Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2011, n. 11448 Rimborso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Su alcune somme pagate nel 1988 dal Banco di S. Spirito alla dott.ssa A.P. a titolo di onorari per prestazioni professionali, il Banco omise di effettuare le ritenute alla fonte. La dott.ssa A. provvide peraltro ad effettuare essa stessa il versamento di tali imposte nel 1989. Gli stessi versamenti vennero poi effettuati dal Banco nel 1995 in qualità di sostituto di imposta.

Data l’avvenuta duplicazione dei pagamenti, la banca chiedeva il 14 ottobre 1996 all’erario il rimborso anche in forza di procura della sig.ra A.. Contro il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria la banca di Roma, che aveva incorporato il Banco di Santo Spirito, propose ricorso che venne dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale. La pronunzia venne appellata dalla spa Capitalia, nel frattempo subentrata, e la Commissione tributaria regionale ha accolto nel merito la domanda di rimborso.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 sostenendo la decadenza prevista da tale norma per il decorso del termine di 18 mesi dal versamento. Secondo il ricorso il versamento da prendere in considerazione al fine della decorrenza del termine di decadenza suddetto è il versamento indebito e pertanto, in caso di duplice versamento, il termine decorre dal secondo versamento solo se il primo può essere configurato come pagamento non indebito ma dovuto. Se invece è il primo versamento a dover essere considerato indebito è da esso che decorre il termine decadenziale in questione. Nella specie, secondo la ricorrente, il versamento effettuato dalla signora A. non era dovuto e quindi il termine decadenziale per la richiesta di rimborso decorreva da esso ed era ampiamente scaduto.

La censura non merita seria considerazione. Anche a voler accettare l’impostazione dell’agenzia ricorrente – che è invece assai opinabile in primo luogo sul piano della correttezza – è di immediata evidenza che il versamento dell’imposta effettuato dal sostituito non può essere considerato indebito trattandosi di un pagamento effettuato dal contribuente.
P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 840,00 più 200,00 Euro per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1920 Sanitari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli appellati in epigrafe con il loro originario ricorso al T.A.R. per la Lombardia rappresentavano:

– di essere tutti medici chirurghi che, a conclusione degli studi universitari, avevano frequentato il corso di formazione in medicina generale di cui al d.lgs. n. 256\1991;

– che l’attivazione di tale corso giungeva solo con notevole ritardo a concretare le previsioni della direttiva n. 86/457 CEE;

– che la Regione Piemonte, per armonizzare il passaggio dal sistema previgente alla nuova disciplina, aveva differito la predisposizione della graduatoria unica per la medicina generale valida per il 1997, preordinata alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 8, lett. g), d.lgs. n. 502\1992, fissando il termine per la presentazione delle domande al 30\11\1996;

– che a tale data essi ricorrenti avevano concluso il loro biennio di formazione, il primo dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 256\1991, attivato solo alla fine del 1994;

– che essi avevano inoltrato le proprie domande di partecipazione senza potere però materialmente allegare subito l’attestato di formazione, ottenuto solo in seguito ma comunque trasmesso alla Regione entro il 31\12\1996;

– che di detto titolo la Regione non aveva tuttavia tenuto conto;

– che, infine, la graduatoria emessa all’esito della procedura, che da loro veniva impugnata, era stata redatta senza che venissero loro riconosciuti i 12 punti previsti dall’accordo recepito con il d.P.R. n. 484 del 1996 per coloro che avevano frequentato il detto corso.

La Regione Piemonte ometteva di costituirsi in giudizio.

Il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

Il Tribunale riteneva che illegittimamente l’Amministrazione avesse condotto la procedura selettiva in applicazione (ultrattiva) delle regole di cui al d.P.R. n. 314\1990, laddove nella specie si sarebbe dovuto fare già applicazione della sopravvenuta disciplina di cui al d.P.R. n. 484\1996, ormai da tempo entrata in vigore (a seguito di pubblicazione sulla G.U. del 19\9\1996) alla data cui era stato differito il termine per la presentazione delle domande (30\11\1996). Ciò anche alla luce del disposto della norma transitoria di cui all’art. 2 della nuova fonte, che, escludendo espressamente l’efficacia del novello accordo sull’assegnazione degli incarichi per l’anno 1996, lasciava così intendere che per l’anno successivo la vecchia disciplina non avrebbe potuto più applicarsi.

Il Tribunale statuiva, quindi, che la graduatoria impugnata avrebbe dovuto essere predisposta nel rispetto dell’art. 3 del d.P.R. n. 484\1996, che prevedeva l’attribuzione di 12 punti per l’attestato di formazione in medicina generale.

Avverso tale decisione la Regione Piemonte ha proposto l’appello in epigrafe.

L’Amministrazione deduce in primo luogo che in data 7 aprile 1999 era stata pubblicata la graduatoria per l’anno 1998, che aveva integralmente sostituito quella del 1997, oggetto del ricorso di primo grado, ed aveva visto assegnato a tutti i ricorrenti il punteggio previsto a fronte del corso di Medicina Generale. Si assume quindi che gli appellati avrebbero per conseguenza perduto ogni interesse all’originario gravame.

L’appellante introduce inoltre due mezzi d’impugnativa, con i quali deduce, in sintesi:

– che i primi giudici non avevano tenuto in alcun conto il fatto che la delibera di Giunta Regionale n. 6311974 del 9\9\1996, mentre aveva differito al 30\11\1996 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura sub judice, aveva però lasciato ancorato al 31 maggio dello stesso anno il termine per l’acquisizione dei titoli, così stabilendo che la procedura sarebbe stata soggetta al regime di cui al d.P.R. n. 314\1990;

– che di tale delibera i ricorrenti di prime cure avevano omesso ogni impugnativa;

– che il T.A.R. non aveva considerato che alcuni degli allora ricorrenti (quattro) avevano acquisito l’attestato di formazione solo in data 17\9\1997, ben oltre la data del 31 dicembre del 1996, onde comunque non avrebbero potuto conseguire la dote dei 12 punti più volte citati; e che da altri due ricorrenti il relativo titolo non era mai stato allegato.

Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

1 Le deduzioni svolte dalla Regione Piemonte in rito non colgono nel segno: il suo appello è però fondato nel merito.

2 La Sezione non ritiene di poter fare proprio l’asserto regionale secondo il quale l’avvenuta pubblicazione della graduatoria per l’anno 1998 avrebbe fatto venir meno l’interesse dei ricorrenti all’accertamento dell’illegittimità della graduatoria riguardante l’anno precedente, poiché tale enunciato è rimasto privo di qualsivoglia concreta dimostrazione dialettica e probatoria. Non sono state fornite quindi ragioni sufficienti a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione in capo agli originari ricorrenti.

Privo di pregio è anche il rilievo dell’appellante basato sulla omessa impugnativa della delibera di G.R. n. 63 del 1996, alla stregua delle condivisibili considerazioni svolte da questo Consiglio in fattispecie simile (C.d.S., IV, n. 1164 del 10\3\2004). "La nota dirigenziale con la quale l’Amministrazione regionale comunica agli interessati che, ai fini della formazione della graduatoria unica, sarebbero stati presi in considerazione i soli attestati conseguiti entro il 31 maggio 1996 contempla non già una causa di esclusione dalla graduatoria, ma solo una mancata considerazione di un titolo che attribuisce un dato punteggio.

Ne consegue, secondo i principi, che l’interesse a ricorrere sorge solo al momento della formazione della graduatoria, perché solo in tale momento l’interessato è in grado di percepire la portatadell’effetto lesivo scaturente dalla mancata valutazione del titolo; anzi, solo in quel momento si realizza la portata lesiva della mancata valutazione del titolo.

Tale conclusione non è infirmata dal fatto che non si verta in tema di concorso in senso stretto, bensì di semplice graduatoria. Ciò che rileva è che, in ipotesi, la semplice mancata valutazione di quel titolo può non spiegare nella graduatoria un effetto concretamente lesivo della posizione dell’interessato. Sicché anche in questo caso trova applicazione il principio pacificamente applicato in caso di concorsi.

I ricorsi originari erano quindi tutti ammissibili."

3 Venendo al merito di causa, con la sentenza appellata il Tribunale, come si è visto, ha concluso che illegittimamente l’Amministrazione avesse condotto la procedura selettiva in applicazione delle regole di cui al d.P.R. n. 314\1990, laddove si sarebbe dovuto fare già applicazione della sopravvenuta disciplina di cui al d.P.R. n. 484\1996, ormai entrato in vigore.

La decisione che la selezione per l’anno 1997 dovesse sottostare alla novella disciplina non può però essere condivisa.

In proposito valgono i seguenti argomenti.

Vero è che la previsione della norma transitoria n. 2 di cui al d.P.R. n. 484\1996, che faceva salva l’applicabilità della disciplina di cui al d.P.R. n. 314\1990 per gli incarichi per l’anno 1996, di per sé potrebbe far deporre per l’applicabilità della nuova disciplina sin dagli incarichi da conferire per l’anno 1997.

Se però si guardano in concreto i contenuti della nuova disciplina, entrata in vigore dopo la pubblicazione nella G.U. del 19\9\1996, si nota che la tempistica da essa delineata, notevolmente lunga e articolata, è la seguente (cfr. l’art. 2, commi 4 e seguenti, del d.P.R. n. 484 del 1996):

"4. Ai fini dell’inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all’assessorato alla sanità della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre.

8. L’Amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 12, predispone una graduatoria regionale da valere per l’anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo e punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

9. La graduatoria è resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Amministrazione regionale apppenistanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12, è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dall’Amministrazione regionale e comunicata alle Aziende e agli Ordini provinciali dei medici della regione."

In sintesi, dunque, le norme appena trascritte prevedono: la valutabilità dei titoli conseguiti entro il 31 dicembre di due anni prima; la presentazione delle domande un mese dopo, al 31 gennaio dell’anno precedente quello degli incarichi da conferire; all’esito della complessa procedura, la pubblicazione della graduatoria entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione; infine, la sua definitiva approvazione entro il 15 dicembre.

Ne consegue che la pur immediata applicazione della nuova disciplina valeva a sviluppare, durante l’anno 1997, una sequenza procedimentale che era idonea a regolare il conferimento degli incarichi in questione solo a partire dall’anno 1998.

Da qui la ineludibile conclusione che gli incarichi per il precedente anno 1997 continuavano a restare regolati dal precedente d.P.R. n. 314\1990.

Questo Consiglio ha del resto già deciso casi analoghi (CDS, IV, n. 1164 del 10\3\2004, confermata dalla n. 2677 del 25\5\2005), in cui si controverteva sulla graduatoria unica regionale per il Veneto dei medici di medicina generale relativa anch’essa all’anno 1997, proprio nella direzione appena detta.

Anche allora il Tribunale amministrativo aveva ritenuto che alla procedura in questione dovesse trovare applicazione piena il regime contrattuale sopravvenuto, senza alcuna distinzione in ordine alla data di conseguimento degli attestati in questione.

Questo Consiglio ha tuttavia nel merito reputato fondato l’appello della Regione Veneto, sulla scorta delle seguenti osservazioni.

"Il nuovo contratto collettivo… non poteva trovare applicazione che con riferimento alle domande attinenti alle graduatorie successive alla sua entrata in vigore, rispetto alle quali sono da intendere poste le relative scadenze, e cioè alla graduatoria per il 1998.

Significativo in tal senso è quanto dispone l’articolo 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 347, che assume rilievo decisivo.

Secondo la norma, la valutabilità degli attestati formativi in questione, conseguiti successivamente al 31 dicembre 1996, è riconosciuta, a certe condizioni, "limitatamente alle graduatorie uniche regionali valide per gli anni 1998 e 1999".

Ciò significa che, con riferimento alle domande che scadono il 31 gennaio 1997 per la graduatoria 1998, gli attestati possono essere eccezionalmente valutati ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1996. Per la graduatoria del 1997, gli attestati valutabili non possono essere che conseguiti al pari degli altri titoli valutabili alla data del 31 maggio 1996, in difetto di una disposizione derogatoria rispetto alle scadenze del precedente accordo collettivo. La Regione, rispetto a tali situazioni, si è limitata ad ammettere la valutazione di quei titoli che, secondo il precedente accordo, non sarebbero stati affatto valutabili e che tali fossero in forza dell’accordo collettivo medio tempore entrato in vigore.

Ne consegue che legittimamente la Regione Veneto ha escluso la valutabilità, per il 1997, dei titoli conseguiti in data successiva al maggio 1996." (CDS, IV, n. 1164 del 2004).

4 Queste considerazioni confermano la fondatezza del principale ed assorbente motivo dell’odierno appello della regione Piemonte.

In riforma dell’appellata sentenza il ricorso di primo grado deve pertanto essere respinto.

L’oggettiva equivocità delle norme sulle quali verteva la controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie,

e, per l’effetto, in riforma dell’appellata decisione, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15749 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.G., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 6.8.2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli, confermava il provvedimento 27.7.2010 che aveva applicato, nei confronti del ricorrente stesso, la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva:

1) inefficacia della misura suddetta, ex art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 e contraddittorietà della motivazione in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice del riesame, il GIP aveva tenuto conto, ai fini della individuazione dell’indagato, per il reato di estorsione, delle foto allegate alla relazione della P.G., scattate dal Maggiore M.;

2) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e motivazione contraddittoria sul riconoscimento personale dell’ E., da parte dal Magg. M., il 24.2.2010; il Tribunale del riesame aveva dato atto di tale riconoscimento sulla base della conoscenza dell’indagato da parte del M., quale comandane della Polizia Municipale di Sant’Anastasia in epoca precedente ai fatti del (OMISSIS), pur non risultando dagli atti di causa che il M. avesse svolto dette funzioni prima di assumere il comando della Polizia municipale di Cercola;

3) contraddittorietà e mancanza di motivazione sull’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, non sussistendo la prova che l’ E. fosse stato a conoscenza della "riconducibilità" della richiesta estorsiva al clan Anastasio, posto che egli era stato presente, occasionalmente, solo all’episodio del (OMISSIS). Il ricorso è infondato.

Le prime due doglianze sono meramente reiterative di quelle già oggetto del giudizio di riesame, disattese dal Tribunale con corretta e logica motivazione, laddove si dava atto che il GIP; nella ordinanza applicativa della misura cautelare, non aveva fatto menzione delle fotografie come elemento di prova sul riconoscimento dell’indagato nè tali fotografie scattate dal Maggiore M., all’atto dell’estorsione in questione, risultavano trasmesse dalla P.G..

Correttamente è stato poi rilevato, nel provvedimento impugnato, che, non avendo il M. assistito alla richiesta estorsiva nella qualità di pubblico ufficiale, "ma come un teste ordinario ed indifferente", ben potevano essere tratti gli indizi di colpevolezza, a carico dell’ E.; da quanto dichiarato dal M. stesso.

La sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, avuto riguardo al tenore del fatto, come riportato nel capo d’imputazione, ove si fa riferimento alla minaccia "consistente nel presentarsi come appartenenti ad un’organizzazione camorristica denominata clan Anastasio", è da ritenersi sufficientemente motivata, trattandosi di richiesta estorsiva proveniente dall’associazione medesima.

Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone provvedersi agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 1181 Malattia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha svolto il servizio di leva obbligatorio nell’aeronautica militare negli anni 1995/1996, dapprima, presso la Caserma di Viterbo ove ha frequentato il corso "VAM" e, successivamente, presso la caserma Aeronautica Militare Romagnoli di Roma.

Durante il servizio di leva lo stesso è stato colpito da infermità riguardante l’apparato gastro – intestinale (emorragia digestiva alta da gastrite erosiva), a suo dire causata dalla particolare gravosità dei compiti attribuitigli dai superiori.

In conseguenza di ciò, in data 6 marzo 2001, il ricorrente presentava domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della malattia "gastrite cronica".

Con decreto n. 226/N del 26 gennaio 2009, il Ministero della Difesa rigettava l’istanza.

Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per opporsi all’accoglimento del gravame.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 16 marzo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente si deve rilevare che, avendo il ricorrente prestato servizio di leva nella Regione Lazio, la competenza territoriale sulla controversia in esame appartiene al TAR di quella Regione.

Tuttavia il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice non può rilevare d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, al momento dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, sia già spirato il termine previsto dall’art. 31 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per la proposizione del regolamento di competenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 128; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, sez. I, 02 novembre 2010, n. 295).

Ciò premesso, deve osservarsi che il ricorso è fondato essendo meritevoli di accoglimento il primo ed il terzo motivo, con i quali vengono dedotti il difetto di motivazione ed il difetto di istruttoria.

Sottolinea in particolare il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato emesso in aderenza al parere reso dal comitato di verifica, il quale tuttavia ha a sua volta disatteso i pareri medico – legali emessi dagli altri organi consultivi intervenuti nel corso del procedimento, senza motivare sul punto e senza prendere in considerazione la specifica vicenda concreta.

In proposito si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il parere reso dal comitato di verifica per le cause di servizio costituisce un momento di sintesi dei precedenti pareri espressi dagli altri organi consultivi che intervengono in seno al procedimento instaurato per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia contratta dal pubblico dipendente; per questa ragione, l’organo competente ad emettere il provvedimento finale, se intende recepire il parere espresso dal comitato, e disattendere i pareri contrari espressi dagli altri organi, non deve motivare sul punto.

Tuttavia, affinché tale risultato possa legittimamente prodursi, è necessario che il comitato di verifica abbia a sua volta adeguatamente valutato i precedenti pareri espressi nel corso del procedimento amministrativo, ed abbia di conseguenza formulato una motivazione che, seppur non analiticamente diretta a confutare le argomentazioni contrarie espresse dagli altri organi, sia nel complesso idonea a far comprendere le ragioni per le quali si è inteso disattenderle e superarle (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 maggio 2007, n. 2323; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 27; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 settembre 2010, n. 32201; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 giugno 2008, n. 5398).

A tal fine non bastano ovviamente i pareri espressi con formule stereotipate, che non consentono di apprezzare quali caratteristiche del servizio espletato dal dipendente siano state prese in considerazione dal comitato di verifica e ritenute da tale organo ininfluenti sul processo causale della malattia.

Il giudice amministrativo, nell’effettuare il sindacato di legittimità, deve innanzitutto verificare la sussistenza dei suindicati elementi, controllando la sufficienza e congruità dell’istruttoria e della motivazione, e verificando se quest’ultima sia stata calibrata all’intera e completa considerazione dei presupposti fattuali, ivi comprese le precipue caratteristiche dell’attività di servizio svolta dal dipendente.

Nel caso concreto, emerge dalla documentazione versata in atti, che la commissione medica ospedaliera di Milano, con parere del 18 luglio 2002, ha ritenuto che il ricorrente abbia contratto la malattia "Emorragia Digestiva Alta da Gastrite Erosiva", e che tale malattia sia ascrivibile alla categoria 8^ della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/81.

Risulta altresì che, con parere del 25 febbraio 2002, reso dall’Ufficio Pratiche Medico – Legali del Comando della 1^ Regione Aerea, si è ritenuto che tale infermità sia dipendente da causa di servizio.

Per ciò che concerne in particolare il nesso di causalità, si legge nel parere da ultimo citato che "Numerosi sono i fattori di ordine ambientale in grado di agire a livello gastrico con una alterazione dell’equilibrio secretivo. In particolare lo stress occupazionale indotto da attività particolarmente laboriose e stressanti, può provocare attraverso riflessi neuroendocrini e/o con la mediazione dei nuclei vagali, turbe in eccesso della secrezione acida gastrica ed alterazioni della motilità nella stessa sede".

Dopo tale premessa si aggiunge nella motivazione contenuta nello stesso parere che " La documentazione allegata alla domanda dell’interessato conferma le caratteristiche di stress dell’incarico ricoperto dall’interessato con la conseguente tensione di tipo psicologico che ne deriva. Si può pertanto ritenere verosimile un rilevante ruolo patogenetico del servizio nel determinismo della patologia gastroduodenale".

Infine, anche il Direttore della Direzione Territoriale del Personale, a completamento dell’istruttoria riguardante l’istanza formulata dal ricorrente, con parere reso in data 4 marzo 2002, ha ritenuto che l’infermità di cui è causa sia dipendente da causa di servizio.

A fronte di tali pareri che, come visto, in alcune parti sono supportati da motivazione sufficientemente circostanziata, il comitato di verifica ha opposto una motivazione del tutto generica che, lungi dal prendere in considerazione le specifiche attività espletate dal ricorrente allorquando svolgeva servizio di leva, si limita ad affermare che la patologia di cui trattasi si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per specifica e particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo, e che l’attività espletata dall’interessato non si caratterizzava per specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale e stressogeno.

E’ di palmare evidenza come tale motivazione risulti inadeguata in quanto non consente di comprendere le ragioni per le quali gli specifici compiti attribuiti all’istante e gli specifici fatti di cui lo stesso dà conto nei propri atti (turni di guardia ripetitivi e prolungati, ricovero ospedaliero durante il servizio di leva per emorragia digestiva alta da gastrite cronica ecc.) siano stati ritenuti del tutto ininfluenti sul processo patogenetico della malattia; nonostante peraltro i pareri di contrario avviso espressi dagli altri organi consultivi intervenuti nel corso del procedimento amministrativo.

Per questa ragioni i motivi in esame sono fondati e il ricorso deve essere di conseguenza accolto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio al ricorrente che vengono quantificate in euro 1.500 oltre IVA e c.p.a. se dovuti, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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