riportata avrebbe dovuto dunque implicare una posticipazione della concreta disponibilità di posti per i vincitori dei concorsi, "a costo zero" per i diretti interessati, in considerazione dei tempi medi occorrenti per il completamento delle procedure selettive in questione.

Nella situazione in esame, viceversa, i vincitori del concorso indetto con D.M. 21.3.1990 (per quanto qui interessa, relativamente alla classe XXX) sono stati dichiarati tali nel dicembre del 1992 e si sono trovati coinvolti nelle normative, che per ragioni di contenimento della spesa pubblica hanno determinato un vero e proprio blocco delle assunzioni (art. 4 L. 23.12.1992, n. 498; art. 4 D.Lgs. 12.2.1993, n. 35).

Di fatto, il singolare esito della vicenda era quello dell’immissione in ruolo di uno dei vincitori del concorso in questione, collocato al sesto posto in graduatoria, solo a partire dall’anno scolastico 2001/2002 (a quasi dieci anni di distanza dal superamento delle prove concorsuali).

A tale palese incongruità sul piano equitativo corrisponde la sostanziale condivisibilità delle ragioni difensive dell’appellante, per quanto riguarda la necessaria conservazione dei posti riservati ai vincitori del concorso di cui trattasi, almeno sul piano della decorrenza giuridica della immissione in ruolo, tardivamente effettuata per vicende contingenti.

Il Collegio ritiene dunque fondata ed assorbente la censura di violazione della legge n. 417/1989, con conseguente, non ravvisata necessità di ulteriori accertamenti istruttori.

Quanto sopra, in considerazione della natura della situazione soggettiva protetta, corrispondente all’avvenuto superamento di un concorso, nonché della peculiarità della situazione, riconducibile al citato art. 4 L. n. 417/1989.

E’ ben vero che, come evidenziato dalla Amministrazione appellata, per motivate ragioni di pubblico interesse la nomina dei vincitori di un concorso può venire procrastinata, o addirittura, per ragioni eccezionali, esclusa (senza che tali forme di blocco di nomine non ancora avvenute possano incidere – come sostenuto nell’atto di appello – sul principio di massima della irretroattività delle leggi).

Peraltro, nella situazione in esame (in cui la legislazione successiva ha specificamente disciplinato le posizioni degli interessati), sopravvenute esigenze straordinarie di contenimento della spesa pubblica hanno indotto il legislatore a sospendere – con le disposizioni in precedenza citate – il flusso delle nuove assunzioni per determinati esercizi finanziari: tale sospensione non può essere però intesa nel senso più lesivo per l’attuale appellante, perché ciò comportarebbe conseguenze senz’altro abnormi.

Per quanto interessa ai fini del presente giudizio, infatti, lo status di "vincitori del concorso’, che abbiano diligentemente interrotto il termine prescrizionale, non può considerarsi venuto meno e ha implicato – se non la totale "restitutio in integrum", non prevista da alcuna specifica disposizione – la retrodatazione giuridica della nomina alla data di ipotetica normale assegnazione dei posti, che avrebbero dovuto essere disponibili ab origine per i vincitori stessi.

Da una parte, infatti, per escludere una retrodatazione ai fini economici, è pacifica in giurisprudenza la impossibilità di operare una piena ricostruzione, di un rapporto giuridico (nella fattispecie, quello di insegnante di ruolo) non iniziato, non potendo disporsi – per il noto principio "factum infectum fieri nequit" – il pagamento di prestazioni non effettuate, né ricostituire "ex post" situazioni pregresse, nelle quali emergano situazioni di fatto immodificabili.

D’altra parte, deve essere invece riconosciuto che l’attuale parte appellante abbia visto preclusa la propria immissione in ruolo – secondo l’ordine di graduatoria – non soltanto dall’intervenuto blocco delle assunzioni, ma anche dalla disposizione eccezionale (art. 4 L. n. 417/1989 cit.), che aveva consentito l’attribuzione dei posti spettanti ai precari, fin dal 1990 entrati in tal modo nei ruoli tramite concorso per soli titoli. Tale disposizione eccezionale, d’altra parte, si sottraeva a questioni di costituzionalità, proprio in quanto disponeva l’intangibilità dei posti spettanti ai vincitori dei concorsi per titoli ed esami: tale intangibilità non poteva quindi che essere intesa – per una lettura della norma costituzionalmente orientata – come accantonamento di tali posti, con la decorrenza giuridica resa possibile dall’espletamento delle procedure concorsuali allora in via di svolgimento, sia pure poi differite.

In tale ottica, pertanto, l’appello va accolto, con conseguente annullamento, in riforma della sentenza gravata, della nota del Provveditorato agli studi di Roma n. 90482 in data 1.12.1992 (diniego di nomina in ruolo) e declaratoria della spettanza per l’appellante della retrodatazione (ai soli fini giuridici) di tale nomina, in qualunque momento avvenuta, secondo l’ordine dell’originaria graduatoria di merito e con riferimento alla data della relativa approvazione.

Quanto alle spese giudiziali dei due gradi, infine, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità della disciplina normativa di riferimento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 9385 del 2006, con gli effetti precisati in motivazione.

Compensa le spese giudiziali dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-01-2012, n. 675

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Svolgimento del processo

Nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare la società A.RI.TEL srl impugnava il decreto di pagamento in favore del custode e delegato alla vendita C.R.E., contestandone l’ammontare in relazione alle attività effettivamente svolte in entrambe le vesti.

Al ricorso aderivano R.R. e B.C..

Il tribunale di Palermo con decreto del 26.6.2009 accoglieva il ricorso determinando il compenso complessivo spettante al C. R..

Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’A.RI.TEL srl.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo sì deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez.Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

I motivi non rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con i due motivi il ricorrente denuncia a) violazione e/o falsa applicazione del D.M. 25 maggio 1999, n. 313, artt. 2 e 6, con riferimento alla liquidazione del compenso del professionista delegato in caso di anticipata estinzione del procedimento esecutivo;

b) violazione e/o falsa applicazione dell’uso normativo vigente presso il tribunale di Palermo, sezione esecuzioni immobiliari, nonchè del D.M. 15 maggio 2009, n. 80, con riferimento alla liquidazione del compenso del custode.

I quesiti, però, posti al termine del ricorso – e riferiti ai due motivi di cui lo stesso si compone – peccano di genericità, e si risolvono in una enunciazione di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto.

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo.

Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

Inoltre, va ulteriormente sottolineato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione, sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto, e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza anche di una sola di tali due indicazioni rende il ricorso, od il motivo, inammissibile (Cass. 30.9.2008, n. 24339).

Nel caso in esame difettano entrambe le indicazioni.

Conclusivamente, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-02-2012, n. 2600

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione proposta innanzi alla CTP di Napoli del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso avanzata il 28 giugno 2002 dalla società Mario De Matteis Tortora & C. relativamente alle somme versate a titolo d’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, nel periodo dal 16 giugno 1998 al 18 febbraio 1999. Assume la contribuente che gli artt. 14, 15 e 16 del regolamento adottato con D.P.R. n. 169 del 1998 in attuazione della legge finanziaria per il 1997, assoggettando le agenzie ippiche al pagamento della suddetta imposta unica, contrastano con il principio costituzionale della riserva di legge in materia fiscale (art. 23) e devono, dunque, essere disapplicati.

La commissione di prime cure rigetta il ricorso con sentenza confermata in appello dalla CTR-Campania. Il giudice di secondo grado motiva la sua decisione ritenendo, per quanto qui interessa, che la domanda è infondata, atteso che, all’originaria gestione esclusiva di corse e scommesse in capo all’UNIRE, è subentrato il regime concessorio a società e/o allibratori che fa dì costoro, per legge, i soggetti passivi dell’imposta unica, la quale, gravante sugli scommettitori, è acquisita dal concessionario e da questi girata, a mò di sostituto d’imposta, all’erario. Il rimborso di tali somme costituirebbe, dunque, un indebito arricchimento per il concessionario, il quale finirebbe per appropriarsi di somme non sue, dovendo egli far propri, per concessione, solo il corrispettivo stabilito nella convenzione per 1’accettazione delle scommesse esclusa la quota fiscale.

Propone ricorso, per cassazione affidato a due motivi, la società concessionaria; le amministrazioni resistono con controricorso.

Motivi della decisione

A. La concessionaria censura la sentenza d’appello con due mezzi, per violazioni di legge ( art. 23 Cost., L. n. 662 del 1996, art. 3 commi 78 e 79, D.P.R. n. 169 del 98, artt. 14, 15 e 16, D.P.R. n. 640 del 1972, art. 2, artt. 2033 e 2041 c.c.) e correlati vizi motivazionali, sviluppando plurime questioni già esposte nei gradi di merito.

B. Trattasi di questioni tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 9672 del 23 aprile 2009, hanno stabilito che dal quadro normativo emerge con chiarezza che oggetto (o presupposto) dell’imposta di cui si discute – la quale, nel corso del tempo, ha assunto varie denominazioni ("tassa di lotteria", "imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici" "imposta sugli spettacoli", di nuovo "imposta unica") – è sempre stata l’attività consistente nella organizzazione e nell’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta; sicchè conseguenza evidente è che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività.

C. Per il settore ippico, proseguono le Sezioni Unite, soggetto all’imposta è stata esclusivamente l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro,qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo" del predetto ente.

D. L’esclusiva è eliminata dalla L. n. 662 del 1996 (art. 3, comma 77), che ha riservato il tutto – a partire dal regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, i quali operano direttamente ovvero tramite soggetti individuati, per organizzare e gestire giochi e scommesse sulle corse dei cavalli ( L. 24 marzo 1942, n. 315; D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 4 96, e succ. mod.).

E. Con l’eliminazione della riserva a favore dell’UNIRE sono equiparate, anche fiscalmente, le attività connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. 60 del 1972;

sicchè restano soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse.

F. Il D.P.R. n. 169 del 1998, non ha modificato il sistema d’individuazione dei soggetti all’imposizione. Essi, per l’abolita esclusiva dell’UNIRE, sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano.

G. La Corte Costituzionale (sent. 303/2005 e 350/2007), nell’individuare il soggetto d’imposta, afferma che esso può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare.

Chiarisce, inoltre, che l’imposta sugli spettacoli contemplava già i gestori come soggetti passivi.

H. Sicchè, ribadiscono anche le Sezioni Unite, quando la Corte delle Leggi afferma che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti, intende significare che il D.P.R. n. 169 del 1998, non ha introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari era un punto fermo del sistema normativo previgente.

I. Dunque, erra la concessionaria nel sostenere l’illegittimità del regolamento del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di legge ( art. 23 Cost., il soggetto passivo d’imposta in enti della tipologia alla quale essa società s’iscrive:

la concessionaria era, infatti, già in base alle leggi vigenti (a prescindere dalle disposizioni del D.P.R. n. 169 del 1998), soggetto di imposta, con la conseguenza della manifesta infondatezza dell’azione di rimborso promossa sulla scorta di tale insussistente violazione.

J. Il rilievo assorbente delle considerazioni suesposte esonera questa Corte dal delibare ogni altra questione.

K. Il recente consolidarsi della giurisprudenza in materia, con l’intervento regolatore delle Sezioni Unite posteriore all’introduzione del ricorso di legittimità, fa stimar equa la compensazione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

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