Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10757 Ammissibilità e inammissibilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. D.U. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nel suo interesse dall’avv. Rita Dedola avverso la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di peculato, in quanto presentato da soggetto non qualificato (terzo difensore nominato, senza revoca dei precedenti).

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.p. e art. 24 disp. att c.p.p. e la erronea applicazione dell’art. 591 c.p.p., sostenendo che se la Corte di merito non avesse proceduto ad una interpretazione assolutamente formalistica delle disposizioni suindicate, avrebbe potuto agevolmente dedurre il venir meno del rapporto fiduciario con i precedenti difensori, posto che l’avv. Porcella si era disinteressato della causa già nel giudizio di primo grado e che con la presentazione dell’appello e la sua ratifica personale da parte del D. (con nomina di due nuovi difensori per il processo di appello) per facta concludentia dovevano intendersi revocate le precedenti nomine.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 122 c.p.p. e art. 571 c.p.p., comma 1, sostenendo che nella condotta del D. e dell’avv. Dedola si doveva intravedere l’esercizio di una procura speciale ex art. 122 c.p.p. (ad impugnare), con la conseguenza che l’atto di appello doveva riferirsi direttamente al D., come se fosse stato da lui sottoscritto.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che D.U., nella nomina dell’avv. Rita Dedola quale difensore di fiducia, depositata nella cancelleria del Tribunale di Cagliari in data 29-11-2001, le ha espressamente conferito la facoltà di impugnare ogni provvedimento, anche in sua assenza o contumacia. Si tratta di un richiamo al conferimento di un potere assolutamente personale e processuale, che si pone chiaramente come aggiuntivo rispetto alla nomina a difensore e che, in applicazione del principio del favor impugnationis, deve essere interpretato come procura speciale (sostanziale) ad impugnare, rendendo valido l’appello proposto. Nè vale osservare in proposito, come ha fatto la Corte di merito, che anche gli altri atti di nomina precedentemente redatti nei confronti di altri difensori recavano formule analoghe, in quanto in ogni caso l’atto in esame realizza una procura speciale ex art. 122 c.p.p. in favore dell’avv. Dedola, con la conseguenza che l’atto di appello va riferito personalmente e direttamente al D. per suo effetto nonchè in forza dell’art. 571 c.p.p..

3. Per le considerazioni sopra svolte si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 14176 Accettazione dell’eredità

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Svolgimento del processo

D.M.A. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Savona, con citazione notificata l’8 gennaio 1998, P. S., A. e D.G., quali eredi di De.

G., chiedendo che fosse accertato il suo diritto di proprietà esclusiva di due cantine esistenti nell’edificio ubicato in (OMISSIS), ovvero, in subordine, l’accertamento della proprietà nella misura del 25% dell’intero edificio e del terreno circostante di mq 130, quale quota dell’eredità del padre De.Am.; l’attrice chiese in ogni caso la condanna delle convenute al risarcimento dei danni conseguenti all’illecito comportamento del loro dante causa De.Gi. in occasione della presentazione della dichiarazione di successione del padre De.Am..

Costituitosi il contraddittorio, l’adito Tribunale, con sentenza del 28 maggio 2001, respinse tutte le domande.

Avverso questa sentenza propose appello D.M.A. e la Corte d’appello di Genova, nella resistenza delle appellate, dopo avere ammesso la prova testimoniale e per interrogatorio articolata dall’appellante, con sentenza depositata il 20 giugno 2005, accolse il gravame, dichiarando che D.M.A. aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà delle due cantine oggetto della domanda principale, e condannando le appellate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte d’appello, premesso che l’accettazione dell’eredità può intervenire anche tacitamente e che l’apprensione dei beni da parte del chiamato costituisce comportamento univocamente idoneo a manifestare la volontà di accettare l’eredità, rilevò che l’istruttoria svolta in grado di appello aveva confermato pienamente sotto ogni aspetto la prospettazione dedotta dall’appellante a fondamento della domanda principale.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso P. S., A. e D.G. sulla base di tre motivi;

hanno resistito, con controricorso, M.A. e G. G., nella qualità di eredi di D.M.A., deceduta il (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Le ricorrenti rilevano, in particolare, che la Corte d’appello ha affermato che l’apprensione dei mobili ereditari di per sè denota univoca e concludente manifestazione del chiamato di accettare l’eredità, laddove mai era emerso nella istruttoria che la appellante avesse appreso beni mobili. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere possibile la prova testimoniale di una intervenuta divisione di beni immobili, salvo poi impropriamente riferire la detta prova ad una non meglio precisata divisione di beni mobili.

Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano vizio di violazione di legge dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’apprensione dei beni mobili potesse essere qualificata come divisione parziale del compendio ereditario comportante, ex art. 476 cod. civ., accettazione tacita di eredità e non piuttosto come semplice dazione di beni mobili di modico valore di proprietà di De.Gi., con i quali questi avrebbe inteso beneficiare la sorella di alcuni ricordi del padre. Detto atto, quindi, avrebbe avuto natura donativa e non divisoria, con conseguente irrilevanza ai fini dell’accettazione dell’eredità da parte dell’attrice, la quale anzi sarebbe decaduta da tale diritto con lo spirare del termine di dieci anni.

Il primo e il secondo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Tutte le censure muovono infatti dalla premessa che la Corte d’appello abbia desunto l’accettazione tacita dall’apprensione di beni mobili, laddove in realtà della apprensione di tali beni non vi sarebbe traccia nelle risultanze istruttorie. Al contrario, una piana lettura della sentenza impugnata consente di affermare che la Corte d’appello, lungi dallo svolgere le proprie argomentazioni in ordine alla apprensione dei beni mobili, ha puntualmente svolto l’esame delle risultanze istruttorie con specifico ed esclusivo riferimento alle due cantine oggetto della domanda principale. All’evidenza, l’affermazione contenuta a pag. 11 della sentenza, secondo cui "la materiale apprensione dei beni mobili ereditari di per sè sola denota univoca e concludente manifestazione della volontà del chiamato di accettare l’eredità (…)", altro non costituisce che lo sviluppo, in termini generali e non ancora riferiti al caso di specie, del principio riportato poche righe prima attraverso la citazione di una sentenza di legittimità.

La erroneità della premessa dalla quale muovono i due motivi di ricorso, ne comporta la infondatezza.

Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono vizio di motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia confuso atti di mera tolleranza – riconducibili a comportamenti di cortesia consueti tra parenti – con atti idonei a integrare l’interversione del possesso. Inoltre la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che fosse stata offerta la prova che la D. avesse goduto in modo esclusivo dei locali, giacchè era stata offerta la prova contraria, essendo emerso che i locali erano detenuti da una locatrice in forza di contratto di locazione sottoscritto da De.Gi.. Infine, la Corte avrebbe errato nel ritenere sussistenti i presupposti integranti la fattispecie dell’usucapione.

Il motivo è inammissibile sia per la genericità delle censure proposte, sia perchè le stesse attengono, all’evidenza, ad accertamenti di fatto, sia infine perchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultano trascritte le risultanze istruttorie mal valutate o non valutate dalla Corte d’appello e che avrebbero dovuto indurre ad escludere, nella specie, il possesso utile all’usucapione delle due cantine da parte di D.M.A..

Per costante insegnamento di questa Corte, invero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello di cui trattasi – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè, coitìè del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Si deve, inoltre, considerare che, allorchè sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è innanzitutto necessario che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze – mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso – evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa. E ciò, in ottemperanza al principio dell’autosufficienza del ricorso posto al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo – necessariamente preliminare ed, in caso d’esito negativo, assorbente – anche sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo agli elementi di giudizio acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell’adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio.

Ciò in quanto il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione necessariamente comporta, quale condizione d’ammissibilità del motivo, il consentire al giudice di legittimità d’effettuare la valutazione della decisività dei mezzi istruttori in discussione (nel caso di prove per interpello o per testi, le circostanze oggetto dei capitoli sui quali interrogare od escutere;

nel caso di documenti, gli elementi identificativi ed il contenuto) in relazione alla prospettata pretesa d’una soluzione della controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo, valutazione da compiere ancor prima di procedere a quella del merito della censura, dacchè l’una è logicamente preliminare ed il suo solo esito positivo può dare ingresso all’altra.

Orbene, il terzo motivo di ricorso non risponde in alcun modo ai principi ora richiamati ed è quindi inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 18-04-2011, n. 3403 Carriera inquadramento Pensioni, stipendi e salari

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e da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, l’interessato ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti – l’accertamento del diritto

a) ad esser inquadrato in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli dall’Amministrazione di appartenenza e, comunque

b) a percepire, in virtù delle mansioni da lui effettivamente svolte, il relativo trattamento economico.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.3.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ritiene che le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Anche – invero – a non voler considerare

che l’azione di accertamento proposta, da un pubblico dipendente, per ottenere un miglior inquadramento dovrebbe (a rigore) esser dichiarata inammissibile: dato che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, gli impiegati stessi non sono titolari che di un interesse legittimo (tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un’azione costitutiva: volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della situazione stessa); e non, già, di un diritto soggettivo;

che (detto in altri, e più chiari, termini), poiché il provvedimento (autoritativo) di inquadramento (con cui la p.a., in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la posizione – giuridica e funzionale – del dipendente nell’ambito dell’apparato amministrativo) determina quale trattamento economico deve esser corrisposto all’impiegato, se questi intende percepire un trattamento superiore in base alle mansioni svolte (perché spettante, tale trattamento, a coloro che sono inquadrati in un livello – o in una qualifica – superiore) dovrebbe – infatti – impugnare, nei termini di decadenza (ciò che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuto), un tale provvedimento: che (lo si rileva incidentalmente) non può certo esser disapplicato, ex art.5 L.A.C., dal giudice amministrativo;

che, per costante giurisprudenza, un’azione di accertamento non può esser (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnati;

che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui l’azione di accertamento sia preceduta (come nell’occasione) da un’istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti: essendosi ritenuto (tra l’altro)

a) che non sussiste alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di riesame, o di annullamento o di revoca, di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione e

b) che il mancato esercizio del potere amministrativo di autotutela non può esser sindacato in sede giurisdizionale,

si deve – in ogni caso – rilevare (per quel che concerne la, parimenti richiesta, declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive connesse all’asserito svolgimento di mansioni superiori)

che, salvo che una norma speciale (nella circostanza insussistente) non disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente (anche a voler ammettere che quelle espletate dall’interessato siano effettivamente superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento) sono del tutto irrilevanti: sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr., "ex multis", C.d.S., V, n.1219/97);

che (in particolare), al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non è invocabile il disposto dell’art.2126 c.c.: il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) riguarda, affermando il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato, un fenomeno del tutto diverso (e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente);

che (pertanto) esso non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici: e (lo si ripete) non consente, comunque, di disapplicare i provvedimenti di nomina o di inquadramento. (Specie se questi, cfr. C.d.S., V, n,515/97, sono divenuti inoppugnabili).

Si fa, altresì, presente

che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art.2103 c.c. (come sostituito dall’art.13 della legge 20.5.70 n.300) ha (cfr. C.d.S., V, n.274/89) carattere supplementare ed integrativo;

che detta norma può, quindi, esser applicata – al settore dell’impiego pubblico – soltanto nei limiti previsti da norme speciali;

che lo stesso art.36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione in tale settore: concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale;

che, in particolare, l’operatività della cennata norma trova un limite invalicabile nel disposto dell’art.97 della stessa Costituzione. (L’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari).

Va, del resto, considerato

che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso, con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale;

che, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art.57 del d.lg. 3.2.93 n.29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea (e si sottolinea con forza tale aggettivo) di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art.43 del d.lg. 31.3.98 n.80 – senza aver mai avuto concreta applicazione;

che la materia è ora disciplinata dall’art.25 del cennato d.lg. n.80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.

Conclusivamente; ribadito

che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art.97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica);

che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n.22 del 7/618/11/99),

il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – infondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di reiezione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17486

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28/11/2007 la Corte d’Appello di Milano respingeva i gravami interposti dai sigg.ri Z.S. e M.R. S. nei confronti della pronunzia Trib. Sondrio 20/1/2005 di rigetto delle domande dai medesimi tra loro reciprocamente proposte, rispettivamente, di risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza di calunniosa denuncia di tentativo di uxoricidio sporta nei suoi confronti (lo Z.), e di lite temerara ex art. 96 c.p.c. (la S.).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.

Resiste con controricorso lo Z., che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2733 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e degli artt. 112, 132, 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè 2insufficiente e illogica motivazione" su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo la ricorrente denunzia contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 368, 56, 575, 485, 640 c.p., 2043, 2059 c.c., art. 96 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 96 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; nonchè "vizio di motivazione" su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, art. 366 bis e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 "e art. 4 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso risultano i formulati quesiti non risultano informati allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.

Essi si sostanziano invero in richieste prive (quantomeno) di decisività, non appalesandosi idonei a consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,- 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Con riferimento in particolare al 1 motivo, va ulteriormente sottolineato che giusta principio consolidato in giurisprudenza di legittimità, la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (v. Cass., 27/7/2006, n. 1714, e, conformemente, Cass., 28/10/2009, n. 22801. V. altresì Cass., 2/8/2001, n. 10569 e Cass., 20/11/2009, n. 24542).

L’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non sono ravvisabili nè il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè il vizio di violazione di legge ai sensi del comma 1, n. 3, della stessa norma qualora nella sentenza impugnata non sia stato operato l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla "ratio" dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata (v. Cass., 24/11/2008, n. 27890).

In altri termini, la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (v.

Cass., 28/6/2006, n. 14972).

Si è per altro verso osservato che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se dal medesimo ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (v. Cass., 18/4/2007, n. 9245).

Nè può d’altro canto sottacersi che la ricorrente non ha al riguardo denunziato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con particolare riferimento al 6 motivo va infine richiamato il principio affermato da questa Corte in base al quale ove nel giudizio d’appello una domanda o un’eccezione della quale sia stata dichiarata l’inammissibilità venga anche esaminata nel merito, per affermarne l’infondatezza, tale esame costituisce attività giurisdizionale svolta in carenza di potere. Pertanto la valutazione di infondatezza irritualmente compiuta integra una motivazione ad abundantiam di per sè insuscettibile di arrecare nocumento alla parte, la quale, una volta dichiarata soccombente per effetto della pronunziata inammissibilità della domanda o dell’eccezione proposta, è priva di interesse a censurare in sede di legittimità la sentenza anche con riferimento al capo nella parte in cui ha irritualmente esaminato nel merito la sua pretesa (v. Cass., 16/8/2006, n. 18170).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, risponde a principio consolidato che a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che, rispetto alla mera illustrazione del motivo, l’art. 366 bis c.p.c. impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la "chiara indicazione" -nei termini più sopra indicati- delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della gravata decisione, rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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