T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 11-01-2011, n. 110 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna l’ordinanza n. 64 del 02/09/10 prot. n. 68890 con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate;

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenute, in particolare, fondate la prima e la quarta censura nella parte in cui prospettano il difetto di motivazione dell’atto impugnato laddove applica la sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 piuttosto che quelle previste dagli artt. 33 e 34 del medesimo testo normativo;

Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato qualifica la fattispecie ai sensi degli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l. r. n. 15/08 in quanto le opere ivi indicate sarebbero state realizzate in "totale difformità" dal permesso di costruire n. 239/pdc/06;

Rilevato, però, che non risultano indicate le specifiche ragioni per le quali gli abusi accertati costituiscano, in concreto, alla luce dei parametri qualitativi e quantitativi previsti dalle norme di riferimento (artt. 31 e 32 d.p.r. n. 380/01 nonché artt. 15 e 16 l. r. n. 15/08), ipotesi di difformità totale rispetto al permesso di costruire invece che difformità parziale o ristrutturazione edilizia pure astrattamente ipotizzabili ai sensi degli artt. 33 e 34 d.p.r. n. 380/01 che prevedono un regime sanzionatorio in parte diverso (in punto di inapplicabilità dell’acquisizione di diritto e praticabilità, a determinate condizioni, della sanzione pecuniaria);

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, ai fini della qualificazione in concreto della fattispecie e del correlato esercizio del potere di vigilanza urbanistico – edilizia ad essa riconosciuto dalle norme vigenti;

Considerato che il Comune di Fiumicino, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Fiumicino a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 28-01-2011, n. 3123

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione in data 14 settembre 2009 emesso dal giudice di pace di Roma nel procedimento relativo alle indagini avviate nei confronti di P.C. per i reati di ingiuria e lesione volontaria. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 408 c.p.p., per essere stata omessa la notifica nei suoi confronti della richiesta di archiviazione presentata dal P.M., sebbene egli ne avesse fatto richiesta nella querela; lamenta, pertanto, di essere stato leso nei diritti garantitigli dall’art. 178 c.p.p., lett. c).

Il ricorso è fondato.

Avendo la persona offesa dal reato espresso la volontà di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, la notifica di questa avrebbe dovuto precedere l’emissione del decreto di archiviazione, al fine di rendere possibile l’eventuale opposizione. L’omissione di tale adempimento, in violazione dell’art. 408 c.p.p., ha dato luogo a un vizio del contraddittorio denunciabile con ricorso per cassazione, svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p.. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, perchè provveda agli adempimenti di rito.
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Roma per l’ulteriore corso.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 446 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la nota depositata il 5 gennaio 2011, con la quale il difensore di parte ricorrente dichiara che i soli ricorrenti che avevano dichiarato, in precedenza, la permanenza dell’interesse alla decisione, sigg. ri G.L., C.C., B.D., B.C., M.P., P.R., S.L., T.L., G.C. e C.L., non hanno più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011, i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio:

preso atto di quanto comunicato dai ricorrenti dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese, in considerazione dell’esito del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 239 Competenza e giurisdizione Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente impugna il provvedimento specificato nell’epigrafe stessa, nella parte in cui individua 26 medici convenzionati aventi diritto all’assunzione nei ruoli delle ASL in applicazione dell’art. 8, c. 1 bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 8 dei decreti legislativi nn. 229 del 1999 e 254 del 2000.

Sul ricorso difetta la giurisdizione amministrativa.

Il provvedimento impugnato, infatti, individua i medici, già titolari di un rapporto di incarico a tempo indeterminato, valutati idonei all’instaurazione del rapporto di impiego, in seguito al superamento di una prova di idoneità, non impugnata con il presente ricorso, e previo accertamento del possesso di determinati requisiti.

Si tratta, in sostanza, di un atto che si inserisce in una sequenza procedimentale finalizzata all’assunzione alle dipendenze del servizio sanitario di personale medico già titolare di un rapporto convenzionale.

Per effetto dell’art. 63, c. 1 del d. lgs n. 165 del 2001, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2… incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo."

Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 63, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La presente controversia, non avendo ad oggetto una procedura concorsuale, non ravvisandosi la natura concorsuale dell’esame di idoneità il cui superamento costituiva solo uno dei presupposti per l’assunzione e che, in ogni caso, rimane estraneo alla materia del contendere, deve ritenersi, dunque, devoluta alla cognizione dell’Autorità giurisdizionale ordinaria, rientrando nella materia degli atti di assunzione e di inquadramento nei ruoli di personale alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è disciplinato in regime privatistico.

Deve condividersi, dunque, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui "la pretesa all’assunzione in ruolo nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, ai sensi dell’art. 8 comma 1 bis d.lg. n. 502 del 1992, rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, comprensiva, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, anche delle controversie concernenti l’assunzione al lavoro; infatti, nella vicenda in questione non viene in rilievo una procedura concorsuale, non avendo luogo una scelta comparativa tra più aspiranti che sfocia nella predisposizione di una graduatoria, ma una mera valutazione di idoneità, unita al riscontro del solo possesso degli altri requisiti per l’inquadramento in ruolo" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 maggio 2006, n. 4513).

In conclusione, questo TAR deve dichiarare il difetto di giurisdizione.

In applicazione dell’art. 11, c. 2, c. p. a., il processo potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

I contrasti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il difetto di giurisdizione e indica munito di giurisdizione su di esso il giudice ordinario.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.