Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2012, n. 4967 Notificazione a mezzo posta

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 luglio 2009 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 12 dicembre 2006 che ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore di Z.M. della somma di Euro 18.156,00 a titolo di rivalutazione monetaria dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che detto indennizzo consta di un importo fisso ex lege, e dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324 del 1959, e, sulla base della giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto che entrambe le parti di tale indennizzo devono essere rivalutate per non vanificare la ragione dell’indennizzo data dal ristoro al danno alla salute, e tale rivalutazione attiene al capitale per cui non rileva il divieto di cumulo di cui all’art. 429 cod. proc. civ..

Il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Lo Z. resta intimato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. La notificazione del ricorso a mezzo posta non si è perfezionata posto che, a stregua dell’originale depositato in atti, non è stato prodotto l’avviso di ricevimento del plico che risulta spedito dall’Ufficiale giudiziario il 12 marzo 2010. Al riguardo, va considerato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sta stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo.

Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 03-11-2011, n. 39748

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza in data 1.10.2001 il Tribunale di Trani, all’esito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie, ha dichiarato B. A. e B.S., rispettivamente padre e figlio, colpevoli del delitto di concorso in calunnia e li ha condannati, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno, pena dichiarata sospesa alle condizioni di legge per B.S.. Con la stessa sentenza il Tribunale ha assolto i due imputati per insussistenza del fatto dal concorrente reato di concorso in truffa ad essi ascritto.

La condotta di calunnia di cui sono stati ritenuti responsabili i due familiari è stata integrata dalla denuncia presentata da B. S. il 13.6.1995 alla Polizia di Andria, confermata da B. S. con sommarie informazioni del 3.11.1995 allo stesso organo di p.g., con la quale si lamentava l’avvenuto smarrimento di tre assegni tratti da B.A. su un proprio conto bancario per un complessivo importo di L. 21 milioni. Denuncia falsa, i tre assegni ad emissione postdatata essendo stati invece consegnati al commerciante D.M.V., così accusato di reati di appropriazione indebita o di ricettazione dei tre titoli, a saldo della eseguita fornitura dei mobili di arredamento della casa coniugale di B.S. (mobili consegnati e montati) per una globale somma di L. 29 milioni (8 dei quali versati in contanti dai suoceri di B.S.), come da commissione/ordine commerciale del febbraio 1995 falsamente sottoscritta con il nome della madre ( C.T.) da B.S., che all’atto del pagamento finale – adducendo momentanea illiquidità – consegnava a saldo della fornitura i tre assegni bancari fatti emettere dal padre A. con date di scadenza postume (15 luglio, 10 settembre, 10 ottobre 1995).

Sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, integrata anche ex art. 507 c.p.p. (con taluni esami testimoniali e una perizia grafica sulla commissione ad apparente firma della madre dell’imputato B. S., firma risultata da costui contraffatta), il Tribunale ha ritenuto pienamente provata la concorrente responsabilità dei due imputati per il delitto di calunnia loro contestato, siccome desumibile:

a) dalle dichiarazioni del calunniato D.M.V., documentate dall’ordine per la fornitura di mobili, sottoscritto falsamente da B.S.;

b) dalla totale implausibilità del denunciato smarrimento dei tre assegni bancari, non circostanziato e formalizzato in epoca precedente la scadenza del primo dei tre assegni postdatati ceduti al D.M. al deliberato scopo di impedire la negoziazione dei titoli per insussistenza di provvista (il sequestro dei tre assegni connesso alla falsa denuncia ha precluso al D.M. iniziative di protesto dei titoli e di azioni di rivalsa);

c) dalla oggettiva storicità del rapporto contrattuale instaurato dai due imputati con il D.M. e della sua avvenuta esecuzione (fornitura di mobili) asseverata da più testimoni (il dato è incontroverso in giudizio).

2.- Adita dall’impugnazione dei due imputati, la Corte di Appello di Bari con la sentenza in data 29.4.2010, richiamata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, valutando del tutto infondati i rilievi critici dei due appellanti.

In particolare la sentenza di secondo grado ha considerato inconducenti i principali rilievi critici dei due appellanti, per altro generici, in tema di carenza di prova dell’elemento soggettivo del reato di calunnia nei loro sovrapposti e convergenti contegni dichiarativi indirettamente eteroaccusatori ("…erano perfettamente a conoscenza del fatto che i tre assegni erano stati emessi e consegnati al D.M. a titolo di pagamento del prezzo dei mobili acquistati presso il medesimo e non potevano, quindi, essere stati smarriti").

3.- Contro la sentenza di appello i due B. hanno proposto, con personale unitaria impugnazione, ricorso per cassazione, enunciando i quattro motivi di censura per violazione di legge e difetto di motivazione di seguito illustrati.

1. Violazione dell’art. 199 c.p.p., comma 2 in riferimento all’esame testimoniale di C.T., madre e moglie rispettivamente dei due imputati, avvenuto nel dibattimento di primo grado e determinante nullità in parte qua (valenze probatorie delle asserzioni della donna) della sentenza del Tribunale e della successiva decisione della Corte territoriale.

La C. è stata esaminata in dibattimento come testimone, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., senza essere previamente informata della sua facoltà di astenersi dal deporre nel processo in corso nei confronti dei suoi due prossimi congiunti. Detta informativa è stata omessa anche nel corso delle indagini preliminari, allorchè la p.g. il 27.11.2005 ha assunto le sue sommarie informazioni sulla vicenda, benchè il marito e il figlio della donna fossero o dovessero considerarsi fin da allora indagati per i fatti reato per i quali sono stati rinviati a giudizio. Impropriamente anche tali dichiarazioni della C. sono state utilizzate nel giudizio attraverso il meccanismo delle contestazioni durante l’esame testimoniale.

2. Carenza di motivazione della decisione di appello, limitatasi a recepire in modo acritico il giudizio di colpevolezza espresso dalla sentenza di primo grado.

In particolare i giudici di appello, eludendo il nucleo centrale del thema decidendum, non hanno fornito idonea motivazione delle "ragioni per le quali i ricorrenti sarebbero stati a conoscenza della notizia secondo cui i tre assegni (oggetto di denuncia di furto e/o smarrimento sporta il 13.6.2005 da B.S.) sarebbero stati emessi e consegnati al D.M.V. in pagamento del prezzo dei mobili acquistati presso di lui". 3. Erronea applicazione dell’art. 368 c.p. per la posizione di B.A..

Questi, escusso dalla p.g. il 3.11.2005, si è limitato a riferire di aver effettivamente consegnato tre assegni postdatati a sua firma al figlio S., ma di non conoscere il beneficiario dei titoli denunciati smarriti dal figlio e di non aver effettuato con essi alcun acquisto di mobili. Con tale condotta l’imputato, estraneo alla denuncia concernente i tre assegni, ha al più soltanto "tentato di ostacolare le investigazioni avviate nei confronti del figlio S.". La sua condotta è sussumibile non nella fattispecie della calunnia in concorso con il figlio, ma in quella del favoreggiamento personale, scriminato nel caso di specie dall’esimente prevista dall’art. 384 c.p..

4 In via subordinata il reato ascritto ai due imputati deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione alla data del 13.6.2010. La calunnia è reato istantaneo che si consuma ed esaurisce con la comunicazione (denuncia o altro) all’A.G. di una falsa incolpazione, rispetto alla quale le eventuali successive dichiarazioni confermative, senza aggiunte o varianti di rilievo, da parte degli imputati non valgono a protrarre la data di consumazione del reato.

4.- Le impugnazioni di S. e A. vanno dichiarate inammissibili per indeducibilità ed infondatezza manifesta dei delineati motivi di ricorso.

1. Va subito chiarita l’inapprezzabilità della sopravvenuta causa estintiva del reato di cui sono stati riconosciuti colpevoli i due ricorrenti per essere spirato alla data del 13.6.2010 il corrispondente termine di prescrizione pari a quindici anni, calcolato secondo il previgente regime di cui all’art. 157 c.p., il processo pendendo in grado di appello prima dell’8.12.2005, data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (art. 10) che ha ridotto i termini prescrizionali, in difetto di eventuali sue sospensioni ex lege.

Anche mettendo da parte il rilievo per cui correttamente il concorso criminoso di B.A. nel reato di calunnia in origine materialmente consumato dal figlio S. (presentazione della denuncia di smarrimento degli assegni il 13.6.1995) è esteso alle sue dichiarazioni testimoniali alla p.g. in data 3.11.1995 (autonomamente avvaloranti l’indiretta accusa di falsità in pregiudizio del legittimo prenditore dei titoli D.M.V.), è agevole osservare che la radicale genetica inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti all’oggetto della regiudicanda, impedendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude l’apprezzamento di eventuali cause estintive del reato maturate -come nel caso di specie- dopo la pronuncia dell’impugnata decisione di appello (cfr.: Cass. S.U., 27.6.2001 n. 33542, Cavalera, rv. 219531;

Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999).

2. Indeducibile (trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello contro la sentenza di primo grado: art. 606 c.p.p., comma 3) ed in ogni caso affetto da manifesta infondatezza (oltre che da inadeguata lettura degli atti processuali) è il primo motivo di doglianza in ordine all’addotta inutilizzabilità (rectius nullità della assunzione) delle dichiarazioni testimoniali rese da C. T. sull’avvenuto effettivo acquisto dei mobili per l’abitazione del figlio S. presso il creditore D.M.V..

Questi ha prodotto l’ordine di acquisto ad apparente firma della C. (firma che la perizia espletata nel dibattimento di primo grado ha chiarito essere stata apposta dall’imputato B. S.) e correttamente la donna nel corso delle indagini preliminari è stata escussa per rendere sommarie informazioni sui fatti in un momento della dinamica investigativa in cui alcun indizio di reità era ancora possibile configurare nei confronti degli odierni imputati ricorrenti. In siffatta situazione nessun avvertimento poteva o doveva essere rivolto alla C. circa la sua facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni potenzialmente coinvolgenti il marito e il figlio, che solo in epoca successiva alle sommarie informazioni della donna hanno assunto la qualità di indagati, venendo iscritti nel registro delle notizie di reato nel successivo dicembre del 1995 (v. Cass. Sez. 6, 27.5.2008 n. 27060, Amodeo, rv. 240976).

Ancor più palese (e, in vero, grave) è l’inconsistenza della dedotta violazione dell’art. 199 c.p.p., comma 2 per l’esame testimoniale reso dalla C. nel corso del dibattimento di primo grado. Violazione determinante, per altro, una nullità soltanto relativa, che la parte interessata deve eccepire nel termine di cui all’art. 181 c.p.p., comma 4; ciò che comunque non è avvenuto nel caso di specie (v., ex plurimis: Cass. Sez. 1, 19.3.2009 n. 19152, P.G. in proc. Patitucci, rv. 243574; Cass. Sez. 5,12.3.2010 n. 13591, rv. 246715). Dalla lettura del verbale dell’udienza dibattimentale del 9.4.2001, redatto in forma stenotipica (conoscibile da questa S.C. per effetto del dedotto error in procedendo), è agevole constatare che alla testimone C. Teresa è stato dato ampio avviso ex art. 199 c.p.p., comma 2 della sua facoltà di astenersi dal rendere testimonianza nel processo contro il figlio e il marito (verbale, p. 3: "Presidente: signora io la devo avvisare che, quale parente dei due imputati, lei ha facoltà di non deporre, di non rendere la testimonianza. Si vuole avvalere di questa facoltà? Teste: No, voglio rispondere").

3. Manifestamente infondati sono i rilievi censori di carenza o insufficienza della motivazione espressi avverso l’impugnata sentenza di appello in punto di non idonea enunciazione degli elementi rivelatori della consapevolezza dei due imputati della falsità delle accuse da entrambi mosse al D.M., legittimo possessore dei tre assegni bancari postdatati. Rilievi, va aggiunto, di non chiara decifrabilità, atteso che – da un lato – si tratta di doglianza che con l’atto di appello neppure era stata sollevata in termini espliciti (donde l’incongruenza della censura di insufficienza di motivazione sul punto alla sentenza di appello) e che -da un altro lato – la Corte territoriale ha comunque puntualmente messo in luce l’immanente consapevolezza della calunniosità dei loro assunti da parte dei due imputati, le risultanze processuali dimostrando in termini non confutabili come siano stati entrambi, in accordo tra loro, a consegnare i titoli di credito al D.M. a titolo di pagamento procrastinato (assegni postdatati) della fornitura di mobili per arredamento eseguita dal D.M.. Pagamento che attraverso la denuncia calunniosa i due imputati hanno inteso surrettiziamente vanificare.

4. Destituita di ogni serio pregio, infine, ed altresì indeducibile, che anche in questo caso si deduce una violazione di legge (erronea applicazione dell’art. 368 c.p.) non già dedotta con i motivi di appello, è la censura concernente la posizione di B.A., la cui condotta andrebbe qualificata in termini di favoreggiamento non punibile in vantaggio del figlio S..

Al riguardo, non potendosi attingere alla motivazione della sentenza di appello, i giudici di secondo grado non essendo stati investiti della problematica, ineccepibili sul piano giuridico si profilano le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado. Correttamente, infatti, il Tribunale osserva come pieno ed inequivoco debba reputarsi il concorso criminoso di B.A. nel reato di calunnia, dal momento che egli è il titolare del conto bancario sul quale sono stati tratti gli assegni ceduti al D.M. e lui stesso ha provveduto a rilasciare, alla presenza del figlio S., i tre assegni alla persona offesa (come linearmente dichiarato dal D. M. e da un altro testimone).

Per effetto della declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni i due ricorrenti vanno onerati del pagamento delle spese processuali del presente giudizio e del versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si stima conforme a giustizia determinare in misura di Euro 1.000,00 (mille) per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-11-2011) 22-11-2011, n. 42994

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze, con ordinanza in data 26/5/2011, respingeva, ritenendo non ricorrere un’ipotesi di forza maggiore, l’istanza presentata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze di restituzione del termine, ex art. 175 c.p.p., per proporre appello avverso la sentenza di assoluzione, con motivazione contestuale, emessa dal Tribunale di Livorno, in data 4/2/2011, nei confronti di D.M..

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze eccependo la violazione dell’art. 175 c.p.p. ritenendo rientrare nel caso fortuito anche la condotta umana, specificando di avere richiesto, a mezzo telefax, alla cancelleria del tribunale di Livorno, i relativi atti che sono stati trasmessi a termine di impugnazione scaduto.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ritardo nella trasmissione degli atti, qualora la sentenza sia stata tempestivamente trasmessa per il visto, non costituisce caso fortuito o forza maggiore, in quanto la mancanza materiale del fascicolo processuale poteva esser ovviata con altri mezzi, quali il trasporto materiale dell’incarto processuale da ufficio a ufficio.

Il ritardo nella trasmissione degli atti va si imputato all’Ufficio del Tribunale di Livorno ma la Procura Generale avrebbe potuto attivarsi, nel residuo termine a disposizione per l’appello, al fine di ottenere nei termini, anche con mezzi diversi dal telefax, gli atti relativi al procedimento in questione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 12-12-2011, n. 45987

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 26 novembre 2010 il Giudice di pace di Milano ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Milano che aveva disposto nei confronti di M.G., ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis la misura amministrativa dell’obbligo di rientro nella propria abitazione entro le ore 22 e di non uscirne prima delle 6, nonchè il divieto di condurre veicoli a motore.

2. – Contro il provvedimento di convalida ha presentato ricorso per cassazione il difensore di M. che, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha dedotto l’illegittimità del decreto perchè intervenuto prima delle 48 ore dalla notifica della misura emessa dal Questore, con conseguente limitazione del diritto di difesa dell’interessato.

3. – Il ricorso è fondato.

Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di adeguarsi, "è illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 15-bis prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato" (v. Sez. 6, 15 ottobre 2010, n. 39212, Palma; Sez. 4, 15 luglio 2010, n. 32065, Scanagatta; Sez. 6, 9 dicembre 2008, n. 3521, Sticco).

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e, conseguentemente, deve essere dichiarata l’inefficacia del decreto del questore di Milano del 17 novembre 2010.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara l’inefficacia del decreto del questore di Milano del 17 novembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.