Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 12-01-2011, n. 616 Contributi non versati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 17 marzo 2010 dalla Corte d’Appello di Trieste che confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone, in data 16 aprile 2007, con la quale era stato condannato per il reato di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 37, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 19.

Con un primo motivo di ricorso denunciava la erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione dell’art. 192 c.p.p. e l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Osservava, a tale proposito, che sebbene risultasse pacificamente accertata la presentazione di una istanza di condono per i contributi previdenziali non versati, la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato le risultanze dell’istruzione probatoria, recependo acriticamente le dichiarazioni del funzionario INPS escusso come teste e non tenendo conto della obiettiva incertezza circa l’esito della domanda di condono poichè non vi era alcun elemento che inducesse a ritenere che detta domanda fosse stata rigettata.

Con un secondo motivo denunciava l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 62bis c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genetiche.

Rilevava, sul punto, che i giudici del gravame avevano escluso l’applicabilità delle suddette attenuanti sulla sola base dei plurimi precedenti penali dell’imputato, senza valutare le allegazioni difensive – specie sul ruolo dell’imputato – che avrebbero giustificato un minor rigore sanzionatorio.

Concludeva, pertanto, per l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In relazione al primo motivo di ricorso si osserva che la Corte d’Appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali riteneva di condividere le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, non solo richiamando legittimamente le argomentazioni da questi sviluppate, ma anche specificando le ragioni per le quali si è ritenuta esaustiva la deposizione del teste escusso al fine di escludere la sussistenza della causa estintiva del reato invocata dalla difesa.

Va posto in rilievo, a tale proposito, che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, comma 3 – come sostituito dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 19, "la regolarizzazione dell’inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato".

Il comma 4, inoltre, dispone che, entro il termine di novanta giorni, l’ente impositore dia comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta regolarizzazione (o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario eventualmente promosso ai sensi del comma 2).

Tale procedura presuppone, come è evidente, una serie di adempimenti – non ultimo il pagamento dei contributi omessi – la cui effettuazione è agevolmente dimostrabile mediante documenti ed indipendentemente dalla comunicazione all’autorità giudiziaria da parte dell’ente impositore ai sensi dell’art. 37, comma 4 che, come emerge dal tenore letterale della disposizione, interviene solo a regolarizzazione avvenuta.

Secondo i principi generali penalistici, qualora l’imputato eccepisca una particolare causa estintiva del reato ha l’onere di provarne la sussistenza. Nella fattispecie, peraltro, tale prova, verosimilmente documentale, poteva essere prodotta in ogni stato e grado del procedimento.

Ciò posto, si rileva come la Corte d’Appello abbia compiutamente valutato e posto in evidenza l’insussistenza delle condizioni per una declaratoria di estinzione del reato quale conseguenza dell’avvenuta regolarizzazione dell’inadempienza valorizzando, ai fini della decisione, l’assenza di qualsivoglia documento atto a dimostrare che la procedura di regolarizzazione, ancorchè avviata, fosse conclusa.

Il riferimento alle dichiarazioni del testimone escusso, inoltre, non vengono acriticamente recepite ma indicate come elemento di ulteriore riscontro alla mancanza assoluta di documentazione.

Nessuna censura può quindi muoversi, sul punto, alla Corte territoriale. Altrettanto infondato risulta il secondo motivo di ricorso.

Va premesso che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione ricorre allorquando l’iter logico che ha guidato la decisione si presenti lacunoso e scollegato dalle risultanze processuali e non anche quando vi sia stata, da parte del giudice, una valutazione non coincidente con le argomentazioni di parte, in quanto ciò determinerebbe una non consentita trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di giudizio.

Date tali premesse, si osserva come la Corte d’Appello non si sia limitata a negare la concessione delle attenuanti generiche con un mero richiamo all’esistenza di plurimi precedenti penali in capo al’imputato.

Tale affermazione, peraltro avrebbe comunque da sola consentito il diniego.

Come osservato da questa Corte, infatti, "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (Sez. 6 n. 2642, 7 luglio 1999).

Da ciò consegue che legittimamente se ne può negare l’applicazione anche sulla base di un unico dato negativo, oggettivo o soggettivo, valutato come prevalente rispetto ad altri elementi (v. Sez. 6 n. 8668, 7 luglio 1999).

Nella fattispecie, i giudici del gravame hanno esaminato, in modo ineccepibile, la natura dei precedenti specifici dell’imputato, evidenziando come dagli stessi potesse desumersi una specifica attitudine alla violazione di norme attinenti al corretto esercizio di attività economiche che legittimamente aveva portato il primo giudice ad escludere l’applicabilità delle attenuanti generiche.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4780 Rimborso

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari P.N., ex dipendente dell’Ente ferrovie dello Stato fino al 28/12/1990, impugnava il silenzio – rifiuto opposto dall’Intendenza di Finanza di Bari alla sua istanza del 4/06/1994 con la quale aveva chiesto il rimborso parziale dell’IRPEF trattenuta sulla buonuscita corrispostagli, su avviso, in modo difforme da quanto stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava, il ricorso. Avverso detta sentenza P.N. proponeva appello alla CTR di Bari che lo respingeva, ritenendo non condivisibile la tesi dell’appellante circa l’estensione della deduzione dell’imponibile manche ai sette anni dei prepensionamento in quanto l’O.P.A.F.S. non poteva considerarsi un’amministrazione dello stato, avendo personalità giuridica e contabile distinte e separate ed avendo agito quindi come sostituto d’imposta. Pertanto era applicabile alla decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; nè era applicabile la L. n. 154 del 1989, art. 2 bis, in quanto il rimborso d’ufficio era limitato alle indennità che erano state già corrisposte prima della sua entrata in vigore. Osservava infine che l’indennità in questione era stata liquidata il 28/12/1990 ed il ricorrente non aveva dimostrato che alla tassazione della stessa non fossero stati applicati i principi di legge.

Avverso detta sentenza viene proposto ricorso innanzi a questa Corte sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 12 preleggi.

Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e a falsa applicazione della L. n. 154 del 1989, art. 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Risulta preliminare l’esame del secondo motivo del ricorso che va ritenuto infondato.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che: "Con riguardo ad indennità di buonuscita erogata dall’E.N.P.A.S. ad un dipendente statale cessato dai servizio dopo l’entrata in vigore della L. 26 settembre 1985, n. 482, "la domanda di detto dipendente diretta ad ottenere il rimborso delle trattenute a titolo IRPEF sulla buonuscita è soggetta al termine di diciotto mesi previsto a pena di decadenza dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2, decorrente dal versamento della ritenuta operata dall’E.N.P.A.S., senza che, scaduto tale termine possa trovare applicazione, al fine della rimessione in termini, la procedura prevista dalla citata L. n. 432 del 1985 o il disposto del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2 bis, comma 2, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154 (Cass. Sez. Trib. 27/09/2000 n. 12808; Cass. 5486/99).

Tale principio non può che trovare applicazione anche nel caso in esame, trattandosi pure qui di ipotesi di versamento diretto e non già ritenuta diretta, come correttamente rilevato dalla C.T.R., con la conseguenza che deve prendersi atto dell’intervenuta decadenza per il decorso del relativo termine di diciotto mesi, invocabile appunto allorchè l’Ente erogatore rivesta la qualità di sostituto d’imposta e decorrente dal versamento delle somme trattenute dall’E.P.A.F.S..

Nel caso in esame tali principi sono stati correttamente applicati anche se non espressamente citati con riferimento specifico a detta giurisprudenza.

Il rigetto del secondo motivo del ricorso rende superfluo l’esame del primo che risulta quindi assorbito.

Si ritiene comunque di compensare totalmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 16-02-2011, n. 5806 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.3.2010 il GUP presso il Tribunale di Palermo applicava ex art. 444 c.p.p. la pena al ricorrente di anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, con sequestro del motorino Honda indicato in sentenza.

Ricorre l’imputato che allega con il primo motivo la violazione dell’art. 129 c.p.p.; il giudice non aveva valutato la possibilità di prosciogliere nel merito l’imputato.

Con il secondo motivo si rileva che mancava una congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Con il terzo motivo si rileva che non era stata offerta alcuna motivazione in ordine al disposto sequestro.
Motivi della decisione

Stante la manifesta infondatezza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo va ricordati che "la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3^, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071), ipotesi che non ricorre nella fattispecie nella quale peraltro l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. alla luce del verbale di arresto, di quello di perquisizioni e delle sostanziali ammissioni dello steso ricorrente;

Per quanto concerne il secondo o motivo va invece ricordato che "nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.

La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicchè la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute", (Cass. pen. Sez. 3^, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).

Per quanto riguarda il terzo motivo dal complesso della motivazione ed in particolare dalla ricostruzione dei fatti emerge chiaramente che il motorino è stato confiscato, pur non rientrando la confisca nel patto tra le parti precedente la sentenza, come strumento di reato essendo l’uso dello stesso chiaramente strumentale alla commissione della rapina di cui è processo.

La motivazione pertanto appare congrua e logicamente coerente con i fatti così come ricostruiti dal giudice, provvedimento che appare ammissibile per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21703/2005), se motivato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di 500,00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-04-2011, n. 9585 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28.4.2006/5.5.2006 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza resa dal Tribunale di Prato il 6/20.5.2003, impugnata dalle Poste Italiane, che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra B. M. e le Poste Italiane con riferimento al periodo 1.2.2001/31.5.2002, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 per "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi".

Osservava la corte territoriale, con riferimento alla legittimità della clausola di durata, che non bastava dedurre l’essere in atto un processo di ristrutturazione quale quello posto in essere dall’azienda, ma occorreva provare che, a seguito di quel processo, erano sorte, nello specifico contesto lavorativo ove era stato inserito il dipendente, particolari ed eccezionali esigenze, diverse dalla mera attuazione del programma di ristrutturazione stesso, idonee a legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con due motivi. Resiste con controricorso B.M..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’ art. 1362 c.c. e segg., nonchè omessa motivazione, rilevando che nè la norma legale, nè quella contrattuale ponevano vincoli o limiti al contenuto della clausola del contratto individuale, dal momento che la norma legale aveva rilasciato un’ ampia delega all’autonomia collettiva e che la norma contrattuale subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di riorganizzazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Con il secondo motivo, prospettando omessa motivazione in ordine all’eccezione di aliunde perceptum, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), si duole che la corte territoriale avesse omesso qualsiasi decisione in merito alla richiesta formulata ai fini dell’esibizione di documentazione utile a consentire una corretta determinazione dei corrispettivi percepiti dai dipendenti per attività dì lavoro svolte a favore di terzi, e ciò sebbene l’eccezione non potesse che essere genericamente dedotta dal datore di lavoro, incombendo il relativo onere, in realtà, sul lavoratore.

2. Il primo motivo del ricorso, oltre che ammissibile (per essere il relativo quesito di diritto conforme ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. atteso che lo stesso consente di individuare con certezza la soluzione giuridica della questione controversa che si prospetta come giuridicamente corretta, a fronte di quella in concreto adottata, che si assume contraria al diritto) appare anche fondato in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina del contratto a termine ( D.Lgs. n. 368 del 2001). Questa Suprema Corte, decidendo, infatti, in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608), ha cassato le pronunce di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati in base alla previsione della norma contrattuale, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore delle organizzazioni sindacali, le quali pertanto, non sono vincolate all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata "delega in bianco" le parti sindacali hanno legittimamente individuato, quale ipotesi autorizzativa della stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, secondo comma, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi", questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, hanno affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale speciale, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo la tesi accolta dalla corte territoriale (volta a prefigurare, in via interpretativa, limiti di operatività non contemplati nell’accordo collettivo) fondata, comunque, sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia negoziale limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli autonomamente valutati dalle parti sociali.

3. In applicazione di tali criteri interpretativi, che determinano l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del restante, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado il quale la riesaminerà alla luce degli stessi, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.