T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4518 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto:

ad essere inquadrata nella qualifica funzionale VI, prof. professionale n. 3, come da sua richiesta del 1/4/1992;

al maggiore trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ed assegnate;

In punto di fatto, essa espone:

di essere dipendente civile del Ministero della Difesa;

di essere inquadrato ai sensi dell’art. 4, c. VIII della legge n. 312/1980 nel profilo professionale n. 5 della IV qualifica funzionale;

di espletare sin dal 1983 le mansioni inerenti il superiore livello;

lo svolgimento di tali mansioni risulta da atti formali provenienti dalla P.A. quali la scheda personale relativa all’indagine conoscitiva e dichiarazione del superiore preposto.

L’interessata fonda le proprie pretese sull’art. 4 della legge n. 312/1980 nonché sugli artt. 2103 e 2126 Cod. civ..

L’amministrazione ha denegato i richiesti benefici.

Il ricorso è infondato.

L’art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato) così recita(va) al comma 10^ (comma abrogato dall’art. 74, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29; abrogazione confermata dall’art. 72, D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165:

"Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l’effettivo possesso della relativa professionalità".

La prescrizione del termine di 90 giorni era già stata abrogata dall’art. 4, L. 7 luglio 1988, n. 254.

Come si evince dal testo della norma in esame, l’avvio del procedimento di inquadramento in qualifica superiore era subordinato alla seguenti condizioni:

domanda da parte dell’impiegato;

valutazione favorevole da parte del consiglio di amministrazione dell’ente;

sottoposizione a prova selettiva.

A fronte di un così articolato iter procedimentale, l’amministrazione non aveva un preciso obbligo di provvedere sulle istanze di inquadramento, ciò in quanto l’inquadramento dei pubblici dipendenti corrispondeva, alla luce del quadro normativo di riferimento, ad un’attività discrezionale (ancorché di natura tecnica in ordine alla verifica di corrispondenza delle mansioni al profilo professionale o qualifica funzionale) rispetto alla quale non erano ravvisabili diritti soggettivi (al preteso inquadramento) bensì interessi legittimi tutelabili con l’impugnativa o degli atti di inquadramento ritenuti invalidi nel termine di decadenza oppure del rifiuto/silenzio dall’amministrazione opposto all’istanza di inquadramento.

Riprova della natura discrezionale (tecnica) del potere conferito all’amministrazione si ha ove si consideri, sotto altro profilo, che la deliberazione della Commissione paritetica, con la quale furono determinati i criteri concreti che perfezionavano i presupposti della fattispecie dell’inquadramento, venne adottata soltanto il successivo 28 settembre 1988; fu da questa data che l’attività amministrativa divenne priva, a quel punto, di connotati di discrezionalità ed autoritatività fino a quel momento non essendo in grado, l’amministrazione, di ascrivere i dipendenti al profilo professionale corrispondente alla qualifica precedentemente rivestita in base ad atto formale, adottando provvedimenti di inquadramento definitivo dei singoli dipendenti.

Va soggiunto, che nessuna delle due condizioni sopra descritte (valutazione favorevole e sottoposizione a prova selettiva) si era, comunque, verificata perché il ricorrente potesse vantare, in punto di fatto e di diritto, l’azionata pretesa.

Quest’ultima, ad ogni modo, risulta definitivamente sbarrata sia dall’abrogazione dei commi 10 e 11 dell’art. 4, L. n. 312/1980 ad opera dell’art. 74, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 – abrogazione confermata dall’art. 72, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 – che dal sopravvenuto art. 52 del d. lgs. n. 165/01 (applicabile, ratione temporis, anche alla fattispecie in esame non risultando in atti esaurito il dedotto rapporto) il quale, con disposizione di carattere imperativo ed a regime, stabilisce che "in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore".

Per quanto sin qui argomentato, la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento è destituita di giuridico fondamento e non può, pertanto, essere accolta.

Parte ricorrente chiede, altresì, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore anche in ragione del consolidamento dell’assegnazione, da parte dell’amministrazione, allo svolgimento di mansioni superiori; queste ultime assertivamente comprovate, in punto di fatto, dalla scheda relativa all’indagine ricognitiva.

In via gradata, chiede il riconoscimento del maggior trattamento economico ai sensi dell’art. 2126 Cod. civ..

Anche queste domande sono infondate.

I presupposti per il riconoscimento del diritto del pubblico dipendente alla retribuzione per lo svolgimento delle funzioni superiori (Cfr Cons. Giust. Amm. n. 583, del 9/10/02) sono i seguenti:

1) la sostituzione del titolare dell’ufficio da parte dell’inferiore gerarchico deve avvenire in occasione di assenze non temporanee;

2) il posto cui le mansioni si riferiscono deve essere necessariamente vacante o disponibile in pianta organica;

3) l’adibizione a mansioni superiori deve avvenire con incarico promanante dagli organi dell’Amministrazione.

Nel caso in esame, nessuna delle tre condizioni si era verificata nei confronti del ricorrente.

Segnatamente, l’assenza nel caso di specie dei prefati presupposti e circostanze impedisce – per effetto del carattere formale che contrassegna l’organizzazione della p.a., in sintonia con i principi di legalità e di buon andamento – il riconoscimento a fini giuridici e retributivi di pretese fondate su iniziative libere (recte, su atti causalmente nulli per violazione di norme imperative), assunte da soggetti che, seppure interni all’apparato dell’amministrazione, risultano privi della potestà di immutazione dello status del dipendente anziché sulla base di provvedimenti adottati dagli organi istituzionalmente competenti, titolari della potestà organizzatoria dell’ente.

La Sezione, aderendo ad un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativo, non può che ribadire nell’ambito del pubblico impiego l’irrilevanza, sia ai fini economici che a quelli di progressione di carriera, dello svolgimento da parte del dipendente, ancorché con attribuzione per atto formale, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale posseduta in base al provvedimento di nomina o di inquadramento.

L’attribuzione delle mansioni ed il relativo trattamento economico trovano, infatti, il loro indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento ad eccezione del caso in cui una norma speciale non disponga altrimenti (C. Stato, Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22; C. Stato, Ad. Plen. 28.1.2000, n. 10).

In particolare, per quanto concerne la scheda personale relativa all’indagine conoscitiva e la dichiarazione del superiore preposto, si tratta di atti meramente ricognitivi, non attributivi di status che rappresentano, pertanto, documenti giuridicamente e fattualmente inidonei, anche alla luce di quanto sopra esposto, a precostituire il diritto al superiore inquadramento ovvero a percepire le differenze economiche di livello.

Il Collegio, dunque, non ravvede motivi per cui discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, prima della definitiva privatizzazione del pubblico impiego (ed escluso il campo sanitario), le mansioni superiori non erano di regola riconoscibili sotto il profilo giuridico ed economico (cfr. C.d.s. Sez. V – 21/1/02). Il principio dell’irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego – salvo che tali effetti derivino da un’espressa previsione normativa – è un dato acquisito alla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.s. IV Sez., 17 maggio 1997 n. 647; C.G.A.R.S. 27 maggio 1997 n. 197; C.d.s. V Sez., 30 aprile 1997 n. 429, 24 marzo 1997 n. 290, 28 gennaio 1997 n. 99; VI Sez., 26 giugno 1996 n. 860 e 10 febbraio 1996 n. 189).

Nessuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento, infatti, consente la retribuibilità, in via di principio, delle mansioni superiori comunque svolte nel campo dell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Anzi, dalla disciplina di settore si ricava esattamente un opposto principio: l’art. 33 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 stabilisce, infatti, che il dipendente dello Stato (rectius, impiegato pubblico) ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia " nella misura stabilita dalla legge ".

Neppure può trovare applicazione alla fattispecie l’invocato art. 2126 Cod. civ. in virtù del "principio della prestazione di fatto".

Ed invero, il prefato articolato disciplina l’ipotesi, affatto diversa, del rapporto di lavoro dichiarato "nullo" (poiché costituitosi in violazione dei divieti legali) attribuendo rilevanza alle prestazioni di fatto comunque effettuate in esecuzione dello stesso: la norma opera, dunque, in funzione di conservazione dei valori giuridici ed economici del negozio colpito da un giudizio di disvalore ordinamentale.

Va soggiunto, per completezza, che l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Ed invero, la posizione di chi svolge mansioni superiori non può essere assimilata (sotto il profilo giuridicoeconomico) a quella di colui che il medesimo incarico ricopre sulla base di una qualificazione professionale oggettivamente accertata all’esito di procedure selettive e/o concorsuali (art. 97, comma III, Cost.).

L’affidamento di mansioni superiori a pubblici dipendenti, invece, avviene spesso con criteri che non garantiscono l’imparzialità dell’Amministrazione (A.p. 22/99).

Nell’esercizio dei propri poteri d’organizzazione ( art. 97, comma I Cost.) l’amministrazione potrebbe, per esigenze particolari di buon andamento dei servizi, prevedere in sede regolamentare – anche – la possibilità d’assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica senza, però, diritto a variazioni del trattamento economico (cfr. Ap., dec. 4/9/97, n. 20).

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, concordemente a quanto sostenuto dall’Alto Consesso, che "nell’ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l’assetto rigido della Pubblica amministrazione sotto il profilo organizzatorio, collegato anch’esso, secondo il paradigma dell’art. 97, ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica" (sentenza 22/99, citata).

Pertanto, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere la retribuzione propria della qualifica superiore solo quando una norma speciale preveda tale assegnazione e consenta la relativa maggiorazione retributiva (come accade nel campo sanitario – cfr. D.P.R. n. 761/79): circostanza, quest’ultima, che non ricorre affatto nel caso di specie.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 3482 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Impresa M. G. con ricorso giurisdizionale notificato il 13\7\1992 impugnava dinanzi al TAR per le Marche la delibera della Giunta comunale di Folignano n. 93 del 1992, con la quale era stato dichiarato inammissibile il convenzionamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 10 del 1977, relativamente alla concessione edilizia n. 48/89 (e successiva variante n. 11/90), che era stata rilasciata alla medesima ricorrente per la costruzione di un complesso edilizio ad uso commerciale e residenziale composto da dodici appartamenti.

Dopo che il ricorrente aveva da tempo presentato un atto formale d’obbligo ai fini del suddetto convenzionamento, il Comune, a distanza di quasi due anni, aveva emesso la delibera impugnata, sul rilievo che l’atto d’obbligo doveva reputarsi nullo in quanto difforme dalla convenzionetipo approvata dalla Regione Marche con il decreto presidenziale n. 14 del 1983, a causa delle caratteristiche tipologiche della costruzione.

Il ricorrente, oltre a contestare che l’immobile mancasse delle caratteristiche tipologiche previste dalla convenzionetipo, lamentava una lesione del proprio legittimo affidamento, deducendo che la delibera era intervenuta quando ormai gli appartamenti erano stati già venduti al prezzo fissato nell’atto d’obbligo.

Resisteva all’impugnativa il Comune di Folignano.

Il T.A.R. adito, dopo avere disposto una verificazione intesa ad accertare il rapporto tra superficie utile e superficie non residenziale del complesso edilizio, con la sentenza n. 683\1999 respingeva il ricorso, essendo appunto emerso che l’edificio, nella parte in cui destinato alla residenza, non possedeva le caratteristiche tipologiche per il convenzionamento, in quanto la superficie non residenziale, esclusi i garages, assommando a mq. 628,5, superava di gran lunga il limite del 40 % (mq. 428,4) della superficie utile di mq 1071; risultava altresì superato il limite di mq. 18 di superficie adibita a garage per ogni unità abitativa.

Avverso tale decisione la parte soccombente proponeva il presente appello, affidato a due motivi.

Anche in questo grado di giudizio il Comune di Folignano resisteva al gravame, eccependo la novità di alcune delle sue censure e deducendo comunque la sua completa infondatezza nel merito.

Il ricorrente con successiva memoria replicava alle obiezioni avversarie, approfondendo le proprie tesi, ed insisteva per l’accoglimento dell’impugnativa.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

1 Con il primo mezzo l’appellante insiste sul punto che la superficie non residenziale del manufatto sarebbe stata in realtà solo di mq. 392,30, conformemente alle previsioni dell’atto d’obbligo. Le risultanze emerse in sede di verificazione, pedissequamente adesive alle valutazioni dell’Ufficio tecnico del Comune resistente, sarebbero perciò errate.

In contrario è tuttavia agevole osservare che, dinanzi ad una verificazione disposta dal Tribunale proprio per fare luce sui rapporti tra superficie utile e superficie non residenziale, e culminata in una relazione nitida e ben articolata (sfociata nel perentorio giudizio per cui doveva ritenersi "esclusa la possibilità di convenzionamento in base all’art. 7 della legge n. 10\1977"), tanto più incombeva sull’appellante l’onere di fornire una dimostrazione inequivocabile del proprio difforme asserto. Tale onere non è stato però assolto nemmeno in parte.

Il funzionario tecnico incaricato della verificazione ha osservato (pag. 5 della relazione) che, giusta il regolamento regionale, tutte le superfici di pertinenza della residenza dovevano essere computate, e tra queste dovevano includersi anche i quattro sottotetti, in quanto nella concessione risultavano legati con scala ai sottostanti appartamenti.

A fronte di tale puntuale posizione, che ragionevolmente il T.A.R. ha ritenuto di poter seguire, l’impresa ricorrente si limita a contestare che i sottotetti potessero tutti essere contemplati ai fini della misurazione della s.n.r., adducendo che "parte di essi sono stati abbinati alle unità immobiliari della parte commerciale dell’edificio (…) esclusa dal convenzionamento.". Tale generico assunto critico non viene tuttavia dimostrato. Per contro, la posizione espressa dalla verificazione è corroborata dalla relazione depositata dallo stesso ricorrente in primo grado in allegato alla sua memoria del 67\4\1999, dove viene appunto confermato che i sottotetti erano accessori ai sottostanti appartamenti.

2 Parte ricorrente invoca, inoltre, la deliberazione di Giunta regionale n. 379 del 1986, assumendo che in forza di essa il predetto limite del 40 %, il cui superamento viene addebitato, non avrebbe l’effetto di invalidare l’atto d’obbligo che lo superi, ma semplicemente quello di escludere la superficie eccedente dal computo del costo di intervento e di costruzione.

Come ha eccepito la difesa comunale, tuttavia, questa doglianza è inammissibile, trattandosi di un motivo non dedotto in occasione dell’originaria impugnativa.

Si tratta peraltro di un motivo anche infondato nel merito, atteso che la delibera richiamata riguarda unicamente i mutui agevolati ex lege n. 457\1978, e non l’edilizia convenzionata.

3 L’appellante si duole poi che il primo giudice abbia ritenuto non applicabile il D.M. 9\4\1990, le cui previsioni erano più ampie, tali da consentire una superficie non residenziale ed una superficie per parcheggi fino alla soglia, ciascuna, del 45 % della superficie utile.

Tale decreto ministeriale risulta però effettivamente inapplicabile alla controversia. Questa verte, infatti, sulle previsioni degli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977, che si richiamano alla convenzionetipo approvata dalla Regione e ai parametri da questa stabiliti. Per contro, il decreto ministeriale appena menzionato riguarda l’edilizia agevolata ex lege n. 457\1978, e non già quella convenzionata (e analogamente inapplicabile alla vicenda è il coevo decreto dello stesso Ministero dei Lavori Pubblici riguardante l’edilizia sovvenzionata).

4 Con il secondo motivo di appello viene sollevata la problematica della lesione dell’affidamento.

Schematicamente, da tale angolazione l’appellante deduce: che non è esatto che ai fini dell’efficacia dell’atto d’obbligo occorresse la sua trascrizione; che comunque tale atto era stato recepito dall’Amministrazione senza riserve già in occasione della comunicazione sindacale del 10 luglio 1990; che una eventuale irregolarità avrebbe dovuto essere riscontrata subito, e non oltre un anno dopo; che nelle more le unità costruite erano state ormai vendute al prezzo calmierato, e l’impresa non aveva più la possibilità di rivalersi per il maggior contributo che le veniva richiesto.

In contrario vanno però opposte le seguenti considerazioni.

Per dimostrare l’immediata efficacia dell’atto d’obbligo non ha pregio invocare il disposto dell’art. 1334 cod.civ., in quanto ciò di cui si controverte non è l’efficacia propria del negozio unilaterale d’obbligo jure civili, bensì il conseguimento da parte del suo autore, in dipendenza dell’impegno da lui assunto, del correlativo effetto favorevole della riduzione del carico dei contributi concessori, beneficio che naturalmente non dipende dalla mera volontà del privato (che del beneficio non può disporre), ma richiede una conforme espressione di volontà -o quantomeno di giudizio- imputabile all’Amministrazione comunale.

A conferma di tanto, si può ricordare il testo dell’art. 7, comma 4, della legge n. 10\1977: "Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d’obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzionetipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse". Il ricorso allo strumento dell’atto unilaterale d’obbligo, pur se ammesso in alternativa alla convenzione, lascia difatti residuare la necessità di una successiva forma di concorso del Comune nella realizzazione della fattispecie legale.

D’altro canto, l’ultimo comma dell’art. 7 della legge n. 10 cit. è chiaro nel disporre che "La convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune". Ed è ragionevole individuare nel relativo adempimento formale dell’Amministrazione l’atto che racchiude la verifica della conformità dell’iniziativa del privato alle regole dell’edilizia convenzionata, onde la singola applicazione dell’istituto viene avviata al proprio definitivo perfezionamento solo una volta accertato tale indefettibile presupposto.

E’ infine pacifico che, in concreto, la trascrizione dell’atto da parte del Comune non sia mai stata compiuta.

Giustamente il T.A.R. ha poi ritenuto che l’omissione della trascrizione (e dell’istruttoria tecnica di cui tale operazione presuppone il compimento) non potesse essere supplita dalla mera menzione riportata in calce alla nota sindacale del 10 luglio 1990, che richiamava appunto l’atto d’obbligo della ricorrente.

D’altra parte, non poteva certo sorgere affidamento meritevole di tutela sol perché "nell’immediato nulla era stato rilevato". E la stessa nota sindacale del 10 luglio 1990, essendo stata emessa ancor prima che venisse svolta la debita istruttoria sulla pratica dell’atto d’obbligo, recava dunque una implicita riserva di esame della medesima.

Occorre inoltre ricordare che, come si desume dalla memoria del ricorrente per il giudizio di primo grado del 7\4\1999 (pag. 5), il Comune aveva reso nota all’interessato la difformità dalla convenzionetipo emersa, e richiesto i maggiori contributi conseguentemente dovuti, già prima di un anno dopo la comunicazione sindacale del 1990. Sicché non si vede la ragione per cui il decorso di un simile lasso di tempo, cospicuo, sì, ma non certo abnorme, avrebbe dovuto inibire al Comune di condurre la debita verifica della regolarità dell’atto d’obbligo.

Infine, il ricorrente non ha affatto provato che tutte le sue unità fossero davvero state ormai vendute al prezzo convenzionato, onde per lui non sarebbe stato più possibile rivalersi. Ed egli non può lamentare una lesione del principio dell’affidamento anche perché, in definitiva, come ha esattamente osservato il T.A.R., "le lamentate conseguenze negative sono state causate dalla sola attività da lui posta in essere".

5 Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto, siccome infondato.

Le spese processuali sono liquidate, secondo soccombenza, dal seguente dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al rimborso delle spese processuali del secondo grado di giudizio a favore del Comune appellato, liquidandole nella somma di tre mila euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 21-06-2011, n. 24920

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Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Avellino dichiarò non doversi procedere a carico di B.C. in ordine ai reati di ingiurie e lesioni in danno di G.R. per intervenuta remissione tacita di querela, desunta dal fatto che la persona offesa non si era presentata in dibattimento benchè espressamente avvisata che tale condotta sarebbe stata interpretata come incompatibile con la volontà di mantenere ferma la volontà a suo tempo manifestata nell’atto di querela;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura generale della Repubblica, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell’art. 15 c.p. sull’assunto che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, confermato dalle S.U., la mancata comparizione della persona offesa al udienza, ancorchè preceduta dall’avvertenza circa l’interpretazione che ad essa il giudice avrebbe dato, non sarebbe stata comunque qualificabile come remissione tacita di querela.
Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, trovando esso fondamento nella richiamata sentenza delle S.U. di questa Corte 30 ottobre – 15 dicembre 2008 n. 46088 PM in proc. Viele, RV 241357, la quale, a composizione di precedente contrasto, ha affermato il principio, da allora in poi costantemente seguito, secondo cui: "Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma2";

– che deve pertanto darsi luogo ad annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso giudice di pace di Avellino;
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di pace di Avellino.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 06-07-2011, n. 26262 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 20-5-2010, il GIP presso il Tribunale di Catania disponeva – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – nei confronti di L.F. – imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, l’applicazione della pena concordemente richiesta dalle Parti, di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa., con il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Catania deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

1-A riguardo evidenziava che al fine di applicare tali attenuanti non può ritenersi sufficiente la valutazione di congruità della pena, dovendo il Giudice motivare sulle ragioni che rendono concedibili dette attenuanti.

Indicava a sostegno del motivo alcune pronunzie di questa Corte in riferimento alla applicazione delle generiche nelle sentenze pronunziate ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

2-Con ulteriore motivo deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 624 c.p., comma 1.

Sul punto evidenziava che la pena detentiva calcolata dal Giudice per il delitto di furto era inferiore al minimo edittale, essendo stata considerata la pena base di mesi quattro di reclusione, mentre ai sensi dell’art. 624 c.p., comma 1 pena base è quella di mesi sei di reclusione.

Per tali motivi, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

– Il PG in Sede ha concluso chiedendo che la Corte pronunzi l’annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena inflitta.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il motivo di impugnazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle generiche deve ritenersi privo di fondamento. Invero come evidenziato dal PG in Sede, nella sentenza di patteggiamento non ricorre la nullità della decisione per carenza della motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche, qualora il giudice – come nel caso di cui si tratta – abbia ritenuto nella motivazione congrua la pena richiesta dalle parti.

In tal senso resta sia pure implicitamente valutata l’esistenza dei presupposti per applicare le attenuanti richieste, secondo le concordi conclusioni delle parti. Diversamente deve rilevarsi il fondamento delle censure formulate dal ricorrente in riferimento alla determinazione della pena in violazione del limite edittale, come dedotto nel motivo di gravame.

Invero, nella specie, il Giudice ha applicato al L. la pena per delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 determinandola in mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa, laddove la disposizione di cui all’art. 624 c.p. prevede un minimo edittale di mesi sei di reclusione.

Pertanto la sentenza impugnata – inficiata da violazione della legge penale – deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

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