Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
S.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 17 marzo 2010 dalla Corte d’Appello di Trieste che confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone, in data 16 aprile 2007, con la quale era stato condannato per il reato di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 37, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 19.
Con un primo motivo di ricorso denunciava la erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione dell’art. 192 c.p.p. e l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Osservava, a tale proposito, che sebbene risultasse pacificamente accertata la presentazione di una istanza di condono per i contributi previdenziali non versati, la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato le risultanze dell’istruzione probatoria, recependo acriticamente le dichiarazioni del funzionario INPS escusso come teste e non tenendo conto della obiettiva incertezza circa l’esito della domanda di condono poichè non vi era alcun elemento che inducesse a ritenere che detta domanda fosse stata rigettata.
Con un secondo motivo denunciava l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 62bis c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genetiche.
Rilevava, sul punto, che i giudici del gravame avevano escluso l’applicabilità delle suddette attenuanti sulla sola base dei plurimi precedenti penali dell’imputato, senza valutare le allegazioni difensive – specie sul ruolo dell’imputato – che avrebbero giustificato un minor rigore sanzionatorio.
Concludeva, pertanto, per l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso si osserva che la Corte d’Appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali riteneva di condividere le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, non solo richiamando legittimamente le argomentazioni da questi sviluppate, ma anche specificando le ragioni per le quali si è ritenuta esaustiva la deposizione del teste escusso al fine di escludere la sussistenza della causa estintiva del reato invocata dalla difesa.
Va posto in rilievo, a tale proposito, che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, comma 3 – come sostituito dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 19, "la regolarizzazione dell’inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato".
Il comma 4, inoltre, dispone che, entro il termine di novanta giorni, l’ente impositore dia comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta regolarizzazione (o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario eventualmente promosso ai sensi del comma 2).
Tale procedura presuppone, come è evidente, una serie di adempimenti – non ultimo il pagamento dei contributi omessi – la cui effettuazione è agevolmente dimostrabile mediante documenti ed indipendentemente dalla comunicazione all’autorità giudiziaria da parte dell’ente impositore ai sensi dell’art. 37, comma 4 che, come emerge dal tenore letterale della disposizione, interviene solo a regolarizzazione avvenuta.
Secondo i principi generali penalistici, qualora l’imputato eccepisca una particolare causa estintiva del reato ha l’onere di provarne la sussistenza. Nella fattispecie, peraltro, tale prova, verosimilmente documentale, poteva essere prodotta in ogni stato e grado del procedimento.
Ciò posto, si rileva come la Corte d’Appello abbia compiutamente valutato e posto in evidenza l’insussistenza delle condizioni per una declaratoria di estinzione del reato quale conseguenza dell’avvenuta regolarizzazione dell’inadempienza valorizzando, ai fini della decisione, l’assenza di qualsivoglia documento atto a dimostrare che la procedura di regolarizzazione, ancorchè avviata, fosse conclusa.
Il riferimento alle dichiarazioni del testimone escusso, inoltre, non vengono acriticamente recepite ma indicate come elemento di ulteriore riscontro alla mancanza assoluta di documentazione.
Nessuna censura può quindi muoversi, sul punto, alla Corte territoriale. Altrettanto infondato risulta il secondo motivo di ricorso.
Va premesso che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione ricorre allorquando l’iter logico che ha guidato la decisione si presenti lacunoso e scollegato dalle risultanze processuali e non anche quando vi sia stata, da parte del giudice, una valutazione non coincidente con le argomentazioni di parte, in quanto ciò determinerebbe una non consentita trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di giudizio.
Date tali premesse, si osserva come la Corte d’Appello non si sia limitata a negare la concessione delle attenuanti generiche con un mero richiamo all’esistenza di plurimi precedenti penali in capo al’imputato.
Tale affermazione, peraltro avrebbe comunque da sola consentito il diniego.
Come osservato da questa Corte, infatti, "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (Sez. 6 n. 2642, 7 luglio 1999).
Da ciò consegue che legittimamente se ne può negare l’applicazione anche sulla base di un unico dato negativo, oggettivo o soggettivo, valutato come prevalente rispetto ad altri elementi (v. Sez. 6 n. 8668, 7 luglio 1999).
Nella fattispecie, i giudici del gravame hanno esaminato, in modo ineccepibile, la natura dei precedenti specifici dell’imputato, evidenziando come dagli stessi potesse desumersi una specifica attitudine alla violazione di norme attinenti al corretto esercizio di attività economiche che legittimamente aveva portato il primo giudice ad escludere l’applicabilità delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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