Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 530 contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 369 del 14 gennaio 2010, il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso con cui la Nuova Esir s.n.c ha impugnato gli atti aventi a oggetto la riapertura della gara relativa all’appalto dei "lavori di pronto intervento per l’eliminazione pericolo immobili comunali. Esercizio 2007", nella parte in cui essa, già dichiarata aggiudicataria, è stata esclusa per aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (art. 75, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 554/1999) e nella parte in cui si delibava la provvisoria aggiudicazione in favore della Meridiana Impianti.

In particolare, il T.A.R. osservava che, alla luce della produzione documentale del 9/11/2009, non v’era dubbio che l’esistenza del debito relativo a tasse automobilistiche, anno d’imposta 2001, fosse nota all’impresa ricorrente al momento della partecipazione alla gara (bandita a luglio del 2008); che, invero, le cartelle esattoriali erano state notificate all’impresa, rispettivamente in data 22/12/2007 e 7/2/2008, risultando le ricevute firmate dallo stesso legale rappresentante della Nuova Esir; che, peraltro, la ricorrente aveva provveduto al pagamento del debito d’imposta dopo l’aggiudicazione provvisoria e nelle more del procedimento di riapertura della gara disposto dalla stazione appaltante dopo la ricezione della nota di comunicazione relativa all’esistenza delle citate irregolarità da parte dell’Agenzia delle entrate. Pertanto concludeva il T.A.R., la definitività dell’accertamento derivava dalla mancata impugnazione delle cartelle esattoriale in occasione della quale la ricorrente avrebbe potuto lamentare l’eventuale prescrizione del credito e l’eventuale mancata notifica dell’avviso di pagamento.

La società Nuova Esir ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza.

Resiste all’appello il Comune di Palermo, insistendo per il rigetto.

2) Il ricorso è infondato e con merita accoglimento.

Con il primo motivo di appello, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 75, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 38, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006, sostenendo che: – le pretese vantate dall’Amministrazione finanziaria erano già prescritte nell’anno 2005, attenendo a un accertamento del 2001;

– dall’estinzione della pretesa discendeva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e la nullità delle cartelle esattoriali; – le cartelle esattoriali non erano mai state prodotte dall’Agenzia delle entrate; – l’adempimento spontaneo, successivo al preavviso di fermo derivava solo dalla necessità, in ragione del modico importo richiesto dall’agente della riscossione, di preservare un mezzo strumentale necessario all’attività imprenditoriale.

Il Collegio di gara, nel caso di specie, nell’ambito degli accertamenti istruttori suppletivi e delle deduzioni sviluppate dalla ricorrente non aveva acquisito la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e, quindi, della conoscenza da parte di quest’ultima, dell’esistenza del prescritto debito fiscale: tale prova, intervenuta successivamente aveva scarsa importanza ed era limitata a copie dell’estratto di ruolo e delle relate di notifica. Le cartelle di pagamento, invece, non risultavano mai esibite.

Infine, il T.A.R. aveva omesso di valutare l’entità del debito prescritto asseritamente vantato dall’Erario.

Le suesposte doglianze sono prive di pregio.

Come già rilevato da questo Consiglio (cfr. sentenza 28 luglio 2006, n. 470), la correttezza contributiva e fiscale è richiesta all’impresa partecipante alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, seppure ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.

Quanto alla questione relativa all’esiguità della pretesa fiscale, va osservato che, nell’ambito dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle gare, l’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 prevede ipotesi per le quali la situazione ostativa, per essere tale, deve avere carattere di gravità (lett. e, sicurezza del lavoro; lett. f, negligenza e malafede nella esecuzione delle prestazioni; lett. i), irregolarità contributiva) e altre situazioni per le quali il requisito della gravità non è richiesto, e, tra questa, l’irregolarità di cui alla lettera g) in materia di pagamento di imposte e tasse.

Si deve, quindi, considerare logico che ogni violazione, anche di importo esiguo, sia da ritenere rilevante a tal fine, senza che sia consentito all’Amministrazione appaltante (e tanto meno al concorrente) valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente: tale esclusione, infatti, è stata evidentemente valutata in ragione dello scopo di garantire non solo l’affidabilità dell’offerta nell’esecuzione del contratto, ma anche la correttezza e la serietà del concorrente (cfr. C.d.S., Sez. V, sentenze n. 6325 del 15 ottobre 2009 e n. 4874 del 26 luglio 2010).

Altrettanto infondata è la doglianza dell’appellante circa il difetto di prova in ordine alla notificazione delle cartelle esattoriali.

Alla stregua della documentazione in atti e delle stesse ammissioni dell’appellante appare incontestabile l’esistenza del debito fiscale, a nulla rilevando la circostanza che agli atti di gara non fossero state acquisite le cartelle esattoriali.

3) Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, il quale prevede che, nei casi di falsità del contenuto della dichiarazione, "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Ad avviso dell’appellante, il giudice di prime cure ha errato nel non prendere in considerazione il secondo motivo di ricorso con il quale si sosteneva che la dichiarazione resa alla stazione appaltante era veritiera, non sussistendo alcun debito con l’Amministrazione finanziaria e dovendosi ritenere, comunque, estinta o nulla la rilevata pendenza tributaria.

Il motivo di appello è infondato.

La censura in questione è stata esaminata dal giudice di primo grado ed è stata da questi respinta per considerazioni analoghe a quelle utilizzate per la reiezione del primo motivo di ricorso; tali considerazioni sono pienamente condivise dal Collegio.

4) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del giudizio sono posti a carico dell’appellante e sono liquidate a favore del Comune appellato nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna la società appellante al pagamento, a favore dell’appellato Comune di Palermo, delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-09-2011, n. 7176 Piano regolatore generale

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Svolgimento del processo

Con determinazione dirigenziale 22.10.2001 n. 1327 il Municipio XX del Comune di Roma ha identificato gli estremi del frazionamento abusivo a scopo lottizzatorio di un terreno della consistenza di mq. 30004, contraddistinto al n.c.t. al foglio 111, particelle 166 e 1090, ricadente in zona N del piano regolatore generale allora vigente, soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999, e ha disposto la sospensione della lottizzazione e l’immediata interruzione delle opere, ingiungendo ai destinatari – indicati, ai quali il provvedimento è stato notificato – il divieto di disporre dei suoli e delle opere realizzate e in corso, con l’avvertenza che decorsi novanta giorni il terreno stesso sarebbe stato acquisito gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune, con l’immissione nel possesso dell’Amministrazione comunale e la demolizione d’ufficio delle opere abusive.

Il sig. W.Q. è indicato tra i destinatari dell’atto, "quale condividendo". Con il presente ricorso, correlato all’interesse a denegare ogni responsabilità, anche di ordine economico, per le opere abusive realizzate e realizzande e per gli interventi demolitori d’obbligo, il sig. Q. contesta il provvedimento e deduce in primo luogo la sua totale estraneità agli eventi lottizzatori. In secondo luogo lamenta la violazione degli artt. 7 e seg. della legge 7.8.1990 n. 241, affermando che non gli è stato comunicato preventivamente l’avvio del procedimento concluso dalla determinazione dirigenziale in questa sede impugnata.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e ha controdedotto alle censure.

Con ordinanza n. 2425/2011 questa Sezione ha chiesto all’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, chiarimenti in merito alla vicenda in contenzioso e documentazione di corredo. L’incombente è stato eseguito dall’Amministrazione, con deposito al fascicolo di causa in data 28.4.2011.

Parte ricorrente ha presentato memoria conclusionale, nella quale ha ribadito le argomentazioni dedotte.

La causa è passata in decisione all’udienza del 9.6.2011.

Motivi della decisione

Il terreno oggetto dell’accertamento di lottizzazione abusiva era stato ceduto dai genitori del ricorrente ad Agricola Cassia s.r.l., nel 1987. Il sig. W.Q. è indicato nella determinazione dirigenziale impugnata quale corresponsabile per il frazionamento abusivo, in qualità di avente causa, come erede, del padre Luigi, deceduto nel 1990 e già destinatario, a sua volta, dell’ordinanza sindacale n. 41/1988 di accertamento della lottizzazione, sostituita dalla D.D. n. 1327/2001 in rettifica di errori materiali.

L’art. 18 della legge n. 47/1985 – oggi art. 30 del D.P.R. n. 380/01 – disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva. Ricorre la lottizzazione abusiva c.d. "materiale" con la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione. Si ha invece lottizzazione abusiva "formale" o "cartolare" – secondo l’interpretazione della norma data dalla giurisprudenza amministrativa – quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita – o altri atti equiparati – del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio.

Pertanto, secondo la normativa di riferimento, la lottizzazione cartolare, per essere ricompresa nella lottizzazione abusiva, deve consistere in un illecito frazionamento di lotti, che risulti preordinato in modo non equivoco a fini di edificazione, sia pure sulla base di una serie di indizi (dimensioni dei lotti compravenduti, attività svolta dagli acquirenti, prossimità dei lotti a località residenziali o turistiche.).

Costituiscono quindi lottizzazione abusiva i casi di alienazione e frazionamento di lotti in cui traspaiono elementi di per sé rivelatori della utilizzabilità del terreno – per le oggettive modalità di frazionamento e per la non contestata contiguità ad assi viari di collegamento e ad insediamenti abitativi preesistenti – solo per finalità edificatorie.

Nel caso di specie, per quanto consta dalla documentazione acquisita in sede interlocutoria, gli eventi materiali e giuridici consistenti in opere realizzate e vendite a scopo lottizzatorio risalgono a periodo successivo alla vendita del terreno da parte dei genitori del ricorrente; mentre è escluso dalla normativa che le disposizioni urbanistiche di divieto di frazionamento di terreni si applichino alle divisioni ereditarie (intervenute tra gli eredi del sig. L.Q.).

Il rogito notarile del contratto con il quale i genitori del ricorrente avevano venduto il terreno de quo, nel 1987, contiene la dichiarazione che il medesimo ricade in zona N del piano regolatore generale e che nella stessa non è autorizzata lottizzazione, mentre parte acquirente – l’Agricola Cassia s.r.l. – dichiara di essere a conoscenza che l’area ha destinazione agricola.

Poiché non sussistono elementi per affermare la responsabilità del sig. W.Q. nel frazionamento abusivo, risulta fondato il primo motivo del ricorso e assorbente di ogni altra doglianza.

La richiesta di annullamento dell’atto impugnato, pertanto, deve essere accolta per quanto d’interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie – per quanto d’interesse – il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 657 Accertamento

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Svolgimento del processo

Immobiliare Osia s.r.l. propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Val d’Era, del contributo per l’anno 2005, in relazione ad immobile di sua proprietà insistenti sull’area consortile.

A fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva la mancanza del potere impositivo del Consorzio, non traendo il bene di sua proprietà beneficio diretto dalle opere consortili, nonchè il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Consorzio dalla commissione regionale.

I giudici di appello – pur dando atto dell’avvenuta definizione di "perimetro di contribuenza" e di "piano di classifica" e della considerazione in essi del fondo di proprietà della società contribuente – rilevarono che il Consorzio non aveva fornito la prova, su di esso asseritamente incombente, in merito alla sussistenza di benefici a favore del bene della società.

Avverso la sentenza di appello, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) – Con il primo motivo di ricorso, Consorzio deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – censura la decisione impugnata per non aver rilevato, che, in presenza di inclusione del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di sua valutazione nell’ambito del "piano di classifica", il Consorzio è esonerato dall’onere di dimostrare il concreto beneficio conseguito del consorziato a causa della opere di bonifica.

Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio censura sul piano del vizio di motivazione, l’assunta carenza di prova in merito alla ricorrenza di specifico beneficio a vantaggio del bene della società contribuente.

2) 1. Atteso che sia la sentenza impugnata sia gli atti di parte presentano, quanto a richiami normativi e giurisprudenziali e riferimenti fattuali, profili di non appagante coerenza e perspicuità, il collegio reputa opportuno delineare, in premessa, il quadro disciplinare di riferimento.

In tale prospettiva, va rilevato che, rientrando la materia dei consorzi di bonifica nella competenza della legislazione regionale (cfr. l’art. 117 Cost.), nella specie viene in rilievo la L.R. Toscana n. 34 del 1994 e successive modificazioni (largamente ispirata alla corrispondente normativa statale: R.D. n. 215 del 1933).

Dal richiamato dato normativo emerge che – allo scopo della realizzazione di "un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali" (art. 1, comma 1) – tutto il territorio regionale è suddiviso in comprensori, tendenzialmente rispondenti ai diversi bacini idrografici (art. 5), con istituzione in ciascuno di essi, con deliberazione del consiglio regionale (art. 14), di un consorzio di bonifica – eretto in persona giuridica pubblica (art. 12) costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali (art. 15, comma 1).

Nell’ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun consorzio svolge attività di bonifica, secondo le previsioni del piano generale di bonifica, adottato per quel comprensorio (art. 8), così concorrendo, con Regione ed enti locali, alla realizzazione delle finalità indicate dall’art. 1, attraverso l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 12 della legge (ivi comprese quelle dei soppressi consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria e dei consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale: art. 59).

Costituiscono "attività di bonifica" – ove previsti nei piani generali di bonifica di cui all’art. 8 della legge – "il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d’acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonchè ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate" (art. 2, comma 1) ed altresì, se finalizzati ad attività di bonifica, "gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili" (art. 2, comma 2).

I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione "delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse" solo qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza e in misura (comunque non superiore al 25% del totale) proporzionale a questa (art. 3).

Le spese relative alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica dopo il loro compimento, sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate (art. 4).

Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il "perimetro di contribuenza", di cui è data notizia ai pubblico a mezzo trascrizione ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58, teso ad individuare le proprietà immobiliari che presentano i due requisiti prescritti ai fini della contribuzione: a) l’insistenza sul comprensorio b) il conseguimento attuale o potenziale di benefici dall’attività di bonifica già realizzata o programmata.

L’iscrizione delle proprietà immobiliari nel "perimetro di contribuenza" comporta l’acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al consorzio ed ai relativi oneri, che è obbligatoria (art. 15, commi 2 e 3).

I consorziati "sono tenuti al pagamento del contributo consortile, pari alla quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’art. 3, comma 2 (concorso alle spese di realizzazione delle opere di bonifica) e all’art. 4, comma 1, lett. b, (spese di manutenzione e di esercizio) nonchè per le spese di funzionamento dal consorzio (art. 16, comma 1).

L’ammontare del contributo consortile, che costituisce onere reale sugli immobili (art. 16, comma 4), è determinato, con la deliberazione annuale di "riparto della contribuenza", in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile (art. 16, comma 2).

A tal fine il consorzio elabora un "piano di classifica" degli immobili, che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l’"indice di contribuenza" di ciascun immobile. Sia il "perimetro di contribuenza" sia il "piano di classifica" degli immobili sono approvati dal consiglio dei delegati, per due terzi eletti dai consorziati (artt. 20 e 23).

Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine d’individuare tutti gli immobili situati nell’ambito del comprensorio (art. 18).

2. – Dal riportato dato normativo, emerge, dunque, che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l’esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso: a) l’inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l’ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull’an dell’obbligo contributivo; b) l’elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell’"indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell’obbligo contributivo.

Con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) – la giurisprudenza di questa Corte ha, d’altro canto, precisato che il beneficio che costituisce, unitamente all’ubicazione dell’immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell’obbligo di contribuzione e del corrisponde potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all’immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u. 8960/96) e che "perimetro di contribuenza" e "piano di classifica" configurano atti amministrativi (cfr. Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva di disapplicazione.

Quanto al regime probatorio, si è, peraltro, puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica" comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in tal caso, sul consorzio, in difetto di specifica contestazione; mentre, in assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell’ambito del "piano di classifica" grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2967 c.c., l’onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell’immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08, 19509/04, 8960/96).

Ai fini considerati nessun rilievo riveste, peraltro, il "catasto consortile" di cui alla L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 18, che, come reso evidente dallo dato testuale della disposizione (oltre che dal complessivo testo normativo) presenta mere finalità repertoriali, ed inoltre – ancorchè indicazioni in contrario appaiano emergere da Cass. 4513/09 – la trascrizione del "perimetro di contribuenza", prevista dall’art. 15, comma 2, della legge regionale in rassegna (e dalla corrispondente norma statale: R.D. n. 215 del 1933, art. 10, ult. parte,). L’incombente deve, infatti, ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini dell’opponibilità ai terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile (cfr. art. 16, comma 4, della legge regionale); mentre la circostanza che "perimetro di contribuenza" (come il "piano di classifica") promani dall’assemblea dei delegati degli stessi consorziati (artt. 20 e 23) rende superflue forme di pubblicizzazione, che ne subordinino l’efficacia nei loro confronti.

3) Alla stregua della considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso si rivela fondato e, restando assorbito il secondo motivo, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-02-2012, n. 2584

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ilricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza dell Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione;

spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo dei medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione dei trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari esclusi che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvedere anche sulle spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.