Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 507 Sanità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il dott. Fa.Le., titolare dell’omonimo ambulatorio odontoiatrico, sito in Le., struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, presentava istanza di accreditamento istituzionale, ai sensi del D.A. 890/02, dando avvio ai lavori.

In data 15 giugno 2007, veniva effettuata una verifica da parte dell’Ausl di Enna ai fini dell’accreditamento.

Con nota del 28 giugno 2007, il dott. Le. comunicava che erano in corso lavori di ottimizzazione degli spazi interni, lavori condotti a battente chiuso, con sospensione totale delle attività erogate, facendo riserva di chiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione.

Con nota del 12 settembre 2007, la AUSL comunicava che l’Assessorato alla sanità aveva trasmesso un elenco delle strutture sanitarie private che presumibilmente non avevano superato positivamente l’accreditamento, nel quale elenco era inserito l’ambulatorio del dr. Le.

Avverso i summenzionati provvedimenti il dr. Le. proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo.

Successivamente, con decreto del 17 dicembre 2008, il dirigente generale dell’assessorato alla sanità disponeva l’esclusione dell’ambulatorio dall’accreditamento.

Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva motivi aggiunti di ricorso.

2) Con sentenza n. 4215 del 30 marzo 2010, il giudice adito respingeva il ricorso. Detto giudice osservava che, ai sensi dell’art. 10 del D.A. n. 890/2002, non poteva essere presa in considerazione un’istanza di accreditamento di una struttura non conforme ai parametri tecnici fissati dal decreto stesso e che, ai sensi del successivo art. 11, il mancato tempestivo adeguamento della struttura determinava la decadenza dallo statu di soggetto provvisoriamente accreditato.

Conseguentemente, risultava legittimo il provvedimento impugnato con il quale si precisava che l’ambulatorio del ricorrente non era accreditato per il mancato rispetto del termine entro cui la struttura sarebbe dovuta essere adeguata ai parametri tecnici vigenti.

3) Il dr. Le. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, il giudice di primo grado è pervenuto al rigetto del ricorso sulla scorta di un’erronea rappresentazione della realtà dei fatti.

In particolare, sarebbe errata la tesi secondo cui i lavori non sarebbero terminati alla data del giugno 2007, essendo pacifico che "in tale data, essendo già stati effettuati i lavori di adeguamento, erano ancora in corso solo i lavori di ottimizzazione che, peraltro, venivano eseguiti a battente chiuso, con totale sospensione dell’attività professionale".

In ogni caso, il termine del 29 giugno 2007 non avrebbe natura perentoria, tenuto anche conto della circostanza che in taluni casi l’Amministrazione aveva concesso l’accreditamento anche a strutture che avevano completato i lavori in epoca successiva alla summenzionata data del 29 giugno 2007.

Inoltre, il giudice avrebbe omesso di esaminare le censure con le quali era stato lamentato che il decreto impugnato era stato emesso senza tener conto delle deduzioni depositate dall’interessato e della richiesta di nuova visita.

Infine, la sentenza appellata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto la legittimità del provvedimento di cessazione del rapporto senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

4) Resiste al gravame l’Amministrazione regionale.

5) L’appello è infondato.

Come osservato dal giudice di primo grado, non è contestabile che, al giugno 2007, la struttura di parte ricorrente non aveva ancora terminato i lavori per adeguarsi ai parametri fissati dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890, per l’attribuzione dell’accreditamento istituzionale.

In questa sede, l’appellante ripropone la tesi che i lavori per così dire strutturali erano, a quella data, terminati, mentre restavano da compiere solo lavori di "ottimizzazione", ossia di rifinitura.

Tale tesi deve essere respinta per la considerazione che il decreto del 2002 non consente una distinzione nel senso ipotizzato dall’appellante.

Né rileva la circostanza che, in qualche caso, l’Amministrazione avrebbe consentito che i lavori di adeguamento continuassero oltre la data del 29 giugno 2007, posto che, in ogni caso, il termine in questione ha carattere perentorio e, quindi, non rilevano le doglianze di eccesso di potere sub specie di disparità di trattamento, che sono state sollevate dall’appellante: l’attività amministrativa vincolata non può essere infatti censurata per questi profili.

Come è stato recentemente osservato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2010), in materia sanitaria l’accreditamento, lungi dall’atteggiarsi quale mera rimozione di un ostacolo all’esercizio di un’attività che rientra nelle facoltà di un diritto già attribuito a un privato, costituisce strumento mediante il quale la struttura privata viene inserita nell’ambito dei soggetti operanti per il servizio sanitario nazionale; l’accoglimento dell’istanza presuppone, pertanto, a garanzia dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, la verifica della corretta predisposizione di strumenti di carattere normativo e generale che rendano compatibile l’iniziativa del privato con l’assetto del servizio pubblico e l’accesso alla predetta struttura privata al servizio.

Come nel caso del termine stabilito per la presentazione della domanda, anche quello posto per l’adeguamento delle strutture ai requisiti organizzativi generali e specifici deve ritenersi perentorio, perché risponde all’esigenza di assicurare preminenti interessi pubblici, nonché il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento predicati dall’art. 97 della Costituzione.

Va, infine, disatteso il motivo di appello concernente la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, perché, ai sensi dell’art. 21 octies, aggiunto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è, comunque, annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Nella specie, l’attività posta in essere dall’Amministrazione rientra nella sfera di applicazione del citato art. 21 octies.

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli altri oneri di questo grado del giudizio sono posti a carico dell’appellante e sono liquidati a favore dell’Amministrazione regionale nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento a favore dell’Amministrazione regionale delle spese, competenze e onorari di questo grado del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 29001

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Svolgimento del processo

M.L., con ricorso depositato il 13 febbraio 2008, riassumeva l’opposizione, proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, con atto depositato il 14 giugno 2007 presso la cancelleria della nona sezione del Tribunale di Roma, e cioè presso il Giudice che aveva emesso in data 2 maggio 2007 il decreto di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio, Dott. B.M., incaricato nell’ambito del procedimento pendente tra la stessa M. e A.A..

La M. sosteneva la erroneità della liquidazione operata in complessivi Euro 14.100,00, in quanto il consulente tecnico aveva illegittimamente richiesto un doppio compenso nonostante l’unicità dell’incarico e sul solo presupposto della effettuazione di un doppio calcolo. La opponente aggiungeva che, nella specie, al consulente spettava un onorario fisso ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 7, ovvero determinato ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto sull’effettivo valore della controversia, diverso da quello preso a riferimento dal c.t.u..

L’opponente precisava che il giudice adito aveva ritenuto irrituale il deposito del ricorso presso la cancelleria senza iscrizione del procedimento al ruolo dei procedimenti speciali ed aveva invitato la parte a riproporre la domanda nelle forme dovute. Chiedeva quindi che il Tribunale di Roma, sezione 11^ civile, procedesse a una nuova liquidazione riducendo le competenze del c.t.u..

Nè il consulente tecnico nè la controparte si costituivano in giudizio.

Con ordinanza depositata il 19 novembre 2008, il giudice unico del Tribunale di Roma dichiarava il ricorso inammissibile.

Il giudice osservava che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, stabilisce che l’opposizione può essere proposta entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento. Riteneva quindi che fosse onere della parte, al fine di dimostrare la tempestività e l’ammissibilità dell’opposizione, depositare il decreto di liquidazione impugnato con la comunicazione della cancelleria. Nel caso di specie, era evidente che tale termine non era stato rispettato, atteso che il provvedimento di liquidazione era stato emesso il 2 maggio 2007 mentre il ricorso era stato depositato solo il 13 febbraio 2008.

Il Tribunale escludeva poi la fondatezza dell’assunto della opponente, la quale aveva rilevato che l’opposizione costituiva la riassunzione di una precedente impugnazione proposta con ricorso del 12 giugno 2007, e ciò sul rilievo che quel giudizio di opposizione si era concluso con un provvedimento di non luogo a provvedere, avendo il giudice rilevato la irritualità del deposito del ricorso avvenuto direttamente presso la cancelleria senza una preventiva iscrizione al ruolo generale degli affari civili. Dichiarando il non luogo a provvedere, infatti, il giudice aveva definitivamente deciso sulla impugnazione proposta, sicchè non era configurabile alcuna delle ipotesi per le quali è prevista la riassunzione.

Per la cassazione di questa sentenza M.L. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il ricorso è stato notificato al solo B.M..

La causa è stata avviata alla trattazione in Camera di consiglio per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.A..

La ricorrente ha espletato l’adempimento nel termine concesso;

l’ A. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., per omessa o apparente motivazione su punti decisivi.

La ricorrente osserva che la ripartizione delle cause tra sezioni dello stesso Tribunale attiene solo all’organizzazione interna del lavoro e non alla competenza del giudice, per cui il provvedimento di non luogo a provvedere adottato dal giudice della 9^ sezione del Tribunale di Roma costituiva un provvedimento di mero rito, al quale avrebbe dovuto fare seguito il trasferimento d’ufficio del procedimento alla sezione 11^. Detto provvedimento, infatti, non integrava nè una decisione sulla competenza nè una definizione del caso suscettibile di passaggio in giudicato.

A conclusione del motivo la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: "Il provvedimento con il quale il Giudice del merito, nel decidere un’opposizione avverso il decreto di liquidazione di compenso al c.t.u., dispone il non luogo a provvedere, perchè il ricorso andava iscritto nel ruolo dei procedimenti speciali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e trattato da diversa sezione del Tribunale, determina una decisione definitiva, suscettibile di passare in giudicato o attiene solo alla distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario e comporta il passaggio del procedimento ad altra sezione per la prosecuzione dello stesso?".

"E’ apparentemente motivata l’ordinanza del giudice del merito che, invece, abbia ritenuto definitivo il provvedimento di non luogo a provvedere, perchè il ricorso era trattabile da altra sezione dello stesso Tribunale?".

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, rilevando che il decreto di liquidazione era stato regolarmente prodotto, unitamente alla relazione del c.t.u., e che era stata chiesta anche l’acquisizione dell’intero fascicolo del procedimento ordinario.

L’art. 170 citato, osserva la ricorrente, non prevede a pena di inammissibilità la produzione del provvedimento impugnato, appartenendo questo al fascicolo disponibile presso lo stesso Tribunale decidente. Ed ancora, l’inammissibilità dell’opposizione non poteva discendere dal mancato pagamento del contributo unificato.

A conclusione del motivo, la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: "Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, prevede, a pena di inammissibilità del ricorso in opposizione, la produzione nel giudizio relativo al decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.?". "L’omesso versamento del contributo unificato comporta solo le conseguenze di cui all’art. 16 della parte 7^ del titolo 7^ del d.P.R. 115/2002 e non anche l’inammissibilità del ricorso?".

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Il giudice dell’opposizione ha rilevato che il ricorso era stato proposto tardivamente atteso che sul medesimo ricorso era già intervenuto un provvedimento che aveva dichiarato il non luogo a provvedere per le modalità con le quali quell’originario ricorso era stato proposto.

Orbene, al di là della correttezza del primo provvedimento, era contro di questo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, atteso che quel provvedimento definiva il procedimento instaurato non avendo disposto alcunchè circa la riassunzione della opposizione dinnanzi ad altra sezione del Tribunale, nè essendo predicabile, come pretende la ricorrente, un obbligo dell’ufficio di procedere alla riattivazione del procedimento. In realtà, il decreto emesso dal giudice della 9^ sezione civile aveva negato alla opponente la tutela richiesta ed era quindi avverso quel provvedimento che la stessa avrebbe dovuto proporre i rimedi esperibili, e cioè il ricorso per cassazione. Nè una simile eventualità poteva ritenersi esclusa per il fatto che il provvedimento di non luogo a provvedere conteneva un invito alla parte a proporre l’opposizione nelle forme di rito, atteso che tale invito, da un lato, non vale ad attribuire alla decisione di non luogo a provvedere una natura interlocutoria; dall’altro, non consente di ritenere che il giudice abbia inteso suggerire una riassunzione con salvezza del termine di proposizione dell’opposizione, non potendosi certamente equiparare un invito alla riassunzione della causa per una delle ragioni consentite dall’ordinamento processuale.

Il primo motivo è quindi infondato, perchè muove dalla erronea premessa che il primo provvedimento non fosse suscettibile di impugnazione e che l’invito a proporre l’opposizione nelle forme di rito avesse la portata e il valore giuridico di provvedimento che disponeva la riassunzione del procedimento.

Il secondo motivo è inammissibile, atteso che esso attacca un passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata che non ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione. Emerge infatti chiaramente dal provvedimento impugnato che la statuizione di inammissibilità non costituisce una conseguenza della mancata produzione del decreto di liquidazione opposto, nè del mancato pagamento del contributo unificato, ma della tardività dell’opposizione proposta con ricorso depositato il 13 febbraio 2008, mentre il decreto impugnato recava la data del 2 maggio 2007, dovendosi escludere una qualsivoglia forma di riassunzione del giudizio di opposizione conclusosi con la statuizione di non luogo a provvedere.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 16-09-2011, n. 34222 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

P.G. chiede la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 175 del codice di procedura penale in quanto la sentenza del 10 dicembre 2007 della Corte d’appello di Firenze, che ha confermato la pena di anni due di reclusione irrogata nei suoi confronti in primo grado, non le è mai stata notificata e pertanto ella non è stata messa in condizione di proporre formale ricorso per cassazione. Più precisamente, secondo l’allegazione difensiva, la notifica della sentenza veniva inoltrata per posta nel febbraio 2008, ma non perveniva mai all’interessata per come emerge dalla relata dell’ufficio postale, allegata, che ha attestato una mancata consegna per irreperibilità del destinatario. In seguito a ciò, la Corte d’appello di Firenze, senza dichiarare la irreperibilità dell’odierna ricorrente, ha disposto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza presso il difensore, che però ha rifiutato la consegna ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis.

La ricorrente ha inoltre dichiarato di essere venuta a conoscenza della sentenza al momento di richiedere un certificato del casellario giudiziale, in data 30 ottobre 2008 (allegato in copia al ricorso).

Il procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale chiede che venga dichiarata inammissibile la richiesta, in quanto la remissione in termini è possibile solo ove il termine sia legittimamente decorso e non invece qualora la notifica necessaria a far decorrere il termine di decadenza non sia mai stata effettuata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 175, comma 2 (così come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1 convertito, con modifiche, in L. 22 aprile 2005, n. 60), del codice di procedura penale, se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione.

Se è vero, come rilevato dal sig. Procuratore Generale, che è inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale della quale si assuma la nullità della notificazione, in quanto, proprio in ragione dell’asserita nullità, non può essersi verificata la decadenza dal termine, che sola ne legittimerebbe la restituzione (ex pluribus, Cassazione penale, sez. 6, 21 febbraio 2007, n, 145941, Sussiste, infatti, incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell’estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la ritualità dell’atto cui è legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, l’unico rimedio consentito è l’incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (Cassazione penale, sez. 5, 09 dicembre 2008, n. 4223)), deve peraltro rilevarsi che la richiedente sembra fondare la propria richiesta, quantomeno in via subordinata, su un difetto di conoscenza dell’atto per via di problemi legati alla irreperibilità al suo indirizzo di residenza.

Decidendo in una fattispecie analoga, questa Corte ha affermato, di recente, che l’imputato, condannato in primo grado, che risulti irreperibile, deve essere rimesso nel termine per l’impugnazione della sentenza se risulta che non abbia avuto "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento (cfr. Cassazione penale sez. 2, 08 febbraio 2011 n. 11585).

La sig.ra P. è risultata non reperibile all’indirizzo di residenza, presso il quale era stata indirizzata la notifica a mezzo posta, e ciò è sufficiente per presumere che la stessa non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, la richiesta è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Nel caso di specie, la richiedente ha dichiarato di aver scoperto l’esistenza della sentenza di condanna all’atto di richiedere un certificato del casellario, estratto il 30 ottobre 2008 (e di ciò ha fornito prova mediante produzione di copia del certificato del Casellario).

La richiesta di rimessione in termini risulta depositata presso il tribunale di Pisa (che l’ha successivamente trasmessa a questa Corte, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 4) il 28 novembre 2008, perciò deve ritenersi tempestiva.

Quanto alla richiesta di cancellazione della sentenza dal casellario giudiziale, trattasi di provvedimento non di competenza di questa Corte, ma del giudice del merito.

P.Q.M.

la richiesta deve essere accolta. in accoglimento dell’istanza di P.G. dispone che la stessa sia rimessa in termini per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 10.12.2007 Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 30-09-2011, n. 35659

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 7/12/10 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riesame presentata da P.R. cl. (OMISSIS) avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Gip di quello stesso Tribunale il 15/11/10 per il reato di associazione di tipo mafioso.

L’ordinanza custodiate seguiva ad una vasta indagine di Pg nei confronti della cosca Pesce di Rosarno, di cui P.R. era indicato come promotore ed organizzatore unitamente al fratello A. e al figlio di questo, F.. Storica ed accertata da sentenze passate in giudicato l’esistenza e l’operatività in (OMISSIS) della cosca Pesce, federata a quelle parimenti storielle dei (OMISSIS), pure di Rosarno, e dei M. e Piromalli di Gioia Tauro, tutte volte al controllo del territorio e delle sue attività economiche, primariamente quelle relative al porto commerciale di (OMISSIS). Capo cosca P.A., classe (OMISSIS), a lungo latitante. Le indagini traevano nuova linfa dalla collaborazione, datata 14/10/10, di P.G., figlia di P.S., fratello di A.; nipote pertanto del capo oggi detenuto e cugina del figlio ed erede F., latitante. La collaborazione seguiva quella, di qualche anno addietro, di F.R., a lungo convivente della famiglia di P.S., autoaccusatasi di essere una prestanome dei P.; era stata accertata la volontà di eliminarla da parte di e.F., dissuaso da ciò dal padre, la donna appartenendo a sua volta ad una potente famiglia alleata ed anche imparentata con il detto P.S. per via della moglie. Era seguito, ciononostante, l’omicidio di S. D., fidato killer dei Pesce.

Nel quadro la figura di P.R.. L’odierno indagato, fratello di P.A., si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Viterbo, condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio e associazione mafiosa. La nuova imputazione nasce da una conversazione ambientale intercettata in carcere tra P. A., il figlio F. e un nipote, pure di nome F. (cl. (OMISSIS), figlio del fratello Gi.). Parlano dell’acquisto a prezzo stracciato di un immobile di valore ed A. dice al figlio di spendere con il proprietario (ad evidenti fini persuasivi) il nome del fratello R., con il quale egli aveva già parlato.

Altro segno della perdurante appartenenza associativa nel colloquio in carcere tra F.A., moglie di P.S., ed il fratello F.G.. Nel corso della conversazione la donna riferisce le parole della suocera, B.G., secondo la quale in uno scritto a lei indirizzato il figlio A., detenuto, le diceva di dire ai fratelli (gli altri figli della B.) di fidarsi di suo figlio ( F.), che lui badava a tutta la famiglia e anche al fratello R. (zio di F.), al quale in particolare doveva pagare l’avvocato per farlo andare al carcere. A ciò si aggiungevano le dichiarazioni della collaboratrice P.G., che di P.R., che riconosceva in fotografia, ricordava il nomignolo di "(OMISSIS)" per via della benda portata su un occhio dal quale non vedeva. L’uomo, pur non avendo un ruolo specifico nella cosca, si avvantaggiava dei suoi proventi illeciti: gli erano pagati gli avvocati e "(OMISSIS)" ( P. F.) gli manteneva i figli (due gemelli). Su questa base, nei confronti del detto P.R., la gravità del quadro indiziario e le esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione il P. con distinti atti di due difensori. Il primo (ricorso datato 4/2/11) deduceva violazione di legge e vizio (apparenza) di motivazione: ciò sia per la pretesa estorsione nella compravendita del terreno, di cui non erano note le condotte nè se la compravendita vi fosse stata, sia per l’assistenza economica, del tutto lecita, prestata dai parenti al familiare detenuto e ai suoi figli. L’assenza di un ruolo associativo di P. R., e tanto meno come promotore ed organizzatore, veniva infine proprio dalle parole di P.G., citate in favore della tesi di accusa.

Il secondo difensore (ricorso datato 6/2/11) deduceva a sua volta violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione per la mancata risposta dell’impugnata ordinanza del riesame a tutte le deduzioni difensive. Ad esempio nell’interrogatorio di garanzia P.A. aveva spiegato che il terreno di cui parlava col figlio F. si apparteneva a M.R. (nella circostanza chiamato suo "fratello" R.), allora detenuto nel carcere di Secondigliano. Nè aveva senso logico per lui spendere il nome del fratello R. che gli era subordinato e con cui, essendo entrambi detenuti, non aveva certo potuto parlare.

Allo stesso modo l’aiuto allo zio detenuto non era per P. F. un atto dovuto, tanto che la cognata di R. esprimeva il disagio dei parenti per dover elemosinare da lui i soldi per pagare gli avvocati. Assente comunque, anche dalle parole di P. G., un qualsiasi ruolo associativo di P.R., mai indagato fino ad oggi dalla sua ormai remota carcerazione, risalente al 1991.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso, infondato, va respinto.

E’ giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., S.U., sent. n. 11 del 22/3/00, rv.

215828, rie. Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, anche le dedotte violazioni di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravita del quadro indiziario a carico del ricorrente. Per contro le difese hanno potuto solo dare una diversa lettura degli spunti indiziari in esame, che non scalfisce quella motivatamente data degli stessi dal giudicante. Fondamentale in proposito la spendita del nome di P. R. (evidentemente di persistente prestigio, nonostante la condanna a vita e la detenzione) da parte del pur autorevole fratello A. nella vicenda della possibile compravendita a prezzo particolarmente vantaggioso dell’immobile oggetto della conversazione. Implausibile che il proprietario da convincere (nella spiegazione data dell’episodio da P.A. nel suo interrogatorio di garanzia) fosse un personaggio altrettanto autorevole come M.R. e non si vede come la pretesa impossibilità di parlare con il fratello Rocco, detenuto a Viterbo, non valesse anche per il M., allora detenuto (secondo la stessa prospettazione difensiva) a Secondigliano.

Sulla liceità dell’aiuto economico prestato da P.F. allo zio condannato all’ergastolo e ai suoi figli (ma l’argomento è a questo punto secondario) si potrebbe convenire (e ciò vale in linea generale per tutti i casi consimili) laddove i proventi economici utilizzati a tal fine fossero stati altrettanto leciti o se della loro liceità il beneficiario (trattandosi in questo caso della sua attuale adesione associativa ed in posizione di perdurante preminenza) fosse ragionevolmente persuaso. Conseguente per legge (una volta accertato il quadro indiziario e apprezzato il suo spessore) la disposta misura cautelare ( art. 275 c.p.p., comma 3).

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.