Corte Costituzionale, Sentenza n. 62 del 2012, in tema di trasferimento di personale da talune aziende

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 12 del 21-3-2012

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 6,
lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9
(Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese), nonche’ dell’art. 2,
comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della
Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico
integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale "Acquedotto
pugliese – AQP"), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 e l’8-12 agosto 2011,
depositati in cancelleria il 10 ed il 17 agosto 2011 ed iscritti al
n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al n. 83
(concernente la legge reg. n. 11 del 2011) del registro ricorsi 2011,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 e n. 43
del 12 ottobre 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di
cui al ricorso n. 83 del 2011;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice
relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito
il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo e depositato il 10
agosto 2011 (registro ricorsi n. 81 del 2011), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di
legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 6, lettera g), e
dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio
2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese), pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011
ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione
1.1.− L’impugnato comma 6, lettera g), dell’art. 5 della legge
della Regione Puglia n. 9 del 2011, nel testo vigente al momento
della proposizione del ricorso, stabiliva che il Direttore generale
dell’«Autorita’ idrica pugliese» (autorita’ istituita dall’art. 1
della stessa legge regionale «per il governo pubblico dell’acqua» e
dotata di personalita’ giuridica di diritto pubblico) «predispone lo
schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l’Autorita’ e
il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio direttivo».
Nel ricorso si denuncia il contrasto tra tale disposizione e la
legislazione statale, perche’ la norma impugnata, nel riservare al
Direttore generale del predetto ente pubblico regionale il compito di
"predisporre" l’indicata convenzione, gli attribuisce una funzione
che l’art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per
l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, assegna invece all’«Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua», ente statale
istituito con il comma 11 del medesimo articolo 10. Infatti, prosegue
il ricorso, il citato comma 14, lettera b), dell’art. 10 stabilisce
che la menzionata Agenzia nazionale «predispone una o piu’
convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152», cioe’ le convenzioni tipo dirette a
disciplinare i rapporti tra Autorita’ d’ambito e gestori del servizio
idrico integrato. Del resto, aggiunge la difesa dello Stato, il comma
15 dell’art. 10 del decreto-legge n. 70 del 2011 precisa che alla
menzionata Agenzia nazionale «sono trasferite le funzioni gia’
attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto» e, quindi, anche la funzione di
"predisporre" «con delibera una o piu’ convenzioni tipo di cui
all’articolo 151» dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006; delibera da
trasmettersi «al Ministro per l’ambiente e per la tutela del
territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera
c).
Ad avviso del ricorrente, poiche’ la sopra citata vigente
normativa statale costituisce esercizio della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema e, pertanto, non e’ derogabile dal legislatore
regionale, il rilevato contrasto tra la normativa regionale e quella
statale si risolve nella violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
1.2. – Il parimenti impugnato comma 1 dell’art. 11 della stessa
legge reg. Puglia n. 9 del 2011 stabiliva, nel testo vigente al
momento della proposizione del ricorso, che: «Il personale assunto a
tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia
e’ trasferito all’Autorita’ idrica pugliese, che provvede
all’inquadramento nello stesso profilo professionale e relative
attribuzioni economiche». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato,
tale disposizione viola gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma, Cost.
Il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio
della trattazione di tale questione, separandola dall’altra, in
ragione dell’opportunita’ di esaminare in una stessa udienza, ancora
da stabilirsi, le censure prospettate avverso il predetto comma 1
dell’art. 11 della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sia nel testo
originario, impugnato con il ricorso n. 81 del 2011, sia nel testo
sostituito ad opera del comma 1 dell’art. 3 della legge della Regione
Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30
maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese),
anch’esso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso n. 170 del 2011.
2.− Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito
l’8 agosto 2011, ricevuto il 12 agosto successivo e depositato il 17
agosto 2011 (registro ricorsi n. 83 del 2011), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e
dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno
2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione
dell’Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 20
giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011.
2.1.− L’impugnato comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n.
11 del 2011 stabilisce che «Il servizio idrico integrato della Puglia
e’ affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte
prevalente della propria attivita’ con l’ente pubblico che la
controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del
servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno
l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente
legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico
di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioe’ l’Azienda
pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita
da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti,
interessi, imposte e tasse».
Tale comma, secondo il ricorrente, nell’affidare direttamente,
mediante una norma di legge, la gestione del «servizio idrico
integrato» (SII) ad un ente pubblico regionale controllato dalla
Regione Puglia (AQP), viola: a) l’art. 117, primo comma, Cost.,
perche’ si pone in contrasto con i principi del diritto dell’Unione
europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico
generale» (SIEG), direttamente applicabili nell’ordinamento italiano,
a seguito dell’abrogazione, con referendum popolare, dell’art. 23-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
riguardante, in particolare, le forme di gestione dei servizi
pubblici locali (SPL) di rilevanza economica; b) l’art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s), Cost., perche’, pur avendo rango di fonte
legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della
concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
Con riguardo alla censura sub a), l’Avvocatura generale dello
Stato premette che il SII costituisce un «servizio pubblico locale»
(SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione
(caratteristica del diritto dell’Unione europea) di SIEG, che, in
base all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), e’ soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati
dell’Unione e, in particolare, alla regola dell’affidamento della sua
gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo
Stato membro ritenga che l’applicazione di tali regole possa
ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio
dall’ordinamento giuridico (vengono citate le sentenze della Corte
costituzionale n. 187 del 2011, n. 325 del 2010, n. 246 del 2009 e le
sentenze della Corte di giustizia UE 10 settembre 2009, in causa
C-573/07, Sea s.r.l., e 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt
Halle, punti 48 e 49). Da tale premessa e dalla conseguente «natura
derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei
SIEG, mediante l’in house providing, «ad aziende pubbliche
controllate», l’Avvocatura fa derivare la necessita’ che tali
eccezionali affidamenti avvengano «mediante provvedimenti
suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e
logica motivazione sulle ragioni che giustificano una tale scelta,
secondo canoni di ragionevolezza, di proporzionalita’ e di
adeguatezza». Ne segue, per il ricorrente, che la disposizione
denunciata, individuando mediante non un atto amministrativo, ma un
atto legislativo – cioe’ con un atto di volonta’ politica, per sua
natura privo di una formale motivazione – il soggetto affidatario
della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale sulla
correttezza delle ragioni che giustificano la deroga all’ordinaria
regola pro concorrenziale, posta dal diritto dell’Unione, di
affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.
Con riguardo alla censura sub b), il ricorrente osserva che
l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2
(Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha inserito
nell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2010), il comma 186-bis, il quale: 1) da un lato,
sopprime le Autorita’ d’ambito territoriale ottimale (AATO) di cui
agli articoli 148 e 201 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e successive
modificazioni), enti originariamente competenti a provvedere
sull’affidamento della gestione del SII; 2) dall’altro, stabilisce
che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia’ esercitate»
dalle AATO, «nel rispetto dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza». In forza di tale normativa, secondo
l’interpretazione del ricorrente (il quale valorizza l’uso, da parte
del legislatore statale, delle espressioni "attribuzione delle
funzioni" e "principi di sussidiarieta’, differenziazione e
adeguatezza"), le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge
gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni gia’ esercitate
dalle AATO ed ai quali spetta il compito di determinare in via
amministrativa le forme della gestione e le modalita’ di affidamento
del SII, ferma restando – attenendo alle materie tutela della
concorrenza e tutela dell’ambiente − la competenza legislativa
esclusiva statale ad individuare le suddette funzioni ed a
disciplinarne l’esercizio. La difesa dello Stato conclude nel senso
che la disposizione impugnata − affidando direttamente, mediante una
norma di legge, ed a tempo indeterminato la gestione del SII ad un
ente regionale e consentendo la revoca di tale gestione in ogni tempo
mediante uncontrarius actus legislativo – si pone in contrasto con la
predetta normativa statale e viola gli evocati parametri
costituzionali.
2.2. – E’ impugnato anche l’art. 5 della stessa legge reg. Puglia
n. 11 del 2011, il quale istituisce l’Azienda pubblica regionale
«Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda
nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo
tempo costituita, quale successore nei rapporti del disciolto «Ente
autonomo per l’acquedotto pugliese», con d.lgs. 11 maggio 1999, n.
141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in
societa’ per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b,
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, pur
non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non
provocando l’estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (operante,
in forza di detto decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per
l’esercizio delle attivita’ di captazione, adduzione,
potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonche’ di
fognatura e depurazione delle acque reflue, cioe’ per l’esercizio
delle attivita’ in cui si articola il SII), viola ugualmente l’art.
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perche’ finisce «per
privare di qualsiasi funzione la societa’» e, quindi, «per svuotare
di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo, dettato in
materie ascrivibili alla tutela della concorrenza ed alla tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
2.3. – In base al parimenti impugnato comma 1 dell’art. 9 della
medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011, «Il personale in servizio
presso l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione
dell’AQP transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione
della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici
acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale
progetto sono assicurate le relazioni sindacali».
Ad avviso del ricorrente, la suddetta disposizione, nel prevedere
il trasferimento del personale dalla s.p.a. Acquedotto pugliese
all’Azienda pubblica regionale AQP, a prescindere dalla circostanza
che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura
selettiva concorsuale, viola: a) l’art. 3 Cost., perche’
irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la
s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell’AQP,
prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone
invece per la generalita’ dei pubblici dipendenti; b) l’art. 51
Cost., perche’, privilegiando il personale gia’ in servizio presso la
s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad altri possibili aspiranti
all’assunzione presso l’AQP, non permette a tutti i cittadini di
accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge; c) l’art. 97, terzo comma, Cost.,
perche’ il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i
dipendenti in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese nei ruoli
dell’AQP contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici
tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali
aspiranti, ma anche dell’interesse pubblico alla scelta dei candidati
migliori, nonche’ all’imparzialita’ ed al buon andamento della
pubblica amministrazione (vengono citate le sentenze della Corte
costituzionale n. 52 del 2011; n. 81 del 2006; n. 159 del 2005; n.
205 e n. 34 del 2004); d) l’art. 117, terzo comma, Cost., perche’ si
pone in contrasto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni
pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di
stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla
valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso
l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
3. – Nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011 si e’
costituita la Regione Puglia chiedendo la dichiarazione di
inammissibilita’ e di infondatezza del ricorso.
3.1. – Con riferimento all’impugnato comma 1 dell’art. 2 della
legge reg. Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente
eccepisce l’inammissibilita’ della censura prospettata, perche’ il
ricorrente non ha esperito alcun tentativo di fornire una
interpretazione secundum Constitutionem della disposizione denunciata
(vengono richiamate le pronunce della Corte costituzionale n. 177 del
2006; n. 89 del 2005; n. 356 del 1996). La Regione osserva, al
riguardo, che tale disposizione puo’ essere interpretata – in
coerenza con l’art. 2, comma 2, lettera f), della legge reg. Puglia
n. 9 del 2011, secondo cui all’Autorita’ idrica pugliese e’
attribuita, tra le altre, la funzione concernente «l’affidamento
della gestione del servizio idrico integrato» – nel senso che il SII
e’ affidato non necessariamente all’azienda pubblica regionale
denominata AQP (istituita dall’art. 5 della stessa legge regionale),
ma ad una qualunque «azienda pubblica regionale che realizza la parte
prevalente della propria attivita’ con l’ente pubblico che la
controlla, […] con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di
almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione». Da cio’
deriva, per la resistente, che: a) la disposizione impugnata non
prevede l’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP e,
pertanto, non puo’ essere qualificata come legge-provvedimento; b)
per l’affidamento di tale servizio e’ necessaria, invece, l’adozione
– all’esito «di una valutazione comparativa dell’offerta dell’azienda
pubblica regionale e di eventuali imprese private concorrenti» – di
un provvedimento amministrativo da parte dell’Autorita’ idrica
pugliese, motivato e pienamente sindacabile in via giudiziale; c) la
suddetta disposizione si limita ad orientare l’autorita’ idrica (con
una norma di mero indirizzo, inidonea a vincolarne la
discrezionalita’), nel senso di indurla a valorizzare,
nell’affidamento del SII, la «speciale missione» che, in base
all’art. 106 del TFUE, consente l’eccezionale affidamento in house
della gestione del servizio stesso, al fine di favorire il
soddisfacimento – non sempre sufficientemente garantito dagli
automatismi del mercato – dei bisogni vitali incomprimibili connessi
all’uso del bene comune "acqua" (art. 1 della medesima legge reg. n.
11 del 2011). La difesa della Regione aggiunge che comunque, al fine
di dissipare ogni equivoco interpretativo e far venir meno
l’interesse dello Stato a ricorrere, e’ intenzione della Giunta
regionale di modificare nel senso seguente la prima parte della
disposizione impugnata, prima ancora che questa trovi applicazione:
«Il servizio idrico integrato della Puglia e’ affidato dall’autorita’
idrica pugliese, nel rispetto della normativa comunitaria, a
un’azienda pubblica regionale […]».
3.2. – Con riferimento alle censure relative all’art. 5 della
legge reg. Puglia n. 11 del 2011, istitutivo dell’Azienda pubblica
regionale «Acquedotto pugliese (AQP)», la difesa della resistente
osserva che la trasformazione in societa’ per azioni dell’Ente
autonomo per l’acquedotto pugliese era stata disposta dal d.lgs. n.
141 del 1999 ben prima della riforma del Titolo V della Parte II
della Costituzione ed a fini non gia’ di tutela della concorrenza e
dell’ambiente, ma solo di riordino degli enti pubblici nazionali (ai
sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), per
favorire la privatizzazione, evitare aggravi per la finanza pubblica,
favorire il riassetto funzionale ed organizzativo, migliorare
l’efficienza della gestione (ai sensi dell’art. 1, comma 83, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica»), cosi’ da incidere, se mai, nella materia,
di competenza legislativa concorrente, armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo
comma, Cost., nel testo vigente). Il rispetto, da parte della
Regione, dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale
nelle suddette materie di competenza legislativa concorrente fa
concludere la resistente per l’inammissibilita’ o la non fondatezza
della questione in esame.
3.3. – Con riferimento, infine, all’art. 9 della legge reg.
Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente afferma che e’
intenzione della Giunta regionale di modificare tale disposizione «in
senso aderente alla giurisprudenza costituzionale formatasi sull’art.
97, comma terzo, della Costituzione», al fine di far venir meno
l’interesse dello Stato al ricorso.

Considerato in diritto

1. − Con il ricorso n. 81 del 2011, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso due questioni principali di legittimita’
costituzionale aventi ad oggetto, la prima, l’art. 5, comma 6,
lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9
(Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese); la seconda, l’art. 11,
comma 1, della stessa legge.
Con il ricorso n. 83 del 2001, il medesimo ricorrente ha promosso
tre questioni principali di legittimita’ costituzionale della legge
della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio
idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale
"Acquedotto pugliese – AQP"), aventi ad oggetto, rispettivamente,
l’art. 2, comma 1, l’art. 5 e l’art. 9, comma 1, di tale legge.
Il Presidente della Corte costituzionale ha successivamente
disposto il rinvio della trattazione della questione riguardante
l’art. 11, comma 1, della legge reg. n. 9 del 2011, promossa con il
ricorso n. 81 del 2011. Ne deriva che il thema decidendum e’ limitato
alla questione riguardante l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge
reg. Puglia n. 9 del 2011, promossa con il ricorso n. 81 del 2011, ed
a quelle promosse con il ricorso n. 83 del 2011.
Cosi’ precisato l’oggetto del decidere, va ulteriormente rilevato
che le questioni da esaminare riguardano leggi della Regione Puglia
in tema di servizio idrico integrato (SII). L’identita’ del tema e
delle parti ricorrenti e resistenti (Stato e Regione Puglia) rende
opportuna la riunione dei giudizi, affinche’ questi siano
congiuntamente trattati e decisi.
2. − La questione promossa con il ricorso n. 81 del 2011 ha ad
oggetto, come visto, l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge reg.
Puglia n. 9 del 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso
giorno della pubblicazione. Tale lettera g) stabiliva – nel testo
vigente al momento della proposizione del ricorso – che il Direttore
generale dell’«Autorita’ idrica pugliese» (autorita’ dotata di
personalita’ giuridica di diritto pubblico ed istituita dall’art. 1
della medesima legge regionale «per il governo pubblico dell’acqua»)
«predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti
tra l’Autorita’ e il gestore del servizio idrico integrato, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo». La disposizione
impugnata, secondo il ricorrente, si pone in contrasto con l’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, perche’
attribuisce al Direttore generale dell’Autorita’ idrica pugliese una
funzione che la normativa emessa dallo Stato nell’esercizio della sua
competenza legislativa esclusiva nella materia tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema – cioe’ l’art. 10, comma 14, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime
disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – assegna invece all’ente statale
«Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua», prevedendo che tale Agenzia «predispone una o piu’
convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152», ossia (sempre ad avviso del ricorrente) le
convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorita’
d’ambito e gestori del servizio idrico integrato.
In ordine alla questione deve essere dichiarata la cessazione
della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, il
comma 1 dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011,
n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 –
Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese), pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 21 ottobre 2011
ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ha
soppresso la disposizione impugnata, la quale e’ rimasta in vigore,
pertanto, soltanto dal 3 giugno 2011 al 21 ottobre dello stesso anno.
Durante tale periodo di vigenza non risulta predisposta, da parte del
Direttore generale dell’Autorita’ idrica pugliese, alcuna convenzione
tipo diretta a disciplinare i rapporti tra Autorita’ d’ambito e
gestori del servizio idrico integrato. Ne deriva che l’abrogazione
disposta dal citato ius superveniens e’ idonea a superare le censure
prospettate dal ricorrente ed e’ intervenuta quando la norma abrogata
non aveva ancora avuto applicazione. Di qui la cessazione della
materia del contendere.
3. − Con la prima questione promossa con il ricorso n. 83 del
2011 viene impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 11
del 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011, in forza
del quale «Il servizio idrico integrato della Puglia e’ affidato a
un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della
propria attivita’ con l’ente pubblico che la controlla, anche per
beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una
maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con
l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento
degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per
avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di
esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioe’ l’Azienda
pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita
da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti,
interessi, imposte e tasse».
Per il ricorrente, tale comma viola, in primo luogo, l’art. 117,
primo comma, Cost., perche’ si pone in contrasto con i principi del
diritto dell’Unione europea vigenti in materia di «servizio di
interesse economico generale» (SIEG), che sono direttamente
applicabili nell’ordinamento italiano a seguito dell’abrogazione, con
referendum popolare, dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in
particolare, le forme di gestione dei SPL di rilevanza economica.
Secondo la difesa dello Stato, detto parametro e’ violato in base
alle seguenti considerazioni: a) il servizio idrico integrato (SII)
costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza
economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del
diritto dell’Unione europea) di SIEG, che, in base all’art. 106 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e’ soggetto
alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell’Unione e,
quindi, alla regola dell’affidamento della sua gestione a terzi
mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga
che l’applicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale
missione» attribuita al servizio dall’ordinamento giuridico; b) la
conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti»
della gestione dei SIEG, mediante l’in house providing, «ad aziende
pubbliche controllate», esige che tali eccezionali affidamenti
avvengano «mediante provvedimenti suscettibili di controllo
giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione sulle
ragioni che giustificano una tale scelta, secondo canoni di
ragionevolezza, di proporzionalita’ e di adeguatezza»; c) la
disposizione denunciata, individuando mediante non un atto
amministrativo ma un atto legislativo – cioe’ mediante un atto di
volonta’ politica, per sua natura privo di una formale motivazione –
il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il
sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle ragioni che
giustificano la deroga all’ordinaria regola pro concorrenziale, posta
dal diritto dell’Unione, di affidamento mediante gara ad evidenza
pubblica. In secondo luogo, viene dedotta la violazione dell’art.
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perche’ la disposizione
impugnata, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce
nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente,
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in
quanto affida la gestione del SII, direttamente ed a tempo
indeterminato, ad uno specifico ente regionale, tanto da porsi in
contrasto con il vigente comma 186-bis dell’art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in base
al quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli
enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni gia’ esercitate
dalle AATO (Autorita’ d’ambito territoriale ottimale) ed ai quali
soltanto spetta il compito di determinare in via amministrativa le
forme della gestione e le modalita’ di affidamento del SII, ferma
restando – attenendo alle indicate materie tutela della concorrenza e
tutela dell’ambiente − la competenza legislativa esclusiva statale ad
individuare le suddette funzioni ed a disciplinarne l’esercizio.
La questione e’ fondata in riferimento all’evocato art. 117,
secondo comma, lettere e) ed s), Cost., assorbito ogni altro profilo.
3.1. – Al riguardo, la Regione resistente eccepisce
preliminarmente l’inammissibilita’ della censura, perche’ il
ricorrente non avrebbe esperito alcun tentativo di fornire una
interpretazione conforme a Costituzione della disposizione
denunciata. Questa, secondo la Regione, sarebbe interpretabile nel
senso che non sancisce l’affidamento diretto della gestione del SII
all’AQP, ma si limita ad imporre all’Autorita’ idrica pugliese di
provvedere all’affidamento ad un’azienda pubblica regionale (anche
diversa dall’AQP), la quale possieda il duplice requisito di
realizzare «la parte prevalente della propria attivita’ con l’ente
pubblico che la controlla» e di reinvestire «nel servizio […]
almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione». Solo in tal
modo, soggiunge la resistente, la normativa impugnata sarebbe
coerente con l’art. 2, comma 2, lettera f), della precedente legge
reg. Puglia n. 9 del 2011, il quale riserva all’Autorita’ idrica
pugliese la funzione di provvedere con un proprio atto
all’«affidamento della gestione del servizio idrico integrato».
L’eccezione non puo’ essere accolta sia perche’ nel giudizio di
legittimita’ costituzionale promosso in via principale il ricorrente
– a differenza del giudice rimettente nell’incidente di
costituzionalita’ – non ha l’onere di esperire, a pena di
inammissibilita’ della questione, un tentativo di interpretazione
conforme a Costituzione della disposizione impugnata, sia perche’ il
denunciato art. 2, comma 1, della legge reg. n. 11 del 2011 non e’
interpretabile nel senso indicato dalla Regione.
Sotto il primo aspetto, e’ sufficiente ricordare che, per
costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimita’
costituzionale promossa in via principale, pur non potendo avere per
oggetto la definizione di un mero contrasto sulla interpretazione
della norma (sentenza n. 19 del 1956), e’ ammissibile anche quando la
richiesta di dichiarazione di illegittimita’ costituzionale di una
norma di legge, accompagnata dall’indicazione del vizio denunciato,
sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal
ricorrente (ex multis, sentenze n. 412 del 2001; n. 244 del 1997 e n.
482 del 1991), senza il previo esperimento del tentativo di giungere
ad una interpretazione alternativa, idonea a superare i dubbi di
costituzionalita’. Questa conclusione si giustifica in ragione della
radicale differenza delle questioni promosse in via principale
rispetto a quelle sollevate in via incidentale: nelle prime e’ lo
stesso ricorrente (Stato o Regione), parte nel giudizio di
costituzionalita’, ad avanzare una propria interpretazione della
norma denunciata, con riferimento all’astratta possibilita’ di
applicazione della norma stessa; nelle seconde, cioe’ in quelle
sollevate in via incidentale, e’ il giudice rimettente a dover
fornire la dimostrazione della rilevanza del dubbio di
costituzionalita’, cioe’ del fatto che, in concreto, il giudizio a
quo «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimita’ costituzionale» (art. 23, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale») e
quindi, in particolare, che il dubbio di costituzionalita’ non possa
essere risolto facendo uso degli strumenti interpretativi a
disposizione dell’autorita’ giurisdizionale. Solo per l’incidente di
costituzionalita’ dunque – e non per il giudizio di legittimita’
costituzionale promosso in via di azione – e’ richiesto al
rimettente, a pena di inammissibilita’ della questione, un previo
tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che
«la risoluzione dell’eventuale dubbio interpretativo in ordine alla
norma impugnata e’ lasciata alla preliminare valutazione del
rimettente, vuoi ai fini della richiesta motivazione sulla rilevanza
della questione di legittimita’ costituzionale nel giudizio a quo
vuoi in ossequio all’obbligo, pure posto a carico dello stesso
giudice, della interpretazione adeguatrice, ove possibile, alla
Costituzione» (citata sentenza n. 412 del 2001).
Sotto il secondo aspetto, va rilevato che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla resistente, la legge regionale n. 11 del 2011
puo’ essere interpretata solo nel senso che essa stessa provvede
all’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP. Infatti detta
legge, nel disporre che la gestione del SII e’ affidata ad un’azienda
pubblica regionale con particolari caratteristiche e nell’istituire
contestualmente una specifica azienda con tali caratteristiche (a
quanto consta, l’unica del genere) con il fine di gestire il SII,
individua proprio in tale azienda (l’AQP) l’affidataria della
gestione del servizio e – attraverso la determinazione delle
caratteristiche generali degli affidatari – anche le forme di
gestione utilizzabili, inibendo cosi’ all’Autorita’ idrica pugliese
di procedere alla scelta, previa valutazione comparativa delle
modalita’ di gestione e degli affidatari. In tal modo la legge reg.
n. 11 del 2011 risulta incompatibile con il citato art. 2, comma 2,
lettera f), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 – secondo il quale
e’, invece, l’Autorita’ idrica pugliese a provvedere all’affidamento
della gestione del SII – e ne ha percio’ determinato, in quanto lex
posterior incompatibile, l’abrogazione tacita.
3.2. – Nel merito, occorre sottolineare che la disciplina
dell’affidamento della gestione del SII attiene, come piu’ volte
affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e
tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011;
n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009).
Nella specie, anche dopo l’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008 (con effetto dal 21 luglio 2011, ad
opera dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113,
recante «Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive
modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita’ di
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica»), resta vigente il disposto del terzo periodo del comma
186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall’art.
1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42), in
forza del quale alla legge regionale spetta soltanto disporre
l’attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorita’ d’ambito
territoriale ottimale (AATO), «nel rispetto dei principi di
sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di
conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni
affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da cio’ deriva, in
particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale
deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le
competenze gia’ spettanti all’AATO e, quindi, anche la competenza di
deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato e di
aggiudicare la gestione di detto servizio. Queste funzioni, infatti,
erano attribuite all’AATO dai commi 1 e 2 dell’art. 150 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i quali
aggiungevano, rispettivamente, che la forma di gestione era
deliberata «fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267», recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» (comma 1) e che l’aggiudicazione
avveniva «mediante gara […] in conformita’ ai criteri di cui
all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 […]» (comma 2). Va precisato che la disciplina di cui ai
richiamati commi 5 e 7 dell’art. 113 e’ stata delegificata ed
abrogata dal combinato disposto dell’art. 23-bis del decreto-legge n.
112 del 2008 (in quanto «incompatibili» con tale art. 23-bis) e
dell’art. 12, comma 1, lettera a), del d.P.R. 7 settembre 2010, n.
168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133) e che, prima ancora, questa Corte, con sentenza
n. 272 del 2004, aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del
secondo e del terzo periodo del comma 7. Tuttavia tale abrogazione e
l’indicata dichiarazione di illegittimita’ costituzionale hanno fatto
venir meno soltanto il vincolo che i due commi abrogati imponevano
alle AATO (e, pertanto, anche ai successori di queste, individuati
con legge regionale) di adottare esclusivamente alcune specifiche
forme di gestione e di rispettare particolari criteri e, percio’, non
hanno soppresso la funzione propria delle AATO medesime di deliberare
le forme di gestione del SII e di aggiudicare tale gestione, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti nel diritto
dell’Unione europea. In proposito, e’ appena il caso di sottolineare
che i piu’ volte menzionati commi 5 e 7 dell’art. 113 del d.lgs. n.
267 del 2000 non hanno ripreso vigore a seguito della dichiarazione
dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 23-bis del decreto-legge
n. 112 del 2008 per effetto dell’esito del referendum indetto con
d.P.R. 23 marzo 2011. Come questa Corte ha piu’ volte affermato,
infatti, dall’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008, non consegue la reviviscenza delle
norme abrogate da tale articolo (sentenze n. 320 e n. 24 del 2011;
sull’esclusione, di regola, dell’effetto retroattivo dell’abrogazione
referendaria, ordinanza n. 48 del 2012).
Nella specie, la norma regionale impugnata si pone in contrasto
con la suddetta normativa statale, perche’ – disponendo che la
gestione del SII e’ affidata ad un’azienda pubblica regionale avente
determinate caratteristiche – da un lato esclude che l’ente regionale
successore delle competenze dell’AATO (ossia l’Autorita’ idrica
pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e
provveda all’aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto
affidatario e dall’altro, con disposizione che tiene luogo di un
provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad
un’azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente
nell’unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al
fine di detta gestione, cioe’ nell’azienda denominata «Acquedotto
pugliese – AQP», prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del
2011 (artt. da 5 a 14). Poiche’, come gia’ rilevato, la normativa
statale non consente che la legge regionale individui direttamente il
soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i
requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cosi’
determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare
evidente la violazione dell’evocato art. 117, secondo comma, lettere
e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimita’ costituzionale
dell’impugnata normativa regionale (sulla legittimita’ costituzionale
delle leggi statali, emesse nell’esercizio della competenza
legislativa esclusiva dello Stato, che vietino l’esercizio in via
legislativa della funzione amministrativa regionale, ex plurimis,
sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; n. 271 e n. 250 del 2008;
ordinanza n. 405 del 2008).
4. − La seconda questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011
ha ad oggetto l’art. 5 della suddetta legge reg. Puglia n. 11 del
2011, che istituisce – come sopra ricordato − l’Azienda pubblica
regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di
tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto
pugliese, a suo tempo costituita, mediante trasformazione del
preesistente «Ente autonomo per l’acquedotto pugliese», con il d.lgs.
11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto
pugliese in societa’ per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1,
lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59). L’articolo e’ impugnato
per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.,
perche’ – pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur
non provocando l’estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (la
quale e’ destinata ad operare, in base al predetto decreto
legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per l’esercizio delle
attivita’ di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione
di acqua ad usi civili, nonche’ di fognatura e depurazione delle
acque reflue, cioe’ per l’esercizio delle attivita’ in cui si
articola il SII) – finisce «per privare di qualsiasi funzione» la
s.p.a. Acquedotto pugliese e, quindi, finisce «per svuotare di
qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo n. 141 del 1999,
riconducibile alle materie tutela della concorrenza e tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La questione e’ fondata.
Va premesso, al riguardo, che la normativa regionale denunciata
deve essere valutata in riferimento al quadro costituzionale vigente
al momento della sua emanazione, cioe’ a quello successivo alla
riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non (come
invece pare adombrare la resistente Regione Puglia) alle norme
costituzionali esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.lgs.
n. 141 del 1999, il quale ha direttamente costituito la s.p.a.
Acquedotto pugliese, il cui patrimonio ed i cui rapporti sono oggetto
del censurato "subentro" in favore dell’AQP. Di qui la pertinenza dei
parametri costituzionali evocati dal ricorrente.
Cio’ posto, non e’ dubbio che detta normativa regionale incide
sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una societa’ per
azioni costituita con legge statale; societa’ nel cui oggetto sociale
rientra la «gestione del ciclo integrato dell’acqua» e che e’
destinata ad operare (in base al citato d.lgs. n. 141 del 1999)
almeno fino al 31 dicembre 2018. In considerazione di tale contenuto
e, in particolare, della sua attinenza (proprio perche’ trasferisce
le risorse ed i rapporti dell’indicata societa’ per azioni) alla
gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata
e’ riconducibile – oltre che alla materia ordinamento civile – alle
materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, entrambe
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base
agli evocati parametri costituzionali (come evidenziato dalle sopra
citate sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n.
142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). La previsione del
subentro dell’AQP nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a.
Acquedotto pugliese, ponendosi in palese contrasto con la suddetta
disciplina statale (che non prevede tale subentro), integra, percio’,
la denunciata illegittimita’ costituzionale.
5. − La terza questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 ha
ad oggetto l’art. 9, comma 1, della medesima legge reg. Puglia n. 11
del 2011, in base al quale «Il personale in servizio presso
l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell’AQP
transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione della
medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici
acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale
progetto sono assicurate le relazioni sindacali». Per il ricorrente,
tale normativa, nel prevedere il trasferimento del personale dalla
s.p.a. Acquedotto pugliese all’Azienda pubblica regionale AQP, a
prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel
comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, viola: a)
l’art. 3 Cost., perche’ irragionevolmente consente al solo personale
in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato
nei ruoli dell’AQP, prescindendo dalla regola della selezione
concorsuale che si impone invece per la generalita’ dei pubblici
dipendenti; b) l’art. 51 Cost., perche’, privilegiando il personale
gia’ in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad
altri possibili aspiranti all’assunzione presso l’AQP, non permette a
tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l’art. 97,
terzo comma, Cost., perche’ il generalizzato ed automatico
inquadramento di tutti i dipendenti in servizio presso la s.p.a.
Acquedotto pugliese nei ruoli dell’AQP contrasta con la regola di
accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a
tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell’interesse
pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonche’
all’imparzialita’ ed al buon andamento della pubblica
amministrazione; d) l’art. 117, terzo comma, Cost., perche’ si pone
in contrasto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni
pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di
stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla
valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso
l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
Anche tale questione e’ fondata.
La normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito
del personale di una persona giuridica di diritto privato, la s.p.a.
Acquedotto pugliese, nell’organico di un soggetto pubblico regionale,
l’Azienda pubblica regionale denominata AQP, senza il previo
espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalita’ di tale
transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del
concorso pubblico, al quale debbono conformarsi − come piu’ volte
affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale
delle pubbliche amministrazioni (ex plurimis, sentenza n. 190 del
2005). Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di
reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova,
nella specie, alcuna peculiare e straordinaria ragione
giustificatrice (che non risulta dal testo della legge regionale, non
e’ indicata dalla Regione resistente e, allo stato degli atti,
neppure appare ricavabile aliunde), tanto da risolversi in un
privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della
norma impugnata (sulla necessita’ che le eccezioni alla regola di cui
all’art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di
servizio, ex plurimis, sentenze n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006).
Risulta, dunque, violato l’art. 97 Cost. Le ulteriori censure restano
assorbite.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1,
dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia
20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato.
Costituzione dell’Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese –
AQP"), oggetto delle questioni di legittimita’ costituzionale
promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n.
83 del 2011, indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 6,
lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9
(Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese), promossa dal Presidente
del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso n. 81 del 2011,
indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il Redattore: Gallo

Il Cancelliere: Melatti

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4796 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di mora, emesso per ILOR ed accessori, relativamente all’anno 1991.

L’adita CTP di Milano annullava detto avviso, giusta decisione, confermata dai Giudici di appello. Divenuta, definitiva tale ultima sentenza, la società notificava atto di messa in mora per il rimborso di quanto pagato in base all’avviso di mora, poi annullato, e quindi presentava ricorso per ottemperanza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1998, art. 70, al giudicato, con il quale era stato riconosciuto, come indebito, il pagamento.

In tale sede, l’adita CTR dichiarava cessata la materia del contendere, avendo rilevato che l’Amministrazione Finanziaria aveva già trasmesso al Concessionario per la riscossione, l’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate, contenente il contestuale invito alla società a presentarsi allo sportello esattoriale, per conseguire il rimborso.

La contribuente, riteneva erronea tale decisione, e quindi presentava istanza di correzione, evidenziando che non era stata fatta corretta applicazione dell’art. 70, posto che non era stata data piena attuazione al giudicato.

L’Ufficio resisteva, evidenziando l’insussistenza dei presupposti per dare ingresso al procedimento di correzione e, comunque, rilevando che, essendo stato ottemperato alla sentenza, con l’emissione del provvedimento di sgravio, ogni ulteriore pretesa doveva essere fatta valere nei confronti del Concessionario. Con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, la CTR, considerando lo sgravio non avvenuto, disponeva la nomina di un Commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato.

Tale ultima decisione è impugnata dall’Agenzia Entrate con tre mezzi. Resiste, giusto controricorso, l’intimata società.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo l’Agenzia Entrate censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 70, comma 7 e dell’art. 112 c.p.c., rilevandone l’erroneità, sia per non avere considerato che l’istanza di correzione è proponibile, solo per l’errore materiale o l’omissione, di cui risulti affetta la sentenza, – nel caso pacificamente insussistente – , sia pure per non avere esaminato, nè essersi pronunciata, in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’istanza di correzione, atteso il disposto del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, che, avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di ottemperanza, ammette soltanto il ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 287 c.p.c. e D.Lgs n. 546 del 1992, art. 70 e si rappresenta che, ove come prospettato, la cessazione della materia del contendere, fosse stata dichiarata in assenza dei relativi presupposti, la sentenza che tale statuizione aveva adottato, non poteva considerarsi affetta da errore materiale, bensì da errore di diritto, e quindi andava impugnata in Cassazione, come prescritto dal citato art. 70, comma 10.

Con l’ultimo mezzo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, sostenendosi che l’Ufficio aveva dato corretta esecuzione alla sentenza legittimante il rimborso, emettendo il provvedimento di sgravio, per il tramite di sportello esattoriale.

L’intimata, giusto controricorso, chiede la conferma dell’impugnata sentenza, con declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

Ritiene,, anzitutto, il Collegio che il ricorso di legittimità, di che trattasi, sia ammissibile, dovendosi ritenere che contro le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie nel giudizio di ottemperanza al giudicato è proponibile ricorso per cassazione, sia per inosservanza delle norme di quel procedimento ( D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70), sia pure per violazione di legge (In tal senso, Cass. n. 7801/2304).

Nel merito, ritiene il Collegio che i primi due mezzi, che data l’intima connessione vanno esaminati congiuntamente, siano fondati e vadano accolti, alla stregua di condivisi principi di diritto e del quadro normativo di riferimento, quale desumibile dalle norme del processo tributario e da quelle del c.p.c.. Deve, infatti, ritenersi che il procedimento di correzione di errori materiali, disciplinato dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, qualora palesemente emerga l’incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica -, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Così Cass. n. 13075/2002).

Si è, al riguardo, affermato che "Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione" (Cass. n. 816/2000, n. 4096/1996).

In buona sostanza, per consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi".

In applicazione di tali principi va escluso che potesse integrare errore materiale la circostanza di fatto che la CTR, pronunciando sul ricorso per ottemperanza, – rilevato che l’Amministrazione aveva trasmesso al Concessionario per la riscossione l’ordine di sgravio con contestuale invito a presentarsi allo sportello esattoriale per il rimborso del dovuto in base al giudicato -, abbia dichiarato cessata la materia del contendere (Cass. n. 5196/2002, n. 7712/2000, n. 10129/1999).

Infatti, deve ritenersi che, con la sentenza n. 05.31.2008, la CTR abbia operato una valutazione in ordine al provvedimento utile per dare attuazione al giudicato e, opinando che l’intervenuto sgravio ed il provvedimento sotteso al rimborso, fossero in tal senso satisfattivi, e che, pertanto, nessun interesse giustificava la prosecuzione del giudizio di ottemperanza, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

(Cass. n. 5196/2002, n. 7712/2000, n. 10129/1999). Non vertevasi, dunque, in tema di errore materiale, bensì di errore di giudizio, con la conseguenza che, la relativa decisione, in ipotesi, andava impugnata con ricorso in Cassazione, giusto il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10.

La decisione in questa sede impugnata, risulta, allora, aver fatto malgoverno del quadro normativo di riferimento e dei principi affermati dalle citate pronunce:, per non avere esaminato e deciso l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di correzione, ritualmente proposta dall’Agenzia (pag. 3 della memoria 23-24 aprile 2008).

Vanno, dunque, accolti, per quanto di ragione, i primi due mezzi e dichiarato assorbito il terzo, e, per l’effetto, – cassata l’impugnata decisione.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, desumendosi dagli atti in esame i denunciati vizi del procedimento, segnatamente l’utilizzo del procedimento di correzione in caso non previsto dalla legge, nonchè il mancato esame della relativa eccezione di inammissibilità sollevata ritualmente dalla controparte, pronunciando sull’istanza di correzione proposta dalla società, la dichiara inammissibile. Avuto riguardo all’esito del giudizio, nelle fasi di merito e di legittimità, nonchè alle questioni trattate, le spese della fase di merito vanno compensate, mentre vanno poste a carico della società contribuente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro duemiladuecento, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla società; compensa le spese della fase di merito e condanna l’intimata società al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro duemiladuecento, oltre quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 16-02-2011, n. 5842

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Giudicando sulla istanza proposta da B.S. per il riesame dell’ordinanza con la quale, in data 28.5.2010, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso la misura della custodia cautelare in carcere in danno del predetto, gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110, 326 e 81 c.p., aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1, capo 156 della rubrica, per aver concorso con il m.llo della G.d.F. I.F., che gliele comunicava, nella divulgazione di notizie di ufficio che dovevano a rimanere segrete, il Tribunale di Reggio Calabria, funzionalmente competente, con ordinanza del 7 luglio 2010, depositata il successivo 30 agosto, la rigettava.

A sostegno della decisione impugnata il giudice territoriale richiamava, dapprima genericamente, a riprova della sussistenza nella fattispecie di gravi indizi di colpevolezza, l’attività di intercettazione telefonica ed ambientale, l’attività di osservazione e controllo collegata alle dette intercettazioni, le dichiarazioni rese dalle pp.oo. dai reati di cui al processo e le dichiarazioni testimoniali di militari appartenenti alla G.d.F. con cui gli indagati si erano relazionati.

Il Tribunale inoltre riportava diffusi stralci della richiesta dell’ufficio del P.M. con il testo di numerose intercettazioni, di poi argomentando in proprio, a sostegno della decisione impugnata, nelle pagine da 76 a 79 dell’ordinanza in esame, osservando e precisando, in particolare, che:

– in sede di interrogatorio di garanzia l’indagato avrebbe ammesso i fatti, con la precisazione che le rivelazioni erano avvenute nell’ambito di un rapporto di confidenza col coindagato I., che da esse non aveva tratto alcun vantaggio e che le aziende interessate dalla notizie divulgate non figuravano tra i suoi clienti;

– le indagini avrebbero accertato "diversi episodi di rivelazioni di notizie coperte da segreto di ufficio" imputabili all’ I. "spesso in concorso con B.S." consulente di aziende commerciali;

– le indagini avrebbero accertato che l’ I., in modo continuativo informava il B. sulle attività di verifica intraprese dalla G.d.F. di Locri soprattutto nei confronti di ditte esercenti attività di costruzioni;

– le conversazioni intercettate integrano sostegno probatorio del coinvolgimento dell’ I. e del B. nel delitto di cui al capo 156 della rubrica;

– in particolare deve essere considerata e valutata l’intercettazione n. 25145, nella quale emerge l’intesa delittuosa dei due indagati ed il "ruolo indiscutibilmente attivo e proprio di sollecitazione ascrivibile al B.";

la citata intercettazione riguarda le verifiche in corso della G.d.F. nei confronti di imprese edilizie operanti nella locride e le espressioni sintomatiche richiamate dal tribunale sono le seguenti:

S. ( B. "com’è la… state facendo la verifica? I. " F. costruzioni…. C.A…."; e in seguito: S. "ma ti ha avvicinato qualcuno? F. "No nessuno mi aspettavo che qualcuno si avvicinasse", S. "ma io sto aspettando che devono vedere…";

quest’ultima frase ("ma io sto aspettando che devono vedere") proverebbe il ruolo attivo e la volontà di ottenere notizie riservate da parte del B.;

del tutto pacifica risulterebbe pertanto, "come emerge da tutti i dialoghi captati e sopra riportati" la condotta di rivelazione di segreti di ufficio contestata all’ I.;

con riferimento al B., questi era in diretto contatto con le imprese oggetto di verifica anche se tali imprese non rientravano tra i suoi clienti, e tanto perchè l’indagato dice esplicitamente nei colloqui con l’ I. che attendeva risposte dalle imprese F. e G. in ordine alle notizie riservate trasmessegli dall’ I.;

è altresì provato che il B. abbia divulgato le notizie riservate confidategli dall’ I., posto che in una telefonata parla apertamente dell’amico S.R., implicato nelle verifiche e preoccupato per una particolare fattura irregolare, al quale in serata deve riferire su ciò;

sussiste altresì l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 giacchè tra le imprese interessate alle verifiche fiscali vi erano imprese riferibili a soggetti notoriamente coinvolti in fatti di criminalità organizzata, come P.G., D. e S. e collegati alla cosca M.;

tra il B. e l’ I. sarebbero intercorsi colloqui criptici, significativi nel senso di cui alla contestazione;

al riguardo significativa appare l’intercettazione n. 25148 nella quale l’ I. cita la "Santa Venere Calcestruzzi" della quale sono amministratori "questi P.", ai quali l’ I. si impegna a parlare ("ci parlo") ed al quale l’indagato replica " S. allora apposta è venuto… si è mosso, perchè presumere qualcosa inerente il riciclaggio, che ha avuto quell’assegno da P….A saldo di un debito di una fattura di questa società";

– le esigenze cautelari non possono essere escluse a mente della particolare disciplina del novellato art. 275 c.p.p., comma 3, che su tale presupposte impone la misura cautelare più severa.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza B. S., assistito dal difensore di fiducia, il quale, illustrando due motivi di censura, ne denuncia, la illegittimità giacchè viziata, secondo prospettazione difensiva, da difetto di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 649 e 192 c.p.p..

2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente col primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 273 e 125 c.p.p. e 326 c.p., nonchè del D.L. n. 1951 del 1991, art. 7, comma 1, assumendo, in particolare che:

– a carico dell’indagato la pubblica accusa pone alcune intercettazioni ambientali e telefoniche prive di effettivo valore indiziario;

– emerge dalle evocate intercettazioni che le notizie per cui è causa vennero propalate liberamente dall’ I. senza alcuna coartazione e tali notizie, inoltre, non erano affatto segrete posto che riguardavano verifiche in atto;

– il reato non ricorre nella ipotesi di notizie, come nella fattispecie, indebitamente diffuse;

– il B. è stato semplicemente l’interlocutore dell’attività di propalazione di notizie riferibile al solo I.;

– il Tribunale ha indicato, assertivamente, un ruolo di induzione o di istigazione del B. ma sul punto ha omesso come e dove tali condotte si sarebbero materializzate;

– in assenza di induzione o di istigazione apprezzabili in quanto tali non è configurabile la responsabilità di un privato nella consumazione del reato di cui all’art. 326 c.p.;

– il concorso del privato nel reato detto inoltre, può realizzarsi soltanto se è provato che, dopo la propalazione del pubblico ufficiale, abbia egli rivelato ad altri la notizia segreta rivelatagli, circostanza, quest’ultima, esclusa dagli accertamenti di causa;

– quanto alla conversazione n. 22848, molto valorizzata dai giudici di merito, non reca traccia alcuna di un tentativo di istigazione ovvero induzione;

– analoghe considerazioni merita l’intercettazione n. 25145 posta a fondamento della misura cautelare;

– le notizie per cui è causa vennero spontaneamente riferite dall’ I. e per molte di esse il B. mostra di non avere alcun interesse;

– quanto all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1, il Tribunale non riesce ad indicare alcuna condotta del B., estraneo pacificamente ad associazioni criminali, riferibile alle tipizzazioni della norma contestata;

– tale non può essere considerato il timore dell’amico di infanzia dell’indagato, tale S.R., timore esternato all’ I., per un assegno di Euro 20.000 Euro che detto S. avrebbe ricevuto dalla "Santa Venere Lavorazione Inerti" in persona non già del curatore giudiziario ma di uno dei soci, a parziale pagamento di una fattura;

– lo S. è un vecchio amico, non ha trascorsi delinquenziali e non è un cliente dello studio B.;

– non indica il Tribunale quale sia stato il preteso contributo offerto dall’indagato, estraneo ad associazioni di tipo mafioso, al perseguimento dei fini associativi e quali sarebbero gli indizi capaci di sorreggere questa rilevantissima accusa.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3, sul rilievo che, nella fattispecie, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la norma di riferimento, l’art. 275 c.p.p., comma 3, e la presunzione ivi disciplinata, per nulla motivando in rodine alla ricorrenza dei requisiti di legge giustificativi della misura adottata.

3. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre.

3.1 In tema di rivelazione di segreti di ufficio, il soggetto "estraneo", risponde del reato a titolo di concorso con l’autore principale qualora abbia rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale, giacchè realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore. Cass. pen., Sez. 6^, 26/02/2004, n. 15489).

Non solo; va altresì precisato che, sulla base di una consolidata giurisprudenza, il soggetto estraneo che si sia limitato a ricevere la notizia non è punibile per il reato di cui all’art. 326 c.p., dal momento che la norma incriminatrice descrive una fattispecie plurisoggettiva anomala, nel senso che la rivelazione del segreto d’ufficio necessariamente richiede il ricevimento della notizia da parte dell’estraneo. Perchè questi sia punibile è quindi necessario che abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione, nel qual caso risponderà del reato come compartecipe in applicazione delle norme sul concorso di persone (Cass., Sez. 6^, 28.6.2007 n. 30968).

3.1.2 Tanto premesso sul piano dei principi e tenendo conto della particolare fase processuale particolare in atto che non richiede certo l’accertamento pieno della colpevolezza, ma la meno pregnante valutazione circa la ricorrenza o meno di un quadro apprezzabile di gravità indiziaria, giova rammendare che per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 del c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6^, 06/07/2004, n. 35671).

Orbene, nel caso di specie la motivazione in esame, in relazione al reato di cui all’art. 326 c.p., pur attraverso rapidi passaggi articolati all’esito di una ridondante, in quanto acritica, riproposizione testuale della corposa richiesta cautelare della pubblica accusa, individua ed indica acquisizioni istruttorie, in particolare le citate intercettazioni, dalle quali emergono, ancorchè – giova ribadirlo – nei limiti di congruità propri della dimensione processuale in atto e salvi i necessari esiti istruttori a venire, sia il passaggio di notizie riservate dell’ufficio della G.d.F. dall’ I. al ricorrente, sia l’intento di propalazione di quelle notizie da parte del B., sia infine, l’induzione alla divulgazione riferibile al B., il quale chiede e domanda all’ I. di riferirgli notizie di ufficio con ciò integrando una condotta che può essere rapportata alla nozione giuridica di induzione, da intendersi come spinta a fornire le notizie, le quali, senza quella richiesta, non sarebbero state fornite. 3.2 Del tutto immotivata si appalesa, viceversa, la contestata aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991. Questa, è noto, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere, come l’indagato, organicamente inserito in un’associazione mafiosa, offra però ad essa un contributo per il perseguimento dei suoi fini, ma perchè tanto avvenga, è necessario che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (fra le tante, Cass., Sez. 6^, 13/11/2008, n. 2696).

Nel caso in esame il quadro indiziario della volontà di agevolare i sodalizi criminali M. e P. sarebbe costituito dal riferimento certamente criminale di alcune ditte "verificate" a detti sodalizi e dalla telefonata intercettata n. 25148, nella quale la cosca M. scompare del tutto e nella quale tutto si riduce alla preoccupazione per una fattura intercorsa tra l’amico dell’indagato, S., e la società dei P. e nella quale compare, riportata in neretto dallo stesso estensore dell’ordinanza (si veda a pag. 79 di essa), la seguente sintomatica espressione riferita all’ I. "questa Santa Venere Calcestruzzi non so chi sono gli amministratori, se sono pure questi P.", francamente di modesta portata sintomatica per sostenere, pur con la semplice consistenza processuale del mero indizio, la consapevolezza di agevolare una certa società controllata dalla famiglia P. e che ciò è stato fatto al fine di favorire la omonima cosca mafiosa (sui M., pure evocati in atti come cosca mafiosa agevolata, nulla dice la motivazione).

4. Alla stregua delle esposte premesse l’ordinanza in esame merita di essere cassata limitatamente all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 02-03-2011, n. 8016 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Messina, con ordinanza del 13.07.2010, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

A.A.:

perchè indagato, unitamente ad altri, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;

Il Tribunale per il riesame di Messina, con ordinanza del 03.08.2010, respingeva il reclamo e confermava il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione, ricorre per Cassazione il difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) d) ed e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata di:

1) – violazione del paradigma normativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 poichè nella specie emergeva che i vari episodi di spaccio erano scollegati tra loro e non potevano integrare il reato associativo ma semmai solo varie ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

– invero, dalle conversazioni telefoniche intercettate non emergevano:

nè l’esistenza di un gruppo, nè l’esistenza di un’organizzazione, nè l’apporto individuale atto di integrare il contributo alla stabilità e all’unione illecita;

– al tal riguardo il ricorrente sottolinea come nelle conversazioni intercettate il coimputato B., conversando con la propria convivente parla dello "(OMISSIS)" ( A.A.) ma senza fare riferimento alla pretesa di partecipare agli utili; inoltre, dalle conversazioni non emergerebbe alcuna comunanza di interessi tra il predetto B. e l’odierno indagato, sicchè mancherebbe la prova dell’adesione del ricorrente al presunto sodalizio criminale;

2)- violazione di legge atteso che il Tribunale per il riesame non avrebbe considerato che nella specie, le varie condotte sono, comunque relative ad attività di piccolo spaccio, sicchè ricorrerebbe semmai l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6; per altro, l’attività di spaccio continuativo non è incompatibile con l’attenuante della lieve entità del fatto;

3)- l’ordinanza sarebbe illogicamente motivata nella parte in cui ha attribuito al ricorrente una posizione di vertice nell’organizzazione, atteso che non sarebbero emerse attività di organizzazione o di finanziamento da parte dell’ A.A.;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, contiene una serie di vantazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni, fattuali e giuridiche, che sostengono il provvedimento restrittivo impugnato.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Invero il Tribunale, ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando:

a)- che resistenza dell’organizzazione emergeva:

– dall’attività investigativa delle PG e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali;

– dai contatti tenuti da B.D., R.G. e A. A.;

– dal contenuto di numerose conversazioni intercettate, come quella del 13.10.07 nel quale A.A. parla della sua abitudine di pagare in contanti i proprio fornitori e si dedicava personalmente alla preparazione delle dosi da destinare allo spaccio; (pag. 5);

b)- che la partecipazione del ricorrente all’associazione, nel ruolo apicale, emergeva:

– dalla conversazione nella quale il B. esortava il sodale G.C. (soggetto che spacciava per conto dell’ A. A.) a riferire all’odierno ricorrente di avere usufruito di uno sconto grazie al suo intervento; – con argomentazione niente affatto illogica il Tribunale ricava da tale conversazione la prova di un rapporto di cointeressenza illecita tra il B. e l’ A.A.;

– dalla conversazione del 14.10.07 nella quale B.D. illustra a B.A. le modalità di spartizione dei proventi della vendita di droga facendo espressa menzione allo "(OMISSIS)";

– dalla conversazione del 19.10.97 ove l’ A.A. interviene in una vicenda di fornitura di stupefacente a favore di P.G. ed interloquisce con il R. e B. in merito all’attività di spaccio; (pag. 5);

– dalla conversazione del 02.12.07 ove A.A. rimprovera altro sodale: N.A., perchè inadeguato, a suo dire, all’attività di spaccio; (pag.6). si tratta di conversazioni tutte analiticamente e criticamente valutate dal Tribunale, anche ai fini di escludere le ipotesi attenuate prospettate dal ricorrente, con argomentazioni motivazionali logiche e complete.

Il Tribunale ha compiuto una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, anche con riguardo all’aggravante della posizione apicale attribuita al ricorrente, con richiami a specifici rilievi fattuali dimostrative dello stabile inserimento dell’indagato nel gruppo con attività di costante attività di spaccio e direzione dell’attività dei sodali, in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato come in materia di applicazione di misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi di cui all’art. 273 c.p.p., in ordine all’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l’intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l’associazione. Cassazione penale, sez. 6, 14/01/2008, n. 6867.

Nè possono assumere rilievo in questa fase le deduzioni difensive contenute nel ricorso con riferimento ai singoli episodi ed ai singoli indizi raccolti, atteso che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. Cassazione penale, sez. 4, 06/07/2007, n. 37878.

Neppure possono trovare ingresso in questa sede le deduzioni difensive riguardo al mancato inquadramento della condotta nell’ambito del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, atteso che, al riguardo, il Tribunale motiva in maniera del tutto condivisibile, osservando che dagli atti emerge una catena distributiva che parte dal grosso traffico al vertice per giungere al piccolo spaccio alla base ma che si inserisce nell’ambito di un’unica associazione, sicchè l’attività di piccolo spaccio è relativa agli specifici ruoli rivestiti da alcuni ma non può estendersi all’intera organizzazione – e ai suoi partecipanti – ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6;

Nessun rilievo viene mosso alla motivazione relativa alle esigenze cautelari, per altro puntualmente individuate dal Tribunale.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, r imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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