Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 14-10-2011, n. 37345 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Roma, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Civitavecchia, ha riconosciuto G.E. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società "Piccadilly di Gessato Ernesto & C. s.n.c", della quale era stato amministratore e socio; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, peraltro ridotta in conseguenza dell’esclusione della continuazione.

Ma proposto ricorso per Cassazione l’imputato, affidandolo a quattro motivi.

Col primo motivo il ricorrente contesta l’esistenza della distrazione; lamenta che la Corte di merito abbia omesso di indicare i fatti e le condotte da cui si sarebbe dovuto trarre la dimostrazione dell’intento di recar danno ai creditori; sottolinea di aver ipotecato la propria casa per ottenere un mutuo a favore della società.

Col secondo motivo nega la sussistenza dell’elemento soggettivo, che sostiene dover consistere nel dolo specifico, sub specie dell’intento di recar danno ai creditori (quanto alla bancarotta patrimoniale) e di trarre profitto (quanto alla bancarotta documentale).

Col terzo e quarto motivo, esposti congiuntamente, denuncia carenza di motivazione in ordine alla richiesta di revisione del bilanciamento fra circostanze, nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

La condotta ascritta al G. quale elemento costitutivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella distrazione della somma di L. 232.000.000, utilizzata per estinguere mutui personali;

nella distrazione dell’immobile adibito a bar, nel quale si svolgeva l’attività d’impresa; nella sottrazione della somma di L. 29.371.645, corrispondente al saldo contabile della cassa sociale alla data di apertura del fallimento. A fronte dell’oggettività di tali condotte, accertate nel giudizio di merito, non era necessario per il giudice dedicarsi a una particolare indagine di carattere psicologico per giungere alla conclusione che vi fosse, da parte dell’imputato, la consapevolezza di sottrarre i corrispondenti beni alla garanzia dei creditori: il che è quanto basta ad integrare l’elemento soggettivo del reato di cui si tratta, essendo richiesto a tale fine – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il solo dolo generico e non quello specifico (Cass. 14 gennaio 2010 n. 11899; Cass. 10 giugno 1998 n. 2876/99).

Analogamente è a dirsi in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale. E’ emerso dal giudizio di merito che il G., venendo meno agli obblighi inerenti alla sua qualità di amministratore della società, ha tenuto irregolarmente le scritture contabili apponendovi annotazioni non rispondenti alle reali movimentazioni di denaro. Anche sotto tale profilo la Corte d’Appello ha correttamente individuato l’elemento psicologico del reato nel dolo generico, ravvisandolo nella consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità avrebbe potuto rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società (Cass. 25 marzo 2010 n. 21872; Cass. 17 dicembre 2008 n, 1137/09). Per completezza di motivazione vale la pena di rimarcare, ancora in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il fine specifico di procurarsi un ingiusto profitto o di recar danno ai creditori è invece necessario a integrare le diverse fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, prese in osservazione dal primo periodo della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2.

Quanto fin qui osservato rende ragione della insussistenza della denunciata contraddittorietà della motivazione, non essendovi alcuna logica incompatibilità fra l’escludere che l’intento perseguito dall’imputato fosse quello specifico di recar danno ai creditori e il riconoscere, invece, che le condotte realizzate dovevano essere necessariamente accompagnate dalla piena coscienza delle conseguenze che ne sarebbero derivate.

Irrilevante, per la sua neutralità rispetto alla struttura del reato, è la circostanza che il G. abbia cercato di evitare il fallimento attraverso l’iscrizione di un’ipoteca sulle sue proprietà personali.

Sulla richiesta di revisione del giudizio di bilanciamento fra circostanze, in funzione dell’invocata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti (in luogo dell’equivalenza ritenuta dal primo giudice), la Corte d’Appello è rimasta, in effetti, silente.

Senonchè non si può omettere di considerare che, secondo un principio da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’impugnazione, pur essendo tenuto in linea di principio a dar conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, non è tuttavia obbligato a motivare in ordine al rigetto di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza. Tale è la situazione riscontrabile nel caso di specie, nel quale l’imputato appellante, dopo aver ottenuto l’applicazione delle attenuanti generiche in considerazione del suo stato di incensuratezza, aveva preteso di farlo valere una seconda volta – unitamente a una pretesa limitata capacità criminale – per farne derivare un’ulteriore determinazione favorevole, basata sullo stesso parametro: così ponendo in essere una richiesta manifestamente infondata.

Pur in assenza di eccezioni sul punto, vale la pena di osservare che la prescrizione dei reati non è maturata a tutt’oggi; infatti al termine massimo di anni dodici e mesi sei (tenuto conto degli atti interruttivi) dalla data del fallimento, che sarebbe venuto a naturale scadenza il 30 dicembre 2010, sono da aggiungere altri 224 giorni corrispondenti alla durata complessiva delle sospensioni verificatesi nel corso del processo: la prima per rinvio dell’udienza dal 23 maggio 2005 al 5 dicembre 2005 per malattia dell’imputato, contenuta nel limite di legge di 60 giorni; la seconda per rinvio dal 30 ottobre 2006 al 26 febbraio 2007 per malattia del difensore, anch’essa contenuta in 60 giorni; la terza per rinvio dal 23 settembre 2009 al 6 novembre 2009 per malattia del difensore; la quarta dal 6 novembre 2009 al 21 gennaio 2009, ancora per malattia del difensore, contenuta nel limite di 60 giorni. La data finale di compimento della prescrizione è, perciò, quella del giorno 11 agosto 2011, tuttora appartenente al futuro.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 05-12-2011, n. 9568

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 luglio 2000, i ricorrenti, tutti dipendenti dell’INPS, collocati in quiescenza nel corso del 1997, rivendicano il diritto agli interessi legali maturati oltre i termini assegnati dall’art. 3, co. 1, 2, 3 e 5, della legge n. 140 del 1997 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 79 del 28 marzo 1997, per il pagamento, da parte degli Enti pubblici, delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine servizio.

Precisano che i trattamenti pagati in ritardo attengono essenzialmente al computo delle spettanze maturate in servizio in base al CCNL entrato in vigore il 10 luglio 1997, avente efficacia giuridica ed economica dall’1.1.1997 e che tale tempestiva erogazione era prevista anche dall’art. 12, punto 2 del citato CCNL.

I ricorrenti hanno inoltrato formale richiesta all’Ente, che non ha fornito risposta, dando luogo al silenzio rifiuto, avverso il quale si ricorrono.

A sostegno delle proprie pretese deducono che l’INPS, in via generale, per quanto concerne la ricostituzione d’ufficio delle prestazioni previdenziali e assistenziali sulle somme corrisposte in ritardo, liquida gli interessi dopo la scadenza del c.d. "spatium deliberandi" di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma di legge o contrattuale che riconosce il correlativo diritto sostanziale, che nella specie è la legge n. 140 del 1997, la quale, all’art. 3, co. 1, introduce il termine di un mese dalla cessazione del servizio per il pagamento del trattamento pensionistico da parte delle Amministrazioni, alla scadenza del quale il credito assume il carattere della liquidità e della esigibilità, con conseguente insorgenza del diritto alla percezione degli accessori connessi all’eventuale ritardo. Conseguentemente, i ricorrenti chiedono gli interessi maturati dopo il primo mese successivo alla loro cessazione dal servizio.

Con riferimento al TFR, l’art. 3, co. 2 e succ., della predetta legge ne detta le modalità di pagamento, ma non intacca il diritto sostanziale al TFR, sicché si può ritenere che esso diventa liquido ed esigibile decorso il semestre successivo alla data di cessazione dal servizio. Da un’attenta lettura della predetta norma si evince che da tale data decorrono gli interessi.

La rappresentata limitazione del pagamento del TFR, secondo il comma 5 della predetta disposizione, non si applica qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta per limiti di età o per il raggiungimento dei limiti di servizio, sicché, in tal caso, esso va corrisposto entro i successivi tre mesi e quindici giorni, scaduti i quali sono dovuti anche gli interessi.

Questa ipotesi riguarda i casi dei ricorrenti C., C. e C., collocati in quiescenza con il limite massimo dei quarant’anni utili a pensione.

Con nota depositata il 3 febbraio 2010 cinque dei sei ricorrenti (tranne G. C.) hanno comunicato di aver revocato il mandato agli originari difensori, nominando quale nuovo difensore l’avv. Cesare Fucci.

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti, tutti dipendenti dell’INPS, collocati in quiescenza nel corso del 1997, rivendicano il diritto agli interessi legali, maturati a decorrere dalla scadenza dei termini assegnati dall’art. 3, co. 1, 2, 3 e 5, della legge n. 140 del 1997 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 79 del 28 marzo 1997, per il pagamento, da parte degli Enti pubblici, delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine servizio.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.l. n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge n. 1450 del 1997, il termine entro il quale l’Ente è tenuto a corrispondere l’indennità di buonuscita risulta pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, con la conseguenza che solo alla scadenza del termine complessivo di nove mesi il relativo diritto acquista il connotato della piena esigibilità e, pertanto, in caso di inadempimento dell’Ente e fintanto che questo perduri spettano al dipendente gli interessi legali, i quali, stante la loro natura corrispettiva, si producono a causa del mero protrarsi del tempo dell’inadempimento.

Essendo questo il tenore della norma, non può essere condivisa la tesi dei ricorrenti, secondo cui tale trattamento andava corrisposto entro il sesto mese dalla data di cessazione del servizio. Tanto meno può condividersi la pretesa dei ricorrenti C., C. e C., i quali, cessati dal servizio per aver raggiunto il limite massimo dei 40 anni di servizio utile, invocano il più breve termine di cui al comma 5 dello stesso art. 3 del citato decreto legge.

Il predetto comma 5, infatti, prevede il più breve termine di tre mesi successivi alla ricezione della documentazione, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, ma solo nei casi di cessazione dal servizio "per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente".

Le predette condizioni previste dalla disposizione testé citata non risultano o, quanto meno, i ricorrenti non hanno provato, che ricorrano nel caso in esame, non potendo assimilarsi il raggiungimento del limite massimo di 40 anni di servizio utile alle ipotesi di inabilità derivante o meno da causa di servizio ovvero di decesso del dipendente, di cui alla predetta disposizione.

Comunque, agli stessi neanche può applicarsi la disposizione di cui al comma 2 come interpretata in ricorso, vale a dire dopo sei mesi dalla cessazione del servizio, poiché l’Istituto solo con decisione del 1° dicembre 1998 ha deliberato, comunicando sia al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che nei confronti del proprio personale in possesso del requisito di 40 anni di servizio utile avrebbe proceduto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita senza il differimento dei sei mesi.

Consegue che i predetti dipendenti, avendo avuto liquidata l’indennità di buonuscita, rispettivamente, il 2 aprile 1998 ed il 13 febbraio 1998 e, quindi, nei limiti temporali di cui ai commi 2 e 3 del citato decreto legge, non hanno titolo ad avanzare alcuna richiesta di interessi per ritardato pagamento della predetta indennità.

A seguito dell’entrata in vigore del CCNL per l’area della Dirigenza 1994/1997 – biennio economico 1996/1997 – è stata effettuata la riliquidazione della indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo anche la retribuzione di posizione, i cui criteri sono stati definiti con delibera n. 471 del 21 aprile 1998.

L’Amministrazione precisa che nel mese di maggio 1998 sono stati posti in pagamento i relativi conguagli retributivi ed entro i successivi tre mesi sono state effettuate le riliquidazioni delle indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio.

In relazione alla pretesa volta ad ottenere gli interessi legali sulla liquidazione della pensione, si osserva che il termine indicato dall’art. 3 del più volte citato d.l. n. 79 del 1997 è stato rispettato per quanto concerne la c.d. prima liquidazione; le successive riliquidazioni, poste in pagamento in date successive alla cessazione dal servizio, sono state determinate dalla corresponsione della indennità di posizione in applicazione del CCNL citato, sicché il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio non poteva trovare applicazione.

Da quanto sopra consegue che le pretese dei ricorrenti sono infondate.

In considerazione del lungo tempo trascorso per la definizione del ricorso, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6829 Concorsi a cattedre della scuola secondaria Insegnanti di religione

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Svolgimento del processo

La signora B. riferisce di aver partecipato al concorso riservato per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di insegnante di religione cattolica indetto con D.D.G. in data 2 febbraio 2004.

Ai fini della presente decisione occorre osservare che lo schema di domanda di partecipazione (allegato 1 al bando della procedura), alla Sezione "D’, richiedeva ai partecipanti di indicare "(i) titoli (…) validi per l’ammissione, valutabili ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (all. 5 al bando)".

Il medesimo schema di domanda, in altra sezione (pagina 4 di 15), richiedeva di indicare "(i) titoli valutabili in aggiunta al titolo di accesso dichiarato".

A sua volta, la tabella di valutazione dei titoli (allegato 5 al bando) attribuiva un punteggio differenziato in relazione a ciascuno dei titoli di accesso all’insegnamento della religione cattolica (ad esempio, la maturità magistrale dava titolo a punteggi differenziati in relazione alla votazione conseguita, mentre un punteggio in ogni caso maggiore veniva riconosciuto per il possesso di un Magistero in scienze religiose).

Ancora, la tabella di valutazione dei titoli riconosceva un punteggio aggiuntivo in relazione al possesso di "altri titolì (ad esempio, il possesso di un Magistero in scienze religiose in aggiunta al titolo "di basè di accesso al concorso dava titolo all’attribuzione di un punteggio ulteriore pari a 0,50).

Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio n. 4258 del 2005, la signora B. impugnava la graduatoria definitiva del concorso in questione lamentando, in particolare, che la competente commissione avesse erroneamente valutato i titoli di accesso e gli altri titoli da lei posseduti, in tal modo attribuendole un punteggio inferiore a quello spettante.

In particolare l’appellante lamentava l’erroneità del punteggio finale attribuito (pt. 29,8) e della posizione riconosciuta in graduatoria (375° posto), reclamando l’attribuzione di pt. 32,1 e del 322° posto in graduatoria.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando, ai fini che qui rilevano, che "l’Amministrazione non può rettificare d’ufficio dichiarazioni rese in sede di compilazione di una domanda di accesso a graduatorie, soprattutto quando, come nel caso di specie, non vengono riscontrate mere imperfezioni e semplici errori materiali".

La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dalla signora B., la quale ne lamentava l’erroneità articolando i seguenti motivi:

.1) Erronea e/o omessa valutazione dei documenti prodotti, letti in connessione con i motivi di ricorso e le doglianze ivi proposte

I primi giudici avrebbero erroneamente omesso di considerare che l’appellante avrebbe avuto titolo a vedersi valutare i titoli in concreto posseduti non già in relazione al modo in cui gli stessi erano stati rappresentati in sede di predisposizione della domanda, bensì "in senso più oggettivo e generale" in relazione al dato effettivo del loro possesso (pag. 3 del ricorso in appello).

Sotto tale aspetto, sarebbe ingiusto ed erroneo attribuire un punteggio differenziato a due candidati in possesso di titoli identici in relazione al solo modo in cui ciascuno di essi ha posizionato i titoli in questione in sede di predisposizione della domanda.

Oltretutto, né il bando di concorso, né lo schema di domanda di ammissione fornivano elementi chiari in relazione a tale circostanza (diversa valutazione dei titoli a fronte della diversa rappresentazione degli stessi).

Ancora, i primi giudici avrebbero erroneamente omesso di valutare – per un verso – il carattere sostanzialmente decettivo del bando di concorso e della domanda di partecipazione e – per altro verso – il fatto che la commissione di concorso avesse solo tardivamente provveduto a rendere noti i criteri con i quali avrebbe proceduto a valutare i titoli posseduti dai candidati (la commissione aveva provveduto a tanto solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e solo in tale – tardiva – occasione aveva reso noto che avrebbe valutato come titolo di ammissione "solo il titolo dichiarato tale dal candidato e, nel caso di indicazione di più titoli, quello più favorevole").

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un’aspirante al concorso riservato per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di insegnante di religione cattolica avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato respinto il ricorso da lei proposto avverso la graduatoria definitiva del concorso.

2. Il ricorso è infondato.

3. Il fulcro del thema decidendum consiste nello stabilire se un candidato in possesso di più titoli valutabili, il quale abbia scelto di rappresentare in sede di domanda i propri titoli secondo una modalità a sé meno favorevole, possa poi contestare il provvedimento dell’amministrazione, la quale abbia attribuito i punteggii tenendo conto della domanda e senza riqualificare i titoli in questione in modo da assicurare al candidato stesso il punteggio massimo da lui conseguibile.

Ad avviso del Collegio alla questione deve essere fornita risposta negativa.

Ed infatti, pur dovendosi sottolineare la singolarità di una lex specialis la quale – a parità di titoli posseduti – possa condurre ad esiti diversi in sede di attribuzione del punteggio a seconda del modo in cui il singolo candidato abbia rappresentato i titoli posseduti, non può comunque essere accolta la tesi dell’appellante, secondo cui graverebbe in sostanza sull’amministrazione l’onere di modificare ex officio la valutazione dei titoli vantati, in modo da assicurare il massimo vantaggio possibile al candidato.

Laddove si optasse per tale interpretazione, si giungerebbe all’inammissibile conseguenza di configurare in capo all’amministrazione una sorta di potere/dovere officioso di incidere sulle modalità di rappresentazione e predisposizione delle domande (un potere, invero, di carattere antisistemico e di cui non è traccia alcuna nell’ambito della lex specialis della procedura all’origine dei fatti di causa, e rimasta di per sé incontestata).

Del resto, l’allegazione e la rappresentazione dei titoli posseduti rientrano nella disponibilità del candidato, il quale deve profondere un adeguato livello di diligenza al fine di conseguire il massimo vantaggio consentito, senza porre a carico dell’amministrazione un onere aggiuntivo tanto più ingiustificato in quanto essa deve tenere conto del contenuto della domanda.

Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che non può neppure trovare accoglimento il motivo di appello con cui si lamenta il carattere decettivo della complessiva attività dell’amministrazione, la quale avrebbe provveduto solo dopo lo scadere del termine per la presentazione delle domande a rendere noti i criteri generali relativi alla valutazione dei titoli (solo in data 18 ottobre 2004, infatti, l’amministrazione avrebbe reso noto che avrebbe valutato come titolo di ammissione "solo il titolo dichiarato tale dal candidato e, nel caso di indicazione di più titoli, quello più favorevole").

Si osserva al riguardo che nella presente sede non si discute del fatto che l’appellante abbia indicato più titoli per l’ammissione, quanto – piuttosto – il fatto che essa abbia erroneamente (e per fatto proprio) indicato in modo a sé sfavorevole il titolo per l’ammissione e gli ulteriori titoli oggetto di possibile valutazione. Si tratta, come è evidente, di una circostanza affatto diversa da quella rappresentata nell’ambito dei chiarimenti forniti dall’amministrazione nell’ambito dei richiamati "criteri generalì in data 18 ottobre 2004.

4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del secondo grado di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8896 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 12-12-2011, n. 45950

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19/4/2010, dichiarava M. M. colpevole del reato di cui all’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1, commesso ai danni di T.G., di anni 11, a bordo di un autobus della linea urbana (OMISSIS), per avere toccato il ginocchio di costei con la mano o con la gamba e, contemporaneamente, infilava le mani nei propri pantaloni e cominciava ad alzare ed abbassare la cerniera lampo degli stessi fino a romperla, e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie ex lege previste: condannava altresì l’imputato al risarcimento del danno in favore della p.c. liquidato in Euro 6.000.00 e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti nell’interesse del prevenuto e della parte civile, in riforma del decisimi di prime cure ha ridotto la pena inflitta al M. ad anni 2 di reclusione e, ha rimesso a separato giudizio civile la liquidazione dei danni in favore della costituita parte civile, liquidando in favore della stessa le spese e gli onorari relativi ai due gradi di giudizio.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

– vizi di motivazione sia in relazione alla ritenuta attendibilità della p.o. e delle altre testi di riscontro (madre e amica della madre che erano sull’autobus), sia in ordine alla ricostruzione della dinamica dei fatti, tenuto conto delle caratteristiche del posto ove era seduta la bambina, che erano di ostacolo alla condotta denunciata:

– ha errato il giudice di merito nel ritenere concretizzato nella specie il reato di abuso sessuale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale. adottata dalla Corte di Appello, si palesa del lutto logica e corretta sia in punto di sussistenza degli elementi cristallizzanti il reato in contestazione, sia in relazione alla attribuzione di responsabilità in capo al prevenuto.

Il giudice di seconde cure ha ritenuto le dichiarazioni rese da T.G. spontanee e genuine, peraltro in larga parte confermale dallo stesso M., il quale ha solo proposto una diversa spiegazione dei comportamenti posti in essere.

La minore ha candidamente riferito di non avere compreso il significato dei gesti compiuti dall’uomo (mani nei pantaloni, alzare e abbassare la cerniera degli stessi) pur restandone profondamente turbata, al punto da invocare, con lo sguardo, l’aiuto dell’amica della madre, B.O..

Il decidente fornisce, inoltre, esaustivo riscontro al motivo di appello con cui si contestava il contrasto tra il narrato della presunta vittima e le deposizioni della di lei madre e della predetta B., evidenziando la insussistenza delle rilevate dissonanze e rilevando che il fatto, nel suo nucleo essenziale, era stato riferito in maniera uniforme nelle tre dichiarazioni.

Osservasi, peraltro, che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso di procedere a nuovo esame estimativo.

Del pari non meritevole di accoglimento è la seconda censura, con la quale si eccepisce la insussistenza degli elementi concretizzanti il reato di cui all’art. 609 bis c.p..

Invero, la Corte distrettuale evidenzia come nel caso di specie ricorrano entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del delitto contestato e cioè un rapporto carpare carpari, inteso quale volontario contatto fisico diretto tra soggetto passivo e soggetto attivo, finalizzato a soddisfare la concupiscenza di quest’ultimo (ex multis Cass. 2/7/03 n. 36758).

A giusta ragione, quindi, il decidente ha ritenuto che il contatto fisico, ricercato dall’imputato con la minore, contestualmente alle pratiche di autoerotismo poste in essere dallo stesso, fosse finalizzato all’appagamento di un istinto sessuale, tenuto conto sia della riconosciuta rilevanza penale di un contatto fugace e della natura unitaria della nozione di libertà sessuale e della conseguente irrilevanza della parte del corpo concretamente aggredita.

Il discorso giustificativo, sviluppato sul punto dal giudice di merito, si palesa esente da vizi, in ragione del fatto che emerge da esso, in modo univoco, che la condotta del M. era finalizzata alla soddisfazione di un impulso sessuale e che vi è stato il coinvolgimento del corpo della bambina, sia pure a livello del ginocchio.

Inconferente, di poi, è da ritenere, quanto sostenuto dal ricorrente per escludere la concretizzazione del reato ascrittogli, e cioè che tale parte del corpo non rientra tra le cosiddette "zone erogene", perchè è evidente che per i bambini non può essere adottato lo stesso metro di valutazione riferito agli adulti per quanto riguarda quelle predette specifiche parti del corpo, quando, peraltro, è indubbio che la T. ha sicuramente percepito il fatto come invasivo della propria sfera privata, restandone fortemente scossa psicologicamente.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, che liquida in Euro 2.000.00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.