Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 27-02-2013, n. 9302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Potenza, con sentenza del 19/1/2012, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S. S. in ordine al reato di cui all’art. 323 c.p., perchè estinto per intervenuta prescrizione.

Nella imputazione si contestava al prevenuto, quale pubblico ufficiale, dipendente del Comune di (OMISSIS), che, nell’esercizio delle proprie funzioni, in violazione del Piano di Fabbricazione, nonchè delle Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato delle zone B2 del predetto Comune, aveva rilasciato a C.L. la concessione edilizia n. 31/B del 22/5/2001, procurando a quest’ultimo un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, che nel corpo dell’atto, in via preliminare, riporta la volontà del ricorrente di rinunciare alla prescrizione, con i seguenti motivi:

– la sentenza impugnata è caratterizzata dalla totale assenza di motivazione, visto che il decidente ha ritenuto di dichiarare estinto il reato per maturata prescrizione, in difetto di ogni indagine sul merito. Tale omissione, peraltro, determina la impossibilità per la difesa di contestare l’iter argomentativo, del tutto assente, al fine di censurare le ragioni che hanno determinato il decidente a ritenere la insussistenza di elementi per una pronuncia di assoluzione piena;

– erronea valutazione delle perizie in atti, le cui conclusioni permettono di ritenere infondata la tesi accusatoria;

– violazione e falsa applicazione delle previsioni per le zone B2 contenute nelle norme di attuazione annesse al piano regolatore delle zone B del Comune di (OMISSIS), nonchè falsa applicazione della L. n. 10 del 1977, art. 4, e della L.R. Puglia n. 56 del 1980, artt. 19 e 29; violazione dei principi in materia di distanze tra costruzioni: la corretta lettura delle disposizioni richiamate avrebbe indotto il giudice di merito a ritenere la insussistenza del reato contestato all’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. La argomentazione adottata dal decidente è logica e corretta.

In via preliminare è da esaminare la rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato, manifestata con l’impugnazione proposta dai difensori di fiducia.

Osservasi che la decisione di rinunciare alla prescrizione è un diritto personalissimo dell’imputato: esso non può essere esercitato in nome e per conto dello stesso dal difensore. L’esercizio di tale facoltà presuppone che la causa estintiva sia maturata, non avendo effetto una rinuncia a futura memoria, e una volta espressa è irretrattabile ed ha effetto per l’intero procedimento.

Va rilevato, inoltre, che la rinuncia proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, come nella specie, è inefficace (Cass. 21/9/2004, n. 15388), e peraltro tardiva, in quanto proposta in sede di impugnazione, dopo che la causa estintiva è stata già dichiarata con la sentenza del Tribunale.

Il Collegio non può che ribadire, in proposito, il principio enunciato con sentenza del 7/7/2009, n. 37583, da questa stessa sezione, secondo cui la prescrizione dichiarata con sentenza non può nei gradi successivi essere oggetto di rinuncia.

Di poi, non possono trovare ingresso le ulteriori censure, formulate in impugnazione, in quanto l’esame di esse comporterebbe un accertamento in fatto, precluso in sede di legittimità.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il S. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 10-12-2013, n. 49746

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Verona con sentenza del 4/5/2012, dichiarato H.S. colpevole d’illecito trasporto di sostanza stupefacente di tipo hashish al fine di spaccio, per un peso complessivo di gr. 9.808,20, avente principio attivo corrispondente a 1.069,44 dosi soglia, riconosciuta sussistere le attenuanti generiche, lo condannò alla pena stimata di giustizia.
1.1. La Corte d’appello di Venezia, investita dall’impugnazione dell’imputato, con sentenza dell’11/2/2013, confermò la sentenza di primo grado.
2. L’imputato, a corredo del ricorso, deduce unitaria, articolata censura, con la quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale sotto due profili.
In punto di rito il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale, la quale, invocando l’art. 175 c.p.p., aveva ritenuto che l’ordinanza con la quale era stata disattesa istanza di remissione in termini, avanzata dal medesimo, fosse soggetta solo a ricorso immediato per cassazione. Così non era in quanto, nel caso trovava applicazione l’art. 586 c.p.p., trattandosi di ordinanza emessa all’udienza preliminare e "prodromica all’apertura del dibattimento".
Nel merito l’istanza avrebbe meritato di essere accolta in quanto nelle more della notifica del decreto di giudizio immediato, nel mentre l’imputato trovavasi detenuto, il difensore di fiducia aveva rinunciato all’incarico e quello nominato d’ufficio, il quale non aveva avuto notifica del decreto di cui detto, s’era visto restringere i tempi per acquisire la procura al fine di chiedere uno dei riti alternativi in misura contrastante con le esigenze difensive. Inoltre il detenuto poteva solo rendere dichiarazioni, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., presso la matricola dell’istituto penitenziario, ma non richiedere notificazione di atti (nella specie, per sollecitare il consenso del P.M.) In ordine al secondo profilo di censura il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Deduce il ricorrente che la Corte veneziana aveva escluso la ricorrenza dell’attenuante in parola valorizzando il solo dato ponderale, senza tener conto della bassa concentrazione del principio attivo e dell’unicità del trasporto nella veste di "semplice corriere".
Motivi della decisione
4. La prima censura è infondata.
Anche ad accedere alla tesi prospettata in ricorso, secondo la quale, poichè l’ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di remissione in termini era stata emessa "nella fase prodromica al successivo dibattimento conclusosi con la sentenza impugnata" non poteva trovare applicazione l’art. 175 c.p.p., il quale impone lo specifico rimedio del ricorso immediato per cassazione, bensì la regola generale dettata dall’art. 586 c.p.p., a pretesa è, comunque, infondata, siccome puntualmente evidenziato con subordinata, ma ben articolata motivazione, dalla Corte d’appello.
Vanno evidenziati, in primo luogo, i seguenti rilevanti fatti processuali: il decreto di giudizio immediato venne notificato il 18/1/2012 a mani dell’imputato e il 16/1/2012 al difensore di fiducia, avv. xxx del Foro di Milano, prima che quest’ultimo rinunziasse al mandato (18/1/2012) e della revoca dell’imputato (20/1/2012), alla quale seguì la nomina del difensore d’ufficio, in data 23/1/2012, in persona dell’avv. xxx xxx xxx del Foro di Verona; la nomina di cui da ultimo venne comunicata all’avv. xxx nella stessa giornata del 23. Dall’esposto si ricava che il termine quindicinale stabilito dall’art. 458 c.p.p. per richiedere il rito abbreviato non restò affatto frustrato, stante che sia l’imputato, che il suo difensore (prima quello di fiducia e poi quello d’ufficio) risultano essere stati posti nella condizione di effettuare tempestivamente la ponderata scelta processuale del caso.
Ciò posto, correttamente la Corte di merito ha rilevato che, a mente dell’art. 123 c.p.p., comma 1, l’imputato detenuto gode della piena facoltà di presentare le proprie richieste (ivi inclusa quella del rito alternativo) direttamente al direttore dell’istituto penitenziario e che, per disposizione di legge, le stesse s’intendono ricevute in quel momento dall’autorità giudiziaria. Inoltre, secondo l’interpretazione costante di questa Corte suprema qualora l’imputato nei cui confronti il pubblico ministero abbia promosso giudizio immediato intenda chiedere il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 458 c.p.p., e si trovi in stato di detenzione, può adempiere all’onere di notifica di tale richiesta all’ufficio del pubblico ministero, come previsto dalla suddetta disposizione normativa, mediante consegna di copia della richiesta medesima, alla direzione dell’istituto di detenzione, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., comma 1, valendo siffatta consegna, per il combinato disposto di tale articolo e dell’art. 153 c.p.p., come notifica effettuata direttamente dalla parte (Sez. 1, n. 3051 del 17/5/1997; Sez. 3, n.4361 del 12/2/1998).
Correttamente è stato, inoltre, osservato che a seguito della riforma operata con la L. n. 479 del 1999 l’ammissione al giudizio abbreviato incondizionato costituisce un diritto dell’imputato e, pertanto, la decadenza dalla presentazione della relativa richiesta, allorchè all’imputato sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, ricorre solo in caso di deposito intempestivo dell’istanza, dovendosi escludere che la decadenza consegua anche all’omessa notifica al P.M., non più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di un’istanza subordinata ad un’integrazione probatoria (Cass., Sez. 6, n. 4985 dell’8/1/2009).
In definitiva, non può che condividersi il ragionamento della Corte di merito: all’imputato detenuto sono assicurate modalità semplici e celeri per manifestare la propria volontà in ordine alla scelta del rito abbreviato, tanto da escludersi con certezza che la sua posizione risulti svantaggiata rispetto all’imputato in stato di libertà e, per quel che qui rileva, che si sia consumata un’ipotesi che imponga la restituzione nel termine.
4.1. La seconda censura non supera il vaglio d’ammissibilità in quanto manifestamente infondata.
Il ricorrente, senza effettivamente misurarsi con l’ampia motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale (pag. 5), invoca il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, che nella specie, siccome chiarisce la Corte d’appello, non ricorre tenuto conto del quantitativo dello stupefacente sequestrato, corrispondente a ben 1069 dosi soglia, e, quindi, in grado di soddisfare un’ampia platea di consumatori; nonchè della condotta tenuta (all’imputato, evidentemente ben inserito in contesti criminale adusi abitualmente al traffico di stupefacente all’ingrosso, venne assegnato il rilevante compito dell’importante trasporto dalla Lombardia al Veneto). Nessuna contraddizione, poi, s’intravede tra la benevola valorizzazione della formale incensuratezza al fine della concessione delle attenuanti generiche e la non ricorrenza dell’attenuante in esame, la cui sussistenza non può prescindere dalla constatata non lievità del fatto.
5. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – SENTENZA 1 marzo 2010, n. 8068. Le telefonate mute integrano il reato ex art.660 c.p.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la condanna, alla pena di tre mesi di arresto, di Raffello B. per la contravvenzione continuata di cui all’articolo 660 c.p. avendo il medesimo recato molestia col mezzo del telefono a Gabriella G., in Auditore dal 5 ottobre al 21 novembre 2005.

Spiegava la Corte che dal telefono cellulare intestato all’imputato erano state effettuate, nel periodo anzidetto, più di cento chiamate “mute” dirette all’utenza mobile della G..

L’imputato, dopo avere proposto opposizione contro il decreto di condanna, non si era mai premurato di chiarire come potessero, a sua insaputa o contro la sua volontà, essere state effettuate le telefonate in questione.

2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento.

Deduce “inosservanza o erronea applicazione della legge penale” nonché “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” della sentenza impugnata.

Afferma, rifacendosi ad un precedente di questa Corte (Cass. IV 6 ottobre 1995, Colacino, RV 203230) che è illegittima l’affermazione di responsabilità di una persona in ordine al reato di molestie commesse con il mezzo del telefono che venga motivata esclusivamente sulla base del dato oggettivo costituito dalla intestazione a detta persona dell’utenza telefonica dalla quale siano provenute le chiamate moleste.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

L’affermazione di responsabilità non è basata – come sostiene il difensore – soltanto sul dato oggettivo rappresentato dall’intestazione all’imputato dell’utenza dalla quale erano partite le telefonate moleste, ma su un ragionamento probatorio (indiziario) rispettoso della regola di cui al secondo comma dell’articolo 192 c.p.p.

I giudici del merito sono pervenuti, invero, al risultato probatorio (che il B. fosse l’autore delle telefonate) operando sull’elemento di prova (che le chiamate fossero state effettuate dal telefono cellulare a lui intestato) una “mediazione intellettuale” (secondo cui è massima di esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione).

E nella specie, in assenza di qualsivoglia giustificazione sul punto dell’imputato (da quel telefono – è opportuno ricordarlo – erano partite più di cento telefonate “mute” dirette all’utenza della G.), l’inferenza, nel ragionamento indiziario, tra il factum probans ed il factum probandum non può certo ritenersi labile ed appare, anzi, sufficiente ad escludere ricostruzioni alternative; consente, in altre parole, di superare il ragionevole dubbio.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Nota

1.Il fatto deciso.
Un uomo veniva condannato dalla Corte di appello per la contravvenzione continuata di cui all’articolo 660 c.p. avendo recato molestia col mezzo del telefono ad una donna. Il Tribunale in motivazione affermava che dal telefono cellulare intestato all’imputato erano state effettuate, nel periodo anzidetto, più di cento chiamate “mute” dirette all’utenza mobile della persona offesa. L’imputato, dopo avere proposto opposizione contro il decreto di condanna, non si era mai premurato di chiarire come potessero, a sua insaputa o contro la sua volontà, essere state effettuate le telefonate in questione. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento.

2.Il quesito.
Si può raggiungere la responsabilità penale dell’imputato per la contravvenzione in esame soltanto con la prova che le telefonate “disturbanti” siano partite dall’utenza telefonica intestata all’imputato?
3.La risposta della Cassazione
La Cassazione risponde affermativamente.

4.Nota esplicativa.
Il reato di molestia e disturbo alle persone è una contravvenzione posta a tutela della tranquillità individuale e del cosiddetto “vivere in pace”. Secondo parte della dottrina, invece, la norma mira a tutelare l’ordine pubblico mediante la repressione di fatti che colpendo la quiete privata possono generare situazioni di più generale allarme sociale. La contravvenzione in esame è ritenuta punibile solo se commessa con dolo in quanto si richiede che il fatto sia compiuto con petulanza e biasimevole motivo ossia con un agire pressante, incivile, sprezzante, che presuppone una vera e propria “programmazione” mentale della consapevolezza di agire nel modo previsto dalla norma.
A parere di chi scrive la contravvenzione de quo sarebbe punibile anche a titolo di colpa. Il recare disturbo, per petulanza o biasimevole motivo, indica soltanto le particolari modalità che la norma richiede per la configurazione della contravvenzione ma non integrano una “scelta” precisa del legislatore dal punto di vista dell’elemento soggettivo. Si può, ad esempio, ritenere petulante chi, colposamente, omette i dovuti accorgimenti per evitare che dal proprio telefono partono telefonate a vuoto verso un determinato telefono oppure si metta citofonare senza alcun motivo i campanelli di vari appartamenti nel periodo estivo ritenendoli vuoti. Del resto la norma mira a tutelare la quiete privata e la serenità quotidiana di ogni consociato da quei comportamenti fastidiosi e incivili che mirano a ledere sfere della personalità dell’individuo tutelate dall’art.2 della Costituzione e che, proprio per l’importanza del bene-interesse tutelato dalla norma, non possono essere soltanto ricondotti a quelli “dolosi”.
Nel caso in esame la Cassazione ritiene che la penale responsabilità dell’imputato può essere provata anche con il dato dell’intestazione dell’utenza telefonica da cui sono partite le telefonate di disturbo. La Suprema Corte , infatti,afferma che “in assenza di qualsivoglia giustificazione sul punto dell’imputato (da quel telefono – è opportuno ricordarlo – erano partite più di cento telefonate “mute” dirette all’utenza della G.), l’inferenza, nel ragionamento indiziario, tra il factum probans ed il factum probandum non può certo ritenersi labile ed appare, anzi, sufficiente ad escludere ricostruzioni alternative; consente, in altre parole, di superare il ragionevole dubbio”.

5.Precedenti conformi.
Cass.29-5-2007 n.21158

6.Spunti bibliografici.
L.Delpino, Diritto Penale-parte speciale-,Simone, 2008, pag.743.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. V 26-06-2006 (06-06-2006), n. 22353 MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO CONSERVATIVO – CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ – Pericolo rilevante ai fini dell’adozione del sequestro

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Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato quale giudice dell’appello ex articolo 322 bis c.p.p. il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo di azioni ordinarie Antonveneta Spa disposto a carico di D? C?, persona sottoposta a indagini per il delitto di manipolazione del mercato degli strumenti finanziari, previsto dall’articolo 185 del D.Lgs. 58/1998, così come modificato dall’articolo 9 comma 2 della legge 62/2005.

Ricorre per cassazione D? C? e propone quattro motivi d’impugnazione, illustrati anche da una successiva memoria.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 589 c.p.p., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente riconosciuto ai propri difensori, benché non muniti di procura speciale, il potere di rinunciare al motivo di appello proposto per contestare il presupposto probatorio della misura cautelare reale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 181 D.Lgs. 58/1998, nel testo vigente prima del 12 maggio 2005, e dell’articolo 185 del D.Lgs. 58/1998, così come modificato dall’articolo 9 comma 2 della legge 62/2005, in relazione all’articolo 2 Cp, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di motivare sulla dedotta inapplicabilità della norma sopravvenuta ai fatti commessi prima del 12 maggio 2005.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 322 bis c.p.p. e lamenta che i giudici del merito abbiano arbitrariamente ritenuto di potere d’ufficio considerare il sequestro come relativo a beni destinati a confisca obbligatoria, indipendentemente da quanto enunciato nella stessa ordinanza applicativa della misura e da quanto dedotto nell’appello, cosi integrando estensivamente un provvedimento che neppure era in discussione, atteso che l’appello aveva a oggetto l’ordinanza di rigetto di una richiesta di revoca della misura. Aggiunge che la supposta destinazione a confisca obbligatoria delle azioni sequestrate è stata negata dallo stesso pubblico ministero, allorché ha disposto la revoca del sequestro limitatamente alle azioni Antonveneta di proprietà della Banca popolare Italiana.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 240 comma 1 Cp e dell’articolo 187 D.Lgs. 58/1998, cosi come modificato dall’articolo 9 comma 2 della legge 62/2005, circa la qualificazione delle azioni sequestrate come beni soggetti a confisca obbligatoria in quanto strumentali ai fini della consumazione del reato, lamentando l’illogicità di tale qualificazione e l’illegittima applicazione retroattiva di una norma non ancora vigente al momento del fatto contestato. Contesta in particolare la possibilità di considerare profitto illecito la plusvalenza incorporata nelle azioni per effetto del delitto contestato, rilevando che l’aumento di valore delle azioni Antonveneta non sia conseguenza di una libera negoziazione borsistica, bensì di contrattazioni concluse fuori borsa dalla Abn Amro, autorizzata all’OPA sulle azioni Antonveneta, e come la ipotizzata plusvalenza possa trasformarsi in una minusvalenza, vale a dire in una perdita, se il prezzo delle azioni dovesse scendere. Aggiunge che comunque il suo gruppo sarebbe disposto a corrispondere il valore di tale plusvalenza, attualmente calcolabile in poco più di cinque milioni di euro.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, come lo stesso ricorrente riconosce, i giudici del merito, pur interpretando come rinuncia le conclusioni dei difensori, non hanno dichiarato inammissibile il motivo d’impugnazione relativo al presupposto probatorio della misura, ma lo hanno rigettato nel merito, richiamando la motivazione dell’ordinanza di convalida del sequestro. Sicché palesemente la dedotta violazione dell’articolo 589 c.p.p. non sussiste affatto. Né la censura potrebbe essere reinterpretata come riferibile a una mancanza o inadeguatezza della motivazione sul presupposto probatorio della misura, conseguente alla ipotizzata rinuncia al relativo motivo d’impugnazione. Infatti i giudici del merito non si sono limitati a richiamare l’ordinanza di convalida del sequestro, ma hanno esibito un?ampia motivazione anche sul presupposto probatorio della misura, argomentando circa le prove dell’accordo cui D? C? partecipò per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni Antonveneta allo scopo di ostacolare l’OPA di Abn Amro e di realizzare ingenti plusvalenze e con il sostegno finanziario della Banca popolare italiana illecitamente gestita da G? F?. Sicché anche cosi corretto il primo motivo del ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente pone una questione di diritto intertemporale, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di motivare sulla dedotta inapplicabilità dell’articolo 185 del D.Lgs. 58/1998, così come modificato dall’articolo 9 comma 2 della legge 62/2005, ai fatti commessi prima del 12 maggio 2005. Premesso che, contrariamente a quanto il ricorrente sembra ritenere, non è deducibile per cassazione un vizio di motivazione in diritto (Cassazione, Sezione prima, 5 giugno 1986, Valanzano, m. 173007), va rilevato che, secondo quanto si desume dalla stessa ordinanza impugnata, il provvedimento di sequestro fu disposto in via d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano in data 25 luglio 2005 e con riferimento a reati che si contestavano come commessi ?in Milano dal dicembre 2004 sino ad oggi?. Sicché, stando alla contestazione che qui esclusivamente rileva (Cassazione, Su, 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840, Cassazione, Su, 25 marzo 1993, Gifuni, m. 193117193118; Cassazione, Sezione sesta, 2 dicembre 1993, Ferrante, m. 196630 – 196636; Corte costituzionale, 48/1994; Corte costituzionale 176/94; Corte costituzionale 229/94), la legge 62/2005 è applicabile almeno a una parte della condotta contestata. d’altro canto le condotte contestate appaiono certamente riconducibili anche alla fattispecie criminosa prevista dal previgente testo dell’articolo 181 D.Lgs. 58/1998. Questa norma puniva infatti la condotta di ?chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari?, con una previsione analoga a quella del sopravvenuto nuovo testo dell’articolo 185, che oggi punisce la condotta di ?chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari?. Sicché non rileva, ai fini della legittimità del sequestro in esame, quale delle due norme risulterà in concreto applicabile.

4. Il terzo e il quarto motivo del ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, investono due delle tre rationes decidendi esibite dal tribunale a proposito del presupposto cautelare della misura. Il tribunale infatti ha ritenuto che il sequestro preventivo si giustifichi innanzitutto per impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze. con la realizzazione della plusvalenza perseguita mediante la già conseguita alterazione del prezzo di mercato delle azioni Antonveneta; si giustifichi in secondo luogo perché le azioni sequestrate sono soggette a confisca obbligatoria in quanto beni strumentali utilizzati per la consumazione del delitto contestato; si giustifichi infine in quanto le azioni sono confiscabili come profitto del reato. Il ricorrente si duole, anche sul piano processuale, della qualificazione delle azioni come beni soggetti a confisca obbligatoria e contesta che possano essere considerate profitto del reato. Ma nulla oppone alla prima ratio decidendi. Sennonché la prima delle tre motivazioni esibite dai giudici del merito è da sola sufficiente a giustificare il sequestro controverso, perché, secondo la giurisprudenza di questa corte, il pericolo rilevante ai fini dell’adozione del sequestro va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso e deve essere concreto e attuale (Cassazione, Sezione seconda, 17 maggio 1996, De Luca, m. 205874) ; sicché ?per ?cose pertinenti al reato?, sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall’articolo 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un?intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che, come specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all’agevolazione alla commissione di altri? (Cassazione, Sezione terza, 20 maggio 1997, m. 208304). Ne consegue che entrambi i motivi sono inammissibili per carenza di interesse (articolo 568 comma 4 c.p.p.). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, ?quando un provvedimento giurisdizionale risulti motivato in base ad una pluralità di argomentazioni autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente, da sola, a giustificarne compiutamente il dispositivo, il ricorso per cassazione proposto contro di esso, per essere ammissibile sotto il profilo dell’interesse all’impugnazione, deve investirle tutte con censure specifiche, giacché, diversamente, il ricorrente, pur se le censure dedotte contro una od alcune di tali argomentazioni dovessero ritenersi fondate, non potrebbe conseguire alcun risultato pratico dalla sua impugnazione, restando il provvedimento impugnato autonomamente giustificato dall’altra o dalle altre argomentazioni non censurate? (Cassazione, Sezione prima penale, 12 febbraio 1988, Morgese, m. 177600, Cassazione, Sezione prima penale, 19 dicembre 1986, Biordi, m. 174679).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di ? 500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.