Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-07-2011, n. 29256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 17/12/2010 il Tribunale di Palermo – Sez. Riesame confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP presso il Tribunale citato in data 25-11-2010, a carico di D.G.F.P., indagato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5, e 6, per aver fatto parte in concorso con altri esponenti indicati nella rubrica dell’associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", con l’aggravante di essere l’associazione armata e con l’aggravante di cui al comma 5 inerente all’essere l’associazione finanziata in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti.

Il D.G. veniva indicato come colui che aveva costituito il punto di riferimento mafioso della famiglia di Partinico, ed aveva mantenuto i contatti con altri adepti, in stato di libertà e con un detenuto- C.S. – al fine di gestire gli affari del clan. In tale veste egli aveva secondo l’accusa fatto da intermediario per la restituzione di un fuoristrada che era stato rubato nell’ottobre del 2009 al proprietario Ch.Pi..

Inoltre gli si addebitava di avere ricevuto durante il periodo di detenzione, somme di denaro per sè e per la propria famiglia.

Infine era stata contestata al D.G. l’aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7, per aver commesso il fatto durante il periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno, per la durata di anni due inflittagli dal Tribunale di Palermo, (con la recidiva specifica infraquinquennale)con decorrenza dal 17/3/2006.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo.

1 – la violazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni ambientali di cui ai Decreti n. 775/09, n. 2043/09, e n. 453/2009.

A riguardo il ricorrente allegando documentazione dei CC evidenziava l’illegittimità dell’ordinanza, ove il Collegio aveva erroneamente ritenuto che le operazioni fossero avvenute ritualmente presso gli uffici della Procura, rilevando che le operazioni si erano svolte attraverso apparecchiature di una ditta privata e poi sarebbero state trasferite le registrazioni presso gli uffici giudiziari.

Peraltro deduceva la carenza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni circa l’utilizzo di impianti esterni.

In tal senso la difesa rilevava il vizio di violazione di legge, censurando l’ordinanza sul punto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B).

2-Con il secondo motivo rilevava la illogicità del provvedimento, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. E) avendo il Collegio ritenuto esistenti gli indizi di partecipazione del D.G. al sodalizio mafioso, attraverso elementi-quali i contatti con altri indagati – perduranti nel tempo – senza tuttavia indicare un contributo fornito dal predetto indagato, così ritenendo che gli indizi fossero inadeguati a sorreggere l’ipotesi accusatoria.

La difesa riteneva ininfluenti in tal senso sia i predetti contatti del D.G. con altri indagati, dei quali non veniva negata l’esistenza, sia il finanziamento fornito da altri in favore dei familiari del D.G., durante la detenzione, ritenendo pur sempre incerto il contributo del predetto ricorrente al sodalizio mafioso.

3 – Infine il difensore censurava il provvedimento per avere attribuito valore indiziario alle dichiarazioni del D.G., colte in una conversazione avvenuta in occasione della cattura di un latitante, (avendo l’indagato espresso il timore che potesse essere trovato nella documentazione sequestrata il proprio nominativo).

Ugualmente deduceva che sarebbero carenti i riscontri dell’intervento dell’indagato per la restituzione del veicolo fuoristrada sottratto al proprietario.

A riguardo rilevava che il Tribunale non aveva tenuto conto di note difensive, e concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Per ciò che concerne il primo motivo di ricorsoci rileva che il provvedimento impugnato rende conto del giudizio di utilizzabilità, e di legittimità dei decreti autorizzativi emessi dalla Procura della Repubblica, dopo avere evidenziato che, essendo l’intercettazione una operazione tecnicamente a carattere complesso, che prevede la fase di ascolto, la trasposizione dei dati su supporti informatici e la loro registrazione, ciò che resta vincolato alla esigenza di utilizzo degli impianti esistenti presso la Procura è la operazione di registrazione dei dati, che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3.

Inoltre evidenzia che la registrazione delle comunicazioni avviene con il trasferimento delle stesse sulla memoria del sistema informatico esistente nei locali della Procura.

Quanto ai decreti ai quali la difesa faceva riferimento (aventi i numeri 775/09 e 2034/09 R. int.), il Tribunale ha evidenziato "che dai verbali di chiusura delle operazioni di intercettazione risulta che le registrazioni sono state effettuate mediante l’utilizzo del sistema MITO, con macchinari installati presso la sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo, sicchè nessuna violazione di legge può dirsi realizzata".

Il Tribunale cita altresì la nota dei CC. di Monreale in data 24 novembre 2010, dalla quale si evince che le conversazioni intercettate sulla base del decreto n. 453/09 del 25.2.2009 sono state registrate sul server installato presso la Procura della Repubblica di Palermo, con il sistema MITO. Da tali elementi il Collegio desumeva che era da ritenere che l’utilizzazione degli impianti esistenti per l’ascolto presso i CC. si era limitata alle sole apparecchiature per la "remotizzazione dell’ascolto", ma la registrazione era avvenuta correttamente presso i locali della Procura.

Tale interpretazione resta valida alla stregua della giurisprudenza di legittimità. Invero secondo sentenza Sez. 1, n. 35643 del 18.9.08 – RV 240988 -, nonchè Sez. 6, sent. n. 20058 del 20.5.2008 – Rv 239356 – "La remotizzazione delle intercettazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria non esclude la piena utilizzabilità dei risultati di tale mezzo di ricerca della prova, essendo sufficiente che la registrazione sia avvenuta per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, anche se le operazioni di ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati così registrati siano eseguite negli uffici della polizia giudiziaria" – V. ancora Sez. 3, sent. n. 4111 del 28.1.2008 – RV 238534, nonchè Sez. 2, sent. n. 14030 del 3.4.2008 – RV 239395 – per cui "Sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni eseguite mediante apparecchi esistenti negli uffici della Procura della Repubblica anche quando l’ascolto avvenga in sede remota da parte degli organi di Polizia giudiziaria… ".

Deve altresì ritenersi legittimo l’uso di impianti esterni, come si evince da altra pronunzia di legittimità: – Sez. 6 – del 2-11-2009, n. 2744 – RV 242682 – recita "In materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l’utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purchè le operazioni, autorizzate con decreto motivato del PM, si svolgano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire, in tale evenienza, come longa manus o ausiliari del P.M. o della polizia".

Quanto alla censura riguardante la carenza della motivazione dei decreti del PM. essa si basa sulla pretesa ingiustificata valutazione di insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura. Sul punto il rilievo della difesa resta ininfluente – non prospettando una assoluta mancanza di motivazione dei decreti.

D’altra parte, alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, in precedenza menzionato, deve ritenersi legittima l’esecuzione delle operazioni di intercettazione, in presenza delle condizioni di urgenza esplicitamente richiamate dal PM nella motivazione del decreto autorizzativo (che faceva riferimento alla nota trasmessa dai Carabinieri del gruppo investigativo) dovute alla esigenza di non pregiudicare l’esito delle indagini.

Per tali motivi la Corte ritiene insussistente il vizio di violazione di legge.

Il secondo motivo appare argomentato in fatto, e proponendo interpretazione diversa circa il quadro indiziario, mentre non vengono smentiti in concreto i collegamenti tra il ricorrente ed altri soggetti aderenti al sodalizio, come descritto nell’ordinanza impugnata.

Peraltro deve evidenziarsi la valenza indiziaria degli elementi riferiti – quale il contributo che ricevevano durante la detenzione del predetto ricorrente i congiunti, dal sodalizio (fatto desunto da una conversazione menzionata dal Tribunale nella motivazione del provvedimento, nella quale altri facevano riferimento alle somme di denaro da ricevere per consegnarle alla famiglia del detenuto).

Tale elemento, risulta valutato insieme ad altri dati processuali, quali il comportamento tenuto dal D.G. stesso, che ha mantenuto il contatto con il sodalizio contestato, emergendo – a livello indiziario – un complesso di risultanze che il Giudice del riesame ha coerentemente e adeguatamente valutato ai fini della legittimità del titolo cautelare.

Va infatti rilevato che, in presenza di congrua motivazione del provvedimento cautelare, sorretta da dati processuali specificamente richiamati, l’ordinanza deve ritenersi in questa sede incensurabile.

La Corte deve dunque pronunziare il rigetto del ricorso.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 548

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Svolgimento del processo

La Eco Energy s.r.l. acquistava dall’E.N.I. S.p.A. con atto del 6/12/2003, la titolarità di un impianto di distribuzione carburanti sito in Trapani, piazza (…), realizzato nel 1976, per il quale l’E.N.I. aveva ottenuto dal Comune di Trapani, il 21/8/2003 la voltura della concessione del suolo pubblico su cui lo stesso insiste, con scadenza 24/5/2009.

Con istanza assunta al protocollo n. 30104 del 3/3/09, la Eco Energy s.r.l. chiedeva la voltura in proprio favore ed il rinnovo della predetta concessione di suolo pubblico, al fine di poter chiedere al competente Assessorato regionale all’industria il rinnovo della concessione per il mantenimento in uso del medesimo impianto.

Con atto prot. n. 110268 del 22/7/09, il Comune di Trapani, in considerazione del fatto che l’ubicazione del distributore si poneva in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 6 – lettere b), c) e d) – della L. n. 97/82, concedeva un’ultima improrogabile autorizzazione di 12 mesi, con l’imposizione dell’obbligo, alla scadenza, di sgomberare l’area in questione.

Avverso tale atto la Eco Energy s.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. Palermo, n. 2014/09, con cui deduceva i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 della L. n. 97/82 e dell’art. 12 della L. n. 1/1979; contraddittorietà manifesta con precedenti atti della stessa amministrazione di identico contenuto, rilasciati per il medesimo impianto; difetto di istruttoria, incompetenza;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del Cod. della strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti determinazioni amministrative, per difetto di presupposti e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost.; ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, come recepita con L. n. 10/1991; incompetenza;

3) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sopra calendati sotto diverso ed ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990; violazione del principio "tempus regit actum"; violazione delle norme e dei principi in tema di cc.dd. "misure di salvaguardia" nel caso dell’adozione di piani aventi natura regolamentare; eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione e del principio dell’affidamento.

Si costituiva con controricorso, depositato il 10/12/09, il Comune di Trapani, contestando la fondatezza del gravame di cui, pertanto, chiedeva la reiezione.

Con ricorso per motivi aggiunti la Eco Energy s.r.l. impugnava: a) la nota prot. n. 045917/ITP del 16/11/2009, con la quale l’Assessorato regionale industria, in esito all’istanza di rinnovo della concessione dell’I.D.C. per la durata di 18 anni avanzata dalla società, comunicava che, ai sensi della circolare n. 3 del 26/8/2009 – tenuto conto della scadenza in data 24/5/2010, non più rinnovabile, della concessione di suolo pubblico – poteva concedere proroga della concessione petrolifera, da accordarsi fino alla predetta scadenza della concessione di suolo pubblico;

b) nonché la circolare assessoriale n. 3 del 26/8/09, sopra richiamata, avente ad oggetto la "proroga di concessione di impianti di distribuzione di carburanti ricadenti su suolo pubblico" e, per quanto potesse occorrere, il verbale della seduta della Commissione consultiva regionale carburanti del 21/7/2009, del quale si sconoscevano i contenuti, citato nella predetta circolare.

A sostegno del ricorso si deducevano: "violazione e falsa applicazione della L. n. 97/1982 e degli artt. 11 e 17 del D.A. n. 45/2003, recante il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione della Sicilia; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, sviamento, straripamento e difetto dei presupposti.

Riproponendo poi le censure dedotte col ricorso introduttivo, la ricorrente eccepiva che l’atto sarebbe stato affetto da illegittimità diretta ed anche derivata.

Alla camera di consiglio del 27/1/2010 l’esame della domanda incidentale di sospensiva veniva rinviato, su accordo delle parti, in sede di trattazione congiunta al merito.

L’Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 27/4/2010, eccepiva l’inammissibilità dell’impugnativa della circolare n. 3/2009 e, nel merito, sosteneva la legittimità degli atti impugnati, concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

La ricorrente, con memoria del 28/4/2010, replicava alle eccezioni e difese dell’Amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Con memoria depositata il 30/4/2010, il Comune di Trapani adduceva ulteriori argomenti a sostegno della legittimità della determinazione impugnata, insistendo per il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 6697/2010 il ricorso veniva respinto.

Con l’appello in epigrafe la ricorrente ha impugnato la predetta sentenza eccependone l’erroneità in relazione ai motivi proposti con il ricorso principale ed alla prima censura sollevata con il ricorso per motivi aggiunti.

Ha infine conclusivamente chiesto, in riforma della sentenza appellata, di annullare tutti i provvedimenti impugnati, vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con apposita memoria ha replicato il Comune resistente chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese e compensi di questo secondo grado di giudizio.

Si è costituito, altresì, l’Assessorato regionale alle attività produttive per resistere al ricorso in appello, senza spiegare difese scritte.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello va respinto siccome infondato.

Il Collegio rileva che le censure dedotte dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado e ribadite nell’atto di appello sono prive di pregio; esse, infatti, sono state puntualmente respinte dal T.A.R. Palermo con motivazioni che vengono ritenute esaustive e pienamente condivisibili.

L’odierna ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza appellata perché il Giudice di prime cure ha ritenuto infondato, tra gli altri, il primo motivo del ricorso principale con il quale aveva eccepito l’errata applicazione dell’art. 6 della L.R. n. 97/1982, asseritamente riferibile soltanto all’ipotesi di rilascio di una nuova concessione petrolifera ad opera dell’Amministrazione regionale e, quindi, non applicabile in via diretta ed autonoma dal Comune, tra l’altro, nella diversa fattispecie della domanda di rinnovo della concessione permanente di suolo pubblico.

Invero, il Collegio, ritenendo corretta la contestata statuizione del Giudice di prime cure, reputa che sia legittimo il comportamento del Comune di Trapani che, in sede di esame di una istanza di rinnovo di una preesistente concessione di suolo pubblico, avendo accertato che l’impianto di distribuzione carburanti ivi ubicato non risponde ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) della L. n. 97/82, si è determinato – nell’ambito dell’ampio potere discrezionale normativamente ad esso riconosciuto, nel quale rientra anche la ponderazione di interessi di ordine generale e di natura diversa da quelli propriamente demaniali – a rilasciare un’autorizzazione limitata nel tempo, con scadenza 24/5/2010, al solo fine di permettere all’azienda concessionaria una rimozione agevole dell’impianto ed il trasferimento in altro sito. Il provvedimento impugnato appare, altresì, legittimo alla luce delle condizioni poste al punto 4 della preesistente concessione n. 109/03, in base alle quali la stessa è revocabile in qualsiasi momento, e quindi a maggior ragione in sede di rinnovo, qualora, tra l’altro, "l’occupazione dell’area determini difficoltà e pericoli per la circolazione delle persone e dei veicoli", circostanze richiamate nel provvedimento contestato con riferimento all’art. 6 sopra citato. Il Collegio ritiene che l’Amministrazione comunale di Trapani, alla scadenza della suddetta concessione di suolo pubblico e, quindi, in sede di esame della relativa istanza di rinnovo, non potesse esimersi dal valutare discrezionalmente l’eventuale sussistenza o meno dei prescritti requisiti per decidere correttamente in merito a detta istanza.

A sostegno della decisione assunta, detta Amministrazione ha ulteriormente esplicitato, nel corso del giudizio di primo grado, che: "l’ubicazione dell’impianto – all’angolo della piazza (…) importante della Città di Trapani, la piazza (…), ed in prossimità di un incrocio ad elevato traffico veicolare – è in palese contrasto con il nuovo Codice della Strada: l’erogazione dei prodotti avviene ai margini della carreggiata stessa, il chiosco dell’impianto costituisce ostacolo alla visibilità dei conducenti di veicoli che transitano in prossimità dell’incrocio stesso, il cui traffico è regolamentato da un impianto semaforico, i veicoli che devono rifornirsi di carburante nell’impianto sostano in prossimità dell’incrocio creando grave pericolo per il traffico pedonale, veicolare e per l’incolumità pubblica".

Invero, con tale motivazione, è stata sostanzialmente affermata la sussistenza delle condizioni previste al punto 4 della preesistente concessione n. 109/03, al verificarsi delle quali il Comune poteva disporre la revoca della concessione.

Con il secondo mezzo di gravame proposto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierna appellante aveva censurato il diniego di rinnovo della concessione di suolo pubblico, nei termini richiesti dalla stessa, in quanto il relativo provvedimento indica tre ipotesi differenti di ostacolo alla viabilità ed intralcio alla circolazione causate dall’impianto di distribuzione carburanti, senza però indicare quale di esse sia concretamente riferibile al caso concreto. La ricorrente ha poi ulteriormente ribadito che l’Amministrazione comunale, dovendosi pronunciare sull’istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico, avrebbe dovuto, avvalendosi del proprio Ufficio traffico, "individuare esattamente le eventuali condizioni di pericolo ed intralcio e valutare tecnicamente le misure di adeguamento opportune. Solamente ove siffatte misure non fossero state tecnicamente possibili l’Amministrazione comunale avrebbe potuto esercitare la propria facoltà di autorizzare in deroga l’impianto esistente".

Orbene, con l’impugnato provvedimento n. 110268 del 22.7.09, il Comune di Trapani ha negato il rinnovo della concessione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali, nei termini richiesti dalla richiedente, avendo accertato obiettivamente – ritenendo superflua qualsiasi ulteriore istruttoria – che l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti in argomento non risponde, per i motivi sopra indicati, ai requisiti riconducibili alle previsioni di cui all’art. 6, lettere b), c) e d) della predetta L. n. 97/1982.

Invero, atteso che l’art. 6 L. n. 97/82, richiamato nell’impugnato provvedimento, dispone che:

"La nuova concessione (…) non può essere rilasciata qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) impianto che insiste in zone classificate "centri storici" dagli strumenti urbanistici;

b) impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento, la cui dislocazione sia tale da costituire ostacolo alla viabilità urbana ed extraurbana;

c) impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione;

d) impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previste, costituisce intralcio per la circolazione";

non pare che possa sostenersi, come affermato dalla ricorrente, l’inapplicabilità nel caso di specie di detta norma sol perché nel provvedimento impugnato non è stato specificato puntualmente quale delle suddette ipotesi di cui alle lett. b), c) e d) ricorra nella fattispecie.

Il provvedimento impugnato appare, invece, ampiamente motivato, ai fini del diniego, con riferimento cumulativo alle suddette ipotesi di cui all’art. 6 L.R. n. 97/82 e, d’altra parte, la ricorrente non ha contestato in alcun modo la pericolosità paventata dall’Amministrazione comunale.

In merito alla superiore censura di parte ricorrente, concernente la mancata richiesta di misure di adeguamento dell’impianto e la possibilità di deroga alle previsioni del Codice della strada, si rileva che nei confronti dell’Amministrazione comunale non sussiste alcun obbligo di assumere tali iniziative, a maggior ragione ove si tenga conto che la concessione di suolo pubblico era in scadenza.

La ricorrente ha poi eccepito l’erroneità della sentenza appellata laddove il Giudice di prime cure non ha accolto il terzo motivo del ricorso principale con il quale era stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, di rinnovo della concessione di suolo pubblico per soli 12 mesi, in quanto adottato non con riferimento a disposizioni vigenti, bensì in vista di un Piano carburanti inesistente.

Detto provvedimento, atteso il suo effettivo contenuto, sarebbe stato emesso alla stregua di una misura di salvaguardia di un piano redigendo e come tale ammesso in deroga al principio del "tempus regit actum". Tuttavia, il carattere eccezionale di tale provvedimento non avrebbe potuto che essere invocato a sproposito dal Comune di Trapani, il quale, al contrario, sulla scorta della corretta applicazione della normativa vigente, avrebbe dovuto senz’altro rilasciare il rinnovo della concessione di suolo.

Si rileva, al riguardo, che il Comune di Trapani, con l’impugnato provvedimento n. 110268 del 22 luglio 2009, di diniego del rinnovo della concessione per i motivi di difficoltà e di pericolo per la circolazione stradale sopra esposti, ha concesso alla società ricorrente l’autorizzazione temporanea all’occupazione del suolo pubblico in questione per ulteriori 12 mesi soltanto "al fine di permettere all’azienda concessionaria una rimozione agevole dell’impianto ivi ubicato ed il trasferimento in altro sito".

Il riferimento al Piano carburanti, pertanto, non rileva in alcun modo ai fini della motivazione dell’impugnato provvedimento.

Parte ricorrente, ribadendo poi quanto asserito con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha lamentato la violazione del principio di affidamento nella stessa ingenerato dal ripetuto rinnovo della concessione del suolo pubblico, avvenuto anche in epoca successiva alla L. n. 97/82, per cui il provvedimento di diniego, atteso che nel frattempo non erano emersi fatti nuovi e diversi rispetto ad una situazione di fatto e di diritto del tutto immutata, sarebbe stato motivato con il solo richiamo ad un Piano carburanti in realtà non ancora adottato.

La censura è priva di pregio.

Il concessionario di un bene demaniale non può vantare alcuna aspettativa al rinnovo della relativa concessione, atteso che essa, sottraendo il bene all’uso comune, necessita di opportune verifiche per accertare la permanenza nel tempo, ed a maggior ragione all’atto del rinnovo, dei requisiti che avevano legittimato il rilascio dell’originaria concessione.

Nel caso in esame, seppure non si tratti formalmente di nuova concessione bensì di domanda di "voltura e di rinnovo della concessione permanente di suolo pubblico n. 109 del 21/8/2003, scaduta il 24/5/2009", non v’è dubbio, ribadendo quanto sopra esposto, che l’Amministrazione comunale avesse il potere-dovere di valutare, in relazione all’ubicazione dell’impianto ed alle connesse ricadute negative sulla circolazione dei veicoli e sulla sicurezza del movimento pedonale, l’opportunità di procedere o meno al rinnovo della concessione di un suolo appartenente al demanio comunale. Per quel che concerne il Piano carburanti, non ancora adottato, cui ha fatto riferimento parte ricorrente per contestare la legittimità della motivazione del provvedimento impugnato, si ribadisce, confermando al riguardo quanto sopra esposto, che nel caso di specie l’Amministrazione comunale ha soltanto espresso la chiara volontà di non rinnovare più la concessione di suolo pubblico sulla piazza (…) per il mantenimento dell’I.D.C. della ricorrente; la mancata adozione del Piano carburanti potrebbe rilevare, quindi, soltanto nella fase successiva, qualora sorgessero contrasti circa l’allocazione dell’impianto in altro sito del territorio comunale di Trapani.

Il Giudice di prime cure, infine, decidendo sulla prima censura del ricorso per motivi aggiunti, avrebbe errato in quanto, essendo venuta meno la concessione di suolo pubblico ad opera dell’Amministrazione comunale, avrebbe dovuto ritenere applicabile la normativa in materia di trasferimento coatto ai sensi degli artt. 11 e 17 del D.A. n. 45/03.

Il motivo è infondato. L’art. 11 del D.A. n. 45/2003 dispone, al primo comma, ai fini che qui interessano, che: "Nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l’impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente".

L’onere dell’autorità comunale, di mettere a disposizione un’area alternativa per la prosecuzione del servizio, sussiste, quindi, soltanto nell’ipotesi in cui vi sia un I.D.C. assistito da valida concessione petrolifera e di suolo pubblico e che, a causa di un provvedimento del Comune, venga a cessare la disponibilità del suolo medesimo.

Nel caso in esame, viceversa, come rilevato condivisibilmente dal primo Giudice, la disponibilità del suolo pubblico non è venuta meno come effetto diretto ed immediato di un provvedimento del Comune, sopravvenuto nella vigenza del rapporto concessorio, bensì quale conseguenza naturale dello scadere del termine della concessione di suolo pubblico n. 109/2003. D’altra parte, la mancata rinnovazione della concessione rientra nell’ambito della potestà discrezionale riconosciuta all’Amministrazione comunale – legittimamente esercitata, come s’è detto – per cui nemmeno sotto questo profilo può dirsi sussistente l’invocata ipotesi di "trasferimento coatto".

Per quel che concerne poi l’art. 17 del D.A. 12 giugno 2003, invocato dalla ricorrente, esso prevede che: "Fatte salve le ferie annuali, i titolari delle concessioni potranno richiedere la preventiva autorizzazione all’Assessorato regionale dell’industria a sospendere l’esercizio dell’impianto nelle seguenti ipotesi … b) per trasferimento coatto determinato da provvedimento della pubblica amministrazione, la quale dovrà mettere a disposizione un’area alternativa, se l’impianto insiste su suolo pubblico la sospensione sarà accordata per tre anni …".

La disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto – come si è prima rilevato – non si tratta di trasferimento coatto e la concessione petrolifera era scaduta il 24/5/2009.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

In conclusione il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Le spese del doppio grado di giudizio, determinate in complessivi Euro 6.000,00 (seimila), poste a carico di parte soccombente, vanno corrisposte a favore sia del Comune di Trapani che dell’Assessorato regionale industria, quali parti intimate e costituite in entrambi i gradi di giudizio, nella misura del 50% a ciascuna di esse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Le spese del doppio grado di giudizio, determinate in complessivi Euro 6.000,00 (seimila), vanno corrisposte a favore delle parti intimate e costituite, nella misura del 50% a ciascuna di esse. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 625 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione nei confronti della Pyramid s.r.l. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva relativo all’anno di imposta 1995 e fondato su p.v.c. conseguente a verifiche bancarie – la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, per quel che in questa sede ancora rileva, i giudici d’appello affermavano che l’Ufficio aveva operato la ripresa fiscale sulla base di presunzioni semplici, non potendo considerarsi presunzioni gravi, precise e concordanti i meri "elementi numerari" corrispondenti agli addebiti e/o accrediti bancari.

2. Preliminarmente, con riguardo alle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente in relazione all’art. 366 c.p.c., è opportuno precisare: 1) che, prescindendo da ogni altra possibile considerazione, la mancanza dell’elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente per cassazione non è causa di inammissibilità del ricorso stesso, poichè l’art. 366 c.p.c. prevede solo che, in tale ipotesi, la notificazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale sia fatta presso la cancelleria della Corte di Cassazione – v. tra numerose altre cass. n. 8972 del 1997 e n. 10041 del 2001 -; 2) che l’aver riportato in ricorso solo parte dei contenuti della sentenza impugnata (e/o aver male interpretato la suddetta sentenza) non rileva di per sè ai fini della ammissibilità del ricorso, ma solo ai fini della ammissibilità delle singole censure ove comporti un difetto di interesse alle medesime; 3) che la sommaria esposizione dei fatti di causa deve essere funzionale alla comprensione e decisione delle censure proposte, pertanto la relativa carenza rileva solo se essa sia tale da non consentire alla Corte di cassazione di comprendere e decidere le censure proposte senza ricorrere ad atti esterni al ricorso medesimo, circostanza nella specie non verificatasi.

Con un unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge rilevando che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, nel prevedere che "i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili" pone una chiara presunzione di inerenza dei movimenti risultanti dai conti ad operazioni imponibili, che può essere superata solo dalla prova contraria fornita dal contribuente. La ricorrente aggiunge che nella specie non è stata offerta alcuna prova documentale in senso contrario.

Giova innanzitutto evidenziare, con riguardo alle eccezioni sollevate in proposito nel controricorso, che la censura esposta è ammissibile. Invero, dopo aver escluso che i giudici di primo grado avessero violato l’art. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 i giudici della C.T.R., "entrando nel merito dell’appello", alla luce di una serie di considerazioni, hanno concluso che l’Ufficio aveva operato la ripresa fiscale sulla base di presunzioni semplici, non potendo considerarsi presunzioni gravi, precise e concordanti i meri "elementi numerari" corrispondenti agli addebiti e/o accrediti bancari.

L’odierna ricorrente non ha ritenuto di censurare la prima parte della sentenza (riguardante la esclusione di violazione di norme processuali da parte dei primi giudici), ma il fatto che i giudici d’appello, confermando nel merito la sentenza di primo grado, abbiano ritenuto che la ripresa fiscale fosse basata su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In tali termini, la sostanza della censura proposta dalla ricorrente in questa sede non è mutata rispetto a quanto dibattuto nel giudizio di merito, non rilevando in contrario il riferimento alla sussistenza di presunzione legale, posto che l’improponibilità, nel giudizio di cassazione, di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera con esclusivo riferimento alle questioni che implichino una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerna i soli profili di diritto (v. tra numerose altre cass. n. 9812 del 2002). E’ infine appena il caso di evidenziare che la affermazioni esposte nella parte della sentenza che i giudici della C.T.R. identificano come dedicata al "merito dell’appello" non costituiscono rationes decidendi autonome rispetto alla ratio decidendi conclusivamente espressa e ribadita nel terzultimo e penultimo periodo della sentenza (secondo la quale nella specie l’Ufficio aveva operato la ripresa fiscale sulla base di presunzioni semplici, non potendo considerarsi presunzioni gravi, precise e concordanti gli elementi desumibili dai conti correnti bancari), in quanto le suddette affermazioni, per come espresse, in parte costituiscono segmenti di un medesimo ragionamento decisorio (e quindi devono considerarsi implicitamente censurate laddove si censura la sintesi del suddetto ragionamento) ed in parte costituiscono mere argomentazioni, non idonee, singolarmente considerate, a sorreggere autonomamente la decisione.

Tanto premesso, la censura in esame, oltre che ammissibile, è fondata.

In proposito, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale è legittima l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell’avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida prova presuntiva, restando a carico del contribuente l’onere della prova contraria (v. tra le altre cass. n. 7329 del 2003 e n. 15447 del 2001).

Giova inoltre rilevare che la prova contraria fornita dal contribuente deve essere specifica (v. cass. n. 14675 del 2006), non potendo contrapporsi alla presunzione legale in materia una affermazione generica (v. cass. n. 25365 del 2007), ed essendo in particolare da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità espressasi con specifico riguardo ad accertamento in materia di IVA, qualora l’amministrazione proceda utilizzando, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, i dati risultanti dai movimenti dei conti correnti bancari, la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, così da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili (v. cass. n. 1739 del 2007).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto, nonchè a liquidare altresì le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2012, n. 2775 Decreto di espropriazione Dichiarazione di pubblica utilità Occupazione d’urgenza

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Svolgimento del processo

M.A., L.M. e L.G. – sull’assunto che i loro terreni erano stati occupati a fini espropriativi dal Comune di Lamezia Terme e dalle soc. cooperative Alba ed Arcobaleno per la realizzazione di edifici di ERP ma che i decreti di esproprio erano stati emessi e notificati solo il 22.3.1989, quando erano scaduti i termini delle occupazioni dei fondi, e sul rilievo della irrisorietà delle indennità offerte – convennero gli esproprianti innanzi al Tribunale di Lamezia Terme per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla irreversibile trasformazione dei terreni, avveratasi il 29.11.1986. Il Tribunale, costituitisi i convenuti, con sentenza 6.4.2000 condannò il Comune in solido con le cooperative a pagare alle attrici le somme determinate per risarcimento danni, rivalutazione ed accessori. Il Comune propose appello sostenendo la carenza della propria legittimazione passiva, essa a suo avviso spettando alle sole cooperative, deducendo l’errore commesso nel non aver considerato che l’esproprio era intervenuto tempestivamente per avvenuta proroga ex L. n. 47 del 1988 dei termini di occupazione attuata con decreto del Presidente della Provincia 10.3.1988, e censurando l’eccessività della stima. Si costituirono le Cooperative e L.M., erede di Lo.Ma., e, per L. G., l’erede G.G.. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza 13.4.2010 ha rigettato l’appello affermando, per quel che rileva in questa sede:

che non aveva fondamento la censura relativa alla mancata applicazione della proroga ex L. n. 47 del 1988 ed alla correlata disapplicazione del decreto di proroga 10.3.1988 del Presidente della Provincia posto che l’originaria durata triennale della occupazione dell’11.4.1983 aveva visto applicata la proroga D.L. n. 901 del 1984, ex art. 1, comma 5 bis (conv. in L. n. 42 del 1985) per un anno e quindi scadere l’occupazione l’11.4.1987, sì che la proroga di cui al D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 (conv. in L. n. 47 del 1988) era intervenuta ad occupazione già divenuta illegittima con la conseguenza per la quale doveva disapplicarsi il decreto del Presidente attuativo della tardiva proroga e ritenersi inutiliter datum il decreto di esproprio 22.3.1989, che delle conseguenze della in tal modo avverata occupazione acquisitiva erano solidalmente responsabili il Comune e le Cooperative Alba ed Arcobaleno delegate L. n. 865 del 1971, ex art. 60;

che, in relazione alle eventuali contestazioni sul valore del terreno, quale determinato dal primo giudice, emergeva che le parti appellate non avevano sollevato problemi con appello incidentale sì che la pronunzia di incostituzionalità di cui alla sentenza 348 del 2007 non poteva avere incidenza in melius;

che nell’appello non veniva formulata alcuna specifica censura sulla determinazione del valore del fabbricato che pertanto, determinato nella somma di L. 40 milioni, dovevasi ritenere coperto da giudicato;

che esaminando le critiche formulate al criterio di stima adottato dal CTU si perveniva, sulla base del valore unitario di lire 62.000 a mq, a somme corrispondenti a quelle liquidate in primo grado, senza che, in difetto di appello incidentale, si potesse comunque pervenire ad una maggior liquidazione per effetto del nuovo criterio introdotto dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89;

che, quanto alle spese, il Comune alla stregua del criterio della soccombenza andava condannato alla refusione in favore di L. M. e G.G..

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Lamezia Terme ha proposto ricorso il 4.11.2010 con quattro motivi ai quali si è opposto il G. con controricorso 10.12.2010 nel mentre non hanno opposto difese gli intimati L.M. e Cooperative Alba ed Arcobaleno, Il Comune ed il G. hanno depositato memorie finali.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, nessuna condivisione meritando le proposte censure.

Primo motivo: con esso si denunzia la violazione della L. 865 del 1971, art. 20 e la abnorme disapplicazione del decreto presidenziale 11.4.1983: ad avviso del ricorrente Comune il decreto di esproprio era intervenuto tempestivamente dato che, trattandosi di esproprio di terreni per interventi di ERP nell’ambito del vigente PEEP, la dichiarazione di p.u. aveva la durata di anni 18 come prorogata D.L. n. 901 del 1984, ex art. 1 bis introdotto dalla Legge di conversione n. 42 del 1985. Il motivo è totalmente infondato: la durata diciottennale o prorogata D.L. n. 901 del 1984, ex art. 1 bis (con riguardo al termine di cui alla L. n. 167 del 1962, art. 9) ha rilievo solo per la valutazione di efficacia del decreto di esproprio in relazione alla efficacia della dichiarazione di pubblica utilità insita nel PEEP (da ultimo Cass. 278 del 2011 e Cass. 18984 del 2011, inesattamente invocata in memoria dal Comune) ma non ha alcuna interferenza con la particolare e concorrente condizione di efficacia del decreto di esproprio costituita dalla permanenza della occupazione legittima, nel termine originario od in quello prorogato ex lege (tra le tante Cass. 22399 e 4428 del 2008).

E pertanto, scaduto il termine di tale occupazione (triennale e prorogata ex lege di un altro anno) l’11.4.1987, esattamente è stata dalla Corte di Catanzaro affermata la irrilevanza della tardiva proroga di cui al D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14 (conv. in L. n. 47 del 1988) così come di ogni altra proroga che fosse intervenuta dopo la scadenza del termine originano e/o prorogato, ed esattamente è stata pertanto da tal giudice affermata la inefficacia del tardivo decreto di esproprio 22.3.1989 e la sua disapplicabilità de piano. A nulla rileva infatti che al momento della trasformazione del fondo a termini di occupazione scaduti fosse ancora efficace la dichiarazione di p.u., la tempestività del decreto di esproprio dovendo correlarsi al rispetto di entrambi i termini e semmai tal permanente efficacia avendo residuo rilievo al solo fine di distinguere le occupazioni acquisitive da quelle "usurpative". E pertanto, realizzatasi la condizione di inefficacia assorbente costituita dalla scadenza della occupazione legittima prima del decreto, e quindi avveratasi la vicenda di occupazione acquisitiva, esattamente è stato disapplicato il provvedimento applicativo della ulteriore proroga della occupazione: basti al proposito rammentare che da questa Corte è stata sempre affermata la disapplicabilità del decreto presidenziale attuativo di una proroga tardivamente disposta (Cass. 3177 del 2010, 2811 del 2006, 16204 del 2004).

Secondo motivo: con esso si lamenta la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 perpetrata facendo decorrere il termine della occupazione legittima e della relativa proroga dalla data del decreto 11.4.1983 di occupazione e non – come dovuto – dalla successiva data (11.6.1983) di immissione in possesso, data mai contestata, con la conseguenza di vedere emessa condanna al pagamento di rivalutazione ed interessi dall’11.4.1987 e non dall’11.6.1987. La censura, astrattamente non implausibile, è però inammissibile perchè non si dice sia stata proposta nei motivi di appello (ed è infatti estranea alle conclusioni del Comune, trascritte in sentenza) dove avrebbe dovuto trovare posto, essendo stata la liquidazione interamente operata dal Tribunale e sol confermata in appello.

Terzo motivo: il Comune con tal motivo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere gravato l’Ente , che non era soccombente in appello, delle spese degli appellati. La censura è del tutto infondata dato che le ragioni dell’appello sono state tutte disattese e solo la conferma del petitum, per difetto di appello incidentale, ha imposto la conferma del quantum già liquidato in luogo della maggior somma spettante per l’intervento di Corte Cost.

349 del 2007. La soccombenza vi è pervero stata sia adottando il criterio dell’esito finale della lite (il Comune è stato ritenuto debitore) sia ricorrendo a quello dell’esito del grado (si è deciso il rigetto di tutti i motivi).

Quarto motivo: esso lamenta la erronea affermazione per la quale il valore del fabbricato non sarebbe stato censurato in appello, là dove, a ben leggerne la pagina 8, si chiedeva rinnovazione della CTU al fine di accertare l’esatto valore del bene di proprietà delle appellate, e quindi chiaramente volendosi riferire sia al capannone sia al terreno (il capannone essendo stato stimato dal CTU d’appello nella minor somma di L. 22.704.150). Anche tal motivo è infondato.

La Corte ha interpretato l’appello e ne ha ricavato l’opinione che fosse contestato solo il valore a mq del terreno: il motivo si limita ad affermare che il petitum del gravame coinvolgeva anche il valore del fabbricato, posto che la sentenza del primo giudice aveva "accomunato" i due dati in un unico disposto condannatorio, ma non evidenzia elementi testuali per far ritenere illogica l’interpretazione data dalla Corte al motivo di appello a fronte di un gravame invece diretto a trattare distintamente le questioni.

Respinto il ricorso, il ricorrente Comune dovrà versare al controricorrente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Lamezia Terme a corrispondere a G.G. la somma di Euro 9.200,00 per spese di giudizio (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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