Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 215 università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra Gu.Ca., iscritta fin dall’anno accademico 1994/1995 alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, nel marzo 2006, a seguito del disconoscimento da parte di taluni docenti della sottoscrizione relativa al superamento di alcuni esami dalla stessa asseritamente sostenuti, veniva denunciata alla Procura della Repubblica di Palermo.

Nel maggio 2007, la sig.ra Gu., recatasi presso la segreteria della facoltà di Medicina per chiedere i moduli di pagamento ai fini dell’iscrizione agli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007, apprendeva dall’operatore di sportello di essere impossibilitata a procedere alla predetta iscrizione in quanto il suo profilo informatico risultava bloccato.

La sig.ra Gu., con nota inoltrata in data 21.5.2007, prot. n. 38496/07, rappresentava l’accaduto al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, specificando di non aver mai avuto alcuna notizia in ordine alla sussistenza di disposizioni ostative alla predetta iscrizione, richiedendo, contestualmente, copia degli eventuali provvedimenti emessi nei propri confronti.

In data 3 luglio 2007, con decreto n. 3338/07, la predetta Università, richiamando in premessa la nota n. 38496/07 sopra richiamata, comunicava la sospensione a tempo indeterminato della sig.ra Gu. da ogni attività universitaria, sino a successiva pronuncia dell’Autorità giudiziaria.

Avverso il suddetto decreto, l’odierna ricorrente proponeva ricorso al T.A.R.S. Palermo, il quale, con sentenza n. 2230/07, ritenendo fondate le assorbenti censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, annullava l’impugnato decreto.

Per effetto della sentenza suddetta, la sig.ra Gu. riprendeva nuovamente l’attività universitaria.

Tuttavia, in data 13.12.08, le veniva comunicato l’avvio del procedimento per la sospensione nei suoi confronti "da ogni attività universitaria sino all’esito del procedimento penale scaturito dal disconoscimento da parte di alcuni docenti della sottoscrizione relativa al superamento di alcuni esami universitari".

La sig.ra Gu., con nota prot. n. 97770 del 27.12.08, presentava le proprie controdeduzioni.

Tuttavia, con delibera del 3.3.09 del Senato Accademico, veniva disposta "… la sospensione cautelare da ogni attività universitaria alla studentessa Ca.Gu. (…) per un periodo di anni due, nelle more della definizione del procedimento giudiziario penale avviato a seguito di denuncia del Dirigente dell’Area Servizi Studenti del 14 giugno 2007 …".

Avverso la succitata delibera, la sig.ra Gu.Ca. proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R.S. Palermo, recante il n. R. G. 711/2009, tutt’oggi pendente, per chiederne l’annullamento, previa sospensiva.

Per l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 487/09 l’istanza cautelare veniva rigettata dal citato T.A.R.

Successivamente, con istanza notificata il 29 maggio 2009 e depositata il 5 giugno successivo, la ricorrente chiedeva l’annullamento della nota prot. 31742 del 5 maggio 2009, con la quale era stata respinta l’istanza di accesso dalla stessa formulata al fine di estrarre copia dei documenti da cui si evinca che dal marzo 2006 sino all’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 2230/2007 era stato bloccato il (proprio) profilo informatico, nonché dei documenti, dai quali si evinca che, successivamente alla sospensione cautelare dell’istante, adottata dal Senato Accademico in data 3.3.09, era stato nuovamente bloccato il profilo informatico.

Chiedeva, altresì, l’emanazione di un ordine di esibizione dei documenti in questione.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1437/09, rigettava il ricorso per infondatezza, in quanto, con nota prot. n. 31472 del 5 maggio 2009, l’Università degli Studi di Palermo aveva riscontrato negativamente l’istanza di accesso avanzata dall’appellante al fine di estrarre copia dei documenti di "blocco" del proprio profilo informatico, rappresentando che, a seguito di attenta e puntuale istruttoria, aveva riscontrato l’inesistenza del provvedimento richiesto.

Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Gu. deduceva che, da un lato, la P.A. si era limitata ad affermare labilmente l’inesistenza del citato blocco informatico, senza provare di avere proceduto ad un’attenta ricerca nei tabulati informatici e senza provare che, da tale ricerca, era emersa l’inesistenza di operazioni telematiche idonee a bloccarne il profilo informatico, e che, dall’altro, la stessa aveva fornito, nel giudizio di primo grado, una serie di elementi idonei a dimostrare che, in effetti, il proprio profilo informatico era stato bloccato ancor prima della formale sospensione decretata nel luglio 2007 con decreto n. 3338/07.

Pertanto, citando favorevole giurisprudenza, in particolare di questo C.G.A. (cfr. decisione n. 927/07), secondo cui la P.A. è tenuta ad esitare favorevolmente l’istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione relativa al blocco del profilo informatico di un soggetto; e ciò anche nel caso in cui non sia mai stato adottato un documento in forma scritta che autorizzi il funzionario o l’addetto informatico a tale operazione, l’odierna ricorrente – pur chiarendo di essere consapevole che non è mai stato adottato un provvedimento formale di blocco del proprio profilo informatico – tuttavia precisava che la propria istanza di accesso "… mira proprio ad acquisire i dati (il tabulato informatico contenente tutte le operazioni effettuate sul profilo informatico nonché le c.d. registrazioni di log, ossia i dati che identificano il soggetto che materialmente ha introdotto il blocco nel sistema elettronico) proprio al fine di conoscere quando, da quale operatore e per quali ragioni il blocco "abusivo" del proprio profilo informatico è stato adottato".

Concludeva, in accoglimento dell’appello, per l’annullamento e/o la riforma della sopra citata sentenza n. 1437/09 del T.A.R. Palermo.

L’appellata Università degli Studi di Palermo, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.

Con decisione n. 780/2010, questo Consiglio, ritenendo che non sussistessero motivi per discostarsi dalla propria precedente decisione n. 927/07 emessa in analoga controversia, accoglieva l’appello.

Dichiarava, quindi, l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25, 4° comma, della legge n. 241/90, in ordine all’istanza di accesso agli atti inoltrata dalla sig.ra Gu.Ca. in data 9.4.09 e, conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte appellante, disponeva affinché l’Università degli Studi di Palermo provvedesse all’esibizione dei documenti, anche informatici, da cui si evinca che dal marzo 2006 (ossia dalla trasmissione alla Procura della Repubblica di Palermo degli atti relativi alle asserite irregolarità commesse dalla sig.ra Gu.) sino all’esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Palermo n. 2230/07, il profilo informatico dell’odierna istante è stato bloccato.

L’Amministrazione resistente, tuttavia, non ha provveduto ad eseguire detta decisione.

Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Gu. ha chiesto che venga ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla suddetta decisione n. 780/2010 di questo C.G.A ovvero, in caso di ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta che provveda a tal fine.

Ha chiesto, altresì, che detta Amministrazione venga condannata, ai sensi dell’art. 114 del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 104/2010, al risarcimento dei danni extra patrimoniali dalla stessa subiti per effetto della mancata esecuzione della decisione n. 780/2010, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Atteso che l’Amministrazione resistente non ha provveduto a dare esecuzione a quanto disposto da questo stesso C.G.A con la decisione in epigrafe richiamata, il ricorso non può che essere accolto.

Il Collegio ordina, pertanto, che l’Amministrazione appellata provveda a dare esecuzione, entro gg. 45 dalla notifica o dalla comunicazione della presente decisione, a quanto disposto con la decisione n. 780/2010 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, invocata dall’odierna ricorrente.

Per il caso di ulteriore inerzia, dispone, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo, o funzionario dallo stesso delegato, per l’esecuzione di detta decisione n. 780/2010, con l’ulteriore incombenza di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Riserva di decidere sull’istanza di risarcimento del danno, proposta dalla ricorrente, all’esito dell’adempimento del disposto incombente.

Le spese, determinate in Euro 2.000,00 (duemila/00), vengono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione alla decisione n. 780/2010 di questo C.G.A. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, in caso di ulteriore inerzia della Amministrazione, per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo, o funzionario dal medesimo delegato, con l’ulteriore incombenza di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del giudizio, determinate in Euro 2.000,00 (duemila/00), sono poste a carico dell’Amministrazione intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1914 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

I.- La J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. con ricorso al T.A.R. Calabria (premesso di essere stata individuata con deliberazione consiliare n. 197/1988 quale esclusiva avente causa di terreni già individuati dal P.I.P. approvato con deliberazione consiliare n. 180/1985 e di aver stipulato con il Comune di Maida un convenzione attuativa di esso Piano relativamente alla località Condomini) ha chiesto l’annullamento della concessione edilizia n. 21 del 24.2.1998 rilasciata alle parti controinteressate a seguito di approvazione del Piano di lottizzazione da esse proposto.

Le parti controinteressate nel costituirsi in giudizio hanno al contrario sostenuto che, pur essendo stato avviato il procedimento per l’adozione del P.I.P., esso non si sarebbe mai concluso, nonché che la convenzione stipulata tra la ricorrente ed il Comune era inefficace perché adottata in base alla presunzione di efficacia delle delibere di adozione del P.I.P. e della Variante, sicché l’Amministrazione aveva legittimamente prescelto quale strumento urbanistico attuativo il Piano di lottizzazione e rilasciato la concessione edilizia impugnata.

Detto T.A.R., con sentenza n. 240/2000, ha stabilito che il P.I.P. non aveva mai ricevuto il parere di conformità del Competente Assessore regionale e non poteva quindi considerarsi strumento attuativo vigente, con conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con ricorso n. 162/1998, perché, in difetto di efficaci strumenti urbanistici attuativi, la scelta in ordine allo strumento secondario era rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Tanto premesso il Tribunale ha respinto le censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento di rilascio della concessione edilizia impugnata (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

Con ricorso in appello n. 11638/2000 la citata società ha chiesto la riforma di detta sentenza, deducendo che, anche ammesso che sussistesse inefficacia "ab origine" delle convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e la società appellante, sussisterebbe comunque aspettativa di questa, innanzi tutto perché l’avveramento della eventuale condizione sospensiva (approvazione del P.I.P.) era rimesso esclusivamente al Comune di Maida, che aveva quindi l’onere di attivarsi perché ciò non accadesse e di dare avviso alla controparte di iniziative comunali che potevano rendere impossibile tale avveramento. In secondo luogo perché l’iniziativa cui erano stati assoggettati i terreni dei controinteressati era perfettamente analoga a quella concordata con la società ricorrente, nei cui confronti sussisteva l’obbligo di comunicare, sul piano della buona fede oggettiva, l’avvio della procedura, se non di preferire la parte con cui erano già stati stretti patti.

Sono stati quindi riproporti i motivi di primo grado.

In subordine è stata dedotta la erroneità della interpretazione del Giudice di primo grado che ha ritenuto inefficace la convenzione, in quanto subordinata non solo alla approvazione della nuova variante del Piano di fabbricazione ma anche alla vigenza del P.I.P., strumento attuativo non formato dal Comune.

Ciò sia in quanto i Piani per gli Insediamenti Produttivi non sono soggetti ad approvazione regionale e quindi il P.I.P. di cui trattasi era efficace, sia in quanto, comunque, l’atto di convenzione non era integrato "ex lege" dalla previsione di una "condicio juris" sospensiva implicita, costituita dalla intervenuta formazione del P.I.P., sicché l’eventuale inosservanza della esigenza di integrazione non avrebbe mai potuto operare attraverso il meccanismo della integrazione diretta di una convenzione che non la contemplava, ma avrebbe potuto costituire, piuttosto, una causa di illegittimità della convenzione stessa, che essendo di diritto privato, non necessitava di previa formazione del P.I.P..

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 27.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha premesso che le deliberazioni n. 62/1988 e n. 108/1988, rispettivamente di approvazione del P.I.P. e di adozione della variante, sono state successivamente revocate con atti non impugnati. Inoltre ha evidenziato che l’appello proposto dalla J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. contro la sentenza del T.A.R. Calabria n. 543/2003 (di reiezione di altri ricorsi proposti da detta società contro concessioni edilizie rilasciate ad altre parti sulla base dell’affermato mancato perfezionamento del P.I.P. di cui trattasi e della inefficacia della convenzione in questione) è stato nelle more dichiarato perento, con conseguente formazione del giudicato sulla non vigenza di detto P.I.P. e sulla inefficacia di detta convenzione. Ha quindi chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ed ha ribadito tesi e richieste.

II.- Con il ricorso in appello che ha assunto il n. 11639/2000, la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 236/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 58 del 22.12.1997, con cui era stata disposta la lottizzazione della zona "D" in località Condomini, stante la non vigenza del P.I.P. di cui trattasi e la conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con reiezione delle censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento impugnato (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

A sostegno del gravame sono stati posti gli stessi motivi posti a base dell’appello precedente.

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 24.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, per le medesime ragioni indicate con riferimento al precedente appello, ed ha ribadito tesi e richieste.

III.- Con ricorso in appello che ha assunto il n.11640/2000 la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 239/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 22 del 27.2.1998, stante la non vigenza del P.I.P. di cui trattasi e la conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con reiezione delle censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento impugnato (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

A sostegno del gravame sono stati posti gli stessi motivi posti a base dell’appello precedente.

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 27.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, per le medesime ragioni indicate con riferimento ai precedenti appelli, ed ha ribadito tesi e richieste.

IV.- Con ordinanza 8 settembre 2010 n. 300 la Sezione ha riunito gli appelli in esame ed ha disposto la acquisizione del fascicolo di primo grado relativamente all’appello n. 11639/2000.

V.- Alla pubblica udienza del 30.11.2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come dai verbali di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, che ha assunto il n. 11638/2000, la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha chiesto la riforma della sentenza n. 240 del T.A.R. Calabria con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa società (che assumeva di essere stata individuata con deliberazione consiliare n. 197/1988 quale esclusiva avente causa di terreni già individuati dal P.I.P. approvato con deliberazione consiliare n. 180/1985 e di aver stipulato con il Comune di Maida una convenzione attuativa di esso Piano relativamente alla località Condomini) per l’annullamento della concessione edilizia n. 21 del 24.2.1998 rilasciata alle parti controinteressate a seguito di approvazione del piano di lottizzazione da esse proposto.

Con il ricorso in appello che ha assunto il n. 11639/2000, la società suddetta ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 236/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 58 del 22.12.1997, con cui era stata disposta la lottizzazione della zona "D" in località Condomini.

Con ricorso in appello che ha assunto il n.11640/2000 detta società ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 239/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 22 del 27.2.1998.

2.- Innanzitutto la sezione rileva che con ordinanza n. 300/2010 i tre gravami in esame sono stati riuniti, per la palese loro connessione oggettiva (vertendo in merito alla legittimità dei medesimi atti presupposti a quelli impugnati) e soggettiva, sicché essi devono essere esaminati e decisi nel merito con un’unica pronuncia.

3.- In secondo luogo la Sezione deve verificare la fondatezza della richiesta formulata dal Comune di Maida di declaratoria di improcedibilità degli appelli in esame per sopravvenuta carenza di interesse nell’assunto che l’appello proposto dalla società J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. contro la sentenza del T.A.R. Calabria n. 543/2003 (di reiezione di altri ricorsi proposti dalla stessa società contro concessioni edilizie rilasciate ad altre parti sul presupposto dell’affermato mancato perfezionamento del P.I.P. di cui trattasi e di inefficacia della convenzione in questione) è stato nelle more dichiarato perento, con conseguente formazione del giudicato sulla non vigenza di detto P.I.P. e sulla inefficacia di detta convenzione, oggetto del contendere anche nei giudizi in esame.

Va osservato al riguardo che con detta sentenza n. 543/2003 è stato affermato che il P.I.P. cui faceva riferimento lo schema di convenzione per la cessione delle aree in località Condomini tra il Comune di Maida e detta società non si era mai perfezionato e che era così venuto meno il presupposto indefettibile per l’efficacia obbligatoria, tra le parti, del contenuto della convenzione.

L’appello n. 4031/2004 con il quale J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. aveva impugnato detta sentenza è stato dichiarato perento con decreto n. 6755/2010 della Sezione IV del Consiglio di Stato, sicché su di essa si è formato il giudicato.

E’ da ritenersi così definitivamente accertato che detto P.I.P. non si era mai perfezionato e che tanto aveva comportato il venir meno della condizione posta a presupposto di efficacia della convenzione esecutiva di detto Piano stipulata tra detta società ed il Comune di Maida.

Le sentenze impugnate con gli appelli in esame sono anche esse basate sulla affermazione che il P.I.P. di cui trattasi non ha mai ricevuto il parere di conformità agli strumenti urbanistici da parte del competente Assessorato regionale, con la conseguenza che quello intervenuto tra detta società ed il Comune era solo uno schema di convenzione subordinato alla vigenza di detto Piano e che il piano di lottizzazione e le concessioni edilizie impugnati erano legittimi in quanto, in assenza di efficaci strumenti urbanistici attuativi, la scelta in ordine allo strumento secondario era rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. A tanto è stato fatto conseguire dai Giudici di prime cure la conseguenza che la società suddetta non aveva diritto ad essere avvisata dell’avvio del procedimento, che non sussisteva vizio di motivazione circa il sacrificio del suo diritto di superficie, che era inesistente, e che non poteva essere stata posta in essere alcuna violazione di strumenti urbanistici vigenti.

Ritiene il Collegio che l’acquisizione di autorità di cosa giudicata della circostanza che detto P.I.P. non si era mai perfezionato in ogni sua parte (e quindi nei confronti di tutte le parti interessate) e della conseguente insussistenza della efficacia della convenzione esecutiva di detto Piano stipulata tra la società J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ed il Comune di Maida non possa che comportare la sopravvenienza di carenza di interesse della società stessa alla decisione degli appelli in esame, che hanno basato la contestazione della fondatezza dei motivi di ricorso con i quali era stato lamentato il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento, il vizio di motivazione circa il sacrificio del suo diritto di superficie e la violazione di strumenti urbanistici vigenti, sostanzialmente ed esclusivamente in via derivata dalla vigenza del P.I.P. medesimo e dalla efficacia di detta convenzione.

Ciò considerato che deve ritenersi inammissibile, perché formulata per la prima volta in appello (Consiglio Stato, sez. V, 03 dicembre 2010, n. 8402), la censura che, anche ammesso che sussistesse l’inefficacia delle convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e la società appellante, sarebbe sussistita comunque aspettativa di questa (sia perché l’avveramento della eventuale condizione sospensiva -approvazione del P.I.P.- era rimesso esclusivamente al Comune di Maida, che aveva quindi l’onere di attivarsi perché ciò non accadesse, con onere di dare avviso alla controparte di iniziative comunali che rendessero impossibile tale avveramento, sia perché l’iniziativa cui erano stati adibiti i terreni dei controinteressati era perfettamente analoga a quella concordata con la società ricorrente), con la conseguenza che nei suoi confronti sussisteva, conseguentemente, l’obbligo di comunicare, sul piano della buona fede oggettiva, l’avvio della procedura, se non di preferire la parte con cui erano già stati stretti patti.

Peraltro detta censura non potrebbe comunque essere condivisa, sussistendo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento solo nei confronti delle parti effettivamente controinteressate in senso tecnico, cioè titolari di interesse qualificato, e non nei confronti delle parti, come l’appellante, titolari di aspettative di mero fatto (Consiglio Stato, Sezione IV, 27 agosto 2010, n. 5983).

4.- Gli appelli riuniti in esame devono essere conclusivamente dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti in esame, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nio, ed Manno Adele, che hanno entrambi chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2010, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame proposta da B. D. classe (OMISSIS) avverso l’ordinanza del G.I.P. di quel Tribunale in data 11 gennaio 2010, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato:

– del reato di cui al capo b) della rubrica ( D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7: aver fittiziamente attribuito a terzi e cioè a tali S.F. e M. E. le quote della s.r.l. "ESSETRE", titolare di un supermercato SMA corrente in (OMISSIS), interamente riconducibile all’indagato ed al padre C., quali componenti della cosca mafiosa dei B., operante in (OMISSIS) e facente capo a B.C., residente in (OMISSIS));

– del reato di cui al capo c) della rubrica ( D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7: aver fittiziamente attribuito a terzi e cioè a tale D.A. la titolarità dell’impresa individuale "D.A.A.G. di D’AGOSTINO ANGELO", corrente in (OMISSIS) ed esercente attività di disinfestazione, interamente riconducibile all’indagato ed al padre C., quali componenti della cosca mafiosa dei B., operante in (OMISSIS) e facente capo a B.C., residente in (OMISSIS));

– del reato di cui al capo g) – ( D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992: aver fittiziamente attribuito a terzi e cioè alla propria moglie M.A. la titolarità dell’autovettura Audi A4 targata (OMISSIS), interamente riconducibile all’indagato e intestata alla propria moglie al fine di non incorrere nelle misure di carattere patrimoniale che avrebbero potuto colpire i componenti della famiglia B., tenuto conto dei trascorsi mafiosi di diversi di loro o comunque dei loro stretti congiunti).

2. Il Tribunale ha rilevato la sussistenza ed attuale operatività della cosca mafiosa nota come clan BELLOCCO, operante nel territorio del Comune di (OMISSIS), a sua volta inserito nel territorio della Piana di (OMISSIS) ed il cui capo era B.C., già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., affidato in prova ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 15.7.08.

Tramite le disposte intercettazioni telefoniche era stata riscontrata l’attuale operatività e la ripresa dell’attività illecita dell’associazione mafiosa "BELLOCCO", pur essendosi il suo capo B.C. trasferito in provincia di (OMISSIS), da dove il medesimo aveva continuato a gestire gli affari illeciti in (OMISSIS), spartendo il territorio con la cosca dei PESCE, con disponibilità di armi e capacità di reagire alle minacce di morte ricevute da tale A.F., soggetto appartenente ad una comunità nomade stanziata nel territorio di (OMISSIS); e nell’ambito di tale cosca il ruolo svolto dall’odierno ricorrente era stato quello di gestire gli affari, cui era interessata la cosca mafiosa anzidetta, fin dal luglio del 2009. 3. A carico dell’odierno indagato, peraltro già destinatario di altra ordinanza custodiale, emessa nei suoi confronti dal G.I.P. di Reggio Calabria il 10 agosto 2009 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli al capo b) della rubrica, per essere stato ritenuto proprietario di fatto della s.r.l.

"ESSETRE", con sede in (OMISSIS), titolare di un supermercato alimentare ivi ubicato, sebbene soci della stessa fossero formalmente tali M.E. e S.F., quest’ultimo altresì amministratore unico della società, essendo stato accettato che le risorse economiche di questi ultimi non erano assolutamente in grado di sostenere l’ingente investimento finanziario che l’attività commerciale anzidetta aveva richiesto.

Dalle intercettazioni telefoniche disposte era emerso l’interesse diretto dell’odierno indagato e di suo padre B.C. nei confronti del predetto esercizio commerciale, provvedendo quotidianamente l’indagato ad informare il padre circa l’andamento della gestione dell’esercizio commerciale, degli incassi quotidiani percepiti, delle campagne promozionali operate per incrementare le entrate del supermercato.

L’indagato poi consultava suo padre quando si trattava di assumere dipendenti; assumeva in prima persona la responsabilità di determinate scelte strategiche e di mercato; aveva chiesto nel corso di una telefonata del 3.7.2009 notizie a S.A., figlio del formale a.u. della società e dipendente della stessa, circa una verifica effettuata in mattinata al supermercato dalla Guardia di Finanza.

L’attività commerciale anzidetta era stata pertanto ritenuta una vera e propria azienda della famiglia B. ed al riguardo l’ordinanza impugnata aveva fatto riferimento ad un’intercettazione dell’11.2.09, nel corso della quale l’odierno indagato aveva redarguito S.A., per avere una dipendente chiesto il pagamento di uno scontrino alla di lui sorella M.A., a nome della quale peraltro B.C. aveva chiesto all’indagato di aprire un reparto di merceria all’interno del supermercato anzidetto.

Il Tribunale ha poi rilevato come che il delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, poteva essere commesso anche da chi non era in atto sottoposto a misura di prevenzione, essendo sufficiente che l’interessato potesse fondatamente presumere di poter essere in futuro sottoposto alla procedura anzidetta.

4. Il Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza a carico dell’indagato di rilevanti indizi di colpevolezza in ordine al reato contestatogli al capo c) della rubrica; anche per tale delitto ha elencato tutta una serie di intercettazioni telefoniche, dalle quali era dato ritenere che l’odierno indagato era stato incaricato, nell’ambito della cosca BELLOCCO, di occuparsi della gestione di diverse attività imprenditoriali, fra le quali, oltre al supermercato indicato nel reato contestatogli al capo b), di cui sopra, altresì una ditta individuale di disinfestazione, denominata "D.A.A.G. di D’AGOSTINO Angelo", corrente in (OMISSIS), iscritta nel registro delle imprese nel 2004, fittiziamente intestata, per le medesime finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, a tale D.A.; e la p.g. aveva accertato come quest’ultimo avesse dichiarato redditi estremamente esigui, tali da non consentire alcun investimento, essendo essi a malapena sufficienti a soddisfare le esigenze di vita quotidiana; ed anche con riferimento a tale delitto erano numerose le intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso che l’indagato, sotto le direttive del padre B.C., gestiva l’attività, trattando con i clienti e con gli operai, preoccupandosi del buon andamento dell’impresa, raccogliendo le richieste di intervento, programmando le stesse, talvolta presentandosi come il titolare della ditta in questione; e da più di una telefonata intercettata fra quelle intercorse fra l’indagato e suo padre erano emerse le vive raccomandazioni fatte da quest’ultimo di non trascurare l’attività della ditta, ma anzi di curarla ed incrementarla.

5. Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistere a carico dell’indagato rilevanti indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo g) della rubrica; anche per tale delitto ha elencato tutta una serie di intercettazioni telefoniche, dalle quali era dato ritenere che l’odierno indagato fosse il vero proprietario dell’autovettura Audi A4 targata (OMISSIS), formalmente intestata a sua moglie M.A.; anche in tal caso era emerso che la M. non aveva fonti di reddito ufficiali, tali da consentirle investimenti di tale tipo; era pertanto da ritenere che l’intestazione di comodo di tale veicolo fosse finalizzata a non incorrere nelle misure di carattere patrimoniale, che avrebbero potuto colpire i componenti della famiglia B., tenuto conto dei trascorsi mafiosi di alcuni di essi.

6. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza, per i reati contestati all’odierno indagato sub b) e sub c), dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in quanto, in entrambi i casi, le attività commerciali svolte erano il frutto del reimpiego degli introiti derivanti dall’attività criminosa della cosca BELLOCCO, avuto riguardo all’inesistenza di fonti di reddito ufficiali in capo ai membri del nucleo familiare B.; si era in presenza di una strategia globale e sistematica, che prevedeva l’intestazione a terzi compiacenti di attività imprenditoriali ad essi facenti capo, onde celarne l’effettiva titolarità ed evitarne l’aggressione per effetto di provvedimenti ablatori giudiziali.

7. A carico dell’indagato il Tribunale ha poi ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia inframuraria, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. c), avendo fatto riferimento al ruolo di rilievo ricoperto dall’indagato, si da far ritenere altamente probabile la sua perseveranza nelle condotte criminose, attraverso le quali si manifestava la vigenza e la piena operatività del sodalizio criminoso facente capo a suo padre; il Tribunale ha inoltre fatto riferimento alla presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3, in ragione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata in relazione ai delitti di cui ai capi b) e c) della rubrica.

8. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B.D., classe (OMISSIS), per il tramite del suo difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies.

Era un dato storico che esso ricorrente, fino al 2009 non era stato mai oggetto di alcun atto di indagine, essendo stato egli costantemente ritenuto estraneo alla consorteria dei BELLOCCO;

inoltre, con riferimento al reato di cui al capo g) della rubrica, la condotta incriminata era inidonea ad eludere le disposizioni di legge in materia patrimoniale, atteso che, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, le indagini venivano effettuate anche nei confronti del coniuge, si che, se anche esso ricorrente fosse stato nelle condizioni soggettive per essere destinatario di norme di prevenzione, l’avere intestato un’autovettura alla propria consorte non sarebbe stata condotta idonea ad integrare la norma penale ritenuta violata, sotto il profilo dell’insussistenza del relativo elemento soggettivo.

Il P.M. aveva omesso di indicare gli elementi concreti dai quali desumere che esso ricorrente versasse nelle condizioni soggettive per essere sottoposto a misure di prevenzione, non essendo all’uopo sufficiente che si trattasse di soggetto legato da rapporti di parentela ad un soggetto riconosciuto, con sentenza esecutiva, come mafioso.

In modo illogico il Tribunale aveva poi ritenuto che esso ricorrente avrebbe dovuto presumere l’avvio nei suoi confronti di procedure di prevenzione non già in quanto dedito ad attività criminose, ovvero perchè indagato o imputato per reati di mafia, ma solo perchè figlio di B.C., atteso il permanere dell’operatività della cosca BELLOCCO. Egli al contrario non poteva essere ritenuto intraneo alla cosca mafiosa dei BELLOCCO, in quanto, prima del 2009, non era mai stato neanche indagato per far parte della ndrina BELLOCCO. Non era poi ravvisarle a suo carico il dolo specifico; ed il provvedimento impugnato in modo contraddicono da un lato aveva ritenuto che fosse sufficiente, per ritenere imminente l’inizio di una procedura di prevenzione, che si procedesse contro un soggetto per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., atteso che, in tal caso, il P.M. competente per territorio avrebbe dovuto avviare la procedura di prevenzione; dall’altro aveva ritenuto che l’inizio del procedimento penale ovvero della misura di prevenzione potesse riguardare non la condizione soggettiva dell’interessato, ma quella del proprio ascendente, in tal modo non avendo tenuto conto della sua totale incensuratezza prima dei fatti, per i quali era iniziato il presente procedimento, il quale non aveva ad oggetto i reati normalmente ascritti ad appartenenti a sodalizi criminosi, quali estorsioni e violazioni legge stupefacenti.

9. Con memoria depositata il 2.3.2011 il difensore del ricorrente ha fatto presente che questa Corte aveva recentemente annullato un provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria nei confronti della propria moglie M.A., ritenuta partecipe nel medesimo reato ascrittogli al capo g) della rubrica.

Ha fatto presente che esso ricorrente, se avesse inteso eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale, avrebbe intestato l’autovettura a terzi estranei al proprio nucleo familiare, in quanto i beni intestati al coniuge sarebbero stati i primi ad essere colpiti dalla scure degli accertamenti connessi all’applicazione di misure di prevenzione.

Ha poi insistito nella mancanza nel suo comportamento dell’elemento soggettivo richiesto dalla legge per la sussistenza dei tre delitti ascrittigli, in quanto, nel caso in esame, non sussisteva alcun elemento oggettivo dal quale desumere che, nei suoi confronti, stesse per essere adottata una misura di prevenzione; ed il fatto che alcuni suoi parenti fossero stati destinatari di misure di prevenzione non era condizione sufficiente per applicare nei suoi confronti la norma di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, in quanto, in tal modo, la norma sarebbe stata applicata non alla luce di un fatto penalmente rilevante, ma alla luce del solo sospetto che il figlio di un mafioso non poteva che reinvestire capitali illeciti attraverso prestanomi; il che sarebbe stato in contrasto con la volontà del legislatore, che certamente non intendeva colpire chi, come esso ricorrente, per i motivi più disparati, era stato costretto a forme occulte di ingresso in società per poter lavorare.

La fattispecie di reato a lui contestato era una fattispecie di pericolo a dolo specifico; sarebbe stato pertanto necessario configurare l’elemento del pericolo come pericolo concreto, nel senso che il giudice avrebbe dovuto verificare di volta in volta in concreto detto pericolo e la condotta esecutiva da lui posta in essere avrebbe dovuta essere intrinsecamente idonea a realizzare il risultato perseguito; era quindi richiesto la sussistenza in concreto di un reale pericolo di applicazione di una misura di prevenzione nei suoi confronti; il che era da escludere nei suoi confronti, tenuto conto della sua vita anteriore, anche perchè i fatti di cui esso ricorrente rispondeva (costituzione della s.r.l. "ESSE TRE") erano anteriori alla L. n. 125 del 2008, che consentiva l’applicazione di una misura patrimoniale disgiuntamente da quella personale. Il fatto infine che esso ricorrente fosse stato la longa manus di suo padre B.C. era da ritenere smentita dalla conversazione telefonica captata il 5.4.2009, nel corso della quale suo padre gli aveva detto che, se i proventi del supermercato fossero stati così consistenti nel tempo, ben presto esso ricorrente si sarebbe tolti i debiti e guadagnato qualche lira.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.D. classe (OMISSIS) è inammissibile, siccome manifestamente infondato, con riferimento ai reati di cui ai capi b) e c) della rubrica.

2. Con esso il ricorrente lamenta la mancanza di validi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine a detti reati; mentre, al contrario, la motivazione addotta dal provvedimento impugnato per ritenerne la sussistenza appare pienamente condivisibile ed incensurabile.

Il ricorrente non ha escluso che le attività commerciali consistite nella gestione di un supermercato SMA corrente in (OMISSIS), nonchè di una ditta individuale di disinfestazione, denominata "D.A.A.G. di D’AGOSTINO Angelo", pure corrente in (OMISSIS), facessero in concreto capo a lui, sebbene formalmente intestate a terzi, solo avendo sostenuto l’irrilevanza penale del suo comportamento, nel quale non sarebbe stato ravvisabile il dolo specifico, e cioè la sua volontà di aver effettuato tali intestazioni fittizie allo scopo di eludere le conseguenze di misure di prevenzione, che avrebbero potuto essere adottate nei suoi confronti.

Il provvedimento impugnato ha al contrario fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies punisce l’avvenuta interposizione fittizia anche in caso di fondata previsione che il soggetto agente possa essere in futuro sottoposto ad una misure di prevenzione patrimoniale, senza che sia richiesta dunque la concreta emanazione di misure di prevenzione, ovvero la pendenza del relativo procedimento, come può del resto evincersi dalle parole usate dal legislatore, il quale, nell’articolo sopra menzionato, ha parlato della finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già della finalità di eludere le misure in concreto disposte o richieste (cfr., in termini, Cass. Sez. 2 n. 29224 del 14/07/2010 dep. 26/7/2010, imp. Di Rocco, Rv. 248189).

Il che ben poteva essere presunto nei confronti dell’odierno ricorrente, peraltro all’epoca già destinatario di un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., attesa che, dalle numerose intercettazioni telefoniche disposte nei suoi confronti, intercettazioni peraltro neppure adeguatamente contestate quanto a numero ed a contenuti, poteva desumersi come egli fosse in stretto contatto con suo padre B.C. per gestire entrambe dette attività commerciali, si da far presumere la sua evidente intraneità alla cosca mafiosa dei Bellocco, per conto della quale egli aveva effettuato gli investimenti commerciali sopra descritti, allo scopo di riciclare i proventi delle attività criminose svolte dalla cosca medesima;

pertanto la prospettiva di essere destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale era da ritenere altamente probabile nel momento in cui il ricorrente ha effettuato entrambi gli investimenti commerciali anzidetto Non è pertanto condivisibile quanto ritenuto in sua difesa dal ricorrente, nella parte in cui ha lamentato che i due reati in esame gli siano stati addebitati non con riferimento alla sua persona, ma su di un presupposto non previsto dalla legge e cioè facendo esclusivo riferimento alla caratura mafiosa di suo padre, B.C..

Al contrario il ragionevole assunto dell’ordinanza impugnata era che anch’egli facesse parte del sistema criminoso riconducibile a suo padre, del quale costituiva il tramite e lo strumento per effettuare lucrosi investimenti commerciali avvalendosi della connivenza di soggetti terzi, che avevano acconsentito a rendersi titolari solo formali e di facciata delle attività commerciali, da ritenere invece impiantate e sorrette con i proventi delle attività criminose riconducibili al clan Bellocco, con conseguente corretta contestazione al ricorrente, per entrambi i delitti in esame, dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Il provvedimento impugnato ha condivisibilmente rilevato sul punto come il ricorrente non avesse mai fornito adeguati ragguagli circa la provenienza e la tracciabilità degli ingenti capitali necessari per avviare e sostenere le due attività commerciali sopra riferite; ed è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte è onere dell’interessato giustificare la provenienza dei beni e fornire un’esauriente spiegazione che dimostri la derivazione da legittime disponibilità finanziarie dei mezzi impiegati per gli investimenti ritenuti sospetti (cfr., in termini, Cass. Sez. 6 n. 13938 del 17/03/2005, dep. 14/04/2005, imp. D’Amora, Rv. 231239); ed appare del tutto generico ed inadeguato quanto riferito al riguardo dal ricorrente, il quale si è limitato a far riferimento ad esigenze, peraltro neppure specificate, che lo avrebbero indotto ad usare forme occulte di ingresso in società per poter lavorare.

Va poi ritenuto inammissibile nella presente sede di legittimità, siccome riferita al merito, l’argomentazione del ricorrente riferita alla diversa lettura da lui fatta dell’intercettazione telefonica del 5.4.2009, concernente un colloquio intercorso con suo padre B. C., potendosi dare a detta conversazione la diversa valenza ritenuta dal provvedimento impugnato, siccome avvalorata dalle altre numerose intercettazioni disposte, tutte idonee a provare lo stretto collegamento esistente fra il ricorrente e suo padre nella minuta gestione delle due attività commerciali sopra indicate, ad entrambi in concreto facenti capo.

3. Il ricorso proposto da B.D. è al contrario fondato con riferimento alla sussistenza di validi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo g) della rubrica (delitto di cui al D.L. 3 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, per avere fittiziamente intestato alla propria moglie M.A. un’autovettura, in realtà nella effettiva disponibilità di esso ricorrente, il quale aveva in tal modo cercato di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale).

4. Va rilevato che l’incriminazione è avvenuta nei confronti del B. a titolo di concorso con la di lui moglie, atteso che la norma sopra descritta punisce il comportamento di chi (nella specie, l’odierno ricorrente), abbia intestato fittiziamente beni a terzi in un momento in cui era da presumere che potessero essere applicati nei suoi confronti misure di prevenzione patriminiale; ed il delitto contestato persegue appunto la finalità di impedire atti di disposizione patrimoniale che possano vanificare l’adozione di tali misure patrimoniali (cfr. Cass. 5^, 25.9.07 n. 3992, rv. 238189). Il delitto in esame è a concorso necessario, atteso che, in esso, il soggetto agente (nella specie l’odierno ricorrente) intanto può realizzare l’attribuzione fittizia dei beni in quanto vi siano terzi (nella specie sua moglie) che abbiano accettato di acquisirne la titolarità; e l’elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo specifico, inteso come consapevolezza e volontà di eludere le disposizioni di legge in materia di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale (cfr. Cass. 6^, 17.3.05 n. 13938, rv.

231239).

5. E’ noto che la Corte Costituzionale, pur avendo, con sentenza n.48 del 17.2.1994 dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 2, convertito nella L. n. 356 del 1992, con ordinanza n. 253/2008 ha viceversa ritenuto manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale del comma 1 della medesima norma di legge, sul presupposto che la posizione del soggetto che dispone l’interposizione fittizia di un bene, siccome probabile destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale, non è un elemento tale da caratterizzare la rilevanza penale della sua condotta, ma definisce solo l’ambito temporale entro il quale opera il divieto di intestare fittiziamente a terzi un bene.

6. Fatte tali premesse, va rilevato che la motivazione addotta dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria per respingere l’istanza di riesame proposta dall’odierno ricorrente, con riferimento al delitto di cui al capo g) della rubrica, è carente sotto diversi profili.

Un primo profilo consiste nel non avere il provvedimento impugnato fatto alcun riferimento al regime patrimoniale scelto dall’odierno ricorrente nel contrarre matrimonio con M.A., in quanto, se i due coniugi avessero optato per il regime della comunione dei beni, appare difficile ipotizzare, nel comportamento tenuto dal ricorrente, l’elemento psicologico del delitto contestato.

Un altro profilo consiste nella circostanza, peraltro adombrata dal medesimo ricorrente, che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, in base al quale potrebbero essere emesse nei suoi confronti le misure patrimoniali ivi previste per contrastare la criminalità mafiosa, prevede che l’intestazione dell’auto alla moglie non è ostativo all’applicazione del sequestro e della successiva confisca dell’autovettura medesima; ed anche sotto tale aspetto appare problematico ritenere la sussistenza in capo all’odierno ricorrente dell’elemento psicologico (dolo specifico) richiesto per la configurabilità del delitto contestatogli. In presenza di una norma di legge così specifica, appare invero difficile ipotizzare che l’odierno ricorrente abbia agito con la consapevolezza e la volontà di eludere le disposizioni di legge in materia di contrasto alla criminalità mafiosa.

Senza poi contare che, anche dalle intercettazioni telefoniche effettuate, sembra emergere che l’autovettura fittiziamente intestata a M.A. venisse effettivamente utilizzata per sopperire alle esigenze dell’intero nucleo familiare del ricorrente; e l’ordinanza impugnata nessuna motivazione ha addotto per escludere che tale fittizia intestazione dell’auto alla moglie sia stata effettuata dal ricorrente al solo scopo di sopperire alle esigenze di vita familiare.

7. Da quanto sopra consegue l’annullamento parziale del provvedimento impugnato, circa la sussistenza di validi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo g) della rubrica, con rinvio degli atti al Tribunale del riesame di Reggio Calabria in diversa composizione (cfr. art. 34 c.p.p.), affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta da B. D., classe (OMISSIS), tenendo conto delle carenze motivazionali sopra indicate.

8. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.

9. La Cancelleria è incaricata di eseguire gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo g) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 06-05-2011, n. 2710 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame è stata impugnata la sentenza del Tar Calabria che ha respinto la domanda di annullamento del concorso interno per il reclutamento di cinque istruttori amministrativi contabili, indetto dal comune di Corigliano Calabro.

Avverso la decisione di primo grado si propongono i seguenti motivi di appello:

violazione dell’art. 91, co.1 del D.Lgs. n. 267/00, dell’art.3 del regolamento concorsuale, dell’art. 23, co. 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, eccesso di potere ed illogicità, perché il bando avrebbe illegittimamente previsto che i candidati potevano aver maturato il requisito della prescritta anzianità anche presso altre amministrazioni e non solo all’interno dell’ente;

violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e dell’art.12 del dpr n. 487/94, del regolamento per le procedure concorsuali, eccesso di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, trasparenza e buona fede, per l’omessa compilazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale e la mancata previa fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, da parte della commissione esaminatrice.

Si è costituita in giudizio una dei controinteressati, C. C., che ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di appello.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In via logica, vanno esaminati, preliminarmente, i motivi proposti avverso lo svolgimento delle operazioni concorsuali.

Al riguardo, va respinto il motivo, secondo cui non sarebbero stati predeterminati i criteri di espletamento delle prove d’esame dato che le procedure della prima prova scritta risultano individuate dalla commissione e comunicate ai candidati, prima dello svolgimento della prova, mediante la lettera di convocazione in cui sono stati specificamente indicati la durata delle prove, il numero delle risposte per ogni domanda ed il numero delle risposte totali necessarie per conseguire l’idoneità.

Inoltre, deve ritenersi inammissibile la censura relativa alla mancata compilazione della graduatoria degli ammessi alla prova orale, non avendo l’appellante alcun interesse a censurare tale omissione, atteso che lo stesso non è stato ammesso a tale prova e non essendo prevista, dal bando, alcuna comunicazione per i candidati non ammessi.

Analogamente, deve ritenersi inammissibile anche il primo motivo di appello, con cui si censura la norma del bando che individua il requisito dell’anzianità ai fini dell’ammissione al concorso in quanto l’appellante, non essendo stato ammesso alla graduatoria finale del concorso, anche in tal caso non ha alcun interesse a far dichiarare l’illegittimità di tale disposizione.

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto.

Considerata la peculiarità delle questioni trattate, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.