Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 23-05-2011, n. 20284

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1 dicembre 2009 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 8 novembre 2005 dal Tribunale di Roma con la quale L.P.S. era stata dichiarata colpevole del reato di occupazione abusiva di un locale sottotetto di proprietà dell’I.A.C.P., accertato il (OMISSIS) e permanente alla data della sentenza di primo grado, ed era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione.

Avverso la predetta sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto la responsabilità dell’imputata sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base del difetto di un legittimo titolo di occupazione da parte del precedente possessore, tale F.L., senza considerare che la L.P. era in possesso di una dichiarazione della F. e che, quindi, il suo possesso era legittimo benchè in violazione della disciplina dell’assegnazione degli alloggi I.A.C.P., circostanza quest’ultima rilevante tuttavia solo sotto il profilo amministrativo (ai sensi della L. n. 513 del 1977, art. 26, comma 4 che sanziona l’occupazione di un immobile senza le necessarie autorizzazioni) o civilistico; nel caso di specie difetterebbe, comunque, l’elemento soggettivo del reato contestato, considerate le modalità con le quali l’imputata era venuta in possesso dell’alloggio e la "dichiarazione formale di occupazione resa dalla precedente occupante"; la Corte territoriale avrebbe, infine, erroneamente respinto la richiesta di riduzione di pena, omettendo di valutare la personalità dell’imputata e la modesta rilevanza del fatto.

Il ricorso è inammissibile perchè fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l’obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell’affermazione di responsabilità. La ricorrente si limita peraltro a reiterare doglianze riguardanti aspetti già adeguatamente valutati, con motivazione razionale e giuridicamente corretta, dalla Corte territoriale.

Quanto al preteso legittimo titolo di occupazione da parte della persona che occupava l’alloggio I.A.C.P. prima dell’imputata, la Corte territoriale ha infatti rilevato che nè dalla deposizione testimoniale del funzionario I.A.C.P. Fe. nè dalla documentazione acquisita risultava che l’immobile in questione fosse legittimamente occupato da tale F.L., la cui dichiarazione scritta, peraltro, "autorizzava" la L.P. unicamente a "prendere la residenza nell’appartamento", il che non implicava necessariamente un’occupazione stabile ed esclusiva dell’alloggio. La Corte territoriale ha osservato, inoltre, che la versione difensiva, tendente a escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato (la F. avrebbe detto all’imputata di occupare legittimamente l’immobile), risultava confermata solo da testi non disinteressate, quali la madre della L.P. e una sua "comare".

Il giudice di appello quindi ha ritenuto che la versione difensiva della cessione dell’immobile da parte del precedente occupante non trovasse adeguato riscontro nelle emergenze processuali (costituite, oltre che dalla dichiarazione scritta di tale F.L., da dichiarazioni testimoniali scarsamente credibili circa le "garanzie" che la F. avrebbe attribuito sulla legittimità del suo possesso dell’alloggio) ed ha, comunque, escluso, con argomentazione logicamente coerente, la rilevanza stessa della dichiarazione scritta esibita dall’imputata il cui contenuto non consentiva di ipotizzare che la precedente occupante avesse inteso permettere il subingresso nell’alloggio della D.P. che vi era rimasta per circa tre anni (dopo che l’imputata si era presentata, il 31 ottobre 2000, all’I.A.C.P. per dichiarare di aver occupato il sottotetto). Del resto nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", cioè senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità (Cass. sez. 2 30 maggio 2000 n. 8107, Pompei; sez. 2 27 novembre 2003 n. 49169, Minichini; sez. il 9 ottobre 2008 n. 40822, Iaccarino).

Quanto alla possibilità di ravvisare nel caso di specie solo l’illecito amministrativo previsto dalla L. n. 513 del 1977, art. 26, comma 4 che sanziona l’occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie, la Corte rileva che detta norma, a differenza della fattispecie penale prevista dall’art. 633 c.p., non è diretta a salvaguardare l’inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti che compromettano il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde comunque dall’arbitrarietà delle condotte degli autori, avendo come fine l’evitare del consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione (Cass. sez. 2 2 dicembre 1999 n. 2697, Panelli; sez. 2 1 ottobre 2008 n. 38801.

Trombetta).

Quanto alla doglianza relativa alla pena, la Corte la ritiene manifestamente infondata. Appare infatti sufficiente, in considerazione dell’entità della pena determinata nella sentenza impugnata (mesi uno di reclusione), il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall’art. 133 c.p.. unicamente alla gravità del fatti e, in particolare, alla protrazione dell’occupazione per quasi tre anni. Allorchè la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’art. 125 c.p.p., comma 3 deve peraltro ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 c.p. (Cass. sez. 6 12 giugno 2008 n. 35346, Bonarrigo;

sez. 3 29 maggio 2007 n. 33773, Ruggieri).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22345 Riparazione per ingiusta detenzione

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nullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2010 la Corte di appello di Brescia accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da D.N. in relazione alla custodia cautelare dalla medesima subita, nella forma della detenzione in carcere dal 28.7 al 27.9.2007 e successivamente degli arresti domiciliari fino all’11 febbraio 2008, perchè indiziata di ricettazione porto di un’arma con matricola abrasa; e poi assolta per non aver commesso il fatto; la Corte liquidava in favore della istante la somma di Euro 12930,00. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia deducendo violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione per aver escluso la sussistenza di dolo o colpa grave della istante.

3. Nell’interesse della D. è stata presentata una memoria con la quale si contessano le circostanze addotte dal ricorrente e si sostiene che fin dall’inizio è risultata chiara la presenza di due borse, una beige della donna con all’interno una macchina fotografica ed un telefono cellulare, ed un’altra nera in macchina.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

1.1 L’ordinanza qui impugnata così ha motivato sul punto in esame:

"Contrariamente a quanto assunto dall’avvocatura resistente non risulta presente nel concreto una condotta imputabile all’interessata a titolo di dolo o colpa grave che può condurre ad escludere il diritto al risarcimento, in quanto la donna, sorpresa in compagnia di soggetti extracomunitari, ha contestualizzato fin dall’udienza di convalida la circostanza dell’incontro, precisando che la borsa da spiaggia in suo possesso era diversa da Quella ove venne rinvenuta la pistola, tanto che lo stesso Gip nell’ordinata di custodia cautelare, pur valutando persistenti gli indizi, sollecitava l’esecuzione di accertamenti riguardo al contenuto della borsa ove era custodita la pistola, al fine di accertare la presenza di oggetti la cui disponibilità potesse rcondursi alla odierna ricorrente". 1.2 Il ricorso lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 314 c.p.p., per erronea valutazione delle risultanze processuali ed erronea motivazione osservando che, come risultava dal verbale di interrogatorio, la donna si era limitata a confermare di possedere una borsa da spiaggia, senza nemmeno descriverla, e senza nemmeno offrirsi di provare che sulla macchina, oltre alla sua borsa, ve ne fosse un’altra e cioè quella in cui era stata rinvenuta l’arma;

anche le indagini disposte dimostravano l’esistenza di un’unica borsa, peraltro probabilmente andata distrutta; il quadro indiziario esistente avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere che l’istante avesse concorso con colpa a dar corso alla riparazione.

1.3 Tali argomenti non evidenziano vizi che possano condurre all’annullamento della ordinanza impugnata.

Premesso che non è consentito a questa Corte l’esame degli atti processuale, dovendosi il controllo di legittimità effettuare in relazione alla logicità e congruità del provvedimento impugnato, occorre altresì ricordare (sez. 4, 3.6.2010 n.34656 rv 248074) che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente. Nulla di tutto ciò evidenzia il ricorso della amministrazione finanziaria che si limita a sostenere che vi è stata una sottovalutazione da parte della Corte di appello del comportamento tenuto dalla indagata al momento dell’arresto e a sollecitare un approfondimento sullo stesso (al fine di accertare se ella avesse detto il vero sulla borsa). In tal modo il ricorso non tiene conto della intervenuta assoluzione della imputata, evidentemente fondato sulla mancanza di prova della appartenenza alla medesima della borsa in cui era la pistola, e altresì non considera che il giudice della riparazione ha già valutato il comportamento della donna rilevando come fin dall’interrogatorio ella avesse affermato che la borsa di sua prprietà era diversa da quella con la pistola e riferendo che lo stesso gip aveva ordinato di approfondire l’indagine al riguardo, evidentemente invece non approfondita e certamente non più approfondibile anche tenuto conto del fatto che lo stesso ricorrente riferisce che la borsa era poi andata distrutta.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione in favore dell’istante D.N. delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore dell’istante D. N. delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1000,00 oltre accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-10-2011, n. 22602 Concordato tributario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 5 ottobre 2010 prot. Generale n. 72130 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società A.P. Italia S.r.L., si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tributi comunali aboliti, sulla base della Delib.

Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;

ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-11-2011, n. 24861 Prescrizione

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Svolgimento del processo

S.L. con citazione dell’8.5.2001 convenne Ente Poste s.p.a. innanzi al Tribunale di Firenze per ottenere il pagamento della indennità L. n. 865 del 1971, ex art. 17 in relazione a procedura espropriativa che aveva visto occupato il fondo da lui condotto con provvedimento 18.2.1987, pubblicata nel FAL la relazione di cui all’art. 16, emesso in data 16.11.1990 il decreto di esproprio. La società convenuta si costituì eccependo l’incompetenza de Tribunale, la decadenza dalla domanda e la prescrizione del diritto. Il Tribunale declinò la propria competenza per materia e la causa venne riassunta innanzi alla Corte di Firenze che, con sentenza 4.4.2008, ha rigettato la domanda. In motivazione la Corte di merito, dopo aver sintetizzato il corso della procedura espropriativa e rammentato che la domanda era stata proposta il 8.5.2001, ha rilevato che si era ampiamente maturata la prescrizione decennale del diritto, decorrente dal 16.11.1990 (esproprio), che nondimeno – valutata anche d’ufficio la eccezione di decadenza sollevata da Ente Poste e mai rinunziata – doveva osservarsi che il fittavolo, che aveva richiamato l’inserzione sul FAL della relazione ex art. 16, aveva avuto piena conoscenza del procedimento ablativo e comunque aveva visto adottare il decreto di esproprio (dalla data del quale non poteva non decorrere il termine decadenziaie), che pertanto doveva concludersi per la prescrizione del diritto; che andava altresì condannato l’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per la indebita protrazione del processo dalla data 19.11.2001, nella quale con la comparsa di costituzione erano state sollevate le eccezioni di prescrizione e decadenza (condanna irrogata in ragione di Euro 1.000 ad anno). Per la cassazione di tale sentenza lo S. ha proposto ricorso il 20.3.2009 articolando quattro motivi, ai quali non ha opposto resistenza la soc. Poste Italiane.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che siano certamente fondati il primo ed il terzo motivo del ricorso, restando nel correlato effetto rescindente della sentenza, cassata con rinvio, assorbiti i motivi secondo e quarto. La Corte di Firenze, che ha commesso entrambi gli errori denunziati in ricorso, non ha posto la dovuta attenzione alla preliminare questione della impossibilità giuridica della compresenza della decadenza ex art. 19 (applicabile anche all’indennità L. n. 865 del 1971, ex art. 17 alla stregua di quanto rammentato nella recente decisione n. 18450 del 2011 di questa Corte) con la prescrizione decennale: l’ordine logico della verifica incombente su quel giudice avrebbe visto imporsi come preliminare l’esame della eventuale decadenza, posto che se c’era stata (come si attesta nella specie) la pubblicazione sul FAL della relazione definitiva ex art. 16 seguita da decreto di esproprio, si sarebbe dovuto vedere se si fosse realizzata la condizione di operatività della decadenza e cioè la notificazione anche al fittavolo del decreto di esproprio successivo. In caso affermativo la decadenza avrebbe operato e non vi sarebbe stato spazio alcuno per la prescrizione. In caso negativo (e la Corte di merito non afferma esservi stata la notifica anche allo S. del decreto di esproprio) si sarebbe dovuto escludere l’operare della decadenza (ma avrebbe potuto operare la ordinaria prescrizione decennale.

La Corte di merito ha, come premesso, trattato entrambe le ipotesi ravvisandone gli elementi per la loro congiunta operatività. E di tale operatività "accertata" si duole il ricorso.

Sulla decadenza – questione logicamente preliminare – vi è dunque il terzo motivo del ricorso che afferma essa non potesse decorrere non essendo stata provata la notifica ad esso fittavolo della relazione di stima inserita nel FAL: la censura denunzia una violazione di legge nel considerare realizzata la condizione di operatività della decadenza anche per esso fittavolo. E la censura è fondata, se pur la violazione di legge deve essere riferita al mancato accertamento della notifica allo S. dei decreto di esproprio. E’ infatti giurisprudenza di questa Corte (da Cass. S.U. 3577 del 1989 a Cass. 2238 del 2007 e 18450 del 2011) quella per la quale il tenore letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 865 del 1971, art. 13, comma 2 e art. 15, comma 2 alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata deve essere coordinato con la previsione dell’art. 19 della già richiamata L. n. 865 del 1971, il quale legittima alla proposizione dell’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio non soltanto "i proprietari", ma anche "gli altri interessati" (ex art. 17, comma 2, il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato) : e da tal estensione emerge la necessità che anche a tali soggetti vengano notificati gli atti ablatori dei fondi da apprendere, solo a tal condizione e dal momento del suo verificarsi operando la pur estensibile previsione decadenziale. Ed invero, con riguardo alla fissazione della data di decorrenza del termine ad opponendum, non ci si può sottrarre dal rammentare che questa Corte (Cass. n. 4748 del 1997 e n. 21640 del 2005 e da ultimo Cass. n. 18450 del 2011) ha ritenuto che, nelle ipotesi (definite di "anomalia procedimentale") in cui il decreto di esproprio "segua" e non "preceda" la pubblicazione, sul FAL, dell’avviso di deposito della stima, la "conoscenza legale" dell’indennità definitiva come stimata, alla quale è indefettibilmente legata la decorrenza del termine decadenziale di cui trattasi a carico dell’espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, attraverso il FAL stesso, dell’indennità stimata in difetto di una sua correlazione ad una specifica (ed adottata) misura ablatoria, ma può affermarsi solo all’atto in cui l’espropriante notifichi il decreto di esproprio. E poichè nella specie è stato accertato che il decreto di esproprio ha seguito e non preceduto la pubblicazione sul FAL, ne consegue che la decadenza a carico dell’opponente fittavolo sarebbe predicabile soltanto ove si accertasse che anche allo S. era stato notificato il decreto 16.11.1990, in difetto del che la decadenza non potendo operare a suo carico.

Con il primo motivo, che attinge la distinta ratio decidendi relativa all’operare estintivo della prescrizione, ci si duole, poi, della omessa valutazione della racc. 14.1.2000 recante espressa interruzione del corso prescrizionale della indennità di cui all’art. 17, raccomandata che si assume tempestivamente prodotta e la cui ricezione era stata contestata dal convenuto Ente. La censurata omissione è sussistente e verte su dato di rilievo. E’ palese che il tema fosse dibattuto (eloquenti essendo le difese di Poste Italiane, negazione della esistenza ed efficacia della interruttiva – chiara è l’ordinanza interlocutoria citata in sentenza). E’ chiaro quindi che la pretesa "svista" non integra errore revocatorio. La censura è poi autosufficiente nell’indicare i fatti. Va quindi accolta la doglianza afferente la mancata considerazione del documento, rilevante in causa, afferente la dedotta efficacia interruttiva della lettera de qua. Il secondo motivo censura, in via meramente ipotetica, l’avere la Corte di merito preso in esame la ridetta raccomandata 14.1.2000 e considerato la stessa come ininfluente ai fini interruttivi, alla luce delle implicitamente condivise eccezioni di Poste Italiane s.p.a. sulla erroneità del destinatario, sulla indeterminatezza del contenuto oggettivo, sulla assenza di prova effettiva della ricezione. Le censure in tal modo sintetizzate sono certamente assorbite nell’accoglimento del primo motivo,afferente il tema logicamente antecedente della esistenza di una racc. 14.1.2000.

L’idoneità soggettiva od oggettiva della raccomandata a fini interruttivi è dunque un posterius.

Quarto motivo: afferisce alla condanna ex art. 96 c.p.c. e pertanto resta assorbito nella devoluzione del regime delle spese (anche di legittimità).

P.Q.M.

Accoglie primo e terzo motivo e dichiara assorbiti secondo e quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

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