Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 850 Obbligazioni e contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con il decreto ingiuntivo n. 678/08 del 20 maggio 2008, il Tribunale di Catania ingiungeva al Comune di Catania di pagare al prof. avv. At.Lu.Ma.To. la somma di Euro 13.893,34 oltre interessi moratori dovuti dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo e spese di procedura liquidate in complessivi Euro 721,00, di cui Euro 436,00 per competenze e Euro 285,00 per onorari.

Non avendo l’Amministrazione corrisposto le somme in questione, il prof. To. proponeva ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo che l’Amministrazione ottemperasse al giudicato.

2) – Con sentenza n. 365 del 22 febbraio 2010, il giudice adito dichiarava la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che con quattro mandati di pagamento di data 9 ottobre 2009, per un importo complessivo di Euro 18.661,33, l’Amministrazione aveva estinto il proprio debito.

Quanto alla questione relativa agli interessi, di cui il ricorrente lamentava la mancata corresponsione, il T.A.R. osservava che la relativa contestazione era stata fatta in modo del tutto generico, tenuto conto del fatto che, nei mandati di pagamento prodotti dal Comune, gli interessi risultavano specificamente quantificati e liquidati.

3) – Il ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

L’appellante ha osservato che la somma sopra indicata di Euro 18.661,33 corrisponde a quanto a lui complessivamente dovuto al lordo delle ritenute di legge, ammontanti a Euro 4.767,00 (pari alla differenza tra il credito al lordo delle ritenute di legge di Euro 18.661,33 e il netto a pagare di Euro 13.893,34) e che detta somma comprende solo la sorte capitale e non gli interessi;

Dagli atti versati in giudizio dal Comune di Catania si ha conferma della corresponsione della somma capitale, senza alcun riferimento alla specifica quantificazione e liquidazione degli interessi dovuti.

L’appellante ha, quindi, concluso, chiedendo che, previo annullamento della sentenza appellata, sia dichiarato l’obbligo del Comune di corrispondergli gli interessi legali, nonché le spese, diritti e onorari del procedimento, liquidati in complessivi Euro 721,00, con contestuale nomina di un Commissario ad acta.

4) – L’Amministrazione comunale appellata non si è costituita in giudizio.

5) – L’appello è fondato.

6) – Dalla documentazione versata in atti emerge che all’appellante non sono stati corrisposti interessi e accessori sulla somma di cui al decreto ingiuntivo del giudice del lavoro di Catania n. 678/08 del 29 maggio 2008.

In particolare, come dedotto dall’appellante, nel giudizio di primo grado non sono stati prodotti i mandati di pagamento, ma soltanto quattro note del Comune di Catania, in date dal 23 giugno 2008 al 22 gennaio 2010, nelle quali si fa riferimento ai mandati di pagamento senza, peraltro, alcun riferimento alla quantificazione e liquidazione degli interessi dovuti.

7) – L’appello deve, pertanto, essere accolto.

Di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, il Comune di Catania va condannato al pagamento a favore dell’appellante degli interessi legali sulla somma di Euro 13.893,35, dalla maturazione del credito dei singoli compensi mensili al saldo (17 dicembre 2009), nonché delle spese, diritti e onorari del procedimento ingiuntivo liquidati in complessivi Euro 721,00.

8) – Ai fini dell’adempimento si assegna al Comune il termine di 40 (quaranta) giorni.

Decorso inutilmente detto periodo di tempo, all’esecuzione del giudicato provvederà, nell’ulteriore termine di 40 (quaranta) giorni un commissario ad acta che si nomina sin da adesso nella persona del Prefetto di Catania con facoltà di quest’ultimo di nominare un funzionario da lui delegato per il compimento delle attività necessarie per l’adempimento del giudicato.

Le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio sono posti a carico del Comune di Catania e sono liquidati a favore dell’appellante nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e, in riforma della stessa, così statuisce:

a) – dichiara l’obbligo del Comune di Catania di corrispondere all’appellante, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le somme indicate in motivazione; b) – nomina come commissario ad acta il Prefetto di Catania, il quale, scaduto detto termine, provvederà, nell’ulteriore termine di 40 (quaranta) giorni, anche attraverso un funzionario da lui delegato, all’adozione degli atti necessari per dare esecuzione al giudicato.

Condanna il Comune di Catania al pagamento a favore dell’appellante delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6902 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello proposto da F.P.M. sulle seguenti considerazioni: 1) gli articolisti avevano riferito un fatto storico: l’arresto del P. nel dicembre 1993 per tentata concussione precisando che l’evento era stato determinato da atti investigativi, e quindi appresi indirettamente, e usando ripetutamente il condizionale; quindi non erano stati violati i canoni della continenza formale e sostanziale poichè ricorreva l’utilità sociale della notizia in relazione alla notorietà ed importanza dell’opera pubblica – ospedale di (OMISSIS), a cui si riferiva la vicenda – la verità dei fatti narrati al momento degli articoli, la compostezza della forma usata; 2) il titolo dell’articolo sul Mattino: "voleva cento milioni per l’ok ai lavori:

in carcere dirigente della regione", mirante ad attirare l’attenzione dei cittadini, non era denigratorio perchè il contenuto dell’articolo -"Cento milioni per rilasciare il parere favorevole alla realizzazione dell’opera, altrimenti la ristrutturazione dell’ospedale non sarebbe andata avanti. In carcere per tentata concussione è finito l’architetto ..", era corrispondente ai fatti appresi ed il frasario era composto; 3) altrettanto non configurava diffamazione l’articolo della Repubblica ove sotto il titolo: "La relazione è negativa, ma per cento milioni..", era riportata la frase: "il vento di mani pulite non scoraggia i tangentomani più accaniti: ieri i CC hanno arrestato per concussione l’ingegner P.. Secondo l’accusa egli, addetto al settore tecnico, avrebbe chiesto una bustarella; cento milioni all’ingegnere M., responsabile dell’impresa che ha realizzato l’ospedale di (OMISSIS).. il funzionario avrebbe profittato del suo ruolo per ricattare M… P. avrebbe alzato il tiro…"; perchè la notizia era veridica e l’uso continuo del condizionale ed il commento sulla resistenza dei tangentisti anche all’attacco del pool di mani pulite rientrava nei limiti del diritto di cronaca e di commento. Ricorre P.F.M. cui resistono le s.p.a. il Mattino ed il Gruppo Editoriale l’Espresso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost. e artt. 595 e 51 c.p. e della L. n. 47 del 1948 nonchè contraddittoria ovvero carente e/o insufficiente motivazione" della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa affermando erroneamente che la portata diffamatoria del titolo va vagliata alla luce dell’intero articolo, mentre questo può avere una connotazione diffamatoria in sè. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell’articolo attribuisca alla persona offesa – nei cui confronti penda un procedimento penale – una condotta avente riscontro negli atti giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione e corrispondente al contenuto dell’articolo.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost., artt. 595 e 51 c.p. e della L. n. 47 del 1948 nonchè omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di critica in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa" per non avere la Corte di merito attribuito valenza diffamatoria all’espressione ingiuriosa:

"tangentomane accanito", esorbitante dai limiti della continenza formale e sostanziale ingenerando la convinzione nel lettore dell’abitualità nel richiedere tangenti.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui l’esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l’interesse dell’opinione pubblica avuto riguardo all’epoca dei fatti – c.d. tangentopoli – valutando l’articolo nel complesso e considerando che il contenuto trovava riscontro nella realtà fattuale, sì da escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata esclusivamente ad attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata.

3.- Il ricorso va dunque respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare Euro 5.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, a ciascuna delle resistenti s.p.a. il Mattino ed il Gruppo Editoriale l’Espresso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-06-2012, n. 8849 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30-1-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da M.F.R. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., per il periodo 11-10- 2000/31-1-2001, con il riconoscimento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società al ripristino del rapporto e al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate.

Il M. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 14-2-2006, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dall’11-10-2000, "ancora in atto", e condannava la società al risarcimento del danno in favore del M. in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora (14/6/2002) sino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto a termine (31-1-2004), oltre interessi legali, rivalutazione ed oltre le spese di entrambi i gradi.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con due motivi.

Il M. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.

Il M. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., va rilevata la nullità della procura apposta a margine della "comparsa di costituzione di nuovo difensore" rilasciata dalla società all’avv. Rossana Clavelli, con la conseguente nullità della costituzione in giudizio di quest’ultima.

Nel giudizio di cassazione, infatti, come ripetutamente è stato affermato da questa Corte (nel regime anteriore alla L. n. 69 del 2009), "la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata" (v. fra le altre Cass. 9-4-2009 n. 8708, Cass. 20-8-2009 n. 18528).

D’altra parte nella fattispecie, ratione temporis, neppure potrebbe invocarsi il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso (come la "memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato"), in quanto lo stesso "si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2" (v. Cass. 26-3-2010 n. 7241, Cass. 28/7/2010 n. 17604).

Con il primo motivo del ricorso principale la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’accordo 25/9/1997 e i successivi accordi attuativi avrebbero avuto una efficacia limitata temporalmente al 30-4-1998, lamentando violazione dell’art. 1362, e segg., e vizi di motivazione al riguardo e sostenendo, in sostanza, la mancanza di qualsiasi limite temporale nell’accordo del 1997 e la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi successivi, che hanno verificato periodicamente la sussistenza delle ragioni giustificative del termine.

Il motivo è infondato e va respinto.

Osserva il Collegio che, al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, è stato ripetutamele precisato da questa Corte che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali air autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Con il secondo motivo la società denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., in sostanza lamenta che la Corte d’Appello "non ha svolto alcun tipo di verifica" in ordine alla messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e non ha tenuto "conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente", disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

Il motivo risulta inammissibile in quanto del tutto generico e privo di autosufficienza.

La società, infatti, si limita a lamentare genericamente una "mancanza di verifica" della messa in mora e non riporta il contenuto della comunicazione dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione (cfr. Cass. Cass. 28-7-2005 n. 15900, Cass. 30-8-2006 n. 18710) che secondo il suo assunto non avrebbe integrato la messa in mora, riscontrata dai giudici di merito.

Parimenti, poi, del tutto generica e priva di autosufficienza è la censura relativa alll’aliunde perceptum.

Anche al riguardo la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8- 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (dei modelli 101 e 740) avanzata dalla società.

Come questa Corte ha più volte precisato "l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Così risultato inammissibile il secondo motivo non può la società invocare nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare ne giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (cfr. Cass. 4-1-2011 n. 80, Cass. 26-7-2011 n. 16266).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Così respinto il ricorso principale (che in effetti neppure investe validamente il capo del risarcimento del danno), osserva il Collegio che pari menti non merita accoglimento il ricorso incidentale, con il quale il M. censura la determinazione del quantum del risarcimento del danno nei soli limiti della retribuzione che va dalla messa in mora (14-6-2002) fino al compimento del triennio successivo alla cessazione del rapporto (31-1-2004).

Al riguardo, infatti, va rilevato che, alla luce del citato ius superveniens – a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina previgente, la censura risulta infondata in considerazione del divieto di reformatio in peius, non potendo comunque il ricorrente incidentale ottenere, in base alla nuova disciplina, più di quanto gli è stato già riconosciuto dalla Corte di Appello.

Pertanto vanno così respinti entrambi i ricorsi e, in ragione della soccombenza reciproca, vanno compensate le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 12-01-2012, n. 18 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I signori R.R. e R.C. risiedono nel Comune di Leinì, in un fabbricato posto al confine del territorio di Caselle Torinese, frazione Mappano; nelle adiacenze della civile abitazione, sorge lo stabilimento industriale della Società Sert, di cui il R. è legale rappresentante.

Nelle suindicate qualità, gli esponenti impugnano gli atti con cui il Comune di Caselle Torinese ha approvato la costruzione del nuovo cimitero in frazione Mappano, in particolare:

– la variante generale al P.R.G.C. che ha ridotto la fascia di rispetto cimiteriale;

– il piano regolatore cimiteriale;

– gli atti del procedimento di project financing per la scelta del promotore e l’individuazione del soggetto attuatore della proposta;

– il progetto preliminare e il progetto definitivo del nuovo cimitero.

L’impugnativa giurisdizionale investe, inoltre, il parere favorevole reso dalla A.S.L. in merito al piano regolatore cimiteriale e la delibera regionale di approvazione della variante generale al P.R.G.C.

Afferma parte ricorrente che, per effetto di tali atti, l’abitazione e lo stabilimento industriale predetti, pur siti nel territorio di altro Comune, sarebbero stati inclusi nella fascia di rispetto del nuovo cimitero: ciò comporterebbe l’esposizione a rischi igienico-sanitari nonché gravi pregiudizi per l’attività dell’impresa, stante l’impossibilità di realizzare gli interventi edificatori che sarebbero periodicamente imposti dall’esigenza di rinnovare le strutture produttive.

A sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e della connessa istanza cautelare, parte ricorrente deduce motivi di gravame così rubricati:

I) Violazione di legge in relazione all’art. 120 Cost. e 7, L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione.

II) Violazione di legge in relazione agli artt. 338, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 1, L. 27 ottobre 1957, n. 983; 10.3, N.t.a. P.R.G. e 27, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, irragionevolezza e illogicità.

III) Violazione di legge in relazione all’art. 20, L.R. 14 dicembre 1998, n. 40.

IV) Violazione di legge in relazione agli artt. 228, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e 109, L.R. 26 aprile 2000, n. 44.

V) Violazione di legge in relazione agli artt. 57 e 58, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio, con comparsa di stile, il Comune di Caselle Torinese e la controinteressata Costruzioni Generali Edilquattro S.p.a., affidataria dei lavori di costruzione del nuovo cimitero in regime di project financing.

Con istanza proposta in via autonoma, depositata il 3 luglio 2009, parte ricorrente ha domandato l’adozione di misure cautelari provvisorie, rappresentando che il rapido procedere dei lavori, ormai pervenuti ad uno stadio avanzato di esecuzione, non avrebbe consentito di attendere la trattazione dell’istanza cautelare già fissata per la camera di consiglio del 16 luglio 2009.

L’istanza è stata accolta con decreto presidenziale n. 504 del 3 luglio 2009.

Le parti resistenti hanno quindi svolto le proprie difese, con apposite memorie depositate in prossimità della camera di consiglio, entrambe eccependo la tardività del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 588 del 18 luglio 2009, è stata respinta, per carenza di fumus, l’istanza cautelare incidentalmente proposta con il ricorso introduttivo.

Il provvedimento cautelare è stato confermato in appello, con ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 5210 del 21 ottobre 2009.

Con istanza depositata in data 8 marzo 2010, parte ricorrente ha nuovamente chiesto che fossero adottate misure cautelari provvisorie, rappresentando che l’apposizione del vincolo cimiteriale avrebbe azzerato il valore delle proprietà che ne sono gravate e conseguentemente impedito l’erogazione dei finanziamenti bancari necessari per l’attività dell’impresa, così determinando le condizioni per l’avvio della procedura di liquidazione volontaria dell’azienda.

La nuova istanza è stata respinta con decreto presidenziale n. 162 del 9 marzo 2010.

Con ordinanza n. 211 del 26 marzo 2010, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via autonoma da parte ricorrente.

Anche quest’ultimo provvedimento cautelare è stato confermato in appello, con ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 3973 del 31 agosto 2010.

Nelle more, con ordinanza presidenziale n. 16 del 15 giugno 2010, anche in ragione della specifica istanza proposta da parte ricorrente, erano stati disposti incombenti istruttori; l’ordinanza è stata regolarmente ottemperata dal Comune di Caselle Torinese.

Si è quindi costituita in giudizio la Regione Piemonte, anch’essa opponendosi all’accoglimento del gravame.

Nelle more della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive a sostegno delle rispettive posizioni; le difese dei ricorrenti e del Comune di Caselle Torinese hanno anche prodotto memorie di replica.

Infine, il ricorso è stato chiamato all’udienza del 20 dicembre 2011 e ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

1) Parte ricorrente contesta la legittimità degli atti con cui, come meglio riferito in premessa, è stata approvata la costruzione del nuovo cimitero del Comune di Caselle Torinese, in frazione Mappano.

La fascia di rispetto del nuovo cimitero, infatti, interessa il territorio del confinante Comune di Leinì e include la casa di abitazione e lo stabilimento industriale dei ricorrenti, ubicati nel territorio di quest’ultimo Comune, in prossimità del confine.

L’apposizione del vincolo, secondo quanto riferiscono gli esponenti, avrebbe gravemente pregiudicato i loro interessi, determinando la completa perdita di valore degli immobili di proprietà nonché la formazione di condizioni asseritamente ostative alla prosecuzione dell’attività dell’impresa.

2) I primi tre motivi di ricorso sono irrimediabilmente tardivi.

3) E’ irricevibile il primo motivo, con cui gli esponenti si dolgono della mancata comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto alla localizzazione del nuovo cimitero.

Tale scelta urbanistica, infatti, risale alle deliberazioni comunali di adozione della variante generale al piano regolatore, adottate nel periodo 1998-2000, e alla deliberazione regionale di approvazione del 22 gennaio 2001.

Quest’ultimo provvedimento è stato pubblicato, come comprova la documentazione in atti, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 26 gennaio 2011.

Il Comune di Caselle Torinese ha anche provveduto a pubblicare al proprio albo pretorio, dal 19 aprile al 4 maggio 2001, l’apposito avviso – previsto dall’art. 18, comma 3, della L.R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (legge urbanistica regionale – l.u.r.) – attestante che i documenti della variante generale erano depositati in continua visione al pubblico presso gli uffici comunali.

Ai sensi del quinto comma del citato art. 18, i termini per l’impugnazione dello strumento urbanistico decorrono dalla scadenza del periodo di affissione dell’avviso.

Essi, quindi, erano ampiamente spirati al momento della notificazione del ricorso giurisdizionale.

3.1) Nel merito, comunque, non era dovuta la comunicazione individuale ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, trattandosi di procedimento volto all’adozione di un atto di natura pianificatoria, pertanto sottratto all’applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale contenute nel Capo III della citata legge 241.

3.2) Fermo restando che la destinazione di un’area a zona cimiteriale, operata dallo strumento urbanistico generale, implica un vincolo di inedificabilità discendente ex lege da ragioni di tutela dell’igiene pubblica, quindi avente natura conformativa e non espropriativa (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469; Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4259).

3.3) Va anche osservato che la variante generale prevedeva, per la zona cimiteriale ubicata nell’abitato di Mappano, il contenimento della fascia di rispetto cimiteriale entro il limite di 100 metri, tale da non interferire con le proprietà dei ricorrenti.

Non poteva astrattamente ipotizzarsi, pertanto, un obbligo di coinvolgimento procedimentale degli odierni ricorrenti in quanto i loro terreni, posti al di fuori della fascia di inedificabilità, non erano incisi dalle scelte urbanistiche operate dal Comune di Caselle Torinese.

La situazione è mutata per effetto dell’art. 28 della L. 1 agosto 2002, n. 166, che, modificando l’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 leggi sanitarie, ha fissato il vincolo di inedificabilità entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, a prescindere dall’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale precedentemente stabilita dalle singole amministrazioni.

L’effetto lesivo lamentato da parte ricorrente non rappresenta, pertanto, diretta conseguenza della scelta pianificatoria operate dal Comune di Caselle Torinese, ma della successiva disposizione legislativa che ha determinato in modo inderogabile l’estensione della fascia di rispetto cimiteriale.

3.4) Quanto al mancato coinvolgimento procedimentale del confinante Comune di Leinì, la relativa doglianza è inammissibile, poiché estranea alla sfera giuridica di parte ricorrente, e, comunque, infondata in fatto, essendo stata prodotta agli atti del giudizio la comunicazione in data 17 giugno 1997 – inviata a numerosi soggetti istituzionali, fra cui il Sindaco del Comune di Leinì – intesa a favorire, ai sensi degli artt. 1 e 15 della l.u.r., la partecipazione democratica al processo decisionale inerente l’uso del suolo.

3.5) La censura relativa al mancato raggiungimento di apposita intesa con il Comune di Leinì è irricevibile per tardività, non essendo stata dedotta con il ricorso introduttivo, ma solo con la memoria depositata il 16 novembre 2011.

4) Parimenti tardive sono le censure contenute nel secondo motivo di ricorso, inerenti la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale entro il limite di metri 100.

Tale opzione era stata prevista dalla già citata variante generale al piano regolatore (art. 10.3 N.t.a.) ed è stata attuata con il piano regolatore cimiteriale approvato nel 2003.

In entrambi i casi, peraltro, i termini per l’impugnazione erano ampiamente spirati al momento della notificazione del ricorso.

Quanto alla variante generale, la questione è già stata compiutamente esaminata sub 2.1.

Per quanto concerne il piano regolatore cimiteriale, invece, la relativa delibera consiliare di approvazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 22 dicembre 2003, come comprovato dal certificato di pubblicazione in calce, cosicché il termine di legge per l’impugnazione di tale atto decorreva, come di regola per gli atti generali che non richiedono una comunicazione o notificazione individuale, dal giorno successivo a quello di ultima pubblicazione.

4.1) Nel merito, sostiene parte ricorrente che la previsione inerente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale sarebbe illegittima in quanto non preceduta dall’autorizzazione regionale in deroga prescritta dall’art. 10.3 delle N.t.a.; la profondità della fascia, rilevano ancora i deducenti, non poteva in ogni caso essere ridotta al di sotto del limite di 150 metri stabilito dall’art. 27, comma 5, l.u.r.

Anche queste censure sono destituite di fondamento.

Con l’approvazione della variante generale, infatti, la Regione Piemonte si è pronunciata positivamente in merito alle scelte pianificatorie ivi contenute, compresa la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale che non necessitava, quindi, di specifico e distinto atto di assenso.

Quanto alla violazione della normativa urbanistica regionale, invece, è lo stesso art. 27 invocato da parte ricorrente a prevedere, al sesto comma, la possibilità di derogare alla profondità minima della fascia cimiteriale, in presenza di particolari condizioni determinate dalla situazione orografica o dall’assetto degli abitati e degli edifici esistenti; la tesi di parte ricorrente secondo cui tale possibilità sarebbe solo parziale, nel senso che non potrebbe riguardare l’intera fascia di rispetto, non trova alcun riscontro nel tenore letterale della menzionata disposizione legislativa regionale.

4.2) Infine, gli esponenti deducono anche il vizio di eccesso di potere per sviamento, ipotizzando che la scelta localizzativa del nuovo cimitero sarebbe ispirata al disegno di realizzare impianti dal rilevante impatto ambientale su un’area (la frazione Mappano) destinata a costituire il territorio di un Comune di prossima costituzione.

La censura ha consistenza di mera illazione, tanto più che parte deducente non comprova neppure che l’avvio dell’ipotetico iter volto alla costituzione del nuovo ente locale abbia preceduto la scelta di realizzare il nuovo cimitero in località Mappano.

5) Il terzo motivo di ricorso concerne nuovamente la legittimità del piano regolatore cimiteriale che, secondo gli esponenti, sarebbe illegittimo in quanto non previamente sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale previsto dall’art. 20 della L.R. Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40 ("Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale").

L’inoppugnabilità del contestato strumento programmatorio, peraltro, è già stata dimostrata al punto precedente.

5.1) Occorre solo soggiungere come anche questa censura, al pari delle precedenti, sia priva di pregio.

Infatti, il cosiddetto piano regolatore cimiteriale, disciplinato dagli artt. 54 ss. del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), è lo strumento mediante il quale i comuni programmano, nel caso di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura nonché le aree destinate al pubblico e le eventuali costruzioni accessorie.

Tale documento ha, pertanto, natura di progetto specifico concernente i soli spazi interni del cimitero ed è finalizzato a soddisfare esigenze del tutto diverse rispetto a quelle considerate nei processi decisionali relativi all’assetto del territorio: esso non può ascriversi, in conseguenza, al genus degli strumenti programmatori di cui al citato art. 20, L.R. n. 40 del 1998.

5.2) In linea di fatto, va ancora sottolineato come l’approvazione del piano regolatore cimiteriale sia stata preceduta, come prescritto dall’art. 55 del D.P.R. n. 285 del 1990, dalla predisposizione di specifiche relazioni di tipo tecnico-sanitario e geologico nonché dal parere favorevole della competente A.S.L. (rilasciato in data 28 agosto 2003), quindi da un’attività istruttoria sostanzialmente atta a comprovare la compatibilità ambientale della nuova struttura cimiteriale.

6) Con il quarto motivo di ricorso, gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 228, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), secondo cui i progetti per la costruzione di nuovi cimiteri devono essere sottoposti al preventivo parere dell’autorità sanitaria (da identificarsi oggi nella A.S.L. territorialmente competente).

Tale parere non potrebbe coincidere, precisano i deducenti, con quello rilasciato dalla A.S.L. 6 in data 25 giugno 2004, siccome limitato alla previsione di un’ulteriore riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, quindi non idoneo a comprendere tutti gli aspetti igienico-sanitari legati alla costruzione del nuovo cimitero.

L’infondatezza della censura emerge chiaramente alla lettura del citato parere che, contrariamente a quanto suppone parte ricorrente, non fa riferimento alla sola riduzione della fascia cimiteriale, ma, sulla base dell’esame di tutta la documentazione allegata al progetto, si pronuncia favorevolmente sull’intero piano regolatore cimiteriale.

7) Il quinto e ultimo motivo di ricorso introduce variegate censure inerenti la pretesa inidoneità dell’area destinata ad ospitare il nuovo cimitero.

7.1) Si afferma, in primo luogo, che non sarebbero rispettate le condizioni geologiche prescritte dall’art. 57 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Tale disposizione stabilisce che il terreno prescelto deve avere caratteristiche tali da favorire la mineralizzazione dei cadaveri e che venga rispettata una distanza minima tra il fondo della fossa per inumazione e la falda sottostante.

Nel caso in esame, risultano rispettate entrambe le condizioni, come dimostrato dalle risultanze dell’indagine geologica preliminare, dal parere favorevole rilasciato dalla competente A.S.L. e, in particolare, dalle modalità esecutive dell’opera che prevedono la realizzazione dei campi di inumazione ad un’altezza di metri 2,50 superiore rispetto al piano attuale di campagna, onde non interferire con le acque presenti nel sottosuolo.

7.2) L’individuabilità di siti alternativi asseritamente più idonei ad ospitare l’area cimiteriale costituisce, in secondo luogo, un tipo di doglianza sottratta al sindacato del giudice amministrativo, in difetto di allegazioni inerenti l’illogicità della scelta localizzativa operata nella fattispecie.

7.3) Quanto alla pretesa criticità sotto il profilo idrogeologico del sito prescelto, è sufficiente rilevare come lo stesso sia inserito nella classe IIA del vigente Piano di assetto idrogeologico, corrispondente a settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica, nei quali l’unica limitazione concerne la realizzazione di piani interrati, nella fattispecie non previsti.

7.4) Infine, i ricorrenti denunciano la violazione dei limiti dimensionali previsti dall’art. 58, comma 1, del D.P.R. n. 285 del 1990, secondo cui la superficie dei campi di inumazione deve superare di almeno la metà l’area netta destinata ad accogliere le salme.

In disparte l’evidente tardività della censura, siccome riferita ai contenuti del piano regolatore cimiteriale, la stessa è palesemente infondata in fatto, poiché la "tabella calcolo superfici" allegata alla delibera di approvazione del piano regolatore cimiteriale dimostra il puntuale rispetto delle condizioni normativamente prescritte.

8) Nessuna censura specifica, infine, viene dedotta con riferimento agli atti del project financing per la costruzione del nuovo cimitero.

9) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

10) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo di Euro mille, oltre IVA e accessori di legge, da rifondersi in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

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