Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 10809 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Il tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 27 settembre del 2010, accogliendo l’impugnazione proposta dal pubblico ministero disponeva la misura cautelare carceraria nei confronti di H. I.C., quale indagato per i delitti di abuso sessuale, tentata rapina e sequestro di persona in danno di G.A..

Fatti commessi in (OMISSIS).

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnatola parte offesa, trovata dai carabinieri che stavano procedendo ad un controllo casuale, nuda dalla vita in giù nella vettura dell’indagato, anche lui intento a rivestirsi, scese in lacrime dall’autovettura e denunciò ai militari di essere stata costretta a plurimi rapporti sessuali dall’ H.. Precisò di avere concordato con quest’ultimo un rapporto sessuale a pagamento ma, una volta salita in macchina, era stata condotta in luogo isolato, diverso da quello da lei indicato,ed era stata trattenuta in auto contro la sua volontà; era stata poi invitata a scendere dall’indagato, il quale aveva rovistato nella sua borsetta cercando denaro e, non trovandone, l’aveva spogliata e fatta risalire in macchina abusando di lei ripetutamente. Le aveva persino strappato la parrucca che indossava per mascherare la calvizie, causata dalla chemioterapia alla quale era costretta a sottoporsi per la presenza di un tumore, ridicolizzandola.

In sede di convalida dell’arresto, l’ H. si era giustificato asserendo di aver concordato con la prostituta una prestazione sessuale a pagamento che era avvenuta molto velocemente; si era allora trattenuto con la donna a parlare e, in quel frangente, le aveva rivelato di essere rumeno. A quel punto, la G. si era infuriata, affermando di non voler avere niente a che fare con i rumeni, poichè proprio uno di loro l’aveva avviata alla prostituzione nonostante fosse malata di tumore All’arrivo dei carabinieri aveva gettato i preservativi che si trovavano per terra ed aveva affermato che la ragazza era la sua fidanzata per evitare il controllo.

Il giudice per le indagini preliminari, pur convalidando l’arresto, aveva respinto la richiesta avanzata dal pubblico ministero di applicazione della custodia carceraria per le discordanti dichiarazioni rese dalle parti, entrambe, secondo il giudice per le indagini preliminari, verosimili.

Il tribunale,invece, ha ritenuto inverosimile la versione dell’indagato ed ha accreditato quella della parte lesa Per la spregiudicatezza dimostrata nell’esecuzione della condotta ha ritenuto inadeguata la misura della custodia domiciliare.

Ricorre per cassazione l’indagato per mezzo del proprio difensore denunciando la violazione dell’art. 273 c.p.p. per la carenza di gravi indizi ed illogicità della motivazione poichè la versione dell’indagato era verosimile e lineare;che in ogni caso il pericolo di recidiva può essere adeguatamente contenuto con una custodia domiciliare.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass n. 22500 del 2007) in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

(CONF. S.U. n. 11 del 2000 RV. 215828) Per altro ai fini dell’adozione di misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta (nella specie, le dichiarazioni rese dalla persona offesa) esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l’indizio, nè occorre la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita (SENT. n. 17205 del 14/04/2010; n. 4235 del 1994; n. 2803 del 1995).

Nella motivazione il tribunale con argomentazioni che non presentano alcun profilo di manifesta inadeguatezza ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di recepire la tesi della parte offesa in luogo di quella dell’imputato.

Per quanto concerne le esigenze cautelari si osserva che le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui all’art. 274 c.p.p., lett. "c", in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell’agente.

Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano della gravità del fatto e su quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere. Nè, d’altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l’assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. "c", dai comportamenti o dagli atti concreti dell’agente, oltre che dai precedenti penali.

Nella fattispecie la pericolosità sociale è stata desunta dalla particolare spregiudicatezza dimostrata durante la commissione del crimine, il prevenuto non ha controllato il proprio istinto sessuale neppure dopo avere appreso che la parte lesa era affetta d tumore, anzi l’ha persino derisa paragonando la sua testa calva per la chemioterapia alla quale la parte offesa era costretta a sottoporsi a quella della figlia quando era piccola e senza capelli.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 01-04-2011, n. 13371

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 15.5.2010 il GIP presso il Tribunale di Forlì disponeva la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al capo a), B),C) e D), concorso in rapina commessa in un Istituto bancario di (OMISSIS) con minaccia di uso di armi da fuoco con un profitto di Euro 65.969,89, ricettazione di un’auto utilizzata nella commissione della predetta rapina, porto illegale di armi, nonchè per lesioni commesse a danno della guardia giurata O. nel corso della detta rapina che veniva spossessata della pistola semi-automatica Glock cal 9×21.

Il ricorrente proponeva istanza di riesame, ma il Tribunale con ordinanza del 2.8.2010 la rigettava. A pag. 4 del provvedimento impugnato vengono riassunti gli elementi indiziari a carico del ricorrente; la similitudine tra tre rapine commesse tra il (OMISSIS) in meno di due mesi con modalità in tutto simili e presumibilmente dalle stesse persone e il ritrovamento nell’abitazione del ricorrente di armi in un caso certamente identificabile in quella sottratta alla guardia giurata nel corso della rapina del presente procedimento e con ogni verosimiglianza di altra arma utilizzata in (OMISSIS).

Inoltre il C. era già stato attinto da ordinanza cautelare in quanto indagato per la rapina cronologicamente intermedia in (OMISSIS), ordinanza non impugnata in sede di riesame, ed individuato dai CC di Venezia come corresponsabile in quella di (OMISSIS), inoltre l’indagato mostra in effige segnaletica aspetti di significativa somiglianza con il rapinatore che in (OMISSIS) disarmò la guardia giurata. Ed infine il ritrovamento presso l’abitazione del ricorrente di svariati indumenti e borse del tipo di quelle visibili nelle rapine prima ricordate, il ritrovamento di dollari australiani che risultavano sottratti in una delle altre rapine commessa 14 giorni prima di quella in (OMISSIS);

l’avvistamento da parte di un teste nell’immediatezza della rapina di una vettura a forte velocità del tutto simile a quella rubata il giorno della rapina di (OMISSIS) e sequestrata all’indagato; l’esito dell’analisi dei flussi delle comunicazioni relative alle utenze dei cellulari sequestrati al ricorrente ed a quelle ad esse collegate.

Ricorre l’indagato che allega la carenza e manifesta infondatezza della motivazione del provvedimento impugnato. Gli indizi esposti nell’ordinanza non avevano il carattere di gravità ed erano al più considerabili come sospetti; non vi erano descrizioni da parte della guardia giurata e dagli altri testi del rapinatore per l’accusa identificabile in colui che era rimasto fuori della banca e quindi con il C.; i CC offrono una descrizione del tutto generica; la circostanza che il C. sia sospettato di altra rapina non prova la sua partecipazione a quella oggetto dell’attuale procedimento; la teste S. ha visto solo un’auto nera dopo la rapina, ben poco per identificarla con quella sequestrata all’indagato; il fatto che le utenze cellulari sequestrate al ricorrente non riportasse traffico la mattina della rapina ha scarso significato; e significativi dubbi sussistono sulla possibilità di riconoscere con assoluta certezza la pistola sequestrata in casa del ricorrente come quelle sottratta alla guardia giurata. Nessuna certezza vi è in proposito neppure in base alla ricerche effettuate dai RIS di Parma sul numero della matricola della pistola.
Motivi della decisione

Va preliminarmente ricordato che in caso di ricorso avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la vantazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito ed, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, sentenza n. 806, 08/03/1993, Rv.194139).

In applicazione di tale consolidato principio, a questa Corte spetta, quindi, solo il compito di verificare, in relazione ai peculiari limiti che ineriscono al giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. ancora, Cass., sez. unite, 22 marzo 2000, Audino).

Nella specie, si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal concretare i vizi denunciati (mancanza o mera apparenza), è completa, avendo esaurientemente, preso in considerazione gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al vaglio del Tribunale e non merita censure. Gli indizi appaiono gravi, univoci e concordanti e portano univocamente ad indicare il ricorrente come autore anche della rapina di cui è indagine: la similitudine tra tre rapine commesse tra il (OMISSIS) in meno di due mesi con modalità in tutto simili e presumibilmente dalle stesse persone e il ritrovamento nell’abitazione del ricorrente di armi in un caso certamente identificabile in quella sottratta alla guardia giurata nel corso della rapina del presente procedimento e con ogni verosimiglianza di altra arma utilizzata in (OMISSIS). Inoltre il C. era già stato attinto da ordinanza cautelare in quanto indagato per la rapina cronologicamente intermedia in (OMISSIS), ordinanza non impugnata in sede di riesame, ed individuato dai CC di Venezia come corresponsabile in quella di (OMISSIS), inoltre l’indagato mostra in effige segnaletica aspetti di significativa somiglianza con il rapinatore che in (OMISSIS) disarmò la guardia giurata. Ed infine il ritrovamento presso l’abitazione del ricorrente di svariati indumenti e borse del tipo di quelle visibili nelle rapine prima ricordate, il ritrovamento di dollari australiani che risultavano sottratti in una delle altre rapine commessa 14 giorni prima di quella in (OMISSIS);

l’avvistamento da parte di un teste nell’immediatezza della rapina di una vettura a forte velocità del tutto simile a quella rubate il giorno della rapina di (OMISSIS) e sequestrata all’indagato; l’esito dell’analisi dei flussi delle comunicazioni relative alle utenze dei cellulari sequestrati al ricorrente ed a quelle ad esse collegate. Pertanto la motivazione appare esauriente ed immune da vizi di ordine logico e riconducono univocamente all’indagato come autore delle tre rapine; le censure sono di mero fatto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15701 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

.- La s.p.a. Banca Agrileasing ha concesso in locazione finanziaria alcuni beni mobili alla s.r.l. Panidea, ora s.r.l. Foodinvest Pizza – dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il (OMISSIS) – e ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo della fallita del proprio credito chirografario di Euro 28.333,33, di cui Euro 25.509,69 per canoni contrattuali scaduti e non pagati fino alla data del fallimento (rate scadute dall’1.1.2007 all’1.11.2007) ed Euro 2.723,64 per interessi moratori convenzionali.

Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda con la seguente motivazione: "la concedente ai sensi dell’art. 72 quater dovrà procedere alla vendita riallocazione dei beni restituiti e quindi eventualmente insinuarsi al passivo in forza di quanto previsto dalla citata L. Fall., art. 72 quater, comma 3".

Il Tribunale di Pordenone – con il decreto impugnato (depositato in data 11.11.2009) – ha rigettato l’opposizione proposta dalla Banca osservando – in estrema sintesi – che:

"il credito residuo in linea capitale" della società di leasing, di cui parla l’art. 72 quater, comma 2 è costituito dalla quota capitale dei canoni scaduti e non pagati dall’utilizzatore fino alla data della dichiarazione del suo fallimento e dall’attualizzazione al tasso leasing indicato nel contratto dei canoni residui successivi, nonchè dall’opzione finale di acquisto, nella quale è contenuta una parte del capitale impiegato per l’acquisto del bene.

In quanto proprietaria del bene, la società di leasing ha, quindi, diritto di recuperare per intero il proprio "credito residuo in linea capitale" soddisfacendosi integralmente su quanto effettivamente ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene stesso ai valori di mercato ed al netto delle spese all’uopo sopportate.

Diversamente, invece, il "credito vantato alla data del fallimento", di cui all’art. 72 quater, comma 3 è il credito totale vantato dalla società di leasing alla data del fallimento; per cui è costituito non solo dall’eventuale residuo credito in linea capitale che non è stato soddisfatto da quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalla remunerazione del capitale impiegato, rappresentato dalla componente interessi inserita nei canoni periodici insoluti fino alla data della dichiarazione del suo fallimento ed in quelli successivi, inclusi gli interessi di mora e quant’altro dovuto in forza del contratto che non costituisca risarcimento del danno.

La somma così determinata può essere insinuata nello stato passivo e subisce le regole del concorso".

Contro il predetto decreto la Banca creditrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La curatela intimata non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater.

Deduce che l’erronea interpretazione delle norme sopra indicate operata dal Tribunale discende dalla confusione tra il credito per canoni scaduti prima del fallimento, comprensivi di interessi e canoni a scadere, che vanno depurati dagli interessi.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater, e formula il quesito (non richiesto ratione temporis ma qui trascritto per ragioni di sintesi): "se è vero che l’art. 72 quater richiamando l’art. 72 consente al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell’art. 72 quater, comma 1". 2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater, e formula il quesito: "se è vero che il comma 2 richiama una operazione che riguarda la fase successiva alla vendita del bene ed alla presupposta restituzione, conseguente alla chiusura dello stato passivo rivendiche comprese …" e "che, per valore residuo in linea capitale, deve intendersi il credito della banca alla data di fallimento, e relativo questo alla somma dei canoni a scadere dalla data del fallimento al termine fisiologico del contratto, depurato – in quanto attualizzato – dagli interessi corrispettivi convenuti nella locazione finanziaria e commisurati alla durata della operazione finanziaria". 2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater e formula il quesito: "se la sanzione di inammissibilità, indicata dal Collegio di Pordenone, ovvero la mancata prevendita (vendita) del cespite ed il mancato preventivo calcolo tra detta vendita e il credito complessivo della banca, sia considerata dagli artt. 93 e 96 e, nel contempo, precisare se, in mancanza di espressa sanzione ed in presenza di espresso riferimento nell’art. 96 alle fattispecie di inammissibilità tipizzate nell’art. 93, possa altrimenti assumersi una inammissibilità, non tipizzata, e riferita a quanto qui addebitato alla banca concedente". 2.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72, 72 quater e art. 101, e relativo vizio di motivazione formulando il quesito: "se l’art. 72 quater preveda o meno, in coordinamento con la L. Fall., art. 101, che il credito tutto, conseguente ad un contratto di locazione finanziaria pendente, e nel quale il curatore non è subentrato, debba essere insinuato in via tardiva e nei termini previsti dalla L. Fall., art. 101". 2.6.- Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater, e formula il quesito: "se è vero che l’art. 72 quater e la L. Fall., art. 72, non prevedano che la banca concedente debba attendere la vendita del bene per poter insinuare al passivo tutto il proprio credito, ivi compreso quello maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute, se altresì le norme in commento, di contro, prevedano che il credito maturato sino alla data di fallimento, e relativo a prestazioni scadute, debba o possa essere ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti, e che l’eventuale ulteriore credito derivante da una non sufficiente vendita dei beni rispetto al valore residuo in linea capitale possa essere ammesso al passivo – a quel punto in via tardiva, atteso che i beni non possono che essere rivenduti dopo l’accoglimento della rivendica, e quindi a stato passivo chiuso – possa essere oggetto per la differenza di domanda di ammissione tardiva L. Fall., ex art. 101". 3.- Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento di tutte le altre censure.

La questione posta con il predetto motivo è se l’art. 72 quater richiamando l’art. 72 consenta al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell’art. 72 quater, comma 1.

La questione è stata implicitamente già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 4862 del 1 marzo 2010. Nella vicenda esaminata da tale pronuncia, invero, il creditore ricorrente era stato già ammesso al passivo del fallimento dell’utilizzatore per il credito relativo ai canoni scaduti e rimasti insoluti prima della dichiarazione di fallimento e la Corte, nell’interpretare la L. Fall., art. 72 quater, nella parte relativa al credito residuo del concedente e alla possibilità di soddisfarlo fuori dal concorso con gli altri creditori, ha implicitamente confermato la decisione del giudice del merito con la quale era stato già ammesso al passivo il credito per canoni scaduti "prima" della dichiarazione di fallimento.

Va ricordato, in proposito, che la dottrina ha già avuto modo di accostare la disciplina della L. Fall., art. 72 quater, nella parte in cui consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, alla regolamentazione dettata per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale dalla L. Fall., art. 53, e per tali crediti è espressamente prevista da tale norma la previa ammissione del credito al passivo fallimentare anche se è destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell’attivo, mediante vendita, diretta (L. Fall., art. 53, comma 2) o indiretta (L. Fall., art. 53, comma 3) del bene gravato da pegno o privilegio speciale, con esenzione dal concorso sostanziale e non dal concorso formale.

Talchè il giudice del merito non poteva dichiarare inammissibile la domanda di ammissione al passivo. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 05-05-2011, n. 17324

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DELEHAYE Enrico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

K.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 3.5.2010, della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza 26.5.2009, emessa all’esito di giudizio abbreviato dal GIP presso il Tribunale di Monza, riduceva ad anni 3 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta al K., per i reati, unificati dalla continuazione (ascrittigli in concorso con L.E.) di usura e per tre episodi di estorsione; disponeva, inoltre, a carico del K., la confisca, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, delle somme "di cui ai titoli ed al conto corrente in sequestro".

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) erronea applicazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e degli artt. 132 e 133 c.p. nonchè vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, con riferimento al motivo di appello con cui se ne invocava, in ragione dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., la rideterminazione, avuto riguardo alla buona condotta ed alla vita dell’imputato;

2) violazione dell’art. 597 c.p., comma 3 e della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies; con il quarto motivo di appello era stato dedotto che la confisca riguardava beni oggetto di sequestro probatorio per i quali il primo giudice non era stato in grado di individuare alcun vincolo di pertinenza con i delitti ascritti; peraltro, la Corte territoriale aveva disposto un tipo di confisca diverso da quella adottata dal giudice di prime cure ai sensi dell’art. 240 c.p., in violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, pur provvedendo alla correzione del calcolo della pena effettuato dal primo giudice, in relazione alla diminuzione di un terzo per la scelta del rito, ha adeguatamente motivato la congruità della pena inflitta in primo grado in relazione alla gravità dei reati "protratti per un lungo periodo di tempo" ed alla pericolosità dell’imputato,come evidenziata nella motivazione della sentenza. Il giudice non è tenuto, peraltro, a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell’art. 133 c.p., potendo assolvere al suo obbligo motivazionale limitandosi a fare riferimento,nella determinazione della pena, come avvenuto nel caso di specie, alla consistenza dei fatti contestati ed alla personalità dell’imputato (Cfr. Cass. n. 42688/08; n. 1666/97). Priva di fondamento è pure la seconda censura. I giudici di appello hanno escluso la revoca della confisca dei beni sequestrati, già disposta in primo grado, evidenziando che, nella specie, trova applicazione il disposto della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies che, in relazione al reato di usura, prevede la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, dando atto che, nel caso in esame, non ne era stata documentata la provenienza.

Dispone l’art. 644 c.p., u.c., che: "nel caso di condanna …per uno dei delitti di cui al citato articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, …".

Va ribadito al riguardo, in conformità alla giurisprudenza della S.C. in materia, che ai sensi del succitato art. 12, presupposto sufficiente per disporre la confisca di detti beni, una volta intervenuta condanna per il reato di usura, è il difetto di una credibile giustificazione circa la loro provenienza, ipotesi che comporta la presunta illiceità del possesso dei beni .mentre è irrilevante il requisito del nesso di "pertinenzialità " dei beni medesimi rispetto al reato per cui si è proceduto, previsto dall’art. 240 c.p., richiedendo la confisca dei beni patrimoniali D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356, un vincolo pertinenziale, di significato più ampio, tra il bene e l’attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio in possesso del soggetto, nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l’applicazione delle pena (Cfr. S.U. n.920/04; n. 33984/2002; n. 45790/2003).

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.