T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-03-2011, n. 2253 Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo

I ricorrenti, tutti aspiranti al conseguimento del titolo professionale marittimo di cui all’art. 283 del Regolamento per la navigazione marittima, si dolgono di non essere stati messi nelle condizioni di sostenere i relativi esami, in quanto abrogato con d.m. 30.11.2007 e d.d. 17.12.2007.

Ritenendo l’illegittimità di tale preclusione nel conseguimento di ulteriori titoli professionali necessari per la progressione economica e di carriera, deducono:

1) Violazione e falsa applicazione delle legge 21.11.1985, n. 739; delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE; del d.P.R. 9.5.2001 n. 324, come modificato dal d.P.R. 2.5.2006 n. 246; della legge 5.10.1991, n. 318; del d.m. 5.10.2000; dell’art. 65, co. 4, lett. a) della legge 28.12.2001, n. 448; dei decreti direttoriali 30.12.2004; del d.lgs. 15.4.2005 n. 76; del d.m. 22.8.2007, n. 139; del provvedimento della Conferenza unificata 16.3.2006; degli artt. 123 e 248 e ss. del Regolamento al codice della navigazione; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; carenza assoluta di istruttoria; difetto di motivazione; violazione del principio della legittima aspettativa.

Illegittimamente sono stati abrogati i titoli professionali prescritti dal regolamento al codice della navigazione, a mezzo di atto di fonte normativa subordinata, e, pertanto, inidonea a modificare il previgente assetto dei titoli professionali marittimi.

2) Violazione e falsa applicazione delle legge 21.11.1985, n. 739; delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE; del d.P.R. 9.5.2001 n. 324, come modificato dal d.P.R. 2.5.2006 n. 246; della legge 5.10.1991, n. 318; del d.m. 5.10.2000; dell’art. 65, co. 4, lett. a) della legge 28.12.2001, n. 448; dei decreti direttoriali 30.12.2004; del d.lgs. 15.4.2005 n. 76; del d.m. 22.8.2007, n. 139; del provvedimento della Conferenza unificata 16.3.2006; degli artt. 123 e 242 del codice della navigazione; violazione della legge 241/1990; dell’art. 97, Cost.; eccesso di potere; carenza di potere; violazione delle fonti di diritto; inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; carenza assoluta di istruttoria; difetto di motivazione.

Lamentano i ricorrenti la violazione della legittima aspettativa al conseguimento di un nuovo titolo professionale, in assenza di una espressa abrogazione della disciplina dai medesimi invocata.

3) Violazione dell’art. 10 bis, legge 241/1990; eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà; violazione del dovere di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa; sviamento; carenza di istruttoria; difetto di motivazione.

E’ stata omesso il c. d. preavviso di rigetto, ovvero la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda dai medesimi presentata, impedendo agli stessi di partecipare alla decisione finale.

4) Violazione dell’art. 3, legge 241/1990; violazione dell’art. 97, Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Non sono stati ostesi i motivi che hanno indotto a respingere le domande dei ricorrenti, né sono stati chiariti i motivi di pubblico interesse che hanno precluso l’indizione di sessione straordinaria di esami.

5) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/1990; dell’art. 97, Cost.; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria.

In costanza della previgente normativa, da ritenersi ancora efficace e non abrogata dal d.m. del 2007, non sono stati chiariti i criteri in base a cui organizzare le attività nel periodo di transizione onde non pregiudicare i marittimi nelle legittime aspettative economiche e di carriera

6) Violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; travisamento; inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; irragionevolezza; sviamento.

E’ illegittimo il supino recepimento delle determinazioni ministeriali, prima di adottare un provvedimento pregiudizievole per i destinatari

7) Violazione dell’art. 20 della legge 241/1990; violazione degli artt. 24 e 97, Cost.; eccesso di potere; carenza di potere nell’adozione del provvedimento di rigetto.

L’adozione del provvedimento di rigetto oltre i termini di legge è illegittima perché in carenza di potere e come tale inidoneo ad impedire il già intervenuto, ex lege, accoglimento, né i provvedimento impugnati hanno consistenza di atti in autotutela.

Concludono i ricorrenti chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni, per resistere al ricorso ed eccependone l’infondatezza.

Con l’ordinanza n. 3515/08 del 10 luglio 2008 è stata respinta l’incidentale istanza cautelare, avendo la Sezione ritenuto:

– che il potere ministeriale esercitato con il decreto del 30 novembre 2007, attinente la disciplina delle qualifiche e dei limiti delle abilitazioni della gente di mare, pare collocarsi nell’ambito delle attribuzioni normative di cui all’art. 123 del codice della navigazione, come peraltro già esercitate con il precedente decreto del 5 ottobre 2000, con lo stesso tipo di contenuto;

– che, intervenuta la modificazione delle qualifiche, pare legittimo l’arresto del procedimento di esame, in quanto diretto a far conseguire ai ricorrenti un titolo non più utilizzabile.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti, tutti marittimi che avevano presentato domanda per l’ammissione a sessione straordinaria di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui all’art. 283, reg.cod.nav., impugnano le note meglio emarginate in epigrafe con cui il competente ufficio marittimo ha restituito le istanze avanzate in ragione delle modifiche medio tempore intervenute in materia di formazione del personale da impiegare a bordo delle navi italiane di cui al d.m. 30/11/2007 e d.d. 17/12/2007.

Con un primo gruppo di censure (primo e secondo motivo) si dolgono i ricorrenti delle intervenute modifiche lesive delle legittime aspettative di progressione economica e di carriera a mezzo di atti regolamentari (introdotti con decreto ministeriale e dirigenziale) non idonei a modificare una fonte normativa (d.P.R.) sovraordinata.

La tesi non può essere condivisa.

Come già rilevato in sede cautelare dalla Sezione, l’art. 123 del codice della navigazione – nel testo introdotto dall’art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge, con modificazioni, con l. 27 febbraio 1998, n. 30 – stabilisce che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione.

Il legislatore, con lo strumento della delegificazione, ha, dunque, affidato la disciplina dei titoli professionali del personale marittimo al più snello strumento del decreto ministeriale onde assicurare un più celere adeguamento della relativa disciplina alla normativa internazionale e comunitaria.

Ed invero, come attestato dalle stesse premesse degli atti impugnati, la Convenzione STCW sull’addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia, adottata dall’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) a Londra nel 1978, cui lo Stato italiano ha aderito con la legge n. 739/1985, è stata emendata più volte, di talché si è reso necessario adeguare la disciplina interna con i nuovi standard relativi all’addestramento della gente di mare, uniformando le abilitazioni nazionali a quelle riconosciute a livello internazionale, e si è reso necessario, altresì, l’aggiornamento dei programmi di esame per conseguire le nuove abilitazioni.

Peraltro, la delegificazione introdotta dal codice della navigazione in materia di titoli professionali, con rimessione della disciplina applicativa ad atti ministeriali, era avvenuta già ad opera del d. m. 5 ottobre 2000, con cui è stata prevista, in via transitoria, la riconversione delle abilitazioni vigenti, in attesa della rivisitazione generale della disciplina deputata a stabilire le modalità di conseguimento dei titoli professionali in adeguamento alla normativa internazionale.

Anche con il d.m. del 30 novembre 2007 sono state, altresì, stabilite, in via transitoria, le equipollenze tra le abilitazioni conseguite sulla base del decreto del 2000 e quelle di nuova introduzione.

Sono, dunque, legittimi gli atti di normazione secondaria, oggetto di impugnativa, ed in specie, il decreto ministeriale 30 novembre 2007, che indica le qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina degli iscritti alla gente di mare, e il decreto dirigenziale 17 dicembre 2007, che detta la disciplina relativa ai programmi di esame per il conseguimento dei suddetti titoli professionali, atteso che la materia dei titoli professionali è stata delegificata dal legislatore nazionale.

Sono, per altrettanto, destituite di fondamento le censure con cui è lamentata la lesione della aspettativa del personale marittimo, che, invece, non ha alcun interesse al conseguimento di titoli professionali già da tempo modificati, e comunque non in linea con la cogente normativa internazionale.

Con un secondo gruppo di censure, i ricorrenti lamentano che i provvedimenti con cui sono state respinte le domande di partecipazione a sessione straordinaria di esami si porrebbero in contrasto con le norme sul procedimento amministrativo, deducendo sia un difetto dell’apparato motivazionale, che di istruttoria, e la mancata partecipazione all’iter procedimentale.

Osserva il Collegio che gli uffici marittimi, tenuti ad applicare la vigente normativa sui i titoli professionali della gente di mare, non disponevano di residuali margini di valutazione discrezionale in ordine alle istanze dei ricorrenti, finalizzate alla indizione di sessione straordinaria per il conseguimento di abilitazione non più attuale; da ciò deriva che gli stessi uffici, tenuti alla vincolata applicazione dei regolamenti ministeriali medio tempore intervenuti a regolare la materia, hanno pienamente assolto all’onere istruttorio e motivazionale, facendo esplicito riferimento alla normativa applicabile alla materia de qua.

Sulla base delle medesima considerazioni, devono ritenersi del tutto destituite di fondamento le lamentele circa la mancata partecipazione dei ricorrenti al procedimento, essendo stata omessa la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze dai medesimi presentate.

Ritiene il Collegio sul punto che la violazione dell’art. 10 bis, legge 241 del 1990 – che prevede, nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, agli istanti dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda – non può ritenersi tale da produrre ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto, essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, comma 2, che impone al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo; l’art. 21 octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nel caso che ne occupa, il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dai ricorrenti non poteva assumere un contenuto diverso dal diniego, stante l’impossibilità per i ricorrenti, alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie, di conseguire un titolo professionale non più attuale, e, pertanto, non occorreva il preavviso ex art. 10 bis L. n. 241/1990.

Ed invero, in presenza di un provvedimento dal contenuto vincolato, non è invocabile la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, non potendo apportare alcuna utilità ai fini dell’adozione delle determinazioni finali, l’interlocuzione con il destinatario del provvedimento finale.

Pertanto, anche questo gruppo di censure, complessivamente considerate, deve essere, pertanto, respinto.

Deve essere, infine, esaminato l’ultimo motivo di ricorso, con cui si asserisce la formazione di silenzio assenso sulle domande dei ricorrenti.

Osserva il Collegio, in via generale, che non possono considerarsi automaticamente accolte le istanze di indizione di esami per il conseguimento di titoli professionali non più utilizzabili in forza del meccanismo di formazione tacita del provvedimento positivo previsto dal legislatore con l’art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la semplificazione degli incombenti amministrativi per l’esercizio di un’attività trova applicazione solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla legge stessa.

Ed infatti, deve essere, innanzitutto considerato che l’istituto del silenzioassenso, pure previsto in via generale dall’art. 20, legge n. 241 del 1990, costituisce significativa deroga al principio generalissimo contenuto nell’art. 2, medesima legge n. 241 del 1990, in ordine alla necessità di definizione espressa di ogni procedimento amministrativo, ed è dunque istituto eccezionale come tale non estensibile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa. Deve ritenersi, pertanto, che le ipotesi di silenzioassenso sono quelle espressamente previste nei singoli ordinamenti settoriali, oppure nei casi previsti dagli specifici decreti di attuazione del citato art. 20, e trovano, comunque, privilegiato campo di applicazione nelle richieste di "autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato", il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente numerico per il rilascio degli atti stessi, dunque, nelle stesse ipotesi prese in considerazione dall’art. 19, legge n. 241 del 1990, che viene fatto salvo dallo stesso art. 20.

Tanto premesso, deve essere aggiunto che ai fini della formazione del silenzio assenso, quale mero strumento di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa, non è sufficiente la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla apposita norma che lo prevede, ma è necessario altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla normativa, atteso che il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell’Amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 97 cost. e presuppone quindi che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l’autorizzazione, implicitamente formatasi con il decorso del tempo, sia coerente alle previsioni di legge, e ciò indipendentemente dall’eventuale esercizio del potere di autotutela. (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831)

Applicando tali coordinate applicative al caso che ne occupa, non può considerarsi formato il silenzio assenso in ordine a domande di indizione di sessione straordinaria di esami per il conseguimento di un titolo professionale non più vigente, e, dunque, non essendosi formato il silenzio accoglimento l’Amministrazione competente non era tenuta ad assumere determinazioni in via di autotutela.

Le superiori considerazioni inducono, in conclusione, a respingere il ricorso e le connesse istanze con lo stesso introdotte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti forfetariamente liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13414 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del giorno 11.5.2010 la Corte d’Appello di Torino, in funzione di G.E. respingeva l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, formulata da B.M., relativamente ai reati di cui alle condanne riportate con sentenze Gup Tribunale di Torino 17.5.2006 e Corte d’appello di Torino 29.10.2008, per reati in materia di stupefacente, sul presupposto che, – pur trattandosi di reati omogenei -, una notevole distanza temporale li divideva e soprattutto risultavano commessi con soggetti diversi, circostanza quest’ultima, significativa della occasionalità della devianza, piuttosto che di una progettualità. Escludeva la Corte che l’unicità di disegno criminoso debba essere desunta solo sulla base della identità di reati, occorrendo invece che trovi dimostrazione in specifici elementi dimostrativi della ispirazione ad un’unica determinazione, che nel caso di specie era del tutto carente, avendosi riguardo a due fatti di reati commessi dall’istante del tutto estemporaneamente, associandosi con chi di volta in volta si presentò e con cui in anticipo non fu previsto di concorrere in azioni delittuose.

2. Avverso detta ordinanza, ha interposto ricorso per Cassazione l’interessato personalmente, per dedurre erronea applicazione dell’art. 81 c.p., essendo a suo dire apprezzabili, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello di Torino, gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, quali le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo;

l’intervallo di tempo che divide i due reati è di soli nove mesi, trattasi di violazioni sempre della legge in materia di stupefacenti, con le caratteristiche tipiche dello spaccio di strada, non è detto che il soggetto non si sia rappresentato ab origine la consumazione di reati con soggetti differenti, in base ad un programma di massima, con il che viene chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il PG ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, essendo stati valutati correttamente gli indici ostativi al riconoscimento della continuazione ed in particolare correttamente è stato valorizzato il dato della occasionalità ed estemporaneità delle condotte.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile. E’ principio consolidato della corte di legittimità che in tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo e che attraverso la constatazione di anche soltanto alcuni di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni, Correttamente la corte territoriale ha opinato nel senso che per aversi unicità del disegno criminoso, occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicchè i fatti successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale. Tale situazione non veniva ritenuta ricorrere nel caso esaminato, in cui i fatti erano connotati da occasionalità, secondo una disamina corretta dei dati di fatto disponibili.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15469 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Camerino, ha respinto la domanda proposta da P.M. contro il Comune di San Severino Marche, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ribaltamento della sua autovettura, in località (OMISSIS), frazione del Comune convenuto.

Assumeva che la sera del 10 agosto 1998, recatosi in paese per partecipare ad una festa ivi organizzata, era stato costretto a procedere in retromarcia sulla strada che aveva imboccato a causa dell’ingombro di folla e di automobili parcheggiate; nel corso della manovra la ruota posteriore destra dell’autovettura era montata sul cordolo che delimitava il lato destro della strada e che copriva un muricciolo di sostegno della scarpata laterale, che aveva ceduto sotto il peso dell’auto, provocandone la caduta da un’altezza d circa cm. 135.

La Corte di appello ha ritenuto che l’incidente sia da ascrivere alla responsabilità esclusiva dell’automobilista, al quale ha addebitato di avere tenuto un comportamento imprudente, anche perchè – nonostante l’ora notturna e l’obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi (strada di montagna, affollata di gente) – ha proceduto in retromarcia, sebbene disponesse di uno spazio di manovra sulla destra di circa 70 cm. oltre l’ingombro dell’autovettura (come ha accertato il CTU), sicchè avrebbe potuto agevolmente compiere una manovra di inversione a U, anzichè procedere a marcia indietro.

Il P. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimato con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ed ha replicato con note di udienza alle conclusioni del PG.
Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente sul rilievo che la notifica è stata richiesta ed effettuata nei confronti del difensore del Comune di S. Severino Marche, avv. Corrado Zucconi Galli Fonseca, anzichè nei confronti della parte, cioè del Comune, presso il suddetto procuratore costituito.

In primo luogo la relazione della notificazione specifica che l’atto è indirizzato al difensore non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore e difensore costituito per il Comune di S. Severino Marche, sicchè risulta individuata la persona del destinatario.

In secondo luogo, anche ammesso e non concesso che la notificazione debba ritenersi irrituale, la notificazione il preteso vizio risulterebbe sanato dalla costituzione dell’interessato nel presente giudizio, in quanto si tratterebbe di mera invalidità, non di totale, inesistenza, della notificazione, sussistendo innegabile collegamento fra la persona del destinatario dell’atto e colui al quale esso è stato indirizzato (cfr. per tutte, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 2, 21 marzo 2011 n. 6470).

2.- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., a causa della mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sul rilievo che la Corte di appello ha respinto le sue domande senza esaminare le sue molteplici argomentazioni difensive e senza ammettere i capitoli di prova da lui dedotti.

2.1.- I due motivi sono inammissibili, perchè sia le argomentazioni svolte, sia i quesiti di diritto, non sono congruenti con le ragioni della decisione.

Il P. ha prospettato in appello, e prospetta in questa sede, come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. doglianze che in realtà attengono non al mancato esame ed alla mancata pronuncia su alcuna delle domande proposte, ma alla mancata risposta ad alcune o più delle molteplici argomentazioni difensive da lui dedotte a supporto delle domande stesse, ivi inclusa quella avente ad oggetto il mancato esame della sua consulenza di parte e dei fatti ivi accertati.

Correttamente la Corte di appello ha rilevato che – rigettando la domanda – il Tribunale ha accolto le conclusioni (rigetto della domanda) formulate dal convenuto e pertanto non ha pronunciato ultra petitum, ma solo avrebbe omesso di rispondere ad alcune delle censure da lui rivolte alla sentenza di primo grado.

A tal proposito è appena il caso di ricordare che il giudice non è tenuto a rispondere ad ogni singola argomentazione difensiva dedotta dalla parte a supporto delle sue difese, ma è sufficiente che motivi adeguatamente e logicamente la soluzione adottata.

L’omesso esame dell’una o dell’altra argomentazione sarebbe comunque rilevante solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, vizi che il ricorrente non denuncia esplicitamente con il primo ed il secondo motivo, pur trattandone poi nell’esposizione delle difese.

3.- Per questa parte le censure di vizio di motivazione vanno esaminate unitamente a quelle di cui al terzo, al quarto ed al quinto motivo, che denunciano, oltre che violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., anche contraddittorieta ed insufficienza della motivazione.

Il ricorrente addebita alla Corte di appello di non avere preso in esame tutta la documentazione fotografica in atti; di non avere ammesso i tredici capitoli di prova da lui dedotti, anche a conferma delle fotografie, nè la relazione del suo consulente di parte, sebbene gli accertamenti del CTU non fossero univoci quanto alla capacità del muro laterale di reggere il peso dell’autovettura;

quanto al dubbio se il masso costituente il cordolo laterale sia caduto in occasione ed a causa del sinistro, o se fosse caduto in precedenza, e quanto alla larghezza della strada, e sebbene le. indagini peritali di ufficio siano state eseguite a distanza di molti anni dall’evento.

Rileva che l’addebito di non avere effettuato la manovra di conversione ad U è logicamente inidoneo a giustificare l’interruzione del nesso causale fra la situazione di pericolo e il danno, poichè le strade debbono essere adeguatamente mantenute in buone condizioni e protette anche in vista di eventuali errori degli automobilisti.

3.1.- Le censure non sono fondate.

Il ricorrente mette in questione gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove da parte della Corte di appello, contestando sostanzialmente il merito delle scelte decisionali, senza poter mettere in evidenza incongruenze o contraddittorietà della motivazione, tali da renderla inidonea a giustificare la decisione.

Ha ritenuto la Corte di merito di non poter desumere dalle risultanze probatorie in atti, ed in particolare dalla CTU, che l’incidente subito dal P. si sia verificato a causa del cedimento della parete della strada, o del cordolo che tale parete sovrastava, o comunque a causa dell’oggettiva pericolosità dello stato dei luoghi.

Nè il ricorrente ha dedotto, a fondamento delle sue censure, circostanze idonee a dimostrare che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, la motivazione è da ritenere insufficiente od illogica.

I capitoli di prova, di cui lamenta la mancata ammissione, non attengono all’unica circostanza rilevante ai fini dell’imputazione della responsabilità al Comune, cioè all’accertamento se la parete laterale della strada ed il cordolo che la sovrastava fossero in grado di reggere il peso di un’autovettura – circostanza che la CTU ha risolto in senso positivo, nonostante il contrario parere del consulente di parte del danneggiato – e se il cordolo abbia ceduto a causa della violenza dell’urto, o per una sua pregressa situazione di instabilità: circostanze peraltro che non avrebbero potuto essere confermate da testimoni e che il ricorrente avrebbe dovuto far constatare, se mai, tramite accertamento tecnico preventivo, subito dopo il sinistro.

Nè il ricorrente ha potuto affermare che alcuna delle fotografie prodotte in giudizio dimostri il cedimento della parete della strada, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di appello sulla base delle risultanze della CTU. Una sola delle fotografie richiamate nel ricorso evidenzia – secondo la Corte di merito – la caduta di un pezzo di cornicione della strada (non della parete sottostante), caduta che peraltro non ha potuto accertare a quando risalga.

Correttamente, quindi, i capitoli di prova sono stati ritenuti irrilevanti.

Nè la motivazione della Corte di appello appare censurabile sotto altri profili.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 05-05-2011, n. 17691

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Svolgimento del processo

M.A. ricorre, tramite il difensore, avverso il provvedimento di cui in rubrica con il quale il TdR di Ancona ha rigettato l’appello da lui interposto contro il provvedimento della CdA di quella città 7.12.2010, con il quale fu rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli AA.DD..

Deduce violazione di legge e mancanza o vizio di motivazione, atteso che la motivazione sulla permanenza di esigenze cautelari deve essere fondata su elementi specifici, indicativi dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie; si deve poi fare riferimento alla personalità, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all’ambiente in cui il fatto è maturato, al comportamento precedente e successivo.

Il TdR, viceversa, fa riferimento alla mancanza di qualsiasi manifestazione atta a dar prova di un maturato atteggiamento di accettazione delle esigenze di autonomia della figlia.

Così ragionando, il Collegio cautelare non tiene in alcun conto il fatto che il ricorrente è rimasto per mesi agli AA.DD. senza mai trasgredire la misura, senza mai molestare la figlia e tenendo, in sintesi, un comportamento del tutto rispettoso delle prescrizioni a lui imposte.

Inoltre, benchè il decorso del tempo non sia circostanza in se significativa, non si può trascurare il fatto che anche la lontananza temporale dagli episodi per i quali si procede non può essere ignorata. Infine, il rientro in famiglia dei due figli minorenni, a suo tempo allontanati, è prova del fatto che il Tribunale per i minorenni ha accertato che, superato il grave episodio in cui i predetti concorsero con il genitore nel rapimento della sorella maggiore, ormai esiste un rapporto sano tra il ricorrente e la sua prole.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Consegue condanna alle spese del grado.

Il ricorrente è imputato di sequestro di persona e lesioni aggravate in danno della figlia. Dallo stesso atto di ricorso, si apprende che è stata pronunziata in secondo grado sentenza di conferma della condanna emessa dal primo giudice.

E’ sempre il ricorso che ricorda come l’imputato fu aiutato dai due figli minorenni nel porre in essere gli atti di sopraffazione e coartazione nei confronti della figlia femmina.

E’ allora evidente che il riferimento del TdR alla mancanza di manifestazione di un mutato atteggiamento nei confronti delle legittime rivendicazioni di autonomia della ragazza, va "letto" come prognosi negativa di resipiscenza, come mancanza di sintomi evidenti di una presa di coscienza del disvalore del gesto compiuto, come carenza di garanzie circa la avvenuta rimeditazione del contesto culturale in cui la famiglia pachistana del M. si è venuta inserire.

Non illogicamente il TdR ha ritenuto che il permanere di una mentalità autoritaria, basata su di una radicata e atavica concezione di sostanziale squilibrio nel rapporto genitore-figlio, uomo-donna, non dia garanzia alcuna circa la possibilità che, in futuro;il ricorrente si astenga da condotte vessatorie nei confronti della figlia. Va disposto "l’oscuramento" dei dati della presente sentenza in quanto imposto dalla L. n. 196 del 2003 (art. 52).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

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