T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 59

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ditta aveva chiesto la sanatoria ex articolo 27 della legge 112 del 2004 in relazione a due impianti, ma mentre per uno otteneva l’assenso ministeriale, per quello oggetto del presente giudizio perveniva un diniego.

Dopo aver affermato la competenza territoriale del TAR Abruzzo Sezione staccata di Pescara, trattandosi di un impianto la cui efficacia è limitata alla provincia di Chieti, illustra i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione degli articoli 2, 7, 8, 19 e 20 della legge 241 del 1990 e intervenuta formazione del silenzio assenso sulla denuncia presentata il 4 novembre 2004. All’amministrazione non residuava alcun potere discrezionale, ma solo l’accertamento delle condizioni di fatto richieste dall’articolo 27 della legge 112 del 2004. Essendosi formato il silenzio assenso, l’intervento ministeriale va considerato alla stregua di un atto di annullamento d’ufficio, adottato in autotutela. Ne consegue la violazione delle norme sul procedimento e sulla motivazione dell’atto amministrativo.

2. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione degli articoli 1 e 4 comma 3 bis del DL 323 del 1993, convertito nella legge 422 del 1993, violazione dell’articolo 27 della legge 112 del 2004, violazione degli articoli 10 e 21 della legge 241 del 1990.

La norma prevede che l’impianto sia operante da almeno 10 anni alla data di entrata in vigore della legge cioè dal 6 maggio 1994. Su tale punto è mancata un’adeguata istruttoria, in quanto la rilevazione ad esito negativo del 12 maggio 2005 non appare sufficiente, dato che l’impianto funzionava saltuariamente. Vi sarebbe poi una palese contraddittorietà con quanto deciso per l’altro impianto analogo.

Si costituisce in giudizio il Ministero il quale contesta i motivi di ricorso concludendo in conformità.

Infine nel corso della pubblica udienza del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente controversia è il provvedimento del 22 giugno 2006 con cui il Ministero delle comunicazioni ha rigettato la domanda di sanatoria relativa ad un impianto di radiodiffusione presentata ai sensi dell’articolo 27 della legge 112 del 2004 in relazione agli impianti esistenti in località Torricella Peligna.

Innanzi tutto si rileva come la competenza a decidere di questo TAR, non contestata in ricorso, emerge ai sensi dell’art. 13 del Codice del processo amministrativo – Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, trattandosi di un provvedimento la cui efficacia ha effetti diretti limitati all’ambito territoriale di spettanza di questa sezione staccata.

La prima doglianza si incentra sul mancato rispetto della legge 241 del 1990, relativamente all’avviso di avvio del procedimento.

Va innanzi tutto rilevato come il procedimento sia iniziato su impulso di parte, trattandosi di un’istanza di sanatoria, per cui nessun avviso risultava necessario.

Ove la censura si riferisse invece ai sopralluoghi, essi per loro natura vanno effettuati a sorpresa, pena la loro stessa efficacia, anche se le loro risultanze vanno comunicate agli interessati, come del resto avvenuto nel caso in esame.

Se è indubbiamente vero che i presupposti di fatto a sostegno di un provvedimento amministrativo devono essere verificati in contraddittorio con gli interessati (anche eventualmente nella forma del contraddittorio posticipato, ove soccorrano ragioni di garanzia della genuinità dell’accertamento – cfr. TAR Abruzzo – Pescara, n.263 del 2009) nel caso di specie il Collegio deve rilevare che un contraddittorio, sia pure ritardato, è stato effettivamente instaurato tra la ricorrente e l’Amministrazione in relazione ai profili contestati in ricorso.

Giova altresì ricordare che l’art. 27 della legge 3 maggio 2004, n.122 (cd. "Legge Gasparri") testualmente prevede che "possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223. ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare la potenzialità del bacino di utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché: a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n.223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco; b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati di descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia e comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti; e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10W; f) di tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare".

Ciò premesso, va esaminata la seconda censura, con cui parte ricorrente afferma che sulla domanda di condono proposta ai sensi dell’art. 27 della legge 112 del 2004 si era formato il silenzio assenso, non residuando all’amministrazione alcun potere discrezionale.

L’assunto non può essere condiviso; infatti, nella materia degli impianti di radiodiffusione l’amministrazione deve verificare non solo il requisito di cui al citato articolo 27, cioè l’operatività dell’impianto per i dieci anni indicati, ma altresì la sua compatibilità con gli altri impianti. Si tratta di accertamenti tecnici e discrezionali che impediscono la stessa formazione del silenzio assenso.

Venendo alla questione di fatto dell’operatività dell’impianto, l’amministrazione ha effettuato, anche su sollecitazione della ditta ricorrente, vari accertamenti tecnici, da cui è emerso che l’impianto in questione non aveva operato con continuità per il periodo richiesto dalla norma; invero, fermo restando l’impossibilità per questo giudice di sindacare giudizi tecnici discrezionali, va rilevato da un lato come essi nel caso appaiono immuni dai vizi di illogicità e incongruenza che soli consentirebbero una loro sindacabilità in questa sede, e d’altro lato come la ditta istante non riesce a dimostrare in modo convincente l’operatività continuativa dell’impianto de quo.

Infine, quanto alla disparità di trattamento rispetto alla decisione positiva relativa ad altro impianto, basti rilevare come la stessa diversa ubicazione dei due impianti comporta l’impossibilità di paragonare e ancor più di considerare identiche le due situazioni oggettive.

Ne discende che le circostanze rappresentate dall’Amministrazione, sia in sede procedimentale che nella presente sede giudiziaria, non sono state affatto confutate dalla ricorrente, che, neppure allo stato, ha dimostrato l’esistenza del ripetitore in loco e la sua operatività, sulla frequenza indicata e per l’intero periodo temporale richiesto dalla legge, presupposti per la concessione della richiesta sanatoria.

Per tutte le ragioni suindicate il ricorso risulta infondato e va rigettato.

Le spese, come di regola (articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, richiamati dall’art. 26 del Codice del processo amministrativo – Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente ditta al pagamento a favore del Ministero delle spese ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2011, n. 5000 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 4.4.2007, rigettava il gravame proposto da C.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal predetto nei confronti della società Egidio Galbani spa, ora Roncevaux s.p.a., per la parte intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi non percepiti per lavoro straordinario svolto oltre il limite di legge, nonchè il computo dello stesso nella determinazione di quanto dovuto per tfr, essendo stata accolta unicamente la domanda di accertamento del diritto all’indennità di maneggio denaro e di condanna della società a pagamento delle somme analiticamente determinate.

Sosteneva la corte territoriale che al lavoro dei piazzisti, e quindi al C., non erano applicabili le limitazioni dell’orario di lavoro previste dall’art. 1 R.D.L., essendo il lavoro svolto riconducibile, quanto alla disciplina dell’orario di lavoro, alla previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche tenuto conto della natura delle attività complementari, riguardanti la tentata vendita, il carico e scarico degli automezzi ed altro.

Confermava, dunque, sul punto la sentenza di primo grado.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il C., con quattro motivi di impugnazione.

Resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorrente, con atto in data 12.5.2010. sottoscritto dal predetto e dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto e che la società ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio difensore – pure ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4 relativamente alle spese di lite.

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; non va adottata alcuna statuizione sulle spese, atteso ti richiamo espresso, contenuto nell’atto, all’art. 391 c.p.c., comma 4, che prevede l’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di adesione della controparte alla rinunzia.
P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 18-02-2011, n. 6240 Frode nell’esercizio del commercio

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Svolgimento del processo

Il ricorrente ha subito sequestro di merce (n. 500 "cover" di telefoni cellulari) disposto per iniziativa della Polizia Giudiziaria di Venezia (Polizia doganale operante presso il varco doganale di Venezia).

Il PM presso il Tribunale di Venezia ha convalidato il sequestro ravvisando negli oggetti il corpo dei reati di cui agli art. 473 e 474 c.p..

L’istanza di riesame è stata respinta dal Tribunale di Venezia con Ordinanza del 21.9.2010 ed avverso quest’ultima ha interposto ricorso la difesa del V. dolendosi dell’erronea motivazione con la quale è stata pretermessa la rilevanza circa la carenza dell’elemento soggettivo segnalata dalla difesa ed, in generale, sui profili avanzati dalla difesa che segnalavano l’illegittimità del provvedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato ed è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge. Nozione che comprende anche i vizi della motivazione, a condizione che la lacuna giustificativa sia radicale, tale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Nel caso in esame non è dato riscontrare nulla di tutto questo:

correttamente il provvedimento analizza l’estraneità dell’accertamento sull’elemento soggettivo in fase di riesame del provvedimento adottato, in aderenza all’insegnamento delle Sezioni Unite per cui non vi è materia per una indagine sulla esistenza degli indizi di colpevolezza, nè per una valutazione della loro rilevanza ai fini del giudizio prognostico anticipato sulla responsabilità di un determinato soggetto in relazione ad uno o più reati allo stesso attribuiti.

La verifica della legittimità del provvedimento deve, quindi, esaurirsi nell’ambito dell’accertamento, incidentale e provvisorio, dell’esistenza di un rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto manifestatosi e la fattispecie normativa nella quale esso può essere inquadrato, senza pertanto riguardare l’elemento psicologico del reato e la ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta attribuita dall’accusa alla persona indagata si sarebbe dovuta definitivamente manifestare (Cfr. Cass. Sez. Un., 24 marzo 1995, Barbuto).

Del pari congrua è la motivazione sulle espresse esigenze di indagine e sulla tempestività del provvedimento di convalida.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1846 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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