T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 760 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 23.4.2010 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 10.5.2011, C. SRL impugna il decreto, in data 19 febbraio 2010, del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, con il quale è stato disposto l’annullamento dell’ autorizzazione paesistica n. 10224 del 14 dicembre 2010 (concernente la pratica edilizia n. 284/09), rilasciata dalla Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano ed avente ad oggetto il progetto di realizzazione di un nuovo complesso residenziale in via Panoramica, in Comune di Toscolano Maderno.

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione e/o falsa applicazione di legge di legge (art.10 bis L. n. 241/90, art. 159 D.Lgs. n. 42/2004) per omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’originaria istanza;

2) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004; art. 4 e 82 DPR n. 616/77; art. 3 L. 241/90; DPCM 12.12.2005 – Deliberazione della G.R. n. 8/2121 del 15.3.2006 -Accordo Ministero Beni Culturali e regione Lombardia 4.8.2006); Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e travisamento dei presupposti avendo la Soprintendenza operato una nuova valutazione di merito; Travisamento dei fatti anche in ordine all’asserito difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto annullato ed all’asserito contrasto con il vincolo; Difetto di motivazione e di istruttoria del decreto impugnato; Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dei BB.CC., chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 23.6.2010 la ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva in vista di una ravvicinata fissazione del merito.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il ricorso è stato, una prima volta, trattenuto per la decisione.

Con Ordinanza collegiale 17.1.2011 n. 126 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della Comunità montana, ordinando il deposito di "copia integrale (certificata conforme all’originale) della documentazione afferente alla autorizzazione paesaggistica in data 14.12.2009 trasmessa – con la nota prot. 10227 del 14.12.2009 – dalla Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano di Gargnano alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Brescia, relativa alla pratica n. 284/2009", con rinvio per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 20 aprile 2011

In data 3.2.2011 e 21.2.2011 la Comunità montana ha quindi provveduto ad effettuare depositi documentali in esecuzione di detta ordinanza.

Alla pubblica udienza del 20.4.2011 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, C. SRL impugna il decreto 19 febbraio 2010 del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, con il quale è stato disposto l’annullamento dell’ autorizzazione paesistica n. 10224 del 14 dicembre 2010 (concernente la pratica edilizia n. 284/09), rilasciata dalla Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano ed avente ad oggetto il progetto di realizzazione di un nuovo complesso residenziale in via Panoramica, in Comune di Toscolano Maderno.

In punto di fatto parte ricorrente rappresenta:

– di essere proprietaria in Toscolano Maderno, via Promontorio di un complesso di edifici e aree di pertinenza – di cui ai mappali 1033 e 5952 del fg. 20 e mapp. 2260 del fg. 23, avente superficie fondiara di mq. 2736,

– di aver presentato al Comune, il 27.8.2009, domanda per permesso di costruire un nuovo complesso residenziale con parziale ristrutturazione dell’esistente;

– che il Comune, essendo la proprietà soggetta a vincolo ambientale paesistico, con nota 8.10.2009 prot. N. 15333, comunicava il parere urbanistico favorevole con prescrizioni e la trasmissione della pratica alla Comunità montana del Parco Alto Garda per l’ottenimento del nullaosta paesaggistico;

– che la Comunità montana del Parco Alto Garda, dopo una lunga istruttoria, comunicava, con nota 14.1.2009 prot. 10227, alla Soprintendenza di Brescia la sua approvazione, ex art. 146 e 159 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42.

– che il 19.2.2010, con atto prot. N. 1728 la Soprintendenza annullava ex art. 159, terzo comma, l’autorizzazione.

Con il primo motivo si lamenta la mancata comunicazione – ex art. 10 bis L. n. 241/90 – dei motivi ostativi, sostenendo che l’unitarietà del procedimento di rilascio del’autorizzazione comporta che si verta in ipotesi di procedimento ad istanza di parte.

Non può infine esser considerata preavviso di rigetto la nota della Comunità montana n. 10227 del 14.12.2009, di trasmissione alla Soprintendenza, dato che questa, in base all’art. 159 del D.Lgs. n. 42/04, costituisce solo comunicazione di avvio del procedimento.

La doglianza va disattesa.

Infatti, l’art. 10bis non è applicabile al procedimento intrapreso dalla Soprintendenza, secondo la disciplina transitoria ex art. 159 del D. Lgs. 42/2004, in quanto l’iter contempla un riscontro di legittimità del provvedimento emesso da un’altra autorità da compiere entro un termine stabilito a pena di decadenza, e si differenzia dal sistema a regime (e dal procedimento di autorizzazione in sanatoria) che richiedono la formulazione del parere endoprocedimentale (vincolante) del Soprintendente. (cfr. TAR Brescia 2.4.2009 n. 775)

In detta sentenza è stato chiarito che nell’ipotesi in questione il potere viene esercitato, per espressa disposizione legislativa, "fra autorità", mentre la norma invocata dalla ricorrente contempla un’istanza di parte e si correla ad un termine "ordinatorio" per l’esercizio della potestà amministrativa. L’intervento della Soprintendenza investe in linea generale l’attività del Comune ed in particolare la correttezza dell’istruttoria dallo stesso compiuta, così che normalmente è lo stesso Ente subdelegato ad essere sollecitato ad integrare la documentazione mancante o a chiarire circostanze ambigue che emergono da quella ritualmente trasmessa.

In definitiva la sussistenza, nel caso di specie, di un termine perentorio di 60 giorni per l’adozione del provvedimento rende già di per sé incompatibile il preavviso di rigetto con questa peculiare tipologia di procedimento, e in ogni caso l’incombenza in questione non si sostanzierebbe, in realtà, nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ma consisterebbe nell’enunciazione delle ragioni per le quali un’autorità ritiene che un’altra amministrazione avrebbe agito illegittimamente (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 11.6.2007 n. 1226).

La partecipazione risulta in ogni caso sufficientemente garantita dalla comunicazione di avvio del procedimento, che stimola il contraddittorio e permette l’esercizio dell’accesso procedimentale e delle altre facoltà ex art. 10 della L. 241/90.

In tale senso è del resto la giurisprudenza maggioritaria, la quale ha affermato che non si tratta di procedimento ad istanza di parte, bensì avviato di ufficio dalla trasmissione del provvedimento autorizzativo all’autorità ministeriale (cfr. TAR Salerno, sez. II, 8 luglio 2010 n. 10165; T.A.R. Salerno n 3316 del 25.6.2009; T.A.R. LazioRoma n. 3505 del 23.4.2008; T.A.R. Sardegna n 387 del 10.3.2008; T.A.R. PugliaLecce n. 3288 del 7.6.2006)).

È stato in particolare sottolineato (cfr. Cons. St., Sez. VI, 7.4.2010 n. 1971) che l’interesse pretensivo del privato al rilascio del titolo volto a consentire la modifica al bene protetto si è consumato con la statuizione sulla domanda di autorizzazione. Solo in tale fase, quindi, può ipotizzarsi l’obbligo del preavviso di rigetto, secondo la regola recata dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990, e non nel diverso procedimento di secondo grado che coinvolge il rapporto interorganico fra la Soprintendenza e l’autorità locale che ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica.

Con il secondo motivo, complesso, motivo si lamenta che la Soprintendenza avrebbe debordato dai limiti del controllo di legittimità previsti dalla disciplina di legge, operando invece una, non consentita, nuova valutazione di merito, così sovrapponendo le proprie valutazioni circa la compatibilità o meno dell’intervento proposta a quelle svolte dall’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione.

Il motivo è fondato.

Sotto un profilo d’ordine generale, deve porsi in rilievo (cfr. Ad. Plen., 14 dicembre 2001 n. 9, TAR Brescia 25.2.2008 n. 153) che l’autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesistica:

– deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto;

– deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento col mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi.

In relazione ai poteri al riguardo spettanti al Ministero, va ricordato che:

– il potere esercitato dall’Amministrazione statale sulla autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’autorità regionale (o dalle autorità subdelegate) va definito in termini di "cogestione dei valori paesistici", nel senso che esso costituisce espressione di amministrazione attiva, nell’ambito di un unitario procedimento complesso nel quale la conclusione del procedimento è appannaggio esclusivo all’amministrazione regionale (o a quella delegata da quest’ultima) soltanto nella ipotesi di diniego di autorizzazione, mentre, al contrario, ove l’autorizzazione sia accordata, essa costituisce il presupposto formale la cui comunicazione al Ministero attiva il necessario riesame del contenuto dell’autorizzazione e dà avvio, dunque, ad un’altra fase necessaria e non autonoma, nella quale il Ministero può annullare entro il prescritto termine di sessanta giorni;

– l’Autorità statale può annullare l’autorizzazione paesistica (oltre che per il vizio di violazione di legge in senso stretto e per quello di incompetenza) anche quando risulti un suo profilo di eccesso di potere (per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta); la medesima Autorità non può, viceversa, annullare l’autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnicodiscrezionali, contrarie a quelle effettuate dalla Regione o dall’Ente subdelegato;

– l’esame della domanda di autorizzazione paesaggistica da parte dell’Autorità statale deve essere coerente con il piano paesistico (ove sia stato emanato), si deve basare su un’idonea istruttoria e deve rendere un’adeguata motivazione (da cui devono risultare le ragioni poste a base della affermata prevalenza di un interesse diverso da quello tutelato in via primaria) e deve tenere conto del principio di leale cooperazione che in materia domina i rapporti tra il Ministero e le Regioni.

Fatta questa premessa sull’ambito del potere riconosciuto all’Amministrazione statale dei BB.CC., può procedersi all’esame delle concrete modalità di esercizio posto in essere nella fattispecie portata all’esame del Collegio.

Il provvedimento impugnato imputa all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Comunità montana sia carenze istruttorie sia difetto di motivazione circa la sussistenza di compatibilità del progetto in ordine ad una serie di rilievi.

Sotto un primo profilo, la Soprintendenza ha formulato rilievi sulla completezza della documentazione presentata, sostenendo la mancanza di:

– "una descrizione anche attraverso estratti cartografici dei caratteri paesaggistici del contesto e dell’area di intervento";

– inquadramento dell’ area di intervento (rilievo planivolumetrico e tavola di PRG);

– rendering fotografico anche dal Lago;

– effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico;

– testo di accompagnamento;

– opere di mitigazione.

Il rilievo è smentito per tabulas.

Il Collegio, con l’ordinanza collegiale n. 126/11, ha disposto l’acquisizione agli atti del giudizio della documentazione inviata dalla Comunità montana del Parco Alto Garda alla Soprintendenza di Brescia.

In esito a detto incombente istruttorio è stato così possibile rilevare che risultano trasmesse all’Amministrazione statale sia la relazione paesaggistica predisposta dall’arch. Bonaspetti per conto della committente sia le tavole progettuali dell’intervento.

Come posto in luce dalla C. SRL, la predetta relazione (prodotta anche dalla ricorrente come doc. n. 8) illustra lo stato attuale con varie fotografie e con estratti di antiche mappe e pone particolare attenzione alla ricostruzione storica (cfr. la ricerca catastale descritta a pag. 6 e 7), mediante la quale sono state indagate le varie stratificazioni temporali, permettendo di ricostruire la situazione originaria del comparto de quo. Nella relazione sono poi presenti diversi rendering (cfr. alle pagine 121314151617) e le trasformazioni indotte sono descritte alla pagina 12 in apposito paragrafo dal titolo: "Impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte".

Infine, la Relazione paesaggistica indica le opere di mitigazione previste alla pag. 17 (così riassumibili:

demolizione dei volumi sul retro della chiesa con il recupero delle visuali, che l’attuale edificio preclude;

recupero e riqualificazione dell’area ora occupata dal fabbricato, dietro la chiesa;

demolizioni di tutti gli edifici fatiscenti presenti sul lotto;

particolare attenzione si è posto nella ricostruzione del corpo di fabbrica parallelo alla chiesa, che viene arretrato (distanziato) rispetto all’attuale posizione della stessa;

accentuando l’effetto prospettico e valorizzando il cono ottico dalla strada pubblica;

– messa a dimora nelle fioriere, ricavate lungo la facciata verso la chiesa, di piante sempreverdi tipiche della zona, quali oleandri, lecci, olivi;

– riduzione complessiva della superficie coperta del complesso rispetto all’attuale).

Sotto altro profilo, la Soprintendenza prospetta la totale inidoneità della motivazione addotta dalla Comunità montana per argomentare il favorevole parere di compatibilità paesaggistico dell’intervento edilizio in questione, sostenendo che, per effetto della lacunosa disamina della situazione posta in essere, si sarebbero trascurate una serie di criticità.

Anche tale asserzione della Soprintendenza non regge però al vaglio critico.

Con il decreto 14.12.2009 del Responsabile del Servizio urbanistica e assetto del territorio della Comunità montana è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, visto il parere espresso dalla Commissione per il paesaggio nella seduta del 2.12.2009 (allegato alla stessa). Va rilevato che detto atto è stato rilasciato all’esito dell’istruttoria svolta dal Tecnico incaricato dalla Comunità montana (che viene allegata a detto atto "e ne costituisce parte integrante") ed aver "accertato che le opere previste sono conformi ai contenuti di cui al Piano Territoriale di coordinamento approvato con DGR 1 agosto 2003, n. 713939;" nonché " – la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; – la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area, – la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica".

A sua volta detta Commissione paesaggistica (cfr. il verbale n. 7 prodotto a seguito di istruttoria collegiale) ha effettuato le seguenti valutazioni:

" La Commissione procede alla valutazione della documentazione presentata in data 8102009protocollo 8052 e successivamente integrata in data 1122009 con protocollo 9885.

Ambito collocato all’estremo sudest del conoide verso Maderno. Il contesto è caratterizzato da costruzioni residenziali di tre/quattro piani realizzate negli anni 1970/1980.

Il complesso immobiliare oggetto di intervento è rappresentato da edifici eterogenei, nei quali gli elementi con ostativi, valutati anche attraverso il sopralluogo effettuato dalla commissione del paesaggio in data 28102009, sono riconducibili al sistema di relazione tra l’edificio d’angolo e la chiesetta, nonché al muro lungo la strada che "costituisce" il tessuto. Parimenti evidente la fatiscenza degli edifici interni, privi di valenze formali e architettoniche che contribuiscono alla definizione di un complessivo quadro di degrado, esaltato dalla presenza di manufatti incongrui (tettoie, depositi ecc.) e matericamente approssimativi, addossati sul retro della citata Chiesetta.

L’intervento, attraverso la complessiva riorganizzazione del tessuto, propone nuovi volumi, in parte collocati sugli originari sedimi e in parte distribuite sull’area verde adiacente. Uno schema aggregativo che assume come riferimento d’impianto l’edificio d’angolo sulla strada.

Un approccio sostanzialmente condivisibile, accompagnato dalla completa eliminazione di manufatti addossati alla chiesetta oltre ad una oggettiva riqualificazione del contesto. Ciò compensa il permanere di alcuni rischi connessi all’intasamento degli spazi verdi nonché una certa approssimazione di rapporto tra nuovo edificato e muro fronte strada che, tuttavia, viene mantenuto.

Il tema dell’interpretazione formali, con specifico riferimento all’edificio d’angolo (preesistenza mantenuta), appare condotto in modo sufficientemente coerente.

L’equilibrio complessivo risulta sostanzialmente mantenuto, come pure le gerarchie consolidate, seppur a fronte di un leggero sopralzo, esplicitamente dichiarato dell’edificio d’angolo.

L’interpretazione dei nuovi volumi riprende architipie recenti già presenti nel contesto di riferimento, declinando taluni stilemi d’ispirazione classica. L’insieme, pur con le insidie connaturate le vocazioni formali di questo tipo, può considerarsi sostenibile.

Tuttavia necessaria una valutazione specifica su un quadro cromatico di riferimento che dovrà essere affrontata concordato preliminarmente con la commissione del paesaggio.

Alla luce di quanto sopra, l’intervento può ritenersi assentibile sotto il profilo paesistico.".

Come si vede, la Commissione paesaggistica ha descritto la preesistenza e le caratteristiche dell’intervento edificatorio, ne ha rilevato alcune criticità pervenendo alla formulazione di compatibilità con il vincolo.

In tale contesto, risulta evidente che- andando al di là dei poteri ad essa conferiti dall’art. 159 D.Lgs. n. 4204 – la Soprintendenza tende ad sostituire una propria valutazione (ulteriore e diversa) di merito a quella posta in essere dalla Comunità montana.

Le argomentazioni svolte dalla Soprintendenza circa lo stato dei luoghi e gli effetti prodotti dall’intervento paiono poi più frutto di astratte considerazioni (pur in sé condivisibili) che di una ponderata disamina dello stato dei luoghi. Al riguardo basti richiamare quanto emerge dalla doviziosa documentazione fotografica versata in atti dalla parte ricorrente.

In ogni caso, va rilevato che l’area su cui è previsto l’intervento edilizio – che dista dal lago circa 220 ml. ed è collocato sulla parte piana del Promontorio di Maderno (v. sezione ambientale tav. 16/17; doc. n. 10) – non è inserita nel Centro Storico ed è classificata B3 di completamento. I fabbricati, inoltre, sono schermati dal lago da due costruzioni, da una cortina verde di olivi e da piante sempreverdi.

Conclusivamente il gravame va accolto.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste – alla stregua del principio victus victori – a carico della resistente Amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione statale resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22709

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 25.5.2010 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ad istanza del P.M. revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a N. L. con sentenza resa il 17.12.2001 dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, divenuta irrevocabile il 3.5.2002, sul rilievo che il condannato aveva goduto del medesimo beneficio in tre precedenti occasioni (sentenze della Pretura di Macerata del 26.6.1975, del Tribunale di Teramo del 2.12.1976, e del Tribunale di Pescara del di 11.2.1978).

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il N. deducendone l’illegittimità per violazione di legge, giacchè non dato avviso al difensore dell’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione; perchè già revocato il beneficio per cui è causa da altri giudici in executivis; perchè applicata la continuazione alle condotte di cui ai benefici revocati e, quindi, mutata la situazione detentiva; perchè non motivata, infine, l’eventuale conferma dei benefici revocati.

3. Il P.G. in sede ha depositato motivate concludendo per la inammissibilità del ricorso.

4. L’impugnazione è manifestamente infondata.

Ed invero la difesa ricorrente non ha provato alcuna nomina fiduciaria per l’udienza camerale per la quale lamenta il mancato avviso, nè ha indicato l’eventuale provvedimento di revoca già adottato in executivis e del quale quello impugnato sarebbe una replica.

Del pari generiche e prive di apprezzabile significato appaiono sia il rilievo relativo all’applicazione della disciplina in materia di continuazione, anch’essa apoditticamente affermata e priva di significative indicazioni, sia la censura relativa alla mancata considerazione di un eventuale provvedimento confermativo dei benefici revocati, del tutto genericamente evocato.

5. Il ricorso è pertanto inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Casse per le ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22799 Dichiarazione di fallimento Opposizione a dichiarazione di fallimento

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società Parcheggi Meccanizzati Roma s.r.l. con sentenza resa il 22.5.2003 che, in accoglimento della rituale opposizione della società, è stata revocata dal Tribunale con sentenza del 6.7.2005.

Questa decisione è stata impugnata dal curatore fallimentare innanzi alla Corte d’appello di Roma che, con ordinanza del 17.2.2006, ha dichiarato estinto il giudizio d’appello.

Accogliendo l’istanza in data 31.1.2006 del P.M. in sede, basata sulle risultanze della relazione redatta a mente della L. Fall., art. 33, dal curatore in quella procedura, il medesimo Tribunale ha dichiarato il fallimento della società con sentenza del 12.7.2006.

Con atto del successivo 27 luglio, la società fallita ha proposto opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento innanzi al Tribunale di Roma che con sentenza del 2.7.2008 ne ha disposto il rigetto.

Avverso quest’ultima decisione la società fallita ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui ha resistito il curatore fallimentare con controricorso illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Occorre rilevare in limine l’irricevibilità della produzione documentale allegata a corredo della memoria difensiva del resistente, cui si è opposto il ricorrente, siccome attiene a vicende estranee alla previsione del disposto dell’art. 372 c.p.c..

La preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dal resistente è fondata.

La decisione impugnata, resa a mente del disposto del R.D. n. 267 del 1942, art. 18 nel testo originario, non è suscettibile d’impugnazione innanzi a questa Corte. La sentenza di fallimento, emessa il 12.7.2006, in data anteriore alla data d’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, sottostava infatti al regime impugnatorio in vigore a quella data, tant’è che l’opposizione, proposta secondo quel rito, è stata esaminata e definita dall’organo adito con decisione resa nel merito, che ne ha logicamente presupposto il vaglio d’ammissibilità, non fatto segno di censura.

In questo contesto ricostruttivo, la pronuncia, emessa da organo di primo grado, non è immediatamente ricorribile in sede di legittimità. La sua prospettata assimilazione al provvedimento che definisce il reclamo innanzi al giudice d’appello, che rappresenta l’ordinario mezzo impugnatorio previsto dalla norma citata nel testo riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, vigente all’epoca in cui venne instaurato il giudizio d’opposizione, propone tesi priva di pregio.

Il discrimine cronologico, in relazione all’individuazione del regime dell’impugnazione, va individuato nella data della sentenza di fallimento, sì che, per ineludibile corollario, la pronuncia in esame, siccome è stata emessa nel vigore del R.D. n. 267 del 1942, soggiace alle regole processuali che, secondo tale rito, ne sancivano il controllo da parte del giudice di secondo grado. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 07-07-2011, n. 26736 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 3/8/2010, rigettava la istanza di dissequestro dell’immobile realizzato da P.F., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

11 Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 19/11/2010, ha revocato la misura cautelare, disponendo la restituzione dell’immobile all’avente diritto, sul rilievo della emissione da parte del responsabile dell’assetto del territorio del Comune di Montespertoli della ordinanza n. 238/09, con la quale è stata revocata la sospensione dei lavori previsti nel permesso di costruire 517/07 ed è stata disposta la rimessione in pristino delle opere realizzate in difformità a tale titolo abilitativo, valutando, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa, che, nel caso di specie, in sede di autotutela, non dovesse disporsi l’annullamento del predetto permesso a costruire, seppur illegittimo.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con i seguenti motivi:

– il Tribunale omette di considerare totalmente la circostanza che l’opera realizzata è abusiva non solo perchè eseguita sulla base di un permesso di costruire illegittimo, ma anche perchè eseguita in totale difformità dallo stesso illegittimo titolo abilitativo, n. 517/07.

E’ evidente, come osservato nel provvedimento genetico, applicativo della misura cautelare reale, che sussistono nella specie sia il fumus del reato ipotizzato, sia il periculum in mora.

Peraltro, si osserva in ricorso che il P. risulta imputato per il reato di cui all’art. 44, lett. b), citato decreto, unitamente al direttore dei lavori, al titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, nonchè al C.M., ovvero al soggetto che, in qualità di dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Montespertoli ebbe a rilasciare il permesso di costruire, sulla scorta del parere favorevole espresso da G.A., il quale ha emesso l’ordinanza n. 238, richiamata nel provvedimento impugnato;

– errata applicazione della legge penale, in particolare riguardo ai presupposti che giustificano il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In via preliminare la Corte osserva, in ordine alla ammissibilità della impugnazione, che la stessa. anche se prevalentemente formulata nel senso della denuncia di vizi di motivazione, contiene censure afferenti puntuali violazioni di legge, che possono essere esaminate in sede di legittimità. Come rilevato dalla pubblica accusa, nella ordinanza che ha disposto il dissequestro dell’immobile abusivo non viene affatto messa in discussione la esistenza del fumus commissi delicti, sotto il profilo oggettivo, risultando inequivocabilmente riconosciuta la illegittimità del permesso di costruire, che era stato rilasciato in favore dell’indagato.

A sostegno della restituzione dell’immobile il decidente afferma che non sussiste, allo stato, alcun motivo che giustifichi il permanere del sequestro preventivo sotto il profilo delle esigenze cautelari, pervenendo a tale conclusione col considerare che l’avvenuto esercizio di un potere amministrativo discrezionale della P.A., nel caso di specie attuatosi mediante l’ordinanza n. 238 dell’1/12/09, in relazione alla quale non appaiono sussistere profili di illegittimità, che ne possano giustificare la disapplicazione da parte del giudice ordinario, ed atteso, altresì, che non emerge dagli atti alcun elemento, neppure indiziario, che faccia emergere profili collusivi tra l’odierno appellante e il funzionario che ebbe ad emettere il permesso a costruire illegittimo.

Orbene, è evidente la erroneità in punto di diritto di siffatta affermazione, stante la piena autonomia della autorità giudiziaria in materia di provvedimenti cautelari, la cui emanazione è obbligatoria al fine di impedire che la commissione del reato si protragga o venga portata ad ulteriori conseguenze, rispetto a qualsiasi diversa valutazione della pubblica amministrazione sulla medesima questione. Va, peraltro, osservato che, con riferimento alla esclusione delle esigenze cautelari, la ordinanza è totalmente priva di motivazione, ovvero illegittimamente motivata, visto che la inesistenza di esse non viene collegata al venir meno delle funzioni di prevenzione indicate nell’art. 321 c.p.p., bensì, implicitamente, solo al rilevato venir meno dell’interesse della P.A., risultante dal provvedimento di revoca della sospensione di efficacia del permesso di costruire illegittimo.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem proceda a nuovo esame, tenendo conto degli enunciati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

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