T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 1398 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di San Gregorio Magno ha indetto una gara con il sistema della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento statico, consolidamento, valorizzazione dell’ex Scuola statale comunale tramite sua trasformazione in Biblioteca comunale e sala convegni e concerti.

L’importo a base d’asta è pari ad Euro 1.900.472,94; il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le società che hanno partecipato alla gara, l’ATI E.F. è risultata prima in graduatoria e, pertanto, aggiudicataria provvisoria; la Società S. s.r.l. si è collocata al secondo posto.

Ha fatto seguito l’aggiudicazione definitiva dei lavori, con la determina n. 229 del 16.9.2010, in favore dell’ATI E.F..

Avverso l’aggiudicazione definitiva, S. s.r.l. ha presentato l’odierno ricorso, notificato il 15.10.2010 e depositato il 26 successivo, affidato ai seguenti motivi di censura:

1. violazione degli artt. 38 e 83 d. lgs. 163 del 2006; violazione del punto XI.3 del bando di gara; eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione: l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere anticipato nella documentazione amministrativa la propria offerta economica;

2. violazione degli artt. 42 e 49 del d. lgs. 163 del 2006; violazione del punto v.2 e punto XI.2.2 lett. G del bando di gara: la J.S. s.r.l. non ha dimostrato il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;

3. violazione dei punti IV e XI.2.I. del bando di gara; carenza del requisito previsto a pena di esclusione; eccesso di potere; sviamento: l’attestato di presa visione è stato effettuato dalla sola capogruppo in data antecedente la sottoscrizione dell’impegno a costituire l’ATI.

Per quanto sopra ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’aggiudicazione definitiva.

Resistono in giudizio il Comune di San Gregorio Magno e la controinteressata i quali, con rispettive memorie, hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza cautelare n. 1035 del 5 novembre 2010, questo TAR, in considerazione della presenza del pregiudizio grave e irreparabile e di elementi di fondatezza, prima facie, del ricorso ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ed ha aggiornato le parti all’udienza pubblica del 27 gennaio 2011.

Con ordinanza istruttoria n. 478 del 14 marzo 2011, il TAR ha ritenuto opportuno, ai fini della decisione, acquisire, tramite l’amministrazione resistente, il disciplinare di gara.

L’amministrazione ha ottemperato alla richiesta, depositando, in data 30.03.2011, copia del bando di gara e del Capitolato speciale di appaltolavori edili; al riguardo ha precisato nella memoria depositata il 21.06.2011, che il "disciplinare di gara altro non è che il capitolato speciale di appalto".

La causa è stata quindi inserita nel ruolo del 7 luglio 2011, data in cui è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1.- La controversia ha ad oggetto l’aggiudicazione definitiva in favore della ATI E.F. relativamente all’appalto di lavori per l’adeguamento statico, il consolidamento, la valorizzazione e la parziale trasformazione dell’ex scuola statale comunale nel comune di San Gregorio Magno.

Il ricorso è infondato.

2.- Col primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere impropriamente anticipato nella documentazione amministrativa l’offerta economica.

La censura non è fondata.

Ed invero, la Sezione X del bando di gara prevede che l’offerta deve essere presentata in un plico chiuso contenente a sua volta quattro buste, così contraddistinte: 1. documentazione amministrativa, 2. documentazione tecnica, 3. offerta tempo, 4. offerta economica. Relativamente alla busta n. 1, concernente la documentazione amministrativa, il punto XI.2, lett. K) del bando prevede che "I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:

a. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b. per ciascun operatore l’indicazione delle lavorazioni, della categoria, dell’importo relativamente a ciascuna opera che sarà dallo stesso eseguita".

L’ATI aggiudicataria, nell’atto di manifestazione dell’impegno a costituire associazione temporanea di imprese, ha dichiarato che, in caso di aggiudicazione, l’impresa E.F. sarebbe stata nominata capogruppo mandataria, con percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente OG1 (Lavori di edifici civili) pari al 60%, corrispondente ad un importo di euro 998.189,70; l’impresa mandante J.S. s.r.l. avrebbe invece partecipato con una percentuale, nella medesima categoria OG1, per il residuo 40%, corrispondente ad euro 665.459,00.

In senso contrario a quanto sostenuto dalla ricorrente, la dichiarazione resa dalla costituenda ATI non anticipa affatto l’offerta economica né rende noti i contenuti della stessa. Tale dichiarazione esprime invece le quote di partecipazione in termini aritmetici, che si aggiungono alle indicate percentuali, rispetto all’importo a base d’asta, relativamente alla categoria prevalente OG1. Tale importo è pari, nel complesso, ad euro 1.663.640,49 (998.189,70 + 665.459,79), oltre IVA ed al lordo del ribasso, somma alla quale vanno ulteriormente aggiunti euro 236.823,45, oltre Iva, relativamente alla categoria scorporabile OG9 (lavori di impianti produzione energia elettrica), che l’ATI aggiudicataria ha dichiarato di volere subappaltare. Quest’ultimo importo corrisponde esattamente a quanto previsto dall’art. 1.3 (Forma e ammontare dell’appalto) del Capitolato speciale di gara.

La somma dei tre importi, secondo un semplice calcolo aritmetico, è pari ad euro 1.900.472,94, oltre Iva, che corrisponde esattamente all’importo a base d’asta stabilito nel bando di gara.

E’ evidente che non vi è stata alcuna anticipazione dell’offerta economica ma una semplice indicazione degli importi in cifre corrispondenti alle percentuali di partecipazione delle imprese alla costituenda ATI. Non si rinviene pertanto nel comportamento di parte ricorrente e nelle conseguenti determinazioni della stazione appaltante alcuna violazione del principio della segretezza delle offerte né di quello della par condicio.

3.- Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la mancata dimostrazione da parte di J.S. s.r.l. del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.

Anche questo motivo non è fondato.

Il punto XI.2., lett. G) del bando di gara dispone che "Ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 34/2000, i concorrenti devono dimostrare il possesso, in relazione alla forma di partecipazione alla gara ed alla conseguente classifica di qualificazione posseduta, di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. L’attestazione di qualificazione dovrà essere posseduta dai concorrenti in relazione alla forma di partecipazione alla gara, nella misura stabilità dall’art. 3, comma 2, del d.p.r. 34/2000 nonché dall’art. 95 del d.p.r. 554/1999 e s.m.i.",

Il punto V.2 del bando rinvia alla normativa statale in tema di possesso del sistema di qualità aziendale.

J.S. s.r.l. è accreditata per la classifica II, per la quale la normativa in materia non prescrive l’obbligo di dotarsi di un sistema di qualità aziendale.

Infatti, la J. s.r.l., relativamente alla classifica II, può assumere lavori per un importo pari ad Euro 516.457,00, oltre il 20%, corrispondente quindi ad euro 619.748,40. Va considerato che, al netto del ribasso a base d’asta, il 40% del totale dei lavori che dovrebbe essere assunto dalla J.S. s.r.l. è pari ad euro 602.241,11, importo quindi inferiore a quello richiesto per la classifica II, aumentato del 20%, come sopra illustrato.

In ogni caso, l’ATI ha sottoscritto contratto di avvalimento con l’amministratore unico di altra impresa (C.F. s.r.l.). La società ausiliaria possiede la classica IV della categoria prevalente OG1 ed ha messo a disposizione per l’intera durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l’ATI concorrente, come consentito dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006, norma che disciplina l’istituto dell’avvalimento.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la certificazione di qualità è una procedura con la quale un soggetto verificatore esterno all’impresa, terzo e indipendente, che sia a ciò autorizzato (cd. organismo di certificazione), fornisce attestazione scritta che un servizio, a seguito di valutazione, sia conforme ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la validità nel tempo mediante un’adeguata attività di sorveglianza; ne consegue che la preclusione dell’avvalimento per la certificazione di qualità non trova giustificazione nella relativa disciplina dettata dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006, norma che rende possibile ricorrere a requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di un altro soggetto. Anche la certificazione di qualità S.O.A. è suscettibile di avvalimento, atteso che il contenuto dell’attestazione concerne il sistema gestionale dell’azienda e l’efficacia del suo processo operativo, aspetti che ben possono essere messi a disposizione dall’organizzazione di un terzo (T.A.R. Basilicata, 3 maggio 2010, n. 220; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 6 aprile 2010, n. 665).

Come d’altronde chiarito da questo stesso tribunale, il requisito della certificazione di qualità – poiché riconducibile semplicemente ad una procedura con la quale un soggetto verificatore esterno all’impresa, terzo e indipendente e a ciò autorizzato- fornisce attestazione scritta che un’attività, a seguito di valutazione, è conforme ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la validità nel tempo attraverso un’adeguata sorveglianza. Il contenuto dell’attestazione concerne, in sostanza, il sistema gestionale dell’azienda e l’efficacia del suo processo operativo; essa garantisce, per questo, la stazione appaltante nella fase esecutiva del contratto, in quanto mira ad assicurare che l’impresa eseguirà l’attività oggetto dell’appalto secondo un livello minimo di prestazioni; opinando diversamente, si determinerebbe l’ingiustificata esclusione di alcuni soggetti operanti nel medesimo settore dalla possibilità di aggiudicazione di determinati contratti pubblici, con compressione della loro libertà d’impresa e della possibilità di incrementare esperienza e capacità professionale, ancorché la stazione appaltante sia assistita da meccanismi di garanzia sufficientemente attendibili quali l’avvalimento (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 29 aprile 2011, n. 813).

4. Col terzo motivo di ricorso, parte ricorrente censura che l’attestato di presa visione dei luoghi sia stato effettuato unicamente dalla capogruppo in periodo antecedente quello in cui è stato sottoscritto l’impegno a costituire l’ATI.

Il motivo non è condivisibile posto che il bando di gara non sancisce alcun obbligo per ciascuno dei concorrenti, il quale intenda riunirsi in ATI, di effettuare il sopralluogo. La presa visione adempie la funzione di avere esatta cognizione circa la natura e l’ubicazione dell’intervento, allo scopo di consentire al partecipante di formulare un’offerta che tenga conto di determinate variabili, anche per evitare, in corso di esecuzione, un ingiustificato aumento dei prezzi.

Nel caso in cui l’ATI, della quale la concorrente fa parte, abbia formulato un’offerta che non risulti remunerativa, non potrà che fare ricadere l’onere sui partecipanti e non certo sulla stazione appaltante.

5.- In conclusione, il ricorso in quanto infondato va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Società S. s.r.l. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di onorari e spese, oltre Iva e Cassa come per legge, per ciascuna delle parti costituite (Comune di San Gregorio Magno, ATI E.F.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28985 Contributi

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4 gennaio 2001 il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello, rigettava l’appello dell’INPS inteso alla riforma della decisione di primo grado nella parte in cui, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla società ALFEA s.r.l. e da L.S. avverso l’ordinanza ingiuntiva n. 95 del 1991 e il decreto ingiuntivo del Pretore di Catania n. 7282 del 1991, aveva determinato il debito per omissioni e differenze: contributive riferendosi al c.d. minimo retribuivo costituzionalmente garantito, con esclusione delle previsioni della contrattazione collettiva. La stessa pronuncia non esaminava, invece, l’appello incidentale proposto dalle parti privato.

2. Tale decisione, impugnata in sede di legittimità dall’Istituto nonchè, in via incidentale, dalle parti private, veniva annullata con rinvio da questa Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 9761 del 2004, accoglieva il ricorso dell’INPS – in base al principio della spettanza della contribuzione anche in riferimento alle voci contrattuali eccedenti il minimo – e rigettava l’incidentale, rinviando alla Corte d’appello di Messina per la definizione della controversia.

3. Il giudice di rinvio, con la sentenza qui indicata in epigrafe, respingeva le opposizioni proposte con la domanda introduttiva, ritenendo precluse dalla sentenza della Cassazione, peraltro, le questioni riproposte dagli opponenti già oggetto del ricorso incidentale respinto in sede di legittimità. 4. La sentenza pronunciata in sede di rinvio viene ora impugnata dalla società ALFEA e dal L. con due motivi, illustrati anche con memoria, cui l’Istituto resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il giudice di rinvio non abbia esaminato, ritenendole precluse, le questioni oggetto dell’appello incidentale, relative alla nullità e illegittimità delle ingiunzioni opposte nonchè alla illegittimità costituzionale della L. n. 389 del 1989, ove interpretata nel significato adottato dai giudici di merito, e alla inapplicabilità ratione temporis della relativa disciplina, oltre che alla illegittimità delle sanzioni irrogate.

Con il secondo motivo si censura la condanna alle spese dei ricorrenti e si domanda, in subordine, la compensazione delle stesse fra le parti.

2. Il ricorso è respinto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2.1. La sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione costituisce giudicato interno fra le parti e vincola il giudice di rinvio al dictum in esso esplicitamente, o anche implicitamente, contenuto. Nella specie, il giudicato ha riguardato in maniera esplicita e specifica – come emerge dall’esame diretto del medesimo, riservato a questa Corte in sede di legittimità trattandosi della c.d. lex contractus – sia l’obbligatoria incidenza degli istituti contrattuali ai fini della contribuzione previdenziale, sia (evidentemente, sul presupposto del loro carattere preliminare o pregiudiziale) le questioni poste con l’appello incidentale, e riproposte in sede di legittimità con ricorso incidentale.

2.2. Stando così le cose, la decisione del giudice di rinvio, non solo è del tutto in linea con il principio di diritto riguardante le modalità del calcolo della contribuzione, ma è anche corretta nel ritenere precluso l’esame delle questioni dell’originario appello incidentale, in quanto coperto dal giudicato interno a seguito della pronuncia resa al riguardo in sede di legittimità; nè, d’altra parte, le medesime questioni potrebbero trovare ingresso in questa ulteriore fase di giudizio. Da ciò deriva altresì la correttezza del regolamento delle spese di giudizio, in relazione al quale, peraltro, non vi sono censure specifiche e adeguate da parte dei ricorrenti.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle; spese del giudizio, liquidate in Euro 30,00 in Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 16-09-2011, n. 34186 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, provvedendo sull’istanza di riesame proposta da M.M.G., in parziale accoglimento, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal g.i.p. del Tribunale di Brindisi con ordinanza dell’11 novembre 2010 con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni di collaboratore professionale sanitario alle dipendenze di enti pubblici.

Avverso l’affievolimento del regime cautelare ha proposto ricorso il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo la manifesta illogicità della motivazione ed evidenziando che la decisione di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva sarebbe in netto contrasto con la gravità della condotta criminosa, ritenuta in vari passaggi della motivazione dallo stesso tribunale del riesame.

In particolare, nell’ordinanza impugnata, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, si da risalto alla "elevatissima intensità del dolo", desunta da molteplici circostanze, e ciò sarebbe in contraddizione, secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, con la decisione di sostituire gli arresti domiciliari con la riferita misura interdittiva.

Ha proposto ricorso pure la medesima M., allegando, quale unico motivo sub specie di erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, la circostanza che le assenze contestatele non avrebbero prodotto alcun danno economicamente apprezzabile per l’A.s.l. da cui dipende, in quanto ampiamente compensate dall’aver costantemente svolto mansioni non dovute senza mai richiederne il pagamento.

Conviene, in ordine logico, esaminare per primo quello proposto dalla L’argomento proposto deve essere disatteso poichè, va esclusa la possibilità di operare, ai fini della rilevanza penale della condotta, una compensazione fra gli emolumenti indebitamente percepiti risultando falsamente sul luogo del lavoro ed il lavoro straordinario non pagato. Infatti, non assume alcun rilievo, ai fini di escludere la sussistenza del reato di truffa, la circostanza che il truffatore sia creditore del truffato e che, tramite gli artifizi ed i raggiri, egli sia riuscito a procurarsi un profitto compensabile col proprio credito: l’elemento che qualifica il profitto come illecito, con conseguente consumazione del reato, è costituito dall’induzione in errore del disponente che, in assenza del raggiro, non avrebbe compiuto l’atto depauperativo del proprio patrimonio. a prescindere dalla circostanza che egli fosse obbligato – ad altro titolo – nei confronti del truffatore.

Il ricorso proposto dalla M. deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali ed alla pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Passando all’esame del ricorso del p.m., si deve rilevare che le doglianze dallo stesso rassegnate attengono unicamente al merito della decisione e non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Tali vizio non ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di macroscopiche discontinuità logiche.

Il tribunale del riesame ha, in particolare, escluso il rischio di inquinamento delle prove, essendo stato ormai raggiunto un abbondante supporto probatorio a sostegno dell’accusa. La valutazione circa la ricorrenza dell’esigenza cautelare di specie trova fondamento nell’apprezzamento di merito sull’adeguatezza e la solidità del materiale probatorio acquisito e, pertanto, non è suscettibile di censure in sede di legittimità, se non negli stringenti limiti sopra rappresentati.

Il p.m. sostiene che il tribunale del riesame avrebbe sottovalutato il rischio di alterazione della genuinità della prova dichiarativa resa da alcuni dipendenti di una ditta di pulizia esterna alla struttura sanitaria, che hanno sostenuto di essere stati in condizione di soggezione rispetto al personale dipendente ed ai medici dell’A.s.l., tanto da non poter negare la "cortesia" di marcare il badge per loro conto. In realtà, tale atteggiamento reverenziale è stato indicato dagli stessi dichiaranti a parziale giustificazione della condotta agevolatrice da loro posta in essere, a suo tempo, a favore del personale strutturato dell’A.s.l.; non vi è, quindi, alcun argomento per inferire che quell’atteggiamento di compiacenza (piuttosto che di sudditanza psicologica) si perpetui tutt’oggi, in relazione alla prova assunta, e si traduca nel concreto rischio di alterazione della stessa.

Il tribunale del riesame ha invece affermato il rischio di reiterazione del reato, sottolineando la sistematicità della falsa marcatura del badge e la particolare accondiscendenza det prevenuta nei confronti di chiunque fra i dipendenti intendesse adottare la medesima condotta, nel quadro di una sorta di mercato di scambio di favori illeciti e di condotte agevolatrici reciproche. In ordine alla graduazione della misura cautelare, si è limitato ad un generico richiamo ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Ma dal corpo dell’intera motivazione si ricava comunque che la condotta incriminata, pur se apostrofata in termini di gravità, evidentemente non è apparsa idonea a generare un allarme sociale talmente serio da giustificare l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale: la circostanza che il reato si sia consumato nel contesto di un rapporto di prestazione d’opera alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica fa sì che per scongiurare la reiterazione del reato risulta sufficiente la recisione di quel rapporto mediante l’adozione della sola misura interdittiva.

Anche il ricorso del p.m. deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del p.m. Dichiara inammissibile il ricorso della M. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35603

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 17 maggio 2010 del Tribunale di Trani, sez. dist. di Ruvo di Puglia, appellata da F. G., dichiarato responsabile, all’esito di giudizio abbreviato, del reato continuato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto di un coltello a serramanico con lama di cm. 19 (in Terlizzi, il 30 marzo 2010), riduceva la pena inflitta, con la contestata recidiva, in anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Osservava la Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto dall’imputato, il giudizio direttissimo era stato ritualmente e tempestivamente introdotto; che, sulla base delle testimonianze dei pubblici ufficiali, doveva ritenersi ascrivibile al F. il porto del coltello a serramanico, che sussisteva il contestato nesso teleologico e la relativa aggravante; che ogni profilo inerente alla responsabilità penale era convalidato dalle risultanze processuali.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce i seguenti motivi.

3.1. Illegittima instaurazione del giudizio direttissimo per mancato rispetto del termine di trenta giorni decorrente dall’arresto.

3.2. Illegittimità della ritenuta aggravante del nesso teleologico, in quanto assorbita nella continuazione, e conseguente improcedibilità per il reato di lesioni personali in mancanza di querela.

3.3. Erronea affermazione di responsabilità per il reato di porto del coltello a serramanico, in realtà impugnato dal contendente T.T..

3.4. Errata contestazione dell’aggravante contestata per le lesioni, non essendovi prova che l’imputato conoscesse la qualità di pubblico ufficiale della persona intervenuta per separarlo dal T..

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare, in tutti i suoi aspetti, manifestamente infondato.

2. Il giudizio direttissimo è stato ritualmente instaurato nei termini di legge con contestuale convalida dell’arresto davanti al giudice del dibattimento, e il dibattimento è stato differito solo a seguito della istanza di patteggiamento sulla pena avanzata dall’imputato, poi rigettata.

La ravvisata continuazione tra i reati contestati al capo B (resistenza e lesioni), non esclude la configurabilità del nesso teleologico tra le relative condotte.

Bene è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il porto del coltello, posto che egli venne visto impugnare detta arma.

Con riferimento al reato di lesioni, non è stata contestata alcuna aggravante concernente la qualità di pubblico ufficiale della persona offesa.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.