T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 6788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, 43 dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali) il provvedimento con cui li si è esclusi dalle prove orali previste nell’ambito della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall’area "B" a quella "C".

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.7.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Al riguardo; premesso

che, in un primo tempo, l’Amministrazione intimata aveva detto ai candidati che – per le prove scritte (programmate per il 20 e il 21 maggio 2008) – non avrebbe potuto esser prevista (per "ragioni di omogeneità dei criteri di valutazione" delle stesse) alcuna sessione di recupero;

che, poco dopo aver espresso un tale intendimento, si è invece deciso (irritualmente) di fissare un’apposita sessione d’esame: riservata (per di più) non solo alle concorrenti che – a tali date – si trovavano (o si sarebbero, presumibilmente, potute trovare) in "astensione obbligatoria per maternità" ma (più in generale) a tutti coloro che non avessero potuto partecipare alle cennate prove per gravi e comprovati motivi,

si osserva

che (innanzitutto) non è mai stato specificato in che cosa questi motivi consistessero realmente;

che, di una tale facoltà, non risulta (comunque) esser stata data formale comunicazione a tutti coloro che potevano (in astratto) aver interesse a giovarsene: ma solo ai soggetti (che, lo si rileva incidentalmente, hanno poi superato "in blocco" la prova "de qua") previamente individuati dalla resistente;

che, in ogni caso, la prefissione (disposta con queste modalità) di più tornate di prove scritte (ha)altera(to) – stante la diversità, e non omogeneità, dei quesiti oggetto d’esame – la "par condicio" tra i candidati. (Ed è, pertanto, palesemente illegittima).

Per le suesposte (assorbenti) considerazioni, il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – fondato: e, per ciò steso (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 4000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 04-08-2011, n. 31103 Motivazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M. ricorre personalmente avverso la sentenza 7-10-2010 con la quale la Corte d’Appello di Trieste, confermando quella del Tribunale di Tolmezzo in data 30-10-2007, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di minaccia grave, riqualificata in tentata violenza privata (capo 1), e di molestie telefoniche (capo 2) in danno duella ex compagna D.S.N., condannandolo alla pena di legge.

Il ricorso è affidato a due motivi.

1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in quanto l’attendibilità della p.o. era stata ritenuta soltanto sulla base della testimonianza del carabiniere Z., il quale, in occasione di un accertamento presso l’abitazione del padre della D. S., aveva riscontrato la mera presenza dell’imputato nelle vicinanze. Inoltre la corte, a sostegno della riqualificazione del primo capo, aveva utilizzato fatti successivi (e cioè la circostanza che la donna fosse stata malmenata l’anno dopo sul luogo di lavoro).

2) Vizio di motivazione per non essere stata effettuata alcuna verifica dell’attendibilità della persona offesa pur riconoscendo la mancanza di puntuali riscontri alla sua versione, ritenuta credibile dalla corte territoriale per la mancata costituzione di parte civile, senza tener conto del contenuto contraddittorio della querela (secondo cui l’imputato la rassicurava e nel contempo la minacciava di morte).

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO Per il reato di cui al capo 2) è decorso il termine prescrizionale massimo alla data del 14-6-2008, anteriormente alla pronuncia di secondo grado. La sentenza va quindi annullata senza rinvio limitatamente a tale capo, con conseguente eliminazione della relativa pena di giorni quindici di reclusione.

Quanto al reato di cui al capo 1), si osserva che i motivi del ricorso attengono a profili di merito, relativi alla valutazione delle risultanze processuali, effettuata con congrua motivazione nelle sentenza di primo e secondo grado. Correttamente, infatti, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa D.S.N., prudentemente valutate secondo la pacifica regola di giudizio secondo cui tali dichiarazioni possono, anche da sole, sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte, con esito positivo, ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non v’è ragione di dubitare della loro attendibilità.

Vaglio nella specie adeguatamente effettuato, anche alla stregua della testimonianza del carabiniere Z., dalla quale, contrariamente alla riduttiva interpretazione datane dal ricorrente, risulta, come evidenziato nella decisione gravata, che, a seguito di richiesta di intervento da parte del padre della D.S., il militare, recatosi sul posto, aveva rilevato, facendo uso del faro in dotazione in quanto era notte, la presenza, certo non casuale, di G. (tra l’altro residente in altro comune) sul retro della casa, dove viveva anche la p.o., constatando che il padre di questa si presentava agitato ed impaurito. Circostanza significativa dei metodi violenti ed aggressivi usati dal prevenuto, che in quella occasione aveva evidentemente tentato di passare inosservato ai militari intervenuti.

Nè l’attendibilità della D.S. è fondatamente contestabile mediante il generico richiamo a presunte contraddizioni contenute nella querela, atto inutilizzabile ai fini della decisione.

La doglianza relativa alla riqualificazione del reato di cui al capo 1), è manifestamente infondata in quanto il richiamo a fatti successivi è stato finalizzato soltanto a fornire ulteriore conferma della gravità complessiva del comportamento intimidatorio dell’imputato. Senza contare che non appare sorretta da apprezzabile interesse, essendo il trattamento sanzionatorio rimasto inalterato.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile quanto al capo 2) della rubrica.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo n. 2 della rubrica, perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 15 di reclusione.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-10-2011, n. 5463 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Il presente appello viene proposto dalla Regione Molise e si dirige avverso le sentenze indicate in epigrafe, la prima non definitiva, la seconda definitiva, con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha accolto un ricorso presentato in quella sede dalla società controinteressata ed ha condannato la Regione al pagamento delle somme in compensazione tariffaria.

Questi i motivi dell’appello:

Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in quanto nella specie si tratta di adeguamento del canone di concessione, mentre la motivazione del primo giudice è che si rientrava nella fattispecie negli accordi sostitutivi di procedimento;

Inapplicabilità della normativa comunitaria, essendo invece applicabile nella materia la normativa nazionale;

Inammissibilità della domanda, per non aver mai presentato la società appellata una specifica istanza di soppressione dell’obbligo di adeguarsi ad un prezzo politico.

L’appellata si costituisce in giudizio e resiste all’appello, domandandone la reiezione e rilevando come nella specie non vi è stata impugnazione in ordine al capo della sentenza che ha stabilito l’"an debeatur", mentre la riserva di appello, proposta dall’Avvocatura distrettuale di Campobasso, è irrituale.

La medesima appellata propone, altresì, appello incidentale, in quanto il giudice di primo ha erroneamente non ammesso a rimborso alcuni specifici oneri.

La stessa presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per il rigetto dell’appello principale e per l’accoglimento dell’appello incidentale.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

Motivi della decisione

Va esaminato, in via prioritaria, l’appello principale, in quanto concernente il difetto o meno di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le eccezioni di inammissibilità dell’appello principale sono infondate.

La non definitività della sentenza, da cui dipende la possibilità di differirne l’impugnazione mediante riserva di appello, consiste nel fatto che essa definisce soltanto alcune delle questioni controverse.

Nella specie, la sentenza impugnata era per l’appunto non definitiva, in quanto definiva la questione dell’an debeatur ma non quella del quantum.

Era dunque possibile la riserva di appello.

Quanto al fatto che tale riserva sia stata formulata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso anziché dall’Avvocatura generale dello Stato, è assorbente il rilievo che: "In tema d’impugnazioni, la tempestiva formulazione della riserva di cui all’art. 340 c.p.c., che consente alla parte di differire la proposizione del gravame avverso la sentenza non definitiva senza incorrere nella decadenza per l’inosservanza del termine perentorio previsto per l’impugnazione, non costituisce manifestazione della volontà della parte d’impugnare, che pertanto dovrà essere formulata in modo espresso e specifico con il gravame proposto contro la sentenza non definitiva, non essendo al riguardo sufficiente la sola impugnazione avverso quella definitiva (Cass., 6 maggio 2005, n. 9397).

La manifestazione della volontà di impugnare si è avuta quindi soltanto con l’appello, ritualmente proposto dall’Avvocatura generale dello Stato, mentre la riserva di appello, atto del giudizio di primo grado, è stata ritualmente compiuta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nel merito, il "petitum" avanzato dalla società ricorrente in primo grado riguarda la compensazione economica da parte della Regione del canone per la concessione di linee di trasporto regionale, derivante dal fatto dell’imposizione di una particolare tariffa, non remunerativa dei costi relativi.

E’ chiaro, perciò, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, che si è in presenza non di un accordo sostitutivo di procedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, bensì invece di una concessione di trasporti pubblici, ma che la controversia ha ad oggetto esclusivamente il canone e il suo adeguamento, materia che pacificamente rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Corte cost., sent. n. 204 del 2004).

Conclusivamente, l’appello principale va accolto, con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre l’appello incidentale, assorbito dall’accoglimento dell’appello principale, va dichiarato in questa sede improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della definizione in rito della vicenda, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Accoglie l "appello principale e, per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale..

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 2590 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, l’esponente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla propria domanda di emersione dal lavoro irregolare, sollevando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita con atto di stile l’intimata amministrazione.

Alla Camera di consiglio del 20 ottobre 2011 il Collegio, sentito l’avv. di parte ricorrente, che ha confermato, con dichiarazione resa a verbale, la cessazione della materia del contendere, di cui la difesa erariale ha preso atto, ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Ai sensi dell’art. 34, 5° comma, del Codice del Processo Amministrativo (di cui al d.lgs. n. 104 del 2.07.2010, Allegato 1) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell’adozione, da parte dell’intimata amministrazione, di provvedimenti integralmente satisfattivi della pretesa fatta valere in giudizio.

In particolare, la declaratoria consegue al ritiro in autotutela dell’atto impugnato (nel caso di specie, al venir meno del silenzioinadempimento) con contestuale accoglimento dell’originaria domanda di emersione formulata dall’esponente che, in aderenza alle istanze di quest’ultimo, realizzi in via amministrativa l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale.

Nel caso in esame, pur essendo venuta meno l’inerzia, a seguito della convocazione dell’istante per il fotosegnalamento, tuttavia, non risulta ancora rilasciato il permesso di soggiorno, la cui consegna, come riferito dalla difesa ricorrente nella dichiarazione depositata il 12.10.2011, è prevista per il 3.11.2011.

In tali evenienze, poiché il bene ultimo, cui il ricorrente anela, consiste proprio nel precitato permesso di soggiorno, il Collegio non ritiene possibile ravvisare i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo invece adeguata alle suesposte circostanze una pronuncia di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Tale pronuncia, infatti, nel processo amministrativo consegue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id., 11 ottobre 2007, n. 5355; id., Sez. V, 6 luglio 2007, n. 3853; e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Per le precedenti considerazioni, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso in epigrafe specificato, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Sulle spese, tuttavia, in considerazione del concreto svolgersi dei fatti, il Collegio ritiene sussistere valide ragioni per disporne la compensazione integrale fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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