Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 12-01-2011, n. 607 Reati tributari

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Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 4 marzo 2010 a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano condannava M.G., previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, con la concessione dei benefici di legge, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis commesso in Fabriano in epoca successiva al 31/10/2006.

Avverso tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), limitatamente alla omessa comminatoria delle pene accessorie di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 da parte del giudice.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come correttamente osservato dal PG ricorrente, il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, comma 1 prevede, per i delitti contemplati dal medesimo decreto, applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 c.p..

Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha omesso di comminare le previste sanzioni accessorie.

Trattandosi, nella fattispecie, di pena la cui applicazione, pur conseguendo ex lege, presuppone una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione delle pene accessorie e rinvia al Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 551 Servizi comunali

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Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto dal Comune di Brescia e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che ha accolto un ricorso del soggetto appellato in ordine all’ammontare di un contributo per assistenza disabile, relativamente alle spese assistenziali, formulando all’uopo i seguenti motivi di gravame:

Violazione dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 3, comma 2 ter del decreto legislativo n. 109 del 1998; in quanto la norma del decreto legislativo non è immediatamente applicabile in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di specificazione dei criteri per la determinazione del contributo, con particolare riferimento al numero dei soggetti componenti il nucleo familiare e concorrenti a determinarne il reddito;

Ancora violazione dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998; in quanto la disposizione del decreto legislativo suddetta non trova applicazione nel caso di ricovero definitivo in un centro assistenziale, la cui fattispecie fuoriesce certamente dal concetto di "ciclo continuativo;

Ingiustizia della condanna alle spese in primo grado, in considerazione del fatto che l’emanazione dell’atto è stato il frutto di una interpretazione normativa.

Il tutore del soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e formulando, altresì, appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi:

Errata interpretazione dell’art. 3, comma 2 ter del d. lgs. n. 109 del 1998, degli artt. 3, 12, comma 1, e 25 della Convenzione internazionale sui disabili, degli artt. 3, 23, 38 e 117 Cost., nonché contraddittorietà; essendo rilevante la sola situazione reddituale dell’assistito;

Violazione degli artt. 3, 23 e 117 Cost., dei dd.P.C.M. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, dell’art. 1 della legge n. 833 del 1978, dell’art. 2 della legge n. 67 del 2006, dell’art. 54 della legge n. 289 del 2002, degli artt. 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, degli artt. 3,12 e 25 della Convenzione di New York sulle persone disabili, oltre che motivazione carente e contraddittoria; essendo il 70% degli oneri a carico del Servizio sanitario.

Successivamente, il soggetto appellato presenta una memoria illustrativa, rilevando ulteriori provvedimenti giurisdizionali che confortano le proprie tesi.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2010.
Motivi della decisione

Si è in presenza di un appello principale, presentato dal Comune di Brescia e di un appello incidentale autonomo proposto dal soggetto appellato, entrambi diretti contro la sentenza in questa sede appellata.

L’appello principale è infondato.

Va, infatti, rilevato, come opportunamente evidenziato dal Tribunale amministrativo regionale, che il fatto che non sia stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998, non può esimere l’Amministrazione comunale dall’esaminare la situazione fattuale e reddituale del soggetto svantaggiato, essendo comunque presenti nella legislazione vigente gli elementi per tale determinazione.

Attendere un provvedimento specificativo che a distanza di dodici anni non è stato ancora posto in essere e che non si sa quando sarà emanato determinerebbe sostanzialmente la negazione di diritti che comunque sono sussistenti nell’ordinamento e, nella specie, la misura del contributo che può comunque essere individuata.

Né ha senso parlare di residenza nell’ambito familiare o di residenza presso una struttura abilitata, come pure il fatto della permanenza a ciclo continuo o meno non può porsi come discrimine significativo nella specie, trattandosi comunque di un soggetto in possesso di un reddito insufficiente per la normale esistenza, per la cui differenza il Comune deve intervenire nei limiti segnati dall’ordinamento.

E’, però, infondato il ricorso incidentale, in quanto, è fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato, essendo evidente il concorso del reddito complessivo del nucleo in parola per la sussistenza del soggetto in parola, mentre la compartecipazione del Comune (per l’assistenza al concorso del reddito) e della Regione (per le necessità sanitarie) è vicenda che trova conforto nella ripartizione degli interventi e non può pensarsi che nella specie si verta esclusivamente in ambiti di assistenza sanitaria, la quale ha solo riferimento a questioni che attengono alla salute del soggetto e non anche e non soltanto alle sue condizioni economiche.

In conclusione la sentenza di primo grado va integralmente confermata ed entrambi gli appelli – principale ed incidentale – vanno, conseguentemente, respinti.

La reciproca soccombenza consente di compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello principale;

Rigetta l’appello incidentale:

Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 7519 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Il Sig. F.F. ha impugnato con ricorso per cassazione articolato in due motivi poi illustrati con memoria il decreto della Corte di appello di Bari pubblicato il 14 febbraio 2008, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze è stato condannato a pagargli la somma di Euro 20.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento da lui promosso davanti alla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per le pensioni militari con ricorso presentato personalmente il 4 ottobre 1978, per l’annullamento del decreto 31 maggio 1978 del Ministero della difesa con cui era stata respinta la sua domanda per riconoscimento della pensione privilegiata a causa dell’infermità invalidante contratta durante il servizio militare di leva, e conclusosi con sentenza di rigetto della Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti depositata in segreteria il 30 gennaio 2007.

La Corte di appello – fissato in tre anni il periodo di ragionevole durata del procedimento presupposto – ha determinato in 25 anni il ritardo ingiustificato lamentato dal sig. F. e gli ha riconosciuto l’indennizzo di euro 800,00 per ciascun anno di ritardo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, al quale il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede, mantenendo il comportamento già tenuto nel giudizio di merito.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che la durata ragionevole del procedimento presupposto sia stata determinata in tre anni invece che in due anni, avuto riguardo alla semplicità della controversia, come era confermato dal fatto che il giudizio si fosse esaurito in una sola udienza; e che, in ogni caso, il periodo di ritardo ingiustificato sia stato calcolato in 25 anni, senza considerare che la durata complessiva dello stesso procedimento era stata di 28 anni e 3 mesi, invece che di 28 anni.

Delle due censure – mentre la seconda è indubbiamente fondata, in quanto il procedimento presupposto, essendo iniziato con il ricorso presentato il 4 ottobre 1978 ed essendosi concluso con la sentenza pubblicata il 30 gennaio 2007, è durato oltre i 28 anni erroneamente calcolati dalla Corte del merito (e, addirittura, 26 giorni dopo gli ulteriori 3 mesi indicati dal ricorrente) la prima non può, invece, essere condivisa, essendo quello di 3 anni il termine di ragionevole durata del procedimento di primo grado, secondo i parametri considerati normali dalla giurisprudenza di questa Corte e di quella della Corte di giustizia europea, in assenza di particolari motivi di urgenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè la violazione e la mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 6, parr. 1, 13 e 41 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ. – si duole che la Corte del merito abbia determinato l’indennizzo del danno non patrimoniale cagionatogli dall’irragionevole ritardo del procedimento presupposto in ragione di Euro 800,00 per ciascun anno, a fronte di una richiesta di Euro 2.500,00 per anno e senza tener conto dei criteri elaborati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e ai quali il giudice nazionale non può non uniformarsi.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è costantemente ferma nel ritenere che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, sicchè è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili.

Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha natura giuridica, anche il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunciabile dinanzi a questa Corte di legittimità.

In proposito va peraltro considerato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falis et autres c. Italia, del 6 aprile 2010), ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive di importo notevolmente inferiore a quello di 1.000,00 Euro annui normalmente liquidate, con valutazione del danno non patrimoniale che consentono al giudice nazionale di procedere, in relazione alla particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue.

Conseguentemente, non può non ritenersi ragionevole la valutazione equitativa, compiuta dalla Corte del merito soprattutto con riferimento all’assenza di una condotta sollecitatoria specifica e autonoma da parte del sig. F. pur nell’irragionevole protrarsi della durata del procedimento presupposto, che l’ha condotta a fissare in 800,00 Euro l’indennizzo per ciascuno degli anni dell’irragionevole ritardo.

3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto limitatamente al mancato riconoscimento di ulteriori 3 mesi di irragionevole durata di quel procedimento; e – cassandosi il decreto impugnato in relazione al parziale accoglimento del primo motivo e sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. – l’indennizzo spettante al ricorrente può rideterminarsi in complessivi 20.200,00 Euro con l’aggiunta all’importo di 20.00,00 euro, già liquidato con il decreto parzialmente cassato, quello di 200,00 euro, corrispondente ai 3 mesi (pari alla quarta parte di un anno) non riconosciuti dal giudice del merito.

4. Il così limitato accoglimento del ricorso e l’assenza di ogni attività difensiva, anche in questa sede, da parte dell’Amministrazione giustificano la mancata condanna – anche parziale – di quest’ultima, risultata in minima parte soccombente, al rimborso, sia pure circoscritto, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo limitatamente al mancato riconoscimento di ulteriori tre mesi di durata del procedimento presupposto; rigetta lo stesso motivo nel resto nonchè il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo parzialmente accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore del sig. F.F., della somma di 20.200,00 Euro, con gli interessi dalla domanda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1785

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 24 gennaio 2006 e depositato il 31 gennaio successivo, i ricorrenti, cittadini filippini, espongono di avere richiesto il visto per recarsi in Italia a trovare le figlie titolari di altrettanti permessi di soggiorno nella stessa Nazione, ma di avere ricevuto il diniego opposto.

Avverso tale provvedimento deducono: violazione dell’art. 4 del T.U. di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mancanza assoluta di motivazione, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria.

Concludono chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, rassegnando conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Alla Camera di Consiglio del 16 marzo 2006 la richiesta cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

In assenza di ogni utile notizia offerta dai difensori dei ricorrenti o dall’Amministrazione circa l’esito del disposto riesame, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Con esso i ricorrenti, cittadini filippini, impugnano il diniego di visto per turismo loro opposto dall’Amministrazione degli esteri, stringatamente motivato in base all’art. 4, commi 2 e 3 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostanzialmente, lamentando che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che nulla ostava al rilascio del visto che, invece, è stato rigettato inopinatamente pur sussistendo tutti i requisiti, in particolare per il visto per turismo: infatti lo scopo era quello di recarsi in visita alle figlie residenti in Roma e con l’occasione vedere anche la città. Insistono che la deroga al generale obbligo di motivazione recata dalla norma sopra riportata non può tradursi in un atteggiamento arbitrario, come peraltro stigmatizzato dal TAR in altre analoghe occasioni (sentenza n. 1778 del 2005).

La posizione non può che essere condivisa ed in assenza di ogni diversa contestazione da parte dell’Amministrazione, che non ha reso noto al Collegio l’esito del riesame, il provvedimento impugnato non può che essere annullato.

La norma menzionata nella motivazione del provvedimento dispone che il diniego è disposto dall’autorità consolare, qualora non sussistano i requisiti in capo all’interessato e che l’ingresso nel territorio italiano è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.

I ricorrenti hanno documentato l’esigenza di recarsi in visita presso le tre figlie residenti in Italia, tutte regolarmente dotate di permesso di soggiorno, producendo la attestazione di ospitalità di una delle tre signore, la polizza sanitaria e la copia del passaporto.

L’Amministrazione, nella pristina memoria di costituzione, ha rappresentato che i ricorrenti già avevano in precedenza richiesto il visto per motivi turistici, mentre in realtà avevano documentato l’esigenza di effettuare cure mediche in Italia presso la cattedra di otrorinolaringoiatria dell’Ospedale Sant’Andrea in Roma (nota dell’Università di Roma "La Sapienza" – Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 22 marzo 2005) da parte del ricorrente, affetto da una otite cronica e già visitato in precedenza presso quella struttura. In conseguenza di quest’ultima affermazione e non risultando che l’interessato fosse mai entrato in Italia, la richiesta di visto era stata negata, non essendo motivata con le vere ragioni per le quali era stata presentata. Ha sostenuto ancora l’Amministrazione che, sulla base di tale presupposto, dunque, anche la seconda richiesta era stata negata col provvedimento esaminato, dal momento che, a causa del precedente specifico, non si poteva ritenere senza dubbio scongiurato il rischio migratorio e non appariva sufficientemente dimostrato l’interesse dei ricorrenti a far rientro nel proprio Paese al termine del soggiorno richiesto.

Non si può concordare con le conclusioni opposte dall’Amministrazione, stanti le considerazioni rappresentate dal TAR nella cautelare, laddove il Collegio, seppure in diversa composizione, ha osservato che il rischio immigratorio non può assumere la veste di mera clausola di stile, bensì appare idoneo a giustificare il diniego di visto unicamente nel caso in cui risulti supportato da elementi concreti, idonei a differenziare la posizione degli interessati. (TAR Lazio, sezione I quater, ord. n. 1645/2006).

E tale non può essere la presunzione adoperata dall’Amministrazione per basare su un fatto certo, ma relativo alla precedente richiesta di visto, la prova di un fatto incerto e cioè che i ricorrenti anche la seconda volta avrebbero domandato un visto per turismo, quando invece desideravano ottenere un visto per motivi di salute.

In assenza di una diversa prospettazione da parte della resistente Amministrazione degli esteri non può che condividersi l’aspetto della censura con il quale, oltre a far valere la violazione dell’art. 4, commi 2 e 3 del Testo Unico sull’immigrazione, i ricorrenti rilevano una condotta arbitraria da parte dell’Amministrazione, manchevole di ogni idonea ostensione delle ragioni atte a sostenere il diniego di visto.

Nessuna osservazione spende l’Amministrazione sulla circostanza che il ricorrente, in particolare, ha una occupazione alla quale tornare in patria, avendo dichiarato nella richiesta di visto di essere coltivatore diretto di un fondo proprio, coltivato a cocco, riso, frutta e ortaggi, mentre in base alla giurisprudenza della sezione, anche più recente, bastano a scongiurare il "rischio migratorio" "circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia" (TAR Lazio, sezione I quater, 11 dicembre 2009, n. 12817).

Per le superiori considerazioni l’unica articolata censura va accolta con conseguente accoglimento anche del ricorso ed annullamento dei provvedimenti n. 2407 e 2411 del 16 dicembre 2005 con i quali la Cancelleria consolare presso l’Ambasciata d’Italia in Manila ha negato il visto ai ricorrenti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti n. 2407 e 2411 del 16 dicembre 2005 con i quali la Cancelleria consolare presso l’Ambasciata d’Italia in Manila ha negato il visto ai ricorrenti.

Condanna il Ministero degli Affari Esteri al pagamento di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 cadauno) per spese di giudizio a favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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