Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 21-07-2011, n. 29224 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17/2/2010 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare a carico di G.D. condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e multa Euro 640,00 perchè responsabile dei reati di cui all’art. 624 bis c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 4 come da rubrica ascritti unificati ai sensi dell’art. 81 cpv c.p. e con la diminuente del rito abbreviato. Innanzi alla Corte la difesa aveva avanzato richieste inerenti alla carenza di motivazione inerente alla pena, non inflitta nel minimo edittale, e di esclusione della recidiva, nonchè di ritenere prevalente l’attenuante di cui all’art. 625 bis c.p., che il GUP aveva considerato equivalente alla recidiva;

inoltre aveva rilevato l’erronea esclusione delle attenuanti generiche, e ne chiedeva l’applicazione con giudizio di prevalenza.

La Corte aveva disatteso tali richieste, rilevando la personalità del prevenuto. Aveva altresì escluso la concedibilità delle generiche, sia per la personalità dell’imputato, sia perchè le ragioni addotte erano state già valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 625 bis c.p..

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: 1 – la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 625 bis c.p. in relazione all’art. 69 c.p., nonchè per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

In particolare il ricorrente deduceva la assoluta carenza della motivazione relativa alla ritenuta equivalenza dell’attenuante di cui all’art. 625 bis c.p., ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Rilevava altresì che non si era fornita risposta alle deduzioni difensive, con le quali si era sottolineato, ai fini del giudizio di prevalenza della attenuante concessa dal primo giudice, il contributo fornito dall’imputato all’AG., con dichiarazioni confessorie ed accusatorie, che avevano consentito di individuare altre persone, quali il ricettatore ed il basista che dava notizie sulle abitazioni da visitare.

Inoltre evidenziava la carenza della motivazione, ove non erano state indicate le ragioni per le quali non erano state accolte le richieste della difesa, ai fini della prevalenza dell’attenuante ex art. 625 bis c.p..

In tal senso il ricorrente riteneva violata anche la disposizione di cui all’art. 69 c.p. e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

In ordine al primo motivo, si osserva che le censure inerenti alla inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 625 bis e dell’art. 69 c.p. che si basano sulla carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, relativa alla ritenuta equivalenza dell’attenuante di cui all’art. 625 bis c.p. ed alla mancata applicazione delle generiche, restano formulate con argomentazioni in fatto, tendenti a porre in rilievo elementi che la difesa aveva già evidenziato in sede di appello, onde si tratta di deduzioni meramente ripetitive, alle quali la Corte territoriale ha fornito soluzione con adeguata e logica motivazione.

Invero la sentenza motiva sia sulla professionalità dimostrata dall’imputato che era stato sottoposto anche a misure di prevenzione, e si era avvalso della cooperazione di un ricettatore, sia sulla gravità dei fatti, e in tal senso i Giudici di appello hanno richiamato condividendoli i rilievi del primo giudice, esprimendo altresì legittimamente il giudizio negativo sulla personalità del soggetto, per cui la confessione non risultava sintomo di effettiva resipiscenza, e si riteneva corretta la determinazione di pena, non riconoscendo i presupposti per concedere le generiche. D’altra parte deve evidenziarsi che resta incensurabile la esclusione di tali attenuanti che peraltro risulta sorretta da specifica motivazione in sintonia con i criteri stabiliti dal legislatore, e che secondo giurisprudenza (v. Sez. 1^ 2-12-2004, n. 46954 – RV 230591) – la concessione o meno delle attenuanti generiche è un apprezzamento lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguatezza della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

In tal senso resta dimostrata l’inammissibilità dei motivi di ricorso, che tendono alla reiterazione delle questioni esaurientemente e correttamente risolte dalla Corte territoriale.

Consegue alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28969 Contributi

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Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata, riformando la sentenza del Tribunale di Savona n. 323 del 27 aprile 2004: a) dichiara la cessazione della materia del contendere per M.P. e P.G.; b) respinge le domande proposte da B.C. e A.V., intese ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni per i periodi lavorativi rispettivamente indicati nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado di esposizione all’amianto e la conseguente condanna dell’INPS alla rivalutazione, sotto il profilo contributivo, mediante l’applicazione del coefficiente 1,5, all’intero periodo di esposizione all’amianto.

La Corte d’appello di Genova, per quel che qui interessa, precisa che:

a) per M.P. e P.G. è cessata la materia del contendere perchè, dopo la sentenza di primo grado, i suddetti ricorrenti, in base ad una nuova certificazione rilasciata dall’INAIL, hanno ottenuto dall’INPS il pieno riconoscimento delle pretese fatte valere in giudizio;

b) per gli altri ricorrenti è da precisare che, dalle risultanze dell’accertamento tecnico d’ufficio disposto durante il secondo grado di giudizio, è emerso che nessuno dei lavoratori ed in nessuno dei reparti dello stabilimento OMSAV di Savona presso cui avevano prestato la propria attività lavorativa, è stato esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto in concentrazione superiore alla soglia fissata il D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. 2.- Il ricorso di B.C. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, l’INPS, che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1 – Sintesi dei motivi.

1.- Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio;

omessa motivazione in punto di rinnovo della CTU già esperita in primo grado.

In particolare il ricorrente, pur rilevando che al giudice di secondo grado non era preclusa la facoltà di disporre ex officio il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio già effettuata in primo grado, quale mezzo di acquisizione degli elementi di cognizione necessari ai fini del decidere, evidenzia che tuttavia, in assenza di indicazioni di fatto o dati nuovi rispetto a quelli già valutati nella prima consulenza, ovvero in assenza di vizi o gravi lacune dell’indagine peritale già effettuata, la facoltà suddetta trova un limite nel principio di unità della prova.

Per di più nella fattispecie in esame la duplicazione dell’indagine si appalesava superflua avendo i consulenti nominati nel giudizio di primo grado già fornito completa ed esauriente risposta ai quesiti formulati (e reiterati nell’ordinanza del giudice di secondo grado) circa l’entità della esposizione ad amianto subita dai lavoratori interessati. Del pari completa ed esaustiva si appalesava la precedente indagine peritale in ordine all’ambiente di lavoro, risultando tra l’altro le conclusioni di detta indagine riconosciute e recepite dalla CONTARP. Pertanto il rinnovo della consulenza d’ufficio disposta dalla Corte di appello non trova giustificazione, essendo privo di qualsiasi motivazione, come pure prive di motivazione sono le diverse conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nel secondo grado del giudizio partendo dalla identica situazione oggettiva già esaminata dai primi consulenti.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio;

difetto di motivazione in ordine alla contestata inattendibilità della CTU. Si sostiene la nullità della consulenza d’ufficio effettuata in grado d’appello derivante dalla inattendibilità delle conclusioni formulate dal CTU, frutto di un evidente pregiudizio manifestato prima e nel corso delle operazioni peritali.

Si rileva, altresì, che le dedotte violazioni sono state tempestivamente eccepite dalla difesa di parte ricorrente, peraltro senza esito.

Ed invero, da una lettera del consulente di parte ricorrente (datata 9 luglio 2007 e letta in udienza), era emerso che il CTU, nel corso delle operazioni peritali relative allo stabilimento OMSAV, aveva manifestato informalmente ai consulenti di parte la propria "preoccupazione" in ordine alle conseguenze di ordine politico- economico derivanti da un eccessivo numero di riconoscimenti dei benefici previdenziali nei confronti dei lavoratori che asserivano l’avvenuta esposizione all’amianto. Di conseguenza doveva ritenersi non più assicurata, siccome rilevato alla udienza del 21 marzo 2008, la posizione di imparzialità del consulente rispetto alle valutazioni affidategli dal giudice.

Si sostiene che Giudice d’appello, in presenza di un netto contrasto tra le due consulenze tecniche, di primo e di secondo grado, avrebbe dovuto fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del suo convincimento, e ciò tanto più laddove le più restrittive conclusioni formulate dal secondo perito erano state sottoposte a specifiche critiche da parte della difesa dei lavoratori interessati.

2 – Esame dei motivi.

3.- Entrambi i motivi non sono fondati.

3.1.- Per quanto riguarda il primo motivo alla suddetta conclusione si perviene sulla base del decisivo rilievo secondo cui la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì (come riconosce lo stesso ricorrente) un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sulla esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonchè di procedere alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l’esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che l’esigenza di procedere ad una nuova consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di effettuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa istanza (vedi, per tutte: Cass. 12 agosto 2011, n. 17268; Cass. 22 marzo 2011, n. 6507; Cass. 25 novembre 2003, n. 17906; Cass. 10 giugno 1998, n. 5777; Cass. 4 agosto 1995, n. 8611; Cass. 20 dicembre 1994, n. 10972).

3.2.- Quanto al secondo motivo va precisato che non si può certamente dubitare della imparzialità del CTU, rispetto alle valutazioni da compiere (e poi espresse) con riferimento alla posizione lavorativa degli odierni ricorrenti, per il solo fatto che l’ausiliare tecnico avesse in qualche modo paventato le conseguenze di ordine politico-economico derivanti dal numero di domande (all’epoca) pendenti per il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla L. n. 257 del 1992 ai lavoratori esposti all’amianto.

E’ irrilevante, quindi, che la sentenza impugnata manchi di una espressa motivazione sul punto. Peraltro, la confutazione delle riserve in proposito avanzate dagli (allora) appellati è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell’elaborato tecnico che la Corte di merito esprime e giustifica riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare – determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all’amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte da ciascuno dei lavoratori, con l’utilizzo dei criteri, scientificamente validi, apprestati, per la valutazione del rischio in attività similari, dalla banca dati Amyant, generalmente accreditata – e concludendo nel senso della non percorribilità dell’ipotesi di una valutazione del rischio maggiore di quella indicata dal CTU, perchè non suffragata in causa da oggettivi elementi di riscontro.

A fronte di un siffatto accertamento, frutto della complessiva valutazione del materiale istruttorio, diventa irrilevante la circostanza che a colleghi di lavoro dell’attuale ricorrente, operanti nello stesso ambiente e con le stesse mansioni, sarebbe stata riconosciuta l’esposizione a rischio, posto che dall’avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi di un’identica esposizione per un altro lavoratore.

Si aggiunga che diversamente da quanto si sostiene in questa sede, all’attestazione di rischio dell’INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8, (confermata anche dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20), così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all’amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell’avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (vedi: Cass. 12 agosto 2011, n. 17268, cit.;

Cass. 22 marzo 2011, n. 6507, cit.; Cass. 27 aprile 2007, n. 10037;

Cass. 11 gennaio 2007, n. 400; Cass. 22 dicembre 2006, n. 27451 e numerose altre conformi).

In definitiva, le censure di vizio di motivazione che vengono addebitate alla sentenza impugnata non evidenziano lacune o vizi logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva di razionale giustificazione, ma si risolvono, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell’operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e, per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di (sola) legittimità proprio del giudizio di cassazione.

3 – Conclusioni.

4.- In sintesi il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34290 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. C.L. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza specificata in epigrafe, che confermava il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per concorso nei reati previsti dagli artt. 319, 319 bis e 479 c.p..

Sopravvenuta la rimessione in libertà, l’indagato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione. p.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 30-09-2011, n. 35593 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Tratto a giudizio immediato, il cittadino marocchino N. B. è stato riconosciuto colpevole con sentenza in data 29.10.2009 del Tribunale di Milano, resa all’esito di giudizio ordinario, dei seguenti tre reati: a) illecita detenzione per fini di vendita di dieci ovuli di sostanza stupefacente del tipo crack e di gr. 0,40 di hashish, accertata in Milano il 31.1.2009; b) sequestro di persona della connazionale R.A., indotta con la forza a salire in macchina con lui e condotta in una casa abbandonata, dove – legatele le caviglie – la picchiava con calci e pugni su tutto il corpo e dove la costringeva rimanere da sola fino al giorno seguente, reato commesso in Milano il 28.12.2008; c) lesioni personali volontarie aggravate e continuate prodotte a R.A. nel quadro della precedente condotta criminosa di sequestro di persona.

Proscioltolo da altri reati per cui pure era stato tratto a giudizio, il Tribunale ha condannato l’imputato per i tre anzidetti reati, unificati dalla continuazione e concessa l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, L. Stup. per il reato sub a), stimata prevalente sulla contestata recidiva, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.

I fatti per cui l’imputato è stato condannato traggono origine dalle dichiarazioni rese da F.A. il 23.1.2009 ad ufficiali di p.g. della polizia stradale che – soccorsala mentre fuggiva per strada – l’avevano accompagnata presso l’ospedale San Carlo di Milano per le lesioni riportate nel sottrarsi (buttandosi dall’auto in moto) all’ennesima violenta aggressione del B., da lei conosciuto come K., che l’aveva indotta da anni ad intrecciare una relazione sentimentale con lui, caratterizzata da ripetuti gesti aggressivi e da una continuativa induzione all’uso di droga (cocaina), di cui l’uomo era abituale spacciatore. La donna, che forniva indicazioni sull’abitazione del B., riferiva di tutta una serie di episodi di costrizione subiti ad opera dello stesso, ivi compreso quello della sua segregazione nel precedente dicembre 2008 e delle relative lesioni, integrante le imputazioni elevate sub b) e sub c) nei confronti dell’imputato, cui non era riuscita a sottrarsi neppure trasferendosi alcuni mesi in Tunisia presso alcuni familiari.

Nei giorni successivi la A. ribadiva i fatti denunciati sia alla polizia giudiziaria che al procedente pubblico ministero, che promuoveva indagini e verifiche culminate nell’arresto dell’imputato il 31.1.2009.

Con ordinanza del 16.10.2009 il Tribunale ha acquisito le dichiarazioni rese prima del giudizio dalla A. ai sensi dell’art. 512 c.p.p. a causa della sopravvenuta impossibilità di procedere al suo esame in dibattimento, trovandosi la giovane a Tunisi ed essendo affetta da patologia psichica (già diagnosticata presso l’ospedale Niguarda di Milano, come verificato dal Tribunale) riacutizzatasi con il suo trasferimento in Tunisia ed a causa del grave turbamento innescato dai denunciati burrascosi rapporti con il B. nonchè dal timore di poter subire nuove analoghe violenze dallo stesso o da suoi emissari. Patologia tale da non consentire l’interruzione del trattamento terapeutico e il ritorno in Italia della A. per testimoniare, come attestato dal suo psichiatra.

Alla luce delle complessive risultanze processuali il Tribunale ha considerato raggiunti convergenti e persuasivi elementi di prova in ordine ai tre reati ascritti al B.. Elementi desunti, quanto alla contestata attività di spaccio di stupefacenti, dalle lineari e coerenti indicazioni accusatorie (più volte ripetute) della A. sull’attività di narcotraffico svolta dall’imputato, dagli oggettivi esiti (di per sè autosufficienti) del rinvenimento di sostanza stupefacente presso l’abitazione del B. (nella perquisizione eseguitavi il 31.1.2009), dalla suddivisione della sostanza in più dosi separate e dall’assenza di qualsiasi lecita attività lavorativa del prevenuto. Elementi desunti, quanto ai due reati di sequestro di persona e di lesioni personali verificatisi nel dicembre 2008, dalle ulteriori circostanziate, ripetute e credibili dichiarazione della A. e dal riscontro che le stesse rinvengono: nella certificazione sanitaria dell’ospedale Niguarda del 29.12.2008, attestante plurime lesioni della A. compatibili (ivi incluse ecchimosi alle caviglie) con l’episodio di segregazione e violenza attribuito al B.; nella certificazione sanitaria del 23.1.2009 attestante (in uno alle oggettive constatazioni degli agenti di polizia operanti) le lesioni riportate dalla Aloui nel sottrarsi al B.; nelle dichiarazioni testimoniali della madre della A., C.T., che ha descritto l’inquietante quadro di violenze e minacce riferitole dalla figlia nell’ambito del suo burrascoso rapporto con l’imputato nonchè di aver rilevato palesi segni di lesioni sulla persona della figlia alla fine del 2008. 2.- Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello sia il Procuratore Generale di Milano, censurando il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, L. Stup. e il giudizio di sua prevalenza sulla recidiva, sia l’imputato B., che ha impugnato anche la citata ordinanza del 16.10.2009 sulla utilizzabilità delle dichiarazioni di R.A.. L’imputato ha imperniato il proprio gravame – da un lato – sulla inutilizzabilità delle chiamate in reità della A. per difetto delle condizioni applicative dell’art. 512 c.p.p., segnatamente sotto il profilo della prevedibilità del non possibile esame della testimone-persona offesa nel contraddittorio dibattimentale (sì da rendere necessaria la sua assunzione nelle forme dell’incidente probatorio), e – d’altro lato – sulla complessiva carente verifica di credibilità, soggettiva ed oggettiva, delle dichiarazioni accusatorie della donna.

Con la sentenza pronunciata il 23.6.2010, intervenuta implicita rinuncia del P.G. al proprio appello (il concludente P.G. di udienza avendo sollecitato la conferma della sentenza di primo grado), la Corte di Appello di Milano ha respinto i rilievi critici dell’imputato ed ha confermato le statuizioni del Tribunale sulla sua colpevolezza per i tre reati contestatigli.

In particolare i giudici di appello hanno ritenuto corretta l’impossibilità non prevedibile della ripetizione dibattimentale dell’esame di R.A., delibata dal Tribunale e legittimante l’utilizzabilità probatoria delle sue anteatte dichiarazioni, atteso che nessun dato o circostanza avrebbe permesso di ipotizzare tale sopravvenuta impossibilità, dal momento che la giovane ha reso più dichiarazioni confermative delle originarie accuse nel corso delle indagini (oltre ai fatti riferiti il 23.1.2009 alla polizia stradale, la A. si è presentata spontaneamente alla p.g. il 27.1.2009 per formalizzare la propria denuncia, che ha integrato con ulteriori particolari il successivo 28.1.2009 sia alla stessa p.g. che innanzi al procedente p.m.; analoghe dichiarazioni confermative ha reso ancora il 19.3.2009 alla p.g., cui ha segnalato di aver ricevuto una minaccia telefonica ad opera di un complice del B.).

Analogamente positiva deve considerarsi, ad avviso della Corte di Appello, l’analisi di credibilità della persona offesa A., suffragata da plurimi riscontri di natura soggettiva (la lineare e coerente condotta pienamente "collaborativa" della donna nel corso delle indagini) e di natura oggettiva, integrati – questi ultimi – da più elementi che, al di là delle significative dichiarazioni di conferma della madre della giovane e dei certificati sanitari comprovanti i riferiti episodi di eterolesioni, investono anche le specifiche frequentazioni personali del B., prima fra tutte quella con il connazionale M.Z. (indicato dalla A. con il soprannome di Z.) identificato insieme all’odierno imputato.

3.- Contro l’illustrata sentenza di appello N.B. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, denunciandone i vizi di violazione di legge e di insufficienza e illogicità della motivazione di seguito sintetizzati.

1. Erronea applicazione dell’art. 512 c.p.p. con violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e difetto di motivazione.

L’incongrua decisione dei giudici di merito di reputare utilizzabili le dichiarazioni di R.A. al di fuori del suo esame dibattimentale, per asserita impossibilità sopravvenuta, ha vulnerato il diritto di difesa dell’imputato ( art. 111 Cost.), che non ha avuto la possibilità di far emergere le diverse e rilevanti contraddizioni narrative della donna. La personalità di costei, sofferente psichica da tempo e verosimilmente affetta da sindrome persecutoria, avrebbe reso indispensabile il suo esame con l’istituto dell’incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.. Tanto più che la stessa risulta essersi allontanata dall’Italia proprio nell’imminente inizio del giudizio di primo grado (nel giugno 2009). Di tal che non sussistono i presupposti di imprevedibilità della impedita assunzione testimoniale in dibattimento che, soli, consentono di applicare il disposto dell’art. 512 c.p.p..

In ogni caso la Corte di Appello non ha offerto congrua e logica motivazione della verifica di attendibilità delle accuse provenienti dalla A., non comparandole con le altre emergenze processuali e con la labilità dei dati di asserito riscontro acquisiti a loro conferma.

2. Violazione dell’art. 133 c.p..

La pena inflitta dai giudici di merito è eccessiva in relazione alla reale gravità dei fatti ascritti all’imputato e contraddice le finalità rieducative della sanzione penale, poichè la sentenza di appello non ha reso espliciti, se non in apparenza, i criteri logici e giuridici posti a base della irrogata pena detentiva, determinata in misura superiore al minimo edittale.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il secondo subordinato motivo di censura attinente all’entità e gravosità della pena è indeducibile e manifestamente infondato, poichè involge un profilo della regiudicanda – quello del trattamento sanzionatorio – che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. Apprezzamento sottratto a scrutinio di legittimità, allorchè si mostri sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Nel caso di specie la sentenza impugnata offre ampia giustificazione della confermata misura della pena comminata al B. dal giudice di primo grado ("pena assolutamente equa in relazione alla gravità oggettiva dei fatti contestati e alla personalità dell’imputato emergente dal grave precedente specifico: condanna per lesioni ad oltre quattro anni di reclusione").

2. Le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso sono infondate.

Per un verso, contrariamente a quanto in termini generici si sostiene in ricorso, la Corte di Appello ha proceduto ad una scrupolosa indagine sugli elementi probatori che sorreggono – sul piano soggettivo ed oggettivo – la piena credibilità delle indicazioni accusatorie offerte da R.A.. Alla individuazione di dati di riscontro estrinseci dei fatti narrati dalla donna, plurimi e concordanti, ha fatto da contrattare un meditato controllo della uniformità ed omogeneità delle accuse espresse dalla testimone- persona offesa, che ha intuibilmente riverberato i suoi effetti anche in relazione alla problematica della operatività del dettato dell’art. 512 c.p.p. in punto di oggettiva imprevedibilità della sopraggiunta impossibilità di esaminare la donna nel contraddittorio processuale.

Correttamente i giudici di appello hanno rimarcato che i referenti modali e comportamentali della imprevedibilità di fatti o circostanze che rendono impossibile la ripetizione di specifici atti delle indagini, quale appunto una testimonianza, deve essere vagliata non già in rapporto al momento in cui l’atto deve essere compiuto (nel caso di specie nel dibattimento), ma a quello delle indagini preliminari, "in cui sarebbe stato alternativamente possibile, laddove fosse emersa la concreta prevedibilità dell’assenza del testimone in dibattimento, procedere con incidente probatorio".

Prevedibilità che, con congrui argomenti fattuali e logici, la Corte di Appello giudica in concreto inesistente, avendo riguardo alla pluralità delle dichiarazioni collaborative rilasciate dalla A. in corso di indagini, in termini sempre esaurienti, lineari e scevri da discrasie, e all’oggettivo dato per cui la donna – sebbene sia cittadina tunisina – è nata in Italia ed è qui regolarmente residente e radicata (la madre vi svolge regolare lavoro, gestendo una lavanderia).

Parimenti logico è l’ulteriore assunto della sentenza impugnata, per cui neppure le condizioni di salute della A. erano all’epoca delle indagini preliminari idonee a giustificare il ricorso all’incidente probatorio, non richiesto – del resto – nè dall’imputato, nè dal suo difensore ("la teste regolarmente curata presso l’ospedale Niguarda di Milano, altro elemento che ne rendeva imprevedibile l’allontanamento, risulta affetta da disturbo della personalità border-line non accompagnato da alcuna problematica cognitiva o percettiva").

Giova rimarcare che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello ambrosiana sono conformi, per quanto specificamente attiene alle problematiche connesse alla operatività dell’art. 512 c.p.p., agli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte regolatrice ha statuito che non vi sono ragioni ostative alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di un soggetto del processo, valutata la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto con criterio di prognosi prossima correlata alla fase precedente il giudizio, allorchè difetti la prova che l’assenza del soggetto sia attribuibile alla deliberata volontà di sottrarsi al dibattimento e al compimento dell’atto (Cass. Sez. 3, 17.11.2009 n. 6636/10, Dzbari, rv. 356181; Cass. Sez. 3, 11.5.2010 n. 23913, rv. 247800). Nel caso di specie, alla luce della meticolosa analisi sviluppata dall’impugnata sentenza di appello, vi è la prova positiva che la A. non abbia in alcun modo inteso sottrarsi ad un suo esame dibattimentale. Ancora va aggiunto, con riguardo alla asserita violazione dell’art. 111 Cost. lamentata dal ricorrente, che questa Corte ha altresì chiarito che la sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità delle persone le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e delle quali non risulti provata la volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale ricade nella casistica della "accertata impossibilità oggettiva" che, a norma dell’art. 111 Cost., comma 5, deroga alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti. Con la conseguenza che, in tali casi, non è neppure configurabile una eventuale violazione dell’art. 6 – comma 3, lett. d) – C.E.D.U. (come interpretato dalle decisioni della Corte di Strasburgo). Ciò perchè – come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 348 e 349 del 2007) – le norme della predetta convenzione europea, benchè direttamente vincolanti (nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo) per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta, appunto, dalla applicabilità del disposto dell’art. 111 Cost., comma 5 (Cass. Sez. 5,16.3.2010 n. 16269, Benea, rv. 247258).

Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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