Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2012, n. 13152 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in favore del lavoratore in epigrafe al computo del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nell’indennità di anzianità e nel TFR nonchè negli istituti collaterali.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la quale risulta conferito mandato "nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione" all’avv.to T. S. in sostituzione del precedente procuratore.

Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. – secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso – si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data – quale è il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n. 17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).

Con il primo motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c. nonchè error in procedendo, assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva e non ha tenuto conto del verbale interpretativo del richiamato contratto.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata nel senso di seguito indicato.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048 e più di recente Cass. 10 aprile 2012 n. 5680 nonchè Cass. 11 aprile 2012 n. 5716 e molte altre).

Nè vi è contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al D.Lgs n. 40 del 2006 questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.

La questione della mancata valutazione del verbale d’interpretazione.

rimane assorbita.

Con la seconda censura l’Istituto ricorrente,denunciando insufficiente motivazione nonchè violazione dell’art. 1362 cc in relazione alla normativa collettiva, assume che erroneamente la Corte del merito, quanto al computo della retribuzione corrisposta per lavoro straordinario negli istituti cd. indiretti (13A e 14A mensilità e retribuzione feriale), non ha tenuto conto delle specifiche declaratorie contrattuali che disciplinano siffatti istituti e dalle quali non è evincibile un concetto di retribuzione onnicomprensiva.

Il motivo è fondato.

E’ ormai principio consolidato (tra le tante Cass. n. 4341 del 3 marzo 2004) che "nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.".

In base al medesimo principio questa Corte con la sentenza n. 2781 del 06/02/2008 e con numerose altre conformi, rese in fattispecie del tutto analoghe, ha affermato che nell’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, assume una rilevanza particolare il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, di cui all’art. 1363 cod. civ., ed ha annullato con rinvio la sentenza di merito sul presupposto che questa non avesse indagato a sufficienza le norme dei contratti collettivi per i dipendenti dell’Istituto Poligrafico dello Stato del 1989 e del 1992 in materia di incidenza dello straordinario sull’onnicomprensività della retribuzione ed in tema di modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità.

Si è osservato con la citata decisione che "La sentenza impugnata ritiene che l’incidenza dello straordinario continuativamente prestato su tali istituti derivi dall’art. 21 del C.C.N.L. del 1989 il quale darebbe della retribuzione una nozione onnicomprensiva, senza che nello stesso contratto esistano altri parametri che consentano di scorporare da tale nozione alcuno degli elementi retributivi percepiti. Ad analoga conclusione giunge a proposito del successivo C.C.N.L. del 1992, ove la diversa formulazione della nozione data dall’art. 21 viene interpretata nel senso che retribuzione sarebbe quanto percepito non solo per l’orario contrattuale, ma anche per lo straordinario fisso e continuativo (che come tale entrerebbe a far parte nello "orario normale")". Tale ricostruzione è del tutto carente, in quanto manca l’esame delle disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dai due contratti collettivi in esame, nonchè dal regolamento del personale, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile. Tale difetto di indagine comporta la violazione del canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.), che la giurisprudenza di questa Corte ritiene di particolare rilievo nell’interpretazione dei contratti collettivi (Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi)".

Ed infatti, una volta ripudiata la tesi della onnicomprensività della retribuzione, non resta all’interprete che esaminare le singole clausole della contrattazione collettiva, ed interpretarle le une per mezzo delle altre, per accertare quale fosse la reale volontà delle parti sul computo delle mensilità aggiuntive. Nel caso di specie, poichè la sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, deve invece procedersi all’interpretazione diretta della normativa contrattuale, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Le disposizioni contrattuali da applicare sono le seguenti: in primo luogo quelle di cui alla "nomenclatura". I CCNL del 1986 e del 1989 recano un’unica definizione (rispettivamente artt. 19 ed all’art. 21): "Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:

Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato e all’operaio in base ai valori base contrattuali di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportato nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;

Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa". Le disposizioni in materia di tredicesima mensilità distinguono tra operai da una parte e quadri ed impiegati dall’altra e sono di identico tenore nel CCNL del 1986 ed in quello del 1989. Per gli operai all’art. 8 si prevede: "La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..".

Per gli impiegati all’art. 8 (parte impiegati) si prevede:

"L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari al 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato…".

Quanto alla quattordicesima, essa è prevista all’art. 30 del regolamento del personale, concernente quadri, impiegati ed operai e reca la seguente previsione" …. L’ammontare di essa per i quadri e gli impiegati è pari ad una mensilità di retribuzione; per gli operai è pari al salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese".

L’uso del termine "complessivamente" a cui si fa riferimento nella definizione di "retribuzione" vale a segnarne la distinzione rispetto al termine "stipendio o salario", perchè quest’ ultimo è comprensivo solo di paga base e contingenza, mentre la "retribuzione" è comprensiva di voci ulteriori che possono competere, come gli scatti di anzianità, spettanti sia agli operai sia agli impiegati (cfr. art. 9 di entrambe le parti del CCNL del 1989), o come l’indennità di turno che spetta agli operai delle aziende grafiche, o anche come l’indennità di cassa spettante agli impiegati (art. 11 CCNL 1989).

Il termine "complessivamente" non indica quindi inequivocabilmente che la "retribuzione" cui far riferimento, per quanto riguarda la tredicesima degli impiegati, debba includere il compenso per lavoro straordinario, perchè essa si riferisce alla inclusione di voci stipendiali diverse.

Inoltre, nelle disposizioni concernenti compenso per il lavoro straordinario, che pure recano minuziose prescrizioni (art. 2 parte operai e art. 2 parte impiegati), non si prevede in alcun modo la inclusione dei relativi compensi nelle mensilità aggiuntive.

Va poi considerato elemento significativo il fatto che le parti stipulanti abbiano omesso di indicare le modalità attraverso le quali inserire, nella base di calcolo degli istituti indiretti, i compensi percepiti per lavoro straordinario, i quali, sia pur ricorrenti, sono sicuramente di importo variabile per ciascun mese.

Sarebbe allora indebito ogni intervento dell’interprete che dettasse una disposizione "di riempimento", per decidere in qual modo il compenso per lavoro straordinario dovrebbe essere inserito nella retribuzione spettante per le mensilità aggiuntive.

Il silenzio serbato dalle parti sul punto è ancor più significativo se si considera il disposto dell’art. 22 della parte generale del CCNL, laddove figura "Compensi perequativi per le aziende grafiche" ove si dispone che le maggiorazioni per lavoro a turno, e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, salvo i casi in cui questo sia prestato occasionalmente, saranno computate per la tredicesima mensilità a la gratifica natalizia "in base alle media maturata nell’anno…". Segno quindi che nei casi in cui si è davvero voluto includere nella tredicesima un compenso di importo mensilmente variabile, lo si è previsto espressamente e si è anche determinata la modalità di calcolo, a differenza di quanto risulta per il compenso per lavoro straordinario, su cui, appunto le parti tacciono.

Ancor più arduo sarebbe ritenere incluso il compenso per lavoro straordinario nella tredicesima degli operai, questa infatti è determinata a ore, perchè, come sopra rilevato, spetta "per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..".

Di talchè si dovrebbe preliminarmente determinare la retribuzione oraria comprendendovi il lavoro straordinario e quindi moltiplicare per duecento. Ma della applicabilità di questo tipo di conteggio non vi è traccia nel CCNL. Si deve quindi concludere, alla luce delle molteplici clausole collettive esaminate, per la infondatezza della pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella tredicesima nel vigore dei CCNL del 1986 e del 1989 (Cfr. nello stesso senso per tutte Cass. 6 aprile 2012 n. 5591).

E’ parimenti infondata la pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella quattordicesima mensilità.

Invero nè nel CCNL del 1986, nè in quello del 1989 si fa menzione del diritto ad una quattordicesima mensilità, che si ravvisa, così sostengono le parti in causa, nell’art. 30 del Regolamento del personale. In detta disposizione, mentre per gli impiegati si fa riferimento ad una mensilità di retribuzione, per gli operai si richiama il "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese". Ed il riferimento alla "retribuzione ordinaria" conduce pianamente alla esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario, quanto meno per gli operai, rilevando peraltro che sarebbe incongruo ritenerlo invece incluso per gli impiegati, non essendovi ragioni per discriminare tra i due tipi di lavoratori e restando comunque fermo il ravvisato vuoto, nel contratto, del sistema con cui si dovrebbe procedere a detta inclusione (V. in senso conforme Cass. 6 aprile 2012 n. 5591 cit.).

Quanto alla inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, l’art. 5 del CCNL dispone che gli operai hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale, pari a 27 giorni lavorativi. Il richiamo alla retribuzione di cui all’orario contrattuale non può che escludere la inclusione del compenso per lavoro straordinario, che, per definizione, non è quello contrattuale.

L’art. 6 per gli impiegati prevede il diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore ad un determinato numero di giorni. Anche in questo caso si fa dunque riferimento alla retribuzione, ma, come già osservato per la tredicesima, manca ogni indicazione sul sistema di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, ed anche in questo caso sarebbe irragionevole discriminare tra impiegati ed operai (così già Cass. 6 aprile 2012 n. 5595).

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 11-09-2012, n. 15199

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Svolgimento del processo
La Corte di appello di Catania, con il decreto indicato in epigrafe, rigettava il ricorso proposto da M.B.S., con il quale veniva richiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo già pendente davanti al TAR di Catania in merito al proprio rapporto di lavoro con l’ASL di xxx, e conclusosi con sentenza del 29 gennaio 2009.
Premesso che il ricorrente aveva già attenuto il ristoro del pregiudizio relativamente alla medesimo processo, con riferimento al periodo compreso fra le date di presentazione del ricorso amministrativo e di una precedente domanda di riparazione, si osservava che – stante l’autonomia dei due giudizi, il ricorso in esame, non preceduto da autonoma istanza di prelievo, era improponibile.
Per la cassazione di tale decisione il M.B. propone ricorso, affidato a due motivi, cui l’Amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 6 Cedu e della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4: il giudizio presupposto va inteso, al di là della presentazione in tempi diversi, delle domande di riparazione del pregiudizio derivante dalla durata irragionevole, in maniera unitaria, ragion per cui, avendo la parte già presentato istanza di prelievo, non vi era alcuna ragione per rinnovarla, neppure ai fini della procedibilità della (nuova) domanda di ristoro del pregiudizio derivante dalla prosecuzione del processo amministrativo.
Con il secondo motivo la medesima questione viene prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione agli aspetti evidenziati con la prima censura.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in considerazione della loro intima connessione, sono fondati.
Vale bene premettere che non è contestato che il ricorrente avesse già presentato, nell’ambito del giudizio presupposto, istanza di prelievo (per altro rilevante, in base all’interpretazione fornita da questa Corte il relazione al D.L. n. 112 del 2008 , art. 54 alla stregua del principio tempus regit actum solo in relazione al periodo successivo all’entrata in vigore di tale norma : Cass., 10 ottobre 2008, n. 24901; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914).
La tesi secondo cui ogni giudizio di equa riparazione, relativo al medesimo procedimento presupposto, debba essere sorretta, ai fini della proponibilità della domanda, da una distinta ed autonoma istanza di prelievo non è in ogni caso condivisibile.
Deve in primo luogo richiamarsi in principio, già affermato da questa Corte (Cass., 27 agosto 2003, n. 12541), secondo cui il giudizio presupposto ha carattere unitario; la possibilità, prevista espressamente dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 di proporre la domanda di riparazione anche durante la pendenza del processo, se determina l’autonomia, sotto il profilo procedurale, delle azioni proposte separatamente in relazione a frazioni temporali diverse, con l’eventuale formazione, sotto il profilo sostanziale, della cosa giudicata in relazione alle decisioni nel frattempo emesse e divenute definitive, non incide sul carattere unitario del giudizio presupposto.
Se quindi, ogni domanda di riparazione fa riferimento – a prescindere dalla diversità dei segmenti cronologici il relazione ai quali si deduce la violazione del principio della durata ragionevole – a un unico processo presupposto, la presentazione dell’istanza di prelievo, che riguarda quest’ultimo e non le azioni fondate sulla L. n. 89 del 2001, non deve essere rinnovata in relazione a ciascuno di tali giudizi, svolgendo la sua funzione acceleratoria nell’ambito del solo procedimento presupposto, funzione la cui efficacia permane nel tempo, senza alcuna necessità di rinnovazione. In altri termini, la corte territoriale ha confuso la possibilità di agire in tempi diversi per la realizzazione del diritto alla riparazione per la violazione del principio della durata ragionevole del processo, con la conseguente possibilità di instaurare, in tempi diversi, una pluralità di procedimenti (con esclusione dell’ipotesi dell’abuso del diritto: Cass., 1 marzo 2012, n. 3207), con l’unicità del processo presupposto, nel quale, ove prevista, può assumere rilievo la citata istanza di prelievo, senza che sia necessario – ove non sia imposta da norme che disciplinino lo svolgimento del giudizio amministrativo – la sua rinnovazione.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della decisione impugnata.
Ricorrono per altro gli estremi, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, per la decisione della causa nel merito, nel senso del riconoscimento del diritto del ricorrente all’indennizzo per il periodo successivo a quello già riconosciuto con il precedente decreto, – non essendo emersi elementi per ritenere giustificata la protrazione della già irragionevole durata del giudizio presupposto.
In relazione a tale durata, pari ad anni due e mesi undici circa, applicando i criteri normalmente adottati in casi analoghi da questa Corte, sulla base della giurisprudenza della Cedu, appare equo liquidare la somma di Euro 2.800,00, con gli interessi dalla data della domanda. Le spese dei giudizi di merito e quelle di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 2.800,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 765,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 179 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 12 e 54,
commi 1 e 2 della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8], promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 17-20 agosto 2009, depositato in cancelleria il 25
agosto 2009 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
Udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
Uditi l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione
Calabria.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli
artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8].
1.1. – Circa l’art. 12, il ricorrente afferma che tale norma
autorizza la spesa di 37 milioni di euro al fine di sostenere e
garantire interventi di avvio e completamento di opere di attrattiva
regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e
adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettivita’ e la
fruibilita’ per sostenerne gli scopi, con allocazione all’unita’
previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di
previsione del bilancio 2009.
Questa unita’ previsionale di base si riferisce agli interventi
di edilizia pubblica residenziale nell’ambito della funzione
obiettivo volta a potenziare le politiche abitative; in essa sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe’ i contributi prelevati ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a
loro destinata.
Il ricorrente deduce che l’art. 12, comma 2, della legge della
Regione Calabria n. 19 del 2009 contiene un elenco tassativo degli
interventi che verranno realizzati, nessuno dei quali attiene ad
edilizia pubblica residenziale.
Il ricorrente richiama le pronunce con le quali questa Corte ha
affermato che non e’ ammissibile lo storno dalle finalita’ proprie
dei contributi GESCAL e la loro destinazione alla realizzazione di
interventi diversi (sentenze n. 241 del 1989 e n. 424 del 1995).
Pertanto l’impugnato art. 12, disponendo interventi di avvio e
completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o
religiosa con allocazione delle spese all’unita’ di previsione di
base 3.2.02.01, violerebbe sia l’art. 117, terzo comma, Cost.,
contrastando con i principi fondamentali in materia di armonizzazione
dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilita’ delle Regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), sia
l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore
di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche
l’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del
2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma 2, della legge della
Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento generale di
tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone che: a) il piano di
stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla
Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43) riguardi
i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre
2009; b) il rimanente personale che maturi i requisiti di legge
successivamente al 31 dicembre 2009 sara’ progressivamente
stabilizzato; c) il piano deve tenere conto anche del personale
contrattualizzato a seguito dell’attuazione di progetti ministeriali.
Ad avviso del ricorrente, tale norma violerebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., perche’ dispone in maniera difforme dalla legislazione
statale in tema di stabilizzazione – rappresentata dall’art. 3, commi
90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008) – la quale, essendo diretta al contenimento della
spesa, detta principi in materia di coordinamento della finanza
pubblica e introduce una disciplina molto rigida e scadenzata.
In particolare, la menzionata disciplina statale stabilisce, in
primo luogo, che, ferma restando la subordinazione dell’accesso ai
ruoli della pubblica amministrazione all’espletamento di procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007), per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni regionali e locali
possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art.
1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 anche il personale che
consegua i requisiti di anzianita’ di servizio ivi previsti in virtu’
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007
(art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007).
In secondo luogo, la stessa disciplina statale dispone che, fatte
salve le intese stipulate, ai sensi dell’art. 1, commi 558 e 560,
della legge n. 296 del 2006, le amministrazioni pubbliche
predispongono, entro il 30 aprile 2008, nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e
2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non
dirigenziale gia’ utilizzato con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore
della legge n. 244 del 2007 e che alla stessa data abbia gia’
espletato attivita’ lavorativa per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007,
presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 1, commi 529 e 560, della legge n. 296 del 2006 (art. 3,
comma 94, della legge n. 244 del 2007).
L’art. 54, comma 1, della legge calabrese, invece, nel prevedere
termini completamente differenti, di fatto allargherebbe a dismisura
la forbice prevista dalla legge statale per la stabilizzazione del
personale precario.
1.3. – Quanto al successivo comma 2 dello stesso art. 54, la
difesa erariale espone che esso stabilisce che, anche ai fini
dell’attuazione dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008, la Giunta regionale e’ autorizzata alla trasformazione in
contratti a tempo determinato dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore
della legge in esame ovvero a quella di entrata in vigore della legge
n. 244 del 2007, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del
periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 19 del 2009 o nell’arco del periodo
contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica
finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Ad avviso del ricorrente tale norma, oltre ad essere suscettibile
di censure analoghe a quelle svolte in riferimento al comma 1,
sarebbe illegittima perche’ prevede una generalizzata trasformazione
a domanda dei suddetti contratti di collaborazione in contratti di
lavoro a tempo determinato, senza indicare limiti e presupposti.
Sussisterebbe dunque una lesione degli artt. 3 e 97 Cost., mancando
sia il riferimento a specifiche esigenze organizzative, sia
l’individuazione e la programmazione del fabbisogno di personale, in
contrasto con i principi di buon andamento della pubblica
amministrazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che il
legislatore statale, all’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che nel triennio
2010-2012 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari
stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di
posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per
il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art.
3, comma 90, della legge n. 244 del 2007. A norma dell’art. 17, comma
11, del decreto-legge n. 78 del 2009, poi, nello stesso triennio
2010-2012, le amministrazioni possono altresi’ bandire concorsi
pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al
precedente comma 10 e dal personale di cui all’art. 3, comma 94,
lettera b), della legge n. 244 del 2007. Anche queste disposizioni
statali si inseriscono nell’ambito del coordinamento della finanza
pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della spesa e
quindi la legge regionale, disciplinando in modo difforme da esse,
violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. – La Regione Calabria si e’ costituita ed ha chiesto che la
Corte dichiari irricevibile il ricorso o comunque inammissibili o non
fondate le questioni di legittimita’ costituzionale con esso
sollevate.
2.1. – Ad avviso della difesa regionale, il ricorso sarebbe
irricevibile o inammissibile, perche’ notificato oltre il termine di
sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della legge
regionale n. 19 del 2009.
2.2. – Circa la questione sollevata in riferimento all’art. 12
della stessa legge regionale, la resistente deduce che essa sarebbe
inammissibile per inconferenza dei parametri evocati.
Nel merito la questione sarebbe non fondata, non essendovi prova
della distrazione dei fondi ex GESCAL dalla loro destinazione
istituzionale, poiche’ nell’unita’ di previsione di base 3.2.02.01
sono allocati anche fondi di altra provenienza e non risulta che
questi ultimi sarebbero incapienti rispetto agli stanziamenti
disposti dalla norma impugnata.
Inoltre, non sarebbe possibile sostenere che la norma stessa
violi i principi fondamentali in materia di bilancio o che essa sia
priva di copertura finanziaria, poiche’ la legge regionale non ha
omesso di quantificare la spesa pluriennale da essa introdotta.
2.3. – La Regione Calabria afferma che sono infondate anche le
censure svolte contro l’art. 54, commi 1 e 2, della legge regionale
n. 19 del 2009, disposizioni che rispettano i limiti imposti dalla
legislazione statale in tema di stabilizzazione. Infatti le Regioni
sarebbero vincolate solamente dai principi dettati dalla normativa
statale in riferimento ai soggetti che hanno la possibilita’ di
vedere stabilizzato il relativo rapporto. Non rientrerebbe tra i
principi vincolanti per le Regioni, invece, l’ambito temporale
previsto dalla legislazione statale.
3. – Con successivo atto depositato il 12 gennaio 2010, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione
contenuta nel ricorso limitatamente all’art. 12, commi 1 e 2, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli
artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8].
1.1. – L’art. 12 autorizza la spesa di complessivi euro 37
milioni per interventi di avvio o completamento di opere di
attrattiva regionale di natura sociale o religiosa, con allocazione
all’unita’ previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello
stato di previsione del bilancio 2009.
Ad avviso del ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., poiche’ nella predetta unita’ previsionale di base sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe’ i contributi prelevati ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a
loro destinata, con inammissibile storno dei predetti fondi dalle
finalita’ loro proprie e conseguente contrasto con i principi
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni
contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di
contabilita’ delle Regioni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208). Sussisterebbe, inoltre, contrasto con
l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore
di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – E’ impugnato anche l’art. 54, comma 1, della legge
calabrese n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma
2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15
[Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi
dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)],
dispone che il piano di stabilizzazione del personale non
dirigenziale utilizzato dalla Regione (di cui al precedente comma 1
dello stesso art. 43) riguardi i dipendenti che maturino i requisiti
di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che
maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sara’
progressivamente stabilizzato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la
disposizione viola l’art. 117, terzo comma, Cost., perche’ dispone in
maniera difforme dalla legislazione statale in tema di
stabilizzazione [art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008)], la quale, in
quanto diretta al contenimento della spesa, detta principi in materia
di coordinamento della finanza pubblica e stabilisce una disciplina
molto rigida e scadenzata, mentre la norma regionale, nel prevedere
termini diversi, allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla
legislazione statale per la stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Il ricorrente censura, infine, l’art. 54, comma 2, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale prevede che la
Giunta regionale e’ autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a
tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale ovvero in essere alla data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o
che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data
di entrata in vigore della legge o nell’arco del periodo contrattuale
in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata
all’instaurazione del rapporto di lavoro.
La norma lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., per gli stessi
motivi indicati a proposito dell’analoga censura svolta rispetto al
comma 1 dello stesso art. 54 e perche’ contrastante con l’art. 17,
commi 10 e 11, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che
detta norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, in
quanto dirette al contenimento della spesa. Contrasterebbe, poi, con
gli artt. 3 e 97 Cost., essendo priva del necessario riferimento a
specifiche esigenze organizzative, mancando l’individuazione e la
programmazione del fabbisogno di personale, in contrasto con i
principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. – La Regione Calabria ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilita’ del ricorso perche’ tardivo.
L’eccezione non e’ fondata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, al fine della
tempestivita’ dell’impugnazione proposta in via principale, rileva
non gia’ la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte
alla quale esso deve essere notificato, bensi’ la data in cui il
notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario incaricato
della notificazione.
Nella fattispecie, il ricorso e’ stato consegnato all’ufficio
notifiche presso la Corte d’appello di Roma il 17 agosto 2009 e,
dunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge
sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (pubblicazione
avvenuta il 19 giugno 2009).
3. – Deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere in relazione alla questione sollevata avverso l’art. 12
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata
e’ stata integralmente sostituita dall’art. 1 della legge della
Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33 (Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19). Nella sua nuova
formulazione, essa prevede che le risorse di cui all’unita’
previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di
previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura
finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali».
A seguito di tale modificazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente alla parte in
cui esso si riferisce appunto all’art. 12 della legge regionale n. 19
del 2009.
Questa Corte ha costantemente affermato che la rinuncia non
accettata dalla controparte puo’ fondare, unitamente ad altri
elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del
contendere.
Ed in effetti, dopo circa quattro mesi dalla sua entrata in
vigore, la norma censurata e’ stata modificata in conformita’ ai
rilievi sollevati dallo Stato e non risulta che essa abbia avuto
attuazione.
Sussistono dunque pienamente le condizioni per dichiarare cessata
la materia del contendere.
4. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54,
comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 non e’
fondata nei sensi indicati di seguito.
Tale norma sostituisce il comma 2 dell’art. 43 della legge della
Regione Calabria n. 15 del 2008. Questo articolo, al comma 1,
autorizza la Giunta regionale a predisporre un piano per la
progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione
«nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza
con la normativa statale di principio»; esso, dunque, non individua
autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da
stabilizzare, facendo rinvio, in proposito, alla «normativa statale
di principio». Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione
sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legislazione statale e, precisamente, dall’art. 1, comma 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007),
e dall’art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007.
Il comma 2 dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008, nel testo introdotto dalla norma oggetto della presente
questione, non tocca minimamente i requisiti che i lavoratori debbono
possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Esso, invece,
stabilisce, nel primo periodo, che il piano di stabilizzazione di cui
al precedente comma 1, «riguardera’ i dipendenti che matureranno i
requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo,
che «Il rimanente personale che maturera’ i requisiti di legge
successivamente al 31 dicembre 2009 sara’ progressivamente
stabilizzato».
La norma, quindi, indica tale data per individuare i soggetti
interessati in via immediata dalla stabilizzazione.
Il riferimento alla maturazione dei requisiti in epoca successiva
alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo della norma, non
puo’ certamente implicare alcuna modifica in senso estensivo dei
requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla
stabilizzazione. Il richiamo resta sempre quello ai requisiti «di
legge», onde la norma censurata finisce con il prefigurare
un’ulteriore stabilizzazione solamente a condizione che ricorrano i
presupposti stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Conseguentemente, nessuna stabilizzazione e’ possibile, neppure in
virtu’ dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n.
19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti
richiesti dalla disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo
per i quali tale disciplina non consente alcuna stabilizzazione.
Cosi’ ricostruito il significato della norma impugnata, essa non
contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., appunto perche’
rispetta i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale
in tema di stabilizzazione e, in particolare, non amplia il novero
dei potenziali interessati alla stabilizzazione cosi’ come definito
dalla suddetta normativa dello Stato.
4. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54,
comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, sollevata
in riferimento all’art. 97 Cost., e’ fondata.
Tale norma dispone che «Anche ai fini dell’attuazione dell’art.
43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioe’, ai fini
della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta
regionale e’ autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a
tempo determinato.
In sostanza, l’art. 54, comma 2, della legge calabrese non
prevede l’assunzione come lavoratori subordinati a tempo
indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Essa, invece, stabilisce l’indiscriminata
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato.
La norma censurata non richiede che sussistano esigenze
organizzative e di fabbisogno di personale, ne’ fissa alcun limite
numerico ai contratti da trasformare, ne’ infine, prevede alcuna
forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state
necessarie a cagione della differente natura giuridica delle
prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle
eseguite in virtu’ di contratti di lavoro a termine (aventi natura
subordinata). Tutto cio’ induce ad avere dubbi sulla corrispondenza
ad effettive esigenze dell’amministrazione dei nuovi rapporti di
lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che e’
stato violato il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.
4.1. – Restano assorbiti gli altri profili di illegittimita’
costituzionale della norma censurata.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 54, comma 2,
della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8];
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle
questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2,
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promosse, in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54, comma 1, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 234 del 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 22 gennaio 2003 e depositato il 27 gennaio 2003, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia), come sostituito dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8, numero 1, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), nonché all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e per violazione del principio di leale collaborazione.

1.1. – La Provincia, richiamata preliminarmente la connessione fra la materia del ricorso e quella di altro ricorso già depositato di fronte alla Corte costituzionale (n. 94 del 2002), sostiene che la normativa impugnata, applicabile su tutto il territorio nazionale, detta una disciplina in materia di emersione progressiva del “lavoro sommerso”.

Espone la ricorrente che l’art. 1-bis della legge n. 383 del 2001 prevede: a) l’istituzione presso le direzioni provinciali del lavoro di “Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso” (CLES) (comma 1); b) la presentazione ai CLES da parte degli imprenditori dei “piani individuali di emersione” (comma 2); c) la verifica, valutazione ed eventuale approvazione o reiezione di tali piani da parte dei CLES, nell’ambito delle linee generali definite dal CIPE (commi da 5 a 9); d) le attività dell’amministrazione conseguenti all’approvazione dei piani (comma 10); e) la sospensione, nei confronti degli imprenditori che abbiano presentato i piani, delle ispezioni e verifiche degli organi di vigilanza, per le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione (comma 15).

Osserva in particolare la Provincia autonoma che, in base al disposto del citato comma 1, i CLES sono composti da 16 membri, nominati dal prefetto (di cui 8 designati dalle organizzazioni sindacali, uno dal Ministero del lavoro, uno dal Ministero dell’ambiente, uno dall’INPS, uno dall’INAIL, uno dalla ASL, uno dal comune, uno dalla regione, uno dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo) e presieduti dal componente designato dal Ministero del lavoro.

Ad avviso della ricorrente, i CLES devono pertanto essere considerati organi statali la cui disciplina, nella parte in cui attribuisce alle Prefetture (le cui funzioni sono esercitate nella Provincia dal Commissario del Governo, in base all’art. 87 dello statuto speciale) il potere di nomina di tutti i componenti, lede le competenze legislative ed amministrative provinciali.

1.2. – La ricorrente delinea, quindi, il quadro delle proprie competenze legislative nel periodo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando lo statuto speciale, che le riconosce una competenza concorrente in materia di «apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori» (art. 9, numero 4) e in materia di «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento» (art. 9, numero 5) e riconosce anche una competenza legislativa integrativa in materia di «collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi – fino alla costituzione dei propri uffici – degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l’esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro» (art. 10). A tali competenze legislative si aggiungerebbero le corrispondenti competenze amministrative – in base al principio del parallelismo espresso dall’art. 16 dello stesso statuto – e le ulteriori competenze amministrative delegate dallo Stato.

Sempre con riferimento al periodo precedente alla riforma del titolo V, la Provincia ricorrente richiama le norme di attuazione dello statuto relativamente alle competenze provinciali in materia di collocamento (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280), alla delega di funzioni amministrative statali in materia di vigilanza e tutela del lavoro (d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, primo comma, e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante “Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità”, art. 3, numero 12), al trasferimento alla Provincia autonoma dell’ispettorato provinciale del lavoro (d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 4).

La stessa ricorrente menziona, inoltre, le norme istitutive di uffici per l’esercizio delle competenze amministrative di cui sopra (art. 9 ed allegato A, punto 19, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante norme sul “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”, ed allegato 1, punto 19, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21).

1.3. – Il ricorso delinea poi il quadro delle competenze con riferimento al periodo successivo alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia della tutela e sicurezza del lavoro, da intendersi come comprensiva dei servizi per l’impiego e l’inserimento dei lavoratori nelle aziende.

Sostiene la ricorrente che la competenza attribuita dalle norme denunciate non può essere fatta rientrare nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, né nelle altre materie attribuite alla Provincia dallo statuto e, per la parte non compresa nella “tutela e sicurezza del lavoro”, deve ritenersi riconducibile alla competenza residuale generale di cui al quarto comma dell’art. 117 Cost., in forza dell’art. 10, comma 3, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le competenze relative all’emersione del lavoro sommerso rientrano, ad avviso della ricorrente, nel complesso delle competenze legislative e amministrative provinciali, precedentemente in parte delegate alla Provincia, ma ormai divenute interamente proprie della stessa, a seguito della citata riforma del titolo V. Tale ricostruzione sarebbe confermata dall’assetto normativo delineato dal comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che ha introdotto nell’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) il comma 16, il quale farebbe salve le competenze spettanti alla Provincia autonoma in materia di instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori stranieri. La ricorrente sostiene che, proprio per l’esistenza di tali competenze provinciali, i contratti di soggiorno per lavoro subordinato di cui agli articoli 5-bis e 22 del citato d.lgs. n. 286 del 1998 sono sempre stati sottoscritti non presso gli uffici del Commissario del Governo, ma presso gli uffici della Provincia.

Secondo la Provincia, tale assetto di competenze amministrative è stato illegittimamente modificato dalla normativa statale denunciata, che le ha sottratto le funzioni relative ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso.

Nella parte finale del ricorso, si osserva, con riferimento al denunciato comma 1, che «la legge statale (se competente) avrebbe quanto meno dovuto […] prevedere […] che tali piani, finalizzati alla successiva e progressiva regolarizzazione dei rapporti di lavoro […] fossero presentati presso il competente ufficio dell’amministrazione della Provincia […] e successivamente da questa valutati ed eventualmente approvati».

La ricorrente afferma, inoltre, che «anche la eventuale istituzione di un apposito nuovo ufficio o comitato provinciale […] non potrebbe che essere di competenza della Provincia medesima, sulla base della sua competenza legislativa in materia di ordinamento dei propri uffici», in base all’art. 8, n. 1, dello statuto speciale.

«In subordine» la Provincia autonoma richiama quale parametro di costituzionalità il principio di leale collaborazione, in forza del quale la normativa impugnata avrebbe dovuto almeno prevedere che il potere di nomina dei componenti del CLES non spettasse esclusivamente ad un organo statale, ma venisse invece esercitato a seguito di un’intesa con la stessa Provincia.

La ricorrente conclude affermando che l’incostituzionalità dei commi 1 e 2 dell’art. 1-bis citato comporta l’incostituzionalità dei commi da 5 a 9, 10 e 15 dello stesso articolo e segnala l’opportunità che la Corte fissi la stessa udienza per la discussione del ricorso e di altro ricorso già depositato (n. 94 del 2002).

2. – Con atto depositato il 10 febbraio 2003, si è costituita l’Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura rileva preliminarmente l’assenza di connessione fra il ricorso n. 7 del 2003 e il precedente ricorso n. 94 del 2002.

Sostiene l’Avvocatura che la disciplina denunciata «si riconduce palesemente […] agli artt. 4.1, 35 e 37.3, che alla Repubblica (nella quale si compendia l’unità nazionale: art. 5) demanda di promuovere le condizioni capaci di rendere effettivo il diritto al lavoro e di tutelare ogni forma di prestazione lavorativa» e che la stessa rientra in ogni caso nelle materie, di potestà legislativa esclusiva statale, dell’ordinamento civile e della tutela della concorrenza, poiché ha come scopo la salvaguardia della pari condizione degli operatori economici e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Afferma inoltre l’Avvocatura che la disciplina in questione rientra in ogni caso fra gli interventi per il rilancio dell’economia, estranei al riparto di competenze delineato dal nuovo art. 117 Cost., perché riconducibili all’ambito della politica generale del Governo ex art. 95 Cost.

Sempre secondo la difesa erariale, l’attribuzione di funzioni relative all’emersione del lavoro sommerso ai CLES risponde ad esigenze di esercizio unitario delle competenze amministrative ed è pertanto coerente con il disposto dell’art. 118 Cost.

Quanto alla denunciata violazione del principio di leale cooperazione, l’Avvocatura evidenzia la tardività della doglianza formulata dalla Provincia, la quale non ha mai chiesto di partecipare al procedimento legislativo statale, né ha mai rappresentato l’esigenza di intese per la nomina dei componenti dei CLES.

3. – Con successiva memoria depositata il 9 febbraio 2005, la Provincia autonoma contesta la sussistenza di una competenza dello Stato fondata su norme costituzionali che attribuiscano compiti alla “Repubblica”. In base all’art. 114 della stessa Costituzione, infatti, la Repubblica è costituita non dal solo Stato, ma da tutti i diversi livelli territoriali di governo.

La Provincia osserva poi che le esigenze di uniformità della disciplina prospettate dallo Stato avrebbero ben potuto essere soddisfatte con la sola fissazione dei principi fondamentali da parte della legge statale, senza che la legge stessa demandasse ad organi statali le competenze amministrative per la propria attuazione.

Prosegue la ricorrente escludendo la riconducibilità della materia disciplinata dalle norme censurate sia alla tutela della concorrenza, sia all’ordinamento civile, anche in base al criterio della prevalenza. Quanto al primo ambito di materia, la normativa in questione non investirebbe il complesso dei rapporti concorrenziali sul mercato, essendo diretta a conseguire l’emersione del lavoro sommerso ed avendo anzi – con specifico riferimento alle norme denunciate – una valenza soprattutto organizzativa. Quanto al secondo ambito di materia, la disciplina oggetto del ricorso non riguarderebbe il rapporto di lavoro, ma interventi pubblicistici – e più in particolare organizzativi – sul lavoro e sui lavoratori, che esulano dall’ambito del diritto privato.

4. – Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 22 gennaio 2003 (ric. n. 9 del 2003) e depositato il 30 gennaio 2003, la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale della stessa norma oggetto del ricorso n. 7 del 2003, evocando a parametri: 1) l’art. 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, l’art. 9, numeri 4, 5, 9 e 10, nonché l’art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); 2) il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; 3) l’art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); 4) il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; 5) l’art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); 6) gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); 7) l’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in connessione con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 8) il principio di leale collaborazione e l’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

La ricorrente sostiene, infatti, che la normativa denunciata interferisce: a) con materie di competenza legislativa provinciale primaria o concorrente (art. 8, numeri 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, e art. 9, numeri 4, 5, 9 e 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), quali l’urbanistica, l’ambiente, l’igiene e sanità; b) con la materia della sicurezza sul lavoro, di competenza provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1975 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e, dopo la riforma del titolo V, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, Cost. e dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; c) con la materia dell’impresa, che ricade nella previsione residuale dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione; d) con le competenze delegate alla Provincia autonoma dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 280 del 1974, precedentemente attribuite agli uffici del lavoro.

Poiché le norme censurate non fanno espresso riferimento alle Province autonome, potrebbe essere configurabile, tuttavia, ad avviso della ricorrente, un’interpretazione adeguatrice delle stesse, nel senso di escluderne l’applicabilità nel territorio provinciale: una tale interpretazione, se condivisa dalla Corte costituzionale, farebbe venire meno i motivi di doglianza esposti nel ricorso.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione delle competenze legislative provinciali. La normativa censurata introduce, infatti, una procedura di regolarizzazione che rientrerebbe nella materia “tutela del lavoro”, attribuendo ad un organo quale il CLES – salvo il parere dei comuni sulle questioni ambientali o urbanistiche connesse – la decisione sull’avvenuto adeguamento da parte dell’imprenditore agli obblighi fissati dalla legge per l’emersione del lavoro sommerso. Secondo la ricorrente, se tale organo è da considerare statale, allora ciò comporta l’invasione delle competenze legislative e amministrative della Provincia autonoma; se tale organo è invece da considerare provinciale, allora ciò comporta una violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione provinciale. L’organo in questione, inoltre, esautora le autorità competenti, le quali, dopo l’approvazione del piano – che produce l’estinzione dei reati e di tutte le sanzioni –, sono tenute a rilasciare le relative autorizzazioni. Poiché l’unico principio fondamentale desumibile dalla normativa statale è quello dell’emersione del lavoro sommerso attraverso il progressivo adeguamento a determinati obblighi, la normativa in questione contiene per il resto una disciplina di dettaglio preclusa al legislatore statale. Un’ulteriore violazione dell’autonomia provinciale consisterebbe nel carattere autoapplicativo della disciplina, in relazione al particolare meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale della norma censurata per violazione delle competenze amministrative provinciali. Essa infatti attribuisce al CLES competenze amministrative provinciali o che comunque interferirebbero con le funzioni di organi provinciali, e perciò violerebbe, in particolare, l’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 266 del 1992.

In terzo luogo, è denunciata la violazione della competenza provinciale in materia di funzioni comunali, in quanto l’attribuzione di competenze consultive ai comuni, da parte del comma 5-bis dell’articolo censurato, viola l’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 526 del 1987, che riserva alla legge provinciale il trasferimento ai comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale.

Come quarto motivo di censura, la Provincia autonoma deduce la violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento delle autonomie regionali nel procedimento legislativo, in materie che sarebbero di competenza regionale. Risulterebbe pertanto violato, in particolare, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, che prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento statali, nelle materie di competenza delle regioni o Province autonome e prevede al successivo comma 5, per i casi di urgenza, la consultazione successiva della stessa Conferenza.

L’ultima censura proposta riguarda l’illegittimità della norma denunciata per il caso che essa venga riferita a materia delegata alla Provincia autonoma. Secondo la ricorrente, poiché l’art. 9-bis del d.P.R. n. 280 del 1974 ha delegato alle Province autonome funzioni amministrative in materia di lavoro, si potrebbe ipotizzare, in via di estremo subordine, che le norme impugnate interferiscano proprio con tali materie delegate. Una tale interferenza si tradurrebbe, comunque, in una violazione dello stesso art. 9-bis, comma terzo, che riserva alla legge provinciale la disciplina delle funzioni delegate.

5. – Con atto depositato il 10 febbraio 2003, si è costituita l’Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso e svolgendo argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle riportate sub 2.

6. – Con successiva memoria depositata il 9 febbraio 2005, la Provincia autonoma di Trento contesta la sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato per l’attuazione della parte prima della Costituzione. Prosegue poi escludendo la riconducibilità della materia disciplinata dalle norme censurate alla tutela della concorrenza ed osserva, infine, che le esigenze di uniformità della disciplina prospettate dallo Stato non giustificano l’attribuzione ad organi statali periferici di competenze amministrative.

Considerato in diritto

1. – Con separati ricorsi, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia), come sostituito dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, deducendo la violazione: 1) dell’art. 8, numero 1, dell’art. 9, numeri 4 e 5, dell’art. 10 e dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che attribuiscono, rispettivamente, alla Province autonome la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1); la competenza legislativa concorrente in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori (art. 9, numero 4) e di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento (art. 9, numero 5); le competenze amministrative corrispondenti a tali competenze legislative (art. 16); 2) degli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), che attribuiscono alle Province autonome la competenza a fissare con legge la disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro; 3) degli articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), che attribuiscono alle Province autonome funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela del lavoro e trasferiscono dallo Stato alle Province stesse gli ispettorati provinciali del lavoro; 4) dell’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), per cui le Province autonome sono titolari della potestà legislativa concorrente nella materia del lavoro e della potestà legislativa residuale nelle altre materie, come l’impresa, nelle quali la disciplina impugnata incide; 5) del riparto di competenze amministrative fra Stato e Province autonome; 6) del principio di leale collaborazione in relazione alla nomina dei componenti dei Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES).

Oltre a tali parametri, indicati da entrambe le ricorrenti, la Provincia autonoma di Bolzano ha evocato anche l’art. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nella parte in cui le attribuisce una potestà legislativa integrativa in materia di «collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi – fino alla costituzione dei propri uffici – degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l’esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro».

La Provincia autonoma di Trento ha invece dedotto la violazione: 1) dell’art. 8, numeri 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, e dell’art. 9, numeri 9 e 10, dello statuto speciale, che attribuiscono alla Provincia autonoma competenze legislative in materie connesse con la tutela dell’ambiente; 2) del d.P.R. n. 280 del 1974; 3) dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), che attribuisce alle Province autonome funzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro; 4) del d.P.R. n. 197 del 1980; 5) dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), che attribuisce alla Provincia autonoma la competenza legislativa in materia di trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale; 6) degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); 7) del principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, anche in relazione all’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), che prevede in particolare che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita sugli schemi di atti normativi.

1.1. – La Provincia autonoma di Trento ipotizza preliminarmente una «possibile interpretazione adeguatrice» delle norme censurate, nel senso di escluderne la diretta applicabilità nel territorio provinciale, così che «verrebbero meno le ragioni di doglianza esposte […] nel ricorso». A sostegno di tale interpretazione, la ricorrente richiama l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in forza del quale la disciplina censurata potrebbe essere ritenuta «non immediatamente applicabile» nella Provincia, perché si limiterebbe a far sorgere «meri obblighi di adeguamento» della legislazione provinciale.

1.2. – Quanto all’oggetto dei ricorsi, in particolare, entrambe le ricorrenti censurano: a) l’istituzione presso le direzioni provinciali del lavoro di “Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso” (CLES), i cui componenti sono nominati dal prefetto (comma 1); b) la presentazione ai CLES da parte degli imprenditori dei “piani individuali di emersione” (comma 2); c) la verifica, valutazione ed eventuale approvazione o reiezione di tali piani da parte dei CLES, nell’àmbito delle linee generali definite dal CIPE (commi da 5 a 9); d) le attività dell’amministrazione conseguenti all’approvazione dei piani (comma 10); e) la sospensione, nei confronti degli imprenditori che abbiano presentato i piani, delle ispezioni e verifiche degli organi di vigilanza, per le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione (comma 15).

1.3. – Quanto ai motivi dei ricorsi, le due Province autonome deducono, con una prima censura, l’illegittimità costituzionale del denunciato articolo per la violazione delle sopra menzionate competenze legislative provinciali loro riconosciute dallo statuto speciale, perpetrata anche attraverso la violazione dell’autonomia provinciale, lesa dal carattere autoapplicativo della disciplina denunciata, contrastante con il particolare meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

In secondo luogo, le ricorrenti lamentano la lesione della competenza legislativa concorrente in materia di tutela del lavoro e della competenza legislativa residuale loro attribuita, rispettivamente, dal terzo e dal quarto comma dell’art. 117 Cost., in virtù della “clausola di maggior favore” introdotta dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La disposizione censurata configurerebbe, infatti, una procedura di regolarizzazione rientrante nella materia “tutela del lavoro” ed attribuirebbe ad un organo quale il CLES – salvo il parere dei Comuni sulle questioni ambientali o urbanistiche connesse – la valutazione circa l’adeguamento da parte dell’imprenditore agli obblighi fissati dalla legge per l’emersione del lavoro sommerso. Il denunciato art. 1-bis della legge n. 383 del 2001 non si limiterebbe, perciò, a fissare il principio fondamentale della gradualità dell’emersione del lavoro sommerso, ma stabilirebbe una disciplina di dettaglio, preclusa al legislatore statale nelle materie di potestà legislativa concorrente. Sussisterebbe, in ogni caso, una violazione della competenza legislativa residuale, attribuita in via generale alle Regioni dall’art. 117, quarto comma, Cost., in relazione a quella parte della disciplina impugnata non rientrante nella materia della tutela del lavoro.

In terzo luogo, in entrambi i ricorsi viene lamentata l’illegittimità costituzionale della norma censurata per violazione delle competenze amministrative provinciali. L’art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, infatti, attribuirebbe ai CLES competenze amministrative proprie delle Province autonome o che comunque interferirebbero con le funzioni di organi provinciali, e perciò violerebbe, in particolare, l’art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 266 del 1992.

1.4. – La Provincia autonoma di Bolzano evoca, in subordine, quale parametro di costituzionalità, il principio di leale collaborazione, in forza del quale la normativa impugnata avrebbe dovuto almeno prevedere che il potere di nomina dei componenti del CLES non spettasse esclusivamente ad un organo statale, ma venisse invece esercitato a seguito di un’intesa con la stessa Provincia.

1.5. – La Provincia autonoma di Trento denuncia, inoltre, la violazione della competenza provinciale: a) in materia di sicurezza sul lavoro, attribuitale dall’art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e, dopo la riforma del titolo V, dal combinato disposto degli artt. 117, comma terzo, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; b) in materia di impresa, che ricadrebbe nella previsione residuale di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e sarebbe invocabile in forza del citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; c) in materia di funzioni comunali, in quanto l’attribuzione di competenze consultive ai comuni, da parte del comma 5-bis dell’articolo censurato, violerebbe l’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 526 del 1987, che riserva alla legge provinciale il trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale.

Con un ulteriore motivo di censura, la stessa Provincia autonoma deduce la violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento delle autonomie regionali nel procedimento legislativo, in materie che sarebbero di competenza regionale. Risulterebbe pertanto violato, in particolare, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, che prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento statali, nelle materie di competenza delle Regioni o Province autonome e prevede al successivo comma 5, per i casi di urgenza, la consultazione successiva della stessa Conferenza.

L’ultima censura, proposta in via subordinata dalla medesima ricorrente, riguarda l’illegittimità della norma denunciata, per il caso che essa venga riferita alle funzioni amministrative in materia di lavoro delegate dallo Stato alla Provincia autonoma ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 280 del 1974. In tal caso, si potrebbe ipotizzare, ad avviso della Provincia, che le norme impugnate non interferiscano con materie di competenza propria, ma con tali materie delegate. Una tale interferenza si tradurrebbe, comunque, in una violazione dello stesso art. 9-bis, comma terzo, che riserva alla legge provinciale la disciplina delle funzioni delegate.

2. – I ricorsi hanno lo stesso oggetto e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

3. – Occorre premettere che non vale ad escludere la rilevanza delle sollevate questioni l’osservazione avanzata dalla Provincia autonoma di Trento, da questa definita “interpretazione adeguatrice”, secondo cui la disciplina censurata potrebbe essere ritenuta «non immediatamente applicabile nella Provincia», perché non preceduta dalla specifica procedura di adeguamento normativo ad opera della stessa Provincia, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Per la rilevanza delle questioni è sufficiente l’applicabilità, anche se “non immediata”, della norma denunciata alla Provincia autonoma. L’invocato art. 2 si limita, infatti, a differire l’efficacia delle leggi statali nella suddetta Provincia attraverso l’attivazione di un meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale alla legislazione statale, proprio sul presupposto dell’astratta applicabilità alla Provincia della legge statale e dell’interferenza tra fonti statali e provinciali.

4. – Le questioni prospettate non sono fondate.

4.1. – Le censure proposte, pur se riguardanti l’intero art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, investono, nella sostanza, le norme relative all’istituzione e all’attività dei “Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso” (CLES) con i correlativi effetti e, quindi, solo la prima delle due fasi che compongono la procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare disciplinata da detto articolo.

Tali norme riguardano il progressivo adeguamento, da parte degli imprenditori, agli obblighi di legge relativi a “materie diverse da quella fiscale e contributiva” e agli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro in materia di trattamento economico. L’adeguamento si realizza previa presentazione, entro il 28 febbraio 2003, di “piani individuali di emersione”, contenenti proposte dirette alla graduale regolarizzazione di detti obblighi, da approvarsi dai CLES e da realizzarsi nel termine indicato dall’art. 1-bis, comma 2, lettera a).

Questa prima fase, dopo l’approvazione dei piani individuali di emersione, sfocia necessariamente nella seconda fase, introdotta dall’obbligatoria presentazione, sempre da parte degli imprenditori, di apposite “dichiarazioni di emersione” degli inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente “in materia fiscale e previdenziale” (comma 2, lettera d, dell’art. 1-bis). Ai sensi del comma 11 dell’art. 1-bis, dette dichiarazioni hanno le stesse finalità e producono gli stessi effetti delle analoghe “dichiarazioni di emersione” richieste dall’art. 1 quale titolo di accesso al particolare regime di incentivo fiscale e previdenziale previsto, nell’àmbito dei generali piani o programmi di emersione approvati dal CIPE, a favore dei dichiaranti e dei lavoratori. È evidente che per questa seconda fase della procedura – regolata dall’art. 1 attraverso il richiamo operato dalla stessa norma censurata – non si pone alcun problema di riparto di competenze, perché essa attiene alle violazioni di obblighi di legge in “materia fiscale e previdenziale” (art. 1, comma 1) e prevede una serie di provvidenze ed agevolazioni nelle stesse materie. Deve essere, perciò, considerata espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) (“sistema tributario dello Stato”) e lettera o) (“previdenza sociale”), Cost., senza che sussista alcuna interferenza con le competenze statutarie di potestà legislativa concorrente indicate dalle ricorrenti.

4.2. – Da quanto sopra consegue che le questioni sollevate con riferimento all’intero art. 1-bis restano circoscritte alla determinazione delle sole materie cui ricondurre le funzioni svolte dai CLES in ordine ai piani individuali di emersione progressiva e, quindi, all’individuazione delle corrispondenti competenze legislative e amministrative dello Stato o delle Province autonome.

Ritiene al riguardo questa Corte che anche le norme relative all’attività dei CLES – al pari di quelle disciplinanti il regime agevolato fiscale e previdenziale dell’emersione – devono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e vanno in particolare ricomprese, in applicazione del criterio della prevalenza, nella materia dell’“ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. A tale conclusione inducono sia la ratio e l’inquadramento sistematico della normativa denunciata, sia la connessione funzionale tra la fase di emersione progressiva basata sui piani individuali, oggetto di censura, e quella fondata sulla dichiarazione di emersione, di cui al citato art. 1.

4.2.1. – Quanto alla ratio, va osservato che essa può essere convenientemente apprezzata solo se riferita all’obiettivo generale del rilancio dell’economia, desumibile anche dal titolo della legge (“Primi interventi per il rilancio dell’economia”).

L’intento del legislatore è di raggiungere tale obiettivo favorendo “l’emersione dall’economia sommersa”, attraverso una disciplina transitoria che mantenga inalterata la funzionalità economica delle imprese emergenti. Gli strumenti predisposti a tal fine dalla legge n. 383 del 2001 sono, da un lato, un appropriato regime di incentivo fiscale e previdenziale (art. 1, commi da 2 a 5) e, dall’altro, l’attribuzione agli imprenditori della facoltà di ritardare l’adeguamento agli obblighi rimasti inadempiuti, secondo le modalità previste da piani individuali di emersione (art. 1-bis denunciato).

In questo contesto, i CLES, ai sensi dei censurati commi 5 e 8 dell’art. 1-bis, svolgono l’importante funzione di modulare l’intervento pubblico nella delicata materia della progressiva regolarizzazione dei rapporti irregolari di lavoro, al fine di realizzare gradualmente l’uniforme adempimento degli obblighi degli imprenditori. I CLES, infatti: a) valutano le “proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali”; b) formulano, di propria iniziativa, “eventuali proposte di modifica” dei piani individuali di emersione; c) valutano la fattibilità tecnica di detti piani; d) definiscono temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare; e) verificano la conformità dei piani ai minimi contrattuali; f) approvano i piani medesimi.

4.2.2. – Da tale elencazione risulta che l’attività svolta dai CLES a livello decentrato – e, segnatamente, l’attività di approvazione dei piani e di formulazione di eventuali proposte di modifica – si inserisce in modo determinante in una procedura idonea ad integrare il contratto individuale di lavoro secondo il contenuto dei piani individuali di emersione approvati e, quindi, ad incidere sui tempi e sulle modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché specificamente sul trattamento economico pattuito con il contratto individuale di lavoro. In virtù della procedura gestita dai CLES, i contratti individuali di lavoro, originariamente irregolari, si trasformano gradualmente in contratti conformi ai suddetti obblighi e prescrizioni (commi 2 e 5 dell’articolo denunciato), generando nuovi impegni degli imprenditori, che valgono, da un lato, a modificare la precedente regolamentazione convenzionale e, dall’altro, a garantire ulteriormente l’adempimento degli obblighi di legge in materie diverse da quella fiscale e previdenziale.

L’assunzione di tali impegni, potendo incidere sull’autonomia negoziale in funzione della regolarizzazione del lavoro, soddisfa pertanto l’esigenza – strettamente connessa al principio costituzionale di eguaglianza – di assicurare, decorso il periodo transitorio previsto dalla citata legge n. 383 del 2001 (art. 1-bis, comma 2, lettera a), l’applicazione uniforme di quelle regole e di quei princìpi generali disciplinanti i rapporti individuali di lavoro fra privati, che gli imprenditori avevano omesso di applicare.

In materia di trattamento economico, tale intento uniformatore è reso ancora più evidente dall’estensione – disposta dal comma 13 dell’art. 1-bis – del regime di emersione progressiva agli imprenditori che avevano già fatto ricorso allo strumento agevolativo dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e che non erano riusciti a rispettare gli obblighi assunti in forza di tali contratti. La possibilità di accedere ai programmi di emersione progressiva offerta a tali imprenditori è giustificata, infatti, dalla fungibilità dei due regimi, in ragione della finalità ad essi comune di garantire ai lavoratori un trattamento retributivo uniforme.

4.2.3. – La speciale disciplina contenuta nelle norme denunciate, essendo idonea a modificare a fini di uniformità l’originario regolamento contrattuale, attiene dunque – in modo caratterizzante – all’esercizio dell’autonomia negoziale in tema di contratti di lavoro e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell’“ordinamento civile”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, quindi, all’esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato.

Le norme oggetto di censura vanno, perciò, annoverate tra quelle che, per costante orientamento di questa Corte, pongono alla potestà legislativa regionale «il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati» (v., fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le sentenze n. 50 del 2005, n. 282 del 2004, n. 352 del 2001 e n. 82 del 1998).

4.2.4. – Se poi si considera che, nell’àmbito dell’organico progetto di “emersione dall’economia sommersa”, la fase di emersione progressiva oggetto di censura culmina in quella già descritta di regolarizzazione fiscale e previdenziale disciplinata dall’art. 1 e che quest’ultima – come già rilevato – è sicuramente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed o) della Costituzione, appare vieppiù coerente al disegno complessivo del legislatore ritenere che la prima fase si coordini con la finalità di “incentivo fiscale e previdenziale” e che, di conseguenza, anch’essa sia riconducibile, seppure a titolo diverso, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

4.3. – La riconduzione, secondo il criterio della prevalenza, della norma censurata alla materia dell’“ordinamento civile” assorbe ogni altro profilo attinente a diverse materie ed in particolare alla “tutela dell’ambiente”, di competenza legislativa esclusiva statale, e alla “tutela e sicurezza del lavoro”, riservata dal terzo comma dell’art. 117 Cost. alla potestà legislativa concorrente.

5. – La disciplina dell’emersione progressiva del lavoro irregolare, rientrante nella materia dell’“ordinamento civile”, è del tutto diversa per oggetto e funzioni dagli ambiti settoriali invocati dalle Province autonome di Trento e Bolzano (“ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”, di cui all’art. 8, numero 1, dello statuto; “apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori”, di cui all’art. 9, numero 4, dello statuto; «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento», di cui all’art. 9, numero 5, dello statuto ed agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 280 del 1974; “collocamento e avviamento al lavoro”, di cui all’art. 10 dello statuto; “igiene e sanità”, di cui al d.P.R. n. 474 del 1975; “ispezione del lavoro”, di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 197 del 1980). Ciò è sufficiente per escludere la lamentata lesione di competenze statutarie.

6. – Neppure sussiste la competenza legislativa residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., invocata dalle Province autonome ricorrenti in forza della “clausola di maggior favore” prevista in via transitoria dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche con riferimento alla asserita esistenza di una“materia dell’impresa”, per la parte di disciplina non inclusa nella competenza relativa alla “tutela e sicurezza del lavoro”. Il criterio di prevalenza che ha portato ad accertare l’esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di “ordinamento civile” non consente né di far rientrare le norme denunciate nella competenza residuale né, comunque, di effettuare la comparazione tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione e quelle statutarie richiesta dal citato art. 10.

7. – Va, inoltre, esclusa la denunciata interferenza tra la disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alle Province ricorrenti dall’art. 16 dello statuto speciale. Tale norma, che pone un necessario parallelismo fra competenze legislative e competenze amministrative, non è infatti operante per la rilevata mancanza di competenze legislative statutarie delle Province autonome nella materia dell’emersione progressiva del lavoro irregolare.

8. – Per la stessa ragione, non sussistono né la violazione dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 526 del 1987, che riserva alla legge provinciale il trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale, né la violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 280 del 1974, che riserva alla legge provinciale la disciplina delle funzioni amministrative in materia di lavoro delegate dallo Stato alla Provincia autonoma.

9. – L’applicazione del criterio della prevalenza per la risoluzione dell’interferenza tra la norma censurata e le competenze legislative provinciali, in presenza dell’accertata appartenenza del nucleo essenziale della disciplina denunciata alla materia dell’ordinamento civile, esclude, infine, l’operatività del principio di leale collaborazione, invocato dalle ricorrenti sotto il profilo sia legislativo che amministrativo (v. sentenze n. 50 e n. 51 del 2005). Non trova, pertanto, applicazione neanche l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, che prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia sentita sugli schemi di atti normativi statali nelle materie di competenza delle Regioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia), come sostituito dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sollevata – in riferimento agli articoli 8, numeri 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21; 9, numeri 4, 5, 9 e 10; 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro); all’art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); all’art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); al principio di leale collaborazione e all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) – dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2005.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.

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