Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26730 Controversie sulle pronunce in materia di spese Liquidazione delle spese Tariffa forense giudiziale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.F. impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Firenze, depositata il 30 gennaio 2006, la quale, accogliendo l’appello della M., aveva condannato la controparte ed il suo assicuratore in solido al pagamento di un risarcimento di Euro 4.770,5757, oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese del doppio grado, per quanto rileva in questa sede, aveva così motivato: "in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi devono essere poste a carico della parte appellata (gli odierni intimati) e si liquidano, relativamente al primo grado, in Euro 607,99 per esborsi (di cui Euro 311,19 per la c.t.u., consulenza di parte e spese di viaggio connesse), Euro 423,48 per diritti ed Euro 648 per onorario, e relativamente a questo grado – non risultando depositata nota spese – in Euro 326,13 per esborsi documentati, Euro 258,25 per diritti e Euro 736,37 per onorario, oltre IVA. CPA e rimborso forfetario spese". Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. La M. deduce:

2.1. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la erronea determinazione delle spese relative al primo grado; violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, ed al D.M. n. 585 del 1994, lamentando che la Corte territoriale, nonostante la difesa avesse depositato in 1^ grado sia la nota spese (con timbro 14.2.2001) sia la integrazione della notula /timbro 16.10.2001), avrebbe liquidato diritti ed onorari senza evidenziare il criterio di liquidazione adottato e senza osservare i precetti di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24, e dei Decreti Ministeriali che stabiliscono l’ammontare fisso per i diritti e l’ammontare minimo degli onorari. Si duole, in particolare, che quanto liquidato appariva manifestamente non solo inferiore rispetto ai minimi, ma addirittura incompleta laddove erano stati esclusi diritti ed onorari che, viceversa, avrebbero dovuto essere conteggiati; il giudice del merito non avrebbe offerto la possibilità di sindacare il metodo applicativo utilizzato rendendo impossibile alla difesa di verificare l’esistenza di anomalie e, quindi, di poter specificamente impugnare sul punto. Riportando nel ricorso le voci di cui alle notule, sostiene avrebbero dovuto liquidarsi diritti per Euro 2.812,12 ed onorari per Euro 1.755,94, oltre IVA ed accessori.

2.2. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la erronea determinazione delle spese relative al secondo grado; violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, ed al D.M. n. 585 del 1994, lamentando che la Corte territoriale, sia pure in assenza di nota spese della parte, avrebbe liquidato diritti ed onorari in favore della parte vittoriosa senza evidenziare il criterio di liquidazione adottato e senza osservare i precetti di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24, e dei Decreti Ministeriali che stabiliscono l’ammontare fisso per i diritti e l’ammontare minimo degli onorari. Si duole, in particolare, che nulla avrebbe dedotto la Corte su come si siano determinati i compensi sia circa le voci singole sia per le entità di valorizzazione; propone una quantificazione che assume come valore della causa l’importo della condanna e non il valore indeterminabile previsto all’inizio della vertenza e per gli onorari un conteggio verso il massimo, dato che il valore derivante dalla condanna si avvicina al massimo dello scaglione di riferimento e conclude che applicando la normativa all’epoca vigente avrebbero dovuto liquidarsi per il secondo grado Euro 753,52 per diritti ed Euro 1.100,00 per onorario.

2.3. Trattandosi di violazioni di legge e non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, chiede la cassazione sul punto della sentenza impugnata con decisione nel merito.

3.1 motivi si rivelano entrambi infondati. Va premesso che il giudice a quo, come emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale sopra riportata, ha liquidato.

3.1. Anzitutto, si deve ribadire, rispetto ad entrambe le censure, che, in tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, giacchè l’onere di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, impone che nel motivo siano indicati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (cfr.: Cass. civ., sez. 2, 19 giugno 2009 n. 14455; Cass. civ., sez. 3, sent. 26 giugno 2007 n. 14744; Cass. civ., sez. 1^, sent. 3 novembre 2005, n. 21325; Cass. civ., sez. 3, 9 aprile 2003 n 5581;

Cass. civ., sez. 3, 9 ottobre 2001 n. 13417). In altri termini: in sede di ricorso per cassazione la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è da qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo (Cass. civ., sez. 3, 27 ottobre 2005 n. 20904).

3.2. A tanto non ha soddisfatto il ricorrente, essendosi limitato ad indicare la misura degli esborsi, dei diritti e degli onorari elencati nella parcella, quanto alle spese di primo grado (di cui al primo motivo) e risultanti dalla tariffa quanto alle spese di secondo grado (di cui al secondo motivo) i cui minimi assume violati, ed a dolersi genericamente, quanto al primo grado, dell’incompletezza della liquidazione per l’esclusione di alcuni diritti ed onorari, senza tuttavia specificare quali, e quanto, al secondo grado, della mancata indicazione del criterio di determinazione dell’entità di valorizzazione e del limitato criterio di liquidazione adottato.

3.3. Senza contare che il primo motivo si rivela non autosufficiente sotto il profilo della completezza documentale, non risultando prodotta le due parcelle relative al giudizio di primo grado rispetto alle quali si deduce il descritto errar in indicando, dovendosi ribadire che, a norma dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio a quo, a norma del terzo comma del medesimo art. 369.

(v. Cass. n. 3689/2011; 20535/2009, ord.).

3.4. Inoltre, quanto al secondo motivo, il ricorrente non poteva limitarsi ad includere nel ricorso alcune tabelle estratte dalla tariffa professionale, la cui trascrizione non è sufficiente a consentire a questa Corte la necessaria verifica in ordine alla denunciata violazione, in mancanza di una specifica indicazione delle voci e degl’importi di cui si contesta l’omessa liquidazione (cfr. 25 marzo 2011 n. 6959, in motivazione; Cass., sez. 1^, Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9082; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2000, n. 3040).

4. Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo gli intimai svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28585 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che C.A., B.E., M.R. ed A. – quali eredi di Be.Em., deceduto in data (OMISSIS) – con ricorso del 19 luglio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 26 aprile 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha rigettato il ricorso;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non sì è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 10.000,00 complessivi, jure hereditatis, per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 7 agosto 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) Be.Em., ex appartenenti all’Arma dei carabinieri ed asseritamente titolari del diritto alla cosiddetta indennità militare ed alla computabilità nella base di calcolo del trattamento pensionabile e dell’indennità di buonuscita, del compenso percepito per due ore di lavoro straordinario avevano proposto – con ricorso collettivo del 22 dicembre 1994 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con decreto di perenzione del 19 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che il ricorrente Be.

E. non aveva presentato l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione nel prescritto termine di sei mesi a seguito dell’avviso inviato alle parti ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, con la conseguenza che il processo presupposto era stato dichiarato perento, con l’ulteriore conseguenza che tale comportamento processuale dimostrava la sua indifferenza alla sollecita definizione del processo.

Considerato che, con i motivi di censura, viene denunciata dai ricorrenti principali come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sia l’affermata non indennizzabilità della irragionevole durata del processo per la dichiarata perenzione del processo presupposto, sia l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6619 del 2010 e 3271 del 2011);

che, ancora, è stato precisato che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la proponibilità della relativa domanda avanti alla corte d’appello esige che nel giudizio presupposto, in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, sia stata presentata l’istanza di prelievo, ai sensi del citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e secondo le modalità del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, ancorchè tale atto e l’eventuale istanza di fissazione d’udienza ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, siano privi della sottoscrizione personale della parte, mancando una specifica deroga al principio generale, applicabile al caso di specie, per il quale gli atti processuali di parte sono posti in essere direttamente dal difensore costituito con rituale procura, e nonostante la norma da ultimo citata preveda che la predetta istanza debba essere sottoscritta dalla parte personalmente, pena l’improcedibilità di quel giudizio, in quanto la violazione della norma in parola non può determinare anche effetti procedurali negativi sul diverso giudizio di equa riparazione promosso dalla parte avanti alla corte d’appello, cui non spetta stabilire se il giudizio presupposto dovesse essere dichiarato improcedibile (cfr. l’ordinanza n. 25832 del 2010);

che infine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio deciderteli, in violazione di tutti i su richiamati principi ed adottando una motivazione chiaramente insufficiente, soltanto sulla dichiarata perenzione del giudizio presupposto, senza accertare, innanzitutto, se ed a chi sia stato nella specie notificato l’avviso di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, e, soprattutto, negando l’indennizzo sulla base della sola dichiarazione di perenzione del processo presupposto, intervenuta comunque a distanza di circa quattordici anni dall’inizio di tale processo, senza peraltro verificare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte del ricorso principale, restando assorbito il ricorso incidentale;

che la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà ad eliminare i rilevati vizi ed a pronunciare sul merito del ricorso, provvedendo altresì a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34257

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Z.G. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che lo ha dichiarato colpevole dei delitti previsti dagli artt. 337 e 582 c.p. nonchè della contravvenzione prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 1 e 2, denunciando violazione di legge per l’omessa pronuncia di proscioglimento in ordine alla citata contravvenzione, che si era prescritta il 3.7.2009, prima dell’emissione della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

In effetti la contravvenzione prevista dalla citata Legge, art. 4, dovendosi applicare i termini di prescrizione anteriori alla L. 5 dicembre 2005, n. 25, si è estinta prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Perciò, dichiarata l’estinzione del reato, va eliminata la relativa pena di giorni cinque di reclusione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B della rubrica, perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni cinque di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35663

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 15/6/2010 il Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di D.V. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.