Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 14-10-2011, n. 37048

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.L. e M.R. – sono stati condannati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di giustizia, siccome ritenuti colpevoli, unitamente a P.A., Ce.

F.A., T.V., L.A., P. F. e S.G., giudicati in separato procedimento, di concorso nel delitto di estorsione pluriaggravata commesso in (OMISSIS) ai danni della impresa edile GMG Immobiliare.

1.1 Secondo quanto accertato dal primo giudice – che ha valorizzato al riguardo le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, basate, essenzialmente, sulle risultanze di intercettazioni telefoniche – l’episodio delittuoso si inquadrava nel contesto malavitoso della Terra di lavoro, di cui sono protagonisti i membri del clan dei Piccolo, insediato in Marcianise (denominati "Quaqquaroni") e quello dei Belforte.

In base a tale ricostruzione Ca.Gi., preposto ai lavori edili della GMG Immobiliare, venne avvicinato nel giugno 2005 da persona presentatasi come esponente dei Belforte, che pretese il versamento di Euro 5.000,00, come condizione affinchè si potesse "lavorare in tranquillità". In autunno analoga richiesta gli venne rivolta da due uomini, giunti a bordo di una motocicletta, che si dissero appartenenti al clan avverso dei Piccolo. Il Ca. rifiutò, affermando di aver già pagato. Nel febbraio 2006 si presentarono in ufficio per reiterare la richiesta S. e P.F.. Ca. oppose un diniego, adducendo la mancanza di fondi e chiedendo ai due di ripassare qualche settimana dopo. La vicenda ebbe a ripetersi a fine mese, quando i due personaggi si presentarono nuovamente con atteggiamento truce ed apertamente minaccioso. Alcuni giorni dopo (il 7 marzo 2006) comparvero in cantiere Ce. e T., minacciando di sparare agli operai e intimando al Ca. di seguirli. M. R., collaboratore della persona offesa, che già in occasione delle precedenti visite dei Quaqquaroni si era proposto di mediare, si offrì di seguirli, contattando subito il suo amico C. L. detto G. (OMISSIS). Nella circostanza C. G., contattato telefonicamente da M.R., si recò con la sua auto al cimitero di Caivano, ove venne raggiunto da una Fiat Punto, con a bordo T.V. e L.A., che lo scortarono verso Orta di Atella in un parco giochi per bambini, ove si trovavano P.F., S. G., Ce.Fr.. Sopraggiunse poi G. (OMISSIS) che, dopo aver abbracciato M.R., asserì che avrebbe risolto la questione, con l’accordo dei clan rivali.

1.2 Secondo i giudici di merito, i due imputati C. e M. solo "apparentemente" posero in essere un’attività "indipendente" e diretta a "soccorrere" le vittime della richiesta estorsiva, avendo essi, in realtà, operato in base ad un "previo accordo" – raggiunto tra loro e con gli stessi estorsori – finalizzato ad "agevolare" le modalità consumative del reato, "in ciò rientrando pienamente la loro condotta nel paradigma dilatativo della tipicità previsto dall’art. 110 c.p.", assumendo in tal senso "rilievo centrale" gli avvenimenti del 7 marzo 2006 descritti in precedenza (irruzione sul cantiere; "finto sequestro" di M. R.; successiva riunione a cui è costretto a partecipare Ca.Gi., "tesa a convincere le vittime a soddisfare le richieste estorti ve già formulate), costituendo, in particolare, la rete dei contatti intercorsi tra i soggetti "autori" della diretta attività estorsiva e gli imputati M. e C., elemento determinante a rendere inverosimile (a far naufragare) ogni ipotesi alternativa pure prospettata vibratamente dalla difesa degli imputati.

2. La Corte di Appello di Napoli, investita del gravame proposto dai predetti imputati, ha confermato la sentenza di primo grado, disattendendo tutti i motivi d’impugnazione, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

– le dichiarazioni della persona offesa Ca.Gi. dovevano ritenersi pienamente attendibili;

– le conversazioni intercettate individuate dal primo giudice come dimostrative della piena e diretta partecipazione degli imputati all’attività estorsiva, forniscono effettivamente piena prova di tale partecipazione, dovendo in particolare ritenersi infondata la deduzione della difesa del C. diretta a contestare il riconoscimento del predetto imputato come l’interlocutore di P. A. nella conversazione (n. 226) intercettata alle ore 7,46 del 7 marzo 2006, per essere stato il telefono cellulare contraddistinto dal codice IMEI… 7920, utilizzato più volte, ed anche nella specifica circostanza, dal proprio nipote P.F., non trovando tale disconoscimento un "concreto riscontro" nelle emergenze processuali, dovendo ritenersi "insufficiente", in particolare "il collegamento" esistente, secondo la difesa, ove venisse accolta la diversa individuazione dell’interlocutore, tra la conversazione de quo e quella captata sempre il 7 marzo 2006 tra P.A. e P.F. (asserita coerenza ravvisata in ciò, che mentre la prima si era conclusa con l’intesa che l’interlocutore di P. A. avrebbe dovuto chiamare qualcuno (barbabianca), nella seconda il P.A. si era lamento con il proprio interlocutore, in quanto lo stesso non aveva ancora fatto questa chiamata), deponendo del resto per la fondatezza del riconoscimento del C. come l’interlocutore di P.A. nella telefonata intercettata alle 7,46 e la conseguente non assoluta necessità dell’effettuazione di una perizia fonica, la riconosciuta disponibilità del telefonino contraddistinto dal codice IMEI… 7920 da parte dell’imputato nei giorni precedenti la telefonata di cui trattasi, il ritrovamento dell’apparecchio nella sua abitazione, nonchè la significativa circostanza che l’Imputato non aveva disconosciuto la paternità di altri colloqui intercettati lo stesso giorno e segnatamente quella n. 235 delle 10,35, ritenuta di elevata rilevanza dimostrativa del concorso nel reato;

– che la spiegazione "alternativa" fornita dagli imputati in merito alla propria condotta ed al significato da attribuire alle intercettazioni, per quanto attiene le vicende del (OMISSIS), le uniche di assoluta rilevanza probatoria, risultava in contrasto con il contenuto delle stesse, evidenziando, al riguardo, come sia la circostanza che le conversazioni delle ore 8,36 ed 8,38 fossero state effettuate a pochi minuti di distanza dall’arrivo nel cantiere del co- imputato T.V., sia il contenuto dei successivi contatti telefonici tra i due imputati, rendeva assolutamente inverosimile l’assunto secondo cui nelle conversazioni di cui trattasi si facesse riferimento ad una presentazione presso il cantiere della GMC di parenti del C., in vista di una possibile loro assunzione da parte della predetta impresa;

– che la richiesta di derubricazione del fatto contestato in truffa aggravata, ovvero in favoreggiamento o violenza privata era infondata, tenuto conto, per un verso, che delle esplicite minacce erano state comunque poste in essere nei confronti del Ca.;

che la condotta asseritamene di natura truffaldina riferibile agli imputati (e cioè l’aver falsamente rappresentato alla persona offesa una possibilità di ottenere una riduzione della somma da versare mediante l’intervento di un "amico" di C.), costituiva, in definitiva, un altro mezzo per vincere le resistenze dell’estorto;

che la falsa rappresentazione posta in essere dagli imputati, in ogni caso, era culminata in un’operazione che appariva al Ca. un’ulteriore forma di prevaricazione;

– che la richiesta della difesa del M. di escludere l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 era infondata, inserendosi la condotta dell’imputato nell’attività estorsiva in atto nei confronti della parte offesa come segmento diretto consapevolmente a rafforzare la minaccia e la violenza nei confronti della stessa, esercitata con metodi chiaramente camorristici, attraverso la evocazione esplicita e la rappresentazione visiva della forza di intimidazione del clan Piccolo ed al fine di favorirne l’attività;

– che la richiesta di entrambi gli appellanti di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena al minimo edittale andava disattesa, in quanto, a fronte delle gravi modalità dei fatti, comportanti il collegamento con esponenti della criminalità organizzata, nè l’assenza di precedenti penali nè l’entità dell’ingiusto profitto, da ritenersi per altro comunque non modesto, poteva giustificare l’applicazione dell’art. 62 bis c.p..

3. Avverso l’indicata sentenza ricorrono i difensori degli imputati.

3.1 Nel ricorso proposto dal difensore di C.L. si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata:

– con i primi due motivi d’impugnazione, tra loro strettamente connessi, per violazione di legge ( art. 603 c.p.p.) e vizio di motivazione, relativamente al rigetto della richiesta, già avanzata nel giudizio di primo grado e reiterata in quello di appello, di espletamento di una perizia fonica, onde accertare l’effettiva riconducibilltà all’imputato della conversazione telefonica in data 7 marzo 2006 intercettata con riferimento all’apparecchio con codice IMEI… 7920, evidenziando a sostegno della richiesta di annullamento, che le motivazioni addotte sul punto erano incongrue e del tutto illogiche ed apparenti, basandosi le stesse non già su di un giudizio ex ante relativo alla capacità ed attitudine della nuova prova ad incidere sul quadro probatorio già acquisito, ma su di una preliminare valutazione di completezza ed assoluta certezza della prova dibattimentale su cui si fonda l’affermazione di colpevolezza, dalla quale si fa discendere l’irrilevanza della nuova prova, avendo in particolare i giudici di appello, ritenuto inverosimili le spiegazioni fornite dagli imputati sul reale significato da attribuire ai colloqui intercorsi alle ore 8,36 ed 8,38, totalmente ignorando l’elemento di riscontro a tale spiegazione "alternativa" rispetto a quella accusatoria, rappresentato dalle dichiarazioni del teste D.T.A.;

– con il terzo motivo d’impugnazione, per assoluta mancanza di motivazione, relativamente al rigetto del motivo di appello concernente l’esatta qualificazione giuridica della condotta contestata al ricorrente, tenuto conto che in sede di gravame, era stato posto in evidenza che anche nella truffa, come nell’estorsione, la condotta dell’agente è diretta a coartare la volontà della persona offesa onde conseguire un ingiusto profitto, con la significativa differenza, però, che per aversi il primo delitto, vengono posti in essere artifici o raggiri, mentre per aversi estorsione, occorre la prospettazione di un male ingiusto, non già come fatto possibile o come eventuale, ma come un fatto certo, direttamente dipendente dal soggetto agente ovvero da soggetti al medesimo collegati. Tali problematiche, si sostiene, richiedevano un’attenta valutazione dell’elemento psicologico dei reati ed erano state del tutto ignorate dai giudici di appello, i quali, con argomentazioni sommarie, hanno ritenuto che la falsa rappresentazione di una possibilità di mediazione e di trattativa, rappresentasse esclusivamente un mezzo per vincere le resistenze opposte al pagamento di una tangente;

– con il quarto ed ultimo motivo d’impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, tenuto conto che i motivi di appello non si risolvevano in una richiesta di benevola concessione delle attenuanti, contenendo, al contrario, una compiuta illustrazione delle plurime ragioni che militavano a favore dell’accoglimento delle richiesta (modalità della condotta, personalità del reo, quale desumibile dalla sua sostanziale incensuratezza; entità del danno patrimoniale arrecato), laddove i giudici di appello avevano disatteso la richiesta, limitandosi ad evidenziale la insufficienza della sola incensuratezza a giustificarne la concessione, così applicando, di fatto, illegittimamente, la nuova formulazione dell’art. 62 bis c.p. a reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125. 3.2 Nel ricorso proposto dal difensore di M.R. si deduce:

– come primo motivo d’impugnazione, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B e D, per erronea applicazione della norma penale, relativamente alla valutazione dell’ipotesi di reato; ciò anche in relazione ad una mancata rivisitazione del fatto-reato;

– come secondo motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. D ed E, per mancata assunzione di una disamina delle intercettazioni su cui poggia il teorema accusatorio, nonchè l’assenza – altresì – di una valida motivazione per disattendere la richiesta in tal senso formulata nei motivi di gravame;

– come terzo motivo d’impugnazione, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. E, per contraddittoria, se non carente, motivazione circa la negata esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonchè per mancata motivazione, relativamente alla denegata concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Le impugnazioni proposte nell’interesse di C.L. e di M.R. sono basate su motivi manifestamente infondati e vanno quindi, entrambe, dichiarate inammissibili.

1.1 Nessun profilo di illegittimità può intanto fondatamente ravvisarsi nella sentenza impugnata, con riferimento, in primo luogo, alla decisione dei giudici di appello di disattendere la richiesta della difesa del C. di rinnovazione del dibattimento per l’espletamento di una perizia fonica volta a stabilire, con riferimento alle conversazioni captate il giorno 7 marzo 2006, se la voce dell’interlocutore di P.A. corrisponda effettivamente a quella dell’imputato.

Ed invero la motivazione addotta dai giudici di appello per respingere l’istanza di rinnovazione del dibattimento – non assoluta necessità della rinnovazione – risulta logica ed adeguata, ove si consideri, per un verso, che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, postulando una deroga alla presunzione di completezza dell’indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, e, per altro verso, che il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione Immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l’assorbente concludenza delle prove già acquisite, valorizzando a tal fine degli argomenti assolutamente logici e plausibili, quali la circostanza che il disconoscimento operato dall’imputato aveva riguardato solo una delle telefonate effettuate con il telefonino contraddistinto dal codice IMEI…7920 (quella delle ore 7,46) e non anche quelle successive;

che il predetto telefonino era stato trovato in suo possesso, al momento del fermo; la riconosciuta disponibilità del telefono di cui trattasi da parte dell’Imputato, in occasione delle conversazioni intercettate nei giorni precedenti. 1.2 Manifestamente infondate risultano anche le argomentazioni difensive svolte in ambedue i ricorsi, dirette a confutare, nelle loro polimorfe articolazioni, l’effettiva sussistenza e concludenza degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito per l’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti quali concorrenti nel reato di estorsione aggravata commesso in danno di Ca.Gi..

Al riguardo è opportuno ribadire, invero, che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti, però, tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (in tal senso, Sez. Un. 28 maggio 2003, imp. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, imp. Santapaola, rv. 230203).

Orbene, i ricorrenti, pur denunziando formalmente una violazione di legge, anche in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, più che segnalare la effettiva violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, relativamente alla rilevanza attribuita alla tesi di un diretto coinvolgimento dei ricorrenti nell’attività estorsiva al precipuo scopo di vincere le resistenze della persona offesa, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa – solo sommariamente illustrata in questa sede al paragrafo 2 dell’esposizione in fatto – e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, non contraddette da verificabili allegazioni, indicative dello svolgimento nella vicenda di una reale e disinteressata "attività d’intermediazione", svolta nell’esclusivo interesse della vittima dell’estorsione.

1.3 Manifestamente infondate – in quanto sostanzialmente ripetitive di argomenti già disattesi dai giudici di appello con adeguata motivazione – risultano, poi, anche le argomentazioni svolte dai ricorrenti per censurare il mancato accoglimento della richiesta di derubricazione in truffa aggravata del delitto di estorsione ascritto agli imputati.

Ed invero, sul punto i giudici di appello hanno evidenziato, per un verso, come le minacce poste in essere nei confronti del Ca. al fine di indurlo a cedere alla richiesta di pagamento di una tangente, furono intanto anche assolutamente esplicite; dall’altro, come "la falsa rappresentazione fornita dal M. di una sua possibilità di far intervenire un suo amico di C. (ossia il C.) per risolvere la questione in termini più accettabili", costituiva, in effetti, solo un ulteriore mezzo "per vincere le resistenze opposte dal Ca.". Orbene tale apparato motivazionale deve ritenersi senz’altro congruo, ed Immune da vizi logici o giuridici, uniformandosi esso, del resto, al costante insegnamento di questa Corte secondo cui per la configurabilità della truffa è necessario che l’agente abbia ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario e che pertanto la determinazione della stessa sia stata cagionata da un errore conseguito con il prospettare un male solo eventuale dovuto all’opera di terzi (in termini ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 5838 del 09/02/1995, dep. il 22/05/1995, Rv. 201514, imp. Avanzini).

1.4 Prive del tutto di fondamento si rivelano anche le deduzioni della difesa del M. volte a ravvisare nell’ordinanza impugnata profili di insufficienza motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.

A prescindere, infatti, dalla genericità delle argomentazioni svolte sul punto, le deduzioni difensive non considerano che, come più volte affermato da questa Corte, "la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, art. 7, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l’uso del metodo mafioso, fondato sull’esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni" (in termini Sez. 1, Sentenza n. 4898 del 26/11/2008, dep. il 4/02/2009, Rv. 243346, imp. Cutolo) e che per la sua sussistenza, pertanto, non si richiede un preventivo accertamento dell’effettiva e stabile intraneità del soggetto agente ad un sodalizio di tipo mafioso.

1.5 Manifestamente prive di fondamento risultano, infine, le censure prospettate nei ricorsi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche da parte dei giudici di appello.

In proposito occorre infatti considerare: (a) che rappresenta principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (così ex multis Sez. 1, sentenza n. 8677 del 6/12/2000, Rv. 218140, ric. Gasparro) che seppure "al fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.", non è necessario, però, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento; (b) che la sentenza impugnata reca un’adeguata motivazione sul punto, avendo evidenziato – oltre la non emersione "di alcun elemento di favorevole valutazione dell’imputato" di significativa pregnanza, non potendo definirsi modesto, in particolare, l’ingiusto profitto ottenuto, quantificato in diecimila Euro – che erano d’ostacolo alla concessione del beneficio "le gravi modalità dei fatti" che avevano comportato collegamenti "con esponenti della criminalità organizzata e l’uso di metodi camorristici". 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende – non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) – di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6423 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata il TAR:

– in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per la carenza di interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzioinadempimento dell’Amministrazione intimata in ordine al sopravvenire di una nota del Direttore dell’Area Urbanistica e Lavori pubblici dello stesso Comune del 5.08.2009 che esitava interlocutoriamente l’istanza del permesso di costruire un opificio industriale con relativi uffici ed abitazione del custode, da ubicare in agro di Conversano;

– in parte, ha disposto la conversione del rito in relazione alla domanda di annullamento della predetta nota, con la quale è stato confermato il rifiuto di provvedere sul presupposto di dover attendere gli esiti di procedimenti penali e amministrativi in verità afferenti vicende pregresse, che hanno interessato la società dante causa dell’odierna ricorrente e, per l’effetto, il TAR aveva ordinato la rimessione sul ruolo della causa, ai fini della trattazione con il rito ordinario.

Il Comune ricorrente chiede la riforma della predetta sentenza lamentando tre profili di gravame relativi alla violazione dell’art. 112 del c.p.c. in quanto il TAR:

1. avrebbe proceduto d’ufficio a disporre la conversione gravata;

2. avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto la parte ricorrente non avrebbe formulato domanda di annullamento della nota dirigenziale ed avrebbe erroneamente interpretato il ricorso di primo grado che in nessuna parte avrebbe proposto domanda di annullamento. Per questo non si poteva neanche fare applicazione dell’art. 32 del sopravvenuto c.p.a. in quanto non sui trattava di azioni connesse;

3. la nota dirigenziale era precedente al ricorso

La società appellata, con la memoria di costituzione in giudizio e con la memoria per la discussione ha eccepito la tardività del gravame e nel merito la sua infondatezza.

Alla camera di consiglio la causa è stata ritenuta in decisione.

Il ricorso è tardivo e comunque infondato.

– 1. E’ tardivo in quanto, come esattamente eccepito dall’appellata, in base alla stessa prospettazione dell’appellante, nel caso si doveva applicare lo speciale rito del silenzio di cui all’art. 21bis dell’allora vigente l. n.1034/1971, per cui l’appello andava introdotto entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza,vale a dire entro i 90 gg. dal 26.2.2010.

Il presente gravame essendo stato introdotto l’8.4.2011 è dunque irrimediabilmente tardivo.

– 2. E’ comunque anche infondato in quanto:

– la sentenza impugnata nel disporre la conversione ha fatto una corretta applicazione dei principi generali di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 ed all’art. 113 Cost. per cui la tutela dei diritti e interessi legittimi in giudizio è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e non può essere pregiudicato da formalismi non strettamente ed assolutamente necessari all’economia processuale, e del giusto processo di cui all’art. 4 del c.p.a.;

– come risultava dall’epigrafe del gravame la ricorrente in primo grado aveva specificamente richiesto l’accertamento dell’illegittimità della nota comunale, per cui esattamente la sentenza ha affermato che tale determinazione, benché meramente sospensiva, determinava un arresto procedimentale sine die producendo quindi, a tempo indeterminato, gli effetti sostanziali di un diniego; alla stessa, pertanto, va riconosciuto un valore provvedi mentale.

In conseguenza esattamente il TAR per questa parte l’ha rinviato al ruolo ordinario.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese, della presente fase, possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto;

– 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10238

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27 gennaio 2011 e depositato il 5 febbraio 2011, la società G. S.p.A., con sede in Lucca, in persona del legale rappresentante protempore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato.

Giova premettere che:

– G. S.p.A. è società a partecipazione pubblica integrale, affidataria del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale (A.T.O.) n. 1 – Toscana Nord dal 1° gennaio 2005, per convenzione stipulata con l’Autorità di ambito in data 22 dicembre 2004;

– con segnalazione pervenuta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 25 marzo 2010, un utente lamentava che la società G. S.p.A. continuava a includere nelle fatture emesse per il pagamento del servizio idrico integrato la quota di tariffa relativa ai servizi di depurazione, non dovuta a seguito della declaratoria d’incostituzionalità degli artt. 14 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e 155 comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335 del 15 ottobre 2008;

– con nota del 1° giugno 2010 l’Autorità comunicava l’avvio del procedimento istruttorio n. PS5804, inteso all’accertamento della eventuale violazione degli artt. 20, 24 e 25 lettera a) del Codice del Consumo;

– acquisite informazioni e memorie e svolta l’audizione dei rappresentanti di G. S.p.A., con nota dell’8 ottobre 2010 l’Autorità comunicava la conclusione della fase istruttoria;

– in esito all’acquisizione di ulteriore memoria presentata dalla società G. S.p.A., con il provvedimento n.. P21796, di cui alla deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato assunta nell’adunanza del 10 novembre 2010, è stata dichiarata pratica commerciale scorretta e aggressiva, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 lettera a) del Codice del Consumo, la richiesta da parte di G. S.p.A. del pagamento della tariffa di depurazione per le utenze che non fruiscono di servizi di depurazione anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 15 ottobre 2008, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 60.000,00.

Con il ricorso in epigrafe sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 24 e 25 del codice del consumo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 147156 del d.lgs. n. 152/2006 e del d.m. 1 agosto 2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione

Sotto un primo profilo, l’Autorità ha ritenuto, in modo affatto erroneo, che dalla data della sentenza della Corte Costituzionale fossero obbligatori e dovuti, ex se, la decurtazione della tariffa per la quota relativa ai servizi di depurazione e il rimborso delle relative somme già antecedentemente incassate: in effetti soltanto con l’art. 8 sexies del d.l. n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009, e a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo 30 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 febbraio 2010, tali obblighi sono divenuti operativi, onde la condotta sanzionata avrebbe estensione temporale, al limite, di pochi mesi (dal febbraio al novembre del 2010, quando G. S.p.A. ha avviato i rimborsi a conguaglio).

Sotto altro aspetto, la condotta contestata non integra alcuna pratica commerciale scorretta, in senso proprio ed effettivo, non essendosi tradotta in azioni o omissioni ingannevoli volte alla promozione, vendita o fornitura del servizio, in omissioni di natura informativa, né in minacce relative alla sospensione del servizio o al distacco dei contatori per il mancato pagamento delle somme fatturate.

A più forte ragione, e per le stesse considerazioni, la condotta non può essere qualificata come pratica commerciale aggressiva, non essendosi esplicata alcuna coercizione o indebito condizionamento sugli utenti, rispetto ai quali il ritardo nel rimborso della quota tariffaria (pari mediamente a 37 euro annui) ha prodotto danno di pochi centesimi di euro, corrispondente ai soli interessi corrispettivi.

Non sussiste nemmeno la violazione dei canoni di ordinaria diligenza esigibili dal gestore del servizio idrico integrato, in particolare con riferimento agli obblighi di rilevazione e censimento delle utenze stabiliti dalla convenzione di affidamento del servizio, rispetto ai quali l’unica autorità competente ad accertarne l’inadempimento è non già l’A.G.C.M. sebbene l’Autorità d’ambito, e/o, per gli aspetti più generali, il Comitato nazionale per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Co.Vi.R.I.).

In ogni caso G. S.p.A. si è attenuta alle indicazioni fornite con varie deliberazioni dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale, avviando il censimento delle utenze non servite dai servizi di depurazione e concludendolo nei tempi tecnici strettamente necessari; né essa poteva far luogo, prima di aver completato il censimento, alla modifica delle modalità di fatturazione e all’esecuzione dei rimborsi, mediante conguagli "straordinari" diversi dal conguaglio di fine anno, per ragioni tecnicoorganizzative obiettive.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del codice del consumo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

La sanzione pecuniaria irrogata non è ragguagliata né alla personalità del responsabile della violazione (società a capitale pubblico integrale tenuta all’osservanza delle indicazioni dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale), né alla gravità e durata della violazione (da rapportare a pochi mesi, o al massimo ad un anno), né alle condizioni economiche della società (che pur registrando un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro, consegue ricavi affatto modesti, pari a Euro 20.000,00 nel 2008 e Euro 66.000,00 nel 2009).

Costituitasi in giudizio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con memoria difensiva depositata il 13 giugno 2011, ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza del ricorso: in sintesi l’Avvocatura dello Stato ha ribadito che G. S.p.A., che avrebbe dovuto completare il censimento delle utenze sin dal 2007, non aveva provveduto a defalcare le fatture dalla quota tariffaria non dovuta nemmeno con riferimento alle utenze sicuramente non fruenti del servizio di depurazione.

A tali rilievi ha replicato G. S.p.A. con memoria depositata il 24 giugno 2011.

All’udienza pubblica del 6 luglio 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è fondato limitatamente alle censure dedotte con il secondo motivo, in relazione alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, onde deve essere accolto ai soli fini della rideterminazione della medesima nei sensi più avanti precisati.

1.1) Giova premettere un sia pur sintetico quadro di riferimento normativo.

L’art. 14 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (istitutiva del servizio idrico integrato) sin dal testo originario stabiliva che:

"La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

Il successivo art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, ferma tale previsione, modificava la disposizione precisando le modalità di determinazione dei relativi proventi e prevedendone la destinazione vincolata ad un fondo, a disposizione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, da utilizzare per l’attuazione del piano di ciascun ambito territoriale ottimale.

Il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codice dell’ambiente), nell’abrogare e riformulare le disposizioni della legge n. 36/1994, all’art. 155 comma 1 stabiliva che:

"Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’Autorità d’ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito"

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 ottobre 2008, n. 335, dichiarava l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 14 comma 1 della legge n. 26/1994, come modificato dall’art. 28 della legge n. 179/2002, sia, in via consequenziale, dell’art. 155 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento all’obbligo dell’utente di provvedere al pagamento della quota della tariffa del servizio idrico integrato per servizi di depurazione in effetti non fruiti (per non essere l’utente allacciato a pubbliche fognature servite da impianti depurativi o perché questi erano inesistenti o temporaneamente inattivi), sul rilievo della violazione dell’art. 3 Cost., ossia della disparità di trattamento, in funzione dell’assoggettamento ad una obbligazione di natura contrattuale -tale qualificandosi la tariffa del servizio idrico integrato- in difetto della corrispettiva fornitura dello specifico servizio di depurazione.

Il d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, all’art. 8 sexies stabiliva, quindi, per quanto qui interessa, che:

– "Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati" (comma 1);

– "In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L’importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d’ambito" (comma 2);

"Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione, coerentemente con le previsioni dell’allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta" (comma 4).

Il decreto ministeriale 30 settembre 2009 n. 43569, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, ha quindi dettato la normativa regolamentare concernente le modalità di rimborso della quota di tariffa non dovuta e i correlativi e strumentali obblighi dei gestori.

In particolare, per quanto qui interessa, l’ambito applicativo del decreto, e quindi sia gli obblighi strumentali dei gestori che le modalità di restituzione, è stato circoscritto ai soli utenti allacciati a pubbliche fognature, anche qualora provvedano autonomamente alla depurazione degli scarichi (art. 1 comma 5)

L’esclusione dall’ambito applicativo del decreto degli utenti non allacciati a pubbliche fognature e quindi muniti di autonomi sistemi depurativi (art. 1 comma 4) rende evidente che per questa categoria d’utenti si è ritenuta direttamente e immediatamente applicabile la disciplina legislativa di cui all’art. 8 sexies del d.l. n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009.

1.2) Così ricostruito l’ambito di riferimento normativo, deve altresì rilevarsi che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, sui gestori del servizio idrico integrato gravavano due distinti obblighi:

a) la sospensione della fatturazione della quota tariffaria riferita ai servizi di depurazione, nei confronti di utenti che non usufruivano del servizio, ossia:

– degli utenti non allacciati a pubbliche fognature;

– degli utenti allacciati a pubbliche fognature che non recapitavano in assoluto in impianti depurativi o che recapitavano in impianti depurativi non funzionanti;

b) la restituzione (rimborso) delle somme riferite alla quota tariffaria già versate dai suddetti utenti.

L’art. 8 sexies consentiva la conservazione della quota tariffaria per il servizio di depurazione soltanto "…a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati" (comma 1).

Al di fuori di tale circoscritta ipotesi, è del tutto evidente che i gestori del servizio idrico integrato non potevano continuare a includere nelle fatture la quota della tariffa riferita ai servizi di depurazione.

Soltanto per la restituzione (rimborso) delle somme corrispondenti alla quota tariffaria già versate dagli utenti il successivo comma 2 dell’art. 8 sexies ne stabiliva una temporalizzazione, con la possibilità di rateizzazione nel massimo di cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2009, rinviando per le specifiche modalità al decreto ministeriale.

1.3) Orbene, nel caso di specie, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non ha censurato, quale pratica commerciale scorretta e aggressiva, il mancato rimborso o restituzione delle somme corrispondenti alla quota tariffaria relativa al servizio di depurazione, sebbene e precisamente quella consistente "…nell’aver richiesto, contrariamente a quanto previsto dalla legge, il pagamento della tariffa di depurazione anche in relazione alle utenze idriche non servite da impianti di depurazione" (par. 62 della deliberazione del 10 novembre 2010).

Come precisato nel paragrafo 64 della deliberazione:

"…le evidenze raccolte nel corso del procedimento dimostrano che il professionista ha iniziato a esentare gli utenti che non usufruiscono del servizio depurazione dal pagamento della relativa tariffa solo nella fatturazione di settembre 2010, salvo qualche eccezione e, dunque, a distanza di quasi due anni dalla pubblicazione della decisione della Consulta e che, a tutt’oggi, le somme indebitamente percepite dalla fatturazione successiva alla pubblicazione della sentenza non sono state ancora rimborsate".

Il riferimento al rimborso pur contenuto diffusamente nella deliberazione, per quanto possa avere una qualche portata confusiva, non può valere a introdurre una modifica alla condotta contestata che, secondo quanto desumibile dal provvedimento, resta circoscritta proprio e precisamente alla mancata esclusione dalla fatturazione della quota tariffaria relativa ai servizi di depurazione.

Infatti, come ancora precisato nel paragrafo 65 la società G. (oltre a non aver predisposto un sistema di rilevamento e aggiornamento dei dati che consentisse di individuare le utenze non servite da impianti di depurazione) "…"non ha neanche realizzato un sistema di fatturazione idoneo ad evitare che gli utenti fossero destinatari di richieste di pagamento in realtà non dovute".

Nel successivo paragrafo 70 l’Autorità ha rilevato, inoltre, che:

"…la stessa Autorità d’Ambito con propria delibera del 16 dicembre 2008 ha disposto che la società G. a partire dalla fatturazione immediatamente successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08 non avrebbe dovuto fatturare la quota di tariffa relativa alla depurazione agli utenti che rientrano nella casistica prevista dalla sentenza, concedendo alla società un termine di due mesi per completare il censimento degli utenti rientranti nella casistica prevista dalla sentenza e prevedendo che la stessa avrebbe dovuto procedere al rimborso degli utenti "appena i dati fossero stati disponibili "".

E ancora nel paragrafo 75 l’Autorità ha osservato che:

"In particolare, le evidenze istruttorie dimostrano che il professionista ha continuato a richiedere la tariffa di depurazione ad un elevato numero di utenze esentabili site nei Comuni montani -circa 11.000- nonostante avesse già nell’aprile 2009 appurato che le stesse non erano servite da impianti di depurazione o da impianti temporaneamente inattivi".

2.) Alla stregua delle osservazioni che precedono, risultano infondate le censure dedotte nel primo motivo di ricorso.

Sotto un primo aspetto, infatti, la esclusione della fatturazione della quota tariffaria relativa ai servizi di depurazione era doverosa quantomeno dall’entrata in vigore della legge n. 13 del 2009, di conversione del d.l. n. 208 del 2008 (ossia dal 1° marzo 2009, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2009), poiché almeno da tale data era chiaramente enucleabile la distinzione chiarita sub 1.2) tra la sospensione della fatturazione della quota tariffaria non dovuta e la restituzione delle somme già versate dagli utenti.

Con riferimento, poi, alla qualificazione della condotta del gestore del servizio idrico integrato -consistita nella mancata esclusione dalla fatturazione della quota tariffaria non dovuta e quindi nella prosecuzione del suo incasso, quale pratica commerciale, non può dubitarsi che si tratti di comportamento commissivo, e quindi di azione afferente alla fornitura del servizio idrico integrato, svolta da professionista nell’erogazione di una prestazione di natura commerciale.

Sotto tale aspetto appaiono pienamente condivisibili i rilievi contenuti nella deliberazione impugnata (parr. 61 e 62) che richiamano la natura di attività commerciale delle prestazioni inerenti al servizio idrico integrato sull’esatto e inconfutabile rilievo che la stessa tariffa del servizio non ha natura tributaria ma costituisce "corrispettivo di diritto privato" di fonte contrattuale (il contratto di utenza).

Del pari esatte sono le considerazioni addotte dall’Autorità in ordine alla qualificazione come aggressiva della pratica commerciale, di cui al paragrafo 90, come di seguito riportate:

"la natura del servizio idrico integrato quale servizio essenziale gestito in regime di monopolio locale e in conseguenza, l’obbligo del consumatore a contrarre con il professionista e l’impossibilità di recedere dal relativo rapporto contrattuale, rappresentano circostanza idonee a obbligare il consumatore medio al pagamento di quanto richiesto o, comunque, ad esercitare una pressione sul consumatore medio tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, in quanto il consumatore è a conoscenza del fatto che una eventuale morosità può comportare il distacco della fornitura idrica".

E’ indubitabile, infatti, che l’utenteconsumatore, a fronte della inclusione nella fattura della quota tariffaria relativa al servizio idrico integrato, conglobata nel totale del corrispettivo, non poteva assumere altro comportamento se non il pagamento dell’intera somma dovuta, non potendo ovviamente defalcare la quota non dovuta se non esponendosi ad azioni legali e comunque al rischio della sospensione del servizio di acquedotto.

I rilievi svolti dall’Autorità in ordine al ritardo col quale il gestore del servizio idrico integrato, in violazione degli obblighi rivenienti dalla convenzione di affidamento del servizio e/o dei termini successivamente fissati dall’Autorità d’ambito territoriale ottimale, ha provveduto alla ricognizione e censimento delle utenze non allacciate a impianti di pubblica fognatura o seppure allacciate non fruenti del servizio di depurazione, non integrano -poi- una arbitraria valutazione della violazione degli obblighi gravanti sul medesimo gestore usurpativa delle specifiche competenze di vigilanza assegnate all’Autorità d’ambito e/o al Comitato nazionale per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.

In effetti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione al tenore delle controdeduzioni della società G. S.p.A., si è limitata a evidenziare che esse non valevano ad escludere la configurabilità di una pratica commerciale scorretta e aggressiva poiché le difficoltà organizzative relative alla ricognizione delle utenze non fruenti dei servizi di depurazione erano riconducibili a carenze gestionali proprie della predetta società.

Né può omettersi di ribadire che, secondo quanto esattamente osservato dall’Autorità, il gestore del servizio idrico non ha sospeso la fatturazione della quota tariffaria non dovuta nemmeno con riferimento alle utenze "…esentabili site nei Comuni montani -circa 11.000- nonostante avesse già nell’aprile 2009 appurato che le stesse non erano servite da impianti di depurazione o da impianti temporaneamente inattivi" (par. 75).

Da ultimo deve convenirsi con l’Autorità in ordine all’inconferenza e inconsistenza degli assunti difensivi relativi a difficoltà di esclusione dalla fatturazione al di fuori del sistema dei conguagli di fine anno, poiché quest’ultimo attiene semmai al profilo del rimborso delle somme già incassate (mediate compensazione), non anche alla possibilità di eliminare la quota tariffaria non dovuta con le opportune implementazioni dei software gestionali della fatturazione.

3.) Sono invece fondate le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso in ordine alla misura della sanzione irrogata, e ciò sia con riferimento alla durata della pratica commerciale scorretta, il cui arco temporale deve essere calibrato dal marzo 2009 al dicembre 2010, sia in relazione alla natura del gestore del servizio (società a partecipazione pubblica integrale) e all’ammontare, assai contenuto, dei ricavi (pari a soli Euro 66.000,00 nel 2009), nonché alla modestia del pregiudizio economico cagionato a ciascun utente, effettivamente riconducibile alla temporanea indisponibilità delle somme versate, pari a circa 54 euro annui al netto dell’IVA, e quindi agli interessi corrispettivi dovuti al momento della restituzione.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere quindi ridotta ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

4.) In relazione all’accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione Prima così provvede sul ricorso in epigrafe n. 1029 del 2011:

1) accoglie il ricorso in parte, limitatamente al secondo motivo di ricorso, e lo respinge nel resto, e per l’effetto ridetermina in Euro 30.000,00 (trentamila/00) l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-11-2011) 13-12-2011, n. 46017

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 18.10.2010 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale condannava C.I.L., C.V. e I.I. alla pena indicata in relazione al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, accertato il (OMISSIS).

2. Propone ricorso per cassazione, nell’interesse della legge, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari denunciando la violazione di legge.

3. Come è noto, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisone della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, In violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo Impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolltrice della norma incriminatrice.

Conseguentemente, a norma dell’art. 2 cod. pen., comma 2, e dell’art. 129 e art. 609 cod. proc. pen., comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.