Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37089

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza deliberata il 26 gennaio 2011 ha respinto l’istanza proposta da M.G.P. P. – cittadino colombiano raggiunto da ordine di esecuzione della pena di anni tredici di reclusione infittagli con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 gennaio 2006 confermata dalla Corte di Appello della sede con sentenza contumaciale emessa il 4 dicembre 2007 – volta a conseguire declaratoria di non esecutività della condanna ovvero, in subordine, la restituzione nel termine per proporre Impugnazione avverso la stessa.

1.1 – Ad avviso del giudice dell’esecuzione, infatti:

– tutte le notifiche del processo, sino a quella dell’estratto contumaciale, erano state eseguite correttamente, essendo stato il M. legittimamente ritenuto latitante, in quanto le sue ricerche, dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia in carcere, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, non dovevano essere estese alla Spagna, paese nel quale verosimilmente si trovava, essendo egli cittadino colombiano, per altro espulso dal territorio nazionale;

– la rimessione in termini andava negata, in quanto il condannato era stato informato dell’esistenza del procedimento a suo carico, tramite i correi, con i quali era in contatto, decidendo "di rimanere volontariamente assente". 2. – Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il M., personalmente, denunziandone l’illegittimità per violazione di legge e per mancanza e illogicità della motivazione, sostenendo: a) la nullità di tutte le notifiche eseguite successivamente all’emissione dell’ordinanza cautelare, a ragione della illegittima dichiarazione di latitanza, per l’insufficiente attività di ricerche svolta dalle forze dell’ordine, essendo noto agli investigatori che l’indagato, al momento delle ricerche, si trovasse in Spagna; b) che il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto in base a delle semplici congetture che esso ricorrente, difeso da un difensore di ufficio, fosse a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a suo carico, avendo omesso di indicare da quali elementi era possibile desumere tale conoscenza, non considerando, oltretutto, che la "prova di conoscenza" deve riguardare non solo l’esistenza del procedimento ma anche il provvedimento di condanna.

3. – Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell’istanza di rimessione in termini, ritenendo la stessa, "incentrata sulla presunta conoscenza che il M. avrebbe avuto del procedimento, per i contatti costanti con i coimputati, alcuni dei quali arrestati", del tutto "inadeguata" a dimostrare la conoscenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente, tenuto conto delle modalità della notifica dell’estratto contumaciale e dell’Inesistenza di un difensore di fiducia.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dal M.G. è fondata, limitatamente alle censure mosse in ricorso alla decisione del giudice dell’esecuzione di rigettare l’Istanza subordinata, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna contumaciale emessa nei suoi confronti.

1.1 – Con riferimento, infatti, al rigetto dell’istanza proposta In via principale dal M. di non esecutività della condanna a ragione dell’asserita illegittimità del decreto di latitanza emesso nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Milano il 30 maggio 2005, per insufficiente attività di ricerca dell’indagato, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nell’ordinanza impugnata, che si rivela del tutto conforme, pur non citandolo, all’ormai prevalente e condivisibile principio enunciato da questa Corte, secondo cui "l’accertata assenza del ricercato dal territorio dello Stato è, di per sè, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l’arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all’estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante" (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 15410 del 25/03/2010, dep. il 22/04/2010, Rv. 246751, imp. Arizzi; Sez. 6, Sentenza n. 29702 del 10/04/2003, dep. il 16/07/2003, Rv. 225486, imp. Dattilo).

1.2 – Insufficiente si rivela invece l’ordinanza impugnata relativamente al rigetto dell’Istanza subordinata proposta dal M.G. di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna emessa nei suoi confronti.

Ed invero, premesso in diritto, come ripetutamente affermato da questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 7339 del 28/01/2008, dep. il 15/02/2008, Rv. 239137, imp. Sylasani) che "l’istanza di restituzione nel termine avanzata dal condannato per impugnare la sentenza contumaciale non può essere rigettata per il solo fatto che sia provata la sua conoscenza del procedimento, occorrendo anche la prova – il cui onere incombe sull’autorità giudiziaria – che egli sia a conoscenza del provvedimento da impugnare", il Collegio deve rilevare, come evidenziato correttamente anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti, che l’esistenza di costanti contatti del M.G. con i coimputati, desumibile dal contenuto delle intercettazioni effettuate nel corso del giudizio, costituisce argomento valido, sul piano logico, per ritenere adeguatamente dimostrata la conoscenza da parte dell’imputato del procedimento a suo carico, ma non anche una effettiva conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

In presenza di tale rilevante Insufficienza motivazionale s’impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare, affinchè la Corte d’Appello di Milano proceda ad un nuovo esame della stessa, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine per impugnare e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte d’Appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9538 Ammissione al concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009, a 1078 posti);

– ha superato detta selezione venendo a collocarsi, nella graduatoria finale di merito approvata con d.m. 11.12.2009, al 542° posto ed è stata, quindi, con nota del 17.12.2009, convocata, presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, il per il 29.12.2009, per l’inizio del prescritto corso di formazione;

– ha avuto notificati, il giorno 28.12.2009, i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali è stata annullata la nota del 17.12.2009 ed è stata disposta la sua esclusione dalla selezione concorsuale di cui trattasi in quanto (ritenuta) Volontario in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) e, dunque, per aver contravvenuto alla disposizione dell’art.2 comma 4 della lex specialis che, a pena di esclusione, non consentiva la partecipazione al concorso di cui trattasi, fra l’altro, "ai candidati che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in servizio quali Vfp4 nelle Forze Armate";

– si è gravata avverso i predetti provvedimenti col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio evidenziando che essa:

a) è stata arruolata quale VFP1 il 10.12.2007 e ha partecipato al concorso, indetto nella primavera del 2008, per VFP4 (4015 posti);

b) il 18.12.2008 il suo nominativo risultava incluso (non fra i vincitori, ma) nella rosa degli idonei non vincitori della graduatoria (che si assume pubblicata in tale data) della citata selezione; mentre essa ricorrente, solo a seguito del c.d. "ripianamento disposto ai sensi dell’art.11 comma 1 del bando" per VFP4 è stata ammessa alla ferma quadriennale con decorrenza giuridica dal 10.12.2008 ed amministrativa dalla data di accettazione alla ferma stessa: il tutto come documentato da telefax della Dir. ne Gen. del personale Militare del Ministero della Difesa in data 21.4.2009 allegato al gravame di cui trattasi;

c) conseguentemente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda per la selezione di 907 Allievi agenti della P.S. (29.12.2008), essa ricorrente certamente non rivestiva lo status di VFP4, con accessiva illegittimità degli atti oggetto della corrente impugnativa;

Considerato (ancora) in fatto:

– che, essendo stato il ricorso notificato alla resistente amministrazione dell’Interno ed un solo contro interessato (la candidata vincitrice B.V.), la Sezione con propria Ordinanza collegiale n.5014/2011 del 03.6.2011, ha dato disposizioni per la necessaria integrazione del contraddittorio processuale autorizzando il ricorso alla notifica per pubblici proclami; e contestualmente (la Sezione) ha onerato la ricorrente della produzione di copia della propria documentazione matricolare (al fine di evincere, senza riserve, la data di arruolamento quale VFP1 e quella di congedamento ovvero di eventuale rafferma annuale e, quindi, la posizione rivestita alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui in premessa) e copia del documento attestante la data dell’accettazione alla ferma quadriennale e dell’effettivo incorporamento quale VFP4 (a prescindere dagli effetti retroattivi collegati ai provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico);

– che la ricorrente che la ricorrente ha ottemperato alla citata Ordinanza della Sezione e che, di seguito, nessuno dei contraddittori intimati si è costituito in giudizio;

– che l’amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha, con memoria, contestato le deduzioni avversarie;

Rilevato in Diritto:

– che risulta fondata, ed assorbente, la censura delineata alle lettere a), b) e c) della narrativa atteso che la ricorrente:

a) dall’esame del proprio ed esibito stato di servizio, risulta incorporata quale Vfp1 il 10.12.2007 ed ammessa alla rafferma di anni uno allo scadere della ferma annuale con decorrenza 10.12.2008;

b) è risultata idonea non vincitrice del concorso (2^ immissione 2008) per l’immissione in ruolo quale VFP4; e, con riferimento a tale selezione, ha beneficiato del c.d. "ripianamento" previsto dall’art.11 comma 1 del relativo bando di concorso: il che le ha consentito di essere incorporata quale VFP4 con decorrenza amministrativa dalla data di accettazione alla ferma quadriennale (5.5.2009) e con decorrenza giuridica dal 10.12.2008;

c) alla data di scadenza di scadenza (28.12.2008) del termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, rivestiva lo status Vfp1 ammesso alla rafferma annuale e non di Vfp4; e dunque si trovava in possesso del requisito prescritto dalla lex specialis per la partecipazione al concorso de quo;

Considerato che, va fatto richiamo, a questo punto, al principio ormai consolidato in materia di procedure concorsuali in base al quale i requisiti di partecipazione devono sussistere alla data di scadenza prevista nel bando non potendo assumere rilevanza modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente, ancorché con efficacia retroattiva. È sufficiente osservare che la norma che prescrive il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per il pubblico impiego alla data fissata dal bando costituisce espressione del principio di imparzialità dell’amministrazione, in quanto garantisce la parità di trattamento tra gli aspiranti ai posti messi a concorso (cfr. sul principio, ex multis, Cons.St. n.5316/2006);

Considerato, pertanto, che la censura oggetto di scrutinio merita di essere condivisa, mentre gli altri mezzi di gravame proposti nel ricorso possono ritenersi assorbiti;

Ritenuta equa la compensazione tra le parti delle spese di lite attesa la peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione con lo stesso avversato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6846 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Il prof. G. D., collocato al 24° posto della graduatoria redatta dal Conservatorio statale di musica Arrigo Pedrollo di Vicenza per il conferimento di incarichi di insegnamento in teoria, solfeggio e dettato musicale, al fine di verificare la legittimità dell’ operato dell’Istituto presentava domanda di accesso agli atti della procedura valutativa, comprensivi, tra l’altro, delle domande dei concorrenti collocati in graduatoria in posizione potiore, nonché dei verbali della commissione di esame.

In data 10 marzo 2011 il prof. D. era posto in condizione di acquisire cognizione e di estrarre copia dei documenti per i quali era stata avanzata domanda di accesso.

In tale contesto il ricorrente chiedeva di estendere l’accesso documentale anche alla prima pagina delle domande prodotte per l’ inserimento in graduatoria dei docenti inclusi dal 25° posto in poi, significando la posizione di controinteresse di detti graduati nel contenzioso da instaurare avanti al T.A.R., dal quale poteva scaturire un effetto demolitorio dell’intera procedura concorsuale.

Con una nota del 10 marzo 2011, il direttore del conservatorio comunicava l’opportunità di dover prima interpellare i docenti coinvolti dalla domanda di accesso, per verificare eventuali esigenze di tutela della riservatezza.

Avverso detta determinazione, il prof. D. proponeva il ricorso n. 618 del 2011 avanti al T.A.R. per il Veneto, deducendo motivi di violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990; di eccesso di potere per travisamento dei fatti, insistendo per il riconoscimento del diritto all’accesso documentale con ogni conseguente obbligo dell’Amministrazione di ostensione delle prime pagine delle domande prodotte dai concorrenti collocati dopo il 24° posto in graduatoria.

Con la sentenza n. 1025 del 2011, il T.A.R. adito dichiarava inammissibile il ricorso, non emergendo un interesse del ricorrente all’integrale annullamento della graduatoria – tale da imporre la chiamata in giudizio dei docenti successivamente graduati – ma solo ad una parziale modifica ed integrazione della graduatoria medesima, con collocazione in migliore posizione rispetto agli aspiranti agli incarichi in posizione potiore.

Avverso detta sentenza il prof. D. ha proposto atto di appello ed ha criticato le conclusioni del primo giudice, per avere questi erroneamente apprezzato la portata della domanda di annullamento proposta con il ricorso avverso la graduatoria, in presenza di un interesse alla verifica nel suo complesso dell’intera procedura di valutazione e sussistendo, in ogni caso, il diritto all’accesso indipendentemente dal rilievo dei documenti agli effetti della tutela in sede giurisdizionale.

2). L’appello va dichiarato inammissibile perché proposto senza l’assistenza di avvocato. Stabilisce, invero, l’art. 22, comma 2, cod. proc. amm. che "per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori".

Quanto ivi previsto trova applicazione anche nei giudizi in materia di accesso.

L’art. 95, comma 6, c.p.a. – per le ragioni anche esplicitate nella Relazione illustrativa, trasmessa dal Governo alle Camere – stabilisce infatti che " ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1", che prevede la possibilità di difesa personale delle parti, tra l’altro, nei giudizi in materia di accesso, così escludendo in maniera tassativa la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi al Consiglio di Stato disciplinati dal rito speciale di cui all’art. 116 cod. proc. amm. (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 5623 del 19 ottobre 2011).

2.1). Peraltro l’appello si configura altresì infondato nel merito.

Il prof. D. documenta che nel ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Veneto ha individuato come parti tutti i docenti inseriti nella graduatoria per gli incarichi in "teoria, solfeggio e dettato musicale", ciò in presenza di un potenziale effetto demolitorio dell’impugnativa nei confronti dell’intera procedura valutativa, in relazione a motivi che investono nel complesso gli adempimenti della commissione che ha esaminato i titoli prodotti degli aspiranti agli incarichi.

Tuttavia, la necessità di procedere alla notifica individuale del ricorso nel domicilio dei docenti successivamente graduati – da individuare nella prima pagina delle domande prodotte per l’inserimento nella contestata graduatoria -si presenta, nel giudizio instaurato avanti al T.A.R., come evenienza del tutto futura ed incerta, ove in tale sede, nell’esclusivo apprezzamento di merito del giudice adito, si riscontrono vizi che possano condurre dall’annullamento "in toto" della graduatoria, così da imporre l’integrazione del contraddittorio.

Siffatto adempimento, peraltro, in presenza di un consistente numero di soggetti in posizione di controinteresse, può essere determinato dal giudice a mezzo dello strumento dei pubblici proclami e non con notifica individuale ai sensi dell’art. 137 e seguenti cod. proc. civ., che impone a tali fini l’individuazione del luogo di abituale dimora o di residenza dell’interessato,

Ciò posto, art. 22, comma primo, lett. a), della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, subordina l’esercizio del diritto di accesso all’esistenza, in relazione al documento richiesto, di un interesse che, oltre configurarsi diretto e concreto, si caratterizzi per l’attualità, condizione ultima che, per quanto innanzi esposto, non sussiste con riguardo alla prima pagina delle domande prodotte dei docenti collocati in graduatoria dopo l’odierno appellante.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 100,00 (cento/00) in favore dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6659 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate, come in motivazione, in euro 100,00 (cento/00) in favore dell’ Amministrazione intimata..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 12-01-2012, n. 108 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 31 marzo 2009 e depositato il 29 aprile 2009, D.G. e D.F. impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U., col quale il responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia del Comune di Villa Literno aveva disposto la decadenza e revoca del permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006; – l’ordinanza di demolizione n. 19 del 27 febbraio 2009, emessa dal responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia del Comune di Villa Literno con riguardo alle opere assentite col titolo abilitativo edilizio ritirato; – tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui, precipuamente, la relazione di sopralluogo del 27 febbraio 2009.

Richiedeva, altresì, il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’operato asseritamente illegittimo dell’amministrazione intimata.

2. L’impugnato provvedimento in autotutela aveva per oggetto il titolo abilitativo alla realizzazione di un edificio destinato a locali commerciali su un suolo in comproprietà dei ricorrenti, ubicato in Villa Literno e censito in catasto al foglio 26, particella 19, ed era stato così motivato: – non sarebbe stato rilasciato il parere di conformità antincendio, per omessa produzione della documentazione integrativa all’uopo richiesta dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta; – i beneficiari del ritirato permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006 sarebbero stati in ritardo nel pagamento degli oneri concessori, per un ammontare pari a Euro 20.184,57, oltre agli interessi di mora; – l’area di intervento sarebbe stata abusivamente frazionata.

3. Avverso siffatta determinazione, nonché avverso la conseguente misura ripristinatoria ex art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 venivano dedotte le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 21 octies della L. n. 241 del 1990; vizio del procedimento; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti; difetto di motivazione; travisamento; illogicità manifesta; 3) violazione e falsa applicazione della l. r. Campania n. 16/2004; difetto di istruttoria e di motivazione; 4) ulteriore violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 380/201; difetto di istruttoria e di motivazione; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 2, e 38, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001; mancata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per erroneità nei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione.

4. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.

5. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2009, la proposta istanza cautelare veniva accolta, ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati, con ord. n. 2545/2009.

6. In esito al riesame disposto con la citata ord. n. 2545/2009 e sollecitato da D.G. con apposita richiesta del 19 aprile 2010 (prot. n. 7035), il responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia del Comune di Villa Literno, con Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U., annullava l’antecedente Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U. (recante la decadenza e revoca del permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006) alle seguenti condizioni: – "rinuncia espressa alla azione amministrativa intrapresa presso il TAR Campania"; – presentazione di una "dettagliata relazione tecnica a firma del progettista incaricato, recante l’indicazione delle opere già realizzate e delle opere da realizzare (relative al permesso di costruire n. 61/2006), corredata di documentazione fotografica"; – designazione dell’impresa esecutrice dei lavori, con specificazione dell’ organico medio annuo e del contratto collettivo applicato ai dipendenti, nonché con allegazione del DURC; – esibizione dell’atto di accettazione dell’incarico di direzione dei lavori; – ove dovuto, deposito del progetto delle opere strutturali in variante presso il competente Ufficio del Genio civile di Caserta; – presentazione dell’atto di impegno a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione necessarie al funzionamento dell’opificio in conformità al dettato dell’art. 8, lett. a, delle n.t.a. del p.u.c. di Villa Literno; – pagamento delle sanzioni pecuniarie per ritardato versamento degli oneri concessori, nella misura complessiva di Euro 8.073,83. Precisava, infine, che, dopo l’assolvimento delle prescrizioni sopra riportate, il permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006 sarebbe stato "considerato nuovamente vigente e valido senza alcuna altra condizione".

7. Con atto notificato il 21 luglio 2010 e depositato il 27 luglio 2010, i nominativi in epigrafe proponevano, avverso il descritto provvedimento di riesame, motivi aggiunti così rubricati: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 16 ss. e 42 ss. del D.P.R. n. 280 del 2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria; sviamento; indebito pagamento; illegittimità propria; 2) mancata applicazione dell’ordinanza del TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2545/2009; illegittimità derivata.

8. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

9. In rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ed invero, il Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U., risulta comunicato il 31 gennaio 2009 ed è stato, quindi, tempestivamente impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 21, comma 1, della L. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), decorrente da tale ultima data.

10. Sempre in rito, deve rilevarsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo al ricorso introduttivo del presente giudizio.

In particolare, al Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U., impugnato col ricorso originario, si è sovrapposto il Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U., gravato con motivi aggiunti.

Tale ultimo provvedimento è stato adottato all’esito del riesame provocato dall’ord. n. 2545/2009 e dall’istanza presentata da D.G. il 19 aprile 2010 (prot. n. 7035) e, annullandolo (sia pure in via condizionata), ha assorbito e sostituito i contenuti e gli effetti del precedente provvedimento in autotutela. Con la conseguenza che, da un lato, l’assorbimento e la sostituzione prefigurati renderebbero privo di oggetto il ricorso originario e che, d’altro lato, i nominativi in epigrafe potrebbero trarre una concreta utilità – identificabile nell’ambita rimozione di talune prescrizioni impartite ai fini della reviviscenza del permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006 – non più dall’accoglimento del predetto gravame introduttivo, bensì soltanto dall’accoglimento dell’impugnazione e dal connesso annullamento giurisdizionale del sopravvenuto Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U.

Di qui la carenza di interesse ad aggredire il Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U.

Di qui anche la carenza di interesse ad aggredire l’ordinanza di demolizione n. 19 del 27 febbraio 2009.

Il riesame della divisata decadenza e revoca del permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006 ha, infatti, comportato una diversa determinazione dell’autorità amministrativa, che è valsa, comunque, a superare, oltre al precedente provvedimento in autotutela, anche la connessa misura repressivo-ripristinatoria; per modo che, pure nell’ipotesi di inosservanza delle impartite condizioni di reviviscenza del predetto titolo abilitativo edilizio, il Comune resistente sarebbe, comunque, obbligato a irrogare ex novo la sanzione demolitoria, con l’assegnazione in tal caso di un ulteriore termine per adempiere.

11. Venendo ora a scrutinare i motivi aggiunti, nella cui proposizione deve, dunque, intendersi concentrato l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., fondato si rivela il primo ordine di doglianze, secondo cui l’efficacia del permesso di costruire non avrebbe potuto essere legittimamente subordinata al pagamento del contributo ex art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, e tanto meno al pagamento delle penali per il ritardo nell’assolvimento di tale onere.

In realtà, la validità e l’efficacia di un permesso di costruire rilasciato non subisce alcun effetto a seguito del mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione, la cui unica conseguenza è l’aumento della percentuale del contributo stesso, con connessa esecuzione coattiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 1985, n. 132; TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 novembre 1991, n. 1816).

L’art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001 si limita, infatti, a sancire, al comma 2, che "il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’art. 16 comporta: a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lett. a, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lett. b, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni". Al comma 5, stabilisce, poi, che, "decorso inutilmente il termine di cui alla lett. c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall’art. 43", ossia "secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente".

E’ evidente, dunque, che il Comune di Villa Literno, attraverso l’imposizione di una condizione di efficacia dell’emesso titolo abilitativo edilizio, ha irrogato una sanzione ed applicato una modalità esecutiva diverse da quelle prefigurate dall’ordinamento per colpire l’inadempimento o la mora nel versamento del contributo di costruzione e per assicurarne il recupero all’amministrazione.

12. Del pari fondato è l’ulteriore profilo di censura col quale si contesta che l’ente locale intimato, nel richiedere l’impegno a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione funzionalmente correlate all’edificio progettato, senza, peraltro, addivenire ad una preventiva convenzione urbanistica, all’uopo necessaria, avrebbe indebitamente duplicato, a carico dei ricorrenti, gli oneri di urbanizzazione dagli stessi già versati.

In questo senso, occorre rammentare che l’obbligazione per oneri di urbanizzazione è causale ed ha natura di corrispettivo di diritto pubblico, dovuto dal beneficiario del permesso di costruire per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connessi all’edificazione (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 23 maggio 2003, n. 548).

Conseguentemente, onde scongiurare ingiustificate duplicazioni di prestazioni a fronte della medesima causa (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 1998, n. 807), detto beneficiario ha titolo allo scomputo totale o parziale della quota di contributo ex art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 dovuta per gli oneri di urbanizzazione, qualora, in luogo del pagamento della stessa, realizzi direttamente le necessarie opere di urbanizzazione, previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione comunale (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 4 giugno 2002, n. 2275; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 2 ottobre 2003, n. 1532; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 11 agosto 2004, n. 3181).

Ora, nella specie, il Comune di Villa Literno non risulta aver previsto – così come sarebbe stato imprescindibile, al fine di evitare un ingiustificato aggravio economico a carico dei ricorrenti – alcuno scomputo della quota di contributo ex art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 relativa agli oneri di urbanizzazione, nonostante la divisata imposizione della diretta esecuzione, da parte dei beneficiari del titolo abilitativo edilizio, delle opere di urbanizzazione necessarie alla funzionalità del fabbricato progettato.

13. Priva di pregio è, invece, la censura con la quale si lamenta che l’amministrazione resistente, prima di applicare la sanzione pecuniaria per mora debendi, avrebbe omesso di richiedere il pagamento degli oneri concessori al soggetto costituito come fideiussore.

A un simile assunto deve obiettarsi che la costituzione di un rapporto fideiussorio (anche autonomo) a garanzia del pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non radica, in capo all’amministrazione comunale, il dovere di esigere l’adempimento dal fideiussore preventivamente all’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 1999, n. 2072; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 aprile 1999, n. 1192).

D’altronde, non opera, in tal caso, l’art. 1227 cod. civ. (concorso del fatto colposo del creditore), che è riferibile alle sole obbligazioni risarcitorie, e non alle obbligazioni sanzionatorie, come quella prevista dall’art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, e che, quindi, non sottende, in ipotesi di omesso ritardato pagamento del contributo di costruzione, alcun dovere di escussione del fideiussore da parte dell’amministrazione comunale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2005, n. 1250; 11 novembre 2005, n. 6345; 16 luglio 2007, n. 4025).

14. Neppure coglie nel segno la doglianza secondo cui le prescrizioni impartite col Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U. contemplerebbero profili del tutto estranei al dictum cautelare dell’ord. n. 2545/2009, incentrato sulla contestazione di abusivo frazionamento dell’area di intervento.

In effetti, proprio perché il Comune di Villa Literno non ha reiterato tale ultimo rilievo, è da ritenersi che, in esito ad un più approfondito riesame, legittimamente ne abbia riconsiderato la sussistenza dei presupposti ed abbia orientato le sue nuove determinazioni su aspetti diversi (peraltro, in parte già vagliati, come, segnatamente, quello relativo al ritardo nel pagamento degli oneri concessori).

15. In conclusione, stante la sopravvenuta carenza di interesse a proporre il ricorso originario, la fondatezza delle censure scrutinate retro, sub n. 11 e 12, nonché l’infondatezza di quelle esaminate retro, sub n. 13 e 14, ed essendo, nel contempo, il Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U. rimasto inoppugnato quanto alle prescrizioni riportate retro, sub n. 6 e non considerate retro, sub n. 11 e 12, i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, il menzionato provvedimento con essi gravato deve essere annullato, nella parte ne viene subordinata l’efficacia al pagamento delle sanzioni pecuniarie per ritardato versamento degli oneri concessori, nella misura complessiva di Euro 8.073,83 ed alla presentazione dell’atto di impegno a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione funzionalmente correlate all’edificio progettato.

16. L’avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario va respinta, considerata la sua genericità, sia in termini di allegazioni sia in termini di prove addotte con riguardo sia all’elemento soggettivo sia all’elemento oggettivo della responsabilità addebitata all’amministrazione resistente.

17. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione resistente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 2.000,00 in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

– dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe;

– accoglie i relativi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U., nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

– respinge la connessa domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario;

– condanna il Comune di Villa Literno al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 in favore di D.G. e D.F., in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

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