Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9100

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.R., persona offesa del procedimento a carico di S.V.A. per i reati di cui agli artt. 392 e 635 cod. pen., propone ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso de plano dal giudice per le indagini preliminari tribunale di Pavia, previa dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione, osservando che in sede di opposizione " aveva chiaramente indicato l’oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, il Giudice per le indagini preliminari di Pavia avrebbe dovuto necessariamente provvedere alla fissazione dell’udienza camerale prevista all’art. 409 c.p.p.".

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa corte ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che le richieste istruttorie della persona offesa erano palesemente superflue toccando circostanze già accertate.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’atto di opposizione, lungamente dedicato a contestare gli argomenti del pubblico ministero, solo nell’ultima parte fa un minimo riferimento ad investigazioni suppletive: "si indica l’oggetto dell’investigazione suppletiva nell’approfondimento delle condotte di cui agli artt. 392 e 635 c.p. poste in essere dal signor S. V., acclarabili attraverso l’escussione … . Potrà riferire in ordine alle circostanze che hanno condotto il signor D. a posizionare paletti di legno imparò la relativi costi di apposizione degli stessi … Il signor … In quanto persona presente fatti".

E’ di tutta evidenza come si tratti di richieste generiche di svolgere indagini sulla vicenda, e non della indicazione di indagini mirate per colmare l’incompletezza dell’attività del P.M.; queste richieste appaiono invero palesemente strumentali a rendere apparentemente ammissibile una non consentita opposizione meramente "argomentativa".

Correttamente, quindi, il giudice del provvedimento impugnato aveva ritenuto l’opposizione inammissibile decidendo de plano sulla richiesta del pubblico ministero.

Valutate le ragioni della declaratoria di inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-12-2013, n. 48531

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Rossano, con sentenza dell’8/2/2012, dichiarato D.R. colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), per essersi posto alla guida di motociclo in stato d’ebbrezza (1,33/1,24 g/l), condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.

2. La Corte d’appello di Catanzaro, investita dell’appello dell’imputato, con sentenza del 15/1/2013, confermò la statuizione di primo grado.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputata ricorre per cassazione.

3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso il ricorrente denunzia violazione di legge.

Assume l’impugnante che l’accertamento della concentrazione alcolica nel sangue effettuato con apposito alcoltest, analizzante l’aria espirata, non era attendibile per le seguenti ragioni: a) gli scontrini emessi dal macchinario non risultavano essere stati sottoscritti dal personale operante; b) il verbale d’accertamento riportava, con ripetute correzioni, un numero di matricola non corrispondente a quello stampigliato sugli scontrini; c) non era rimasto dimostrato (anzi sconfessato dalla deposizione dell’agente escusso) che l’apparecchiatura utilizzata fosse stata regolarmente, siccome prevede la normativa, sottoposta alla visita semestrale di revisione, non essendo, per contro, consentita taratura diversamente effettuata e, proprio per queste ragioni, ogni etilometro deve essere accompagnato da apposito libretto, attestante le verifiche effettuate; inoltre gli agenti operatori hanno l’obbligo di esibire, a richiesta, al momento del controllo, il detto libretto; d) le due prove devono essere effettuate a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, mentre nel caso di specie trascorsero quasi trenta minuti.

Sui detti punti la Corte territoriale aveva fornito risposte incongruenti, limitandosi a richiamare la conferma testimoniale di uno degli operatori, il quale, peraltro, aveva affermato che gli etilometri vengono tarati prima d’uscire, il che è in contrasto con la normativa di settore richiamata, la quale impone che l’unico intervento praticabile sia quello in sede di verifica.

Infine, stante la contumacia dell’imputato, che non aveva avuto conoscenza del decreto di citazione, era stato richiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., n. 4.

La Corte di Catanzaro non aveva reso motivazione sul punto, pur essendo priva di ogni potere discrezionale, stante lo stato involontario di contumacia.

3.2. Con il secondo motivo vengono dedotti i medesimi vizi di legittimità in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che il Giudice dell’appello aveva negato con motivazione di stile ed illogica e alla quantificazione della pena, eccessivamente quantificata senza motivazione.

Motivi della decisione

4. Il primo motivo è infondato avuto riguardo a tutti i profili di censura denunziati.

4.1. Quanto alla pretesa inattendibilità dell’alcoltest questa Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. 4^, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. 4^, n. 42084 del 4/10/2011).

Peraltro, nel caso di specie, per un verso, al contrario dell’asserto impugnatorio, dalla deposizione dell’agente B., della quale uno stralcio è riportato nello stesso ricorso, si trae che lo strumento era stato regolarmente sottoposto a revisione e l’aggiunta del teste "lo so perchè sono sicuro perchè prima di uscire gli apparecchi periodicamente vengono mandati alla … e vengono tarati" non significa affatto che il macchinario era stato irregolarmente messo a punto da personale non autorizzato; per altro verso, non consta che sia mai stato chiesto nel corso dell’accertamento di porre in visione il libretto di bordo e tale richiesta sia stata disattesa ingiustamente.

4.2. La pretesa secondo la quale l’intervallo fra le due prove deve essere effettuato alla esatta ed indefettibile distanza temporale di cinque minuti, oltre che nuova, in quanto non prospettata in appello, è, in ogni caso, palesemente infondata. La norma prescrive che le due prove siano distanziate di almeno cinque minuti e non già che il lasso non possa superare la predetta durata (in senso conforme, Cass., Sez. 4^ n. 11461/013 del 20/12/2012, Gentilini); peraltro, dalla seconda evenienza l’imputato potrebbe anche trarre il vantaggio di poter usufruire di un minor valore, a causa della caduta della parabola del tasso alcolemico.

4.3. Non coglie nel segno la deduzione con la quale si contestano la mancanza di firma sugli scontrini, le correzioni apposte al verbale e le asserite mancate coincidenze col numero di matricola del macchinario. Non è dubbio che nel contesto dato proprio quegli agenti operanti sottoposero l’imputato alla prova dell’etilometro, che ebbe a dare i risultati stampigliati sugli scontrini. Tali circostanze sono state confermate sotto il vincolo del giuramento dai predetti agenti e la relativa deposizione, peraltro, non ha formato oggetto di alcuna contestazione.

4.4. Infine, il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale in appello non discende automaticamente dal fatto che l’imputato sia rimasto contumace in primo grado, ma deriva, quale conseguenza logica eventuale, dalla previa istanza di remissione in termini accolta dal giudice, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 603 c.p.p., comma 4.

5. Il secondo motivo è fondato.

Con l’atto d’appello il D., seppure in via subordinata, aveva invocato il riconoscimento delle attenuanti generiche, non mancando d’individuare i profili di meritevolezza da valorizzarsi (giovane età, condizioni familiari e sociali), nonchè la riduzione della pena, denunziata come eccessiva e priva di motivazione effettiva.

La Corte territoriale, a fronte della riferita censura, certamente sintetica, ma non vacua od evanescente, si è limitata a rendere la risposta motivazionale indiretta, criptica e, comunque, illogicamente dissonante rispetto al contenuto effettivo della doglianza, di cui appresso: "Ne deriva da ciò che tutte le argomentazioni difensive devono essere disattese e la sentenza di primo grado confermata anche in relazione al trattamento sanzionatorio, osservandosi che la difesa non ha evidenziato elementi di fatto idonei a condurre al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche".

Avendo mancato, pertanto, di rendere effettiva motivazione sul punto non resta che annullare la sentenza gravata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Catanzaro per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013
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Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza del 4 maggio 2010 n. 10691. In tema di responsabilità disciplinare avvocato.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con deliberazione del 23 giugno 2005 il consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano ha aperto procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. P. C. contestandogli “di essere venuto meno ai doveri di proibità e correttezza per avere formulato – quale difensore di E. M. A. nella causa avanti il tribunale di Milano n.r. 62440/04 promossa da L. e F. F. e da M. e P. T. – gli apprezzamenti qui infra riportati, nei confronti del sig. a. F. non parte nel giudizio. Si riportano le frasi contestate all’incolpato: < la T. … abbandonò ogni carica dopo essere stata a sua volta abbandonata dal coniuge fedifrago. Quest'ultimo infatti lasciò il tetto coniugale per intraprendere una convivenza con l'allora sua segretaria, con comprensibile disperazione dalla sig.ra T. e dei due figli> (pag. 8 comparsa 18/11/04); < l'avvenuta separazione di fatto dei coniugi F. e la nuova convivenza del padre con l'ex segretaria, mal digerita dalla famiglia e da L. in particolare ecc..> (ibidem, pag. 12). In Milano il 18 novembre 2004.”
Con decisione del 14 maggio 2007 il consiglio dell’ordine, ritenuto l’incolpato responsabile dell’addebito, ha comminato la sanzione della censura.
Con decisione deliberata l’11 dicembre 2008/1° novembre 2009 il consiglio nazionale forense, confermata la dichiarazione di responsabilità disciplinare, ha ridotto la sanzione all’avvertimento. Il consiglio nazionale, in particolare e per quanto rileva in questa sede, ha affermato che la parola “fedifrago”, ha un’indubbia potenzialità offensiva, perché equivale a qualificare il soggetto come “infedele, sleale e traditore”. Tale espressione, riferita a una persona estranea al processo, non aveva una stretta attinenza con l’oggetto della causa, diretta a far valere la responsabilità di un intermediario finanziario, atteso che ben poteva evidenziarsi la triste esperienza coniugale di uno degli attori, senza riferire dell’infedeltà del marito e della sua relazione con la segretaria. Né, ha aggiunto il c.n.f., può dubitarsi della volontarietà della condotta dell’incolpato diretta a rafforzare, con l’uso delle frasi incriminante, l’immagine negativa che ha voluto dare, riferendo, con indubbia consapevolezza della offensività, fatti e circostanze che il suo cliente aveva appreso per i rapporti di stretta amicizia con la parte.
Il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo l’omessa motivazione su più punti essenziali, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe attribuito rilevanza soltanto all’estraneità alla causa della persona che sarebbe stata offesa, omettendo di valutare se le espressioni incriminate fossero rilevanti ai fini del giudizio.
Con il secondo motivo si prospetta un ulteriore profilo di omessa motivazione, in relazione al fatto che il consiglio nazionale forense si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente il carattere offensivo delle espressioni utilizzate e la loro non attinenza all’oggetto della causa senza esaminare e confutare tutte le argomentazioni contrarie sulle quali si basava l’impugnazione della decisione del c.o.a..
Con il terzo motivo, deducendo l’insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che, nel motivare il carattere offensivo dell’espressione “fedifrago” il consiglio nazionale forense abbia esteso il significato del termine, ritenendolo equivalente a “infedele, sleale, traditore” e abbia contraddittoriamente affermato che l’espressione mirava a offendere la signora T. mentre era pacifico che tale espressione era diretta nei confronti di A. F..
Con il quarto motivo, deducendo l’omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che non sia stata esaminata la circostanza, indicata nella sua impugnazione, che nelle difese degli attori era contenuto il riferimento ai “rapporti (bancari) aperti dall’amante del padre” di L. F., con ciò dimostrando che anche gli attori stessi ritenevano rilevanti le vicende personali dei coniugi F./T. e che nel fare riferimento a tali vicende avevano usato espressioni (“amante del padre”) molto più offensive del F., di quella di “fedifrago”.
I motivi, che essendo strettamente connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il consiglio nazionale forense ha espressamente motivato sia il giudizio di offensività dell’espressione “fedifrago” – che, indicando letteralmente colui che non tiene fede a un impegno assunto, non irragionevolmente è stato ritenuto sinonimo di “infedele, sleale, traditore” – sia la valutazione di non inerenza della espressione all’oggetto della causa. Né può condividersi la tesi, sostenuta dal ricorrente nella discussione orale, secondo la quale solo il difensore sarebbe arbitro dell’inerenza delle espressioni offensive all’oggetto della causa, essendo evidente che la negazione di ogni sindacato del giudice disciplinare su tale inerenza svuoterebbe di ogni contenuto il dovere deontologico dell’avvocato.
E’ inoltre orientamento pacifico che l’obbligo di congrua e sufficiente motivazione non richiede una specifica e analitica confutazione di tutte le argomentazioni difensive, essendo al contrario sufficiente una motivazione anche sintetica e succinta che indichi, come nella specie è avvenuto, le ragioni della decisione. Pertanto resta irrilevante l’omissione di una specifica confutazione delle deduzioni dell’incolpato relative al contenuto di atti processuali provenienti dalle stesse parti attrici, avendo comunque il t.s.a.p. indicato in modo congruo e sufficiente le ragioni della affermazione di colpevolezza.
2. Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo un ulteriore profilo di omessa e contraddittoria motivazione, lamenta che la decisione impugnata abbia ritenuto provata la sua volontà di offendere A. F., mentre la posizione di questi era irrilevante ai fini del giudizio. D’altra parte non esistevano elementi di contrasto, tra il suo cliente e il F. stesso, che potessero giustificare una volontà offensiva.
La decisione impugnata ha motivato il giudizio sulla volontarietà della condotta offensiva con il riferimento alla intenzione del difensore di fornire un’immagine negativa di una delle parti. Che tale immagine negativa fosse quella della T. non esclude che per raggiungere tale finalità l’incolpato abbia utilizzato espressioni offensive nei confronti del terzo estraneo alla causa.
In ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili il 27 aprile 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 MAGGIO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 6 aprile 2011, n.7882 ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA DELLA P.A.

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Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il C. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La censura attiene alla determinazione dell’utilitas della pubblica amministrazione, che nella fattispecie non è costituita dal finanziamento ottenuto dal comune, ma dall’utilizzazione dell’attività del professionista per richiedere il finanziamento.

Sostiene che l’entità dell’indennizzo andava determinata "mettendo a raffronto tra loro da una parte le spese sostenute dal prefato professionista nell’espletamento della sue attività (ciò di cui si è impoverito) e, dall’altra, la spesa che il Comune avrebbe comunque dovuto sostenere nel caso avesse dato luogo ad un regolare, cioè formale, incarico per potere essere ammesso, come poi è avvenuto, al finanziamento CEE (ciò di cui si è arricchito)". Invece la Corte d’Appello sarebbe stata di altro avviso, avendo ritenuto che l’indennizzo doveva essere rapportato non alla somma concessa dalla CEE bensì a quella di cui si era materialmente giovato l’ente "confondendo il risultato economico con l’utilità derivata all’Ente dall’attività del professionista che nella circostanza era stata svolta con il risultato di mettere a disposizione del comune ben 733.500.000, tutti a fondo perduto" La doglianza non ha pregio.

Invero pur essendo esatte le premesse del ragionamento da cui muove il ricorrente, egli tuttavia, come si è detto, non ha colto la ratio decidendi della decisione che è costituita dal richiamo all’art. 45, 5 co. DPR n. 645/1994, sia pure come parametro di valutazione) che in materia di consulenza contrattuale per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, individua il valore della "pratica" con riferimento al capitale mutuato o erogato. Nella fattispecie l’utilitas è costituita dal fatto che il "progetto" redatto dal commercialista era necessario per richiedere il finanziamento in parola, tutto ciò in conformità con la giurisprudenza di questa S.C., secondo cui: "ai fini dell’azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., proposta nei confronti della P.A., non rileva l’utilità che l’ente pubblico confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in suo favore sia di carattere professionale, può consistere anche nell’avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. Pertanto, qualora il progetto di un’opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell’opera progettata, l’ente medesimo è tenuto a indennizzare l’autore dell’elaborato nei (imiti del vantaggio conseguito attraverso l’utilizzazione concretamente fatta dello stesso, mentre è irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l’opera pubblica non sia stata realizzata." (Cass. n. 16577 del 18.6.08; Cass. n. 12850 del 15/06/2005). Con il 2 motivo del ricorso si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si deduce che non è possibile ritenere – come ha fatto la Corte, accogliendo l’eccezione sollevata, per la prima volta, dal Comune appellante – che il tribunale avrebbe acriticamente liquidato l’importo sulla base della tariffa professionale, anche se esso era uguale a quello portato dalla parcella vidimata dall’ordine professionale, laddove lo stesso giudice aveva proceduto solo ad una "liquidazione equitativa", senza applicazione delle tariffe professionali.

Con il 3 motivo del ricorso il C. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Egli ritorna in merito all’accoglimento della menzionata eccezione da parte del giudice d’appello, secondo cui la parcella era stata liquidata in violazione della tariffa professionale, e deduce che la sua conformità alla tariffa non era mai stata contestata in precedenza dal Comune, sottolineando che il giudice di primo grado aveva attribuito alla parcella valore solo come limite entro il quale contenere l’indennizzo. Deduce poi che la violazione della tariffa non era peraltro rilevabile d’ufficio.

Entrambe le predette doglianze – congiuntamente esaminate in quanto connesse – non hanno pregio, perché in buona sostanza mostrano di non cogliere – come si è in precedenza rilevato – la ratio decidendi che sottende la decisione impugnata, mentre appare inammissibile l’asserita violazione dell’art. 345 c.c..

Il ricorrente riconosce infatti che correttamente il giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla tariffa professionale solo come parametro di valutazione e che in grado di appello il Comune aveva contestato, con il richiamo all’art. 66 DPR 22.10.73, la corretta applicazione di tale parametro. In merito a ciò la Corte molisana ha invece evidenziato che il tribunale aveva però ancorato la liquidazione equitativa dell’indennizzo ad un parere del consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Teramo che doveva ritenersi del tutto erroneo. Sostiene infatti quel giudice che l’erroneità dell’indice di riferimento cui è stata in concreto ancorata la liquidazione equitativa del danno – ha viziato anche quest’ultima, la quale invece va correttamente ancorata in questa sede al criterio tariffario di cui all’art. 45, 2 e 5 co. DPR 645/94 (criterio immotivatamente violato da citato parere)".

Con il 4 motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese del 2 grado del giudizio, che sono state poste tutte a suo carico benché il comune fosse rimasto comunque soccombente sia pure rispetto ad una somma notevolmente minore rispetto a quella richiesta con la domanda originaria.

La censura è fondata.

In effetti risulta che il Comune è stato condannato a pagare Euro 3.029,39 a titolo di indennizzo in favore dell’attore, ma quest’ultimo, oltre a doversi fare carico delle proprie spese di primo grado (che sono state interamente compensate) deve corrispondere a sua volta al comune Euro 3.680.000 a titolo di pagamento delle spese del 2 grado, cioè una somma maggiore di quella a lui riconosciuta per l’attività professionale svolta.

La doglianza è fondata. Nella liquidazione delle spese processuali infatti soccorrono sia il principio della causalità che quello della soccombenza, che va però riferita all’esito finale della lite ed in relazione ad essi va motivata un’eventuale pronuncia sulle spese di lite, che non valga sostanzialmente a svuotare del suo contenuto economico il diritto di cui abbia invece affermato la tutela. Nella fattispecie il giudice a quo non ha evidentemente tenuto conto di tali circostanze ed ha dunque violato la norma invocata, facendo immotivatamente ricadere le spese processuali unicamente sulla parte vittoriosa.

A questo riguardo si ritiene di dover riportare quanto osservato da questa S.C.: " L’esercizio "arbitrario"…. del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali finisce con il risolversi nei non pochi casi, quale quello di specie, in cui il valore della causa sia di non rilevante entità, ovvero risulti, in concreto, economicamente incomparabile rispetto alle speme processuali necessaire per instaurarla e per concluda a termine o in quelli in cui, comunque una parte ha avuto totalmente ragione, come nella specie – nel sostanziale diniego, o del diritto alla tutela giurisdizionale (soprattutto de minimis), ovvero dell’effettiva realizzazione del diritto sostanziale accertato e riconosciuto in giudizio, vale a dire nella palese violazione sia dell’art. 24 Cost., comma 1, – il quale, garantendo a tutti la tutela giurisdizionale, non può non garantire anche il soddisfacimento "effettivo" di quel diritto (cfr., ad es., Corte Costituzionale, e pluribus, sentt. n. 419 del 199 e 26 del 1999), anche attraverso il rigoroso rispetto della legalità processuale – sia, in definitiva, del fondamentale principio secondo cui il processo non deve comunque andare a danno della parte che ha (avuto) ragione. (v. Cass. 5 maggio 1999 n. 4455 ; v. Cass. 1422 del 25/01/2006)

L’accoglimento di tale censura comporta quindi che il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo e completo esame in punto spese processuali, tenendo conto delle suesposte osservazioni.

Con il 5 motivo del ricorso il C. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. L’esponente si duole dell’omessa valutazione dell’attualità dell’indennizzo secondo indici ISTAT per il periodo che va dall’emissione della fattura (costituzione in mora) alla data di pronuncia della sentenza.

La doglianza è infondata. Occorre sottolineare che nel caso in esame si verte in tema di indennità per indebito arricchimento per cui sia gli interessi che la rivalutazione non potevano decorrere dalla data della fattura (che tra l’altro non può valere come messa in mora) ma dal realizzarsi delle condizioni d’arricchimento, come correttamente stabilito dal giudice a quo. Conclusivamente dev’essere accolto il 4 motivo del ricorso, rigettati gli altri; dovrà essere cassata la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinviata la causa, per un nuovo esame, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello dell’Aquila.

P.Q.M.

accoglie il 4 motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello dell’Aquila.

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