Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 24-05-2011, n. 20558 Indulto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza emessa il 24 settembre 2010 all’esito di udienza camerale, la Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, applicava in favore di T.M. il beneficio dell’indulto disciplinato dalla L. n. 241 del 2006 sulla pena di due anni di reclusione inflitta con sentenza o sentenze non indicate nell’atto.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, deducendo che l’applicazione dell’indulto per cui è causa è da riferire alla sentenza di condanna ad anni tre di reclusione pronunciata il 13.2.2009, n. 176, dalla predetta Corte distrettuale, a carico di T.M. e che il beneficio non poteva essere applicato nella misura di anni due deliberata con l’ordinanza impugnata, dappoichè aveva il T. già beneficiato di un condono biennale in relazione a precedente condanna subita il 26.09.2007. 3. Il P.G. in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del gravame dappoichè fondati i motivi di censura con esso illustrati.

4. Il ricorso è fondato.

Ai sensi, infatti, della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 1, la misura massima di pena detentiva condonabile è stata fissata dal legislatore in anni tre.

Nel caso in esame la Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha applicato la disciplina di favore in relazione alla sentenza n. 176 del 13.2.2009 per anni due, in costanza di precedente provvedimento che aveva condonato allo stesso condannato, T.M., ed in forza del medesimo disposto normativo, una pena detentiva di anni due.

Palese, pertanto, la violazione del limite massimo di pena indultabile e la necessità di annullare l’ordinanza impugnata con m rinvio al giudice a quo per nuovo esame della questione.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20648 Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo

La NA.CA.DI. s.n.c. ottenne dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della USL (OMISSIS) di Maddaloni per il pagamento della somma di L. 881.718.699 oltre accessori, a titolo di corrispettivo di forniture di prodotti sanitari e parasanitari eseguite in favore dell’intimata.

L’opposizione proposta dalla USL al decreto fu accolta dal Tribunale sammaritano che, con sentenza non definitiva del 12.8.98, dichiarò nullo, per mancanza di forma scritta ad substantiam, il contratto di fornitura e revocò il provvedimento monitorio e, con sentenza definitiva del 30.9.03, dichiarò inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta in subordine dalla creditrice.

La NACADI, con unico atto, appellò entrambe le decisioni nei confronti della Regione Campania – Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS), succeduta all’originaria opponente nella titolarità del rapporto controverso.

Con sentenza del 16.6.2005 la Corte d’Appello di Napoli respinse il gravame, affermando: che il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto concluso con la P.A. non è soddisfatto dall’eventuale deliberazione dell’organo collegiale dell’ente che non risulti essersi tradotta in un atto sottoscritto da entrambi i contraenti (ovvero dal rappresentante dell’ente pubblico e dal privato), dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi ed al pagamento del loro corrispettivo; che peraltro, nel caso di specie, non solo tale atto non era mai stato stipulato, ma difettava la prova che il contratto fosse stato concluso per iscritto, ancorchè non contestualmente; che, infatti, mancava qualsiasi ordine di fornitura proveniente dall’organo deliberativo della USL, con la conseguenza che le bolle di accompagnamento sottoscritte da dipendenti della destinataria altro non provavano che l’avvenuta consegna dei beni, senza che da ciò potesse desumersi il formale incontro delle volontà dei rappresentanti della fornitrice e della ricevente, neppure riguardo alla determinazione del corrispettivo; che era fondato il motivo d’appello con il quale la NACADI aveva eccepito l’erroneità della pronuncia definitiva con la quale il Tribunale, in contrasto con la propria precedente statuizione, contenuta nella sentenza non definitiva, di ammissibilità della domanda di indebito arricchimento, aveva dichiarato la domanda inammissibile; che, tuttavia, tale domanda andava respinta nel merito; che infatti, sotto un primo profilo, mancava la prova che la USL avesse effettiva necessità dei prodotti forniti dalla NACADI, in quanto il ctu aveva accertato che la maggior parte degli ordinativi non era stata sottoscritta dai preposti al magazzino od alla farmacia; che la lacunosità della prova in ordine alla concreta necessità delle forniture emergeva anche dalle circostanze esposte nei numerosi capi di imputazione del decreto di rinvio a giudizio prodotto dall’appellata, nei quali risultavano contestate la formazione di ordinativi di merci per quantità maggiori del necessario o addirittura non necessarie, la falsa attestazione di situazioni di urgenza per giustificare le forniture, la falsa attestazione delle effettive giacenze, la non convenienza economica dei prezzi ai quali le merci erano state acquistate; che, sotto altro profilo, la NACADI non aveva prodotto documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta per l’acquisto delle merci, anche al fine di consentire un oggettivo riscontro della corrispondenza fra i prodotti acquistati e quelli poi forniti alla USL, e dunque non aveva provato quale fosse stata l’effettiva perdita patrimoniale subita; che, infine, doveva escludersi che vi fosse prova del riconoscimento del vantaggio conseguito dalla USL, in quanto tutte le deliberazioni di autorizzazione alla spesa assunte dal Comitato di gestione erano state annullate dal Comitato regionale di controllo, per essere state le forniture eseguite a trattativa privata anzichè previo espletamento di una pubblica gara, ed era ragionevole ipotizzare che l’espletamento di tali gare in conformità della legge avrebbe consentito la previsione di un corrispettivo inferiore a quello preteso dalla fornitrice.

La NACADI s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi.

La Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) di Maddaloni ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, la NACADI denuncia violazione degli artt. 1321, 1328, 1337, 1350, 1360, 1398, 1418, 1421, 1423 c.c. e R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Rileva che il giudice d’appello, pur avendo riconosciuto che i contratti dedotti in giudizio rientravano astrattamente fra quelli per i quali, a norma del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, non v’era necessità della contestuale formazione del consenso fra le parti, ha poi escluso che nel caso di specie ricorresse tale ipotesi, tralasciando di considerare gli elementi documentali decisivi – emergenti dagli ordinativi prodotti in giudizio, che contenevano tutti la descrizione della tipologia delle merci ordinate e l’attestazione della convenienza del prezzo segnato in calce, in ragione del costo unitario del prodotto, corredata della sottoscrizione dei funzionari e del legale rappresentante della USL – dai quali si ricavava l’esistenza del fatto costitutivo del contratto (determinazione del corrispettivo) ritenuto erroneamente carente.

Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto privo di attinenza al decisum.

La Corte di merito ha accertato che la NACADI "non ha prodotto alcun atto scritto proveniente dall’organo rappresentativo dell’ente con cui si commissionavano le forniture ad un determinato prezzo" ed ha ulteriormente osservato che "la lacuna riguarda anche la posizione della società fornitrice, posto che le bolle di consegna sottoscritte dal destinatario altro non provano che la materiale consegna dei beni, ma non che vi sia stato un formale incontro delle volontà dei rispettivi organi rappresentativi, neppure riguardo alla determinazione del corrispettivo".

Nessuna delle due affermazioni risulta specificamente contestata dalla ricorrente, la quale censura soltanto l’inciso (concernente la determinazione del corrispettivo) posto dal giudice d’appello a conclusione, ed a definitivo suggello, del complessivo ragionamento probatorio che l’ha condotto ad escludere che i contratti fossero stati stipulati per iscritto, seppure a distanza.

Sotto altro profilo, va rilevato che l’eventuale errore compiuto dalla Corte territoriale nel negare l’avvenuta produzione da parte della NACADI di ordini di fornitura provenienti dall’organo rappresentativo della USL, ricadendo su un fatto materiale (erroneamente) supposto inesistente e non già su un inesatto apprezzamento della prova documentale offerta, costituirebbe vizio revocatorio, denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. 2) Con il secondo motivo di ricorso, la NACADI, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1282, 1321, 1350, 2041, 2043, 2056, 2697, 2702, 2727, 2729, 2730, 2731, 2732 c.c., artt. 61, 88, 115, 116, 163, 195, 196, 214, 215, 216, 221, 226, 295 c.p.c., art. 211 disp. att. c.p.p. e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 13, 21, 50, nonchè vizio di motivazione, si duole del rigetto della domanda di indebito arricchimento.

Deduce, in primo luogo, che l’affermazione del giudice d’appello secondo cui doveva escludersi che vi fosse prova del riconoscimento dell’utilità conseguita dalla USL, in quanto tutte le deliberazioni di autorizzazione alla spesa assunte dal Comitato di gestione erano state annullate dal Comitato regionale di controllo, contrasta col consolidato principio giurisprudenziale alla cui stregua non è necessario che l’atto amministrativo di riconoscimento dell’utilitas sia formalmente valido.

Assume, inoltre, l’irrilevanza delle ragioni di annullamento delle delibere, individuate dal CO.RE.CO. nell’avvenuta esecuzione delle forniture a trattativa privata e non a seguito di pubblica gara, in quanto la USL si era potuta avvalere nella specie della previsione di cui al R.D. n. 827 del 1924, art. 41, n. 2, per l’urgenza di ottenere le merci.

Rileva, ancora, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, il suo impoverimento doveva presumersi coincidente col prezzo fatturato e non percepito, comprensivo della somma dei costi e del profitto atteso, peraltro corrispondente al vantaggio patrimoniale conseguito dalla USL, pari al valore di mercato delle merci, ovvero al prezzo normalmente praticato nella stessa zona per forniture analoghe.

Sostiene, infine, che la rilevanza degli elementi complessivamente acquisiti non poteva essere sminuita con l’affermazione – pure contenuta nella motivazione della sentenza impugnata – secondo cui era lacunosa la prova della necessità delle forniture, fondata sul mero esame di capi di imputazione contenuti in un decreto di rinvio a giudizio – fra l’altro non emesso nei confronti del legale rappresentante di essa ricorrente -, senza acquisizione degli atti dell’indagine preliminare e senza verifica di quali fossero stati, a distanza di oltre un decennio, gli esiti del processo penale.

Il motivo non merita accoglimento.

La statuizione di rigetto della Corte di merito si fonda su una molteplicità di rationes deciderteli, volte ad escludere che la NACADI abbia fornito prova tanto dell’avvenuto riconoscimento dell’utilità delle prestazione quanto della perdita effettivamente sofferta e del vantaggio conseguito dalla USL. E’ opportuno partire dall’esame delle censure che investono quella parte della motivazione della sentenza concernente la mancanza di elementi di prova atti a determinare l’effettivo impoverimento della fornitrice o l’arricchimento della P.A..

La ricorrente riconosce che l’indennità ex art. 2041 c.c., deve essere liquidata nella minor somma tra l’arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione eseguita in difetto di causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito.

Sostiene, tuttavia, che nel caso di forniture di merci effettuate da un imprenditore in favore di un ente pubblico in assenza di un valido contratto, la diminuzione patrimoniale da questi subita deve ritenersi comprensiva anche del suo profitto e dunque può presumersi coincidente con il prezzo fatturato e non percepito. Rileva, altresì, che, poichè il Comitato di gestione aveva riconosciuto che i prezzi da essa praticati erano equivalenti a quelli di mercato offerti da altre ditte, nella specie era incontestabile che la sua perdita patrimoniale coincidesse con il vantaggio dell’arricchita.

Ora, quanto a tale ultima proposizione, la Corte territoriale ha evidenziato che l’effettuazione di una gara pubblica per l’acquisto dei prodotti avrebbe presumibilmente condotto alla pattuizione di un corrispettivo inferiore rispetto ai prezzi indicati nelle fatture.

L’accertamento è stato contrastato genericamente dalla NACADI, la quale ha dedotto che la motivazione in base alla quale il CORECO aveva annullato le delibere del Comitato di gestione della USL di ratifica della spesa era priva di fondamento, ricorrendo nella specie i requisiti di urgenza di cui al R.D. n. 827 del 1924, art. 41 n. 2 (rectius: n. 5), ma non ha lamentato l’omessa valutazione da parte del giudice d’appello di elementi probatori decisivi, dai quali si sarebbe dovuta trarre la circostanza allegata, limitandosi, a riguardo, a richiamare il preteso contenuto delle delibere annullate, neppure trascritto integralmente nel motivo (e non altrimenti riscontrabile da questa Corte, in mancanza di indicazione della fase processuale e del fascicolo di parte in cui dette delibere sono state prodotte). L’ulteriore assunto della ricorrente, secondo cui l’indennità andrebbe liquidata in misura corrispondente al prezzo delle merci fatturato e non percepito, dovendosi ricomprendere nella nozione di impoverimento anche il mancato guadagno, si rifà, invece, ad un pregresso orientamento giurisprudenziale (Cass. nn. 4275/83, 3627/86, 4192/95) non univoco, al quale questo collegio non ritiene di poter aderire.

Invero, secondo il più recente e condivisibile arresto di cui alla sentenza a SS.UU. n. 23385/08, l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.

Come ampiamente chiarito dalle SS.UU., a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell’espressione "pregiudizio" utilizzata dall’art. 2042 c.c., a riprova dell’intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all’art. 2043 c.c. e con le sue componenti.

D’altra parte, l’invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell’altrui arricchimento) dall’impoverito, ne imporrebbe un’interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l’espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell’art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all’art. 1223 c.c. (recepita dall’art. 2043 c.c., e segg.).

Detta equiparazione risulta, invece, smentita sia dalle origini che dalle finalità dell’istituto, introdotto nel progetto di codice delle obbligazione del 1936, ove un unico articolo stabiliva che "chi si arricchisce senza legittima causa a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, ad indennizzarla di ciò di cui questa si è impoverita" , e significativamente collocata dopo la previsione di numerosi casi particolari (art. 31 c.c., comma 3, art. 535 c.c., art. 821 c.c., comma 2, artt. 935-940, 1150 c.c., art. 1185 c.c., comma 2, artt. 1190, 1443, 1769 c.c., art. 2037 c.c., comma 3, art. 2038 c.c., comma 3) assolutamente eterogenei, ma ispirati al medesimo principio ed accomunati dall’obbligo di restituire all’impoverito esclusivamente perdite, esborsi, spese, prestazioni ed altri elementi, utilità o valori, già sussistenti nel suo patrimonio "nei limiti dell’arricchimento". Sicchè si è mantenuto un sistema di figure tipiche, disciplinate in modo minuzioso, rispetto alle quali l’art. 2041 c.c., ha assunto la funzione di norma di chiusura, che necessariamente partecipa della disciplina e delle finalità sostanziali cui sono rivolte ed ispirate le suddette disposizioni, di eliminare l’iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, sancendone la restituzione, ma in funzione e nei limiti dell’arricchimento, e non in dipendenza di una variabile costituita dal concreto ammontare del danno subito, come avviene nell’azione risarcitoria.

Va pertanto escluso che l’indennizzo astrattamente spettante alla NACADI ai sensi dell’art. 2041 c.c., possa essere liquidato in misura corrispondente al prezzo delle merci fatturato, comprensivo del guadagno della fornitrice.

Ne consegue, che, non avendo la ricorrente neppure accennato ad un vizio di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale tenuto conto di elementi probatori dai quali avrebbe, in ogni caso, potuto ricavare l’effettiva misura dell’impoverimento da essa subito, la censura deve essere respinta.

Risulta, a questo punto, superfluo l’esame delle ragioni di doglianza che investono l’ulteriore, autonoma ratio decidendi sulla quale il giudice d’appello ha fondato il rigetto della domanda (attinente al difetto di prova del riconoscimento dell’utilitas della prestazione), le quali, quand’anche fondate, non potrebbero condurre all’accoglimento del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 23-06-2011, n. 3338 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 14 ottobre 2008 e depositato il successivo 30 ottobre, L.Z., Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, in servizio presso le Commissioni Mediche Ospedaliere di Napoli Capodichino fino alla data del 30.6.2007, deducendo di essere stato trasferito d’autorità, con nota del 26.6.2007, presso l’Infermeria Polifunzionale di Pozzuoli, distante circa 15 Km dalla precedente sede, e che non gli era stata corrisposta, pur avendone diritto, l’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 (già prevista dall’art. 1 della legge n. 100 del 1987) – richiesta con istanza depositata il 19.2.2008 – ha adito questo Tribunale per il riconoscimento di tale indennità, con gli accessori di legge, chiedendo la condanna dell’Amministrazione della Difesa al pagamento.

Deduce infatti il ricorrente che, in materia di trasferimento d’ufficio di militari, le leggi de quibus prevedono la corresponsione di un’indennità, detta appunto di trasferimento, in considerazione dei disagi che il cambiamento di sede comporta. Il comportamento inerte tenuto dall’Amministrazione resistente sarebbe pertanto, nella prospettazione attorea, illegittimo in quanto contrario a norma di legge vigente in materia, la quale riconosce al militare interessato dal trasferimento un diritto soggettivo alla corresponsione della predetta indennità, come anche evidenziato da questo Tribunale con la sentenza n. 92179 del 2008 che ha dichiarato inammissibile l’azione già proposta da parte ricorrente avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, sulla base del rilievo che la posizione giuridica azionata ha la consistenza di diritto soggettivo e non è pertanto tutelabile con l’azione ex art. 21bis della legge Tar, potendo l’interessato proporre in via immediata l’azione di accertamento del diritto.

Il 30 aprile 2011 parte ricorrente ha depositato una nota difensiva con allegata documentazione, con cui ha rappresentato che, nelle more del giudizio, e precisamente nella busta paga di dicembre 2009, l’Accademia Aeronautica aveva spontaneamente riconosciuto al dipendente la somma di euro 10.967,82 con la motivazione "trasferimento legge 86/2001", somma questa corrispondente alla sola sorte capitale.

Ha pertanto rinunciato alla domanda di pagamento della sorte, per intervenuta soddisfazione in parte qua del credito vantato, insistendo nella condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre che al pagamento delle spese legali.

Il 5 maggio 2011 l’Amministrazione resistente ha depositato un’articolata memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’odierna udienza pubblica nella quale il procuratore costituito per il ricorrente, con dichiarazione resa a verbale di udienza, ha del pari dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alla corresponsione della somma capitale.

Motivi della decisione

In via preliminare, occorre affermare che non può essere presa in considerazione la memoria difensiva dell’Amministrazione resistente in quanto depositata oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., termini da intendersi superati sia a voler qualificare la memoria de qua come prima memoria (dovendo in tal caso il termine essere di trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione) che come memoria di replica rispetto a quella di controparte (rispetto alla quale il termine è di venti giorni liberi prima della medesima udienza).

Peraltro, vi è da osservare che la memoria depositata da parte ricorrente in data 30 aprile 2011 non ha alcuna valenza difensiva, contenendo semplicemente la rinuncia alla domanda relativa alla corresponsione del capitale per cessata materia del contendere in parte qua, rinuncia tra l’altro reiterata al verbale di udienza, per cui la memoria depositata dall’Amministrazione resistente non può intendersi come replica, non contenendo peraltro alcun riferimento alla nota di parte ricorrente del 30 aprile 2011.

Ciò posto, in considerazione della circostanza che l’udienza di discussione del ricorso è stata fissata il 28 gennaio 2011, successivamente alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo e che pertanto si applica ratione temporis la nuova disciplina dei termini di cui all’art. 73, comma 1, la memoria depositata dall’Amministrazione deve considerarsi tardiva (cfr. al riguardo Tar Toscana Firenze, Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 183, secondo cui "l’art. 2 dell’allegato 3 del d.lgs. n. 104/2010 statuisce che, per i termini in corso alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, continuano a trovare applicazione le norme previgenti. Pertanto, ad avviso del Collegio, per definire il regime transitorio rilevante ai fini del giudizio su tale eccezione, occorre distinguere il caso in cui, alla data del 16 settembre 2010, risulti essere già stata fissata l’udienza, dal caso in cui ciò non sia avvenuto. Nella prima ipotesi, preesistendo all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo la concreta identificazione del dies a quo (ancorché a ritroso) coincidente con la data di udienza, la presentazione di memorie e documenti avviene in pendenza del termine fissato per il deposito, con conseguente applicazione della normativa previgente al d.lgs. n. 104/2010; nella seconda ipotesi, in mancanza della concreta individuazione, alla data del 16 settembre 2010, del dies a quo stesso, il deposito di memorie e documenti, benché sia comunque consentito, non può avvenire durante la pendenza del periodo previsto dal citato art. 2, non essendo nella suddetta data predefinito il giorno dell’udienza che funge da termine di riferimento").

Anche nel sistema introdotto dal codice deve invero ritenersi – come già nel precedente (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 4462, secondo cui "nel processo amministrativo non si può tener conto delle memorie o della documentazione depositate dalla parte dopo la scadenza del termine previsto per tali adempimenti dall’art. 23 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, applicabile anche al giudizio d’appello, essendo espressione del generale principio di rispetto del contraddittorio, a sua volta riconducibile al principio dell’equo processo di cui all’art. 6, conv. europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848"; nonché Consiglio Stato, Sez. V, 17 novembre 2009, n. 7166, secondo cui "nel giudizio amministrativo, il termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie è perentorio e non può subire deroghe nemmeno con il consenso delle parti, essendo esso previsto non solo a tutela del contraddittorio ma anche a garanzia del corretto svolgimento del processo e dell’adeguata e tempestiva conoscenza degli atti di causa da parte del collegio giudicante") – che i termini fissati per il deposito di memorie e documenti siano perentori".

Tali conclusioni risultano confermate anche dal disposto di cui all’art. 54, comma 1, del c.p.a. che prevede la possibilità del collegio di autorizzare, su richiesta di parte, la presentazione tardiva di memorie e documenti, assicurando comunque il rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile, disposto questo di carattere eccezionale e derogatorio da non applicarsi al di fuori dei casi in esso contemplati e quindi non applicabile alla fattispecie di cui è causa, in mancanza di istanza di parte e dell’allegazione dell’impossibilità di produrre l’atto difensivo nel termine di legge.

Per contro, non può ritenersi che la "memoria" depositata da parte ricorrente sia tardiva in quanto, come detto, non contenente alcuna deduzione di carattere difensivo, ma la sola delimitazione della domanda per la parte relativa agli accessori (interessi e rivalutazione monetaria), per intervenuta corresponsione della somma capitale, delimitazione questa sempre possibile fino all’udienza di discussione.

Sempre in via preliminare va poi rilevato che la dichiarazione di "rinuncia" alla domanda per la somma capitale formulata dal legale di parte ricorrente non può essere qualificata come rinuncia al ricorso, sia pure in parte qua, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. e dell’art. 306 c.p.c., ma piuttosto come delimitazione della domanda, a seguito dell’intervenuta soddisfazione parziale del credito, qualificabile pertanto quale attestazione di cessazione della materia del contendere in relazione al capo relativo alla sorte capitale.

Ciò posto, va evidenziato che ai fini della predetta dichiarazione non era necessario il rilascio di alcun mandato speciale al dichiarante, rientrando la delimitazione della domanda in sede di precisazione delle conclusione nei poteri del difensore (ex multiis Cass., Sez. III, sentenza n. 1439 del 4 febbraio 2002, secondo cui "la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall’art. 306 cod. proc. civ.").

Ciò tanto più laddove, come nella specie, detta delimitazione sia ricollegabile ad una cessazione della materia del contendere rispetto ad un capo di domanda, essendo tale situazione rilevabile anche d’ufficio.

Va allora dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al capo di domanda relativo alla sorte capitale, tenuto conto che l’Amministrazione convenuta, nel procedere alla corresponsione al ricorrente (direttamente in busta paga e con specifica indicazione causale) della somma da questi richiesta a titolo di indennità di trasferimento ex lege n. 86 del 2001, non ha fatto alcuna riserva di successiva ripetizione, per cui ha dimostrato fattualmente di concordare sull’esistenza del debito.

L’oggetto del contendere è quindi limitato alla sola spettanza degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Senza dubbio dovuti sono gli interessi, trattandosi di un accessorio di legge rispetto ad una somma capitale dovuta, come dimostrato dal comportamento dell’Amministrazione che, spontaneamente e senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia giudiziale, ha riconosciuto la spettanza della somma capitale.

In ogni caso, a prescindere dal comportamento dell’Amministrazione, l’indennità in questione risulta dovuta, venendo nell’ipotesi di specie in rilievo un trasferimento d’autorità, in considerazione del costante orientamento giurisprudenziale formatosi sull’applicazione dell’art. 1 della legge 20 marzo 2001 (ex multiis, Consiglio Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8211 secondo cui "l’interpretazione letterale dell’art. 1, l. n. 86 del 2001 induce a ritenere che oggi l’indennità di trasferimento abbia una disciplina autonoma e basata su presupposti compiutamente regolati dalla norma in esame che sono: il trasferimento del militare d’autorità; la predeterminazione del criterio di quantificazione, che, in sostanza, non è più affidato al meccanismo di rinvio ad altra normativa; l’ubicazione della nuova sede di servizio in un Comune diverso da quello di provenienza. Non si rinviene, invece, nella lettera della disposizione, alcuna menzione, neanche indiretta, alla necessità di dovere valutare anche l’ulteriore requisito della sussistenza o meno di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate al trasferimento del militare"; Tar Lazio Roma, Sez. II, 2 marzo 2010, n. 3267 secondo cui "rientrano nel concetto di trasferimento d’autorità non solo i trasferimenti d’ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell’Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell’Amministrazione militare").

Ciò posto, vanno corrisposti gli interessi legali sulla somma capitale già liquidata, a far data dalla data del trasferimento e fino all’effettivo soddisfo.

Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, avuto riguardo alla natura non retributiva del richiesto beneficio (v. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 320).

In conclusione:

a) va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul capo di domanda relativo alla corresponsione della somma capitale;

b) va accolto il capo di domanda relativo alla corresponsione degli interessi legali e per l’effetto l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento, sulla somma capitale già corrisposta pari ad euro 10.967,82, dalla data del trasferimento fino all’effettivo soddisfo;

c) va rigettato il capo di domanda relativo alla corresponsione della rivalutazione monetaria.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi, in considerazione del non completo accoglimento del ricorso, per effettuarne la compensazione nella misura del 50%, regolando il residuo secondo soccombenza con liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di condanna al pagamento della somma capitale;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi legali sulla somma capitale già corrisposta, pari ad euro 10.967,82, dalla data del trasferimento fino all’effettivo soddisfo;

– rigetta la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria.

– compensate le spese di lite nella misura del 50%, condanna l’Amministrazione resistente alla refusione del restante 50%, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente impugnava in sede giurisdizionale la cartella, con cui veniva richiesto il pagamento dell’ICI, dovuta al Comune di Sassuolo per gli anni 1995 e 1996, relativamente ad un immobile del quale era stato rettificato il valore.

L’adito Giudice di Primo Grado, accoglieva il ricorso, ritenendo trattarsi di riscossione azionata in pendenza di giudizio, nel quale i presupposti atti di accertamento erano stati, a loro volta, impugnati ed annullati, sia pur con pronuncia non definitiva.

La CTR, pronunciando sull’appello del Comune, lo rigettava, opinando in conformità alla pronuncia di primo grado. Con ricorso notificato, tramite posta, il 30 settembre 2008, il Comune ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione. Giusto controricorso notificato il 07 novembre 2008, la società ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è affidato a quattro mezzi.

Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 15 e del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 12.

Con il secondo mezzo l’impugnata sentenza viene censurata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 68 e 69.

Con il terzo motivo si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..

Con il quarto mezzo si prospetta insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo, del ricorso, che data l’intima connessione possono trattarsi congiuntamente, si ritiene siano inammissibili e da rigettare.

I Giudici di secondo grado, in vero, dopo avere respinto la preliminare richiesta di sospensione del giudizio nella considerazione della illegittimità dell’iscrizione a ruolo, hanno ritenuto di condividere l’opinamento della Commissione di primo grado, confermandone la decisione.

In particolare, la CTR ha riconosciuto legittimo l’operato di quest’ultima nell’annullare le cartelle di pagamento, in quanto gli avvisi di accertamento, in base ai quali era avvenuta l’iscrizione a ruolo, in data antecedente di circa otto mesi, rispetto all’operata iscrizione, erano stati annullati dalla CTP di Modena con sentenze n. 253 e n. 254, rese in data 09.12.2002; provvedimenti questi ultimi ritenuti esecutivi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 282 c.p.c. e, quindi, tali da privare di validità ed efficacia il titolo azionato.

La medesima CTR ha, altresì, evidenziato che l’iscrizione a ruolo non poteva essere giustificata con l’esigenza di evitare la decadenza dall’esercizio del diritto e, quindi, trovare legittimazione nel disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 68, restando i termini decadenziali sospesi per effetto dell’impugnazione.

La ratio decidendi dell’impugnata sentenza riferiva, dunque, anzitutto, al venir meno del titolo (accertamento) legittimante l’iscrizione a ruolo, quale conseguenza del relativo annullamento ad opera di provvedimento giurisdizionale di primo grado, avente gli effetti previsti dal combinato disposto dell’art. 282 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, di poi, altresì, alla inapplicabilità alla fattispecie dei citati artt. 12 e 68.

Come si evince dall’esame dei mezzi ed in particolare dai quesiti formulati a conclusione di ciascuno di essi, la prima ratio non risulta censurata e le critiche investono, esclusivamente, l’applicabilità al caso del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 68.

Ciò stante, i motivi non possono sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità, sotto un duplice profilo.

Per un verso, infatti, i motivi risultano formulati in violazione del consolidato principio secondo cui l’impugnazione di una decisione di merito, che si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, autonome l’una dall’altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, è meritevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che la eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non può portare alla riforma della sentenza, che rimane ferma sulla base dell’argomento non censurato (Cass. n. 3965/2002; n. 4424/2001; n. 14740/2005).

Per altro aspetto, d’altronde, i mezzi non risultano formulati in conformità al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, alla cui stregua, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Infatti, tenuto conto delle due ratio dell’impugnata sentenza, i quesiti di diritto formulati sono privi di conferenza, rispetto al deciso, giacchè la risposta agli stessi, ove pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto la decisione risulta sorretta da altra ratio, attinente a diversa questione, sicchè il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa. Per condiviso principio, in vero, l’inconferenza del quesito, "è assimilabile all’ipotesi di mancanza del quesito stesso, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al "decisum", nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio" (Cass. SS.UU. n. 14385/2007, n. 7258/2007, n. 20360/2007).

D’altronde, neppure il profilo di censura di cui all’art. 360 c.p.c., citato n. 5, risulta formulato in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, pure, affermato che la censura per vizio della motivazione deve contenere una indicazione riassuntiva e sintetica che consenta una valutazione immediata dell’ammissibilità del ricorso, e che devono essere adeguatamente esplicitate le circostanze fattuali, desumibili dalla documentazione in atti e non esaminate, idonee a condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

Il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia definitiva sulla questione relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento, ritenuta pregiudiziale, va, del pari, rigettato.

Ritiene, infatti, il Collegio che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione il principio, invocato dal ricorrente, secondo il quale andava disposta la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità esistente tra i due giudizi. Ciò in quanto, la questione relativa alla legittimità o meno dell’iscrizione a ruolo, in dipendenza del fatto che, nel frattempo, l’avviso di accertamento era stato annullato, non poteva restare influenzata dall’esito dei successivi gradi del giudizio, essendo connessa alla mera intervenuta pronuncia di annullamento che, ancor quando temporaneamente, aveva privato di validità ed efficacia il titolo azionato con la cartella, precludendo l’iscrizione a ruolo delle somme portate dallo stesso.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 2500 per onorario, 100 per spese vive, oltre spese generali ed accessori.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della contribuente, in ragione di Euro 2500 per onorario, 100 per spese vive oltre spese generali ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.