Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11609 Danno a persona non patrimoniale Liquidazione e valutazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. In controversia relativa al risarcimento dei danni richiesti da B.R., investito da un motoscafo condotto da C. P. mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia di (OMISSIS), riportando gravissime lesioni personali con residua epilessia post-traumatica, la Corte di Appello di Messina, con sentenza depositata il 4 febbraio 2009, sui punti che qui rilevano: a. ha riconosciuto il B. affetto da crisi epilettiche post-traumatiche, con frequenza 4-5 volte al mese anche plurisettimanali, attribuendogli, ai fini della determinazione del danno biologico, un’invalidità permanente del 50%; b. ha liquidato in Euro 51.645,49 il danno biologico; ha liquidato il danno morale soggettivo nel 50% del biologico (Euro 25.823,84); ha attribuito anche il danno morale latu sensu, richiesto dalla vittima quale danno alla vita di relazione, stimato equitativamente in Euro 41.316,55, definito come voce di danno "che integra e completa il danno biologico e non è da considerarsi autonoma"; ha liquidato in via equitativa anche il danno patrimoniale futuro in Euro 61.974,72, e quello per spese mediche e cure passate e future in Euro 25.882,84. 1.2. Propone ricorso per cassazione il C., conducente del motoscafo investitore, basato su otto motivi; resiste con controricorso il B. che chiede respingersi il ricorso, in quanto inammissibile o infondato.

2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede alla Corte "se il giudice abbia commesso violazione dell’art. 112 c.p.c., omettendo di pronunziarsi sull’eccezione ritualmente proposta in primo grado all’udienza del 30.11.1995 e reiterata, al punto n. 5 delle conclusioni dell’appello incidentale, di nullità di attività processuali di primo grado che coinvolgono, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., anche l’espletamento di una prova testimoniale delegata posta a fondamento della decisione impugnata.

2.1.2. Il motivo, che lamenta l’omessa pronuncia su un motivo di appello incidentale, si rivela inammissibile, perchè formulato in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Infatti, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, sia la ritualità e la tempestività, sia la decisività (Cass. S.U. n. 15781/05; Cass. n. 26234/05; 16752/06). Nel ricorso per cassazione si deve specificare quale sia il "chiesto" al giudice del gravame su cui questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all’atto di appello (il quale però non è da solo sufficiente, come ritiene il ricorrente anche nelle note di replica alle richieste del P.G.), atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso (Cass. n. 317/02; v. anche Cass. n. 5148/03).

Nella specie, la censura è anche priva di autosufficienza in relazione ordine alle prove asserite come rilevanti in ordine a quanto argomentato nelle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata.

2.2.1 Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente deduce insufficienza della motivazione sul fatto controverso e decisivo del ritenuto aumento della frequenza delle crisi epilettiche del B., non illustrando le fonti del convincimento e rinviando genericamente a relazioni, senza indicarne contenuto, data e qualità dell’autore ed a testimonianze di cui omette qualsiasi riferimento, senza consentire di valutare l’ iter argomentativo (secondo motivo);

nonchè sul punto controverso dell’attualità e gravita della malattia, non tenendo conto di due C.T.U. depositate nel fascicolo di ufficio in cui si descrive il numero delle crisi epilettiche (due in 33 giorni di ricovero), nè della perizia di parte depositata in appello, nè della relazione investigativa sul comportamento del B. nel 1993, e disattendendo la richiesta di acquisire la documentazione presentata dal soggetto per i rinnovi della patente;

tutti elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte a disporre nuova C.T.U. o approfondimenti istruttori.

2.2.2. Anche questi motivi non colgono nel segno. Invero, nella parte in cui censurano la prova e le modalità di accertamento della gravita dei postumi permanenti, derivanti dall’incidente, essi si riferiscono ad una questione di fatto, sulla quale la Corte di appello ha congruamente motivato; i rispettivi "momenti di sintesi" si rivelano comunque inidonei, non indicando specificamente le ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione non consentirebbe di giustificare la decisione. Inoltre, nella misura in cui censura la ritenuta sussistenza dei presupposti della componente "biologica" del danno non patrimoniale la doglianza è inammissibile, perchè prospettata quale vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anzichè come violazione degli artt. 2056 e 2059 c.c..

2.3.1. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce insufficienza di motivazione sulla liquidazione equitativa delle spese e delle cure mediche passate e future, il cui accertamento aveva formato oggetto di mandato al C.T.U. F. in primo grado; mentre la Corte ha deciso immotivatamente ed ha liquidato tali poste in via equitativa in pieno contrasto con le risultanze della C.T.U. 10 11 1994 di cui non ha tenuto conto.

2.3.2. Anche questa censura non coglie nel segno, perchè lamenta come vizio motivazionale, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vero e proprio error in iudicando, consistente nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2056, in relazione all’art. 1223 c.c., perchè sarebbero state riconosciute le predette componenti del danno patrimoniale, rappresentanti parti del "danno emergente", procedendone alla liquidazione in via equitativa, senza la necessaria previa prova dell’esistenza dei relativi pregiudizi (Cass. n. 15585/07; 24680/06). Ne deriva che la censura è inammissibile, poichè non attiene all’accertamento ed alla valutazione di fatti rilevanti per la decisione, ma involge profili di stretto diritto.

Pertanto, essa pacificamente non può trovare ingresso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, salva la eventuale correzione o integrazione della motivazione, ove il dispositivo risulti conforme a diritto (Cass. n. 5595/2003, in motivazione; 4526/2001; 14630 e 4593/2000; 2940/1990).

2.4.1. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., e chiede a questa S.C. se la liquidazione da parte della Corte di Appello del danno morale soggettivo, già liquidato in sentenza quello biologico, costituisca inammissibile duplicazione risarcitoria in quanto attribuisce alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, il risarcimento sia per il danno biologico che per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, che costituisce necessariamente una componente del primo.

2.5.1. Con il sesto motivo, sotto il profilo del vizio motivazionale, e con il settimo, sotto quello della violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha insufficientemente motivato (non indicando le fonti del proprio convincimento) ed illegittimamente liquidato il danno alla vita di relazione come danno non patrimoniale distinto da quello morale, qualificato dalla Corte come integrazione del danno biologico già liquidato (chiedendo alla Corte di verificare se ciò costituisca inammissibile duplicazione risarcitoria a vantaggio della vittima di lesioni, ove derivanti da reato, trattandosi di componente necessaria del danno biologico).

2.5.2. Questi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, in quanto riguardano la questione della configurazione e della liquidazione delle componenti del danno non patrimoniale – si rivelano infondati.

2.5.3. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa S.C., nel procedere alla sistemazione della figura del "danno non patrimoniale" hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della "integralità" del risarcimento medesimo. Secondo le Sezioni Unite, infatti, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre; il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;

il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (affermazioni contenute nel punto 4.8 di Cass. S.U. n. 26972/08). Ciò significa che la giurisprudenza di questa S.C., da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell’ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall’altro lato, ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica categoria "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra; se, pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc.), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto (v. Cass. n. 8360/10).

2.5.4. Nel caso di specie, procedendo al riconoscimento del danno morale soggettivo, la Corte territoriale non ha violato le indicate disposizioni di legge e non ha dato luogo ad un’inammissibile duplicazione, avendo attribuito tale componente del danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall’Italia con L. n. 190 del 2008), tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima e della gravita del fatto (Cass. n. 29091/08; 5770/10). Parimenti, non sussistono nè la violazione di legge, nè l’insufficienza di motivazione lamentate nel sesto e nel settimo motivo. La Corte territoriale ha congruamente e correttamente riconosciuto un’ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale ed integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione che, a seguito dell’incidente e dell’insorta epilessia traumatica, il B. non aveva potuto coltivare gli esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto lusinghieri risultati, non aveva potuto continuare la pratica di commercialista, nè coltivare la vita di relazione e sociale, isolandosi socialmente, alterando le proprie abitudini di vita, ciò anche a causa delle crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi di epilessia. Ciò dimostra che vi è stato un congruo e corretto apprezzamento delle risultanze processuali e che la decisione, sul piano giuridico, è in armonia con il richiamato principio della "integralità" del risarcimento del danno ala persona, il quale, per quanto concerne il "danno biologico", comporta che tale figura – che ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, va individuata nella "lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", con una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (v., in tal senso, Cass. S.U. n. 26972/08, punto 2.13). Riconoscendo, pertanto, detta componente – in considerazione dei gravi postumi permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato – la Corte territoriale ha proceduto alla corretta "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico (Cass. n. 3906/10; 25236/09). Del resto, al di là della generica deduzione di asserite "duplicazioni", il ricorrente non ha specificato come le componenti di danno contestate con i riferiti motivi siano invece da ritenersi già incluse nella "prudenziale" liquidazione (50%) del danno biologico, operata dalla Corte territoriale con esclusivo riferimento all’invalidità permanente (inquadrabile, sotto il profilo medico- legale, secondo la stessa Corte, nel 50-60%).

2.6.1. Con gli ultimi due motivi il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all’esistenza del danno patrimoniale futuro per mancato svolgimento dell’attività di ragioniere commercialista, per avere la Corte rinviato genericamente a documenti senza indicarne il contenuto (prima di queste due censure), nonchè per avere la Corte individuato un pregiudizio meramente potenziale e possibile, niente affatto connesso all’illecito in termini di certezza o almeno con un grado di elevata probabilità, limitandosi a valutazioni possibilistiche etichettate con lo stereotipo dell’ id quod plerunque accidit.

2.6.2. Anche questi motivi sono privi di pregio. In primo luogo, anche qui i rispettivi "momenti di sintesi" si rivelano inidonei, non indicando specificamente le ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione non consentirebbe di giustificare la decisione.

Inoltre, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale ha puntualmente indicato le ragioni che stanno alla base del riconoscimento e della quantificazione del danno patrimoniale futuro (tenuto conto che il B. a venti anni era già ragioniere, secondo una ragionevole previsione, avrebbe potuto ragionevolmente superare gli esami per raggiungere il traguardo di esercitare l’attività professionale autonoma di ragioniere e commercialista), procedendo poi in via equitativa e sulla base delle risultanze di causa alla valutazione della riduzione della capacità di guadagno. Del resto, anche se tale componente del danno patrimoniale dovesse essere inquadrata, anzichè nella perdita della capacità di guadagno, nella cosiddetta perdita di chances, comunque le censure di cui al ricorso si rivelerebbero infondate, dato che questa va rettamente intesa non come mancato conseguimento di un risultato probabile, ma come mera perdita della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito (e il conseguente evento di danno) ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale Cass. 4400/2004; Cass. 21619/07); tale perdita ha natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione, secondo criteri indiscutibilmente equitativi, può rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto (quali quelle nella specie considerate dal giudice del merito in ordine alle condizioni personali e professionali del soggetto all’atto dell’incidente e all’entità del reddito all’epoca goduto) che, se motivate secondo un iter argomentativo scevro da vizi logico-giuridici (quale quello indiscutibilmente seguito nel caso di specie) si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10111/08).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Nel rapporto tra le parti costituite, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del B., che liquida in Euro 6.400,00, di cui Euro 6.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14132 Danni

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 2.11.1993, D.F.A. e A.V., premesso di essere proprietari del terreno, esteso mq 1.540 (in catasto riportato al F.33, p.lla 7), che il Comune di Lamezia Terme aveva assoggettato a procedimento di occupazione d’urgenza, in base a decreto sindacale n. 1 del 7.06.1985, adivano il Tribunale di Lamezia Terme chiedendo la condanna del citato Comune al risarcimento dei danni subiti a causa della avvenuta costruzione sul loro fondo, nonostante la mancata adozione del decreto definitivo di espropriazione, di un tratto della strada pubblica prevista nel P.d.F dell’ex Comune di Nicastro.

Costituitosi in giudizio, l’ente locale eccepiva la prescrizione dell’azionato diritto e contestava nel merito la fondatezza della domanda introduttiva. In corso di causa il D.F. – A. e l’ A. deducevano anche l’inefficacia e l’invalidità ab origine della dichiarazione di pubblica utilità.

Con sentenza del 22.10-9.11.2001, l’adito Tribunale, riteneva, anche all’esito della CTU, il Comune responsabile dell’illecito da c.d. usurpativa del terreno degli attori e respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente locale, lo condannava al risarcimento dei danni subiti dagli attori, liquidandoli, in riferimento al valore venale del bene, nella somma di L. 112.500.000, oltre rivalutazione monetaria dal 5.12.1991 alla data di pubblicazione della sua pronuncia e con interessi legali per il periodo successivo; rigettava, invece, la richiesta attorea d’indennità per il periodo di occupazione legittima.

Con sentenza del 30-10-16.11.2009, la Corte di appello di Catanzaro, anche in base all’esito della rinnovata CTU, respingeva il gravame principale del Comune ed in accoglimento, invece, per quanto di ragione, dell’appello incidentale del D.F. e dell’ A., condannava l’ente a pagare a costoro la complessiva somma di Euro 70.418,19 (Euro 50.298,19 pari al controvalore attualizzato del terreno + Euro 20.120,00 per danni da occupazione abusiva quinquennale), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati come in motivazione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che con l’unico articolato motivo dell’appello principale il Comune aveva contestato sia la ricorrenza di un’occupazione ab initio illegittima per mancata fissazione dei quattro termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, assumendo che quelli non indicati nella declaratoria di pubblica utilità dell’opera viaria ed inerenti alla procedura espropriativa, avrebbero dovuto ritenersi implicitamente fissati, sia il rigetto dell’eccezione di prescrizione e sia il recepimento delle valutazioni e conclusioni espresse dal CTU che il primo giudice aveva correttamente qualificato l’occupazione del fondo degli attori come occupazione usurpativa, posto che la Delib. 8 febbraio 1985, n. 158, con cui la GM del Comune di Lamezia Terme aveva approvato il progetto di realizzazione di un tratto della strada pubblica congiungente (OMISSIS) con (OMISSIS), non recava anche l’indicazione dei termini d’inizio e fine della procedura espropriativa, termini che avrebbero dovuto essere esplicitati, sicchè la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare era carente dei suoi caratteri essenziali;

che solo nella comparsa conclusionale d’appello il Comune aveva eccepito il vizio di ultrapetizione da parte del primo giudice, sostenendo che nella domanda introduttiva gli attori avevano agito per occupazione acquisitiva, ma l’eccezione non aveva pregio per il fatto assorbente che si trattava di causa di vecchio rito e l’ente non aveva sollevato obiezioni sulla nuova domanda, il cui tema era stato introdotto già durante l’istruttoria del giudizio di primo grado e ribadito in sede di conclusioni, il che aveva comportato l’accettazione del contraddittorio su di essa;

che gli attori avevano chiesto sia il risarcimento del danno da perdita definitiva del bene e sia l’indennizzo da occupazione legittima o, in via alternativa, il risarcimento del danno da occupazione illegittima;

che l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune doveva essere respinta in relazione al diritto al risarcimento del danno da perdita definitiva del terreno, integrante illecito permanente, e parzialmente accolta in riferimento al vantato diritto al risarcimento del danno da mancato godimento dei frutti del fondo per il tempo decorso dal 15.07.1985, data dell’iniziale immissione in possesso, sino alla domanda giudiziale, in quanto tale diritto si era in effetti estinto relativamente al solo periodo anteriore al quinquennio antecedente la domanda giudiziale;

che l’appello incidentale del D.F. e dell’ A., inerente al diniego del loro diritto, in via alternativa rispetto alla pure chiesta indennità di occupazione legittima, al risarcimento del danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione abusiva, doveva essere accolto limitatamente al suddetto quinquennio (novembre 1998-novembre 1993) ed il ristoro commisurato al saggio degli interessi legali maturati anno per anno sulla cifra accordata per la definitiva perdita del medesimo bene;

che per la stima del terreno, ben potevano essere recepite le condivise conclusioni, ineccepibilmente motivate, della rinnovata CTU (non dissimili da quelle del CTU del primo grado), rettificandole solo in punto di attualizzazione al 2.11.1993, data della domanda giudiziale, dei valori riferiti dall’esperto al 1991, rilevando pure che le censure ad esse rivolte dalla difesa del Comune non risultavano sorrette da riscontri probatori (in particolare, il Comune non aveva provato che i fabbricati esistenti nelle zone limitrofe al terreno in questione fossero abusivi e, quindi, non valutabili ai fini del riconoscimento della natura edificatoria del terreno in argomento);

che in particolare, come risultava dalla CTU:

a) il 15.07.1985 il comune si era immesso in possesso del fondo degli attori, esteso mq 1.490 mentre i lavori erano stati consegnati all’impresa appaltatrice il 14.03.1988 ed erano stati ultimati il 5.12.1991;

b) nel P d F approvato del 1971, il terreno degli attori era destinato a strada pubblica mentre il terreno ubicato a nord di detta strada era destinato a Zona Residenziale Artigianale (CM2) e quello a sud aveva destinazione agricola;

c) il vincolo del P d F, efficace per 5 anni, era decaduto da 9 anni alla data della delibera di approvazione del progetto di costruzione della strada pubblica sul suolo degli attori, per cui, ai fini della qualificazione della natura del terreno occorreva applicare la disciplina prevista dalla L. n. 10 del 1977, art. 4, per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, utilizzando, cioè, il criterio dell’edificabilità di fatto;

d) il terreno in questione, sito in zona periferica del Comune di Lamezia Terme, aveva effettive possibilità di edificazione, e, dunque doveva esserne confermata la natura edificatoria già sostenuta dal CTU di primo grado, atteso che presentava una configurazione planimetrica pianeggiante, ricadeva in zona servita da viabilità primaria, da rete elettrica ed idrica ed era prossimo ad altri fabbricati realizzati in zona CM2;

e) il più probabile valore di mercato del terreno in questione riferito al 1991, anno di realizzazione della strada, ben poteva essere determinato in L. 60.000 al mq, con stima tratta dall’esame comparativo con il contenuto degli atti pubblici di trasferimento di beni immobili siti nelle vicinanze di esso.

Contro questa sentenza, notificata l’11.01.2010, il Comune di Lamezia Terme ha proposto ricorso per cassazione notificato il 12.03.2010, affidato a due motivi. A.V. nonchè L., An., G. e D.F.V. tutti quali eredi di D.F.A., deceduto il (OMISSIS), e la prima anche in proprio, hanno resistito con controricorso notificato il 16.04.2010 e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo e subordinato all’eventuale accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno del ricorso principale il Comune di Lamezia Terme denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 99 c.p.c., e dell’art. 2907 cod. civ., in materia di tutela giurisdizionale dei diritti nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc. civ. (vecchio rito) e dell’art. 345 cod. proc. civ. (vecchio rito) ovvero del divieto di proporre domande nuove nonchè nullità della sentenza o del procedimento ed erronea, omessa e contraddittoria motivazione il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 (vecchio rito)".

Il ricorrente si duole del rigetto della sua censura di extrapetizione per avere il giudice di primo grado ricondotto la pretesa azionata all’ambito dell’occupazione usurpativa in luogo di quella appropriativa cui si riferiva, invece, l’atto introduttivo della controversia. Sostiene che dal suo contegno non poteva desumersi l’accettazione del contraddittorio sulla nuova e diversa domanda, della quale solo i presupposti erano stati dedotti all’udienza del 24.11.1999, a distanza di sei anni dall’inizio del processo, e che era stata per la prima volta formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.

Il motivo non è fondato.

Con riguardo a procedimento, quale il presente, pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353 ( D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534) – il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda;

pertanto la violazione di tale divieto – che è rilevabile anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione di novità della domanda – non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione (cfr., tra le altre, Cass. SU n. 4712 del 1996).

Nella specie la Corte distrettuale appare avere irreprensibilmente tratto dal comportamento omissivo del Comune la conclusione che esso implicava accettazione della domanda nuova, posto che tale contegno si era sostanziato oltre che nel mero e prolungato silenzio serbato durante tutto il primo grado del giudizio e protrattosi sino alla formulazione dell’eccezione di extrapetizione nella comparsa conclusionale depositata in appello dall’ente locale, anche nella omessa adozione nel corso del primo grado di iniziative atte a contrastare lo svolgimento dell’istruttoria sul diverso tema, ricompreso pure nell’indagine devoluta al CTU, nonchè ancora nella limitazione del proposto appello principale a motivi di merito senza inclusione di specifica censura sul vizio processuale di extrapetizione, a fronte della pronuncia del Tribunale, di accoglimento della domanda nuova.

2. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4; della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e della L. n. 865 del 1971, art. 16, ovvero delle norme relative alla determinazione della misura dell’indennità, nonchè erronea, omessa e contraddittoria motivazione in ordine ai criteri di stima il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (vecchio rito)".

Censura la vocazione edificatoria attribuita al terreno ed in particolare l’utilizzabilità del criterio dell’edificabilità di fatto, con richiamo alla L. n. 10 del 1977, art. 4, e, quindi:

la legittimità del ricorso al criterio dell’edificabilità di fatto, in quanto non contemplato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (per il quale il terreno destinato a strada avrebbe dovuto ritenersi inedificabile in assoluto);

il fatto che alla scadenza del vincolo imposto dal P.d.F. il terreno in questione avesse assunto il carattere di c.d. " zona bianca" priva di destinazione urbanistica ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c., posto che tale disciplina non affievolisce l’obbligo dell’amministrazione di riqualificare il terreno rimasto sprovvisto di regime urbanistico nè di conformare lo jus edificandi del privato, tanto che il PRG adottato dal Comune di Lamezia Terme ed approvato il 31.03.1998 (successivo all’ultimazione dei lavori avvenuta il 5.12.1991) aveva definitivamente impresso all’area de qua la destinazione prefissata;

il fatto che nella valutazione del valore venale del terreno, attuata basandosi sul contesto edilizio già presente nel 1981 (il Pd F approvato era del 1971), si siano messi a confronto beni non similari per tipologia ma soprattutto che non siano stati considerati gli effetti indotti da opere di urbanizzazione eventualmente abusive o dalla presenza in zona di costruzioni edilizie ove non autorizzate;

il fatto che ai fini della quantificazione del dovuto si dimostrava più appropriato l’utilizzo del criterio di stima applicabile alle zone agricole, sottolineando, infine, l’aumento di valore che in ogni caso la realizzazione dell’arteria aveva apportato sia alla parte di terreno edificatorio che a quello agricolo.

A sostegno del ricorso incidentale l’ A. e i D.F. per la denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e per mero umorismo deducono:

1) "Violazione L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), e della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5)", dolendosi che nella liquidazione del risarcimento non sia stata considerata la sopravvenuta sentenza n. 348 del 2007, resa dalla Corte Costituzionale.

Le censure svolte nel secondo motivo del ricorso principale ed inerenti alla determinazione del dovuto secondo le previsioni di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4, sono tutte fondate; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento delle ulteriori doglianze contenute nel medesimo motivo, relative alla commisurazione in concreto del risarcimento da perdita della proprietà del bene e da mancato godimento per il tempo non soggetto a prescrizione del relativo diritto, nonchè l’assorbimento del ricorso incidentale.

La Corte di appello muove dal duplice erroneo presupposto che siccome il terreno degli attori dal P.F. del 1971 del Comune era stato destinato a strada pubblica, tanto bastava a ravvisare in detta destinazione un vincolo preordinato all’espropriazione avente la durata limitata di 5 anni; e che siccome detto quinquennio era inutilmente decorso, l’immobile perciò solo doveva rientrare nelle c.d. zone bianche di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4. 2.1. Il primo non tiene in alcuna considerazione la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale fin dalle lontane decisioni n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968 e da ultimo con la sentenza n. 179 del 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, nella parte in cui consentivano alla p.a., senza la previsione di un indennizzo, l’apposizione su immobili privati di vincoli temporanei (ma di durata illimitata), preordinati al successivo (ma incerto) trasferimento del bene per ragioni di interesse generale, sia ipotesi di vincoli che, pur consentendo la conservazione della titolarità del bene, erano tuttavia destinati ad operare immediatamente una definitiva incisione profonda, al di là dei limiti connaturali, sulla facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento dell’imposizione (e cioè di vincoli immediatamente definitivi inerenti a proprietà non destinate a esser trasferite). Ciò perchè "tali imposizioni a titolo particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga a incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale" quale viene riconosciuto in un determinato momento storico. E perchè dunque doveva considerarsi in contrasto con l’art. 42 Cost., la sottrazione di immobili, quando essi siano da considerarsi edificatoli in base all’ordinamento vigente nel momento in cui il vincolo intervenga, alla possibilità di utilizzazione rappresentata dalla destinazione a nuove costruzioni o comunque ad altri proficui impieghi di ordine urbanistico.

Dalla categoria suddetta di "vincoli preordinati all’espropriazione, ovvero che abbiano carattere sostanzialmente espropriativo" (sent.

179/1999, par. 3), la Consulta ha tuttavia distinto avvertendo espressamente che ne restavano invece fuori "quelli posti direttamente dalla legge o dallo strumento edilizio "con carattere di generalità per tutti i consociati e quindi in modo obiettivo (sentenze n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968), ad intere categorie di beni, e per ciò interessino la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata di essi – anche per zone territoriali – ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso. Ed ha osservato che "non si può porre un problema di indennizzo se il vincolo, previsto in base a legge, abbia riguardo ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando la legge stessa regoli la relazione che i beni abbiano rispetto ad altri beni o interessi pubblici preminenti" (par. 4).

In aderenza a questa distinzione si sono susseguite numerose disposizioni di legge che hanno limitato la durata massima entro cui è consentita l’apposizione dei (soli) vincoli preordinati all’espropriazione; e la giurisprudenza di questa Corte onde dare concreta attuazione alla menzionata distinzione tra le due categorie di vincoli sottoposte a regimi differenziati ed evitare di eluderla, ha enunciato il principio (Cass. sez. un. 173/2001 e succ.) che in caso di originaria disposizione di piano, ovvero di variante, il suo carattere conformativo e non ablatorio non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ovvero dalla presenza di piani particolareggiati ovvero attuativi ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; ed è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, si da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche;

o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica: soltanto in tal caso traducendosi in uno strumento ulteriore di conformazione della proprietà dei beni medesimi. Per converso, se la previsione originaria (ovvero la variante) non abbia una tal natura generale ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che essa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione; e da esso deve,dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area pur quando la disposizione ne abbia mutato la classificazione urbanistica (Cass. n. 17995 del 2009; n. 19924 del 2007; n. 20252 del 2006; n. 2612 del 2006; n. 3116 del 2005).

Questa distinzione è stata del tutto ignorata e non apprezzata dalla sentenza impugnata, per cui il relativo accertamento, indispensabile e strumentale, per stabilire il valore venale del terreno collegato,anzitutto, alla destinazione edificatoria (o meno), dovrà essere eseguito con priorità logica assoluta, dal giudice di rinvio.

2.2. L’iter argomentativo della decisione impugnata non è condivisibile neppure ove rimanesse accertata la non dimostrata natura di vincolo preordinato all’espropriazione nella destinazione del terreno ad opera viaria, non comportando ancora la stessa l’automatica conseguenza della sua inclusione in zona c.d. bianca disciplinata dalla L. n. 10 del 1977, art. 4; ed ancor meno della affermata natura edificatoria (Cass. n. 21396 del 2009) ma soltanto quella che del vincolo non si deve tener conto, e cioè che si deve totalmente prescindere da esso ( L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3). Risultando, invece, ancora una volta decisiva per la classificazione dell’area gravata la destinazione attribuita dallo strumento urbanistico generale (nel caso: PF del 1971) alla zona in cui la stessa è compresa; con la conseguente applicazione della regola ripetutamente affermata da questa Corte: 1) che un’area va ritenuta edificabile soltanto se, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale:

come è avvenuto per i terreni viciniori che la Corte territoriale ha accertato essere compresi nella Zona Residenziale Artigianale (CM2) (Cass. n. 3146 del 2006; n. 3838 del 2004; n. 10570 del 2003); 2) che le possibilità legali di edificazione vanno per converso escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (da ultimo: Cass. n. 665 del 2010; n. 400 del 2010; n. 21396 del 2009; n. 21095 del 2009; n. 17995 del 2009). Come si verifica proprio per le opere di viabilità indicate nel piano regolatore generale o nel P.F. ( L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1), le quali, pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, non concretano un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali "all’interno e a servizio" delle singole zone edificatorie ( L. n. 1150 del 1942, art. 13): di regola rimesse allo strumento di attuazione e come tale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica, incidente su specifici beni (Cass. n. 20131 del 2009; n. 19924 del 2007; n. 11848 del 2006).

2.3. Conclusivamente la fattispecie di terreno ubicato in zona c.d. bianca disciplinata dalla L. n. 10 del 1977, art. 4, era configurabile soltanto nell’ipotesi, peraltro ritenuta dalle Sezioni Unite di questa Corte eccezionale (sent. n. 173 del 2001), in cui il fondo D.F. – A. fosse rimasto al di fuori della zonizzazione del territorio comunale operata dal menzionato P.F. del 1971 (c.d. vuoto urbanistico), che senza includerlo in alcuna zona con specifica destinazione (pur se pubblicistica), si fosse invece limitato a localizzarvi una strada pubblica, perciò apponendovi direttamente un vincolo sostanzialmente preordinato all’espropriazione e destinato in tal caso, per quanto detto, a perdere di efficacia dopo 5 anni.

E tuttavia pur se il fondo fosse rientrato nell’ambito di una zona bianca, non per questo ne avrebbe potuto essere affermata la natura edificatoria traendola quale conseguenza automatica del criterio di ricognizione fondato sulla c.d. edificabilità di fatto, avendo la Corte di Cassazione ripetutamente avvertito che il relativo meccanismo non costituisce un espediente rivolto ad aggirare i limiti posti dal criterio dell’edificabilità legale in base alla ricorrenza dei tradizionali indici di urbanizzazione utilizzati negli anni 60′ (rete viaria, elettrica, idrica, vicinanza a zone edificate ecc.) e presenti su qualsiasi terreno, occorrendo, invece, accertare l’esistenza di un duplice ulteriore requisito e cioè che "deve trattarsi di area dotata di opere di urbanizzazione funzionalmente collegate a quelle comunali; deve anche trattarsi di area avente obiettiva ed intrinseca funzione di "completamento" rispetto ad area contigua destinata all’edificazione". La quale non si risolve "nella possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma si estende ad accertare l’armonico e legale inserimento di essa in un ambito territoriale più esteso, rispetto al quale l’opera progettata si presenta come naturale completamento di una zona adibita all’edificazione; e la verifica deve ispirarsi a criteri funzionali, inevitabilmente condizionati dall’analisi dell’impatto urbanistico ed edilizio che l’opera produce in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa (Cass. n. 3222 del 2009; n. 29788 del 2008; n. 28820 del 2008; n. 27242 del 2008); per cui anche sotto questo profilo la ritenuta edificabilità di fatto del terreno D.F. – A. non si sottrae alle censure del Comune, il quale da ultimo ha giustamente lamentato che il suo valore venale è stato illegittimamente ricavato da elementi di comparazione disomogenei, perchè tratti da aree non aventi il medesimo regime urbanistico.

Conclusivamente deve essere respinto il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo motivo nei precisati sensi, con assorbimento delle residue censure nonchè del ricorso incidentale e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento delle residue censure e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3329 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

ATTESO che con esso la ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Ciampino le ha ingiunto la demolizione de "la chiusura di un balcone realizzata con una struttura di alluminio e vetri, delle dimensioni di mq. 12,50 circa. L’opera è resa comunicante con il piano sottostante mediante scala in legno" in assenza di titolo abilitativo;

AVUTO riguardo alle censure proposte:

1. eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto ed erroneità della motivazione. La ricorrente lamenta che il provvedimento pretenderebbe un titolo abilitativo per la realizzazione della detta veranda, laddove il suo impatto sotto il profilo urbanistico è minimo; sostiene poi che non è stata individuata precisamente l’area oggetto della demolizione;

2. eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria. L’interessata sostiene, altresì che la copertura di un balcone con strutture precarie e removibili resasi necessaria per ridurre l’esposizione dell’immobile dalle intemperie, non risulta avere le caratteristiche di una costruzione né costituisce intervento modificativo del territorio, sicchè non abbisognava di permesso a costruire secondo le definizioni degli interventi datene dall’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001;

3. eccesso di potere per erroneità dei presupposti, non necessità del provvedimento concessorio. Riallacciandosi alla censura precedente l’interessata poi solleva che la veranda in questione avrebbe natura pertinenziale, non valutabile in termini di cubatura e comunque dotata di un volume minimo, oltre tutto sprovvista di una propria individualità e non necessitante di alcun titolo abilitativo;

CONSIDERATO che la censura principalmente proposta e che cioè la veranda realizzata sul balcone della abitazione della ricorrente non abbisognasse di titolo abilitativo, in quanto non è valutabile in termini di cubatura e presenta comunque una minima volumetria, non appare condivisibile, dal momento che proprio ai sensi degli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 non è consentito di ritenere che le realizzazioni che modifichino la sagoma, la volumetria, come è quella in atto realizzata presso l’abitazione della ricorrente, o l’altezza delle costruzioni, possano andare esenti da idoneo titolo abilitativo;

CONSIDERATO, inoltre che non può concordarsi sull’aspetto della doglianza, con la quale parte ricorrente fa valere la natura pertinenziale della detta veranda sopra indicata nel provvedimento impugnato e delle dimensioni di mq. 12,50, avendo riguardo alla costante giurisprudenza amministrativa in materia, la quale sottolinea che "Il concetto di pertinenza civilistico e quello urbanistico/edilizio sono da tenere distinti, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26788), laddove nel caso in esame risulta una modificazione della sagoma oltre che della volumetria dell’immobile cui la detta veranda afferisce;

RITENUTO, pertanto, che il provvedimento impugnato vada trovato scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso;

RITENUTO che quanto alle spese esse seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente G.I. al pagamento di Euro 1.000,00 a favore del Comune di Ciampino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17748 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ntale.
Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 24 agosto 2006, la Corte d’appello di Roma, accoglieva il gravame proposto dal M., dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato con la società Poste Italiane l’8 ottobre 1998, l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di offerta delle prestazioni lavorative.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il M., contenente ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c..

1. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1362 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, lamentando che la corte territoriale non aveva correttamente valutato che le parti sociali, a seguito dell’ampia delega loro conferita dall’art. 23 L. cit., erano libere di prevedere nuove e diverse ipotesi di assunzione a termine rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, e non potevano ritenersi soggette ad alcun limite temporale sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, e relativa norma transitoria.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto a tempo determinato L. n. 56 del 1987, ex art. 23, soggette ai requisiti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, ma solo che esse avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui al c.c.n.l. 26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.

L’assunto è pienamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte.

Occorre infatti osservare che l’assunzione a termine è stata effettuata in base all’accordo 25 settembre 1997, integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell’ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Nella stessa data, veniva stipulato un Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, secondo il quale le parti si davano atto che, fino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trovava nella situazione di cui al punto che precede (clausola "madre", di cui sopra) dovendo affrontare di processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa. Successivamente, l’accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16 gennaio 1998, riporta la stessa dicitura del primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 1998.

In data 27 aprile 1998 viene stipulato un Accordo modificativo dell’art. 14 c.c.n.l., comma 4 (si tratta del c.c.n.l. 26.11.1994), con il quale, oltre ad estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tale esigenze, si conviene che l’Azienda disporrà la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30 aprile 1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998, infine, interviene l’accordo relativo al Part-time "Addendum all’art. 7 c.c.n.l. 26 novembre 1994", con il quale viene modificata l’originaria disciplina collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603) che negando che le parti collettive, con l’accordo del 25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra indicati non avrebbero avuto alcun senso, neppure se considerati come meramente ricognitivi.

In particolare, se il contratto del 25 settembre 1997 non prevedesse alcun termine di efficacia per la facoltà conferita all’Azienda di stipulare i contratti a termine – essendo questa consentita al definitivo compimento della ristrutturazione – non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi attuativi in cui invece un termine risulta indicato; una diversa interpretazione escluderebbe qualunque effetto sia all’accordo attuativo in pari data, in cui si dava atto che l’azienda si trovava in stato di ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo "attuativo" del 16 gennaio 1998, giacchè nulla ci sarebbe stato da "attuare" e nulla da "riconoscere" dal punto di vista temporale. Ancora minore senso avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest’ultimo accordo per cui ai contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998, ovvero che la società sarebbe stata specificamente legittimata a ricorrere ai contratti a termine "oltre" la data fissata.

Ne consegue l’illegittimità dei contratti a termine stipulati, per la causale in questione e come nel caso oggetto del presente giudizio, oltre il 30 aprile 1998. 2. – Con il secondo motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto "conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente", disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto:

"Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale delVillegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 cod. civ., e segg.".

Tale quesito non riguarda il tema dell’aliunde perceptum e comunque, anche in ordine all’argomento della mora credendi risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire Terrore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8463).

Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza che la ricorrente indichi se e in che modo il punto stesso (per nulla trattato nell’impugnata sentenza) sia stato oggetto di specifico motivo di appello da parte della società (cfr. Cass. 15 febbraio 2003 n. 2331, Cass. 10 luglio 2001 n. 9336). Del pari, per quanto concerne l’aliunde perceptum (in relazione al quale manca del tutto il quesito) alcunchè di specifico viene poi indicato dalla ricorrente, laddove al riguardo era pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova (pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr. Cass. 16 maggio 2005 n. 10155, Cass. 20 giugno 2006 n. 14131, Cass. 10 agosto 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3 febbraio 1998 n. 1099).

Così risultato inammissibile il secondo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2011 n. 80, cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso principale va pertanto respinto, con assorbimento dell’incidentale; la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del M., liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 51,00, Euro 2.500,00 per onorati, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.