Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 2644 Filiazione naturale; Riconoscimento di prole naturale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 18.12.2007 da una relazione tra C.C. e M. M. nacque F.A. che venne riconosciuto prima dalla madre, con la conseguente assunzione del cognome C. da parte del neonato, e quindi dal padre. Il M. con ricorso 10.11.2008 chiese al Tribunale per i Minorenni di Palermo di disporre la sostituzione del cognome C. con quello M. ma il T.M. adito, accogliendo la richiesta di mera addizione articolata dalla madre C.C., con decreto 12.11.2009 dispose che il minore assumesse il cognome M. in aggiunta a quello materno.

Il M. propose reclamo alla Corte di Appello di Palermo che, costituitasi la C., con decreto 12.11.2009 ravvisò essere nell’interesse del minore assumere il solo cognome paterno non sussistendo la esigenza di continuità, allegata dalla reclamata, con il cognome dei due figli della C. avuti da precedente matrimonio (posto che i giovani avevano il diverso cognome di Ca.).

Per la cassazione di tale decreto la C. ha proposto ricorso in data 7.12.2009 resistito da controricorso del M. in data 18.1.2010. Nel ricorso la C. prospetta la violazione dell’art. 262 c.c. perpetrata operando una sostituzione di cognome senza addurre alcuna ragione a sostegno del relativo interesse del minore. Il M. rileva la insindacabilità, alla luce della norma, della scelta del giudice del reclamo (che ha privilegiato la "normalità"). Entrambe le parti hanno depositato memorie, anche illustrate oralmente.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disatteso il rilievo, dispiegato dalla C. in memoria, di tardività del controricorso del M.: ed infatti, se il ricorso venne notificato ritualmente il 7.12.2009, il termine di giorni quaranta veniva a scadere il 16.1.2010 (rendendo quindi tardiva la notificazione richiesta il 18.1.2010), ma, come non constatato dalla C., il giorno 16 gennaio 2010 era sabato sì che, in forza del disposto dell’art. 155 c.c., comma 4 introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, lett. F la notifica effettuata il successivo lunedì 18 Gennaio devesi ritenere affatto tempestiva.

Venendo all’esame del ricorso ritiene il Collegio che esso non meriti condivisione. La Corte di merito, se pur con sintetica motivazione, ha infatti fatto ragionevole applicazione dell’indirizzo di questa Corte per il quale il giudice chiamato a decidere sulle ipotesi alternative di attribuzione di cui all’art. 262 c.c., commi 2 e 3 deve adottare la sua decisione fondandola esclusivamente sull’interesse del minore e quindi prescindendo da alcuna "automaticità" tra la quale può essere annoverato un inesistente favor per il patronimico (Cass. n. 12670 e n. 23635 del 2009). La Corte di merito, infatti, ha escluso l’ipotesi (accreditata dalla madre) di assegnare il doppio cognome ed ha optato per la sostituzione del patronimico al primo cognome attribuito (quello di C.), da un canto valutando la tenera età del minore (nato il (OMISSIS)) e la correlata inesistenza di una attitudine identificatrice del cognome in atto e, dall’altro canto, condividendo la opinione dell’appellante sulla implausibilità sociale del doppio cognome e sulla sua irrilevanza per rafforzare i legami con i fratelli (nati dalla C.) posto che costoro recavano il (diverso) cognome paterno. Le censure appuntate in ricorso su tale completo e logico argomentare muovono dall’inesatta individuazione di una regola di tendenziale prevalenza della prima attribuzione (prior in tempore…), contraddetta dall’articolazione delle ipotesi di cui all’art. 262 c.c. e non condivisa da questa Corte (che per l’appunto individua il canone discretivo dell’interesse del minore, nell’ipotesi di riconoscimenti in sequenza). D’altro canto, le censure di vizio di motivazione si scontrano con la opzione della Corte di merito non già per il mero patronimico (criterio ormai estraneo ai valori fondanti la nostra società) ma per la maggior plausibilità sociale del (solo) cognome paterno, e cioè per un criterio certamente discutibile nel suo privilegiare la "normalità" (invocata dal M. con proposizione riportata in sentenza) ma altrettanto certamente non specificamente contestato in ricorso.

Appare correlato alla natura della lite compensarne le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 01-03-2011, n. 5038 Contraddittorio

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 7-10-1987 E., G., M., A. ed Fe.Ar. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma S. e F.C. esponendo che al loro comune padre Fe.Al., deceduto nel (OMISSIS), erano succeduti "ex lege" gli undici figli e, per l’usufrutto di un terzo, il coniuge superstite C.G., e assumendo che i convenuti detenevano l’immobile sito in (OMISSIS), non corrispondendo nulla agli altri eredi e non provvedendo al rendiconto; gli attori chiedevano pertanto la divisione ereditaria, anche con eventuale vendita del suddetto cespite, previa liquidazione dell’usufrutto e sistemazione della madre.

I convenuti costituendosi in giudizio rilevavano preliminarmente che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti e dodici i figli di Fe.Al. e con la vedova usufruttuaria;

nel merito, pur non opponendosi alla divisione, chiedevano che si tenesse conto del lavoro e dei miglioramenti apportati al terreno ed alla casa.

Integrato il contraddittorio il nuovo procuratore dei convenuti, costituendosi, eccepiva la prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte degli attori nonchè di Gi., An., T. e F.M., rimasti contumaci, al pari della C. e di R. e F.M.G., eredi di N. deceduto.

Il Tribunale adito con sentenza del 26-5-1999 accertava e dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità sia degli attori che dei convenuti nei cui confronti era stata eccepita.

Proposta impugnazione da parte di F.G. cui resistevano S. e F.C., la Corte di Appello di Roma con sentenza del 27-4-2004 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza F.G. ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui S. e F. C. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Il Collegio rileva in via preliminare che nella presente controversia, avente ad oggetto un giudizio di divisione ereditaria con conseguente litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi, dopo che nel giudizio di primo grado era stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i figli di Fe.

A., al giudizio di secondo grado, come al presente giudizio, hanno partecipato soltanto F.G., F.S. e F.C..

Pertanto pronunciando sul ricorso, dovendosi procedere all’integrazione del contraddittorio tra tutti i coeredi nel giudizio di appello, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio,ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 17-02-2011, n. 5982

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 febbraio 2010, la Corte di Appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta a C.F., per più reati di rapina, unificati dal vincolo della continuazione, detratta la pena riguardante la contravvenzione di porto di un coltellino, estinta per prescrizione, in anni 3 mesi tre di reclusione ed Euro 981 di multa, in luogo di quella di anni tre, mesi 4 e L. 2.000.000 di multa inflittagli dal Gup di Bergamo, con sentenza emessa in esito a rito abbreviato in data 30 marzo 1994. 2. Ricorre il difensore nell’interesse del C. e deduce la nullità della sentenza perchè emessa in presenza del duplice legittimo impedimento e dell’imputato e del difensore, per una concomitante udienza presso il Tribunale di Bergamo, in cui il C. era assistito da esso difensore.

Il ricorrente con ampio argomentare deduce sia la necessità della presenza fisica dell’imputato alla udienza di trattazione, sia della sua assistenza tecnica, a nulla rilevando che il procedimento di appello si era svolto con rito camerale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In primo luogo, risulta dall’esame del fascicolo di appello, che questa corte deve esaminare, stante la natura del vizio denunciato, che la istanza presentata dal difensore del C. non ha affatto ad oggetto l’impedimento dello imputato, neanche dedotto;

l’avv.to Martini aveva infatti invocato il rinvio essendo egli impegnato nella difesa di un altro imputato presso il Tribunale di Busto Arsizio.

3. E’ dunque del tutto smentito in fatto uno dei presupposti della denuncia nullità, che all’evidenza non è configurabile nel confronti dell’imputato, il quale dunque era assente per sua volontà, non avendo allegato alcun fatto ostativo alla sua comparizione.

4. Nè l’impedimento del difensore ha rilevanza e, pertanto, esattamente la Corte non ne ha tenuto conto. E’ infatti. principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che nel giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l’art. 420-ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore, in quanto, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 c.p.p., comma 2, che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (Sez. 4, Sentenza n. 33392 del 14/07/2008 Sez. 5, Sentenza n. 36623 del 16/07/2010 fra le più recenti).

5. In conclusione è da pronunciare la inammissibilità del ricorso ed in conseguenza il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

6. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-04-2011, n. 9569 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

A.G. conveniva in giudizio G.L. esponendo: che, con scrittura 20/7/1987, aveva stipulato con il G., costruttore di un edificio in (OMISSIS), un contratto di appalto con il quale esso A. si era obbligato a realizzare tutte le opere in ferro ed il Gi. si era impegnato a trasferirgli in proprietà un appartamento sito nel detto edificio;

che il prezzo dell’appartamento sarebbe stato quello di mercato, mentre un eventuale conguaglio sarebbe stato corrisposto dal G. entro un anno dalla consegna; che l’esecuzione dell’appalto si era conclusa nell’ottobre 1988 con contestuale consegna materiale dell’appartamento promesso; che il valore delle opere appaltate ammontava a L. 105.995.122; che le parti non avevano raggiunto un accordo sul valore da attribuire all’appartamento pur se il G. ne aveva venuto altri per L. 50.000.000; che il G. si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo.

L’attore chiedeva quindi la pronuncia di sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dell’immobile in questione, previa determinazione del prezzo, indicato in L. 50.000.000, con condanna del G. al pagamento di L. 55.995.122 a saldo del corrispettivo dovuto per l’appalto.

Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che il valore delle opere eseguite ammontava a L. 77.655.588 di cui erano state versate L. 24.100.000. In via riconvenzionale il G. chiedeva: dichiararsi l’ A. inadempiente all’obbligo di stipulare il contratto definitivo;

emettersi sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dell’immobile in questione determinando il prezzo di trasferimento in L. 120.000.000 e condannando l’ A. al pagamento del conguaglio pari a L. 66.445.000 nonchè al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

Con sentenza 17/6/2002 l’adito tribunale di Torre annunziata:

dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione del contratto avanzata dal convenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni; rilevava che il c.t.u. aveva determinato il valore di mercato dell’immobile promesso in vendita in L. 101.200.000; riteneva che il corrispettivo dell’appalto era di L. 77.655.588 dal quale andavano detratte L. 24.100.000 versate dal committente; dichiarava che residuavano a credito del G. L. 47.644.412; in accoglimento della domanda principale trasferiva all’ A. l’immobile in questione condizionandone l’esecuzione al pagamento della detta somma; rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni perchè non provata.

Avverso la detta sentenza il G. "proponeva appello al quale resisteva l’ A. che spiegava appello incidentale.

Con sentenza 25/3/2995 la corte di appello di Napoli, rigettava i gravami osservando: che la domanda di risoluzione avanzata dal G. era ammissibile, al contrario di quanto affermato dal tribunale, ma era infondata; che infatti la mancata stipula del contratto definitivo non era derivata da una mancata volontà dell’ A., ma dal mancato accordo delle parti nella valutazione dell’immobile in questione; che il rigetto della domanda di risoluzione impediva l’accoglimento della richiesta di risarcimento danni; che, secondo il G., la domanda dell’ A. non poteva essere accolta per omessa offerta della controprestazione; che la detta tesi era infondata posto che l’ A. non aveva offerto somme di danaro perchè riteneva di essere creditore di una somma a conguaglio; che inoltre il contratto non prevedeva l’integrazione della prestazione posta a carico dell’appaltatore; che, come si evinceva dalla scrittura 20/7/1987, le parti avevano stabilito che, accertato il valore dell’appalto e determinato il valore dell’immobile promesso in vendita secondo il prezzo di mercato, l’eventuale somma dovuta a conguaglio sarebbe stata pagata dal G. entro un anno dalla consegna; che nessun conguaglio era previsto nella eventualità di accertamento di un valore dell’immobile superiore a quello delle opere appaltate; che l’appello incidentale era infondato in quanto il valore delle opere appaltate, fissato dal c.t.u. in L. 71.268.115, era stato determinato apportando al costo base di L. 65.806.200 la maggiorazione del 15% contrattualmente prevista ed invocata con l’appello incidentale.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da G.L. con ricorso affidato a due motivi. A.G. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il G. denuncia:

a) violazione degli art. 2932, 1362, 1363, 1366, 1371, 1375 e 1460 c.c.;

b) violazione dell’art. 112 c.p.c.;

c) vizi di motivazione. Deduce il ricorrente che la corte di appello, con la decisione di rigetto della domanda di risoluzione e di conferma della sentenza del tribunale di trasferimento coattivo, si è posta in contrasto con i principi di ermeneutica in tema di interpretazione dei contratti secondo cui il giudice deve collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarire il significato anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e del principio della buona fede ( art. 1366 c.c.). La corte di appello ha affermato che la mancata stipula del contratto era dipesa dal disaccordo sulla valutazione dell’appartamento e che l’ A. non aveva offerto la prestazione in danaro in quanto convinto di essere egli creditore. La corte di merito, però, non ha considerato che il disaccordo verteva anche sul valore della fornitura e sull’acconto negato dall’ A.. Il giudice di appello ha dato valore solo ad un elemento della disputa tra le parti pervenendo così ad una interpretazione unilaterale non frutto di una comparazione dei rispettivi diritti e comportamenti. E’ evidente che, pur se non previsto in contratto, un conguaglio a favore di esso G. era dovuto per mantenere l’equilibrio delle prestazioni e rispettare gli interessi reciproci. Il comportamento tenuto dall’ A. risulta caratterizzato dalla mala fede per aver negato l’evidenza e anche per non aver formulato una offerta seria della sua controprestazione. La corte di merito ha trascurato i detti punti decisivi della controversia per cui non si è pronunciata su tutta la domanda di esso G..

Le dette censure non sono meritevoli di accoglimento risolvendosi tutte – quale più, quale meno e pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione essenzialmente nella pretesa di contrastare il risultato dell’attività svolta dalla corte di appello in ordine all’interpretazione del contratto preliminare stipulato dalle parti ed al risultato della valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le dette parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione o se ricorrano gli estremi per la pronuncia ex art. 2932 c.c. Trattasi di attività che rientrano tra quelle riservate al giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità se – come nella specie – sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sui detti punti limitato al riscontro estrinseco della presenza di una esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza.

Al riguardo è appena il caso di richiamare e ribadire i principi pacifici nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui:

– l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accertamento è incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o giuridici e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg.: l’individuazione della volontà contrattuale – che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva si risolve in un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice; di merito – è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica;

– nel caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione di detto contratto per inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione. La valutazione della gravità dell’inadempimento – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici.

Nella specie non sono ravvisabili le denunciate violazione di legge e gli asseriti vizi di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame.

Il giudice di secondo grado ha proceduto all’interpretazione del contratto stipulato dalle parti con la scrittura privata del 20/7/1987 allo scopo, in particolare, di individuare l’oggetto del contratto, nonchè gli obblighi ed i diritti dallo stesso nascenti a carico ed a favore di ciascun contraente.

In particolare il giudice di secondo grado ha posto in evidenza – come sopra riportato nella parte narrativa che precede – che, con il contratto 20/7/1987, l’ A. si era obbligato a realizzare tutte le opere in ferro concernenti la costruzione di un complesso edilizio in (OMISSIS) e il G. si era impegnato a trasferire all’ A. un appartamento al piano rialzato dell’erigendo edificio. Ai fini dei conteggi i contraenti avevano fatto riferimento, da una parte, al valore delle opere eseguite dall’ A. "tenendo conto del prezzo di fattura del fabbricato" e, da altra parte, al "prezzo di mercato" dell’appartamento promesso in vendita, con la precisazione che "l’eventuale somma dovuta a conguaglio" sarebbe stata pagata dal G. "con suo comodo entro un anno dalla consegna".

La corte di merito ha poi rilevato che l’ A. – essendo sorti tra le parti contrasti in ordine al valore sia delle opere appaltate, sia dell’appartamento – ha convenuto in giudizio il G. per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. senza offrire somme di danaro a titolo di pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile ritenendo di essere creditore e non debitore in considerazione del convincimento del risultato contabile a suo favore – all’esito della operata differenza tra il valore delle opere e quello dell’appartamento "secondo il prezzo di mercato" – convincimento raggiunto anche perchè: a) il G. aveva venduto altri appartamenti per L. 50 milioni a fronte di un importo superiore relativo al costo delle opere appaltate; b) le stesse parti avevano previsto un conguaglio a carico del G. e non dell’ A..

La corte di merito ha quindi rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal G. affermando che la mancata stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell’immobile promesso in vendita non era derivata dal comportamento dell’ A. il quale, anzi, aveva agito in giudizio proprio per ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. ritenendo – in considerazione di quanto genericamente previsto nel contratto 20/7/1987 in tema di determinazione del valore delle opere appaltate e dell’immobile promesso in vendita – addirittura di essere in credito. L’errore in cui è incorso al riguardo l’ A. si è potuto accertare solo nel corso del giudizio anche a seguito della disposta c.t.u. resasi necessaria stante il perdurante contrasto tra le parti in ordine al valore dell’immobile e delle eseguite opere appaltate. Il giudice di appello ha escluso un inadempimento dell’ A. ed ha ritenuto giustificato il comportamento tenuto da quest’ultimo in considerazione della non precisa determinazione al momento della stipula del contratto in questione del valore delle opere appaltate e dell’appartamento e della convinzione delle stesse parti contrattuali che – operata la determinazione dei due contrapposti debiti e crediti – sarebbe rimasto un conguaglio a carico del G. e non dell’ A.. La corte territoriale ha in tal modo sorretto il suo convincimento – in ordine all’insussistenza di un inadempimento dell’ A. tale da consentire una pronuncia di risoluzione del contratto come richiesto dal G. – facendo puntuale riferimento al contenuto dei patti contrattuali dimostrando di aver considerato e valutato il comportamento complessivo tenuto dalle patti.

Il procedimento logico – giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione del contenuto del contratto stipulato dalle parti e della valutazione del comportamento dalle stesse tenuto è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata ed immune dai vizi denunciati.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuta la corte territoriale, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: il G. contrappone all’interpretazione del contratto ritenuta dalla corte di appello la propria interpretazione.

Deve pertanto ritenersi corretta l’operazione ermeneutica compiuta dalla corte di merito ed anche se il ricorrente denuncia vizi di motivazione e lamenta la violazione dei principi relativi all’interpretazione degli atti negoziali, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata coerente e corretta operazione ermeneutica condotta dalla corte territoriale, rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.

Del pari la corte di appello ha puntualmente proceduto ad un apprezzamento complessivo del comportamento delle parti ed alla valutazione unitaria, oltre che ad un giudizio comparativo dei rispettivi inadempimenti che le parti si sono reciprocamente addebitati, al fine di stabilire la sussistenza o meno di quell’inadempimento che giustifica la pronuncia di risoluzione.

La corte territoriale è giunta alla riportata conclusione con corretto apprezzamento di merito (dopo aver proceduto ad un attento e meticoloso esame del comportamento delle parti emergente dalle risultanze istruttorie) sorretto da motivazione ineccepibile e da argomenti congrui e coerenti ed ha dato conto delle proprie valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.

Va aggiunto – con riferimento alla asserita mancata valutazione di alcuni comportamenti tenuti dall’ A. quali la contestazione del valore dell’appartamento, la negazione della ricezione della somma di L. 24.100.000, la eccessiva richiesta di compenso per i lavori eseguiti – che, come è noto, per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

La sentenza impugnata è peraltro conforme ed in linea con il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il contraente che chieda a norma dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita, è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico od a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale. Nel caso in esame, stante la non acquisita certezza in ordine al valore delle opere appaltate e dell’immobile promesso in vendita, sussisteva incertezza sul risultato dei conteggi relativi ai crediti e debiti delle parti.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1453 c.c. deducendo che la corte di appello ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni assumendo a base della sua decisione il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento dell’ A.. E’ evidente che la corte di appello avrebbe invece dovuto accogliere la detta domanda di risarcimento danni come conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di gravame.

Il motivo è infondato posto che dal rigetto del primo motivo – avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento dell’ A. – deriva logicamente il rigetto anche di quello in esame concernente la connessa e conseguente domanda di risarcimento danni.

Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del soccombente G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.