Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2010) 11-01-2011, n. 293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Il presente processo, qui giunto al controllo di legittimità, riguarda i separati omicidi, e reati connessi, perpetrati ai danni di B.S. e Dr.An. (43), fatti entrambi commessi in Cutro, a poca distanza di tempo, nell’ambito di una guerra tra cosche rivali, episodi collegati dunque dalla loro speculare ragion d’essere.

Tali episodi sono stati oggetto del giudizio della sentenza 02.12.2009 della Corte d’assise d’appello di Catanzaro che parzialmente riformava quella resa in prime cure il 30.07.2008 dalla Corte d’assise della stessa sede.

1.1 E’ dunque opportuno, per la migliore comprensione degli accadimenti, riportare dapprima, in sintesi, il contesto nel quale maturarono gli eventi quale ricostruito senza sostanziali difformità dalle due sentenze di merito, anche con ampio recupero del materiale accertato nell’ambito del processo denominato "scacco matto", sulla criminalità della zona, esitato in sentenza definitiva il 06.03.3007, e di altri accertamenti giudiziari parimenti definitivi:

già dagli inizi degli anni ottanta esisteva in Cutro una consorteria criminale capeggiata in modo indiscusso da Dr.An. (43) denominato "(OMISSIS)";

questi rimase detenuto dagli inizi degli anni novanta al 04.11.2003;

durante la lunga carcerazione di costui, G.A.N. ("(OMISSIS)"), in precedenza luogotenente del predetto Dr., venne a soppiantarlo nel dominio del gruppo e del territorio;

la presa del potere da parte del G.A.N. veniva scandita anche dalla successiva uccisione di uomini fedeli al vecchio capo, quali il figlio Dr.Ra., M.A., S.R., A.S., omicidi tutti attribuiti al gruppo del G.A..

In questo contesto si determinava la volontà, in capo al boss Dragone, insieme di vendetta e di recupero del proprio ruolo, da attuare al momento del ritorno in libertà, volontà già espressa nei colloqui in carcere con i familiari, ma pervenuta anche alle orecchie del gruppo rivale che, ben preoccupato, si atteggiava di conseguenza.

Dr.An. (43), uscito dal carcere, abbisognando anche di denaro, provvedeva altresì di farsene consegnare da imprenditori, specie operanti in Reggio Emilia dove la cosca aveva una radicata diramazione.

1.2 L’omicidio B.:

B.S., personaggio eminente del gruppo facente capo a G.A.N., armiere del gruppo stesso, scarcerato il 19.03.2004, veniva ucciso in Cutro tre giorni dopo (il (OMISSIS)) nell’atto in cui rientrava, poco dopo le ore 14, nella sua abitazione in quella Via (OMISSIS), mortalmente raggiunto alle spalle da colpi di fucile cal. 12.

Il cognato S.G., che lo aveva appena lasciato, e che poi lo accompagnerà in ospedale, faceva in tempo a vedere una canna di fucile spuntare dalla casa di fronte.

Gli accertamenti oggettivi rilevavano che gli autori del fatto di sangue erano appostati in un appartamento con ingresso nella parallela Via (OMISSIS), di proprietà di tale Ar.Ro., casa al momento disabitata in quanto il proprietario, emigrato a Reggio Emilia, vi tornava solo d’estate; tale edificio presentava varie effrazioni e forzature per consentire l’ingresso e l’intrusione fino al balcone che affaccia sulla Via (OMISSIS), proprio di fronte all’ingresso della casa della vittima designata; oltre alle effrazioni si rinvenivano alcuni bossoli cal. 12 a conferma che quello era dunque il luogo dell’appostamento.

L’omicidio del B., personaggio di primissimo piano del gruppo G.A., è attribuito, nel contesto descritto, al contrapposto gruppo facente capo a Dr.An. (43);

gli stessi uomini del G.A. – come si evince da una conversazione intercettata – già lo ipotizzavano come obbiettivo privilegiato del rivale, appena ne avesse avuto la possibilità.

Le intercettazioni telefoniche, già all’epoca in atto a carico dei vari personaggi della criminalità organizzata cutrese, le indagini di p.g. e le dichiarazioni di collaboranti (in particolare Co.

A.S.) hanno consentito – secondo le due sentenze di merito – di individuare alcuni dei partecipi al progetto, all’organizzazione ed all’esecuzione di tale delitto, soggetti tutti accomunati dal vincolo sodale o addirittura familiare e dal rilevato movente : indebolire la cosca rivale e, nel contempo, rivitalizzare la propria.

Si tratta, dunque, del capo cosca Dr.An. (43), poi ucciso nel secondo delitto di cui si occupa questo processo, quale mandante, dei suoi nipoti D.A. (86) e C.G., di O.G., nonchè dei minori Ci.An. e F.P. (come tali giudicati a parte).

Il vecchio boss, la cui compagine era stata decimata, si doveva dunque servire di accoliti giovanissimi.

Per quel che interessa quindi in questa sede, ai predetti D. A. (86), C.G. e O.G. veniva ascritto il concorso, tra loro e con altri, nell’omicidio premeditato del B. e nel connesso reato di detenzione e porto illegale del fucile cal. 12, reati tutti aggravati anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7 per il fine di agevolare l’anzidetta cosca di tipo mafioso.

Le effettuate intercettazioni rilevano un intensissimo traffico telefonico tra i vari soggetti interessati, a cominciare dal 20 marzo quando venne per la prima volta avvistato, fuori di un bar, il B.S. che era stato dimesso dal carcere il giorno prima.

Le conversazioni ed i servizi di osservazione disegnavano – secondo le due sentenze di merito – lo specifico e finalizzato attivismo degli imputati impegnati, sempre in contatto tra di loro e con il boss Dr.An. (43), nella perlustrazione del territorio e nella preparazione del deliberato omicidio.

In particolare si ascoltava, circa alle 12 del giorno dell’omicidio (cioè due ore prima dello stesso) Ci.An. effettuare le effrazioni nella casa che sarà il sito dell’appostamento omicidiario, in collegamento con il cugino D.A. (86) che, all’esterno, controllava la zona e si preoccupava per il troppo rumore fatto.

La localizzazione è stata ritenuta sicura in base alla particolare attivazione di due celle attigue, in un’area di tangenza.

All’azione partecipava, con ruolo attivo e determinante, anche O.G., abitante nello stesso quartiere del B. e che già il giorno 21 aveva avvertito di avere avvistato la vittima.

Egli, che già la sera prima si era incontrato con gli altri del gruppo, al momento dell’omicidio si trovava in loco, come emerge dal tracciamento del suo telefonino e, a pochi minuti dal fatto di sangue, lo comunicava a C.G..

In conclusione, entrambe le Corti di merito ritenevano pacifico il movente nel contesto già illustrato, in particolare trattavasi di movente proprio anche a D.A. (86) e C.G., entrambi nipoti del boss, e comune all’ O., acquisito al gruppo.

Il contributo dei singoli imputati è stato poi così rilevato in sentenza:

O.G. controllava la zona, ove abita;

comunicava gli spostamenti della vittima, faceva da vedetta;

partecipava a riunioni strategiche agli (OMISSIS) (abitazione dei D.) prima e dopo l’omicidio;

C.G. partecipava all’organizzazione affiancando il nonno;

partecipava alle riunioni funzionali;

partecipava all’effrazione della casa di Via (OMISSIS) dove – come emerge da una telefonata – aveva dimenticato una tenaglia;

D.A. (86) partecipava a tutta la fase organizzativa, teneva i contatti, partecipava alle riunioni, copriva il cugino Ci.An. mentre costui realizzava le effrazioni funzionali all’appostamento omicidiario.

Per quanto sopra, la sentenza di secondo grado, in ordine agli addebiti relativi all’omicidio del B., respinte tutte le altre doglianze, confermate le aggravanti della premeditazione e dell’agevolazione mafiosa, nonchè il vincolo di continuazione tra i reati, confermato altresì per i tre imputati il giudizio di equivalenza delle concesse generiche, riduceva la pena base per l’omicidio nei confronti di C.G. e di D.A. (86) ad anni 21 di reclusione, determinando così – per effetto del confermato aumento per la continuazione con il reato in materia di armi – la pena finale in anni 21 e mesi 6 di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge, pervenendo in tal modo alla parificazione sanzionatoria con il coimputato O.G. nei cui confronti era pronunciata integrale conferma.

1.3 L’omicidio Dr.An. (43):

il boss, che si muoveva sempre a bordo di un’auto Lancia K blindata, venne ucciso il (OMISSIS), circa alla ore 16, in località (OMISSIS), non lontano dalla sua dimora degli (OMISSIS).

Tale omicidio è stato ritenuto dagli inquirenti la risposta, tendendzialmente definitiva, del clan Grande Aracri a quello contrapposto.

La vittima viaggiava nell’auto guidata da S.G., avente a bordo anche Ci.An., nipote del predetto Dr..

L’agguato venne attuato da un commando di almeno quattro uomini armati (con kalashnikov, bazooka, pistole) e travisati, con due auto:

speronata la Lancia blindata, gli occupanti ne scesero fuggendo nel timore che fossero usati i bazooka ai cui colpi la blindatura dell’auto non avrebbe resistito; mentre gli altri due ( Sp. e Ci.), pur feriti in quanto raggiunti dai colpi sparati, riuscivano a dileguarsi pressochè indenni, il principale obbiettivo dell’agguato, il Dr., inseguito e raggiunto dopo breve fuga, veniva finito con colpi di pistola alla testa.

Gli assalitori fermavano poi un’auto Golf di passaggio rapinandola al proprietario Ga.Fr., quindi si portavano in località (OMISSIS), in zona isolata, dove davano alle fiamme le due auto (con all’interno i due kalashnikov).

In tale luogo, in tutta prossimità delle auto incendiate, veniva rinvenuto un telefonino cellulare color grigio, marca "Onda", che avrà notevole rilevanza per lo sviluppo delle indagini.

Risultava invero che lo stesso, unitamente ad altro della stessa marca e dello stesso modello "N1000", era stato contestualmente acquistato, insieme alle due carte Sim, in modo anonimo, nell’aprile 2004 presso il negozio "(OMISSIS)" sito in Crotone, di tale Tr.Do., da persona da quest’ultimo identificata, in sede di indagini, per A.G., genero di G.A. N. per essere il convivente della di lui figlia E..

I due telefonini risultavano acquistati insieme e contemporaneamente attivati in Cutro; poi mai usati, per essere successivamente entrambi attivi il giorno 10 maggio, quello dell’agguato, in comunicazione reciproca, localizzati nella zona del fatto di sangue.

Tale essendo il quadro investigativo, era ritenuto certo dagli inquirenti che i due telefonini, usati in accoppiata, erano stati strumentali al fatto omicidiario.

Ciò posto, la Corte di primo grado, ritenuta la veridicità delle prime dichiarazioni del venditore Tr., che aveva dato elementi di affidabilità, e ritenute di contro affette da timore per le minacce subite quelle incerte rese al dibattimento, ritenuto altresì che l’ A., per la posizione personale e per l’adesione al gruppo del G.A., avesse altresì congruo movente, lo dichiarava colpevole di tutti i reati ascritti (l’omicidio pluriaggravato di Dr.An., il correlato duplice tentato omicidio dello Sp. e di Ci.An. ed i connessi reati strumentali) condannandolo, concesse generiche equivalenti, e ritenuto vincolo di continuazione tra i reati, alla pena finale di anni 28 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.

Giudicando sull’appello dell’imputato A.G., la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, riteneva:

il telefonino rinvenuto sul luogo dell’incendio delle auto usate per l’agguato, unitamente al sicuramente appaiato omologo cellulare, certamente collegato in modo strumentale al grave fatto di sangue;

certa l’originaria identificazione, da parte del Tr., dell’ A. quale acquirente dei due apparecchi;

tuttavia non certo che l’ A. avesse mantenuto il possesso dei due cellulari fino al giorno del delitto, in mancanza di prova alcuna che lo ricollegasse agli stessi dopo il loro acquisto, così come in difetto di prova alcuna che legasse l’anzidetto imputato alla fase organizzativa ed esecutiva del delitto.

Nè poteva essere determinate la sussistenza di un movente, quale posto in luce dalla sentenza di primo grado, atteso che – al di là dal fatto che l’ A. era stato assolto dall’addebito di partecipazione associativa alla cosca del G.A. – il movente era da ritenersi, giusta consolidata giurisprudenza, elemento di conferma e di supporto, non di prova diretta.

Per quanto sopra, dunque, la Corte di secondo grado assolveva l’ A. con la formula dovuta per la ritenuta estraneità. 2 Avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che impugnava l’assoluzione di A.G. e gli imputati condannati D.A. (86), C.G. e O. G..

2.1 – Il Procuratore generale presso la Corte territoriale impugnava l’assoluzione di A.G. in ordine all’omicidio di Dr.An. (43) ed ai reati connessi, denunciando vizio di motivazione carente e contraddittoria.

A) Sotto il primo profilo, di carenza di motivazione, censurava il predetto ricorrente la completamente omessa valutazione, da parte della Corte di secondo grado, delle dichiarazioni, seppur de relato, dei collaboratori di giustizia Ma.Vi. e Co.An. S..

Il Ma., già braccio destro di Bo.Lu., uno dei capi della cosca crotonese – da ritenere attendibile e riscontrato – al dibattimento di primo grado aveva riferito che, incontratosi circa 10-15 giorni dopo l’omicidio del Dr. con un intraneo al gruppo del G.A., Ma.Vi., costui gli aveva rivelato tutta la sua irritazione contro l’ A. che aveva dimenticato il telefonino sul posto.

Il Co., parimenti di grande affidabilità, già uomo di fiducia di G.A.N., aveva riferito di avere appreso da Ma.Vi., la sera stessa dell’omicidio di D. A. (43), che l’agguato era stato organizzato da esso Ma. e da Gr.Ar.Er., fratello di G.A.N., e che l’ A., insieme a L.G., aveva avuto il ruolo del c.d. scappotto e cioè di curare il cambio tra le auto usate per l’omicidio e quelle pulite per l’allontanamento, scappotto che aveva determinato la perdita del telefonino.

Rilevava dunque la ricorrente Accusa pubblica che non si trattava di dichiarazioni de relato in senso proprio, quanto di notizie apprese all’interno di un gruppo criminoso quale patrimonio conoscitivo specifico e comune, dunque ben utilizzabili.

B) Denunciava poi il ricorrente P.G. vizio logico della motivazione per avere la sentenza ipotizzato che, nel breve periodo che va dall’acquisto dei due telefonini all’omicidio, l’ A. possa averne perso il possesso, circostanza non dimostrata; nonchè vizio di omessa valutazine delle complete risultanze in ordine alle indagini tecniche che avevano evidenziato, attraverso il tracciamento di altre utenze da lui utilizzate, come l’ A. avesse ancora il possesso del telefonino abbandonato vicino alle auto bruciate.

C) Sussisteva poi – continuava la ricorrente parte pubblica – vizio di motivazione illogica per avere ignorato che l’ A. era obiettivo privilegiato della vendetta covata da Dr.An. (43), che lo aveva nominato in carcere, durante un colloquio con i familiari, come prossima vittima, e dunque era portatore di un interesse proprio all’uccisione del vecchio boss.

Di poi vi era contraddizione per avere esplicitamente affermato la rilevanza causale dell’acquisto dei due telefonini, funzionali all’esecuzione omicidiaria, e dunque eventualmente ceduti – se effettivamente ceduti – a qualche complice, condotta dunque causalmente rilevante, per poi pervenire all’assoluzione del predetto imputato illogicamente considerato estraneo.

Infine deduceva il ricorrente come non potesse trarsi argomento negativo dall’assoluzione conseguita dall’ A., nel processo "scacco mattò", dall’accusa di partecipazione alla cosca capeggiata dal G.A., assoluzione che comunque aveva affermato la sicura sua partecipazione alla dinamiche criminali cutresi.

2.2 – D.A. (86), condannato per i reati connessi all’omicidio del B., motivava il ricorso deducendo:

a) violazione della legge processuale in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e difetto di motivazione sul punto; conseguente nullità di tutti gli atti derivati; si trattava in realtà di richiesta di nuovo termine per completare l’esame del fascicolo processuale, in particolare dell’ascolto delle intercettazioni. b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento a coerenza e significatività del compendio indiziario; in particolare si denuncia che le effrazioni compiute all’interno dell’abitazione usata dai killer non sarebbero state rumorose e quindi non vi sarebbe significativa corrispondenza con le telefonate intercettate; mancanza di valutazione, sul punto, delle doglianza mosse con i motivi dell’appello.

Era stato poi omesso il vaglio della deduzione difensiva in ordine alla collocazione del telefonino sul territorio, ben potendo, pur in una zona di confine tra una fascia e l’altra del ripetitore, localizzarsi lo stesso in qualsiasi punto coperto, anche a grande distanza. c) nullità della deposizione di Si.An. che, quale imputato di reato probatoriamente collegato (per incendio ed estorsione in quel di Reggio Emilia), avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie difensive. d) carenza assoluta di motivazione in ordine alla sollevata questione di nullità del decreto 31.10.2003 per l’intercettazione dell’utenza intestata a Si.An. autorizzata presso la Questura, quando vi era disponibilità presso la Procura. e) mancata esplicazione delle ragioni per cui sia stata privilegiata, in ordine alle indagini telefoniche, la consulenza del P.M. anzichè quella di difesa. f) in definitiva, insufficienza degli indizi sia con riferimento alle risultanze tecniche, sia con riguardo all’ipotizzata matrice mafiosa.

2.3 – C.G. e O.G., condannati per l’omicidio B. e reati connessi, con unico atto dei loro comuni difensori, deducevano:

a) vizio di motivazione della sentenza impugnata che, sulle posizioni, ripropone senza vaglio critico la decisione di prime cure, mancando di confutare le specifiche doglianze difensive; in particolare si indicano in ricorso plurimi punti – prospettati come errori, anche di localizzazione, dei primi giudici – non esaminati dalla Corte di secondo grado. b) era stata accolta (v. f. 81) l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni nel carcere di Sollicciano, ma poi si continuava a sostenere il movente che derivava da quella stessa intercettazione. c) contraddizioni logiche nell’affermare il significato concordato degli squilli con i telefonini, insieme a telefonate colloquiali in momenti topici; contraddizione nel rapportare alla preparazione del delitto la richiesta di C.G. di recuperare la tenaglia lasciata nel luogo delle effrazioni, quando tale ruolo viene ascritto invece a Ci.An.. d) errata decisione sulla eccezione difensiva di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per non essere stato concesso termine dal Gup e per omesso rilascio delle copie delle bobine contenenti tutte le conversazioni. e) omessa motivazione sull’eccezioni sollevate relative alla consulenza del P.M. in materia telefonica. f) inutilizzabilità delle dichiarazioni del Si., imputato di reato collegato, non escusso con le dovute garanzie difensive. g) omessa motivazione in ordine all’eccezione di legittimità del decreto autorizzativo delle intercettazioni di Si.An. eseguite in impianti esterni alla Procura. h) mancata indicazione motivazionale della preferenza data alla consulenza telefonica del P.M. in contrasto con i risultati della consulenza di parte sugli stessi temi. i) mancanza di coerenza del complessivo materiale indiziario. l) l’ O. non aveva un movente personale al delitto, se pur ha fatto la vedetta non aveva coscienza di partecipare ad un omicidio. m) quanto al C., nessuna condotta lo ricollegava alle effrazioni nella casa di Via (OMISSIS); la tenaglia non è stata trovata dalle forze dell’ordine; risulta che neppure sapesse che il B. era stato ucciso.

2.4 – Con atto depositato il 25.10.2010 la difesa di A. G. produceva memoria volta a contrastare le deduzioni avanzate dal P.G. territoriale nel suo ricorso.

Osservava invero tale atto difensivo come dalle stesse risultanze della consulenza del P.M. in materia telefonica esso A. risultasse essere, al momento dell’omicidio, in zona (OMISSIS), lontana da quelle sia del fatto di sangue che dello scappotto.

Consegue dunque – argomenta questa difesa – l’inattendibilità dei propalanti Ma. e Co..

Si contestavano poi le inferenze tratte dalla deposizione del Tr. e le deduzioni, non provate, circa una sua subornazione, così come difettavano di logica – assume ancora la difesa – le deduzioni pretesamene derivate dalla posizione di esso A., quale persona avente interesse all’omicidio del boss Dr., svalutando l’assoluzione nei processo "scacco matto" e dimenticando la dichiarata inutilizzabilità delle captazioni nel carcere di Sollicciano.

Motivi della decisione

3 I ricorsi degli imputati D.A. (86), C.G. e O.G., infondati in ogni loro deduzione, devono essere rigettati con le conseguenze tutte di legge.

Il ricorso del Procuratore generale territoriale, proposto contro l’assoluzione di A.G., fondato, deve essere accolto, superando esso anche il vaglio critico avanzato con la contrapposta memoria difensiva.

3.1 – L’impugnazione dell’accusa pubblica contro l’assoluzione dell’ A. v. sopra sub 2.1, effettivamente fondata nel complesso delle sue valide articolazioni argomentative, deve trovare positivo apprezzamento.

Sul punto vale dapprima richiamare – onde non ripetere inutilmente i termini ricostruttivi in fatto – quanto sopra esposto, in particolare al precedente 1.3 relativo alla sintesi processuale in ordine all’omicidio di Dr.An. (43) ed ai reati connessi, dei quali tutti l’ A. è imputato.

E’ del tutto evidente, osserva dapprima questa Corte, la sensibile incongruenza logica della sentenza di secondo grado (anche a fronte della maggiore ampiezza e robustezza motivazionale di quella di prime cure) sui temi, determinanti per questa posizione, del possesso e dell’utilizzazione del telefonino "Onda mod. N1000" (e quindi dell’apparecchio gemello parimenti collegato al delitto), della partecipazione alla causale, e dei contributi dei collaboranti, del tutto pretermessi.

Va dunque rilevato come incorra in effettiva incongruenza logico- giuridica la sentenza impugnata laddove afferma che acquirente dei due cellulari sia stato effettivamente l’ A. (confermando le prime dichiarazioni del Tr., sulla cui sostanziale veridicità la sentenza di primo grado esplica ampia e positiva ricognizione fattuale), per poi confermare che gli stessi siano stati pacificamente usati quali strumenti di essenziale comunicazione per il delitto, concludendo però per l’ipotesi – del tutto apodittica e priva di riscontri in atti – che l’ A. possa avere ceduto tali telefonini ad altre persone, gli autori del delitto.

Fermi dunque i primi due passaggi motivazionali, ormai definitivamente provati – l’ A. è l’acquirente e l’attivatore, i cellulari sono strumentali al delitto -, risulta illogica l’ipotesi, non provata e scarsamente attendibile in sè – stante il breve spazio temporale, la coincidenza geografica, il contesto di appartenenza e tutti gli altri elementi sopra indicati – che l’ A. possa avere ceduto detti apparecchi telefonici agli esecutori materiali.

Peraltro, se gli elementi in valutazione finissero qui, già per ciò solo dovrebbe la Corte di rinvio valutare se, nel complessivo quadro probatorio appena ricordato, possa comunque trattarsi di cessione soggettivamente del tutto avulsa dalla dinamica omicidiaria, e dunque se sia sostenibile l’ipotesi di una cessione inconsapevole delle finalità strumentali, ovvero se tale condotta configuri responsabilità a titolo di concorso, quanto meno per la fase organizzativa, nella piena coscienza di avere fornito un contributo strumentale necessario (si ricordi che i telefonini in questione non risultano utilizzati prima della fase esecutiva), secondo del tutto consolidata giurisprudenza sul punto.

Tale valutazione, peraltro, non potrà non tenere conto del complesso degli elementi acquisiti che dovranno indirizzare nella focalizzazione della consapevolezza – o ignoranza – dell’anzidetta finalizzazione strumentale, in tal senso non potendosi disattendere il quadro familiare (quale genero di "(OMISSIS)") e la sicura compartecipazione alle dinamiche malavitose cutresi (al di là dell’assoluzione nel processo "scacco matto"), nonchè non potrà eludere la profilata esistenza di un movente addirittura personale, posto che – in ogni modo – sia davvero indiscutibile ascrivere l’omicidio di "(OMISSIS)" al clan di G.A.N. (secondo quanto ampiamente riferito, in modo convergente, dai vari collaboratori).

In tal senso il pretermesso esame dei contributi dei collaboratori, come evidenziato dal ricorrente P.G. territoriale, anche nella prospettiva di una dedotta partecipazione diretta (su tale ultimo punto dovranno anche essere valutate le risultanze dei tracciamenti telefonici evidenziati dalla ricorrente accusa), dovrà essere condotto alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui non è ravvisarle vizio di circolarità informativa quando più propalanti riferiscono notizie apprese dal comune patrimonio conoscitivo della consorteria di appartenenza, specie con riferimento a fatti assolutamente determinanti per la vita della cosca stessa, notizie che non possono quindi essere definite tecnicamente de relato (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 38321 in data 19.09.2008, Rv. 241490, Sarno; Cass. Pen. Sez. 1^, n. 23242 in data 06.05.2010, Rv. 247585, Rabisi; ecc.).

L’impugnata sentenza deve dunque esser annullata sul punto relativo all’assoluzione dell’ A..

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, diversa Sezione, giudice di rinvio, dovrà dunque attenersi ai principi qui affermati, ex art. 627 c.p.p..

3.2 – I ricorsi degli imputati D.A. (86), C. G. e O.G., come detto, non possono trovare positivo accoglimento in nessuna delle loro articolate proposizioni difensive.

3.2.1 Esaminando dapprima le eccezioni di carattere processuale, comuni ai predetti ricorrenti, occorre rilevarne l’infondatezza.

Si tratta di eccezioni che hanno già tutte trovato corretta soluzione nell’ambito dei giudizi di merito.

Con un primo motivo i predetti ricorrenti sostengono la nullità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., e quindi degli atti successivi derivati (richiesta di rinvio a giudizio), per il combinato disposto dell’art. 268 c.p.p., comma 4, e art. 468 c.p.p., comma 4.

In proposito occorre rilevare come sia fatto processuale del tutto pacifico – del che danno atto le ricorrenti difese – che quest’ultime non ebbero a chiedere al giudice, ex art. 268 c.p.p., comma 4, nello spazio processuale previsto, la proroga dei termini per l’ascolto.

Il mancato esercizio di un possibile diritto difensivo – ambito riservato che non consente sindacato in capo al giudice – ha prodotto acquiescenza, e comunque decadenza, per l’anzidetta specifica fase processuale.

Da ciò solo consegue che nessuna nullità – come correttamente rilevato da entrambe le Corti di merito – si è prodotta in ordine all’avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed agli atti derivati.

Da ciò consegue anche che nessun rilevabile vizio si è determinato in relazione al disposto dell’art. 468 c.p.p., comma 4, risoltosi in un sostanziale diniego di ulteriore termine alla bisogna disposto dal Gip, posto che si tratta di atto discrezionale ben esercitato in relazione al fatto che, al momento dell’udienza preliminare, risultava che gli ascolti erano comunque stati esercitati (da ultimo, peraltro, Cass. Pen. Sez. 6^, n. 29235 in data 18.05.2010, Rv.

248206, Amato, Grande Aracri ed altri, ha negato la stessa prorogabilità, non prevista, del termine in questione).

E’ altresì infondata la questione proposta in relazione alla richiesta di copie delle bobine delle registrazioni delle intercettazioni.

Anche sul punto le decisioni dei precedenti giudici sono del tutto corrette.

Una serie di convergenti argomentazioni milita, invero, contro tale tesi difensiva.

Va dapprima rilevato che il diritto di ottenere copia delle suddette bobine è previsto in via generale (v. art. 268 c.p.p., comma 8) solo dopo la trascrizione delle stesse, anche per focalizzare quelle aventi attinenza con le indagini, mentre la richiesta delle parti si riferiva a momento processuale in cui le trascrizioni non erano state ancora disposte.

Va poi ancora rilevato come il diritto di ottenere copia immediata delle bobine, anche se non trascritte, è stato sancito dalla sentenza 336/2008 della Corte Costituzionale, ora invocata dalle difese, solo in relazione alla fase cautelare e si giustifica in tale prospettiva per le specifiche esigenze che non consentono dilazioni, non essendo riferibile a principio generale.

Comunque si tratta di sentenza c.d. interpretativa additiva, di tal che non opera per il passato.

Al momento della richiesta in questione detta sentenza del Giudice delle leggi non era stata ancora emessa, di tal che – vertendosi in materia processuale – non può non valere il principio tempus regit actum.

Successivamente, come è altrettanto pacifico, le trascrizioni sono state effettuate (come risulta a f. 15 della sentenza di prime cure) e le difese hanno avuto soddisfatti, nei tempi processuali previsti, i loro diritti.

Infine, e conclusivamente, deve anche rilevarsi come da quanto dedotto non discenderebbe comunque la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che è prevista solo – in un regime processuale improntato alla tassatività delle nullità – nei casi (che qui non ricorrono) dell’omesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dell’omesso invito a comparire, ove l’indagato lo richieda (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. 5^, n. 4976 in data 01.10.2009, Rv. 246061 e 246062, P.G. in proc Mancuso).

E’ poi infondato, e comunque irrilevante, il motivo di ricorso con il quale si deduce l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni a carico di Si.An. per asserita illegittimità dei decreti autorizzativi.

Sul punto vale riportarsi a quanto correttamente affermato dai giudici del merito in ordine all’appagante motivazione di tali decreti, rilevando comunque che si tratta di questione del tutto sterile, posto che non risulta – nè i ricorrenti l’hanno specificato, onde il ricorso è, sul punto, anche affetto da genericità – che i risultati di tali intercettazioni siano stati utilizzati per il costrutto motivazionale dell’impugnata sentenza.

Quanto alla questione sollevata in ordine alle modalità, non garantite ex art. 210 c.p.p., dell’escussione di Si.An., appare corretta l’ordinanza 03.03.2008 della prima Corte secondo cui non era dato ravvisare, in base alle evidenze allora in atti, collegamento probatorio significativo ai sensi di legge; va poi comunque rilevato come in sostanza l’apporto conoscitivo fornito dal predetto sia stato acquisito ex art. 500 c.p.p., comma 4, e dunque con l’introduzione dei verbali resi dal predetto Si. in sede di indagini di p.g. il 14 e 27 ottobre 2005; infine occorre osservare come il contributo soggettivo in questione si risolva in una confluente attestazione del fatto che Dr.An. (43), uscito dal carcere, si attivava per la raccolta di mezzi finanziari necessari per la riconquista – contro (OMISSIS) – del suo ruolo, forte di un potere intimidatorio non ancora – e tutt’altro che – dissolto. Si tratta, dunque, di contributo del tutto convergente con le ampie risultanze su tale specifico punto, di per sè più che sufficienti, quali gli apporti degli altri imprenditori escussi sullo stesso tema ( Ru., Ve., Ta., ecc.) e quelli dei collaboratori Co.An.Sa. e Bo.Lu. (si veda in particolare, ben esaustivo, l’intero capitolo "F" della sentenza di primo grado da f. 94 a 103), di tal che la deduzione difensiva qui in esame, oltre che infondata, finisce per essere anche irrilevante.

Anche il motivo di ricorso che denuncia l’utilizzazione dell’intercettazione ambientale nel carcere di Sollicciano, pur dichiarata nulla, in sè fondato, finisce per colpire elemento la cui ablazione dal tessuto motivazionale nulla toglie al costrutto decisorio.

Ed invero il tema che emerge da tale intercettazione ( Dr. A., cl. 43, ancora in carcere, covava vendetta contro G. A.N. ed i suoi accoliti, da attuare non appena fosse stato rimesso in libertà) risulta ampiamente provato, in modo convergente, da plurime altre ed autonome risultanze ben evidenziate da entrambe le Corti di merito, in particolare le intercettazioni 07 Luglio e 31 Agosto 2000 nel carcere di Padova, nelle quali (OMISSIS) ribadisce ai suoi tale suo fermo intento; le dichiarazioni dei collaboratori, in particolare il già citato Co., nonchè altre intercettazioni tra cui quella tra Ma.Vi. e Gr.

A.E.; la deposizione dell’Ispettore St. (attivo in Cutro), ed infine le stesse risultanze del processo Scacco Matto.

L’anzidetta deduzione difensiva risulta, quindi, nel necessario giudizio di resistenza (ammissibile anche in Cassazione: cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6^, n. 10094 in data 22.02.2005, Rv.

231832, Ricco; ecc.), assolutamente inidonea ad incidere in modo apprezzabile sulla complessiva struttura probatoria della decisione impugnata.

3.2.2 Sono infondati i motivi di merito proposti da D.A. cl. 86 v. sopra sub 2.2 condannato per l’omicidio B. e reati connessi.

Va premesso che la sua difesa ripropone, in questa sede di legittimità, sub specie vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p., questioni di valutazione probatoria già correttamente affrontate e risolte dalle precedenti Corti di giustizia.

Nè sussistono i prospettati vizi del costrutto motivazionale.

Sulla posizione di questo imputato, nipote omonimo di D. A. (OMISSIS), varrà anzitutto qui riportarsi a quanto sopra sintetizzato in ordine alle risultanze processuali a suo carico ed alle motivazioni del ribadito giudizio di condanna, in primo e secondo grado v. sopra sub 1.2.

Egli dunque è raggiunto da non equivoche – e già in sè bastevoli – prove di colpevolezza per la fase ideativa ed organizzativa:

partecipe al comune movente, al contempo di famiglia e di clan, è altresì partecipe ad ogni riunione che precede l’omicidio nella base degli (OMISSIS), tiene i contatti tra i congiurati a fini operativi, profili tutti ben evidenziati dalle conformi sentenze di merito, che vi pongono solida base accusatoria, sostanzialmente non attinti in modo specifico dai motivi del ricorso proposto in questa sede.

Il tema principale proposto con l’impugnazione qui in esame si incentra, in definitiva, sul ruolo di copertura svolto dal D. A. (86) al momento delle effrazioni a fine intrusivo nell’abitazione di Via (OMISSIS), affacciata anche su Via (OMISSIS), onde aprire la strada ai killer di B.S..

Tali deduzioni non hanno pregio.

La prospettazione secondo cui le effrazioni in parola non sarebbero state rumorose, per cui non vi sarebbe corrispondenza con le intercettazioni, è nulla più che una soggettiva congettura, priva di plausibilità, dovendosi anzi rilevare – sul piano oggettivo – come alcune delle constatate rotture (quali lo sfondamento della porta a calci, l’infrazione dei vetri o lo schianto delle ante delle persiane) debbano essere state sicuramente, secondo dati di comune esperienza, ben rumorose.

Su tale aspetto le sentenze di merito svolgono ampia e corretta ricognizione delle risultanze, in coerenza ai dati raccolti e con motivazione priva di vizi logici.

Varrà in proposito solo rilevare come lo stesso colloquio, come captato, smentisca l’odierno assunto ( C.: "devo fare un altro poco di rumore"; D.: "però non esagerare").

Anche il secondo aspetto di tale deduzione, relativo al posizionamento del cellulare del predetto imputato, nel riferito momento, non è fondato.

In proposito sono del tutto appaganti, sul piano logico-tecnico, le ampie dimostrazioni della localizzazione (su cui si rimanda ai ff. 59 e segg. della sentenza di primo grado) di D.A. (86) e Ci.An., posizionati appunto rispettivamente in Via (OMISSIS), area di tangenza delle fasce coperte dalle relative celle.

Supportano tali conclusioni le altre confluenti considerazioni svolte nelle sentenze di merito, tra cui ben fondamentale – a destituire le diverse eventualità prospettate dalla difesa – quella che rileva l’inesistenza di altri consimili scassi nell’intera area cutrese in data 22.03.2004; anche i dettagli ("hai aperto sopra?") confermano la piena coincidenza del luogo.

Va quindi decisamente esclusa la deduzione, oggi riproposta, peraltro in termini meramente possibilistici, circa la collocazione dei due cellulari (del Ci. e del giovane D.) in una zona della stessa fascia, ma più distante dall’abitato.

In definitiva è provato, oltre ogni dubbio che sia ragionevole e non meramente astratto e congetturale, nonchè rispettoso delle risultanze, che D.A. (86) svolgeva ruolo di copertura, presidiando la Via (OMISSIS), mentre Ci.An. compiva le effrazioni funzionali all’azione di fuoco che si sarebbe effettuata di lì a poco contro il B..

Si tratta dunque di compendio probatorio del tutto adeguato, con piena concordanza degli elementi di valutazione, tale da imporre la convalida delle raggiunte conclusioni ed il rigetto delle infondate deduzioni circa il buon uso della regola dettata per la materia indiziaria.

Il che – a buona ragione – destituisce anche le deduzioni (ancora una volta più teoriche che concrete) in ordine alla contrapposizione tecnica, in tema di tracciamento, tra accusa e difesa, ben superata dalle anzidette risultanze, posto che il complesso delle stesse, ben coordinate, esclude ipotesi alternative.

3.2.3 Sono parimenti infondati i comuni motivi di merito proposti da C.G. e O.G. v. sopra sub 2.3 condannati per l’omicidio B. e reati connessi.

Anche per questi ricorrenti vale la considerazione che rileva la riproposizione, in questa sede, di temi difensivi già correttamente valutati nei precedenti gradi di giudizio.

L’ampia dimostrazione del concorso pieno in capo ai due imputati, ed il ruolo comunque attivo in fase organizzativa e para-esecutiva, esclude ex se l’ipotesi della minima partecipazione (art. 114 c.p.).

Alcuni errori prospettati inficiare la sentenza non sono all’evidenza tali, ma valutazioni; peraltro non viene indicata – e non è dato coglierne – la rilevanza: Dr.An. (43) aveva agli (OMISSIS) una sua certa sede, luogo di riunioni, e poco importa se andava ad alloggiare anche nel palazzo della nuora Ar.Ro..

Sul tema degli squilli fatti con il telefonini cellulari – ritenuti in sentenza rilevanti per la ripetizione, il momento, le relazioni intercorse, i luoghi – il ricorso, che soggettivamente ne propone una svalutazione di significato, è di per sè generico e congetturale, a fronte dell’articolata e convincente motivazione sul punto.

Quanto al recupero della tenaglia (che C.G. chiede all’ O.), dimenticata nel luogo delle effrazioni (e dunque in relazione alla casa dell’appostamento), parimenti il ricorso non ha pregio: il fatto che vi sia prova che le effrazioni siano state fatte da Ci.An. non esclude che vi abbia partecipato anche C.G., ed il fatto che successivamente gli inquirenti non abbiano rinvenuto tale attrezzo non elide l’ammissione di partecipazione necessariamente connessa all’anzidetta richiesta (ben potendo la tenaglia, usata per le effrazioni, quanto meno del lucchetto, essere stata rimossa da qualcuno dei complici che era in zona), dovendosi ribadire per fermo che tutte le risultanze convergono nel localizzare le conversazioni (e le azioni relative) in quella casa poi usata dei killer, come già dimostrato.

Nessun riverbero ha sul piano probatorio la proposta questione circa la liquidazione dei compensi del consulente del P.M. e dei suoi collaboratori.

Si è già detto della ragionevolezza delle conclusioni tecniche, avvalorate anche dal convergere di altre confluenti risultanze; va peraltro rilevato come il ricorso, sul punto, sia aspecifico, atteso che – salvi i punti che sono però risolti dal complessivo materiale – si limita a ribadire la contrapposizione con il consulente di difesa senza indicare quali sarebbero i termini scientifici che renderebbero tecnicamente più apprezzabile quest’ultimo.

Quanto alle deduzioni specifiche sulla posizione dell’ O., è del tutto infondata quella che prospetta l’esclusione di un movente, o di un interesse, in capo a tale imputato, posto che – di contro – è provata la sua partecipazione al gruppo Dragone (il vecchio boss aveva memorizzato nel suo cellulare il numero di quello usato dall’ O., a riprova degli stretti legami); sono plurimi i contatti tra questo imputato e gli altri accoliti del gruppo; egli è convocato agli (OMISSIS), dal capo, subito dopo l’avvistamento del B. e subito dopo il delitto; il significato delle conversazioni, convergenti sul B., nella prospettiva omicidiaria, è stato ben illustrato nelle sentenze di merito, profilo in nessun modo contrastato – se non genericamente – dal ricorso.

Infine è apodittica, nel contesto ben emerso, l’affermazione del ricorso stesso secondo cui esso O., avendo svolto la funzione di vedetta, seguendo e comunicando le mosse del B., vittima designata, non avesse consapevolezza di partecipare ad un omicidio, trattandosi di partecipazione all’evidenza concordata proprio a tal fine, comune con gli altri.

3.2.4 In definitiva ricorsi dei predetti imputati, tutti infondati, devono essere rigettati.

Alla completa reiezione di tali impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti D.A., C.G. e O.G. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.G. e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’assise d’appello di Catanzaro.

Rigetta i ricorsi di D.A., C.G. e O.G. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-01-2011, n. 177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto del rinnovo di permesso di soggiorno che aveva richiesto con istanza presentata in data 10.7.2001.

All’epoca era in possesso di un permesso in attesa occupazione che scadeva il 23.5.2001 e non aveva trovato una stabile occupazione cosicché, non riuscendo ad avere informazioni utili in Questura, si rivolgeva ad un’agenzia di consulenza che, dopo aver incassato il compenso, si rendeva irreperibile.

Nel frattempo aveva trovato lavoro, ma il suo datore, non essendo il ricorrente riuscito a sistemare la sua situazione amministrativa, non dava ulteriore seguito al rapporto di lavoro.

Nell’unico motivo di ricorso viene lamentata la carenza di motivazione circa gli elementi da cui avrebbe tratto la convinzione che non era stato instaurato nel periodo di vigenza del precedente permesso alcun rapporto di lavoro e neanche successivamente, quando invece dalla documentazione prodotta si può ricavare che per un periodo il ricorrente aveva lavorato.

Non vi è stata poi valutazione della situazione di forza maggiore creatasi per la negligenza dell’agenzia cui il ricorrente si era rivolto.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.8.2008 il ricorrente rinunciava alla sospensiva.

Il ricorso non può essere accolto.

Il permesso scaduto e di cui è stato negato il rinnovo era stato richiesto per attesa occupazione e, per ammissione stessa del ricorrente, non era stata trovata alcuna occupazione durante il periodo in questione.

Una tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente a motivare il rigetto dell’istanza, ma a ciò può aggiungersi il fatto che neanche successivamente il ricorrente ha trovato un’occupazione se non per alcuni mesi nel 2002.

Peraltro il lungo lasso di tempo trascorso tra la richiesta del ricorrente e il provvedimento impugnato induce a ritenere che il ricorrente sia stato a lungo irreperibile e ciò in qualche modo è spiegabile per il fatto che, secondo quanto lo stesso ha dichiarato con le memorie presentate alla Questura, esercita attività commerciale da molti anni in Svizzera e per tale motivo gode di visto di soggiorno periodicamente rinnovato.

Non vi sono quindi i presupposti per ottenere un provvedimento favorevole nel nostro paese mancandone i presupposti sia all’epoca della scadenza del permesso da rinnovare, non avendo trovato alcun lavoro nonostante il permesso ex art. 22,comma 11, T.U. Imm., sia al momento dell’emissione del nuovo provvedimento non avendo trovato un nuovo lavoro medio tempore.

Il ricorso va, pertanto, respinto con conferma del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7261

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a richiesta della S.p.A. AZGA Nord, nei confronti dell’Albergo Falco delle Apuane per pagamento somministrazione di acqua potabile, servizi di fognature e depurazione nel periodo tra il 2^ e il 4^ trimestre 1994.

La causa veniva riunita a quella poi proposta con citazione dalla AZGA per le forniture effettuate in periodi diversi da quelli oggetto della pretesa monitoria.

Il Giudice di pace adito, con sentenza del 20.1.2005, quanto al procedimento monitorio, respingeva l’opposizione dell’Albergo e lo condannava alle spese; quanto al procedimento ordinario proposto dalla AZGA, respingeva le domande di ambo le parti e compensava le spese.

Con sentenza 4.1.2008, il Tribunale di Massa, in accoglimento dell’appello dell’Albergo, revocava il decreto ingiuntivo e condanna l’AZGA al pagamento delle spese del giudizio riliquidando in dispositivo anche quelle di primo grado.

Propone ricorso per cassazione la società fornitrice sulla base di quindici motivi; l’Albergo resiste con controricorso, deducendone l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza.

Questi i motivi proposti dalla AZGA:

1. Nullità della sentenza 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo il giudice di appello pronunciato sull’appello incidentale ritualmente proposto dalla società odierna ricorrente.

2. Ulteriore nullità della sentenza, chiedendo alla Corte di verificare se incorra in ultrapetizione il giudice di appello che estenda il proprio esame a parti della sentenza "pur genericamente investite dall’impugnazione, ma non specificamente censurate", avendo omesso di pronunziarsi sul motivo proposto dall’albergo con l’appello principale, per decidere il quale avrebbe esaminato, disattendendole, le questioni e gli argomenti proposti dall’AZGA a sostengo del proprio appello incidentale (sulla domanda proposta in via ordinaria).

3. Col terzo motivo deduce plurima violazione di norme di diritto, chiedendo alla Corte se il giudice di appello – anzichè decidere entrambe le cause riunite in base ad eccezioni sollevate dal debitore in una sola (errori sul conteggio dei consumi) – avrebbe dovuto decidere ogni giudizio in base alle prove in esso raccolte, potendo utilizzare quelli raccolti nell’altro solo per rafforzare il convincimento formatosi.

Queste tre prime censure – che possono trattarsi congiuntamente data la stretta connessione – si rivelano infondate, muovendo tutte da una non corretta "lettura" del decisum. Non sussiste, infatti, la lamentata omessa pronuncia sull’appello incidentale della società fornitrice: il giudice di secondo grado, infatti, come emerge chiaramente dalla lettura della motivazione, ha pronunciato, come quello di primo grado, su entrambe le cause riunite, non avendo limitato il proprio esame a quella relativa alla procedura monitoria.

Nella parte in fatto, invero, vengono specificamente indicati i punti di cui all’appello incidentale, riguardanti la controversia instaurata dalla società con rito ordinario e nella parte motiva vengono esaminati gli elementi probatori relativi ad entrambe le cause, come si desume inequivocabilmente dal riferimento temporale contenuto nell’esame della prova testimoniale (consumi dal 1992 al 1999, vale a dire relativi sia al periodo azionato in sede monitoria, sia a quello azionato in via ordinaria). Ne deriva che, per tutto quanto non specificamente riformato in dispositivo, deve ritenersi confermata la sentenza di primo grado (che aveva già respinto la pretesa relativa ai periodi azionati in via ordinaria). Le ragioni che sono alla base dell’insussistenza della nullità lamentata con il primo motivo dimostrano l’infondatezza anche delle censure proposte nel secondo e nel terzo motivo: la descritta corretta lettura del decisum dimostra che non sussistono neanche i lamentati vizi nella decisione di ciascuna delle due pur sempre autonome cause riunite.

4. La censura formulata con il quarto motivo è intrinsecamente inammissibile, sulla base della sua stessa prospettazione, in quanto deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione del Regolamento acquedotto del Comune di Pontremoli, certamente non annoverabile tra le norme di legge.

5. Violazione dell’art. 1362 c.c., comma 1. Secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe coniato il principio di diritto per cui l’impresa che gestisce il pubblico servizio di distribuzione dell’acqua non ha diritto al corrispettivo nel caso in cui il congegno di misurazione dei consumi non sia in grado di funzionare, mentre avrebbe dovuto affermare quello secondo cui, di fronte all’impossibilità di misurare il consumo, il somministrato è tenuto a pagare il quantitativo la cui consistenza risulti accertata con metodo scientifico secondo la natura e l’epoca d’insorgenza del guasto e alla misura dei consumi non registrati. Inammissibile anche questa censura, in base alla sua stessa prospettazione: con essa solo apparentemente si deduce una violazione di norme di diritto, mentre si tratta di una semplice ed inammissibile diversa "lettura" delle risultanze probatorie in ordine ai consumi.

Vanno ora esaminati tutti i restanti motivi, ad eccezione dell’11^ che verrà trattato alla fine dell’esposizione.

6. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso (360 c.p.c., n. 5) per non aver considerato, in situazione di arresto temporaneo dei misuratori, gli addebiti effettuati in via presuntiva, sottostimati, peraltro, rispetto a quelli precedenti il guasto. Si tratta d’inammissibile prospettazione di diversa valutazione rispetto a quella motivatamente fornita dal giudice di appello, nè la questione viene proposta sotto il profilo dell’omessa pronuncia (360 c.p.c., n. 4), previa specificazione del se, quando ed in quali termini sia stata proposta nei precedenti gradi.

7. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso (360 c.p.c., n. 5) per non avere il giudice d’appello, riscontrata l’insufficienza della c.t.u. sulla determinazione fittizia dei consumi, anzichè disporne la rinnovazione, si è accontentata del risultato negativo; ha poi illogicamente e con motivazione insufficiente ritenuto impossibile una stima presuntiva e … propone i criteri per un calcolo razionale ed attendibile.

8. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso (360 c.p.c., n. 5) per non avere il giudice d’appello tratto argomenti di prova dal comportamento ostruizionistico del debitore che aveva respinto le richieste del c.t.u. di fornire spiegazioni ed esibire documentazione; relativa all’attività svolta utile al calcolo dei consumi presuntivi.

Con i restanti motivi 9, 10 e dal 12 al 15 si deducono ulteriori vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso (360 c.p.c., n. 5) per non avere il giudice d’appello tenuto conto della non contestazione di documenti da parte del preteso debitore (9 e 12 motivo), per aver tratto, invece, erronei elementi di convincimento dalla riduzione della domanda proposta in via subordinata da essa ricorrente (10); per non aver valutato le sue rigorose argomentazioni sulla rispondenza dei consumi presunti attribuiti all’albergo (13); per non avere accolto la domanda subordinata (14 motivo formulato con un inidoneo momento di sintesi);

per non essersi infine pronunziato sulle istanze istruttorie della ricorrente: rinnovo della c.t.u., ordine alla controparte di esibizione di documenti contabili; informazioni presso l’amministrazione finanziaria. Tutte tali censure, a prescindere dall’inidoneità dei momenti di sintesi formulati in relazione a ciascuno di essi, sono inammissibili in quanto non integrano vizi motivazionali secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tutti questi motivi, cosi come quelli dal 6^ all’8^, sopra riportati, nella parte in cui lamentano vizi di motivazione, si risolvono, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di criteri liquidatori del tutto correttamente considerati e non applicati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare vizi della sentenza gravata rilevanti, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui ha valutato le risultanze processuali in ordine alla prova del credito azionato, invoca in sostanza una diversa valutazione di tali risultanze, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione in discorso postula e involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento elementi fattuali con esclusione di altri, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione, salvo i casi di prove ed. legali (Cass. n. 2357/04;

14858/00). Inoltre, Al fine di adempiere l’obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 24542/09; 22801/09;

14075/02; 10569/01; 1390/98).

11. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso (360 c.p.c., n. 5), essendo la sentenza affetta da difetto assoluto di motivazione o da motivazione apparente (che sono invece vizi deducibili ex art. 360 c.p.c., n. 4) per avere fatto ricorso alla motivazione per relationem rinviando alle argomentazioni svolte dalla controparte negli scritti difensivi, così da impedire l’identificazione del procedimento logico – giuridico seguito per giungere alla decisione. La censura è infondata, dovendosi ribadire che, il giudice è libero di motivare i propri provvedimenti utilizzando le espressioni che ritiene più opportune e, qualora le condivida, anche di adoperare o se del caso pedissequamente riprodurre, facendole proprie, le argomentazioni di una delle parti senza che un tanto possa valere in particolare a fondare motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancanza o vizio di motivazione (Cass. n. 10476/06; 8189/02).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 600,00= di cui Euro 400,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 9455 revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 maggio 1996, la società semplice Sigma- Beta, proprietaria di un vasto appartamento con sottostante cantinola nell’edificio condominiale "(OMISSIS)", sito in (OMISSIS), convenne il Condominio davanti al Tribunale di Aosta e, premesso che nel suo immobile si erano verificate delle infiltrazioni provenienti dall’impianto di riscaldamento comune, che avevano rovinato le strutture immobiliari, gli arredi e le speciali attrezzature e gli avevano impedito l’uso e il godimento abitativo, domandò la condanna del Condominio alla non procrastinabile esecuzione dei lavori di riparazione, riattazione, rimessa in pristino e/o idonea sostituzione delle parti immobiliari e mobiliari e al risarcimento dei danni.

Si costituì il Condominio e, esponendo che la causa delle infiltrazioni era stata eliminata e che i danni erano già stati risarciti dalla Fondiaria Assicurazioni S.p.A. con il versamento all’attrice della somma di L. 13.000.000, chiese e ottenne di chiamare in causa la società assicuratrice per essere da questa manlevata e concluse, nel merito, per l’individuazione del pregiudizio effettivamente subito dalla società Sigma-Beta.

La Fondiaria Assicurazioni s.p.a., intervenuta nel giudizio, chiese il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti, in quanto la somma da lei versata era equa e satisfattiva del danno lamentato e l’evento dannoso non era ascrivibile a fatto accidentale, ma ad un comportamento omissivo del condominio.

Il Tribunale, all’esito di c.t.u., con sentenza del 30 luglio 1999 accolse la domanda della società Sigma-Beta e condannò il Condominio a corrispondere all’attrice la somma: a) di L. 27.756.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per danno emergente, e b) di L. 40.500.000, oltre accessori, per lucro cessante, dichiarando tenuta la Fondiaria s.p.a. – a mantenere indenne il convenuto dalla condanna nei limiti della metà del danno emergente e di L. 6.750.000 di quello per lucro cessante.

La decisione, gravata dalla Sigma-Beta e, in via incidentale, dal Condominio e dalla Fondiaria s.p.a., venne riformata il 14 ottobre 2002 dalla Corte d’appello di Torino, che rigettò l’impugnazione principale, non si pronunciò sull’impugnazione incidentale della Fondiaria s.p.a. e, in parziale accoglimento di quella incidentale del Condominio, ridusse di L. 13.000.000 la condanna pronunciata sub b) dal giudice di primo grado a carico del convenuto.

Il Condominio propose allora ricorso per cassazione avverso la sentenza con cinque motivi, la società Sigma-Beta notificò controricorso, proponendo un contestuale complesso motivo di ricorso incidentale, mentre la società Fondiaria resistette con controricorso ad entrambi i ricorsi.

Con sentenza n. 13705 del 2007, la Corte di cassazione dichiarò improcedibile il ricorso principale proposto dal Condominio e rigettò quello incidentale proposto da Sigma Beta.

La Corte rilevò in particolare, con riferimento al ricorso principale, che il Condominio aveva depositato copia autentica della sentenza impugnata priva della pag. n. 9, nella quale la Corte d’appello aveva esaminato due dei tre motivi del suo gravame incidentale avverso la decisione di primo grado e la cui ritenuta infondatezza aveva costituito l’oggetto del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso per cassazione.

Ad avviso della Corte, l’incompletezza della copia depositata e la mancata integrazione della stessa con le formalità e nel termine previsti dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e art. 372 cod. proc. civ., comma 2, non consentivano di individuare con certezza il thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado e le ragioni da questo poste alla base della pronuncia, con conseguente dichiarazione, per l’impossibilità dell’esame delle censure prospettate, della improcedibilità del ricorso, non evitabile mediante attività equipollenti, quali l’avvenuto deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa.

Avverso questa sentenza, il Condominio "(OMISSIS)" ha proposto ricorso per revocazione, nella parte in cui ha dichiarato la improcedibilità del ricorso principale, sulla supposizione, contraria al vero, della incompletezza della copia autentica della sentenza in quel giudizio impugnata, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, la pagina n. 9 della sentenza della Corte d’appello di Torino era regolarmente presente all’interno della copia autentica della sentenza depositata unitamente al ricorso per cassazione; in particolare, tale pagina, lungi dal mancare, risultava semplicemente anteposta a quella contrassegnata con il n. 8. Tale errore, palese e rilevabile ex actis, avrebbe, ad avviso del Condominio, le caratteristiche di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, in quanto si è concretizzato nella supposizione di un fatto (incompletezza della copia) la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero nella supposizione della inesistenza di un fatto (la completezza della copia) la cui verità è positivamente stabilita, e tale circostanza non ha costituito punto controverso sul quale la Corte sia stata chiamata a pronunciarsi, non avendo le altre parti sollevato eccezioni al riguardo.

Hanno resistito, con controricorso, Fondiaria Sai s.p.a. e Sigma Beta società semplice.

Quest’ultima, rimettendosi a giustizia sulla richiesta di revocazione della sentenza impugnata, ha altresì proposto ricorso incidentale, richiamando, per l’ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale, il motivo del ricorso incidentale proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino.

Fondiaria Sai s.p.a. ha resistito con controricorso anche al ricorso incidentale.

Avviatasi la procedura ex artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ., con ordinanza n. 15114 del 2010, è stata disposto la rimessione alla pubblica udienza.
Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio che la sentenza n. 13705 del 2007, di questa Corte sia affetta dal denunciato vizio revocatorio.

Occorre premettere che "la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere o affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità" (Cass. n. 16447 del 2009). In particolare, "l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati" (Cass. n. 16136 del 2009).

Ciò premesso, appare evidente l’errore percettivo, determinante ai fini della decisione del giudizio, nel quale è incorsa la impugnata sentenza, atteso che dal fascicolo di parte della ricorrente emerge che la copia della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1356 del 2002, depositata il 14 ottobre 2002, era stata depositata in copia autentica integrale, con l’unico particolare che le pagine 8 e 9 della sentenza stessa erano state posposte. Il fatto che invece la sentenza revocanda abbia affermato la assoluta mancanza della pagina n. 9 di detta sentenza e sulla base di tale carenza abbia dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’odierna ricorrente, integra l’errore percettivo, che comporta la revocazione della sentenza che su detto errore abbia fondato la propria statuizione. Si deve solo aggiungere che la questione della completezza della copia autentica della sentenza impugnata non ha costituito un punto controverso dibattuto tra le parti, ma è stata rilevata d’ufficio, seppur erroneamente, dalla Corte.

1.1. La sentenza della Corte di cassazione n. 13705 del 2007 deve quindi essere revocata, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, ferme restando le statuizioni concernenti la reiezione del ricorso incidentale, del tutto indipendenti dalle determinazioni adottate in ordine alla revocazione della dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale.

2. Si può quindi procedere all’esame dei motivi del ricorso principale proposto dal ricorrente Condominio avverso la citata sentenza della Corte d’appello di Torino.

2.1. Con il primo motivo, il Condominio deduce violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1965 cod. civ.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla succitata norma ( art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5).

Il motivo non merita accoglimento sotto più profili, il primo dei quali è, comunque, assorbente.

Il motivo, infatti, si basa sulla dedotta qualificazione dell’offerta d’indennizzo da parte dell’assicuratore e dei successivi comportamenti dei destinatari come elementi costitutivi di una transazione che sarebbe intervenuta tra la danneggiata e la Compagnia di assicurazioni, ma siffatta deduzione introduce nel giudizio un elemento di valutazione che non ha formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito – non risultandone menzione nella sentenza impugnata, non censurata per omessa pronunzia su di uno specifico motivo d’appello al riguardo – e pertanto si tratta di una questione nuova,inammissibile in sede di legittimità.

Esso opera, inoltre, riferimento per relationem a documenti dei quali non riporta il contenuto testuale, così venendo meno all’onere di autosufficienza imposto al fine di consentire a questa Corte di valutare, sulla base della sola lettura del ricorso, non essendo consentito l’esame diretto degli atti se non per la valutazione degli errores in procedendo, la conferenza e la decisività delle prove.

L’interpretazione di tali documenti, d’altronde, costituisce indagine di fatto rimessa all’esclusivo potere del giudice del merito le cui valutazioni al riguardo possono essere censurate in sede di legittimità solo mediante la deduzione del vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione nell’applicazione delle stesse, non mediante la deduzione del vizio di violazione delle norme regolatrici della fattispecie contrattuale considerata.

Nè è fondatamente sostenibile che si vertesse in ipotesi di negozio transattivo formatosi per atti separati con adesione o ratifica anche tacita al documento (l’offerta della somma di L. 13.000.000 a totale soddisfo) sottoscritto da uno solo dei pretesi contraenti, giacchè la giurisprudenza ammette che un’accettazione stragiudiziale della transazione possa essere operata dalla parte che non ha sottoscritto il contratto, ma occorre che una manifestazione anche implicita del consenso risulti da circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti (Cass. n. 3013 del 1985; Cass. n. 5489 del 1993; Cass. n. 4542 del 1996); nella specie, per contro, non risulta dalla sentenza impugnata, nè il ricorrente la deduce, la presenza di uno scritto dal quale desumere l’accettazione della transazione o un comportamento univocamente concludente, tale non potendosi ritenere la riscossione della somma offerta, in difetto di specifico riscontro e, anzi, in presenza di un comportamento, l’introduzione del giudizio, evidentemente contrario.

2.2. Con il secondo motivo, il Condominio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1965 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alle succitate norme ( art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5).

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, oltre a non aver affatto attribuito valenza transattiva all’offerta di L. 13.000.000, intesa invece come semplice acconto sul totale dovuto, non ha per nulla trattato delle questioni dedotte dal ricorrente; nè le stesse erano ricomprese nei motivi d’appello incidentale svolti dallo stesso, allora appellante, quali risultanti dalla sentenza medesima, non impugnata, al riguardo, per omessa pronunzia su eventuali motivi di appello aventi ad oggetto le dette questioni.

2.3. Con il terzo motivo, il Condominio "(OMISSIS)" lamenta violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1917 cod. civ.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla succitata norma ( art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5).

Il motivo merita accoglimento.

L’assicurazione per responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ., copre la responsabilità dell’assicurato per tutti i danni a terzi che non siano determinati da dolo dello stesso o da caso fortuito o forza maggiore, ipotesi queste, ultime, nelle quali deve ravvisarsi l’accidentalità dell’evento, per cui l’assicurato neppure risponde verso il terzo.

Infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, quanto al concetto di accidentalità del danno ai fini della copertura assicurativa, si è avuto modo di affermare che "l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi" (Cass. n. 4118 del 1995; Cass. n. 5273 del 2008; Cass. n. 7766 del 2010).

Nella specie, la Corte d’appello non si è correttamente attenuta a tale principio, in quanto, senza fornire alcuna spiegazione sulla riconduzione delle carenze strutturali e di manutenzione dell’immobile alle suddette ipotesi di esclusione della garanzia, ha comunque ritenuto che detti fattori concorressero nella misura del 50% alla causazione del danno determinato dalla rottura di una tubazione. Posto infatti che l’accidentalità integra il concetto di colpa e che non ricorrevano ipotesi oggettive di esclusione della garanzia indicate dalla stessa polizza, soltanto in ipotesi di forza maggiore o caso fortuito la Corte territoriale avrebbe potuto pervenire alla conclusione ritenuta in sentenza.

Ove poi volesse ritenersi che l’esclusione del 50% della garanzia sia stata imputata al profilo della prevedibilità, che integra il concetto di colpa, o anche a quello di riferibilità della colpa stessa all’assicurato, sul punto la sentenza risulta assolutamente carente di motivazione.

In tal senso, deve quindi ritenersi che le deduzioni difensive svolte sul punto dalla difesa della controricorrente non colgano nel segno, atteso che le ragioni per le quali si sostiene che, nel caso di specie, l’evento dannoso avrebbe dovuto considerarsi privo del carattere della imprevedibilità, postulano che sia possibile affermare che le condizioni di prevedibilità dell’evento dannoso si fossero verificate: il che non risulta abbia formato oggetto di accertamento e di valutazione da parte della Corte d’appello nell’opera di interpretazione della clausola del contratto di assicurazione e di individuazione dell’ambito di operatività della copertura assicurativa.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente Condominio deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alle succitate norme ( art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) Il motivo non merita accoglimento.

La sentenza impugnata non ha motivato il rigetto del corrispondente motivo d’appello recependo per relationem le ragioni giustificative della decisione adottata dal primo giudice sul punto, come dedotto dal ricorrente, ma ha evidenziato come, a fronte della ritenuta esaustività di dette ragioni, gli argomenti svolti da quest’ultimo, allora appellante incidentale, risultassero generici e inidonei a contrastarli specificamente e analiticamente.

Onde utilmente impugnare tale asserzione, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel motivo le dette ragioni giustificative della sentenza di primo grado sul punto e le specifiche contestazioni mosse a ciascuna di esse con il pertinente motivo d’appello, svolgendo argomenti intesi a dimostrare come queste non fossero affatto generiche e risultassero, per contro, adeguate e sufficienti a contestare l’idoneità e la fondatezza di quelle.

Il difetto della formulazione in tal guisa del motivo in esame e i diversi argomenti svoltivi, attinenti al merito della questione, mostrano che il ricorrente non ha colto il senso della motivazione, sul punto, della sentenza impugnata e non pongono questa Corte in condizione di verificarne gli eventuali vizi.

2.5. Con il quinto motivo, il Condominio denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 132 cod. proc. civ., n. 5 ( art. 360 cod. proc. civ., n. 4). Con tale motivo, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel ridurre "di L. 13.000.000 la condanna sub b) a carico del Condominio (OMISSIS), avrebbe reso un dispositivo a tal punto criptico e incompleto, da risolversi nella carenza di uno dei requisiti fondamentali contemplati dal menzionato art. 132 cod. proc. civ., n. 4, per la validità della sentenza.

Il motivo è infondato.

Il capo di dispositivo concernente le somme liquidate, ove rapportato alla narrativa e alla motivazione della sentenza impugnata non può, infatti, riferirsi ad altro che alla riduzione, nella misura di L. 13.000.000, della condanna per complessive L. 40.500.000 di cui al "capo b)" del dispositivo della sentenza di primo grado.

3. In conclusione, rigettati il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e accolto il terzo motivo, la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1356 del 2002 deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d’appello.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale SIGMA BETA s.s.; revoca la sentenza di questa Corte n. 13705 del 2007, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso principale del Condominio "(OMISSIS)" e, su questo decidendo in rescissorio, rigetta il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, accoglie il terzo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 1356 del 2002 della Corte d’appello di Torino e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della medesima Corte d’appello.

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