Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 16-03-2011, n. 10751 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza del 5 novembre 2007 con cui il Tribunale di Melfi aveva ritenuto S.P. responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 348 e 494 c.p., condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione, nonchè all’interdizione temporanea dall’esercizio della professione di odontotecnico per una durata pari alla pena inflitta, oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo l’imputazione il S. avrebbe abusivamente esercitato la professione di odontoiatra, peraltro sostituendosi al dott. F. M.B., titolare di uno studio odontoiatrico presso cui l’imputato collaborava, inducendo in errore Sa.Fr., al quale applicava una protesi dentaria, peraltro non adeguata, e da cui riceva per la prestazione la somma di Euro 2.000,00.

Nella sentenza di secondo grado la responsabilità dell’imputato si fonda sulle dichiarazioni accusatorie del F., titolare dello studio, della sua collaboratrice, T.A.M., nonchè dello stesso Sa..

Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione.

Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito nuovamente la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio dell’11.3.2005, per mancata indicazione della data di udienza.

Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione con particolare riferimento alla valutazione che i giudici di merito hanno fatto delle dichiarazioni rese dal F. circa l’identificazione del S. quale autore della protesi impiantata al Sa.. Il ricorrente rileva la mancanza di una seria indagine circa l’attendibilità del teste, avendo i giudici omesso di considerare che lo stesso è stato anche indagato, assieme all’imputato, per il reato di cui all’art. 348 c.p. e che la tardiva denuncia presentata nei confronti del S. rappresenta il tentativo di scaricare sul collaboratore dello studio l’intera responsabilità dei fatti. Inoltre, le innumerevoli e oggettive contraddizioni contenute nella stessa denuncia avrebbero dovuto evidenziare l’inattendibilità del testimone. Ancora, i giudici di merito avrebbero trascurato che nello studio vi era un altro medico, mai identificato.

Sotto un altro profilo il ricorrente ha censurato la sentenza anche in relazione alle valutazioni delle dichiarazioni del Sa., evidenziando come questi non abbia mai fatto riferimento alla persona del S., tanto è vero che ha diretto le sue rimostranze nei confronti del F., al quale ha anche chiesto il risarcimento dei danni per l’impianto errato della protesi. Si tratta di circostanze che dimostrano, nella ricostruzione del ricorrente, che fu proprio il F. ovvero altro medico ad eseguire l’operazione al Sa..

Inoltre, lamenta il mancato esame di uno specifico motivo d’appello inerente alla omessa valutazione da parte dei giudici delle sommarie informazioni rese da L.R.G., in data 22.4.2004, il quale ha riferito che il Sa. ebbe a confidargli che ad operarlo sarebbe stato proprio il F..

Con un ulteriore motivo si deduce l’illogicità motivazionale con riferimento ai criteri logici utilizzati per l’individuazione dell’imputato come colui che impiantò la protesi: secondo il ricorrente si tratta di prove del tutto incerte, costituite dalla denuncia di un teste inattendibile ( F.) e da una valutazione della teste T. circa l’età della persona che avrebbe eseguito l’intervento sul Sa..

Infine, si rileva come agli atti manchi la prova del presupposto stesso del reato di esercizio abusivo della professione, cioè la mancanza del titolo abilitativo a svolgere la professione di odontoiatra.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata ha, in maniera condivisibile, respinto l’eccezione di nullità, ritenendo che il decreto di citazione a giudizio contenesse tutti i requisiti previsti dalla legge, a nulla rilevando che l’indicazione della data di udienza fosse contenuta nell’allegato decreto con cui il presidente del Tribunale aveva fissato l’udienza. E’ evidente che del decreto di citazione facesse parte integrante anche il foglio allegato, che completava l’atto di vocatio in iudicium. D’altra parte, non si rinviene nell’ordinamento alcuna disposizione che preveda in simili casi un’ipotesi di nullità ovvero di qualche forma di invalidità dell’atto.

I restanti motivi sono tutti inammissibili.

Occorre ribadire che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: cd. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto.

Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

Nella specie, il ricorrente ha proposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, omettendo di rilevare eventuali vizi di motivazione intrinseci alla sentenza, finendo con il contestare le conclusioni cui sono approdati i giudici di merito come se la Cassazione dovesse pronunciarsi in terza istanza.

In ogni caso, la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili sia il F., sia il Sa..

Anche le critiche relative al mancato esame del motivo inerente le dichiarazioni rese da L.R.G. il 22.4.2004 sono prive di fondamento, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato che il Sa., dopo avere compreso di non essere stato operato dal titolare dello studio cui si era rivolto, ha comunque deciso di richiedere i danni al dott. F., proprio in quanto titolare dello studio, sicchè il riferimento del L.R. al "lavoro odontoiatrico dal dott. F." sono state valutate come irrilevanti, dal momento che la perizia richiesta doveva essere funzionale a chiedere i danni allo stesso F..

Infine, del tutto specioso è l’ultimo motivo, in quanto il processo ha avuto origine dalla verifica della mancanza del titolo a svolgere la professione odontoiatrica.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2762

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Svolgimento del processo

Espone la ricorrente con il gravame in trattazione di essere in possesso di tutti i requisiti per l’iscrizione nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e che, purtuttavia, inoltrata la relativa richiesta all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – Isvap, se l’è vista respingere con provvedimento adottato in data 14 giugno 2007, n. 1470/2032, a motivo della rilevata carenza della residenza nel territorio della Repubblica.

Avverso tale provvedimento la ricorrente propone impugnazione, con la quale lamenta la violazione dell’art. 110 del d. lgs. 209/05, dell’art. 2, par. 1, n. 9 e dell’art. 3, par. 1, della direttiva 2002/92/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, in relazione all’art. 16 Cost., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109 del d. lgs. 109/05, l’eccesso di potere.

Previamente rappresentato di essere cittadina italiana, di avere domicilio lavorativo ed operativo in Italia, e di risiedere a Montecarlo, la ricorrente afferma che nessuna norma eleva a requisito per l’iscrizione nel predetto registro la residenza in Italia del cittadino italiano.

Ciò non farebbe, in particolare, secondo la ricorrente, né l’art. 110 del d. lgs. 209/05, laddove elenca i requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche, né il regolamento Isvap 16 ottobre 2006, n. 5 sulla disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa, che all’art. 8, rubricato "Requisiti per l’iscrizione" non menziona il possesso della residenza, limitandosi a richiamare i requisiti di cui al predetto art. 110.

Né ancora rileverebbe, secondo la ricorrente, l’art. 109, comma 1, dello stesso d. lgs. 209/05, richiamato nell’impugnato provvedimento, che contiene sì un riferimento alla residenza nel territorio della Repubblica, ma che sarebbe "norma meramente organizzativa", che riprende tale elemento dalla normativa comunitaria, nell’ambito della quale l’elemento residenza è finalizzato ad individuare l’autorità nazionale competente per la registrazione.

Del resto, si sostiene ulteriormente, sia nel d. lgs. 209/95 sia nell’ordinamento giuridico generale ( artt. 48 e 58 c.c.), il concetto di luogo di residenza sarebbe comprensivo di quello del domicilio, tant’è che essi sono concetti utilizzati alternativamente. Anche la modulistica utilizzata dall’Isvap, che richiede l’indicazione di entrambi, farebbe propendere per un tale conclusione.

Ad ulteriore sostegno del gravame, la ricorrente sostiene che l’interpretazione propugnata in ricorso del ridetto art. 109 sarebbe l’unica orientata alle disposizioni della Costituzione (art. 16, comma 2) e del Trattato di Roma (art. 8).

La ricorrente, infine, fa presente di essere stata iscritta dal 4 maggio 1999 nell’Albo nazionale agenti di assicurazione, di ricoprire dal 2 gennaio 1995 lo status di dipendente di società assicuratrice nazionale, nonché di essere all’attualità dirigente di una società di assicurazioni.

Costituitosi in giudizio, l’Isvap, eccepita in via preliminare l’inammissibilità del gravame, per mancata impugnazione dell’atto presupposto regolamentare, ne afferma l’infondatezza, domandandone il rigetto.

La ricorrente ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Indi la controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. E’ controversa la necessità della residenza in Italia ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

La questione viene sollevata dalla ricorrente, cittadina italiana, con domicilio lavorativo ed operativo in Italia, ma residente a Montecarlo, che non rinviene nell’ordinamento di settore considerato, fatto oggetto di una interpretazione asseritamente orientata alla Costituzione e alla normativa comunitaria, alcuna disposizione che consenta di ritenere la residenza in Italia condizione indispensabile per l’iscrizione nel predetto registro, e che invoca, all’opposto, la sussistenza di altri elementi che deporrebbero in senso contrario.

2. Stante l’infondatezza nel merito del gravame, il Collegio può esimersi dall’esame della questione pregiudiziale spiegata dall’Isvap.

3. La tesi esposta in ricorso è basata su una erronea lettura del quadro normativo applicabile alla fattispecie.

Invero, la ricorrente si limita a considerare l’art. 110 del codice delle assicurazioni private (d. lgs. 209/05), il quale, in effetti, nel dettare i requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), non menziona la residenza.

Ma il rilievo non è sufficiente, atteso che proprio il richiamato art. 109 dello stesso codice, rubricato "Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" dispone che nel registro "sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica".

Anche il regolamento Isvap 16 ottobre 2006, n. 5, recante la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, laddove istituisce presso l’Istituto il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, è chiaro nell’affermare che in tale registro sono iscritti i soggetti "che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana".

A tenore delle citate disposizioni, la residenza in Italia risulta indi, prima ancora che uno dei requisiti, il presupposto stesso per l’iscrizione, ed, in quanto tale, non richiede di essere ulteriormente contemplato tra questi ultimi nell’art. 110 del codice.

La chiarezza delle riferite norme non offre il destro a particolari attività interpretative.

Ma, in ogni caso, tenuto conto delle censure formulate dalla parte ricorrente, deve osservarsi che, per un verso, la invocata libertà del cittadino italiano di uscire dal territorio nazionale, sancita dall’art. 16 della Costituzione, così come la cittadinanza dell’Unione Europea di cui all’art. 8 del Trattato di Roma, risultano concetti del tutto estranei alla materia del contendere, eppertanto totalmente insuscettibili di incidervi, atteso che, come correttamente rilevato dall’Istituto resistente, una cosa è la libertà del cittadino italiano di spostare la residenza fuori dell’Italia o di rientrarvi, altro è l’aspetto dei diritti che il cittadino italiano può far valere nei confronti dello Stato.

Per altro verso, la conclusione adottata dall’Isvap è pienamente confortata, e non smentita, dalla normativa comunitaria applicabile alla fattispecie.

Chiarisce, infatti, il resistente Istituto che in forza della previgente disciplina (art. 4, comma 1, lett.a) della l. 7 febbraio 1979, n. 48), che disciplinava il funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione (oggi sostituito dal ridetto registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione), per ottenere l’iscrizione nell’albo era sufficiente essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri

La sopravvenuta direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, invece, sposando il principio dell’home country control, ha previsto all’art. 3, par. 1 che gli intermediari assicurativi devono essere registrati "presso un’autorità competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro d’origine".

A sua volta, l’art. 2, paragrafo 1, n. 9 della direttiva stessa chiarisce che "Stato membro d’origine" è, per l’intermediario persona fisica, lo Stato membro nel quale esso risiede e nel quale esercita l’attività.

Risulta pertanto evidente che nel descritto sistema, alla luce della normativa di settore, non vi è spazio per aderire all’impostazione della ricorrente.

4. Né è utile, come pure fa la ricorrente, richiamare l’ordinamento nazionale generale, alla luce del quale ( art. 43 c.c.) non occorre spendere molte parole per concludere che il luogo di residenza e quello di domicilio afferiscono a situazioni sostanziali completamente differenti, tali da impedire che, in presenza di una disposizione normativa che contempli una sola di esse, sia consentito considerare l’indicazione comprensiva anche dell’altra: tant’è che quando il legislatore ha voluto perseguire tale effetto, come negli artt. 48 e 58 c.c. invocati dalla ricorrente, lo ha espressamente previsto.

Quanto, poi, alla circostanza che la modulistica predisposta dall’Isvap chieda l’indicazione di entrambi, essa, confermando l’ontologica diversità degli istituti, è palesemente contrastante con le conclusioni cui perviene il ricorso.

Infine, pare opportuno aggiungere che, atteso l’inequivoco disposto normativo che subordina all’attualità l’iscrizione nel registro in parola non alla cittadinanza o al domicilio, bensì alla residenza in Italia, è del tutto ininfluente sia che la ricorrente fosse precedentemente iscritta al previgente albo nazionale degli agenti di assicurazione – in forza del previgente ordinamento sopra citato – sia che la medesima sia iscritta all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero, l. 27 ottobre 1988, n. 470) e sia dipendente di società assicuratrice nazionale, elementi fattuali tutti che non sono in alcun modo suscettibili di rientrare nel paradigma normativo da considerarsi ai fini della decisione della controversia.

5. Occorre ancora dare conto del fatto che la ricorrente nella memoria difensiva depositata in data 28 febbraio 2011 richiama le disposizioni transitorie di cui all’art. 343 del codice delle assicurazioni – nella parte in cui prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del codice sono iscritti all’albo degli agenti di assicurazione o all’albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, comma 2 – e l’art. 16 della l. 21 dicembre 1999, n. 526, che dispone che per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Neanche tali richiami sono persuasivi.

Il carattere generale della norma di cui all’art. 16 della l. 526/99 – legge comunitaria 1999 – non impedisce il doveroso adeguamento delle norme nazionali a quelle comunitarie laddove la questione venga diversamente regolata in tale ultima sede, evidentemente in forza della sussistenza di particolari esigenze, ciò che con ogni chiarezza è avvenuto in forza di quanto già sopra riferito nel settore de quo, nel quale, peraltro, anche la considerazione delle posizioni pregresse ha trovato un qualche riconoscimento nella invocata norma transitoria del codice, la cui applicazione non è però sine die, contrariamente a quanto sembra ritenere parte ricorrente, essendo sta espressamente limitata al periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice stesso.

6. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a corrispondere in favore della parte resistente le spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 18-04-2011, n. 3341

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso, notificato in data 7 febbraio 2005 e depositato il successivo giorno 24, la società S.Y. impugnava il provvedimento in epigrafe, con il quale S.I. aveva deliberato di non accogliere la richiesta di ammissione alle agevolazioni indicate in epigrafe.

1.1.- La società ricorrente premetteva, in fatto:

– di avere presentato, in data 18 febbraio 2002, domanda di ammissione alle agevolazioni per l’intrapresa di un’attività di locazione e noleggio di imbarcazioni a vela – ai sensi della legge 236/1993 – presso la Sede di Lamezia Terme di S.I. Calabria ove i soci si erano avvalsi dei preliminari ed istituzionali servizi di accompagnamento alla progettazione;

– che, in base ai protocolli organizzativi e procedimentali vigenti all’epoca della domanda, S.I. Calabria avrebbe dovuto provvedere, nel rispetto dell’ordine cronologico, "alla verifica dei requisiti di accoglibilità formali e, nel caso di esito positivo, all’avvio del successivo iter istruttorio"(nota SICAL 020290 del 26 febbraio 2002);

– che l’istruttoria si era svolta presso la sede regionale di S.I., a ciò delegata, sicché quest’ultima, in data 27 giugno 2002 (e cioè quattro mesi dopo la presentazione della domanda) nel corso dell’iter istruttorio, segnalava, alla istante la necessità di approfondire alcuni aspetti progettuali con l’intera compagine sociale e fissava un incontro, presso la sede di Lamezia Terme, per il giorno 8 luglio 2002;

che, nel corso dell’incontro, svoltosi prima della data fissata, S.I. Calabria provvedeva a redigere una relazione istruttoria, rimasta riservata, culminante con un parere finale circa la "accoglibilità" della domanda e quindi trasmetteva la domanda, lo studio di fattibilità, con i relativi allegati e il parere stesso alla sede nazionale di S.I. ai fini dell’emissione della delibera di approvazione o non approvazione;

– che i dettagli del procedimento valutativo e decisionale, vigente all’epoca della domanda per cui è causa, erano sintetizzati nella guida all’art. 1 bis della legge 236 (ed. settembre 2001) a cura ed edita da S.I.- Area creazione di impresa e promozione del lavoro autonomo, che prevedeva un apposito "iter di valutazione", della durata di 120 giorni, intercorrente dal progetto alla deliberazione che concludeva "la fase istruttoria", comportante "tre tipologie di giudizio": "valutazione negativa", "sospensione" e "valutazione positiva";

– che successivamente, nessuna delibera, ancorché intempestiva, interveniva da parte di S.I. per sospendere il decorso del termine massimo di procedimento, trascorrendo altresì anni senza che la ricorrente potesse avere notizie sull’evoluzione della vicenda, né, tantomeno, ottenere un appuntamento con un responsabile della struttura o del procedimento;

– che, in data 11 novembre 2002, l’amministratore della S.Y. inoltrava a S.I. una nota in cui si sintetizzavano i fatti successivi alla presentazione della domanda evidenziando i disagi derivanti dall’ingiustificato ritardo nell’adozione di una delibera di qualsivoglia tenore e si chiedeva la comunicazione del responsabile del procedimento, delle ragioni del ritardo e dei residui tempi massimi di istruttoria;

– che poiché nessun riscontro perveniva da S.I., seguivano una serie di telefonate ed una email di messa in mora all’indirizzo di posta elettronica del responsabile per le relazioni con il pubblico;

– che all’email rispondeva, in data 22 gennaio 2003, un funzionario della "Customer care – Area sostegno politiche occupazionali di S.I." la quale così sintetizzava lo stato del procedimento: "La risposta formale alla vs lettera di novembre 2002 è stata trasmessa via posta e dovrebbe arrivare a breve. La situazione ad oggi è la seguente: il vs progetto ha terminato l’iter valutativo, ed è in attesa della sola delibera firmata dall’amministratore delegato. Sarò probabilmente in grado dì farle sapere qualcosa nel mese di febbraio p.v.";

– che dopo tale informazione non solo non veniva emessa alcuna delibera, ma S.I. solo dopo dieci mesi, cioè il 25 novembre 2003, trasmetteva, alla S.Y., la seguente nota: "in relazione all’oggetto vi comunichiamo che è in corso la valutazione del progetto da Voi presentato. A breve provvederemo a trasmetterVi il format per l’aggiornamento dello studio di fattibilità, necessario per il completamento dell’iter istruttorio. Desideriamo far Vi presente che quanto sopra non potrà costituire affidamento alcuno per Voi circa l’effettiva disponibilità dei fondi né ovviamente, circa l’ammissione del Vostro progetto alle agevolazioni, che è comunque, subordinata all’esito positivo dell’istruttoria";

– che, a fronte dei 120 gg. fissati da come tempo massimo di istruttoria, a distanza di circa due anni e dopo aver già comunicato da dieci mesi che l’istruttoria era conclusa, "S.I. stravolge tutto il pregresso e comunica che la valutazione è ancora in corso e che anzi occorre, per il completamento dell’istruttoria, un aggiornamento (omettendo, tra l’altro di scusarsi per avere essa stessa cagionato il grave ritardo e la conseguente necessità di aggiornamento) per il quale, a breve, i soci avrebbero ricevuto un apposito format";

– che la trasmissione del format avveniva dopo tre mesi; che S.Y. lo riceveva infatti in data 24 febbraio 2004 con invito a compilano e corredarlo della documentazione richiesta entro il successivo 26 aprile; che il format – consistente nella richiesta di un nuovo progetto di fattibilità dell’iniziativa – era stato compilato e tempestivamente spedito a S.I.;

– che il 10 dicembre 2004, e cioè circa tre anni dopo la presentazione della domanda, S.I. comunicava alla ricorrente che "l’istruttoria del progetto da Voi presentato si è conclusa con esito negativo. Le motivazioni sono indicate nel provvedimento allegato in copia alla presente. Le stesse qui si riportano integralmente: "CONSIDERATO che il settore del charter nautico è caratterizzato da una domanda stabile e da una crescente competizione tra gli operatori (fonte: Dossier Nautica, supplemento del Sole 24 Ore del 9/10/2004; dati consuntivi delle 27 aziende di charter nautico agevolate da S.I.; pubblicazione UCINA: La nautica in cifre edizione 2003, ricerca effettuata per il settore del noleggio e della locazione di unità da diporto in collaborazione con la rivista Vela e Motore); che a causa della stabilità della domanda e del crescente numero di operatori presenti sul mercato, la produttività media è attestata su 12/13 settimane annue di utilizzo per imbarcazione; che i costi per le spese di ormeggio e quelle pubblicitarie incidono mediamente per circa il 15% del fatturato; che le previsioni economico finanziarie della S.Y. S.a.s. di F.O. & C. ipotizzano un utilizzo delle imbarcazioni pari a 21 settimane annue per imbarcazione, un’incidenza delle spese di ormeggio e di quelle pubblicitarie pari rispettivamente al 4% del fatturato atteso; che il progetto non fornisce elementi tali da giustificare la differenza in termini di margini attesi e trend di crescita rispetto agli andamenti medi del settore; che rielaborando i bilanci previsionali, sulla base dei valori medi di settore, le previsioni economiche denotano assenza di redditività dell’iniziativa proposta; DELIBERA di non ammettere alle agevolazioni la società S.Y. s.as. di O.F. &. C. prot. 7594, in quanto non risulta verificata la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa proposta – art. 16 comma 1, lett. c) D.M 250/2004".

1.2.- La società ricorrente deduceva, in diritto, otto motivi di ricorso, così di seguito sintetizzabili:

a.- Violazione dell’art. 5 comma 3 della legge 241/90 per omessa comunicazione del responsabile del procedimento amministrativo, così determinandosi l’impossibilità per la società ricorrente non solo di partecipare al procedimento ma di ottenere informazioni qualificati sull’iter istruttorio e sui gravissimi ritardi accumulati (ben tre anni dalla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni per cui è causa).

b.- Violazione delle norme organizzative e procedimentali di cui al documento nominato "guida alla legge 236" in punto di termine massimo di conclusione del procedimento. Eccesso di potere per l’irragionevolezza e l’illogicità di una decisione tardiva.

Pur ammettendo che secondo la giurisprudenza il mancato rispetto del termine massimo del procedimento amministrativo, nei casi in cui il termine sia meramente acceleratorio (e tale sarebbe quello di 120 giorni previsto per la conclusione della fase istruttoria nel procedimento de quo), determinerebbe solo l’illegittimità del silenzio mantenuto dalla p.a. e non anche l’illegittimità del provvedimento tardivamente assunto, sottolinea la ricorrente che il termine massimo di conclusione del procedimento non è qui solo stabilito in funzione di mera delimitazione temporale dell’azione amministrativa, in ossequio ad un principio di buon andamento ed efficienza, ma rappresenta il congruo termine per valutare iniziative imprenditoriali che in ragione della dinamicità e variabilità dei loro presupposti di fattibilità e redditività (rapida evoluzione del mercato, costo dei beni e delle risorse, limiti di operatività temporale dei preaccordi commerciali, contingenza della strategia commerciale, evoluzione della legislazione fiscale etc.) sono fortemente influenzate dal fattore tempo.

Sottolinea in particolare che uno studio di fattibilità tecnico- economicofinanziaria, dopo un anno dal suo concepimento, non ha più quelle caratteristiche di attualità che lo rendono aderente al reale ed aggiornato contesto economico e sociale in cui si inquadra.

Soggiunge che il termine, non a caso previsto di quattro mesi, si configura congruo per la valutazione del progetto così come presentato e indurrebbe, nella delibera di non accoglimento intervenuta a distanza di tre anni, profili di invalidità, se non per violazione di legge, quanto meno sotto l’aspetto dell’eccesso di potere per l’irragionevolezza e l’illogicità di una valutazione effettuata a così grande distanza temporale dalla domanda.

c.- Violazione degli artt. 6 e 7 del DM. 695/94. Violazione degli artt. 16, 17 e 40 del D.M. 250/2004.

S.I., dopo aver lasciato trascorrere inutilmente quasi tre anni senza l’adozione di alcuna delibera sospensiva del termine finale a fini eventualmente integrativi o di approfondimento dell’istruttoria, richiede alla compagine un "aggiornamento" del progetto da effettuare a mezzo di apposito format che è in realtà il format o schema di domanda imposto, dopo l’entrata in vigore del regolamento 250/2004, da S.I. per la presentazione di nuove domande.

Nell’evidenziare che tale format è lo standard di uno studio di fattibilità in cui devono essere indicati elementi di dettaglio (relativamente a soci e società, descrizione dell’idea imprenditoriale e dell’attività di impresa che si intende realizzare, il mercato, il contesto competitivo e la strategia commerciale, il programma di investimenti, la localizzazione, la previsione di spesa, la tempistica di realizzazione etc.), rileva la ricorrente come si sia utilizzato un espediente per richiederle non integrazioni istruttorie o approfondimenti istruttori, ma "un nuovo studio di fattibilità", che l’ha costretta, a distanza di tre anni dal primo studio, a rimodulare ogni aspetto del progetto, a rivedere gli accordi preliminari per le collaborazioni con i futuri partners commerciali, a riesaminare gli aspetti competitivi e di tenuta del mercato a dimostrare, ancora una volta, tutto ciò che era stato già ampiamente provato e documentato prima.

Il tutto però in violazione e contrasto con gli artt. 6 e 7 del D.M. 695/1994 nonché in contrasto, a volerli ritenere applicabili, con gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 250/2004 ed in violazione delle norme procedurali e di dettaglio elaborate e pubblicate dalla stessa S.I., non prevedendo le prime alcun aggiornamento istruttorio e limitandosi le ultime a legittimare la possibilità, in capo a S.I. di sospendere, per una sola volta, con apposita delibera, il termine massimo di 120 giorni.

Né potrebbe sostenersi che sulla vicenda giochi un ruolo legittimante l’art. 40 del D.M. 250/2004 poiché, sebbene in esso sia previsto che "le domande per le quali non è stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento" non v’è, a ben vedere, nessuna integrazione necessaria in virtù del solo D.M. 250/2004 rispetto a quanto già previsto dal D.M. 695/94, senza considerare che la richiesta di aggiornamento è del febbraio 2004 e dunque molto antecedente rispetto all’entrata in vigore del D.M. 250 del 16 luglio 2004, fissata al 21 ottobre 2004.

d.- Eccesso di potere per gravi contraddittorietà emerse in sede di istruttoria.

Dopo la conclusione dell’istruttoria, compiuta presso la sede regionale di S.I., gli atti sono stati trasmessi alla sede centrale per l’adozione della delibera di accoglimento o non accoglimento, ma tali atti sono rimasti per più di due anni senza ricevere alcuna attenzione ulteriore sino all’aprile 2004. Tanto dimostra che l’istruttoria era già completa e terminata già all’atto della trasmissione degli atti, ciò desumendosi dalla nota del funzionario della predetta sede regionale che il progetto aveva "terminato l’iter valutativo" ed era "in attesa della sola delibera firmata dall’amministratore delegato".

Tale atteggiamento contraddittorio – chiusura dell’istruttoria, poi stranamente riaperta dopo due anni e mezzo – non potrebbe che essere un chiaro sintomo di "esercizio sfunzionale del potere finalizzato… a postergare la valutazione fino a rendere inattuale il progetto".

e.- Violazione di legge per mancata richiesta del parere alla Regione Calabria o comunque eccesso di potere per omessa indicazione nel provvedimento delle risultanze istruttorie in riferimento al parere espresso.

Il provvedimento impugnato sarebbe privo del parere della Regione Calabria, previsto dall’art. 6 del D.M. 695/1994.

f.- Eccesso di potere per omessa motivazione in ordine alla relazione istruttoria compiuta dalla sede regionale di S.I..

Il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione della relazione istruttoria redatta da S.I. Calabria, di cui si è detto in precedenza (relazione istruttoria particolarmente significativa perché elaborata nell’immediatezza dello studio di fattibilità), ciò inducendo a ritenere che di detta relazione non vi sia stata alcuna valutazione.

g.- Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento di fatti.

Nel premettere che l’attività che ha esitato l’impugnato provvedimento di diniego è senza dubbio caratterizzato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile dal giudice amministrativo, e che la motivazione del non accoglimento è imperniata su una serie di considerazioni di carattere generale relative al potenziale mercato di riferimento e su una valutazione apodittica, relativa al progetto presentato, deduce la ricorrente, con l’articolato motivo, che l’assunto che sta alla base della determinazione contestata si sostiene su due premesse – premessa maggiore e premessa minore – che non troverebbero effettivo riscontro.

In particolare, e in sintesi, la premessa maggiore – su cui è esclusivamente fondato il diniego – è costituita dall’affermazione che il settore del charter nautico è caratterizzato da una domanda stabile e da una crescente competizione tra gli operatori e che, a motivo di ciò, la produttività media è attestata su 12/13 settimane annue di utilizzo per imbarcazione, in buona sostanza affermandosi, in maniera niente affatto rispondente, che il settore in questione non garantirebbe redditività neanche agli operatori commerciali oggi attivi, ossia sarebbe un settore in crisi.

Si tratterebbe però di mere congetture, ciò desumendosi dal fatto che l’articolo del "Sole 24 Ore", al citato tra le fonti del provvedimento impugnato fa riferimento a un "dossier nautica" che non è significativo, sia perché si risolve in un questionario cui ha risposto solo un quinto delle società compulsate, sia perché da esso non emergerebbe alcun dato sintomatico della ventilata crisi, sia perché il resto dell’articolo in questione conterrebbe semplicemente una intervista a tale Domenico Lombardo, amministratore di una società di charter denominata "S.I.P." ed un’altra a tale sig. C.D.M. amministratore di "E.", altra società di charter, che, in quanto operatori commerciali, sarebbero comunque interessati dunque a tutelare i rispettivi interessi ed a curare il proprio profitto, ma non già una istituzione di ricerca o una associazione di utenti o di imprenditori.

h.- Le considerazione sul progetto nello specifico. Eccesso di potere per insufficiente motivazione. Eccesso di potere per omessa valutazione di risultanze istruttorie. Errore sui fatti e loro travisamento.

Anche a volere dare validità alla riferita premessa maggiore (secondo la produttività media si attesterebbe su 12/13 settimane) – definita in ricorso "l’affermazione di un noleggiatore preoccupato per l’incremento della concorrenza", è la premessa minore del sillogismo motivazionale che farebbe emergere palesemente la circostanza della mancata lettura (nei tre anni a disposizione) dello studio di fattibilità presentato da S.Y..

La premessa minore sarebbe che le previsioni economico finanziarie della compagine istante ipotizzano un utilizzo delle imbarcazioni pari a 21 settimane annue per imbarcazione, un’incidenza delle spese di ormeggio e di quelle pubblicitarie pari rispettivamente al 4% del fatturato atteso (quindi dati ben diversi da quelli individuati da S.I.) ma che il progetto non fornirebbe elementi tali da giustificare la differenza in termini di margini attesi e trend di crescita. rispetto agli andamenti medi del settore.

Una siffatta motivazione, oltre che del tutto apodittica, sarebbe totalmente infondata e denoterebbe l’uso di formule motivazionali a stampo, prive di qualsivoglia aggancio o aderenza con la realtà sottoposta a va1utazione.

Per ciò che concerne in particolare le aspettative di S.Y. in ordine al numero di settimane di noleggio, la ricorrente fa rinvio alla lettura delle pagine da 62 a 91 dello studio di fattibilità, in cui sarebbero rappresentati numerosi e consistenti elementi che giustificherebbero totalmente le aspettative di produzione, così come dichiarate dalla società istante, e sui quali S.I. non avrebbe ritenuto di doversi soffermare.

1.3.- Resisteva al ricorso l’intimata S.I. s.p.a. eccependo in primis l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui esso sarebbe diretto a contestare la determinazione assunta dalla medesima nell’ambito della propria discrezionalità; nel merito opponeva l’infondatezza del ricorso nella considerazione che le censure con esso dedotte muovo dal presupposto della non applicabilità alla fattispecie delle regole procedimentali di cui alla normativa regolamentare posta con il D.M. n. 250/2004 e nell’asserita violazione della precedente normativa di cui al precedente D.M. n. 695/1994.

1.4.- In data 21 febbraio 2005, a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, la ricorrente, venendo a conoscenza dei contenuti della relazione istruttoria svolta da S.I. Calabria e di quella elaborata dalla sede romana di S.I., proponeva motivi aggiunti deducendo ulteriori profili di illegittimità nei riguardi del provvedimento impugnato.

Ulteriori motivi aggiunti venivano proposti, con atto notificato in data 30 giugno 2005, in relazione alla conoscenza in data 4 giugno 2005 – a seguito dell’esercizio di nuovo diritto di accesso – dei contenuti analitici della delibera di ammissione alla fase di progettazione esecutiva emessa il 4 luglio 2003.

1.5.- Con successive memorie le parti ulteriormente ribadivano i propri assunti difensivi insistendo nelle contrapposte richieste, e alla udienza pubblica del 3 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2.1.- Le circostanze fattuali della vicenda all’esame – che si è ritenuto opportuno riportare in premessa nella loro obiettiva scansione – dimostrano come l’ente intimato abbia posto in essere un comportamento palesamente illegittimo, risultando così confermati i distinti profili di illegittimità dedotti con l’impugnativa (ricorso e motivi aggiunti).

2.2.- Basterebbe in proposito considerare il semplice dato che la domanda di ammissione alle agevolazioni per cui è causa (agevolazioni per l’intrapresa di un’attività di locazione e noleggio di imbarcazioni a vela, ai sensi della legge 236/1993) è stata presentata in data 18 febbraio 2002 e che essa è stata esitata (con l’impugnato provvedimento negativo) solo in data 10 dicembre 2004, e cioè a distanza di quasi tre anni dalla presentazione della domanda.

2.3.- Ciò porta ad apprezzare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione delle norme procedimentali del "documento guida" alla legge 236/1993 in punto di fissazione del termine massimo di conclusione del procedimento di valutazione dell’iniziativa imprenditoriale, nonché l’eccesso di potere per l’irragionevolezza e l’illogicità della decisione dell’ente finanziatore perché intervenuta ben oltre il termine di 120 giorni dalla presentazione del progetto.

Invero, ove dovesse ritenersi che il precitato termine di 120 giorni abbia natura acceleratoria (non potendosi però non osservare che la previsione di sospensione del termine – fissato "al massimo" in 120 giorni – per "una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa", potrebbe far inclinare per la natura perentoria del termine), non potrebbe non aderirsi all’assunto della deducente secondo cui l’indicato termine è stato consapevolmente fissato perché corrispondente a un congruo ambito temporale sufficiente a valutare compiutamente l’iniziativa imprenditoriale, fortemente condizionata dal fattore tempo in ragione della dinamicità e variabilità dei presupposti di fattibilità e di redditività legati all’iniziativa medesima.

In proposito, del tutto pertinentemente a titolo di esemplificazione significativa, si menziona lo studio di fattibilità tecnicofinanziario condivisibilmente rilevandosi come dopo un anno dalla sua ideazione decadono le caratteristiche di attualità, rendendolo non più del tutto aderente al contesto socio- economico per il quale esso è stato elaborato.

Orbene, la lamentata circostanza che sia stato fatto decorrere un termine così abnormemente ampio per la valutazione della domanda porta ad affermare, in adesione alle censure svolte con il motivo, che il provvedimento impugnato è irragionevole e illogico.

Tale conclusione resiste al tentativo di confutazione opposto dall’ente resistente con la considerazione che, per la fattispecie all’esame, soggetta alle previsioni regolamentari poste con il D.M. 250/2004, non era previsto alcun termine per la valutazione della domanda di concessione delle agevolazioni.

E’ agevole osservare – in disparte ogni considerazione circa l’applicabilità alla vicenda dell’invocato D.M. 250/2004 (su cui inde) – che, anche a voler ipotizzare l’assenza della prefissazione di un termine per la conclusione dell’attività valutativa della domanda in questione, un elementare principio di ragionevolezza, discendente dal più generale principio di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa, avrebbe imposto di concludere in termini accettabili il procedimento valutativo, per il quale il summenzionato "documento guida" alla legge 236/1993 aveva previsto, non senza ragione, l’arco temporale di 120 giorni (nella specie superato di più di dieci volte).

2.4.- Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

Con raccomandata prot. n. 86/5 in data 20 febbraio 2004, S.I., "al fine di approfondire la valutazione tecnica ed economicofinanziaria del progetto n. 7594" presentato dalla società ricorrente ha trasmesso a quest’ultima il "format per l’aggiornamento dello Studio di Fattibilità", invitandola a compilarlo e a sottoscriverlo, e concludendo che "al ricevimento della suddetta documentazione" si sarebbe provveduto "al completamento dell’istruttoria, al cui esito positivo era da intendersi "subordinata la concessione delle agevolazioni".

In realtà – e come anche si preciserà nel prosieguo – l’istruttoria era già stata conclusa, e con la riferita richiesta, intervenuta dopo due anni dalla prestazione della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie, si è inteso procedere non già ad un accertamento ovvero all’acquisizione di una documentazione integrativa (unica possibilità consentita dal "documento guida" all’art. 1bis della legge n. 236/1993) ma a un "format", definito di "aggiornamento dello studio di fattibilità", costituente in realtà un nuovo studio di fattibilità.

Non conta la circostanza – su cui fa leva la difesa della resistente per inferire l’inammissibilità del motivo – che la ricorrente abbia "provveduto ad inviare i richiesti aggiornamenti dello studio di fattibilità senza nulla osservare", quanto diversamente accertare (ciò costituendo l’oggetto specifico della valutazione demandata al Collegio) se, dopo che era stata conclusa l’istruttoria (in modo positivo come si vedrà), S.I. era legittimata a rinnovare la procedura valutativa e ad imporre sostanzialmente la rimodulazione dell’originario progetto.

All’interrogativo va data risposta negativa non potendosi dubitare che la valutazione sulla fattibilità dell’iniziativa imprenditoriale andava condotta sul progetto formulato nel 2002, e che la protratta e colpevole inerzia, imputabile unicamente a S.I., nel concludere l’esame della domanda presentata dalla ricorrente, non giustificava la richiesta di "un aggiornamento del progetto", impositiva in sostanza della presentazione di una nuova domanda. In proposito, il Collegio condivide la considerazione svolta dalla ricorrente secondo cui nella specie è stato utilizzato un espediente per richiederle non già integrazioni o approfondimenti istruttori, ma un nuovo studio di fattibilità dell’iniziativa a suo tempo formulata.

Né peraltro la richiesta dell’ente convenuto avrebbe potuto sostenersi sull’art. 40 del D.M. 250/2004 – secondo la tesi sulla quale ha particolarmente insistito la difesa dell’ente medesimo – ai sensi del quale "le domande per le quali non è stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento".

In disparte la considerazione che la norma è intesa a disciplinare procedure valutative avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo testo regolamentare, e ancora non perfezionate, ma sempre nel quadro di una fisiologica scansione temporale della procedura valutativa (che non si rinviene nella fattispecie all’esame), è decisivo il rilievo opposto dalla deducente che la richiesta "di aggiornamento" è del febbraio 2004, e quindi di molto antecedente all’entrata in vigore del D.M. 250 del 16 luglio 2004, fissata al successivo 21 ottobre.

2.5.- Fondato è anche il quarto motivo di ricorso.

E’ confermato in fatto che, dopo la conclusione dell’istruttoria presso la sede regionale di S.I., gli atti sono stati trasmessi alla sede centrale per l’adozione della conseguente delibera (di accoglimento o non accoglimento) e che tali atti sono rimasti negletti per più di due anni.

Orbene, appare priva di giustificazione la perdurante inerzia di S.I. dopo che l’istruttoria era stata completata; circostanza questa desumibile dalla nota in data 22 gennaio 2023 del funzionario della sede regionale, da parte del quale si comunicava che il progetto aveva "terminatol’iter valutativo" e che si era "in attesa della sola delibera firmata dall’amministratore delegato".

Altrettanta priva di giustificazione è la successiva riapertura dell’istruttoria, a distanza di due anni e mezzo dal suo completamento, ciò inverando l’assunto svolto con il motivo che un siffatto atteggiamento troverebbe spiegazione nell’intento dell’ente di "postergare la valutazione fino a rendere inattuale il progetto".

2.6.- Merita adesione anche la prospettazione svolta con il sesto motivo di ricorso.

Invero, il provvedimento impugnato non fa menzione alcuna della relazione istruttoria redatta dalla sede regionale di S.I., ciò inducendo a ritenere o che su detta relazione non via stata alcuna valutazione ovvero che quest’ultima vi sia stata ma che di essa non si sia tenuto conto.

3.- Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover soprassedere all’esame del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso, tutti incentrati a confutare le motivazioni sulle quali si sostiene il provvedimento impugnato (motivazioni sintetizzate dalla ricorrente in due "premesse" denominate "maggiore" e "minore"), e di procedere alla valutazione delle censure dedotte con i motivi aggiunti, notificati in data 28 febbraio 2005 e presentati all’esito dell’esercizio del diritto di accesso esercitato il precedente giorno 21; tanto anche in ragione del fatto che tali censure sono strettamente connesse ai motivi di ricorso già esaminati e coinvolgono attività (in particolare la delibera di ammissione alla progettazione esecutiva recante la data del 4 luglio 2003) che, nella scansione temporale della complessa vicenda culminata con la determinazione impugnata, precedono quest’ultima.

3.1.- Di tali motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente il primo e il secondo, variamente deducenti eccesso di potere per violazione dei criteri procedimentali di cui alla "guida alla legge 236/93", per omissione della comunicazione e occultamento di provvedimento favorevole, nonché per travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta.

3.1.1.- Con il primo dei menzionati motivi si premette che nella relazione istruttoria elaborata da S.I. – Funzione Creazione di Impresa – è contenuto quanto segue: "In data 04.07.2003, S.I. ha deliberato l’avvio della fase di progettazione esecutiva, a condizione che in tale fase, la società provveda a deliberare e versare l’aumento del capitale sociale sino ad almeno il 10% della spesa complessiva degli investimenti, verificando le capacità di accesso al credito presso terzi, alfine di assicurare la copertura finanziaria degli investimenti comprensivi di IVA; condizioni da verificarsi entro l’arco temporale di realizzazione degli investimenti".

In relazione a quanto precede, afferma la ricorrente che solo in sede di accesso agli atti ha appreso che S.I. ha deliberato, in data 4 luglio 2003, l’ammissione della sua domanda alla progettazione esecutiva, in applicazione ai criteri procedimentali di cui alla "Guida alla legge n. 236", omettendo di darne comunicazione alla società istante e astenendosi dal darvi applicazione.

Soggiunge, richiamando i criteri di cui alla precitata "Guida", che una volta approvata (come avvenuto) la delibera che autorizzava l’avvio della fase di progettazione esecutiva, S.I. avrebbe dovuto, in tale fase, anche attraverso il supporto dell’organismo che doveva assumere la funzione di tutor, definire in dettaglio, "a partire dall’assetto strategico definitivo", i seguenti aspetti:

"piano economico degli investimenti; piano economico della gestione; tempi di attuazione; agevolazioni; pianificazione economicofinanziaria. Contemporaneamente avrebbe dovuto analizzare i bisogni formativi propri di ciascuna compagine e delineare i percorsi di crescita imprenditoriale. Alla fine di questa fase, avrebbe dovuto emanare una nuova delibera per l’ammissione alle agevolazioni, per la cui attuazione avrebbe dovuto essere stipulato con la società beneficiaria un apposito contratto."

3.1.2.- Con il secondo dei motivi aggiunti proposti si deduce che non solo S.I. non ha comunicato, "con evidente mala fede", il contenuto del primo provvedimento favorevole, ma ha inviato alla società istante un format, cioè uno schema di studio di fattibilità, da compilare e sviluppare, con il quale sostanzialmente rimette in discussione l’intero iter valutativo del progetto e quindi, al termine di ulteriore attività istruttoria in ordine ad elementi già positivamente valutati in sede di prima delibera, decide di non ammettere la società istante alle agevolazioni.

3.2.- I motivi sono fondati.

Quanto al primo di essi è indubitabile che S.I. ha approvato una delibera di ammissione alla fase esecutiva e non l’ha portata a conoscenza degli interessati, invitando questi ultimi, e solo sei mesi più tardi, a ripresentare un nuovo progetto, in tal modo sostanzialmente obliterando elementi già valutati in senso positivo nella sede istruttoria.

E’ quindi avvenuto che l’attività istruttoria successiva alla precitata delibera di ammissione non è stata quella tipica della fase di progettazione esecutiva, con la definizione dei profili sopra enunciati, e cioè della individuazione del dettaglio degli aspetti finanziari ed operativi in contraddittorio con la società istante (che non è stato mai avviato), quanto, piuttosto, di un rinnovata valutazione degli aspetti attinenti alla fattibilità del progetto.

Quanto al secondo dei motivi aggiunti, non è del pari dubitabile – in piena adesione all’assunto svolto dalla ricorrente – che l’attività valutativa di S.I., pur dopo essersi da questa stabilito l’avvio della progettazione esecutiva previo aumento del capitale sociale sino al 10% della spesa per investimenti, non si è occupata, per come avrebbe dovuto, dei conseguenti aspetti finanziari e operativi della progettazione "esecutiva", ma, con un’ingiustificabile e illegittima regressione provvedimentale, è riandata alle previsioni di fattibilità afferenti alla progettazione preliminare, ossia, allo studio di fattibilità già approvato.

Gli enunciati ed evidenti profili di illegittimità danno corpo alla tesi sostenuta in ricorso, e cioè che il comportamento di S.I. sia stato mosso dalla finalità di elidere le valutazioni, ampiamente positive, già compiute (ma non comunicate) in sede istruttoria.

Trattasi in effetti di un atteggiamento sintomatico di un palese vizio di eccesso di potere nella parte in cui vanifica l’attività istruttoria già compiuta e oblitera una formale delibera di valutazione positiva dello studio di fattibilità, senza consentire la partecipazione della società istante.

Le ora rassegnate conclusioni non possono in alcun modo essere resistite dall’affermazione della convenuta secondo cui il provvedimento di ammissione alla progettazione non doveva essere comunicato poiché "atto interno" e comunque "assorbito" dalle nuove modalità procedimentali previste dal D.M. 250/2004.

A parte il dato di tutta evidenza, e sul quale si è già riferito, che nel luglio del 2003 il regolamento approvato con il decreto del 2004 non era stato ancora emanato, non può non osservarsi – anche qui in piena e testuale adesione all’assunto della ricorrente – che un provvedimento che prevede l’ammissione alla fase della progettazione esecutiva, condizionandola altresì ad aumento di capitale sociale sino al 10% degli investimenti programmati da parte della società istante, è un atto che non può che presupporre la sua comunicazione, e ciò per due concorrenti motivi:

a.- ammissione alla fase della progettazione esecutiva significa accedere ad una attività di dettaglio (da effettuare tra l’altro con l’ausilio dei servizi di tutorato approntati da S.I.) in ordine alla concreta operatività aziendale sulla base di una (implicita e necessaria) favorevole valutazione dell’iniziale progetto di fattibilità. Trattasi di attività che non può, evidentemente, essere svolta se la società non è informata del fatto che la sua domanda è stata ammessa alla progettazione esecutiva;

b.- non avrebbe alcun senso – risultando sommamente incongruo sul piano logico – imporre alla società istante un aumento di capitale sociale e tuttavia non comunicarle le attività di cui si compone il relativo onere.

Sotto altro verso, e alla luce delle ora svolte considerazioni che consentono una più puntuale e organica valutazione dell’evidente illegittimità che ha connotato il comportamento dell’ente resistente, deve disattendersi la tesi da quest’ultimo sostenuta, nella memoria conclusiva, in ordine alla richiesta di un nuovo studio di fattibilità in luogo del già deliberato avvio della progettazione esecutiva.

Oppone l’ente che, ove detta richiesta potesse considerarsi come un ingiustificato aggravio procedimentale, l’avvenuta presentazione, da parte della società ricorrente, del nuovo studio di fattibilità sarebbe espressiva in sostanza di una prestata acquiescenza.

La tesi non è di alcun pregio.

Come efficacemente osservato nelle repliche della ricorrente, la presentazione del nuovo studio di fattibilità sconta la mancata conoscenza, da parte della medesima, della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, non potendosi diversamente escludere – essendo anzi largamente prevedibile – che sarebbero conseguite iniziative giudiziarie a tutela della posizione giuridica della ricorrente.

Nell’enunciata situazione non vi è quindi spazio per sostenere che la società ricorrente, nel trasmettere il nuovo studio di fattibilità, abbia prestato acquiescenza ai successivi comportamenti dell’amministrazione, dovendosi invece affermare – come bene osserva la ricorrente medesima – che l’adempimento si configura come la necessitata osservanza della richiesta dell’ente finanziatore, pena l’improcedibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni..

3.3.- Alla luce dell’acclarata fondatezza dei motivi di ricorso esaminati, e assorbite le rimanenti censure, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento negativo emesso in data 26 novembre 2004.

L’accoglimento dell’impugnativa determina la conseguenza – avuto riguardo all’illecito arresto del procedimento mirato all’ammissione al finanziamento per cui è causa – che l’ente soccombente dovrà riavviare il procedimento dalla delibera di ammissione recante la data del 4 luglio 2003, curando tutti gli adempimenti contenuti in detto atto deliberativo, e quindi limitarsi a verificare gli aspetti operativi legati all’accessibilità al credito e alla pianificazione economicofinanziaria di dettaglio, da effettuarsi con l’ausilio dei servizi di tutoraggio della stessa amministrazione; dovrà subito dopo deliberare in ordine all’ammissibilità o meno alle agevolazioni con conseguente stipulazione, in caso positivo, del contratto con la società beneficiaria.

E’ poi il caso di puntualizzare, per prevenire "atteggiamenti elusivi o addirittura ritorsivi dell’ente finanziatore", paventati dalla difesa della società ricorrente, e al precipuo fine di disporre "misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio" (art. 34, comma 1, lett. c.- del c.p.a.) che l’attività da compiersi da parte di S.I. in esecuzione della presente decisione:

– non dovrà comprendere lo studio di fattibilità, che è stato già favorevolmente valutato, né il giudizio di ammissibilità, che è stato già deliberato salvo che per i profili economico e finanziari della progettazione esecutiva;

– non potrà prendere in considerazioni elementi fattuali o giuridici sopravvenuti dovendo solo limitarsi – ripetesi – a verificare gli aspetti operativi legati all’accessibilità al credito e alla pianificazione e economica e finanziaria di dettaglio da effettuarsi con le modalità sopra enunciate;

– in particolare, quanto allo specifico settore di mercato del charter, la valutazione dovrà operarsi con riferimento al contesto temporale entro il quale il procedimento avrebbe dovuto legittimamente concludersi, tenendo presente che nel riferito contesto non erano prefigurate né prefigurabili crisi del settore atteso che, come si evince dalla documentazione esibita dalla stessa S.I. (cfr. elenco delle delibere di ammissione o non ammissione in ambito del charter nautico), poco prima, e cioè alla data del 12 maggio 2003, era stata ammessa alle agevolazioni la società "Blue Star s.r.l." (prot. 6647 e n. 1 dell’elenco), e poco dopo, alla data del 27 febbraio 2004, venivano ammesse altre due società: "Sun’s Sail’ e "Sevenstars Charter" (prot. 6197 e 6681 n. 2 e 3 dell’elenco).

4.- In definitiva, alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’impugnato atto deliberativo emesso in data 26 novembre 2004.

L’ente soccombente dovrà riavviare e concludere il procedimento con le modalità e nei tempi stabiliti in parte motiva (par. 3.3.).

Nulla disponesi, allo stato, sulle istanze risarcitorie avanzate con l’impugnativa, che potranno eventualmente essere riavviate all’esito del perfezionamento delle attività demandate a S.I..

Quanto alle spese di giudizio e degli onorari di causa, esse vanno imputate all’ente soccombente e, quantificate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, l’accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato recante la data del 26 novembre 2004.

Condanna l’ente soccombente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 10.000/00 (diecimila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-08-2011, n. 17700 Concorrenza sleale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 26 gennaio 2009 resa in unico grado la Corte di appello di Salerno ha condannato la s.p.a. Allianz Assicurazioni a pagare a I.S. la somma di Euro 98,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest’ultima ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, per violazione da parte della compagnia assicuratrice delle norme a tutela della concorrenza, come accertato con provvedimento sanzionatorio 28 luglio 2000 n. 8546 dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM). p.2. La Corte di appello di Salerno ha desunto la sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale dal citato provvedimento dell’AGCM n 8546/2000, il quale ha inflitto una sanzione ad un largo numero di società assicuratrici, fra cui l’odierna ricorrente, per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA. L’Autorità garante ha altresì rilevato che detta pratica ha comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994-2000), con riferimento sia al livello in vigore prima del 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato europeo, che è risultata inferiore di circa il 20% rispetto a quelli praticati in Italia.

La sentenza impugnata ha quantificato il danno subito dall’assicurata in misura corrispondente alla suddetta percentuale, affermando che la compagnia assicuratrice – a suo tempo partecipe dell’illecita intesa – non ha fornito alcuna prova idonea ad escludere il nesso causale fra l’illecito anticoncorrenziale e il suddetto incremento del premio. p.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Allianz sulla base di quattro motivi.

L’intimata non ha resistito. p.3.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( art. 112 c.p.c.) e conseguente nullità del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4)".

Vi si lamenta che la Corte di appello abbia omesso di prendere in esame le eccezioni della ricorrente, cioè le deduzioni e la relativa documentazione, circa il fatto che il premio praticato alla cliente non era stato frutto del comportamento anticoncorrenziale, ma era dipeso da una serie di cause esterne, che avevano comportato un notevole incremento dei costi per le compagnie assicuratrici, fra cui: le truffe in loro danno; l’incremento della litigiosità; il lievitare dei risarcimenti a causa dei nuovi criteri di quantificazione del danno biologico; l’incidenza delle imposte, l’adeguamento delle riserve sinistri imposto in sede comunitaria; il livello di inflazione in vigore in Italia e le forti passività che connotavano la situazione economica delle compagnie assicuratrici alla vigilia della privatizzazione del 1994.

Tali elementi erano stati richiamati dalla Allianz nella comparsa di risposta ed a dimostrazione vengono riprodotti ampi brani di essa contenenti le relative allegazioni.

Si specifica, quindi, che a dimostrazione di tali assunti sarebbero stati prodotti:

a) un parere redatto dall’ISVAP, su richiesta dell’AGCM, del quale si trascrivono ampi brani;

b) il Provvedimento 17 aprile 2003 n. 11891, con cui l’AGCM dispose la chiusura di un’indagine conoscitiva sul settore, avviata nel 1996, avendo accertato che la struttura del mercato assicurativo in Italia presentava aspetti che di per sè spiegavano l’incremento delle tariffe, fra cui la massiccia presenza di relazioni verticali di esclusiva nel settore della distribuzione (reti di agenti monomandatari), che incrementava i costi di ricerca da parte del consumatore delle polizze più vantaggiose e ostacolava l’ingresso sul mercato di nuovi operatori; e la mancanza (all’epoca) di modalità di indennizzo diretto, idonee a limitare i costi di liquidazione dei sinistri;

c) la relazione del Parlamento italiano alla L. 12 dicembre 2002, n. 273, che aveva parimenti individuato fra i fattori di costo delle polizze assicurative le truffe ai danni delle assicurazioni; la difficoltà di garantire un’adeguata informazione dei consumatori, anche tramite la pubblicità via internet, ed altre circostanze diverse dal comportamento illecito contestato dall’AGCM. Si sostiene, quindi, che la Corte di appello, omettendo di considerare le allegazioni di fatto in questione (che nel quesito vengono qualificate eccezioni) e le correlate deduzioni documentali probatorie, sarebbe pervenuta a ravvisare il danno nel solo fatto che Allianz ebbe a partecipare all’illecito concorrenziale, in violazione del principio enunciato da questa Corte nella sent. n. 2305 del 2007, secondo cui, nei casi simili a quello in esame, il danno non può essere ritenuto in re ipsa ed il giudice è tenuto a valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore al fine di dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo. p.1.1. Il motivo, per come proposto, è inidoneo ad integrare il vizio di violazione della norma del procedimento di cui all’art. 112 c.p.c..

Infatti, tale vizio – evocato dalla ricorrente sotto il profilo che la Corte territoriale, omettendo di considerare le deduzioni sopra riassunte, avrebbe omesso di esaminare eccezioni – risulta prospettato in modo assolutamente inidoneo ad essere ricondotto al paradigma normativo della citata norma.

Queste le ragioni. p.1.2. Invero, l’art. 112 c.p.c., quando impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e non oltre di esse, pone in rilievo il concetto di "eccezione", che, secondo la migliore opinione dottrinale si ricollega alla fattispecie dedotta in giudizio con la domanda evocando quei fatti, i quali sono considerati dalla fattispecie giuridica astratta come determinanti effetti estintivi, modificativi o impeditivi dell’efficacia di quelli delineati dalla stessa fattispecie come costitutivi della situazione giuridica soggettiva riconosciuta dalla fattispecie e che debbono essere prospettati con la domanda giudiziale. I detti fatti, in relazione alla vicenda concreta dedotta in giudizio e riguardo alla quale si postula la riconducibilità alla fattispecie astratta, sono fatti storici attraverso i quali il convenuto assume essersi verificata quella vicenda. Tali fatti, peraltro, proprio in quanto anch’essi trovano un referente normativo nella fattispecie giuridica astratta sono detti "principali" e, insieme ai fatti costitutivi non esauriscono i fatti storici che in una controversia civile possono essere introdotti in funzione del giudizio su di essa sollecitato.

Accanto ad essi, ma privi di collegamento con la fattispecie, perchè non riconducibili nè all’ambito dei fatti costitutivi nè all’ambito di quelli integratori delle eccezioni nel senso su indicato, vi sono altri fatti che possono utilmente essere introdotti nel giudizio e sono quelli che, secondo l’asserto delle parti possono svolgere un rilievo soltanto probatorio, in quanto se dimostrati, consentono di risalire, attraverso i ragionamenti presuntivi o il prudente apprezzamento giudicialc (frutto di applicazione di massime di comune esperienza) previsto in relazione al mezzo probatorio con cui sono stati dimostrati, alla conoscenza dei fatti principali. Tali fatti sono denominati "secondari". p.1.3. Ora, le circostanze su cui la ricorrente assume essersi verificata l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. – per la verità essa stessa dubitativamente, atteso che poi le ripropone subordinatamente con un secondo motivo a fondamento di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – sono circostanze integratrici di fatti secondari, perchè non concernono alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno da illecito concorrenziale fatto valere dalla parte attrice. Esse sono fatti secondari (più precisamente si tratta di fatti nel senso che è appunto un dato fattuale che le autorità o gli organismi ebbero a compiere certe valutazioni, perchè oggettivamente di valutazioni si tratta), il cui apprezzamento e la cui dimostrazione avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale – nella prospettazione della ricorrente – al convincimento della inesistenza del nesso causale fra l’intesa restrittiva sanzionata dalla competente autorità e il preteso danno lamentato dall’assicurato e, per converso, al convincimento dell’esistenza, viceversa, di un nesso causale fra altri fatti ed esso. E, particolarmente, della derivazione causale di quest’ultimo (cioè dell’aumento del premio) da una o da alcune di quelle circostanze indicate dalla Allianz nella comparsa e sopra riferite ed emergenti – come si è detto, in realtà, come valutazioni – dalla documentazione da essa prodotta. p.1.4. Ebbene, il vizio derivante dall’omessa considerazione da parte del giudice di merito di fatti secondari dedotti dalla parte per dimostrare attraverso la loro prova per presunzioni o per il tramite del prudente apprezzamento del mezzo di prova diretto alla loro dimostrazione non è un vizio di inosservanza dell’art. 112 c.p.c., per quanto sopra si è detto, ma può integrare vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel senso che, se ricorrono gli estremi della decisività, cioè se la considerazione di essi avrebbe portato a ricostruire un fatto principale in modo diverso da come lo è stato oppure avrebbe portato ad evidenziare un fatto di tale genere che invece non è stato considerato, possono essere fatti valere come vizio ai sensi di quella norma. Si tratta di un’omessa considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della quaestio facti in funzione della esatta qualificazione e sussunzione in iure della fattispecie.

Per quel che concerne i pretesi vizi derivanti dall’omessa considerazione di documenti o emergenze evidenziatrici di fatti secondari, parimenti se il giudice di merito non ha preso posizione sulla idoneità probatoria dei documenti e delle emergenze ma ha omesso di considerarli e, quindi, di apprezzare i fatti stessi, si ricade in quanto appena osservato, mentre se il giudice ha preso posizione su tale idoneità probatoria, si sarà in presenza di vizio di violazione della norma del procedimento regolatrice della efficacia probatoria del documento o della risultanza di cui trattasi.

Quanto appena osservato evidenzia l’infondatezza del primo motivo perchè le allegazioni con cui è stato svolto sono del tutto inidonee ad evidenziare il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c..

In proposito il Collegio sottolinea che le argomentazioni svolte a questo riguardo hanno trovato recentemente sistemazione in Cass. n. 12990 del 2009, secondo cui: "Il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione, rileva non solo se riguarda un fatto principale, ma anche quando riguarda un fatto secondario, dal quale si possa argomentare per concludere in ordine al fatto principale costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo del diritto controverso, tenuto conto sia del nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 (il quale fa riferimento al "fatto controverso e decisivo per il giudizio") sia dell’art. 111 Cost., comma 2 (che ha costituzionalizzato il principio del contraddittorio), da cui deriva il dovere del giudice (che può essere assolto anche con una pronuncia implicita) di prendere posizione su qualsiasi fatto che sia stato oggetto di specifica controversia tra le parti, indipendentemente dalla sua natura principale o secondaria. Infatti, quando ne è controversa l’esistenza, qualsiasi fatto viene in discussione come oggetto di prova e di giudizio, con la conseguenza che: 1) il disconoscimento della natura principale (costitutiva, impeditiva, modificativa o estintiva) del fatto controverso costituisce errore di qualificazione giuridica, censurabile ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; 2) l’omessa considerazione di un fatto controverso che sia effettivamente principale può dar luogo a omessa pronuncia, censurabile ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4; 3) l’omessa considerazione di un fatto controverso che effettivamente non sia principale può dar luogo soltanto ad un vizio di motivazione, potendo essere considerata sempre implicita la pronuncia che lo riguarda".

Il primo motivo dev’essere, dunque, rigettato. p.2. Con un secondo motivo, avanzato – come s’è già rilevato – in via subordinata rispetto al primo e per il caso che questa Corte ritenesse che le circostanze fattuali e probatorie cui si è fatto riferimento nel primo motivo siano state implicitamente rigettate, la Allianz denuncia "omessa motivazione circa diversi fatti controversi e decisivi per il giudizio prospettati ed eccepiti dalla ricorrente, omessa valutazione delle prove prodotte dalla ricorrente (art. 360, comma 1, n. 5)" ed in buona sostanza lamenta che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di omessa motivazione per non avere considerato quei fatti e quelle risultanze probatorie che con il primo motivo si è ritenuto infondatamente di ricondurre al vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c..

Vi si sostiene che quei fatti sarebbero decisivi per il giudizio "perchè provano che l’aumento dei premi di polizza è dovuto a cause esterne alla volontà delle compagnie di assicurazione e che non esiste nessun collegamento eziologico tra il sanzionato scambio di informazioni e l’aumento dei premi. Le compagnie, infatti, avrebbero comunque dovuto aumentare i prezzi quanto meno per cercare di arginare le costanti perdite del settore RC Auto". Detti fatti sarebbero idonei a spezzare la sequenza causale eventualmente ricollegabile all’intesa restrittiva o quantomeno ad evidenziare una situazione nella quale si sarebbe potuta ritenere l’incidenza causale dell’intesa, ma solo in concorso con essi, di modo che la ricorrente avrebbe dovuto rispondere solo di parte del danno. Invece, la Corte territoriale non avrebbe considerato nè l’una nè l’altra ipotesi.

Si adduce, poi, che le risultanze probatorie richiamate nel primo motivo sono state disconosciute da quella Corte per avere essa affermato che "la convenuta compagnia non ha formulato specifiche istanze istruttorie per dimostrare che l’entità del premio, nel caso concreto, non fosse nemmeno in minima parte, ascrivibile causalmente alla accertata intesa anticoncorrenziale", ed avere, quindi, desunto che mancavano elementi per superare la presunzione di derivazione dell’aumento dalla intesa, asserendo che vi era "difetto di elementi specifici addotti o provati in contrario dalla convenuta". 2.1. Il motivo è inammissibile, perchè articolato con una prospettazione che non è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile al ricorso.

Infatti, sia sotto il profilo relativo all’omesso esame delle circostanze di fatto, sia sotto il profilo dell’omesso esame delle risultanze probatorie (che poi nella prospettazione della Allianz vedono il secondo servente rispetto al primo, perchè le risultanze probatorie non considerate sono quelle che dimostrerebbero i fatti, dei quali parimenti si è omessa la considerazione), l’illustrazione del motivo non si risolve nella denuncia di un’omissione motivazionale della Corte territoriale riguardo a "fatti controversi e decisivi per il giudizio".

In particolare, l’illustrazione evidenzia fatti controversi aventi come s’è detto la natura di fatti secondari e, quindi, rilevanti in funzione probatoria, ma essi nè singolarmente considerati nè considerati nel loro complesso, assumono il valore della decisività ai sensi della norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5. p.2.1. Queste le ragioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, espressa con riferimento al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. citato (e, quindi, con riferimento all’espressione "punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio": è sufficiente osservare che il "punto" nient’altro era che un fatto, mentre il riferimento alla prospettazione delle parti o alla rilevabilità d’ufficio evidenziava che si dovesse trattare di punto e, quindi, di fatto rilevante per la decisione; l’estremo della decisività era identico) il concetto di decisività evocato dalla norma si presta alla seguente definizione: "La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto.

Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito" (Così Cass. n. 22979 del 2004, seguita da numerose conformi e nel cui solco si pone Cass. n. 12990 del 2009 già citata, quando ammette che il vizio di motivazione possa concernere anche i c.d. fatti secondari, ma purchè effettivamente essi siano decisivi, perchè consentano da desumere quello principale).

Nel caso di specie nessuno dei fatti secondari prospettati dalla Allianz alla Corte di merito si presenta caratterizzato dalla forza propria della decisività nel secondo dei significati enunciati dal principio di diritto appena richiamato, giacchè detti fatti non sono in alcun modo idonei a giustificare che quella Corte, ove li avesse considerati, avrebbe dovuto sul piano logico pervenire necessariamente ad una conclusione favorevole alla Allianz circa la ricostruzione del fatto principale rilevante, costituito dall’essere dipeso l’ammontare del premio corrisposto dalla parte assicurata da causa diversa o da un concorso di cause diverse dall’incidenza dell’accertato illecito concorrenziale.

La stessa conclusione negativa va riferita ai fatti in questione, considerati in coacervo fra loro: anche qui, se pure essi fossero stati considerati, non sarebbero stati idonei a giustificare l’individuazione del suddetto fatto principale.

Si tratta di fatti, i quali, anche considerati in coacervo, possono al più evidenziare la possibilità che il premio pagato dalla parte assicurata possa essere dipeso da essi anzichè dall’incidenza dell’intesa.

E’ da rilevare che non si va la di là della possibilità e non si attinge nemmeno il grado della probabilità (lo si nota se si volesse seguire l’idea che la decisività possa essere apprezzata anche solo in termini di probabilità di un esisto ricostruttivo della quaestio facti diverso da quello del giudice di merito, che, dunque, è necessario sia verificato in concreto; nozione che si è visto disattesa dalla giurisprudenza della Corte), atteso che si tratta di elementi riferiti non al singolo rapporto assicurativo ma considerati nella documentazione prodotta dalla Allianz con riguardo al generico contesto del mercato assicurativo e, dunque, destinati in concreto a giuocare un rilievo del tutto ipotetico, che la documentazione è assolutamente inidoneo a provare.

Dunque, se anche i fatti secondari prospettati dalla Allianz fossero stati esaminati e se anche fossero state esaminate le risultanze probatorie che li evidenziavano, l’integrazione della motivazione – omessa su di essi – che ne sarebbe potuto derivare non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso da quello della motivazione enunciata – pur brevemente e con la detta omissione – dalla Corte salernitana.

E’ da rilevare che l’apprezzamento della decisività che qui si prospetta è del tutto conforme alla ricostruzione della fattispecie che si giudica sul piano degli oneri probatori affermata da questa Corte nel leading case di cui a Cass. n. 2305 del 2005, pure evocata dalla ricorrente (e che ha trovato identica eco in fattispecie riconducibile alla disciplina antitrusts in Cass. n. 3640 del 2009).

Questa decisione, infatti, ha affermato il seguente principio di diritto: "L’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato – ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) – nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato. In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria) e il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo. Accertata, dunque, l’esistenza di un danno risarcibile, il giudice potrà procedere in via equitativa alla relativa liquidazione, determinando l’importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato, al netto delle imposte e degli oneri vari. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il danno in relazione alla sanzione irrogata alla compagnia dall’Autorità Garante, definitivamente confermata dal giudice amministrativo, senza svolgere alcun accertamento, neanche mediante consulenza tecnica, in ordine ai fatti allegati dalla compagnia, al fine di verificare il nesso di causalità tra l’intesa e il danno e senza detrarre dal premio lordo le somme non incassate dall’assicuratore perchè relative a imposte e oneri)".

Come emerge dal riferimento alla valutazione degli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo, la situazione dell’impresa assicurativa che sia stata sanzionata per il noto illecito, detti elementi debbono possedere idoneità a dimostrare che il danno è dipeso in tutto od in parte da essi e, quindi, essendo il danno evento quello sofferto dall’assicurato per Soggettivo aumento del premio, l’idoneità de qua dev’essere apprezzata con riferimento al singolo rapporto e non come vorrebbe la Allianz sulla base di elementi relativi all’analisi del mercato assicurativo in genere.

Il secondo motivo non è in conclusione rispondente al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e per tale ragione è inammissibile. p.3. Con un terzo motivo, ci si duole di "violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dei principi generali in materia di presunzioni semplici (art. 360, comma 1, n. 3) e si sostiene, con una prima censura, che la Corte territoriale avrebbe fatto inammissibile applicazione del principio praesumptio de praesumpto non admittitur, cioè avrebbe applicato una presunzione basata su altra presunzione: ciò, là dove la fattispecie di causazione del danno per effetto dell’illecito concorrenziale in capo al singolo assicurato sarebbe stata desunta con un ragionamento probabilistico dalla presunzione che l’intesa potesse avere influito in danno di tutti gli assicurati.

Con altra subordinata censura, si assume comunque che il ragionamento presuntivo di secondo grado sarebbe anche privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. p.3.1. Entrambe le censure sono inammissibili perchè non trovano rispondenza nella pur scarna motivazione della sentenza impugnata.

Essa, dopo avere espressamente richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte con la citata sentenza n. 2305 del 2007 ed averlo assunto come criterio sulla base del quale decidere, ha testualmente enunciato quanto segue: "In applicazione di tali principi al caso di specie, la convenuta compagnia non ha formulato specifiche istanze istruttorie per dimostrare che l’entità del premio, nel caso concreto, non fosse nemmeno in minima parte, ascrivibile causalmente alla accertata intesa anticoncorrenziale; del resto, persino una istanza di consulenza tecnica – per scongiurare una natura esplorativa del mezzo di integrazione istruttoria in esame – avrebbe bisogno della specifica indicazione, da parte della convenuta, di quali momenti o fasi del complesso meccanismo di determinazione del premio finale andassero verificati e, soprattutto, in relazione a quali degli atti ritualmente acquisiti al processo o da acquisire nel rispetto delle norme che regolano l’istruttoria del processo civile ordinario, quale si atteggia quello in esame. In mancanza di elementi per superare la presunzione suddetta, allora, poichè la condotta illecita è stata in quanto tale accertata dalla competente Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato per il periodo 1994-2000, l’entità dei premi determinata dalle compagnie partecipanti all’illecita intesa, suscettibile di essere influenzata indebitamente da quest’ultima, è quella dei premi versati nel corrispondente periodo. Ne deriva che il danno deve darsi per esistente, con riferimento ai premi di cui si dia prova del pagamento nel periodo corrispondente a quello di vigenza dell’intesa anticoncorrenziale, come sopra ricostruito".

Ora, questa motivazione costituisce puntuale applicazione in relazione allo svolgimento processuale di merito del principio di diritto affermato da Cass. n. 2305 del 2007, nel senso che la Corte salernitana ha considerato esattamente sussistente il nesso causale fra l’intesa e l’aumento del premio desumendolo dalla presunzione, cioè dalla valutazione probabilistica della normale conseguenza dell’intesa, proprio come affermato in quella decisione. Ed ha, quindi, constatato che gli elementi probatori proposti dall’Allianz non erano idonei a determinarne il superamento perchè privi sostanzialmente di specificazione circa il procedimento di determinazione del premio con riferimento al caso concreto. Che è proprio la condotta probatoria che secondo la citata sentenza la Allianz avrebbe dovuto tenere ed invocare, giusta quanto si è osservato riguardo al motivo precedente.

Ne deriva che la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione del principio di diritto affermato da questa Corte con il negare la ammissibilità della c.d. praesumptio de presumpio (Cass. n. 17535 del 2008; n. 5045 del 2002), perchè ha affermato la riconducibilità dell’aumento del premio all’intesa sotto il profilo causale dopo avere constatato che la Allianz non aveva assolto, seppure in via presuntiva, i suoi oneri probatori scaturenti dalla posizione probatoria determinatasi in capo al soggetto assicurato sulla base del ragionamento presuntivo legittimato da Cass., n. 2305 del 2007 e che qui, naturalmente si intende ribadire.

La Corte ha, in sostanza, dato rilievo ad una insufficienza della condotta probatoria della Allianz e, quindi, non ha applicato un’ulteriore presunzione, ma ha soltanto constatato che la Allianz non aveva regolato la sua condotta probatoria come la dinamica processuale ed il formarsi delle acquisizioni probatorie le imponeva.

In altri termini la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui l’avere l’impresa assicuratrice partecipato all’intesa e l’essersi verificato un aumento del premio determinano una situazione per cui si deve presumere che l’aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all’intesa e tale presunzione può essere superata dall’assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio, ivi comprese le presunzioni, che in realtà nel caso concreto ciò non è accaduto.

La sentenza ha addebitato alla Allianz di avere fornito elementi del tutto inidonei a questo scopo – quelli sui quali si sono mossi il primo ed il secondo motivo e su cui insiste la ricorrente – perchè privi di riferimento al caso concreto.

Poichè la censura non coglie la ratio decidendi, essa è inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: "Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4" (Cass. n. 359 del 2005, seguito da numerose conformi). p.3.2. Non avendo la Corte salernitana applicato l’ulteriore presunzione di secondo grado di cui ragiona la ricorrente, ma solo dato rilievo alla distribuzione dell’onere della prova nel concreto svolgimento processuale, anche la seconda censura è priva di pertinenza, là dove pretende di criticare la supposta esistenza dei requisiti in ime dell’inesistente presunzione. Onde anch’essa è inammissibile. p.4. Con un quarto motivo si fa valere, in via subordinata rispetto al terzo motivo, "omessa motivazione circa diversi fatti controversi e decisivi per il giudizio, omessa valutazione delle prove prodotte dalla ricorrente (art. 360, comma 1, n. 5)", sotto il profilo che la Corte territoriale avrebbe omesso "del tutto la motivazione per la quale le eccezioni sollevate dal ricorrente sulle reali cause che hanno comportato l’aumento dei premi di polizza non sarebbero, al pari dell’illecito antitrust, idonee prove contrarie rispetto alla mera prova presuntiva utilizzata dal Giudicante per affermare l’esistenza di un danno dall’intesa consistente nello scambio di informazioni in capo alla" assicurata.

In sostanza, si sostiene che "le stesse eccezioni e prove" invocate in precedenza e "le medesime argomentazioni" svolte nel secondo, se fossero state considerate avrebbero escluso la prova presuntiva applicata dalla Corte salernitana. p.4.1. Anche questo motivo è inammissibile, perchè non tiene conto della effettiva motivazione della sentenza impugnata nei termini di cui si è detto a proposito del motivo precedente: ancora una volta intende tale motivazione come se avesse applicato una presunzione e non invece dato rilievo alla condotta probatoria della ricorrente. p.5. Il Collegio ritiene opportuno a questo punto rilevare che questa Corte ha già avuto modo di decidere (si vedano, in particolare le recentissime Cass. n. 10211 e 10212 del 2011 e n. 13486 del 2011) ricorsi fra le stesse parti sostanzialmente dello stesso tenore contro sentenze della Corte salernitana, ed esaminando nel merito gli stessi motivi qui riproposti, li ha reputati infondati con argomenti che si fanno carico anche di quelli svolti dalla ricorrente nella memoria.

Ha affermato, in particolare, Cass. n. 13486 del 2011 – scrutinando proprio i quattro motivi che propone il ricorso che si esamina – quanto segue, che si riporta nel tenore letterale:

"4. In primo luogo:

4.1. i fatti accertati e le prove acquisite nel corso del procedimento concluso con il provvedimento dell’Autorità Garante, cui abbia preso parte l’odierna ricorrente, non sono nè più revocabili in dubbio, nè utilizzabili a fini e con senso diverso da quello attribuito nel provvedimento stesso; benchè l’accertamento stesso abbia avuto luogo in un procedimento svoltosi tra le imprese e l’Autorità Garante, deve ritenersi che la circostanza che il singolo utente o consumatore sia beneficiario della normativa in tema di concorrenza (per tutte, Cass. 9 dicembre 2002, n. 17475) comporta pure, al fine di attribuire effettività alla tutela dei primi ed un senso alla stessa istituzione dell’Autorità Garante, la piena utilizzabilità da parte loro, una volta accertate condotte di violazione della normativa di settore posta anche a loro tutela, degli accertamenti conseguiti nel procedimento di cui pure non sono stati formalmente parte;

4.2. il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico condotto dalla stessa Autorità Garante e poi in sede di giustizia amministrativa (tra le altre, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, v. Cass., ord. 22 febbraio 2010, n. 4261), pur non precludendo la facoltà, per la assicuratrice, di fornire la prova contraria (per tutte, v. Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305), impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell’affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (sulla fruibilità diretta, da parte dei singoli utenti o consumatori, delle relative decisioni, v., sia pure per profili anche in parte diversi, Cass. 5941/11 e 5942/11);

4.3. in applicazione di tale principio al caso di specie, si osserva che i fatti e le prove che la ricorrente lamenta essere stati illegittimamente pretermessi dalla Corte territoriale sono invece stati già adeguatamente valutati dall’AGCM e dai giudici amministrativi investiti dell’impugnativa del suo provvedimento;

sicchè quest’ultimo fornisce idonee basi presuntive per la ricostruzione sia della condotta dannosa che del danno e la danneggiante non fornisce prove o fatti nuovi, in quanto diversi da quelli già considerati appunto dall’AGCM, specificamente idonei ad escludere il nesso causale tra condotta illecita e danno;

4.4. quanto alla presunzione, va ribadito (come già si è espressa la richiamata Cass. n. 2305 del 2007) che l’assicurato che agisca in risarcimento dei danni ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia stato indebitamente aumentato per effetto del comportamento collusivo e che la misura dell’aumento (e quindi l’entità del danno da lui subito) non sia inferiore al livello medio del 20%: sia per effetto degli accertamenti compiuti dall’Autorità garante; sia in virtù del principio per cui, quando il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti e non si possa ricostruire la misura in cui ognuno di essi abbia concorso a cagionare il danno, le colpe – quindi l’apporto causale di ognuno – si presumono uguali; e tanto argomentandosi dall’art. 2055 cod. civ., u.c., norma da ritenersi applicabile al caso in esame, in quanto l’illecito concorrenziale che si traduca in situazioni di svantaggio per i clienti nelle condizioni della contrattazione, può agevolmente qualificarsi come una fattispecie di responsabilità precontrattuale che – la si voglia assimilare alla responsabilità da illecito civile o da contratto – è comunque soggetta al principio di cui alla citata norma.

5. Orbene, come questa stessa Corte si è espressa in un recentissimo precedente specifico (Cass. 10 maggio 2011, n. 10212):

5.1. nell’analisi della situazione di mercato l’AGCM ha accertato che, in conseguenza di tali comportamenti fra il 1994 ed il 2000 i premi sono aumentati del 96,55% (par. 70 provv. 8546/2000) e del 63% rispetto alla media europea; e che, se nel medesimo periodo i premi italiani per le polizze RcA avessero seguito incrementi analoghi a quelli della media degli altri Paesi europei, i consumatori avrebbero risparmiato L. settemila miliardi, nel solo 1999 (par. 76);

5.2. l’AGCM pertanto – pur avendo emesso condanna solo per la violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2 – ha altresì accertato chiaramente che l’illecita intesa si è tradotta in un danno economico di rilevante importo per la massa generalizzata degli utenti dei servizi assicurativi RcA, ed il suddetto accertamento ha costituito parte integrante della valutazione di illegittimità dello scambio di informazioni tra le imprese, che avrebbe potuto altrimenti essere ritenuto legittimo, in considerazione delle esigenze di reciproca informazione al fine della valutazione dei rischi;

p.5.3. il provvedimento sanzionatorio non ha accertato, cioè, il carattere potenzialmente lesivo dei benefici della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori – come prospettato dalla ricorrente – ma anche il fatto che tale comportamento ha prodotto un’ingente e ingiustificata lievitazione dei premi, sul mercato italiano delle polizze RcA;

5.4. ciò che è rimasto incerto ed a cui la giurisprudenza di questa Corte ha fatto riferimento, menzionando il carattere solo potenzialmente lesivo dell’illecito concorrenziale, è la concreta e specifica misura in cui ognuna delle singole imprese sanzionate ha finito con il contribuire, con il suo comportamento e nei rapporti con i suoi assicurati, all’indebita lievitazione dei premi, poichè l’accertamento dell’AGCM ha fatto riferimento ai livelli soltanto medi dei premi europei ed al livello – del pari – medio degli aumenti in Italia, ma poco o nulla specifica circa la misura in cui ogni singola impresa abbia effettivamente tradotto le informazioni acquisite tramite il comportamento collusivo nell’incremento dei premi praticati alla propria clientela.

6. In tale contesto (in questi termini v. sempre la citata Cass. n. 10212 del 2011):

6.1. la già riconosciuta facoltà della compagnia assicuratrice convenuta in risarcimento del danno, di fornire la prova contraria alla suddetta presunzione di responsabilità in ordine alla sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno ed all’entità del danno medesimo, non può avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo – quanto ai costi gravanti su tutte le imprese a causa delle truffe, degli adeguamenti imposti dalle Direttive comunitarie, ecc. – ed in particolare le medesime circostanze e prove (o elementi di prova) che l’AGCM ha già tenuto presenti nel formulare il suo giudizio e che ha ritenuto irrilevanti al fine di escludere il collegamento fra i comportamenti collusivi e la lievitazione dei premi;

6.2. la stessa AGCM ha infatti tenuto conto dei dati di costo e di settore esposti dalle imprese e riassunti nei pareri ISVAP o nelle altre difese analoghe, ma ha comunque rilevato che il comportamento collusivo ha impedito che le imprese stesse fossero motivate ad operare in modo da ridurre i loro costi per potere ridurre i prezzi (ciò che rientra tra i benefici effetti di un libero mercato concorrenziale: cfr. parr. 77, 78, 240, 259 ss., 263 del provvedimento dell’AGCM, sul punto – e per quel che qui rileva, confermato dal Consiglio di Stato), mentre bene è stato osservato che neppure la necessità di recuperare il passivo accumulato nel precedente periodo di tariffe amministrate o comunque la circostanza dell’operatività in perdita del settore non giustificano comportamenti collusivi, poichè questi trasferiscono sui consumatori, in misura maggiore rispetto a quella che il corretto comportamento commerciale consentirebbe, perdite che il settore imprenditoriale bene o male recupera, o che ritiene comunque vantaggioso affrontare;

6.3. in particolare, i dati contenuti nel parere dell’ISVAP sono stati già sottoposti all’esame dell’AGCM, che li ha ritenuti inidonei ad escludere sia il comportamento collusivo, sia gli effetti dannosi che ne sono derivati in termini di incremento dei prezzi per i consumatori (cfr. parr. 192 ss.); con l’ulteriore specificazione che le perdite denunciate dalle compagnie assicuratrici sono anche effetto di inefficienze produttive e del mancato controllo dei costi, conseguente alla violazione delle regole della concorrenza (par. 255 ult. cpv. e par. 263);

6.4. proprio sulla base degli elementi prodotti dalla ricorrente può concludersi (ancora una volta, v. Cass. 10212 del 2011) per l’abnormità dell’incremento dei premi assicurativi in Italia dopo il 1994 e per l’anomalia del mercato italiano nel contesto dei Paesi UE, sebbene in questi Paesi sia in vigore la medesima normativa comunitaria, siano presenti le stesse problematiche tipiche dell’industria RcA (lotta alle frodi, criteri di risarcimento del danno biologico, costo dei ricambi e delle riparazioni) e l’imposizione fiscale in Italia non sia eccessiva rispetto a quella rilevata altrove (cfr. per esempio parr. 6, 6.2, 7.2): e può ascriversi "l’anomalia italiana" al mancato funzionamento del sistema concorrenziale, per cui gli aumenti dei costi vengono trasferiti integralmente sui premi, senza che vi sia alcuna pressione per il contenimento dei costi medesimi e per la razionalizzazione dell’attività (quali ad esempio i fattori di costo inerenti al sistema di distribuzione tramite agenti monomandatari, che sono frutto di scelte delle stesse imprese).

7. Di conseguenza, correttamente la documentazione prodotta dalla ricorrente al fine di contestare la sussistenza del nesso causale è stata ritenuta irrilevante dalla sentenza in questa sede impugnata e (come si esprime la già citata Cass. n. 10212 del 2011):

7.1. la Corte di appello, con sintetica motivazione, ha respinto le argomentazioni e le prove dedotte dalla ricorrente, ritenendole inidonee a dimostrare che l’entità del premio, nel caso concreto, non fosse nemmeno in minima parte ascrivibile causalmente all’accertata intesa anticoncorrenziale, puntualizzando che l’istanza di consulenza tecnica avrebbe richiesto la specifica indicazione di quali momenti o fasi del complesso meccanismo di determinazione del premio finale andassero verificati;

7.2. in tal modo, applicando adeguatamente i principi generali desumibili dall’art. 2055 cod. civ., in ordine all’irrilevanza – nei confronti del danneggiato – della concreta misura dell’apporto causale del singolo danneggiarne, la Corte salernitana si è correttamente uniformata al principio per cui la prova dell’insussistenza del nesso causale non può essere tratta da considerazioni di carattere generale attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell’impresa interessata;

7.3. per vincere la presunzione fondata idoneamente sul richiamato provvedimento dell’AGCM e sugli accertamenti e le valutazioni dei medesimi fatti già svolti ed espletate in quella sede (idonei a dimostrare che il premio applicato in polizza all’assicurato, nel periodo in cui la compagnia è stata ritenuta partecipe del comportamento collusivo, è ingiustificatamente elevato, nella misura indicata), era cioè indispensabile fornire dati relativi alla singola impresa assicuratrice convenuta, al singolo assicurato od alla singola polizza;

7.4. occorreva, in particolare, che tali dati fossero tali da dimostrare che – nel caso oggetto di esame – il livello del premio non era stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita, ma da altri fattori: perchè, in ipotesi, la compagnia ebbe a discostarsi dal trend degli aumenti accertato in misura media dall’AGCM (circostanza da dimostrare tramite la documentazione relativa ai criteri da essa seguiti per la determinazione dei premi, ai dati di costo su di essa specificamente gravanti, ecc., nel periodo dell’illecito, rispetto a quello precedente o successivo); o perchè la compagnia versava in peculiari difficoltà economiche (desumibili però dalla comparazione dei propri stessi bilanci – in tal senso già Cass. 5941 e 5942 del 2011 – nella loro evoluzione diacronica), che hanno imposto determinate scelte di prezzo; o perchè il contratto copriva particolari rischi, normalmente non inclusi nella polizza, o si riferiva ad assicurati il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità; e così via;

7.5. pertanto, in difetto di idonei elementi di confutazione delle conclusioni cui legittimamente poteva pervenirsi in base alla normativa sulle presunzioni, correttamente questa è stata applicata al fine di ritenere fondata la prova dei fatti costitutivi addotti dal danneggiato a sostegno della sua domanda di risarcimento del danno.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto in questa sede alcuna attività difensiva". 5.1. I motivi proposti dalla ricorrente, dunque, al di là dei rilievi che in precedenza si sono svolti circa la loro inidoneità o inammissibilità, avrebbero dovuto ricevere risposta negativa ove fossero stati esaminabili nel merito.

6. Le argomentazioni svolte dalla motivazione qui enunciata in punto di inidoneità e/o inammissibilità dei motivi rendono prive di rilievo le deduzioni della memoria della ricorrente (ivi comprese quelle che evocano Cass. n. 9278 del 2009), che suppongono l’ammissibilità dei motivi e comunque la loro idoneità ad attingere i parametri normativi evocati con riguardo all’art. 360 c.p.c., mentre quelle svolte dalla motivazione dianzi riproposta sono anche idonee a rispondere alle critiche prospettate nella memoria a Cass. n. 5941 e 5942 del 2001, sempre emesse in ricorsi che vedevano come parte assicuratrice la Allianz, nonchè a superare Cass. n. 9278 del 2009. 7. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

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