Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11007 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 17.5.2010 il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, dichiarava unificati sotto il vincolo della continuazione tutti i delitti pei quali F. aveva riportato condanna con plurime sentenze, sul presupposto che la unicità del disegno criminoso andava desunta dalla successione cronologica degli episodi, dalle costanti abitudini di vita del prevenuto e dalle modalità di esecuzione della condotta; riteneva "congrue" determinare l’aumento di pena in misura proporzionale alle condanne riportate, ritenuto più grave il reato di cui alla condanna inflitta con sentenza Corte d’appello di Reggio Calabria del 24.10.2005 e stabiliva in anni cinque e mesi uno di reclusione ed Euro 2.850 di multa, la pena per il reato continuato, senza altro specificare.

2. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per Cassazione il PM di Palmi, con atto spedito direttamente a questa Corte e ricevuto il 15.6.2010, inviato poi a mezzo fax alla sezione distaccata di Cinquefrondi, il 18.6.2010, per dedurre:

2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 81 c.p., avendo valorizzato il giudice dell’esecuzione dati non indicativi dell’unicità di disegno criminoso, quali le abitudini di vita, significative di abitualità a delinquere e non di unitarietà di progetto e la contiguità cronologica – tutt’altro che scontata a detta del ricorrente- che andava meglio valutata; è stata poi determinata la pena per il reato continuato, in modo da svuotare del tutto il tratto sanzionatorio.

2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non essendo state specifiche le circostanze di fatto alle quali è stata ancorata la decisione, mancando ogni richiamo al fatto che grava sul richiedente l’onere di provare la deliberazione del programma.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame, rilevando come il provvedimento sia stato ispirato da un’interpretazione dell’art. 81 c.p. in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 4. E’ stata presentata memoria da parte del difensore, con cui è stato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto, risultando presentato alla cancelleria del giudice ad quem, anzichè a quella del giudice a quo, come prescrive l’art. 582 c.p.p.. Viene fatto rilevare che attraverso l’inoltro diretto del ricorso a questa Corte, il Pm ricorrente avrebbe eluso i termini tassativi, visto che al Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefronti, il ricorso pervenne a mezzo fax, solo il 18.6.2010, quindi fuori termine.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in primo luogo perchè risulta pervenuto al giudice a quo, oltre il termine di quindici giorni dal 1.6.2010, giorno in cui intervenne la notificazione al pm del provvedimento del giudice dell’esecuzione, in secondo luogo perchè trasmesso al giudice a quo, a mezzo fax. E’ infatti stato affermato che le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 c.p.p. e applicabili anche al pm, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicchè è inammissibile l’atto di impugnazione proposto dal Pm a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non è prevista dalla legge, che stabilisce solo la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto (cfr. Cass. Sez. 5, 6.5.2010, n. 21942).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 01-04-2011, n. 13358 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

Il ricorrente: A.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 20.05.2010 dalla Corte di appello di Brescia che aveva riformato la sentenza di condanna emessa in data 01.10.2008 dal Tribunale di quella città, nei confronti del ricorrente, imputato dei reati:

– di rapina in danno di A.T., cui sottraeva il portafogli mediante violenza consistita nel colpirlo al braccio con un paio di forbici;

– di lesioni in danno del predetto A.T.;

– di porto abusivo delle forbici;

fatti commessi il (OMISSIS);

La Corte di appello aveva ritenuto la prescrizione della contravvenzione nonchè l’equivalenza delle già concesse attenuanti ed aveva ridotto la pena in quella di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 850 di multa; confermando nel resto;

Nel presente ricorso si deduce:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1) – Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione per avere valorizzato la deposizione della teste B. mentre quelle dichiarazioni non erano sufficienti ai fini della prova del delitto di rapina;

la motivazione era da censurare riguardo al diniego delle attenuanti generiche, negate illogicamente per dei precedenti assai risalenti nel tempo.

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi proposti risultano totalmente infondati perchè assolutamente generici.

Invero il ricorrente censura di illogicità la sentenza per avere valorizzato la dichiarazione della teste B., affermando che il successivo "chiarimento" non sarebbe sufficiente a fugare i dubbi sulle sue dichiarazioni e sullo svolgimento del fatto, ma si limita alla mera enunciazione del motivo, senza indicare gli elementi in fatto e in diritto idonei a suffragare la censura.

Va ricordato come sia inammissibile, per genericità, il motivo di impugnazione con il quale non si esaminano specificamente – per confutarle – le considerazioni svolte da provvedimento impugnato: per l’effetto, deve ritenersi inammissibile, per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza appunto cadere nel vizio di aspecificità che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso. Cassazione penale. sez. 2, 13 ottobre 2009, n. 44038.

Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti penali dell’imputato.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006. n. 32290).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15453 Decorrenza del termine di prescrizione

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Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del procedimento davanti al Tribunale di Chiavari, gli attori litisconsorti L.F., L.L., C.M.R., nella rispettiva qualità di figlio, figlia e coniuge superstite di L.A. deceduto il (OMISSIS), chiedevano condannarsi la Usl n. (OMISSIS), come tale allora costituita, al risarcimento del danno morale da ciascuno di essi subito per la morte del loro congiunto, assumendo: che L.A., avendo riportato ferite multiple in occasione di una caduta accidentale, era stato ricoverato urgentemente presso il pronto soccorso dell’ospedale di (OMISSIS) e quivi sottoposto ad intervento operatorio e poi trasferito nella divisione di ortopedia dell’ospedale di (OMISSIS); che presso l’ospedale di (OMISSIS) il L. era stato sottoposto a undici trasfusioni di sangue, a causa delle quali aveva contratto infezione da epatite C, da cui erano derivate epatite cronica, cirrosi epatica Hcv e anemioa-emolitica che lo avevano condotto a morte.

Si costituiva in giudizio la allora Usl n. (OMISSIS), la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto degli attori, l’assenza di rapporto causale tra i trattamenti subiti dal L. e la sua morte, l’essenza di estremi di colpa nella condotta del personale sanitario; e chiedeva e otteneva autorizzazione alla chiamata in giudizio della Regione Liguria.

La Regione Liguria, costituendosi a sua volta in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l’estinzione di diritto degli attori per intervenuta prescrizione.

Previo esperimento di consulenza tecnica medico legale, il Tribunale di Chiavari in composizione monocratica, con la sentenza 11 maggio 2001 n. 94, respingeva la domanda e condannava gli attori al rimborso delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza L.F., L.L., C.M.R. proponevano appello, nei confronti della sola Asl n. (OMISSIS) Chiavarese con atto notificato in data 8 maggio 2002.

La Asl n. (OMISSIS) Chiavarese si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Genova, con la decisione in esame, depositata in data 22.4.2008, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado; affermavano in particolare i giudici di secondo grado che "la difesa degli appellanti sembra non rendersi conto del fatto che non si tratta di ritenere riconducibile la responsabilità del personale sanitario a omissione di precauzioni doverose piuttosto che a inosservanza di norme di legge, bensì di prendere atto che nessuna precauzione (almeno nei limiti di quanto rilevante in ordine all’evento dannoso di cui si discute) era adottabile nel contesto scientifico ed operativo in cui la fattispecie si collocava, onde di nessuna cautela in concreto può essere ad alcuno addebitata l’omissione. E sterile risulta la generica menzione, da parte degli appellanti, del lungo e faticoso (ben noto) progredire delle preoccupazioni e delle ricerche e delle raccomandazioni di quel periodo, dappoichè non è concepibile, nè in sede penale nè in sede civile, l’affermazione di una responsabilità omissiva che non sia fondata sulla individuazione specifica delle contrapposte forme di condotta la cui attuazione in concreto avrebbe esplicato rilevanza causale di segno negativo rispetto all’evento lesivo verificatosi.

Resta quindi priva di significato concreto l’affermazione dell’obbligo l’ente ospedaliero di tutelare il fondamentale diritto dell’individuo alla propria salute ponendo in essere tutte le cautele e le misure precauzionali conosciute dalla scienza".

Ricorrono per cassazione L.F., L.L. e C. M.R. con tre motivi; resiste con controricorso la Asl n. (OMISSIS) Chiavarese. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., e relativo difetto di motivazione in relazione alla valutazione della consulenza tecnica di ufficio in ordine alla esclusione della responsabilità in questione "secondo un criterio di normalità".

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1225, 2043 e 2056 c.c., in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito aquilano.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., laddove "la Corte d’Appello di Genova ha disatteso le richieste in via istruttoria degli appellanti volte a dimostrare che l’ente ospedaliero rifiutò ai congiunti del L. di donare il proprio sangue, risultato ematologicamente compatibile con quello di quest’ultimo. Infatti, tale domanda avrebbe, secondo la Corte d’Appello, inciso sulla dimensione oggettiva della causa pretendi e come tale non introducibile per la prima volta nel giudizio di impugnazione e, correlativamente, sarebbero inammissibili le richieste di attività istruttoria all’uomo formulante, in assenza di estremi di impossibilità per i deducenti, dipendente da causa ad essi non imputabile, di svolgere l’attività di impulso istruttorio nel rispetto delle preclusioni di legge".

Fondato è il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Censurabile è infatti la decisione impugnata laddove fonda la propria ratio decidendi sulla circostanza che "all’epoca dei fatti, non solo non erano previsti controlli obbligatori sugli emoderivati, al fine di prevenire il contagio da epatite HCV (introdotti solo con decreto del Ministero della Sanità in data 21.7.90) ma non era ancora avvenuta nemmeno la individuazione dal punto di vista sierologico del virus responsabile dell’epatite C…….il recepimento da parte del giudicante della opinione del consulente tecnico appare legittimo ed esauriente in ordine al radicale profilo della materia del contendere che è costituito dalla verifica della sussistenza o meno di estremi di devianza, da parte del personale sanitario operante, dei criteri di diligenza, prudenza e perizia, di cui fosse esigibile l’osservanza".

Infatti, preso atto che le trasfusioni per cui è causa sono state effettuate nel 1986 (dato processualmente non contestato) e che il termine prescrizionale per l’azione risarcitoria in questione deve farsi decorrere dalla data di conoscenza della malattia, occorre ribadire quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (tra le altre, 576/2008) secondo cui la responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., a carico del Ministero della salute, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime);

ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 cod. civ. e art. 2947 cod. civ., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).

Inoltre, deve riaffermarsi, sempre per quanto già statuito da questa Corte, che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B, la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto, sussiste la responsabilità del Ministero della salute (come detto, ex art. 2043 c.c.), sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.

Deve, poi, aggiungersi, anche in risposta a quanto eccepito in controricorso in ordine all’assenza di responsabilità della struttura sanitaria (Asl) e dei medici operanti (erroneamente ritenendo sussistente la sola responsabilità del Ministero), che detta responsabilità extracontrattuale del Ministero, in ordine ai sopraindicati compiti di controllo, direzione e vigilanza, non esclude affatto quella (eventualmente) a carico della struttura e dei medici a carattere, invece, contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., quanto meno in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni (su tali punti si conferma, quindi, quanto già deciso da questa Corte, con le decisioni nn. 13953/2007, 577/2008, 10741/2009).

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici della Corte di merito, non può affatto escludersi la mancanza di diligenza da parte del personale sanitario che ha dato luogo a dette trasfusioni ante 1990, avendo detti giudici trascurato la rilevante circostanza che, indipendentemente dalla specifica conoscenza (sulla base dei dati scientifici dell’epoca), del virus HCV, ben poteva detto personale, sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione; in proposito questa Corte (Cass. n. 11609/2005) ha affermato che sussiste un comportamento omissivo colposo, già anteriormente alla legge n. 107 del 1990 (avente ad oggetto la disciplina delle attività trasfusionali) in ordine al dovere istituzionale (in forza di varie fonti normative) di direzione, autorizzazione e sorveglianza sul sangue importato, al fine dell’accertamento che il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni (e in quello della produzione di emoderivati) fosse infetto.

Infatti anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della Sanità, tenuto conto che: a) la L. n. 592 del 1967, art. 1, attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l’organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonchè il compito di autorizzare l’importazione e l’esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R. n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la L. n. 519 del 1973 attribuiva all’Istituto Superiore di Sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la L. n. 833 del 1973 (art. 6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonchè confermato (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale.

Dovrà pertanto il giudice del rinvio valutare, sulla base dei principi espressi, la responsabilità del personale che eseguì le trasfusioni nei confronti del L., tenendo in particolare considerazione che: a) nella materia in esame la prescrizione decorre dalla conoscenza della malattia e non dall’evento contagioso; b) la legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie sussiste sia nei confronti del Ministero ex art. 2043 c.c., che nei confronti della struttura del personale sanitario ex artt. 1218 e 1228 c.c.; c) nello specifico settore dei danni da trasfusioni di sangue infetto da virus HCV è compito del giudice del merito, valutando caso per caso, non tener conto solo di quanto legislativamente previsto e disposto nel 1990 (in relazione alla, conoscenza scientifica di detto virus) ma anche di quanto antecedentemente stabilito da leggi e risultante da dati scientifici comprovanti comunque la "non affidabilità e idoneità" del sangue oggetto di trasfusione; d) sussiste la configurabilità di una condotta omissiva colposa quale causa dei danni inferti alla salute del paziente.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 05-05-2011, n. 17435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 12 luglio 2010 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame formulata da D.L.M. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 10 giugno 2010 dal gip del locale Tribunale in relazione ai delitti di omicidio volontario e di porto illegale di una pistola, entrambi aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. I fatti oggetto del procedimento riguardano l’omicidio di R. A., nipote del boss P.R., ucciso il (OMISSIS) all’interno dell’esercizio commerciale gestito da L. S., reale obiettivo dell’azione delittuosa, da inquadrare nel contesto della violenta contrapposizione tra il clan Di Lauro e i cd.

"scissionisti".

Ad avviso dei giudici sussisteva un quadro di gravità indiziaria sulla base di una pluralità di elementi, fra loro convergenti.

In merito alla dinamica del fatto e alle sue circostanze di tempo e di luogo di consumazione venivano richiamate le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ( B.L., F. G., S.V., Ri.Ed., R. P., A.N., moglie della vittima), l’esito dei rilievi e degli accertamenti tecnici e fotografici esperiti sul luogo dell’accaduto, le risultanze degli accertamenti medico-legali da cui emergeva che la vittima era stata raggiunta da quattro colpi d’arma da fuoco – tre al capo e una alla spalla destra – che ne avevano provocato la morte.

La riconducibilità del fatto al clan Di Mauro veniva argomentata sulla base della relazione di servizio redatta il 24 gennaio 2005 da due appartenenti al Ros Carabinieri – M.llo C. e App. Ca. – che, transitando casualmente in prossimità del luogo del fatto, avevano avuto modo di notare Bu.Ma., accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio, appostato nei pressi del negozio, ove avvenne l’agguato, e di rilevare gli estremi della targa del motociclo su cui viaggiava.

Elemento di conforto a tale impostazione investigativa veniva individuato nella conversazione intercorsa tra P.R. (appartenente al clan dei cd. "scissionisti" e ristretto in carcere) e il nipote L.S., oggetto dell’intercettazione ambientale dell’8 febbraio 2005, nel contenuto del colloqui (illustrati nell’ambito della sentenza relativa all’omicidio di V.G., pronunziata il 12 dicembre 2008 dalla 4^ Sezione della Corte d’assise di Napoli), svoltosi il 5 novembre 2004 tra De.

L.U. e Pe.Lu. (entrambi alleati di D.L. C.), evidenzianti la fluidità del gruppo Di Lauro e le critiche mosse a D.L.M., ritenuto inadeguato al ruolo di capo per essersi circondato di ragazzi inesperti da lui stesso armati, nonchè, infine, nelle sentenze pronunziate, rispettivamente, il 4 aprile 2006 dal gup del Tribunale di Napoli e il 12 dicembre 2008 dalla 4^ Sezione della Corte d’assise di Napoli, contenenti la ricostruzione degli omicidi posti in essere tra il gennaio 2004 e la primavera del 2005.

La sussistenza di elementi di riscontro estrinseci individualizzanti veniva desunta, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Ca.Ca. (poste a base della riapertura delle indagini, disposta nel febbraio 2010), affiliato organicamente al clan Di Lauro contestualmente all’arresto di D. L.C. (21 gennaio 2005) e, quindi, tre giorni prima dell’omicidio di R..

Ca.Ca., controllato in compagnia di Bu.Ma.

(esecutore dell’omicidio in esame) due giorni prima dell’agguato mortale, aveva avuto modo di partecipare ad una riunione, svoltasi intorno al 24 gennaio 2005, nel corso della quale in cui M. C. e Pi.Gi. detto Pe. (deceduto), avevano mostrato un foglio, contenente un elenco di nomi, ricevuto da D. L.C. e avevano comunicato la decisione di uccidere un parente di P. che lavorava in un centro di telefonia. In tale contesto Bu. era stato inviato, con altre due persone, a localizzare il negozio in cui operava la vittima prescelta e, subito dopo, era iniziata la fase organizzativa dell’omicidio che aveva comportato anche la consegna a Bu. di un documento con false generalità. Ca.Ca. riferiva, inoltre, che l’omicidio aveva coinvolto, per errore, una persona diversa da quella individuata e che non era possibile che M. e Pi. avessero deciso di commettere tale delitto senza il consenso di D.L.M., che aveva assunto la reggenza del gruppo dopo l’arresto del fratello C. e lo rappresentava a tutti gli effetti. Ca.Ca. aggiungeva di avere appreso da P.G. che questi aveva messo al corrente D.L.M. dell’errore di persona nell’esecuzione dell’omicidio.

Ad avviso dei giudici le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ca.Ca. erano, a loro volta, riscontrate da quelle di Pr.An. e Pi.An..

Il primo riferiva di essere stato convocato, subito dopo l’arresto di C., in epoca compresa tra il (OMISSIS) da D. L.M. (all’epoca latitante), che aveva chiesto a lui e a Pi.Gi. – depositari del foglio lasciato da D.L. C., contenente i nominativi dei soggetti da uccidere – la disponibilità alla commissione degli omicidi, la cui prosecuzione, pur dopo l’arresto di C., sarebbe servita ad indebolire l’accusa rivolta a quest’ultimo di essere il mandante dei delitti. In tale contesto, Pi.Gi., detto Pe., pur avendo negato, insieme con Pr., la sua disponibilità a consumare gli omicidi, aveva riferito a D.L.M. che un nipote dei P. aveva un negozio. Subito dopo l’omicidio di R., Pi.Gi., parlando con Pr. si era mostrato dispiaciuto per il coinvolgimento nell’agguato di una persona diversa da quella prescelta.

Pi.An., capo, insieme con Pr.An. dell’omonima famiglia alleata con i D.L., era stato destinatario delle confidenze del cugino Pr.An., il quale gli aveva parlato della richiesta rivoltagli da D.L. M. di proseguire gli omicidi pur dopo l’arresto di C..

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i due difensori di fiducia, D.L.M., il quale formula le seguenti doglianze.

Innanzitutto lamenta violazione di legge e carenza della motivazione, atteso che il provvedimento impugnato si limita a riprodurre pedissequamente le argomentazioni sviluppate dal gip senza alcuna autonoma rielaborazione critica delle stesse in palese violazione delle regole elaborate dalla giurisprudenza in tema di motivazione per relationem.

Denuncia, poi, violazione di legge, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai canoni di valutazione probatoria e ai parametri di valutazione delle chiamate in correità.

Osserva, al riguardo, che è mancata qualsiasi apprezzamento della credibilità intrinseca di Ca.Ca., la cui inattendibilità – contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza oggetto del ricorso – non è stata vagliata dalla Corte d’assise di Napoli, atteso che la sentenza del 18 novembre 2009 è stata pronunziata prima dell’inizio della collaborazione di Ca.Ca., avviata il 13 dicembre 2009. Rileva, inoltre, che le dichiarazioni di Ca.Ca. non integrano gli estremi di una chiamata in correità di D.L.M., in quanto non attribuiscono all’indagato specifiche condotte. Inoltre le dichiarazioni rese da Pi.An. sono de relato da Pr. e non possono, quindi, costituire un valido elemento di riscontro estrinseco individualizzante alle propalazioni di quest’ultimo. La difesa argomenta, poi, che non è in alcun modo provato l’asserito ruolo di capo assunto da D.L.M. dopo l’arresto del fratello C. e osserva che tale circostanza è smentita dalle date degli arresti di altri componenti di spicco del clan, a partire dall’arresto di D.L.P., avvenuto il 16 settembre 2005, ossia dopo l’omicidio di R..

Sottolinea, anche, che le dichiarazioni di Pr. non evidenziano il mandato omicidiario da parte di D.L.M., bensì da parte di D.L.C., e che una circostanza del genere è confermata dalle dichiarazioni rese, il 31 gennaio 2008, da Pi.Gi., il cui contributo conoscitivo non è stato in alcun modo apprezzato.

Il ricorrente pone, quindi, in luce l’obiettiva inconciliabilità del narrato di Ca.Ca., Pr., Pi. in ordine al mandato omicidiario, alla individuazione della vittima, alla custodia del foglio recante l’elenco degli obiettivi da colpire (asseritamente proveniente da D.L.C.), alle modalità dell’incontro con D.L.M. in epoca immediatamente antecedente all’omicidio R..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. A seguito dell’introduzione dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis (ad opera della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 11, attuativa della legge costituzionale sul giusto processo), che impone che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale trovino spazio le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 (Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 43980, ric. Caliò, rv. 220176; Sez. 1^, 7 febbraio 2002, n. 15685, ric. Schiavone, rv. 221330; Sez. fer. 28 agosto 2002, n. 31992, ric. Desogus, rv. 222377; Sez. 6^, 3 dicembre 2004, n. 1894, ric. P.M. in proc. Sapia, rv. 230763), dalla chiamata di correo possono inferirsi elementi indizianti di spessore tale da integrare quella qualificata probabilità di colpevolezza – richiesta dall’art. 273 c.p.p. quale condizione di applicabilità delle misure cautelari personali – solo se i riscontri estrinseci sono compatibili con le dichiarazioni accusatorie e consentono un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico e storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti. Questi devono riferirsi non solo alle modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, ma anche alla specifica posizione soggettiva del chiamato rispetto al fatto di cui deve rispondere (Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 43980, ric. Caliò, rv. 220176).

La chiamata di correo può, quindi, costituire grave indizio di colpevolezza soltanto quando è sorretta da riscontri estrinseci individualizzanti, perchè solo sulla base di tale caratterizzazione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura nella prospettiva del contraddittorio dibattimentale (Sez. 1^, 7 febbraio 2002, n. 15685, ric. Schiavone, rv. 221330; Sez. 5, 18 aprile 2002, n. 28703, ric. D’Emanuele, rv. 222989; Sez. fer. 28 agosto 2002, n. 31992, ric. Desogus, rv. 222377; Sez. 1, 20 settembre 2002, n. 34578, ric. Carvelli, rv. 222170; Sez. 1, 26 febbraio 2003, n. 14426, ric. Grusovin, rv. 223804). Diversamente, sarebbe difficile comprendere quale reale valore prognostico in ordine all’elevata probabilità di colpevolezza possa assegnarsi ad una chiamata di correo che, per il fatto di non essere confermata da un riscontro munito del carattere individualizzante, potrebbe, tutt’al più, avere valore dimostrativo rispetto all’accertamento della verificazione del fatto, ma certamente non riguardo all’attribuzione del fatto stesso e alla riferibilità di esso alla specifica posizione del soggetto nei cui confronti sia stata emessa la misura restrittiva della libertà personale.

In adesione ad un recente orientamento giurisprudenziale, si può, quindi, affermare che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p., comma 1, – in virtù dell’estensione applicativa dell’art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 63 del 2001, art. 11 – soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 36267).

2. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza enunciati sotto diversi profili.

Innanzitutto ha erroneamente ritenuto di qualificare come chiamata in reità le dichiarazioni rese da Ca.Ca. che, con specifico riferimento alla posizione di D.L.M. in relazione all’omicidio di R. (colpito per errore di persona al posto di L.S.), si è limitato a riferire sue deduzioni personali sulla base delle regole di operatività del sodalizio di stampo camorristico, affermando che D.L.M., subentrato nella guida del clan dopo l’arresto di C., non poteva non avere dato, attesa la sua posizione di rappresentanza del gruppo, il suo consenso alla consumazione dell’omicidio, pur se in precedenza deliberato dal fratello C..

Ha, invero, innegabile spessore accusatorio l’elemento rappresentato dalla sicura matrice camorristica del delitto e dall’appartenenza al clan Di Lauro di taluni dei soggetti indicati quali mandanti ed esecutori materiali. Ma deve convenirsi che esso non ha rilevanza conclusiva ai fini del giudizio di colpevolezza, perchè non ricollega ancora D.L.M. in modo diretto al singolo fatto criminoso (omicidio di R.) a lui addebitato, in difetto del requisito indispensabile del riscontro sotto il profilo dell’inerenza soggettiva al fatto, cioè di ulteriori, specifiche, circostanze strettamente e concretamente ricolleganti il singolo chiamato in reità al fatto di cui deve rispondere. Colgono, dunque, nel segno le puntuali e motivate critiche dei difensori circa l’incompletezza o la carenza della motivazione in ordine a questa basilare operazione logica, tendente alla verifica dell’effettiva attendibilità estrinseca della chiamata in reità di Ca.Ca..

Il vizio del percorso argomentativo del ragionamento giudiziale, in cui è incorso il giudice di merito, consiste nel fatto che la chiamata in reità di Ca.Ca., una volta riscontrata in tema di ascrivibilità del delitto al clan Di Lauro, di causale e di modalità esecutive del delitto, è stata ritenuta valido indizio anche per quanto riguarda l’identità delle persone in questo coinvolte, nonostante la mancanza di specifici riscontri individualizzanti a carico del singolo indagato (nella specie D. L.M.). Il mero inserimento di D.L.M. nel clan lo avvicina all’area del delitto, ma non lo collega ancora in modo diretto allo specifico crimine sotto il profilo dell’inerenza soggettiva al fatto.

In secondo luogo, con riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese da Pr.An., l’ordinanza impugnata non ha precisato in quale contesto, durante l’incontro con D.L.M. e P. G., sarebbe maturato il riferimento fatto da quest’ultimo al nipote di P. quale possibile obiettivo della strategia perseguita dal sodalizio, non ha compiutamente ricostruito la complessiva condotta serbata dall’indagato nel corso della conversazione nè, infine, ha precisato se alla generica richiesta di disponibilità alla commissione di omicidi, asseritamene formulata a Pr. e Pi.Gi. da parte di D.L.M., seguì l’indicazione di specifici obiettivi da colpire, tra cui quello di L.S. che, secondo la prospettazione accusatoria, era la vittima predestinata.

Infine, il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto che fossero idonee ad integrare un elemento di riscontro estrinseco individualizzante delle dichiarazioni di Pr.An. le propalazioni di Pi.An.. Invero quest’ultimo, relativamente al fatto omicidiario oggetto del presente processo, non ha riferito in merito a fatti autonomamente e personalmente percepiti, ma si è limitato a narrare le confidenze ricevute dal cugino con conseguenti, evidenti riflessi sulla indipendenza delle stesse dichiarazioni accusatorie.

Per tutte queste ragioni s’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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