Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 24-05-2011, n. 20593 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza in data 16.06.2009, condannava B.G., Bo.Iv. e P.M. alle pene ritenute di giustizia, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, applicata l’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5. 2. La Corte di Appello di Trento, con sentenza resa in sede predibattimentale il 28.05.2010, ha dichiarato estinti i reati di cui si tratta, per intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trento ha proposto ricorso per cassazione evidenziando che rispetto ai reati oggetto, commessi nell’anno 2001, non era altrimenti maturato il termine prescrizionale massimo, come diversamente ritenuto dalla Corte di Appello; la parte ha considerato che detto termine non risultava maturato nè in base alla disciplina vigente all’epoca del fatto – in forza della quale, pur tenendosi conto della attenuante di cui al comma 5, il termine ordinario era pari ad anni 15 – nè in base alla novella del 2005, che esclude la rilevanza della circostanza attenuante, di talchè il termine prescrizionale ordinario risulta pari ad anni venti.

4. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento impugnato venga cassato con rinvio, atteso che la sentenza con la quale la Corte di Appello dichiari "de plano" prima del dibattimento l’estinzione del reato, risulta affetta da nullità assoluta di ordine generale, in quanto incidente sull’intervento e assistenza dell’imputato.
Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

Si osserva, primieramente, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, che la sentenza con la quale la Corte di Appello abbia dichiarato "de plano" l’estinzione del reato prima del dibattimento, pur non essendo abnorme, è affetta da nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., in quanto incidente sull’intervento ed assistenza dell’imputato (Cass. Sez. U, n. 12283 del 2005, Rv. 230529; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8831 del 13/01/2009, dep. 27/02/2009, Rv. 243003).

6. Deve pure considerarsi, come osservato dal Procuratore Generale territoriale, che il termine prescrizionale massimo, rispetto ai reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commessi nell’anno (OMISSIS), non risulta altrimenti perfezionato.

Invero, il termine prescrizionale massimo, secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto, risulta pari ad anni 15, per effetto degli intervenuti atti interruttivi; di converso, applicando il novellato art. 157 c.p., a mente del quale non vengono altrimenti In rilievo le circostanze attenuanti, il termine risulta pari ad anni 20, termine al quale si aggiungono gli aumenti per l’interruzione, nelle diverse misure indicate all’art. 161 c.p., comma 2.

Atteso che il fatto risulta perpetrato prima delle modifiche apportate alla disciplina della prescrizione dalla L. n. 251 del 2001, mentre la sentenza di primo grado è intervenuta il 16.06.2009, secondo le vigenti disposizioni di diritto intertemporale, di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nel caso di specie risulta applicabile la disciplina che risulti in concreto più favorevole agli imputati. Pertanto, il termine prescrizionale massimo verrà a maturazione nell’anno 2016. 7. Si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22292 Reati edilizi Zone sismiche

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ato estinto per prescrizione.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 25.1.2010, affermava la responsabilità penale di M. L. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (per avere realizzato, in zona sismica, senza depositare previamente il relativo progetto, una struttura di circa mq. 30 con pali in legno infissi nel terreno e raccordati ad altri pali posti orizzontalmente nella parte superiore – acc. in Fono, via Pedagno, il 6.10.2006) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda, ordinando la demolizione del manufatto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputata, la quale ha eccepito che il reato non sarebbe configurabile, in quanto si sarebbe trattato di una struttura alla quale non si applicherebbero le norme per le costruzioni di cui al capo 4^ del D.P.R. n. 380 del 2001.
Motivi della decisione

II ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

A norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni" in zona sismica, deve farne denuncia all’organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.

Tale disposizione si applica a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. 3^: 3.9.2O07 n. 33767 24.10.2001, n. 38142).

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22831

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, pronunciando sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dalle parti ricorrenti (e altri 2 non impugnanti) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione alla dedotta irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al TAR Campania, ha dichiarato la nullità delle procure e del ricorso perchè, nonostante contenessero il generico richiamo alla procedura ex lege Pinto, le procure – conferite su fogli a parte, sebbene la pagina finale del ricorso non fosse esaurita, con caratteri distinti, prive di data – non apparivano riferibile alla procedura iniziata e non poteva essere considerata come rilasciata "in calce", considerato, altresì, che trattavasi di giudizio di natura "seriale".

Contro il detto decreto parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con i motivi di ricorso le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura rilasciata su foglio separato nonostante la pagina finale dell’atto introduttivo del giudizio non fosse esaurita ed alla mancanza di timbri di congiunzione e in ordine alla riferibilità della procura al giudizio stesso.

3.- Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di procura conferita su foglio separato secondo il quale l’art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltrechè in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, senza che per contro, considerato il carattere prevalentemente (ancorchè non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice dì rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2646 del 1998). Anche di recente la S.C. ha ribadito che "il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi;

ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega)" (Sez. L, Sentenza n. 12332 del 2009; Sez. Un., Sentenza n. 13666 del 2002).

Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 07-07-2011, n. 26752 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, con ordinanza del 24.11.2010 applicava ad A.A., indagato per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 la misura della custodia cautelare in carcere.

L’indagato chiedeva il riesame e il tribunale, con decisione del 25.02.2011, confermava l’ordinanza impositiva, ritenendosi, fra l’altro, incompetente sulla eccezione di estinzione della misura per decorso dei termini custodiali a sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3.

L’ A. ricorre per cassazione, lamentando che illegittimamente il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla anzidetta eccezione di estinzione della misura, che avrebbe dovuto esaminare d’ufficio o, in ogni caso, per la vis attractiva determinata dalla deduzione anche di vizi afferenti l’originaria legittimità del provvedimento genetico.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (sentenza del 20 luglio 1995, Galletto), cui il Collegio intende attenersi, la perdita di efficacia della misura cautelare deve essere fatta valere avanti al giudice di merito attraverso la richiesta di revoca prevista dall’art. 306 c.p.p., richiesta che da luogo ad una ordinanza avverso la quale può, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., proporsi appello, cui può seguire, come prevede il successivo art. 311, il ricorso per cassazione.

Le cause che determinano la perdita di efficacia della custodia cautelare – si è specificato in quella sede – "si risolvono in vizi processuali che non intaccano la intrinseca legittimità della ordinanza, ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l’estinzione automatica, che deve essere disposta, nell’ambito di un distinto procedimento, con l’istanza specificamente prevista dall’art. 306 c.p.p.".

Vero è che le stesse sezioni unite, con la successiva sentenza del 17 aprile 1996, Moni, nel ribadire il principio suddetto, lo hanno temperato con la precisazione che, se, in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del riesame, la questione dell’inefficacia venga prospettata unitamente a questioni relative alla legittimità del provvedimento coercitivo, per ragioni di attrazione e di immediatezza la questione stessa non può non essere affrontata.

Ma tale eccezione, oltre ad essere affermata solo in riferimento al giudizio di legittimità, presuppone pur sempre che il ricorso per cassazione rechi anche questioni relative alla legittimità del provvedimento coercitivo, laddove nella specie, da un lato, la vis attractiva viene impropriamente invocata anche in riferimento al giudizio di riesame e, dall’altro, nel ricorso non si prospettano deduzioni attinenti alla legittimità originaria del provvedimento coercitivo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.00.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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