Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26872 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 7.12.07 – 24.1.08 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame interposto da O.R. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto la domanda, proposta nei confronti dell’INPS, intesa ad ottenere l’adeguamento al costo della vita del sussidio per lavori socialmente utili (LSU) in relazione all’anno 2000, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ O. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’INPS, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 647 e 324 c.p.c. sul giudicato esterno, per non essersi l’impugnata sentenza adeguata alla giurisprudenza secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con giudicato (nella specie, decreto ex art. 633 c.p.c. che aveva ingiunto all’INPS di pagare all’ O. l’adeguamento del sussidio per LSU relativo all’anno 1999), l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel provvedimento passato in cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche ove il successivo giudizio abbia un diverso petitum nell’ambito di un rapporto di durata come quello dedotto in lite; l’applicazione di tale principio – prosegue il ricorrente – prescinde (contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale) dall’instaurarsi o meno d’un nuovo rapporto giuridico fra le parti (vale a dire di un nuovo progetto di LSU), vistane la stretta continuità e i fondamentali elementi dì comunanza con il pregresso.

Con il secondo motivo – che del primo costituisce lo sviluppo – il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, artt. 1, 5, 6 e 8 nella parte in cui l’impugnata sentenza ha asserito che il sussidio per LSU, ancorchè corrisposto periodicamente in maniera continuativa, costituisce una prestazione non unitaria, ma frazionabile in una pluralità di prestazioni ciascuna correlata a singoli diversi rapporti giuridici che si instaurano di volta in volta per effetto dell’approvazione di uno specifico progetto di LSU e dell’inserimento del singolo lavoratore nella sua esecuzione.

I due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè strettamente connessi – sono infondati.

In realtà – come questa S.C. ha già avuto modo di statuire ripetutamente proprio in tema di pagamento del sussidio per lavori socialmente utili (cfr., ex aliis, Cass. 25.11.2010 n. 23918), con orientamento cui va data continuità il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi fra le stesse parti aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive.

Sostiene, ancora, il ricorrente che, contrariamente a quanto suppone la sentenza impugnata, lo svolgimento di LSU non configura un unico rapporto trilatero (ente utilizzatore del progetto – lavoratore -> INPS), bensì due distinti rapporti, sebbene connessi: il primo fra ente utilizzatore del progetto e lavoratore, il secondo fra quest’ultimo e l’INPS; a sua volta l’ente previdenziale rimarrebbe estraneo all’espletamento del rapporto lavorativo "sui generis" in cui consiste il progetto, restando obbligato all’erogazione del sussidio rispetto al quale l’approvazione e l’avvio del progetto integrerebbe mero presupposto esterno.

In altre parole, pur nell’ipotesi di una pluralità di progetti nel corso degli anni, a mutare sarebbe soltanto, di volta in volta, il rapporto fra ente utilizzatore del progetto e lavoratore, mentre quello fra costui e l’INPS resterebbe sempre lo stesso, sostanzialmente indifferente alle vicende del primo, tanto che la rivalutazione del sussidio è previsto su base annuale mentre il progetto di LSU non necessariamente coincide con l’anno solare.

Osserva, invece, questa S.C. che la diversità di progetti da cui deriva l’utilizzo in lavori socialmente utili comporta la diversità e l’autonomia della prestazione erogata dall’INPS. Nè è vero che il rapporto fra il lavoratore e l’INPS resterebbe sempre lo stesso: come correttamente notato dalla sentenza impugnata, la disciplina dell’istituto (LSU) prevede che, intervenuta l’approvazione del progetto, segua l’assegnazione del lavoratore al progetto medesimo, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di professionalità da parte sua (D.Lgs. n. 468 del 1977, art. 6, comma 1, 4 e 5), il tutto a riprova dello stretto legame del titolo della prestazione per cui è causa con il singolo progetto alla cui attuazione collabora il lavoratore socialmente utile.

Dunque, non merita censura l’impugnata sentenza, che – sull’esatta premessa per cui ogni singolo progetto di LSU da luogo a nuovo e separato rapporto con il lavoratore – è giunta alla conclusione che l’ O. non ha provato l’identità fra il rapporto per LSU che lo aveva visto impegnato nel 1999 (e per il quale aveva goduto dell’adeguamento del sussidio grazie al summenzionato decreto ingiuntivo, non opposto) e quello relativo, invece, all’anno 2000 (oggetto del presente contenzioso).

Ricordato, infine, che ex art. 2697 c.c. l’onere di dimostrare i presupposti di fatto di un giudicato esterno incombe su chi lo invochi, correttamente l’impugnata pronuncia lo ha escluso proprio per mancanza di prova, che sarebbe dovuta consistere nella produzione del progetto approvato di LSU, posto a base del sussidio percepito dall’ O. per l’anno 1999 in forza del suddetto decreto ingiuntivo, per verificarne l’identità o meno rispetto a quello oggetto della pretesa per cui è causa e relativo al 2000. 2- Con il terzo motivo l’ O. si duole di omessa risposta al motivo di gravame che aveva avanzato, in subordine, nel proprio atto d’appello, motivo in base al quale l’aumento del sussidio di LSU disposto con la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, doveva intendersi come non comprensivo dell’adeguamento annuale previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8.

Il motivo è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili.

Si premetta che, in sostanza, con tale mezzo l’odierno ricorrente deduce non già un vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso, bensì un’omessa pronuncia su una questione di diritto su cui era stato incentrato uno dei motivi di gravame, vale a dire un error in procedendo che, per costante insegnamento di questa Corte Suprema, va denunciato – a pena di inammissibilità – ai sensi non già dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (o del n. 3), bensì del n. 4 in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 11.11.2005 n. 22897; in senso conforme v. ancora, ex aliis, Cass. 27.9.2000 n. 12790; Cass. 7.7.2004 n. 12475; Cass. 26.1.2006 n. 1701;

Cass. 14.2.2006 n. 3190; Caiss. 22.11.2206 n. 24856).

Ne consegue, altresì, che il motivo andava corredato – sempre a pena di inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie, vista la data di deposito della sentenza impugnata) – da apposito quesito di diritto (secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C., cui si ritiene di aderire in forza dell’insuperabile tenore letterale dell’art. 366 bis c.p.c.: Cass. 21.2.2011 n. 4146; Cass. 25.1.2010 n. 1310; Cass. 23.2.2009 n. 4329;

contra v. Cass. 10.9.2009 n. 19558; Cass. 20.6.2008 n. 16941), quesito che – invece – non è stato formulato.

Da ultimo, a riguardo il ricorso non risulta neppure autosufficiente, noto essendo che, ove si denunci un’omessa pronuncia su uno dei motivi d’appello, nel corpo del ricorso deve trascriversi il motivo medesimo in modo completo o, almeno, nelle sue parti salienti (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. 2.5.2010 n. 11477).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, giacchè il ricorso introduttivo della lite è stato depositato anteriormente alla novella dell’art. 152 disp. att. c.p.c. di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7212

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nel caso di specie il Questore di Roma ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 e 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata.

Sulla questione relativa alla conversione del permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, la giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883) formatasi sulla base del testo dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98 prima della modifica apportata con la L. 15/7/09 n. 94 aveva sostenuto che:

a) alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c. (Sez. VI: 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710);

b) tale conclusione non è smentita dall’introduzione nell’art. 32 del comma 1 bis (ed 1ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002, riferendosi il comma 1 e il comma 1bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei "minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile", dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi (Sez. VI, 13 aprile 2005, n. 1681);

c) il minore sottoposto a tutela dispone del requisito per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 286/98 se non vi ostano i requisiti di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 286/98.

Ne consegue che – facendo applicazione dei suddetti principi – affermati dalla giurisprudenza con riferimento al testo dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 anteriore alla modifica normativa intervenuta con la L. 15 luglio 2009 n. 94 – il ricorrente disporrebbe dei requisiti per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno per minore età.

La sua posizione sarebbe quindi disciplinata dal primo comma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 in quanto egli non rientrerebbe nel novero dei cosiddetti "minori stranieri non accompagnati".

Con la L. 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, il Legislatore ha modificato il testo dell’art. 32 commi 1 e 1 bis prevedendo anche per i minori affidati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 184/83, ovvero sottoposti a tutela, la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età alla condizione della previa ammissione – per un periodo non inferiore a due anni – in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato

e dunque estendendo anche alla suddetta categoria il medesimo regime prima esistente per i "minori stranieri non accompagnati".

La Questura di Roma ha applicato al caso di specie il testo novellato dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

Pertanto, dopo aver rilevato che il ricorrente – nato il 20/2/92 – risulta presente in Italia in data 25/6/09, che ha ottenuto il provvedimento di tutela ed il permesso di soggiorno per affidamento con scadenza alla data di compimento della maggiore età, ha dichiarato che il ricorrente non dispone dei requisiti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno non essendo stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato, ed ha quindi respinto la sua istanza.

Ritiene però il Collegio, richiamando la propria giurisprudenza sul punto e quella del Consiglio di Stato, che alla fattispecie in esame, debba essere applicato il disposto di cui all’art. 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale.

Il Consiglio di Stato, con riferimento alla prima modifica apportata con la L. 189/02 all’art. 32 del D.Lgs. 286/98, che aveva previsto per i minori non accompagnati la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro solo a condizione dell’ammissione al percorso di integrazione sociale e civile di due anni, aveva già rilevato che "Detti requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore dei menzionati commi, non abbia avuto a disposizione – a partire da tale momento – il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva" (cfr. Cons. Stato Sez. VI 27 giugno 2007 n. 3690).

Lo stesso Consiglio di Stato, con la successiva decisione della Sesta Sezione n. 2951/09 ha ribadito "l’impossibilità di applicare la norma a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni" in quanto altrimenti la norma avrebbe efficacia retroattiva in quanto imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Con riferimento alla novella introdotta con la L. n. 94/09, lo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare, con ordinanza n. 4232/10, ha ribadito quanto già dichiarato con riferimento alla modifica apportata con la L. 189/02: i nuovi requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non abbia avuto a disposizione – a partire da tale momento – il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione della sua istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-01-2012, n. 752 Pensione cristallizzazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 13.6.2006, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 12.3.2002, dichiarava il diritto di C.A.B. nei confronti dell’INPS al trattamento minimo nella misura "cristallizzata" spettante alla data di cessazione del diritto alla integrazione sulla pensione cat. VO nella misura già erogata di Euro 154,16 mensili dal 1.1.1986 e di Euro 166,51 dalla data del Giugno 1996, oltre ai successivi aumenti di perequazione automatica. Dichiarava insussistente l’indebito contestato dall’INPS per il periodo 1.1.1986 al 30.6.1996 con lettera del 15.11.1996. Condannava l’INPS al pagamento in favore della ricorrente della pensione di vecchiaia nell’importo al giugno 1996 oltre i successivi aumenti perequativi come per legge ed al pagamento delle differenze sui ratei maturati oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Confermava le spese di cui alla sentenza appellata (complessivi Euro a carico dell’INPS) e condannava l’INPS al pagamento delle spese di appello come da sentenza.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la C.L. quale erede della C.A.B. con tre motivi; resiste l’INPS con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 nonchè del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1 e 4. Andavano distinti le rispettive voci per spese e per onorari.

Il motivo è infondato in quanto era onere della parte ricorrente specificare i titoli che si intendeva far valere onde dimostrare che le spese erano state liquidate al di sotto dei minimi e che, quindi, il ricorrente ha un interesse concreto all’impugnazione. Il quesito di diritto formulato non ha peraltro riferimento alcuno alla fattispecie esaminata.

Con il secondo motivo si allega l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo. Non si era distinto tra competenze ed onorari e quindi non era possibile accertare se erano stati rispettati i minimi.

Anche tale motivo appare infondato per quanto sopra detto: era onere del ricorrente attraverso una ricostruzione e documentazione puntuale dei titoli spettanti dimostrare la lesione dei minimi tariffari, onere non assolto con la mera indicazione di voci (peraltro senza la somma dovuta), priva di riscontri e della documentazione necessaria, in chiara violazione del disposto di cui all’art. 369 cpv. c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo (che con memoria si è specificato riguardare sempre le spese di prime cure) si deduce la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1983, artt. 64 e 60 e dell’art. 4 della Tariffa professionale forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994 nonchè dell’art. 1 del D.M. stesso di approvazione della detta tariffa.

Sul motivo si richiama quanto detto supra: è mancante la documentazione in ordine ai vari titoli vantati, alcuni accompagnati nell’elenco con il termine "risulta" ovviamente in palese violazione dell’art. 369 cpv. c.p.c., n. 4. Peraltro il quesito di diritto è formulato senza alcun riferimento alla fattispecie concreta.

Si deve quindi rigettare il ricorso; stante l’epoca del deposito del ricorso di primo grado e la natura della controversia, nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-02-2012, n. 2731 Reintegrazione o spoglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7/4/99 M.D. chiedeva la reintegra nel possesso di una stradella attraverso la quale accedeva al proprio fondo; assumeva di essere stato spogliato del relativo possesso dalle confinanti C.D. e M. che avevano apposto una catena che impediva il passaggio.

Il Pretore di Agrigento dichiarava inammissibile il ricorso perchè l’azione di spoglio era stata proposta dopo oltre un anno dallo spoglio.

Il M. proponeva appello al quale resistevano C.D. e M..

La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 15/3/2005 dichiarava inammissibile l’appello per tardività rilevando che l’ordinanza pronunciata sul ricorso possessorio aveva natura di sentenza in quanto aveva deciso sulla domanda senza fissare l’udienza per la trattazione del merito e aveva provveduto sulle spese; ciò premesso, rilevava che il provvedimento, depositato il 29/6/1999, era stato notificato al procuratore del ricorrente l’1/7/1999 e pertanto, l’appello, proposto con citazione notificata il 7/6/2000, era tardivo perchè proposto oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c..

M.D. propone ricorso affidato a due motivi. Resistono con controricorso C.D. e M..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 325 c.p.c., artt. 170 e 285 c.p.c..

Il ricorrente osserva che il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c., decorre, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., dalla data di notificazione della sentenza, ma, nella fattispecie, non poteva essere applicato il suddetto termine breve perchè la sentenza non era mai stata notificata; infatti la notifica della sentenza deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., a istanza di parte e a norma dell’art. 170 c.p.c., mentre dalla certificazione dell’Ufficiale Giudiziario risultava che la notifica era stata eseguita ad istanza del cancelliere della Pretura di Agrigento e pertanto doveva essere qualificata comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e non notifica idonea ai fini della decorrenza del termine breve; il termine lungo non era decorso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa nel giudizio possessorio in quanto, per l’unificazione della fase interdittale e di quella del merito possessorio operata dal pretore, non era stato posto in grado di esercitare il proprio diritto di difesa.

3. Il primo motivo deve essere rigettato perchè l’appello era effettivamente inammissibile in quanto era passata in giudicato l’ordinanza-sentenza del Pretore in data 25/6/1999, dichiarativa della decadenza dall’azione di spoglio.

Infatti, avverso la suddetta ordinanza, in data 2/7/1999 il M. aveva proposto reclamo dichiarato inammissibile in data 21/10/1999 dal Tribunale di Agrigento perchè il provvedimento reclamato aveva natura di sentenza avverso la quale non doveva essere proposto, ma atto di appello; nel provvedimento emesso in data 21/10/1999 (contenuto nel fascicolo ed esaminabile attesa la natura processuale della censura) il giudice del reclamo aveva dato atto della notifica del reclamo da parte del M. e dal fascicolo risulta che il reclamo era stato notificato il 10/7/1999.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo non era impugnata, ma il M. solo in data 7/6/2000 proponeva appello avverso la sentenza – ordinanza già reclamata.

Pertanto, nella fattispecie non risulta applicabile, per l’impugnazione, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., ma il principio generale (desunto dall’art. 326 c.p.c., comma 2), secondo il quale ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c., la notifica dell’impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notifica della sentenza e tale equiparazione opera sia in relazione al soccombente, che dopo aver proposto la prima impugnazione ne proponga un’altra, davanti al medesimo organo giurisdizionale o con un altro mezzo davanti ad un organo diverso, sia in relazione alla parte destinataria della notifica dell’impugnazione (Cass. 20/10/2004 n. 20547, Cass. 21.7.2000, n. 9569; Cass. 18.5.1999, n. 4807; Cass. 12.11.1993, n. 11176; Cass. 7.9.1995, n. 9415).

Nel caso di specie, l’impugnazione dell’ordinanza in questione, mediante reclamo al Tribunale di Agrigento con ricorso del 2/7/1999 equivaleva, agli effetti della decorrenza del termine per l’impugnazione, alla notifica dell’ordinanza e ciò sia in relazione alla parte impugnante ( M.D.) che alla parte destinataria della notifica del reclamo ( C.D. e C.M.).

Da ciò discende che a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., il ricorso per Cassazione doveva essere proposto entro 60 giorni dal deposito del reclamo al Collegio avverso il medesimo provvedimento che costituisce in sè, indipendentemente dalla sua inammissibilità nella fattispecie, un mezzo di impugnazione dell’ordinanza; infatti il principio secondo cui la notificazione dell’impugnazione, ancorchè quest’ultima sia inammissibile o improcedibile, equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, si applica anche nell’ipotesi in cui la dichiarazione d’inammissibilità o d’improcedibilità non precluda la proponibilità di un diverso rimedio, il quale, quindi, deve essere notificato nel termine "breve" decorrente dalla proposizione dell’impugnazione originaria (Cass. 29.11.1994, n. 10177; per l’affermazione di identici principi, v. da ultimo, Cass. 29/1/2010 n. 2055).

Nel caso concreto, l’appello, come detto, fu proposto solo in data 3/6/2000, ossia addirittura dopo oltre 60 giorni dall’ordinanza del 21/10/1999 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato inammissibile la prima impugnazione, come detto notificata il 10/7/1999.

Ne discende che deve essere confermata, seppure con motivazione diversa, la sentenza impugnata e deve essere rigettato il primo motivo con il quale si censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. 4. Il secondo motivo, ove si censura l’unificazione della fase interdittale e di quella del merito possessorio, resta assorbito dal rigetto del primo motivo, per effetto del quale resta confermata l’inammissibilità dell’appello con conseguente passaggio in giudicato dell’ordinanza-sentenza.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alle controricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.