Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 12-01-2011, n. 603 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

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Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 2 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna del Tribunale di Montepulciano, in data 5 giugno 2008, nei confronti di S.C. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commi 1 e 2 per aver indicato, nella dichiarazioni dei redditi per l’anno 2001, elementi passivi fittizi (falsa nota di credito per L. 9.000.000).

Avverso tale decisione la predetta proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e d) per erronea interpretazione della legge penale e per mancata assunzione di una prova decisiva ritualmente richiesta nel corso dell’istruzione dibattimentale, nonchè per travisamento di fatto ed erronea valutazione delle prove, con conseguente mancata assoluzione nel merito.

Deduceva in particolare la ricorrente che, nell’udienza innanzi al Giudice di primo grado, aveva richiesto, senza ottenerla, l’assunzione di un teste in controprova dei testi dell’accusa su una circostanza ritenuta rilevante in rapporto alla storicità dei fatti.

Aggiungeva che il Tribunale non ammetteva la richiesta ritenendola tardiva perchè riferita a prova autonoma.

L’istanza veniva reiterata alla Corte d’Appello con richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che, però, la Corte rigettava, rilevandone la superfluità ed osservando che la contestazione mossa all’imputata avrebbe dovuto essere contrastata con adeguata documentazione.

Di ciò si doleva dunque la S. osservando come, pur potendo il giudice ritenere irrilevante ex post l’attività difensiva, non poteva però impedirne legittimamente l’espletamento, ritenendo a priori più utile o maggiormente rilevante una diversa attività defensionale.

Chiedeva così l’annullamento della sentenza d’appello con rinvio per l’espletamento dell’attività probatoria richiesta.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente rilevato che, dall’esame della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente come la Corte d’Appello non abbia correttamente applicato il disposto dell’art. 603 c.p.p. in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

La richiamata disposizione, infatti, consente tale possibilità al giudice dell’appello solo nel caso in cui ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Si tratta, invero, di un’evenienza del tutto eccezionale poichè deve superare la presunzione di completezza dell’indagine probatoria del giudizio di primo grado, alla quale il giudice può ricorrere solo quando a ritenga necessaria ai fini della decisione (così Sez. 3^ n. 24294,25 giugno 2010).

Nel caso di specie la Corte d’Appello non però compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto superflua la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mancando di evidenziare in modo adeguato i motivi per i quali la richiesta prova testimoniale appariva irrilevante a fronte del quadro probatorio già acquisito sulla base di documentazione fiscale e bancaria.

In particolare, la Corte territoriale ha posto in evidenza soltanto l’irrilevanza della tesi sostenuta dal coimputato, poi assolto, perchè fondata su circostanze mai documentate, aggiungendo dell’assenza di riscontri agli assunti difensivi della ricorrente nella documentazione bancaria e fiscale analizzata.

Non viene dunque sufficientemente chiarito per quali ragioni la prova testimoniale non ammessa dai giudici dell’appello non avrebbe in alcun modo intaccato l’esito dell’istruzione dibattimentale che aveva condotto il giudice di primo grado alla pronuncia di condanna.

Ciò posto, deve rilevarsi che il reato ascritto alla ricorrente risulta consumato il 23 ottobre 2002.

Risulta quindi spirato il termine massimo di prescrizione in data 23 aprile 2010.

Conformemente alla richiesta del PG, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2011, n. 5016 Pensione di inabilità

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda proposta da S.M. nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere, quale invalida civile, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento, ritenendo insussistenti il requisito reddituale necessario al riconoscimento del trattamento pensionistico nonchè i requisiti sanitari prescritti per l’erogazione della indennità di cui alla L. n. 18 del 1980.

Ha proposto appello la S. censurando esclusivamente l’erroneità del giudizio emesso dal primo giudice in ordine alla interpretazione del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, comma 4, (convertito nella L. n. 33 del 1980) e sostenendo che una corretta esegesi della norma doveva indurre ad escludere la cumulabilità del reddito personale dell’invalido con quello del coniuge ai fini dell’attribuzione della pensione prevista in favore degli inabili totali.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante – sul rilievo che la pensione di inabilità e l’assegno mensile hanno una funzione diversa, prettamente assistenziale la prima e sostitutiva del reddito di lavoro dell’invalido nelle more del collocamento il secondo – e richiamando l’orientamento espressa al riguardo dalla S.C. con la sentenza n. 16363 del 2002, secondo cui la differenziazione in questione risulta conforme ai generali criteri del sistema di sicurezza sociale "che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell’intervento assistenziale pubblico", non potendo quindi trovare applicazione per la pensione di inabilità la regola stabilita dalla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies solo per l’assegno mensile.

S.M. ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi, illustrati con successiva memoria.

L’INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori che hanno poi partecipato all’udienza di discussione.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- Nel primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 118 del 1971, art. 12, L. n. 153 del 1969, art. 26 e L. n. 33 del 1980, art. 14 septies in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si sostiene che è irragionevole e si presta a dubbi non infondati di illegittimità costituzionale l’interpretazione della normativa in materia suggerita dalla sentenza impugnata nel senso che, per la pensione di inabilità, continui a trovare applicazione la disciplina per cui il reddito personale dell’invalido si cumula con quello del coniuge.

2.- Il motivo è infondato.

La questione portata all’esame della Corte va risolta tenendo presente la vicenda legislativa delle due prestazioni di assistenza – pensione di inabilità e assegno mensile – che vengono in considerazione nella presente controversia.

Nel dettare una nuova disciplina delle provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, la L. 30 marzo 1971, n. 118 previde la concessione – a carico dello Stato e a cura del Ministero dell’Interno – di una pensione di inabilità per i soggetti maggiori di 18 anni nei cui confronti fosse stata accertata una totale inabilità lavorativa (art. 12) e la corresponsione, per i periodi di incollocamento al lavoro, di un assegno mensile ai soggetti di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, con capacità lavorativa ridotta in misura superiore a due terzi (art. 1 3). Le condizioni economiche richieste dalla legge per l’assegnazione di entrambe le descritte prestazioni erano le medesime: invero, l’art. 12, comma 2, fa riferimento a quelle stabilite dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 e, a sua volta, l’art. 13, comma 1, prevede che l’assegno mensile è concesso "con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo precedente"). Pertanto, considerando quanto previsto dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (norma, quest’ultima, che stabilisce le condizioni economiche richieste per la pensione sociale), l’invalido, per aver diritto alla pensione di inabilità come pure all’assegno mensile, non doveva essere "titolare di redditi, a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a L. 156.000 annue" (così il testo originario dell’art. 26 della Legge citata).

Successivamente, il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114), interviene per elevare l’importo annuo della pensione di inabilità e quello mensile dell’assegno (art. 7), ribadendo (art. 8) che le condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili – si tratti della pensione di inabilità ovvero dell’assegno mensile – "sono quelle previste nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale" e, nel contempo, stabilendo (appunto nell’art. 3, dettato in parziale sostituzione della L. n. 153 del 1969 cit.) che le condizioni economiche necessarie per la concessione della pensione sociale consistono nel possesso di redditi propri per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue, ovvero, in caso di soggetto coniugato, di un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue.

Con il successivo intervento di cui all’articolo unico della L. 21 febbraio 1977, n. 29 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 23 dicembre 1976, n. 850) i limiti di reddito di cui al D.L. n. 30 del 1974, art. 8 (che, come già detto, richiama quelli previsti dall’art. 3 dello stesso Decreto Legge per la concessione della pensione sociale, a loro volta aumentati, per effetto della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 3 a L. 1.560.000 per il reddito cumulato e a L. 505.050 per il reddito personale) sono elevati a L. 3.120.000 annui, ma esclusivamente (per quanto qui interessa) per la pensione di inabilità: testuale è, invero, il riferimento fatto dal legislatore "agli invalidi civili assoluti di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12", mentre nessuna menzione la norma contiene degli invalidi parziali di cui al successivo art. 13.

Per questi ultimi devono quindi, per il momento, ritenersi ancora vigenti i limiti reddituali previsti dal ripetuto D.L. n. 30 del 1974, art. 3 come modificati dalla L. n. 160 del 1975, art. 3. Nel contempo, in difetto di una qualsiasi esplicita previsione in tal senso, o, quantomeno, di un sia pure implicito riferimento al D.L. n. 30 del 1974, art. 3 non vi è neppure spazio per una interpretazione del testo normativo che possa indurre ad argomentare nel senso dell’esistenza di un intento del legislatore di modificare, per la pensione di inabilità, la disciplina previgente, adottando come parametro di verifica del superamento del limite reddituale il (solo) reddito personale dell’invalido assoluto, ancorchè coniugato. In definitiva, anche l’intervento legislativo in parola non incide sul principio di sistema, per cui il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi sia per la pensione che per l’assegno, mutando soltanto – ed esclusivamente per la pensione di inabilità – l’importo massimo da considerare ai fini della verifica del superamento (o meno) del suddetto limite.

Evidentemente resosi conto dei limiti di ragionevolezza di una scelta che portava a raddoppiare, per questa sola prestazione assistenziale, il limite di reddito da prendere a riferimento, il legislatore, nel convertire il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 con la L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha aggiunto la disposizione dell’art. 14 septies, con la quale, nel mentre vengono ancor più elevati i limiti di reddito di cui al D.L. n. 30 del 1974, art. 8 – portati a L. 5.200.000 annui rivalutabili annualmente (comma 4) – contestualmente (comma 5), si stabilisce che, per l’assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17 (l’art. 17, poi abrogato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 6 disciplinava l’assegno di accompagnamento per gli invalidi minori di 18 anni), il limite di reddito da considerare è fissato nell’importo di L. 2.500.000 annue, anch’esso rivalutabile annualmente e "da calcolare con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte".

Ritiene la Corte che la norma in parola non possa essere interpretata nei sensi di cui alle recenti pronunce n. 7259 del 2009 (citata anche nella memoria della odierna ricorrente), n. 20426 del 2010 e n. 18825 del 2008, nelle quali si è affermato che, dopo la introduzione dell’art. 14 septies citato, anche per la pensione di inabilità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell’assistito, ma debba, invece, condividersi il principio, espresso da un più risalente indirizzo (vedi, in particolare, Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002, n. 12266 del 2003, n. 14126 del 2006, n. 13261 del 2007), secondo cui "Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato". Ciò per le seguenti ragioni.

Come sopra accennato, l’intervento attuato dal legislatore con l’art. 14 septies, comma 5 è chiaramente un intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell’innalzamento del limite reddituale previsto – ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti – dalla L. n. 29 del 1977.

Significativo di tale intento è che per l’attribuzione dell’assegno è, bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell’assistito, ma l’importo da non superare per la pensione di inabilità (comma 4) corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l’assegno (L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2.500.000 annue; attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle INPS, il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali è quasi tre volte superiore a quello indicato per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali a parità di importo mensile della prestazione).

La norma, inoltre, rappresenta una deroga all’orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (vedi Corte cost. sent. n. 769 del 1988 e n. 75 del 1991; vedi anche Corte cost. n. 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65 anno) e, di conseguenza, non esprime un principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari. Del resto la sua stessa formulazione letterale, che fa menzione del solo assegno – fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge – non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti a questa regola sia rimasta assoggettata.

E difatti, anche successivamente, nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 (dal titolo "requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che, con effetto dal 1 gennaio 1992, ai fini dell’accertamento, da parte del Ministero dell’Interno della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali.

Si aggiunga (così dovendosi ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla odierna ricorrente) che il giudice delle leggi (cfr. in particolare le citate sent. n. 769/88, n. 75/91) ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l’omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all’opportuno adeguamento dei livelli di prestazione, appartiene alla discrezionalità del legislatore. Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l’aggravamento, anzichè l’eliminazione, dei difetti di coerenza con esso. E, sempre sul piano del sistema costituzionale, mette conto rilevare come l’attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all’assistenza dell’invalido) di un rilievo preclusivo dell’intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Nè possono considerarsi ostative alla suesposta interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte costituzionale (vedi, in particolare Corte cost. n. 88 del 1992 e n. 400 del 1999 citate nelle sentenze di questa Corte più sopra indicate e qui non condivise), secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l’assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello); trattasi, infatti, di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell’ultrasessantacinquenne alla pensione sociale (ovvero all’assegno sociale sostitutivo della prima L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), ossia una questione del tutto diversa da quella all’esame di questa Corte e che, d’altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione (sempre per la pensione sociale) di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell’invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva.

Infine, non può non rilevarsi che la L. n. 118 del 1971, art. 13 – che come sopra ricordato, disciplina l’assegno mensile di invalidità – è stato recentemente sostituito ad opera della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, (disposizione non tenuta presente nelle citate decisioni di questa Corte), il quale, testualmente, stabilisce che "agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12".

Si tratta, all’evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle "condizioni" (comprese, quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione. Ma il prendere a riferimento, a tal fine, le "condizioni" stabilite per l’assegnazione della "pensione di cui all’art. 12", determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è, di per sè, indicativo del fatto che tale disciplina – anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti – è diversa da quella nel frattempo dettata (si ripete, con la L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5) per l’assegno mensile, non avendo senso, invero, una simile formulazione normativa ove le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per l’assegno e, dunque, si dovesse dar rilevo al solo reddito personale dell’invalido, ancorchè coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi.

3.- Deve, in conclusione, ritenersi giuridicamente corretta l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (come nella concreta fattispecie) l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola.

4.- Il ricorso va, quindi, rigettato (restando evidentemente assorbita l’ulteriore doglianza della ricorrente in ordine alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese di lite).

5.- Sussistono giusti motivi, desumibili anche dalle oscillazioni giurisprudenziali di cui si è dato conto in motivazione, per compensare interamente tra la ricorrente e l’Inps le spese del presente giudizio, mentre non deve provvedersi in ordine alle spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese nei confronti dell’Inps; nulla sulle spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-11-2010) 17-02-2011, n. 5861 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.F. e S.M., imputati del reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), in danno di I.L. C., in concorso tra loro, appellavano avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 17.2.2003 con la quale, esclusa la contestata aggravante, erano stati riconosciuti colpevoli del reato loro contestato e condannati alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno oltre alle spese ed ai danni in favore della parte civile.

Con il motivo principale è stata invocata l’assoluzione per entrambi gli imputati, sostenendo, in sintesi la mancanza di qualsiasi violenza in danno della donna che era andata in giro con i due giovani uno dei quali conosciuto da tempo e con il quale aveva avuto in precedenza rapporti sessuali, e che si era mostrata consenziente o, comunque, ritenuta da entrambi gli imputati, tale.

In subordine è stata chiesta la riduzione della pena.

2. La corte d’appello di Catania, con sentenza del 24 giugno 2009, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 17.2.2003 appellata da A.F. e S.M., concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, determinava la pena della reclusione in anni tre e mesi sei per ciascuno degli imputati e confermava nel resto la pronuncia del primo giudice.

3. Avverso questa pronuncia il Procuratore Generale e gli imputati propongono ricorso per cassazione.
Motivi della decisione

1. I ricorsi degli imputati, articolati in un unico motivo, con cui si dolgono del vizio di motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alla prova del fatto, sono inammissibili.

2. Deve premettersi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e), sussiste solo allorchè essa mostri, nel suo insieme, un’intrinseca contraddittorietà ed un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi e l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata.

La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio -le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Quindi il controllo in sede di legittimità dell’osservanza dell’obbligo della motivazione non può trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito; nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento; sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte.

Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo – tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso – l’identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sull’allegata inesistenza o manifesta illogicità della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l’omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l’onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. 3. In particolare la sentenza impugnata ha dato sufficiente, seppur assai concisa, e comunque non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità degli imputati.

Ha ritenuto la Corte territoriale che è stato provato che la parte offesa, allorchè venne sospinta ad entrare in una cabina del lido (OMISSIS), dove subì, ad opera dei due giovani con i quali si trovava in compagnia per andare in discoteca, un rapporto sessuale.

L’asserito consenso al rapporto sessuale risultava smentito dalla presenza di lividi nella parte interna delle grandi labbra.

Specificamente i giudici di merito hanno valutato le dichiarazioni rese dalla parte offesa e le hanno ritenute prive di astio o rancore, e quindi assolutamente credibili nella parte in cui la donna aveva riferito di essere stata costretta a subire, ad opera dei due imputati, rapporti sessuali, contro la sua volontà.

Si tratta di una valutazione in fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa dei ricorrenti invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l’altro che la difesa ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia.

Le censure dei ricorrenti implicano quindi null’altro che una diversa valutazione di tali elementi di fatto considerati dalla sentenza impugnata, e on motivazione sufficiente e non contraddittoria, come probanti della penale responsabilità dell’imputato.

Esse pertanto si appalesano inammissibili.

5. Il ricorso del Procuratore Generale, articolato in un unico motivo, con cui si duole della concessione agli imputati delle attenuanti generiche, è invece fondato.

La Corte d’appello ha accolto il motivo d’appello con cui gli imputati appellanti invocavano la concessione delle attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena. Ma non ha offerto alcuna ragione del riconoscimento di tale attenuante.

Pertanto, va ribadito in diritto – come più volte affermato da questa Corte (Cass., Sez. 1^, 4 novembre 2004 – 2 dicembre 2004, n. 46954) – che la concessione o meno delle attenuanti generiche è sì un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice; ma quest’ultimo è tenuto a motivare seppur nei soli limiti atti a far emergere la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato e alla personalità del reo.

In mancanza di alcuna motivazione, la censura del Procuratore Generale risulta fondata.

5. Pertanto il ricorso del Procuratore Generale va accolto limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche.

L’impugnata sentenza va quindi in questa parte annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catania.

I ricorsi degli imputati vanno invece dichiarati inammissibili.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania; dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati e li condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno di essi, al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1776 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnato provvedimento sanziona ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008 le seguenti opere, perché realizzate senza titolo edilizio e in immobile nel centro storico e con vincolo imposto dal Ministero per i beni e le attivita" culturali:

1. rifacimento dei solai interni dell’appartamento ad una quota inferiore rispetto al piano originario, determinando un incremento delle altezze interne delle due soffitte;

2. lucernari sulle falde del tetto;

3. bagno ricavato (senza deposito di denuncia di inizio attività) nella camera da letto, che seppur esistente al momento dell’acquisto era originariamente in materiali precari;

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta fondata, salvo alcune precisazioni, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che l’ordinanza impugnata non può avere corso perché è stata presentata domanda di sanatoria successivamente all’atto impugnato (domanda prot. n. 60797 del 18 novembre 2010) è (fatto salvo l’esito della citata domanda) priva di rilievo quanto alla legittimità dell’atto impugnato, perché ad esso successiva;

– la censura alla quale rileva che l’Amministrazione non ha verificato, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, la possibilità di sanatoria va respinta perché l’eventuale richiesta di sanatoria è una opzione della quale è onerato l’autore dell’illecito edilizio e non l’Amministrazione, che è invece tenuta – una volta constatato l’abuso – ad adottare le conseguenti attività sanzionatorie;

– la censura la quale rileva che l’Amministrazione non ha verificato, prima dell’adozione dell’impugnato provvedimento, la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria va respinta, ma con le seguenti precisazioni: la sanzione che appare da irrogare agli abusi che risultano realizzati e che sono descritti nell’atto impugnato è effettivamente di natura ripristinatoria (ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e seguenti, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 16, commi 4 e seguenti, della legge regionale n.15/2008); gli abusi, però, non appaiono sanzionabili – con preannuncio di acquisizione gratuita al patrimonio comunale – ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008, posto che gli abusi descritti in quest’ultima disposizione non risultano coincidenti con quelli che risultano realizzati da parte ricorrente;

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione circa l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere all’adozione del provvedimento risulta – salvo quanto precisato nell’alinea che precede – infondata poiché l’atto impugnato dà conto adeguatamente sia dell’abuso riscontrato sia della conseguente e dovuta reazione sanzionatoria dell’Amministrazione;

– la censura la quale lamenta che dalla realizzazione delle opere è intercorso un lungo lasso di tempo, sicché si è ingenerata una posizione di affidamento, sacrificabile solo di fronte all’esistenza di un evidente interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, risulta da respingere sia perché non è fornita da parte ricorrente nessuna prova di una notevole risalenza degli abusi, sia perché l’interesse perseguito dall’impugnato provvedimento non risulta essere soltanto il ripristino della legalità ma anche e soprattutto la tutela di beni immobili oggetto di vincolo;

Considerato pertanto che il ricorso risulta infondato, ma con le precisazioni sopra indicate;

Considerato che, per l’effetto, il ricorso va respinto, fatte salve, però:

– l’esito della sopra citata domanda di sanatoria prot. n. 60797 del 18 novembre 2010;

– l’irrogabilità delle sanzioni edilizie diverse da quelle di cui all’articolo 15 della legge regionale 15/2008, e sopra indicate;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00 (mille/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe, così come precisato in motivazione.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Tivoli, le liquida in Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.