T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8864

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la parte in epigrafe indicata agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08 emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08 con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del ricorrente all’inserimento nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08, emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08, con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del predetto all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

La predetta declaratoria giurisdizionale ha ad oggetto diritti che debbono essere, in concreto, portati ad esecuzione dall’amministrazione allorché il dipendente viene collocato in quiescenza e presuppone, pertanto, che l’interessato sia stato collocato in quiescenza o sia in procinto di esserlo, requisito la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta nell’atto introduttivo.

Ne consegue che l’azione di ottemperanza, concernendo una statuizione giurisdizionale non suscettibile, allo stato, di esecuzione coatta, si presenta priva dell’interesse ad agire, costituente presupposto di ammissibilità della stessa.

Né, in senso favorevole al ricorrente, risulta significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11945/90 (citata nella memoria depositata il 3 settembre 2011) la quale riguarda l’interesse ad agire nel giudizio di cognizione, finalizzato all’accertamento delle voci computabili nella base pensionabile, e non nel giudizio di esecuzione, quale quello in esame.

Nello stesso senso, ai fini del riscontro del necessario interesse ad agire, non appare utile il riferimento agli atti dispositivi previsti dalla legge (ad es. l’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.) dal momento che, solo al momento dell’erogazione concreta del relativo importo, sarà possibile accertare se l’amministrazione ha eseguito correttamente la sentenza in epigrafe indicata e, in caso contrario, intervenire in sede giurisdizionale in sostituzione dell’ente inadempiente.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse ad agire.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-05-2012, n. 6966 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in rubrica hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 29 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di equa riparazione da loro proposta, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar della Campania con ricorso depositato il 11 luglio 1997 e non ancora deciso alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (29 dicembre 2008).

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti – premesso che la Corte di merito ha rigettato la domanda sul presupposto della mancanza di prova dell’avvenuto deposito, nel processo davanti al Tar Campania, dell’istanza di prelievo – deducono di aver regolarmente depositato in detto processo l’istanza di prelievo e di aver richiesto alla Corte di merito, nel giudizio di equa riparazione, l’acquisizione a norma della L. n. 89 del 2001, art. 3 degli atti del procedimento presupposto, tra i quali era ricompresa anche l’istanza di prelievo.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che il disposto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 non è applicabile retroattivamente per i giudizi amministrativi introdotti prima dell’entrata in vigore della norma suddetta. E’ manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso. Premesso che nella specie il giudizio amministrativo è stato introdotto con ricorso depositato il 11 luglio 1997, prima dell’entrata in vigore del citato art. 54, deve ritenersi che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 può essere applicata, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie e in ossequio al principio del "tempus regit actum", a quei giudizi di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (Cass. 2008/24901; 2008/28428; 2011/115). Il ricorso merita pertanto accoglimento, nei termini sopra precisati, in relazione al secondo motivo di ricorso, restando assorbito il primo e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Va in primo luogo rilevato che la durata complessiva del giudizio presupposto, promosso con ricorso depositato l’11 luglio 1997 e non ancora deciso alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (29 dicembre 2008), si è protratta per undici anni e cinque mesi, con conseguente superamento nella misura di otto anni e cinque del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione (Cass. 2008/14). Per quanto concerne il criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutandone equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Campania oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, essendo stata la istanza di prelievo depositata, a detta degli stessi ricorrenti, il 5 dicembre 2008, ai ricorrenti medesimi va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.250,00 ciascuno, con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 1.540,00 di cui Euro 1.000,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2012, n. 8704 Personale non docente

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 novembre 2009, la Corte d’Appello di Bari accoglieva il gravame svolto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da D.C.C. G..

2. La Corte territoriale puntualizzava che D.C.C. G., inserita nella graduatoria permanente provinciale di Foggia ad esaurimento per il conferimento delle supplenze del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, aveva presentato domanda per l’aggiornamento o la permanenza in detta graduatoria e si era vista negare il diritto di precedenza D.M. n. 75 del 2001, ex art. 4, comma 2 pur avendone i requisiti; conseguentemente, non avendo ricevuto incarichi di supplenza annuale negli anni scolastici dal 2001 al 2007, chiedeva riconoscersi come prestato in tali anni, ai fini giuridici ed economici, il periodo di servizio alle dipendenze dello Stato, con condanna delle Amministrazioni convenute (il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia) al risarcimento dei danni e all’adeguamento della graduatoria permanente provinciale.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva, per quanto qui rileva:

– infondata l’eccezione di acquiescenza, per aver l’Ufficio scolastico provinciale inteso dare esecuzione alla sentenza che, per contenere statuizione di condanna all’adeguamento della graduatoria, aveva efficacia esecutiva e che anche solo l’astratta possibilità di un’esecuzione in forma specifica era sufficiente ad impedire la configurabilità di un’acquiescenza tacita ed attesa, altresì, la possibilità, per il dipendente, di ricorrere al giudizio di ottemperanza, a parte il rilievo dell’indimostrata corresponsione delle retribuzioni nel periodo contestato, adempimento al quale, in caso di spontanea esecuzione, l’Amministrazione avrebbe dato corso;

– infondata, nel merito, la pretesa azionata giacchè la L. n. 124 del 1999 conferisce la precedenza assoluta soltanto ai soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti in caso di conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche presso cui è stata presentata la relativa domanda e i decreti ministeriali fanno coerente applicazione del dettato normativo;

– in definitiva, nè la L. n. 124 del 1999, nè i decreti attuativi hanno previsto, in favore del personale ATA inserito nella graduatoria permanente provinciale, alcun diritto di precedenza nel conferimento delle supplenze annuali di competenza del Centro Servizi Amministrativi.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, D.C. C.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, si duole che la corte territoriale non abbia dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Amministrazione scolastica per intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado, per aver l’Amministrazione dato spontanea ed incondizionata attuazione alle statuizioni della sentenza di prime cure non suscettibili di esecuzione forzata. In particolare, tra i comportamenti dell’Amministrazione dai quali si pretende trarre la volontà di non contrastare gli effetti della sentenza, viene richiamato il decreto 20 luglio 2006 con il quale l’Ufficio scolastico provinciale di Foggia ha riconosciuto, alla parte vittoriosa in primo grado, i periodi di servizio oggetto di causa e modificato la graduatoria con l’inserimento della parte ricorrente in posizione utile ad ottenere una supplenza annuale negli istituti scolastici della Provincia di Foggia. Per la parte ricorrente, pertanto, l’adeguamento della graduatoria permanente provinciale in dipendenza della statuizione del primo giudice, in presenza di un obbligo di fare infungibile ed insuscettibile di formare oggetto del giudizio di ottemperanza (per non essere la statuizione passata in giudicato), non poteva condurre alla conclusione, cui è invece pervenuta la corte territoriale, di ritenere che la P.A., dando esecuzione alla sentenza di primo grado, avesse voluto sottrarsi all’esecuzione forzata della stessa.

6. Il motivo è manifestamente infondato.

7. Osserva il Collegio che l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge) è configurabile quando la parte interessata abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l’intento di non avvalersi dell’impugnazione.

8. Questa Corte ha più volte ribadito che l’acquiescenza consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa, sia in forma tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, inequivocabilmente, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e i predetti atti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (ex multis, Cass. 16460/2004; Cass. 2826/2008).

9. Il suddetto significato non può essere attribuito all’adeguamento, da parte dell’Amministrazione scolastica, della graduatoria permanente provinciale in dipendenza della statuizione del primo giudice, con l’inserimento della parte vittoriosa in primo grado in posizione utile ad ottenere una supplenza annuale negli istituti scolastici della Provincia di Foggia, trattandosi di comportamento che può risultare fondato anche dalla mera volontà di evitare pregiudizi all’Amministrazione soccombente all’eventuale esito del gravame sfavorevole alla parte pubblica, comunque svincolato dalla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate nel periodo riconosciuto, cui pure l’Amministrazione scolastica era stata condanna con la sentenza di primo grado.

10. Tanto premesso, va esaminato il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, commi 1 e 3 della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1, 2, 5, 6, 11 e art. 6, comma 7 del D.M. n. 123 del 2000, art. 2, commi 1 e 4 e del D.M. n. 430 del 2000, art. 2, comma 1 in combinato disposto, oltre alla falsa applicazione del D.M. n. 75 del 2001, art. 1, comma 2 e art. 4, comma 2. Assume la parte ricorrente che l’indicazione di un diritto di precedenza, previsto dal D.M. n. 75 del 2001, art. 4, comma 2 non poteva che essere riferito letteralmente sia alle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le supplenze gestite dall’ex Provveditorato, sia alle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto, sul presupposto che le modalità di integrazione delle graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici dovessero essere le stesse previste per il personale docente, per l’esplicito richiamo della L. n. 124 cit., art. 4, commi 6 e 11 e per la conseguente applicazione del D.Lgs. n. 297 cit., art. 401 nel testo sostituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 1, comma 6. In definitiva, per la parte ricorrente la modalità di inserimento dei collaboratori scolastici, che non erano già inseriti nella graduatoria ad esaurimento, in coda rispetto al personale già incluso, trovava fondamento normativo, oltre che logico, in attuazione della clausola di salvaguardia: il legislatore della novella n. 124 del 1999 ha abrogato l’art. 581 del T.U. (art. 14) e, contestualmente (art. 1, comma 6), ha modificato l’art. 401 dello stesso testo unico (che regolamenta le graduatorie permanenti del personale docente), estendendo (art. 4, commi 6 e 11) alle nuove graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento per i collaboratori scolastici le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente con l’espressa previsione della clausola di salvaguardia (nella graduatoria permanente provinciale, e non nelle graduatorie di circolo o di istituto, non ancora istituite per i collaboratori scolastici), in caso di integrazione delle posizioni di coloro che erano già inclusi in una graduatoria permanente ad esaurimento, fino al 1999 solo aggiornabile e non integrabile.

11. Osserva il Collegio che la complessa censura postula, per semplificare la tesi difensiva di parte ricorrente, il diritto dei collaboratori scolastici già inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, prima della sua trasformazione in graduatoria permanente di 2A fascia, alla precedenza assoluta rispetto ai candidati non inseriti nella stessa graduatoria provinciale ad esaurimento anche nella graduatoria permanente provinciale di 2^ fascia, per beneficiare di occasioni di lavoro più stabili, quali le supplenze annuali e temporanee, con nomine fatte prima dell’inizio dell’anno scolastico, gestite dagli ex Provveditorati agli studi. La lesione di tale diritto di precedenza, id est la non utile collocazione nella graduatoria, avrebbe comportato il mancato conferimento delle supplenze e, conseguentemente, un danno per mancato riconoscimento del periodo di servizio alle dipendenze della P.A., il cui risarcimento andrebbe rapportato alle retribuzioni non percepite nel periodo in contestazione.

12. Così descritta la pretesa azionata, ed il bene della vita richiesto, si tratta di verificare se la censura alla sentenza gravata, fondata sulla violazione di un impianto normativo da cui emergerebbe il diritto di precedenza siccome normativamente fondato sull’omogeneità tra graduatorie permanenti dei docenti e dei collaboratori scolastici e, specificamente per questi ultimi, tra graduatorie permanenti e graduatorie di circolo o di istituto, trova riscontro nei principi fissati dall’ordinamento, con norme di rango primario e subprimario che regolano la materia.

13. Per illustrare la cornice normativa in cui si inscrive la vicenda che ne occupa occorre partire dal D.M. 19 aprile 2001, n. 75, che ha previsto, nell’art. 4, comma 2, il diritto di precedenza nell’ambito della seconda fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze: "Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali". 14. Non trascurando da subito, e sui cui infra si tornerà, l’evidente ed inequivoco riferimento della disposizione alle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze per le quali i relativi contratti sono stipulati dai dirigenti scolastici e non dagli Uffici provinciali scolastici, il preambolo del decreto ministeriale n. 75 del 2001 ci conduce alle fonti normative primarie cui la norma di rango secondario si è informata.

15. La L. 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ha introdotto significative modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in particolare, per quanto qui interessa, ridisciplinando le supplenze del personale scolastico, con riferimento al personale docente nei commi 1-10 ed estendendo espressamente, nel comma 11, le regole introdotte per i docenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in breve, ATA).

16. Le supplenze, con stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, cui possono, pertanto, aspirare i collaboratori scolastici, sono, a mente della citata L. n. 129 del 1999, art. 4: a) la supplenza annuale per posti privi del titolare; b) la supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti; c) la supplenza temporanea. Solo per le prime due (ipotesi a e b) si utilizzano le graduatorie permanenti, mentre per il conferimento delle supplenze temporanee (ipotesi c) si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto la cui formazione, per criteri, modalità e termini, è improntata a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all’onere di documentazione a carico degli aspiranti.

17. Per l’attuazione della predetta norma primaria sono stati adottati distinti decreti attuativi per il personale docente ( D.M. 25 maggio 2000, n. 201) e per i collaboratori scolastici ( D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), ai quali è stata demandata la potestà regolamentare in ordine alle modalità per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee ( L. n. 129 cit., art. 4, comma 5) con l’indicazione dei criteri cui informarne l’esercizio ( L. n. 129 cit., art. 5, comma 6: utilizzazione delle graduatorie permanenti per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche; L. n. 129 cit., art. 4, comma 7: utilizzazione delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee).

Decreti attuativi distinti, va rimarcato, accomunati dall’omogeneità dei criteri direttivi, ma con disposizioni attuative specifiche per il personale docente e per i collaboratori scolastici.

18. nell’illustrare la sequenza temporale della vicenda normativa evolutiva del conferimento delle supplenze al personale scolastico, occorre, però, fare un passo indietro giacchè con decretazione d’urgenza sono state dettate, nell’agosto del 2000, disposizioni in materia di personale scolastico al fine di assicurare la regolare funzionalità delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001, nella prospettiva dell’incerto compimento, entro il 31 agosto 2000, delle complesse operazioni per l’approvazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 401 come modificato dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, e di quelle dei concorsi per titoli ed esami.

19. Il D.L. 28 agosto 2000, n. 240 (pubblicato in G.U. 30 agosto, n. 202), convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 2000, n. 306, ha così disposto, nell’art. 1, comma 6, con esclusivo riferimento alle graduatorie provinciali ad esaurimento per i collaboratori scolastici, e per una sola volta, che: "le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 587 sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l’inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali". 20. La disposizione, immutata in sede di conversione, ha introdotto, per una sola volta, in consonanza con la strumento normativo adottato della decretazione per straordinaria necessità ed urgenza ex art. 77 Cost., l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento di cui al D.Lgs. n. 297 cit., art. 587 per gli incarichi di supplenza conferiti dall’Ufficio provinciale del lavoro, con l’inserimento del personale con i requisiti ivi indicati (aver prestato servizio, nelle scuole statali, negli ultimi tre anni scolastici, nel medesimo profilo professionale o in profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali).

21. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 587 recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, rinviando, per le assunzioni del personale ATA tramite l’ufficio provinciale del lavoro, alle disposizioni di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, ha altresì disposto, nel comma 2, il preventivo e necessario esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui all’art. 581. Va detto che, per quanto non rilevante ratione temporis nella specie, in seguito, a norma del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, art. 2, comma 3 a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, è stato demandato direttamente ai dirigenti scolastici il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico.

22. Il D.Lgs. n. 297 cit., art. 581 cui rinviava il richiamato art. 587 del testo unico, inserito nel titolo 3^ del predetto testo unico destinato alla disciplina del personale ATA non di ruolo, e recante, nello specifico, la disciplina delle supplenze annuali (il successivo art. 582 disciplinava le supplenze temporanee) è stato abrogato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, art. 8 (in G.U., 24 gennaio, n. 19), regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, di cui si dirà ampiamente nel paragrafo che segue, e ciò conferma l’ambito temporale della regola del previo necessario esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui all’art. 581 del testo unico, delimitato dalla decretazione d’urgenza e dall’abrogazione per il combinato disposto della norma regolamentare e della legge di delegazione cui la norma regolamentare si è informata per esercitare la vis abrogativa.

23. Venendo, infine, al regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA, adottato ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, applicabile ratione temporis controvertendosi di incarichi di supplenza conferiti a decorrere da epoca successiva (in particolare, dall’anno scolastico 2001-2002), l’art. 1 disciplina la disponibilità di posti e la tipologia di supplenze in conformità con i criteri direttivi per l’esercizio della potestà regolamentare (cui si è accennato nel par. 16), l’art. 2 disciplina le graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, gli artt. 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, le graduatorie di circolo e di istituto e le relative supplenze conferite dai dirigenti scolastici attingendo alle graduatorie di circolo e di istituto.

24. Recita, pertanto, l’art. 2: "1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi della L. (n. 124 del 1999), art. 4, comma 11, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 554 e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all’art. 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.

3. Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l’inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione I’ candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3". 25. Dall’articolata disposizione emergono due livelli per il conferimento ai collaboratori scolastici delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche: un primo livello, prioritario e propedeutico, concerne l’utilizzazione delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli; un secondo livello, residuale, nel senso che può ad esso attingersi "in caso di esaurimento" delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli, prevede l’utilizzazione delle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento, graduatorie non meramente statiche, ma dinamiche, quali risultanti, cioè, dall’aggiornamento ed integrazione con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici abbia prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

26. Val la pena di evidenziare che la lineare descrizione delle predette graduatorie provinciali ad esaurimento ha come contraltare la pur lineare, ma ben più articolata descrizione delle graduatorie di circolo e di istituto ove, per ciascun profilo professionale presente nella scuola, la relativa graduatoria è distinta in fasce da utilizzare, nell’ordine, dalla prima alla terza e la cui composizione è analiticamente e dettagliatamente elencata nell’art. 5 del regolamento in esame anche quanto alle relative inclusioni e graduazioni.

27. In tale contesto normativo, e in conformità alle norme di rango primario e secondario finora richiamate, è intervenuto il D.M. 19 aprile 2001, n. 75 che ha disciplinato l’inserimento in una graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per la prima volta, e l’inserimento in una graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella di precedente inclusione (art. 1, comma 2); la graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia in cui i collaboratori scolastici sono già inseriti, ivi intendendo restare senza aggiornare la propria posizione (art. 1, comma 3);

l’alternativa con l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (id est in ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 554) (art. 1, comma 11) e la cancellazione automatica dalla graduatoria provinciale ad esaurimento per le supplenze una volta conseguito l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni in ruolo nel medesimo profilo professionale (art. 1, comma 12). L’art. 2 del regolamento ha, quindi, indicato l’Autorità scolastica competente per la domanda di inserimento o di aggiornamento, ravvisandola nell’Ufficio scolastico provinciale; l’art. 4 ha, infine, disciplinato le domande di inserimento nelle graduatorie di circolo o d’istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che permangono o chiedono l’aggiornamento o l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali ad esaurimento.

28. Su quest’ultima disposizione, l’art. 4, si è incentrata la pretesa azionata in giudizio, muovendo dal diritto di precedenza che risulta ivi così disciplinato: "1. Coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico; coloro che hanno titolo a richiedere l’aggiornamento nell’ambito delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere l’inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze.

2. Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali". 29. All’evidenza il comma 2 è intrinsecamente legato al comma 1 che lo precede, giacchè l’enunciazione del diritto di precedenza è ben delimitata alla seconda fascia richiamata, "predetta", nel comma precedente, vale a dire la seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze, con un inciso, volto a delimitare l’ambito del diritto di precedenza enunciato, che inequivocabilmente richiama le sole graduatorie scandite dalla ripartizione in fasce, vale a dire, come spiegato nei paragrafi precedenti, le graduatorie di circolo o di istituto.

30. La disposizione, pertanto, cui è sottesa la ratio legis di garantire precedenza agli aspiranti già da tempo inclusi in graduatoria, nel momento in cui, a seguito del trasferimento di personale degli enti locali allo Stato, un gran numero di nuovi aspiranti avrebbe richiesto l’accesso alle graduatorie, vale, pertanto, solo per le graduatorie di circolo o di istituto.

31. Per gli elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento, non ripartite in fasce, la disciplina attuativa è dettata dall’art. 7 del regolamento in esame che prevede la formulazione, a cura degli Uffici Scolastici provinciali, in conformità con i criteri enunciati nelle lettere a), b), c) che contemplano, al più, la valutazione delle preferenze, riserve e titoli per l’aggiornamento della graduatoria e per le domande di inserimento, ma non enunciano alcun diritto di precedenza, nè esplicitamente nè attraverso un rinvio alla disposizione dell’art. 4, comma 2, piuttosto confermando lo strumento tecnico dell’inserimento a pettine dei nuovi aspiranti nella graduatoria (come si evince dal disposto della lett. e "assegnando i punteggi, le preferenze e le riserve di cui agli allegati A; B1 per l’insieme dei titoli nel caso di domande di inserimento").

32. Non si rinviene, nell’illustrato corpo normativo, alcuna disposizione che evochi l’inclusione, in coda alle graduatorie, degli aspiranti non inclusi nella graduatoria, diversamente da quanto previsto espressamente, per il personale docente, nel regolamento 27 marzo 2000, n. 123, con riferimento alla prima integrazione delle graduatorie base per il predetto personale, con l’inclusione, in coda alle medesime graduatorie e con la puntuale elencazione dell’ordine di precedenza, e benchè il regolamento in materia di conferimento delle supplenze al personale ATA sia successivo al regolamento per il personale docente ed un rinvio esplicito alle disposizioni precedenti avrebbe potuto condurre all’applicazione del medesimo criterio adoperato per il personale docente, sia pur limitatamente alla prima integrazione delle graduatorie base.

33. Peraltro, non va sottaciuto che il Giudice delle leggi (v., sentenza Corte cost. n. 41 del 2011) ha già ritenuto che il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione in una singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduca una disciplina irragionevole che comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

34. L’invocato diritto di precedenza per i collaboratori scolastici, oltre a non trovare fondamento normativo postulerebbe, pertanto, con l’inserimento in coda dei nuovi iscritti, un irragionevole sacrificio del criterio meritocratico nel reclutamento del personale scolastico.

35. Solo in tal senso può, invero, parlarsi di omogeneità tra le diverse componenti del personale scolastico, e non come propugna la parte ricorrente con riferimento alla disciplina delle graduatorie permanenti per le quali, diversamente da quanto opinato dalla difesa attrice, le sezioni unite di questa Corte (Cass., SU 3399/2008), per i soli profili inerenti agli esiti in termini di riparto di giurisdizione hanno sostenuto l’omogeneità tra controversie concernenti la pretesa all’assunzione del personale ATA e l’inserimento del docente in apposita graduatoria, in quanto implicanti il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata.

36. In conclusione, la sentenza impugnata – in qualche sua parte corretta ed integrata nella motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – non è suscettibile di cassazione e il ricorso va rigettato.

37. La novità e complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10845

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una istanza di rimborso proposta dal contribuente per le subite ritenute sul trattamento di fine rapporto in parte corrisposto dal datore di lavoro CNR con Buoni Postali Fruttiferi.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso poggia su due motivi, con i quali, sotto il profilo della violazione di legge, è contestata la sentenza impugnata per avere ritenuto imponibili anche i Buoni Postali Fruttiferi versati al dipendente (primo motivo), e, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato chiarimento da parte del giudice di merito della duplicità di imposizione rilevabile per i titoli consegnati al dipendente prima della maturazione degli interessi e dal dipendente medesimo poi riscossi scontando la ritenuta del 12,50%, gravante sugli interessi relativi ai titoli stessi.

Il primo motivo è infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di imposte sui redditi, i buoni postali fruttiferi e i relativi interessi, compresi quelli emessi dopo il 20 settembre 1986 (che sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli interessi introdotta dal D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella L. 17 novembre 1986, n. 759), corrisposti al dipendente dal C.n.r., quale datore di lavoro, al termine del rapporto di lavoro e a titolo di trattamento di fine rapporto, sono assoggettati alla relativa tassazione stabilita dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17. Infatti, ai sensi di tali disposizioni, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, sono soggetti, con tassazione separata, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, applicabile anche quando detto trattamento non venga corrisposto interamente in denaro ma, anche solo in parte, attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi) nei quali il datore di lavoro abbia investito i contributi accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, al fine di conservare il potere di acquisto delle somme a tale scopo destinate" (Cass. n. 19598 del 2005; in senso conforme cfr. Cass. n. 24203 del 2008).

Il secondo motivo è fondato, dovendo rilevare la diversità di ragionamento che deve essere svolto con riferimento alla ipotesi in cui sui buoni postali, emessi dopo il 20 settembre 1986 e consegnati al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto, siano maturati interessi, non riscossi dal c.n.r. quale datore di lavoro e ricompresi nel conteggio complessivo di detta indennità, senza aver ancora scontato la ritenuta a titolo d’imposta. In tale ipotesi – su cui la sentenza impugnata non fa chiarezza – "al fine di evitare una illegittima duplice imposizione sugli interessi (a titolo di ritenuta d’imposta e di tassazione sul trattamento di fine rapporto), la tassazione in sede di liquidazione di detto trattamento non può che essere limitata all’eventuale differenza tra l’aliquota applicata su tutta la indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo d’imposta operata sugli interessi dei b.p.f. – questa volta non più nei confronti del c.n.r., ma direttamente nei confronti del dipendente, a cui i titoli sono stati consegnati dall’ente datore di lavoro in adempimento dell’obbligo di corresponsione della menzionata indennità – al momento dell’incasso dei titoli e della riscossione degli interessi medesimi (v. Cass. 2004/584; 2004/2720; 2004/15632;

2004/17926)" (v. Cass. n. 19598 del 2005, in motivazione). Sicchè su tale punto il giudice di merito dovrà rivalutare la situazione concreta.

Pertanto deve essere rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. In conseguenza deve essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.