Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-05-2011, n. 11568

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 13 dicembre 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con S.A..

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza ( art. 335 cod. proc. civ.).

Il ricorso principale è basato su due distinti motivi; con entrambi viene denunziata violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e più precisamente: dell’art. 1362 e segg. cod. civ. (primo motivo) e degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. (secondo motivo); con il primo motivo viene altresì denunziato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’efficacia dell’accordo collettivo del 25 settembre 1997 ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Poichè la sentenza è stata depositata in data 8 maggio 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso; quanto all’ipotesi di censura ex art. 360, comma 1, n. 5, è stato precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) che la stessa deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze quanto alla formulazione del ricorso e alla valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto nè, con riferimento alla seconda censura, nella parte in cui si riferisce al vizio di motivazione, è rinvenibile il "momento di sintesi" nell’accezione sopra indicata.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non incide sulla suddetta conclusione la circostanza che la seconda censura di cui al ricorso riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità del termine in relazione alle quali si pone il problema dell’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criterì indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c..

Ed infatti deve osservarsi che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici, e, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi siano altresì ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.; ne consegue che l’inammissibilità della censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

All’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale in quanto, come nel caso di specie, tardivo (cfr. Cass. (ordin.) 22 marzo 2007 n. 6937).

In applicazione del criterio della soccombenza la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; tali spese devono essere distratte a favore dell’avv. Roberto Rizzo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 46 oltre Euro 2500 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell’avv. Roberto Rizzo antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13507 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.V. ricorre avverso L’ordinanza 10.6.2010 del tribunale di sorveglianza di Roma, di rigetto del reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia di applicazione del regime detentivo di cui all’art. 41 bis ord. pen. e denuncia, nell’ordine, vizio di motivazione, con specifico riferimento all’omessa acquisizione della relazione di sintesi del carcere in merito alla osservazione della sua condotta e personalità, da un lato, rilevanza della questione di manifesta incostituzionalità della disciplina normativa in relazione all’art. 27 Cost., comma 3, artt. 29 e 31 Cost., specie dopo le modifiche intervenute dell’art. 41 bis per effetto della L. n. 94 del 2009, sulle modalità trattamentali dell’altro.

Ma il ricorso oltrepassa i limiti entro i quali deve svolgersi il controllo del giudice di legittimità nella materia de qua.

Non vi è dubbio che in tema di sospensione delle regole di trattamento ai sensi della L. n. 354 del 1975 e succes. modif., art. 41 bis, comma 2 i decreti costitutivi delle limitazioni all’ordinario regime carcerario, come i decreti di proroga, devono essere dotati di congrua ed autonoma motivazione in ordine agli specifici elementi da cui risulti la permanenza attuale delle eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza correlati ai pericoli risorgenti della persistente capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata. Di conseguenza la motivazione giudiziale dovrà sfuggire dal rischio di apparire apparente o stereotipa sganciata proprio perchè tale da riferimenti di concretezza e di attualità delle misure disposte. Ma se deve convenirsi sulle regole di giudizio poco sopra esposte e peraltro riprese dai motivi di ricorso, si deve con fermezza affermare che il discorso giustificativo, nella misura in cui richiama esplicitamente i precedenti significativi del prevenuto ancorandoli alla circostanza specifica ed allarmante della partecipazione, recente, del detenuto ad un summit mafioso, di accentrata dimensione delinquenziale, sfugge ad ogni censura che sul piano di legittimità il ricorrente intende muoverle. Le censure difensive infatti, ferme restando le circostanze considerate dal giudice della sorveglianza, ne traggono significati e valutazioni distoniche rispetto a quelle giudiziali di cui peraltro omettono di denunciarne l’incongruità o la manifesta illogicità.

Il secondo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato nella misura in cui omette il dovuto apprezzamento delle considerazioni tutte che la Corte cost. – sent. n. 190/2010 – ha dedicato alla disciplina scaturente dalle limitazioni al regime carcerario ordinario apportate anche dalle recenti modifiche dell’art. 41 bis cit., ritenendole non in contrasto con l’art. 27 Cost., comma 3, artt. 29 e 31 Cost., in un contesto teso a bilanciare le opposte esigenze della persona, da un lato, e della difesa sociale dall’altro. Ebbene il ricorrente non è in grado di indicare quali diritti della persona, necessariamente compressi dalle eccezionale esigenza di ordine pubblico considerata, siano stati nel concreto conculcati, fino ad esserne al limite soppressi, con riferimento, esemplificando, alla salute, ai diritti personalissimi della personalità famiglia et similia e con riferimento a specifiche situazioni personali del detenuto. Il discorso difensivo si mantiene su un piano di genericità teso a sindacare le scelte discrezionali del legislatore, perfino addirittura insindacabili dal giudice delle leggi.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15663

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 maggio 2006 la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello di L.M.R.N. sulle seguenti considerazioni: 1) mancava qualsiasi prova che la transazione stipulata il 27 giugno 1997 con la madre ed il fratello fosse viziata da violenza morale ai sensi dell’ art. 1434 cod. civ. e perciò doveva essr confermato il rigetto della domanda di annullamento; 2) sussisteva la sua colpa grave per aver omesso quel minimo di diligenza e di perizia che le avrebbe consentito di avvedersi della palese infondatezza della sua pretesa.

Ricorre per cassazione L.M.R.N. cui resiste L.M.R.V. che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo deduce: "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5".

La censura si diffonde nel ripercorrere le doglianze formulate nei giudizi di merito, ma è inammissibile perchè non osserva l’ onere di indicare, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Erronea applicazione del disposto di cui all’art. 96 c.p.c." e lamenta che il giudice abbia liquidato il danno d’ufficio posto che le parti non hanno provato il danno lamentato e quindi manca la prova della loro esistenza.

Il motivo è inammissibile perchè manca l’indefettibile "ratio decidendi" della sentenza impugnata al fine di evidenziare l’errore di diritto in relazione alla concreta controversia.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione poichè l’interpretazione di legittimità sull’art. 366 bis cod. proc. civ., si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 05-05-2011, n. 17430 sentenza

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 13.4.2010 il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo avverso la decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata presentata da B.L. in relazione ai semestri di pena espiata dal 23.2.2006 al 23.8.2009.

In specie, il tribunale rilevava che l’ammonizione nella quale era incorso il condannato il 2.5.2006 non poteva considerarsi isolata come sostenuto dalla difesa, avendo il B. riportato due sanzioni disciplinari anche in epoca precedente (2001 e 2002).

Affermava, quindi, che avuto riguardo ai semestri di detenzione successivi andava confermata la valutazione in ordine agli attuali collegamenti dell’istante con la consorteria mafiosa alla quale è stato ritenuto appartenente, desunti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sulla base della condanna della Corte di appello di Napoli, in data 28.6.2005, in continuazione con altra precedente condanna relativa all’attività estorsiva svolta dallo stesso nel predetto contesto criminale assodativo. In particolare, sottolineava il Tribunale come il ruolo di vertice rivestito dal B. in detto sodalizio non consentisse di ritenere venuti meno i collegamenti con gli ambienti criminali in ragione della lunga carcerazione.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il B., a mezzo del difensore di fiducia, censurando l’ordinanza impugnata per manifesta illogicità della motivazione. In specie, lamenta che il Tribunale ha negato la liberazione anticipata esclusivamente sulla base della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., relativa a vicende di gran lunga precedenti ai periodi di detenzione cui si riferiva l’istanza e senza operare alcuna valutazione in ordine alla condotta del B. durante la detenzione ai fini della effettiva partecipazione del predetto all’opera di rieducazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 4-bis, comma 3-bis, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, prevede una preclusione assoluta all’applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione del capo sesto del titolo primo dell’ordinamento penitenziario (fra le quali rientra la liberazione anticipata), qualora la Procura Nazionale Antimafia ovvero la Procura Distrettuale Antimafia segnalino la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.

La liberazione anticipata è, invece, espressamente esclusa dal novero dei benefici per i quali opera il divieto ( L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, comma 1) nei confronti dei condannati per i delitti di associazione di stampo mafioso, o aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 o per altri gravissimi reati (salvo che non collaborlno con la giustizia). Ne consegue che, con riferimento alle diverse situazioni previste dall’art. 4-bis, comma 1, parte prima, Ord. Pen., il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, non consentita, invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3-bis, che viene in considerazione nei caso in esame.

L’esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto – stabilito dall’u.c., citata disposizione – di tale concessione nel caso di presunto collegamento dell’interessato con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 16748, 05/04/2006, Portulano, rv. 234674;

Sez. 1, n. 38270, 23/09/2005, Russo; Sez. 1, n. 29862, 11/12/2003, Molendino, rv. 226956; Sez. 1, n. 4421, 25/10/1993, Collura, rv.

195512).

Secondo principi consolidati la preclusione istituita dall’art. 4- bis, u.c., Ord. Pen. presuppone che l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, predicarsi sulla base di specifici elementi sintomatici una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare – a prescindere dalla entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purchè si tratti di delitto doloso – la sua sottrazione sia alle misure alternative che ai benefici penitenziari premiali. Sicchè, neppure quella espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che pure deve fondarsi su dettagliati elementi, è valutazione vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo sia per quanto attiene all’apprezzamento dei dati fattuali esposti sia, a maggior ragione, per quel che concerne il giudizio di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 11661, 27/02/2008, Gagliardi, rv. 239719; Sez. 1, n. 4195, 09/01/2009, Calcagnile, rv. 242843).

L’ordinanza impugnata, invero, non ha operato alcuna effettiva valutazione in ordine alla sussistenza di elementi di fatto idonei a ritenere attuali collegamenti con la criminalità organizzata. Il Tribunale in sede di reclamo si è limitato a ribadire sostanzialmente la sussistenza di una presunzione dell’attualità di detti collegamenti desumibile dal ruolo apicale riconosciuto al B. in sede di condanna che si pone in contrasto con i criteri ermeneutici innanzi ricordati.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

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