Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11011 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ordinanza de plano emessa il dì 11 maggio 2010, la Corte di Assise di Campobasso, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava parzialmente il provvedimento con il quale aveva concesso in favore di S.A. l’indulto per anni tre, riducendolo di due mesi, sul rilievo che il predetto aveva in precedenza goduto del condono, nella misura revocata, in virtù di sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Campobasso.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato denunciando, con il primo motivo di doglianza, la violazione di norme processuali giacchè disposta la revoca impugnata con provvedimento de plano ed in assenza di contraddittorio e, con il secondo motivo, la violazione del giudicato che, pur erroneamente, aveva applicato la pena di giustizia regolamentandola poi con l’applicazione dell’indulto, errore emendabile esclusivamente con l’impugnazione della sentenza da parte del P.M..

Il P.G. in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in esame dappoichè fondati i rilievi difensivi.

E’ logicamente preliminare ed assorbente, rispetto ad ogni altra censura, l’esame della questione di nullità del procedimento di esecuzione per avere il giudice deciso de plano, senza dare avviso alle parti e fissare la udienza per la loro comparizione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento ordinario del giudice dell’esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 c.p.p., che, inserito tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, eccezion fatta nei casi in cui la procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale (v. per tutte Cass. 6 dicembre 1994, Daniele;

Cass. 17 novembre 1999, Esposito, rv. 216349; Cass. 5 marzo 1996, Verde, rv. 204311).

E’, pertanto, affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta de plano alla revoca dell’indulto precedentemente concesso.

Nel caso di specie, dall’esame degli atti risulta che non vi è stata la fissazione dell’udienza e che, quindi, nessun avviso è stato notificato alle parti.

Si tratta, come si è già detto, di nullità assoluta attinente alla partecipazione del difensore ( art. 178 c.p.p., lett. c), il quale non è stato posto in grado di partecipare all’udienza, nullità che può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento e che determina la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2008, n. 7344, rv. 239138; Cass., Sez 1^, 27 ottobre 2009, n. 42471).

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, all’esito del procedimento previsto dalla legge.

E’ appena il caso di rilevare che la pronuncia di natura esclusivamente processuale impedisce la valutazione di ogni altra doglianza di merito.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-06-2011, n. 14160 Liquidazione, riliquidazione e perequazione della pensione

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Svolgimento del processo

P.M., ex dipendente AMAN (Azienda municipalizzata dell’acquedotto di Napoli) – cui è succeduta dapprima l’ARTN (Azienda risorse idriche di Napoli) e poi l’ARIN s.p.a. – assunto prima del 11.1.63, ricorreva al Tribunale di Napoli giudice del lavoro per l’inclusione dell’indennità denominata ERI e della indennità di incentivazione nella base di calcolo della pensione aziendale a carico dell’Azienda, con condanna della stessa al pagamento delle differenze maturate. Il Tribunale riteneva computabile solo la indennità di incentivazione, perchè l’altra era stata istituita dopo il pensionamento del P.. Su impugnazione di entrambe le parti, la locale Corte d’appello, con la sentenza impugnata del 19 agosto 2006, riconosceva il diritto alla inclusione nella pensione integrativa di entrambe le indennità.

L’ARIN in liquidazione chiede la cassazione della sentenza con un unico complesso motivo. Resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 64 e 67 del Regolamento organico per il Personale dell’Acquedotto di Napoli 22.9.45 e sue successive modifiche (delib. n. 17 del 1953 e Delib. n. 1 del 1968); della Delib. Commissione amministratrice, n. 404 del 1987, del D.L. n. 55 del 1983, art. 30 convertito in L. n. 131 del 1983; della circolare del Ministero del Tesoro n. 608/83 sui nuovi criteri per la determinazione dei trattamenti di quiescenza e modifica della relativa procedura-emolumenti della retribuzione annua contributiva e pensionabile-certificazione dovuta dall’Ente datore di lavoro e per difetto di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile, come nella specie, per le sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Detta disposizione stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.

Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle Sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Nè rileva che sia stato eccepito anche il difetto di motivazione, sia perchè manca il momento di sintesi prescritto dal medesimo art. 366 bis, sia perchè, trattandosi di questione di puro diritto, non viene in realtà lamentato alcun difetto di motivazione, il quale peraltro è ammissibile solo sull’interpretazione dei fatti, di cui in questo caso non si fa questione;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 36,00 per esborsi ed in duemila Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 18-04-2011, n. 3387 Esercito

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor G.C. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui (l’11.11.2010) lo si è escluso dal concorso indetto per l’immissione – nell’Esercito, di 3392 volontari di truppa in servizio permanente. (G.U., IV s.s., n.69 dell’8.9.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 30.3.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente la controversia con una sentenza in forma semplificata.

Risulta – invero – "per tabulas" che, nei confronti del C. (che ha acquisito, per ciò stesso, la qualifica – ostativa, ai fini di cui è causa – di "imputato"), vi è stata (il 29.9.2009) un decreto di citazione a giudizio per i reati (dolosi) previsti – e puniti – dagli artt. 594 e 612 c.p..

In presenza di una tale circostanza; e tenuto conto di quanto statuito – sul punto – dall’art.2. (commi 1, lett. e, e 2) dell’apposito bando, non si vede – obiettivamente – come l’Amministrazione intimata (pena la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti) avrebbe potuto esimersi dall’adottare una determinazione (avente una natura, quanto meno, "vincolata") del genere considerato.

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio posto che il requisito della non sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo deve esser posseduto (sino) al momento della scadenza del cennato termine (essendo irrilevanti le vicende verificatesi successivamente a tale data), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa. (Rivolta, tra l’altro, avverso un provvedimento congruamente motivato: e privo, più in generale, di ogni invalidante vizio di forma).

Le spese di lite seguono la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17764 Infortunio sul lavoro

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Svolgimento del processo

M.G. chiedeva al giudice del lavoro di Bologna di accertare che l’infarto occorsogli il (OMISSIS) mentre svolgeva attività lavorativa quale operaio addetto al battipalo meccanico fosse da considerarsi infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e conseguentemente di condannare l’INAIL a corrispondergli l’indennità maturata per inabilità temporanea assoluta e a riconoscergli la rendita permanente nella percentuale dovuta.

Il Tribunale di Bologna disponeva CTU e con sentenza n. 27/2004 rigettava la domanda; sull’appello del M. la Corte di appello di Bologna rigettava l’appello previa rinnovazione della CTU. La Corte di appello rilevava che non poteva riconoscersi il carattere di infortunio sul lavoro all’evento che aveva colpito il ricorrente (infarto), posto che il lavoratore stava svolgendo attività lavorativa di tipo routinario e che doveva escludersi che tale attività avesse svolto un ruolo di concausa nel determinare l’evento posto che il M. era affetto da ipertensione arteriosa, displipidemia , fumo da sigaretta, fattori di rischio da soli sufficienti a produrre l’evento.

Ricorre con un solo motivo il M.; resiste l’INAIL con controricorso.

Il M. ha prodotto memoria difensiva.
Motivi della decisione

Nell’unico, complesso, motivo si deduce che non sarebbe stata in concreto valutata l’attività lavorativa svolta certamente a carattere stressante che può essere considerata anche una mera concausa ai fini del riconoscimento della chiesta prestazione.

Il ricorso è infondato offrendo solo censure di merito dirette a contestare gli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici nominati in primo grado ed in appello e recepiti nella sentenza impugnata. Va sul punto ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice" (Cass. n.9988/2009; 8654/2008;

16223/2003). Nel ricorso non si dimostra nè una devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, nè alcuna omissione negli accertamenti strumentali circostanziata. I giudici di appello hanno peraltro attentamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente e le mansioni svolte ed escluso che quest’ultime potessero ritenersi anche una mera concausa dell’evento. La motivazione è del tutto congrua e persuasiva ed è immune da vizi di ordine logico- argomentativo.

Stante la natura della controversia e l’epoca di presentazione del ricorso; nulla sulle spese.
P.Q.M.

rigetto il ricorso; nulla sulle spese.

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