Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12918

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. R.C.I. – precisato di avere nel frattempo proposto anche appello, definito però con declaratoria di inammissibilità per qualificazione di entrambe le azioni come opposizioni agli atti esecutivi – ricorre, con atto spedito per la notifica il 21.9.11, per la cassazione della sentenza del tribunale di Catania del 25.7.06, resa sulle domande riunite dispiegate da lei e dalle coeredi del condebitore A.S. nei confronti di M.G., della Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario, della Banca Agricola Popolare di Ragusa, della Banca Popolare di Lodi (già Banca Popolare di Belpasso), del Banco di Sicilia e di A.S., di impugnativa tanto dell’aggiudicazione che del successivo trasferimento dell’immobile staggito; sentenza con cui la domanda di nullità della vendita per ingiustizia dell’esecuzione è stata rigettata per difetto dei prosupposti e la successiva opposizione agli atti esecutivi è stata dichiarata tardiva e perciò inammissibile.

1.2. Degli intimati resiste con controricorso la sola S.G.C. Società Gestione Crediti srl, quale procuratrice di SPV Venezia srl (già SPV Venezia spa); presenta note redatte di persona la ricorrente; e, all’esito dell’udienza del 4.7.12, il Collegio ha deciso, raccomandando una decisione particolarmente semplificata.

2.1. La ricorrente sviluppa tre motivi: con un primo, dolendosi dell’inesistenza del pignoramento e della violazione dell’art. 2912 cod. civ.; con un secondo, lamentando la violazione dell’art. 617 cod. proc. civ.; con un terzo, contestando la negazione dell’attiva legittimazione di A.S., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio motivazionale.

2.2. La controricorrente evidenzia l’inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione, ma non manca di contestare nel merito le avverse doglianze.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente tardivo:

avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 25.7.06 qualunque termine per proporre il ricorso per cassazione era già ampiamente spirato alla data in cui esso è stato spedito per la notifica e cioè al 21.9.11; e, per scolastica nozione, certo non potendo ritenersi sospeso a seguito del dispiegamento di un’impugnazione, come nel caso di specie l’appello, qualificata del tutto errata – con pronunzia di secondo grado non resa oggetto di alcuna impugnativa – in relazione alla natura dell’azione; anzi, risultando iniziato il suo decorso proprio dalla notifica dell’atto di gravame scorrettamente azionato (Cass. 29 gennaio 2010, n. 2055; Cass. 20 ottobre 2004, n. 20547; Cass. 5 giugno 1998, n. 5548). Tale circostanza elide la necessità della verifica dell’integrità del contraddittorio e della ritualità della sua instaurazione, in applicazione dei principi di Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826 (confermati, poi, tra le altre, da Cass. 18 gennaio 2012, n. 690). Nessuna rituale istanza di rimessione in termini risulta, del resto, neppure formulata: e la proposizione di un mezzo di gravame non integrerebbe comunque, a maggior ragione in considerazione delle peculiarità delle fattispecie, un errore scusabile, ridondando anzi a detrimento della parte che malamente lo ha scelto (senza neppure impugnare la separata decisione con cui è stata sancita l’inammissibilità – e quindi la scorrettezza, ascrivibile alla parte stessa – di tale precedente opzione).

4. Tanto va senz’altro indugio dichiarato in dispositivo e la soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna R.C. I. al pagamento, in favore della S.G.C, srl – Società Gestione Crediti, nella qualità suddetta ed in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15117

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Svolgimento del processo

che:

1. I ricorrenti, venditori ambulanti del mercato di Viareggio, con ricorso del 20 giugno 1999, adivano il T.A.R, Toscana chiedendo l’annullamento del provvedimento del Comune che stabiliva lo spostamento della data di riposo settimanale. Il procedimento è stato deciso con sentenza del 24 agosto 2010.

2. Con ricorso del 10 luglio 2009 hanno chiesto l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole del procedimento.

3. La Corte di appello ha dichiarato improcedibile il ricorso rilevando che esso era stato proposto dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e ciononostante non era stato preceduto dalla presentazione nel giudizio amministrativo dell’istanza di prelievo prescritta dalla norma citata.

4. Ricorrono per cassazione M.T., A.V., D.F.D., P.R., P.F., S.G., G.P., G.A., M.M., I.A., D.B.U., B.R., G.P. affidandosi a un unico motivo di ricorso con il quale deducono violazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della C.E.D.U. e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5. Si difende con controricorso il Ministero.

6 La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

7. il ricorso è fondato in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione 6^-1, ordinanza, n. 5317 del 4 marzo 2011) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore. Quanto alla utilizzazione della circostanza della mancata presentazione dell’istanza di prelievo come indice negativo della esistenza di un danno morale conseguente alla durata irragionevole della procedura la Corte non condivide tale assunto poichè palesemente contrario alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, presunzione del danno non patrimoniale conseguente all’accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabile all’irragionevole protrarsi del giudizio e quindi non in base a un indice applicabile automaticamente in relazione alla sua elevazione a condizione di procedibilità della domanda da parte del legislatore del 2008. Cosicchè in assenza di ulteriori elementi specificamente attinenti al caso concreto la mancata proposizione dell’istanza di prelievo non è di per sè un indice che possa far validamente escludere la sussistenza di un danno morale ricollegabile alla durata eccessiva del processo mentre può essere ritenuto un elemento di valutazione utile al fine della liquidazione del danno (Cass. civ. sezione 1^ n. 3271 del 10 febbraio 2011).

8. La controversia è suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri normalmente seguiti da questa Corte secondo la cui giurisprudenza, laddove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a 750,00 Euro per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno. L’applicazione di tale parametro comporta la liquidazione, in via equitativa, dell’indennità in complessivi Euro 6.250,00 per i sette anni di durata eccessiva del processo.

9. L’accoglimento del ricorso e la rideterminazione dell’indennità comporta la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero controricorrente al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di 6.25000 Euro in favore di ciascun ricorrente con interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in Euro 2864,00 di cui 10000 Euro per spese, 1.76400 Euro per diritti e 1.00000 Euro per onorari e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.900,00 di cui 10000 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 8179/2010 Irragionevole durata del processo: il danno è conseguenza normale!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

p.1.- B.V. ha adito la Corte d’appello di Genova, al fine di ottenere la liquidazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata irragionevole del giudizio promosso innanzi al T.a.r. Toscana con ricorso del 13.1.1995, definito con sentenza di rigetto del 19.5.2003, avente ad oggetto il diritto al computo nell’indennità di buonuscita dell’anzianità di servizio.

La Corte d’appello, con decreto del 26.2.2007 ha rigettato la domanda, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, secondo il decreto, la giurisprudenza amministrativa era consolidata nel ritenere infondate domande quali quella oggetto del giudizio presupposto, quindi “la consapevolezza delle scarse possibilità di accoglimento di un ricorso collettivo concernente pretese di categoria” induceva ad “escludere qualsiasi sofferenza, ansia o disagio” ed il danno non patrimoniale. Per la cassazione di questo decreto B.V. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso.
Motivi della decisione

p.2.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 6, p.1 della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè degli artt. 24 e 101 Cost., in relazione all’art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), richiamando sentenze di questa Corte, rese in giudizi concernenti vicende analoghe e decreti della stessa Corte d’appello di Genova, le quali hanno escluso che l’esito sfavorevole della lite escluda il diritto all’indennizzo per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del giudizio.

Deduce che il giudice è soggetto soltanto alla legge e può decidere anche in modo difforme da precedenti orientamenti giurisprudenziali.

In conclusione, il ricorrente formula quesito di diritto concernente la circostanza che la consapevolezza sull’esito del giudizio presupposto non rileva ai fini del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell’art. 6, p.1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, e dell’art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui il decreto ha escluso il danno non patrimoniale, valorizzando il rigetto della domanda e la consapevolezza dell’infondatezza della medesima anche quando questa non emerga dal giudizio presupposto in misura tale da prefigurare un abuso del processo, evenienza questa esclusa dalla compensazione delle spese del giudizio disposta dal giudice del merito.

Il ricorrente formula, quindi, quesito di diritto concernente la circostanza che il danno non patrimoniale da violazione del termine di ragionevole durata del giudizio sussiste anche nel caso di consapevolezza dell’infondatezza della domanda, salvo che questa sconfini nell’abuso di difesa.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa l’acquiescenza che egli avrebbe prestato alla decisione di rigetto del TAR. p.3. -Preliminarmente va rilevato che il ricorrenti ha proposto il ricorso per cassazione sia contro la PDCM che contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze che appare privo di legittimazione passiva essendogli stata riconosciuta detta legittimazione dalla L. n. 296 del 2006, solo per i procedimenti in tema di equa riparazione instaurati a partire dall’1.1.07. Pertanto il ricorsi va dichiarato inammissibile per il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le sopraindicate ragioni (cfr. Sez. 1^, Ordinanza n. 18529 del 2008).

Ciò premesso, osserva la Corte che i motivi – i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente fondati nei sensi che seguono.

E’ ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio – del resto non esplicitamente negato dal giudice a quo – secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338, e successive conformi).

La Corte genovese, però, ritiene che nella specie ricorrano, appunto, siffatte particolari circostanze, che identifica, in definitiva, nel carattere collettivo della lite e nella scarsa possibilità di successo. Va però in contrario osservato che l’essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo, e che l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisatale un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata L. n. 89 del 2001 (v., in identica fattispecie, Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2008, n. 9337). Nè, d’altra parte, può gravarsi l’interessato di oneri di prova o specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, evidentemente incompatibili con la già richiamata presunzione di sussistenza di tale danno. p.4. – In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito dei ricorsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio del giudizio presupposto in cinque anni (dal 13.1.1995 al 19.5.2003, tenuto conto della durata ragionevole pari allo standard CEDU di anni tre e della espressa limitazione a cinque anni contenuta in ricorso) e determinato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 750,00, ad anno per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per i successivi il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, devesi riconoscere al ricorrente l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 4.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Presidenza del Consiglio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero intimato e accoglie il ricorso contro la PDCM; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 378,00, per diritti, Euro 445,00, per onorari ed Euro 50 per esborsi e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura di Euro 665,00, (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione II Sentenza n. 8457 del 2006 deposito del 11 aprile 2006

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Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Castelvetrano, con sentenza n. 60/02 ha accolto l’opposizione proposta da L.F. avverso il verbale n. ? della Polizia Stradale di Trapani in data 11.5.01, notificato il 31.10.01, con cui gli veniva gli contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 e gli veniva ingiunto di pagare la somma di L. 295.430, di cui L. 41.400 per spese di notifica, pari a Euro 158,58, ed ha annullato il provvedimento impugnato.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona del Prefetto, per violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., commi 6 e 8, artt. 200 e 201 C.d.S. e dell’art. 384 relativo Reg.to, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, in base all’art. 384 Reg. C.d.S., l’impossibilità della contestazione immediata è presunta ex lege e nessun margine di apprezzamento sussiste al riguardo in sede di giurisdizione.

Il ricorso è infondato. L’esemplificazione dell’art. 384 Reg.to C.d.S., lett. e) non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell’art. 383 del menzionato regolamento, lett. e) indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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