T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato e depositato nei termini, la società P. a.r.l. (d’ora in poi soltanto P.) ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Fiumicino n. 103 del 22.10.2008, con la quale è stata dichiarata la decadenza del decreto prefettizio n. 6307 del 15.10.1971 di autorizzazione all’impianto per la distribuzione del carburante sito nel territorio del Comune di Fiumicino, S.S. Aurelia Km. 29.920, di cui la stessa è titolare ai sensi degli articoli 23 bis, comma 1, lett. a), c) e f), della L.R. Lazio n. 8 del 2001 e 67, comma 1, lett. b) del regolamento di Polizia Urbana ed è stata ordinata la immediata rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto, situate sopra e sotto il suolo, con il ripristino dello stato dei luoghi.

Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 12, 23 bis e 27, comma 2 quater della L.R. Lazio n. 8 del 2001, degli articoli 2, 3 e 24 del D. Lgs. n. 285 del 1992, degli articoli 45, 46, 60 e 61 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, della L. n. 241 del 1990 e per eccesso di potere sotto molteplici profili.

La sospensione dell’attività di distribuzione dei carburanti è stata disposta dalla P. a seguito di puntuale richiesta da parte dell’A. s.p.a. (d’ora in poi soltanto A.) al fine di consentire l’effettuazione dei lavori di realizzazione di un nuovo ponte stradale e mai le è stata rappresentata la possibilità della definitiva chiusura dell’impianto a seguito dell’effettuazione dei detti lavori da parte della medesima A. quale conseguenza della sopravvenuta incompatibilità degli accessi all’impianto di cui trattasi.

La riapertura degli originari accessi è stata negata dall’A. ai sensi dell’art. 45, commi 6 e 7, del regolamento di attuazione del C.d.S. con motivazione generica ed infondata in quanto la norma invocata si riferisce esclusivamente agli accessi privati e non potrebbe trovare applicazione per le pertinenze stradali quali sono gli impianti di distribuzione del carburante.

Inoltre l’A. non avrebbe offerto una puntuale motivazione sulla dedotta pericolosità relativamente alla peculiare situazione di fatto del tratto viario in questione, in considerazione del limite di velocità di 50 km/h insistente sul quel tratto di strada, anzi, in senso contrario a quanto dedotto dall’amministrazione, deporrebbe la perizia di parte prodotta in atti.

Sarebbero, inoltre, mancati gli accertamenti tecnici da eseguirsi nel contraddittorio tra le parti interessate ai sensi delle disposizioni della L.R. Lazio n. 8 del 2001.

Infine la P. non sarebbe stata tenuta in alcun modo a presentare una nuova istanza di sospensione dell’attività di cui trattasi, né potrebbe fondatamente ritenersi che l’impianto sia attualmente in stato di abbandono e di fatiscenza, contrariamente a quanto dedotto al riguardo dalla Polizia Municipale in sede di sopralluogo.

Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio con memoria in data 23.2.2010, con la quale, dopo avere ripercorso in punto di fatto l’intera vicenda, ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

L’A. ha depositato documentazione in data 3.3.2009 e si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 5.3.2009.

Con l’ordinanza n. 1375/2009 del 24.3.2009 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con istanza del 2.4.2009 la P. ha chiesto che venga disposta apposita C.T.U. ai fini dell’accertamento dell’esistenza dei presupposti in punto di fatto e di diritto per la riapertura degli accessi all’impianto di cui trattasi.

L’A. ha depositato memoria difensiva in data 19.10.2010 con la quale ha argomentatamene dedotto la infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

Con la memoria conclusiva del 12.11.2010 la P. ha insistito nelle proprie deduzioni ai fini dell’accoglimento del ricorso, riportandosi in particolare alle conclusioni di cui alla perizia di parte in atti e con la successiva memoria del 24.11.2010 ha controdedotto alla memoria di cui da ultimo dell’A., insistendo ai fini dell’ammissione della richiesta C.T.U..

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

L’impugnato provvedimento di decadenza dall’autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 32 del 1998 è stato disposto da parte del comune ai sensi del combinato disposto dell’articolo 23bis, comma 1, lett. a), c) e f), della Legge Regionale Lazio 2 aprile 2001, n. 8, e dell’articolo 67, comma 1, lett. b), del regolamento comunale di P.U..

L’articolo 26 del d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269, dispone che "I concessionari di impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono sospendere l’esercizio degli impianti senza l’autorizzazione dell’autorità concedente salvo quanto previsto alla lettera b) del secondo comma dell’art. 19. Le autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio degli impianti e se del caso, lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediato avviso al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per i provvedimenti di sua competenza.".

Il richiamato articolo 23 bis della L.R. Lazio n. 8 del 2001, rubricato "Decadenza della concessione o dell’autorizzazione", dispone a sua volta che " 1. Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell’autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti:

a) l’incompatibilità, ai sensi dell’articolo 12, dell’impianto installato lungo la viabilità ordinaria;

c) la sospensione non autorizzata dell’esercizio dell’attività dell’impianto;

f) l’esercizio dell’impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;…".

L’articolo 67 del reg p.u. del comune, rubricato "Revoca delle licenze", dispone che "Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

a) quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;

b) quando il luogo al quale la concessione o l’autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inidonei per qualsiasi causa, anche se indipendente alla volontà dell’interessato;

c) quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia uso, in tutto o in parte diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell’autorizzazione;

d) quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui alla lettera a) dell’articolo precedente.".

Dagli accertamenti effettuati, infatti, sarebbe emerso come la P. abbia sospeso la propria attività a decorrere dal 31.12.2004, pur non avendo previamente presentato al comune l’istanza di autorizzazione alla predetta sospensione, inizialmente per cause dipendenti dai lavori di ristrutturazione viaria e su esplicita richiesta da parte dell’A., e, successivamente in quanto l’A. ha espresso parere negativo in ordine alla riapertura degli accessi, ai sensi dell’articolo 45, commi 6 e 7, del regolamento di attuazione al codice della strada, in considerazione della intervenuta realizzazione di un dosso in corrispondenza dell’impianto e dell’impossibilità della realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi agli impianti; peraltro l’impianto sarebbe completamente in disuso ed in stato di abbandono e rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza sanitaria ed ambientale.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è basato su di una duplicità di motivazione da rinvenirsi, da un lato, nella sospensione dell’attività non previamente autorizzata, e, dall’altro, nella mancanza del parere favorevole dell’ente proprietario della strada relativamente alla (ri)apertura degli accessi; motivazioni che appaiono, pertanto, autonome e ciascuna idonea a sorreggere da sola la decadenza dall’autorizzazione di cui trattasi.

Quanto alla prima delle due motivazioni addotte, giova rilevare che, dall’esame della documentazione depositata dalle parti del giudizio, emerge come la sospensione dell’attività di gestione dell’impianto di distribuzione del carburante è stata effettuata da parte della ricorrente sulla base ed in esecuzione di esplicito e puntuale invito da parte dell’A. (con la nota di cui al prot. n. 26264 del 6.10.2003 e con la successiva nota di cui al prot. n. 26271 del 18.10.2004), ossia dell’ente proprietario della strada sulla quale l’impianto insiste, ai fini di consentire l’effettuazione di alcuni lavori di ristrutturazione dell’impianto viario (costruzione di un ponte al km. 30,200 della S.S. n. 1Via Aurelia), per un periodo di 15 mesi a partire dalla data di consegna dei lavori e comunque per tutto il tempo necessario all’esecuzione degli stessi.

In quanto avente ad oggetto un ordine di chiusura degli accessi ad una strada per consentire l’esecuzione di lavori, si tratta, evidentemente, di un provvedimento adottato dall’A. ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del codice della strada, il quale dispone che "4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;…".

Pertanto, sebbene sia altrettanto dimostrato in atti che la ricorrente non abbia previamente provveduto a richiedere formalmente al comune il rilascio dell’autorizzazione alla sospensione per il detto motivo dell’attività (avendo ritenuto, come ammesso anche da ultimo negli scritti difensivi depositati in giudizio, che vi avrebbe direttamente provveduto l’A.), tuttavia, trattandosi non di una scelta libera ma bensì di un obbligo ricadente sulla stessa (anche sulla base della relativa puntuale disposizione del disciplinare di concessione) ed alla quale non si sarebbe potuta in alcun modo sottrarre (per l’intervenuta interruzione della viabilità nel tratto stradale in questione), si può ritenere che non sussistessero per il solo detto motivo, i presupposti perché il comune disponesse la definitiva decadenza dall’autorizzazione in questione.

Il richiamato disposto normativo, pertanto, va interpretato nel senso che esso non si applica quando l’attività sia stata sospesa per ragioni di forza maggiore (eventualmente tempestivamente comunicate all’amministrazione comunale), pur in mancanza dell’autorizzazione alla sospensione richiesta, e finché le stesse non siano cessate.

Né può, ulteriormente, sostenersi che la ricorrente sarebbe stata gravata dell’onere di comunicare, a pena di decadenza dall’autorizzazione di esercizio dell’impianto, la sospensione per il solo fatto che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, l’A. ha riscontrato negativamente l’istanza di riapertura degli accessi originari; trattasi, pur sempre, della prosecuzione della originaria sospensione, sebbene diversamente motivata, ma sempre in conseguenza di un comportamento non direttamente imputabile alla volontà della ricorrente.

Per quanto attiene, poi, alla seconda motivazione addotta, giova rilevare, in punto di fatto, che, avuta contezza dell’intervenuta ultimazione dei lavori, la ricorrente ha richiesto all’A., con la nota dell’11.5.2006, l’autorizzazione alla riapertura dei due passi carrabili situati sulla strada S.S. n. 1- Via Aurelia al km. 29,905 e 29,935 in corrispondenza degli originari accessi al proprio impianto; e, preso atto del parere provvisorio negativo, con la nota di cui al prot. n. 80443 del 21.5.2007, ha richiesto all’A. l’adeguamento dei passi carrabili esistenti al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza della viabilità, con la realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione.

L’A., con la nota di cui al prot. n. 0000109P del 2.1.2008, ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990, i motivi che ostavano all’accoglimento della predetta istanza; quindi, con la nota di cui al prot. n. 0015059 del 5.5.2008, ha denegato il rilascio del nulla osta preventivo ai fini sia della riapertura degli accessi originari che della realizzazione dei nuovi accessi con le corsie di accelerazione e decelerazione nonché il potenziamento dell’impianto.

L’articolo 24 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, codice della strada, rubricato "Pertinenze delle strade", dispone che "4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti….".

L’art. 24 del codice della strada definisce, pertanto, pertinenze di servizio " le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento " e dunque prende in considerazione anche gli impianti di distribuzione di carburante (T.A.R. CampaniaNapoli, sez. III, 9 settembre 2008, n. 10065); tuttavia le stazioni di rifornimento, pur essendo qualificabili in termini di pertinenze stradali, ai sensi del richiamato articolo 24 non sono da considerarsi opera pubblica (T.A.R. MarcheAncona, 12 luglio 2004, n. 909).

L’articolo 60 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, rubricato "Ubicazione delle pertinenze di servizio", dispone che "1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell’ articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico…. 2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all’ articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l’entrata e l’uscita dei veicoli.

3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L’ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico….".

Il successivo articolo 61 dispone, poi, che "2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l’esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti….".

Pertanto, ai fini non solo dell’installazione ma anche dell’esercizio dell’impianto è necessario il preventivo rilascio del parere di cui in precedenza.

Le richiamate disposizioni del regolamento attuativo sono, peraltro, lasciate intatte dalla disciplina statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (di cui al d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32) poiché questa fa espressamente salva la normativa concernente "la sicurezza stradale".

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 32 del 1998, l’autorizzazione comunale alla installazione ed all’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, poiché subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, non può essere rilasciata qualora l’interessato non abbia ottenuto, ai sensi degli art. 60 e 61, d.P.R. n. 495 del 1992 (e dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta), l’assenso e il parere tecnico favorevole del soggetto proprietario della strada, ovvero del concessionario, per l’apertura degli accessi all’impianto.

L’articolo 45 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, rubricato "Accessi alle strade extraurbane (art. 22 C.s.)", e richiamato a supporto della proprio motivazione da parte dell’A., dispone che "…6. L’ente proprietario della strada può negare l’autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.

7. L’ente medesimo può negare l’autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.".

Ai sensi del citato articolo 45 l’ente proprietario di strada extraurbana ha il potere di negare l’autorizzazione sia all’apertura di nuovi accessi privati su detta strada, sia alla trasformazione di quelli esistenti, ogniqualvolta sussista un pericolo di pregiudizio per la sicurezza o la fluidità della circolazione (Consiglio di Stato, sez. V, 26 gennaio 2009, n. 368).

Ma trattasi, appunto, di accessi privati che nulla hanno a che vedere con gli accessi agli impianti di distribuzione di carburante che costituiscono, come in precedenza ricordato, pertinenze di servizio e quindi strutture che, sebbene di proprietà privata, tuttavia, assolvono indubbiamente ad una funzione di interesse pubblico.

La disciplina degli accessi agli impianti di distribuzione del carburante è, pertanto, contenuta esclusivamente nei richiamati articoli 60 e 61 del regolamento di attuazione del codice della strada; ciò che in primo luogo rileva è che "L’ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima." (art. 60, comma 3).

La ricorrente sostiene che l’A. non avrebbe effettuato al riguardo un’idonea istruttoria essendosi limitata a rilevare che la "nuova conformazione planoaltimetrica della statale nel tratto interessato, a seguito della realizzazione dell’opera d’arte, per la sua particolare funzione idraulica, ha reso necessario un dosso planimetrico" che avrebbe ridotto la visibilità proprio in corrispondenza dell’impianto nonché la possibilità di avvistamento dei veicoli in uscita ed in entrata; in particolare non sarebbero state tenute in adeguata considerazione le circostanze dell’esistenza di un limite di velocità di 50 KM/h. in un tratto rettilineo che attraversa il centro abitato.

Deve, al riguardo, rilevarsi che l’A., contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha previamente valutato la possibilità del mantenimento dell’impianto nella sua originaria collocazione a seguito dell’ultimazione dei lavori, e si è pronunciata al riguardo, con specifico riferimento agli accessi originari, per ben due volte, avendo provveduto a rinnovare la propria istruttoria proprio a seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente, ribadendo le medesime considerazioni.

La motivazione addotta dall’A. attraverso i suoi organi tecnici, nella parte in cui pone l’evidenza sull’intervenuta realizzazione del dosso che limita la visibilità nel tratto nello specifico interessato, non appare illogica.

Non si ritiene, pertanto, necessario disporre al riguardo apposita C.T.U..

Sebbene l’A. non abbia fatto specifico e puntuale riferimento nella parte motiva alle circostanze rilevate da parte della ricorrente nelle proprie osservazioni prima e nel ricorso in trattazione successivamente -concernenti l’insistenza dell’impianto su di un tratto rettilineo nonché il limite orario di velocità ivi previsto, tuttavia, il nulla osta definitivo avente contenuto negativo è stato adottato successivamente alla presentazione da parte della ricorrente della seconda istanza del 23.1.2008, con la quale, nel dare atto della sopravvenuta ritenuta non necessità delle corsie di accelerazione e decelerazione, era stata rappresentata la sussistenza e la rilevanza delle richiamate circostanze. Deve quindi ritenersi che l’ente ne abbia tenuto adeguatamente conto.

Per quanto attiene, poi, alla proposta modificativa degli accessi presentata da parte della ricorrente, attraverso la realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione, l’A. ha rilevato che queste avrebbero comportato "la modifica strutturale delle opere di protezione e dei marciapiedi realizzati lungo l’opera d’arte, che si ritiene non modificabile ai fini viabili, in quanto la realizzazione dei predetti accessi sarebbe causa di turbativa per la sicurezza della circolazione ivi svolgentesi".

Al riguardo si premette che l’articolo 60 del codice della strada dispone che "Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all’ articolo 2 del codice, devono essere… provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l’entrata e l’uscita dei veicoli.".

L’articolo 2 del codice, rubricato "Definizione e classificazione delle strade.", dispone che "2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A) Autostrade

B) Strade extraurbane principali;

C) Strade extraurbane secondarie;

D) Strade urbane di scorrimento;…

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:…

B) Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C) Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine….".

Nulla è detto in ricorso in ordine alla specifica classificazione della strada in questione nel tratto che interessa; tuttavia, dall’esame delle fotografie in atto, relative proprio al tratto di insistenza dell’impianto, è dato rilevare come trattasi di strada con una sola corsia per senso di marcia.

Si ritiene, pertanto, che la stessa possa essere agevolmente ricondotta entro la tipologia di cui alla lettera C), con la conseguenza che, in detto caso, non è necessaria la realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione per espresso disposto normativo.

Ed infatti la normativa vigente in materia di sicurezza stradale (e in particolare, il richiamato articolo 60) impone di dotare gli impianti di distribuzione di corsie di decelerazione ed accelerazione nel caso si tratti di strade della tipologia A), B) e D), senza richiamare il tracciato di tipo C), nella cui categoria si ritiene di dovere fare rientrare la strada di che trattasi.

La circostanza che le corsie in questione non fossero necessarie ai sensi di legge, non esclude, tuttavia, che la realizzazione facoltativa delle stesse avrebbe consentito il superamento del problema della non adeguata visibilità in corrispondenza degli accessi causato dalla realizzazione del dosso planovolumetrico.

Pertanto, sebbene la ricorrente, con l’ultima istanza del 23.1.2008, avesse rappresentato all’ente la propria volontà esclusiva di riapertura degli accessi originari, correttamente questi ha valutato anche la predetta possibilità, al fine di verificare la mantenibilità dell’impianto nel medesimo tratto di strada sul quale lo stesso è collocato da oltre 40 anni.

Anche in tal caso la motivazione addotta dall’A. attraverso i suoi organi tecnici non sembra illogica e, comunque non appare essere stata assoggettata a puntuale censura da parte della ricorrente, il cui interesse si è concentrato, invece, come in precedenza ricordato, proprio sulla riapertura degli accessi originari, relativamente ai quali esclusivamente è stata ripetutamente richiesta la C.T.U. (salvo per il solo quesito concernente la verifica della necessità o meno della realizzazione delle corsie in questione in considerazione della tipologia della strada).

In sostanza, e conclusivamente, il comune ha disposto la decadenza e/o revoca dell’autorizzazione per l’intervenuta modifica dello stato dei luoghi che, sulla base del parere tecnico dell’A., sono stati ritenuti non più idonei all’esercizio dell’impianto in questione, né modificabili nel senso in un secondo momento indicato dalla ricorrente.

Con l’istanza di cui al prot. n. 70216 dell’11.10.2007 la ricorrente ha richiesto, altresì, al comune il potenziamento dell’impianto di cui trattasi con l’aggiunta del prodotto gasolio per le autovetture con esclusione degli automezzi pesanti.

L’A., con la nota di cui al prot. n. 0000109P del 2.1.2009, ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990, con il quale ha dato atto dei motivi che ostavano all’accoglimento della predetta istanza; quindi, con la nota di cui al prot. n. 0015059 del 5.5.2008, ha denegato il rilascio del nulla osta preventivo ai fini sia della riapertura degli accessi originari, sia della realizzazione dei nuovi accessi con le corsie di accelerazione e decelerazione nonché del potenziamento dell’impianto.

Tuttavia la relativa questione non costituisce oggetto del presente giudizio e, pertanto, non vi è luogo a provvedere al riguardo.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto attesa la sua infondatezza nel merito.

Valutata la complessità delle questioni interessate, si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14071 Accertamento Presupposti del tributo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ento dei ricorsi, per il n. di r.g. 12116/07 il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1.1. Con avviso di accertamento n. 600995/01 per IVA 1995 (collegato all’avviso di accertamento n. 7961007219 per IRPEF 1995 successivamente definito con condono) l’Agenzia delle entrate di Bologna accertò a carico di C.P. compensi a lui corrisposti da teatri italiani per le sue prestazioni quale cantante lirico. Il C., secondo l’amministrazione finanziaria, benchè avesse trasferito la sua residenza nel Principato di Monaco fin dal 1989, aveva di fatto mantenuto in Italia la sede principale dei propri affari e interessi patrimoniali e morali e quindi la propria residenza effettiva. A sostegno di tale assunto l’Ufficio adduceva i seguenti elementi: la moglie del contribuente era rimasta residente a Bologna e solo alla fine del 1994 aveva trasferito la sua residenza a (OMISSIS); nel 1995 il contribuente aveva acquistato un immobile nel Comune di (OMISSIS), beneficiando delle agevolazioni per la prima casa; nel 1999 l’immobile di cui sopra era stato concesso in locazione per uso abitazione turistica; nello stesso anno il signor C. aveva stipulato un contratto di mutuo in (OMISSIS); lo stesso era intestatario di una utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso di abitazione privata, nell’immobile citato, sito nel comune di (OMISSIS); il signor C. aveva utilizzato carte di credito in località italiane, nel corso del 1995, in ben 93 giorni; erano risultati accesi due conti correnti bancari, uno in (OMISSIS) (con il n. (OMISSIS)) e l’altro in (OMISSIS) (con il n. (OMISSIS)) utilizzati per la gestione degli addebiti delle carte di credito; sul sito Internet (OMISSIS) nella biografia del contribuente, veniva indicato l’indirizzo di (OMISSIS) ed un numero telefonico (intestato alla moglie); l’assidua frequentazione dell’abitazione di (OMISSIS) (e nel periodo estivo di quella in Comune di (OMISSIS)) era rilevabile dagli acquisti di carburante effettuati presso le stazioni di servizio delle località vicine agli immobili; il contribuente, nel 1995, risultava abbonato a servizi TV a pagamento e fruitore di servizi per il tempo libero presso vari golf club italiani; la dimora abituale in Italia, presso l’abitazione di (OMISSIS), era confermata dall’elevato ammontare dell’utenza per la fornitura dell’energia elettrica ivi collegata, intestata alla moglie.

1.2. Il contribuente si oppose all’accertamento affermando: che per poterlo considerare residente in Italia sarebbe stato indispensabile riscontrare che il domicilio o la residenza fosse stata mantenuta nel territorio dello Stato per la "maggior parte del periodo d’imposta", e cioè per almeno 183 giorni in un anno (mentre il dato relativo all’utilizzazione delle carte di credito riguardava solo 93 giorni);

che la residenza ed il domicilio a (OMISSIS) erano dimostrati dal contratto di locazione stipulato per un appartamento in quello stato e dai pagamenti dei canoni relativi; che tra i coniugi vigeva il regime di separazione dei beni e che la anche la moglie aveva trasferito la sua residenza nel (OMISSIS) nel 1994, una volta cessata l’esigenza di assistere il genitore, perchè deceduto;

che l’utilizzo delle carte di credito in Italia era avvenuto per un periodo di tempo di molto inferiore ai 183 giorni; che i dati che lo riguardavano riportati su Internet rivestivano interesse essenzialmente ai fini pubblicitari della propria attività di artista; che i dati forniti dagli enti committenti e riguardanti le sue prestazioni erano puramente indicativi e privi del requisito della precisione e della certezza.

Il contribuente aggiungeva atre deduzioni riguardanti la determinazione dei compensi ricevuti.

1.3. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso perchè l’utilizzo delle carte di credito era avvenuto in Italia per la metà del tempo necessario a far maturare una presunzione di residenza fiscale in Italia.

1.4. L’Agenzia delle entrate propose appello facendo valere che, come dimostrato dalla documentazione relativa all’uso delle carte di credito le forniture di beni e di servizi al contribuente in Italia erano state molto più numerose rispetto a quelle in territorio monegasco; che l’accensione di due conti correnti bancari in Italia e l’acquisto di immobili dimostrava che il contribuente aveva qui mantenuto il proprio centro di affari. L’appello lamentava quindi che la sentenza di primo grado non avesse preso in considerazione l’insieme degli altri elementi di convincimento forniti.

1.5. Costituendosi in giudizio, il C. osservava che la disciplina IVA, nel regolare gli obblighi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3, prevede che tutti gli adempimenti stabiliti da tale imposta debbano essere posti in essere dai committenti che devono emettere autofattura e quindi nessun danno poteva comunque essersi verificato per l’Erario.

1.6. La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 26/9/05 ha respinto l’appello. Dopo aver precisato che l’art. 2, comma 2, del cit. T.U.I.R., che disciplina il concetto di residenza dei soggetti passivi, era applicabile solamente ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini IVA, ricorda che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3, demanda ai committenti gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all’estero. In tal caso la responsabilità derivante da violazioni dei suddetti obblighi ricade esclusivamente sul committente che non abbia adempiuto, ad esempio, al dovere di autofattura. Con riferimento al caso in esame la sentenza impugnata ha osservato che alcuni degli elementi riportati nell’avviso di accertamento non erano sufficientemente espressivi di presunzioni a sfavore del contribuente. In particolare l’Ufficio aveva dimostrato un utilizzo delle carte di credito solo per 93 giorni su un minimo di 183, nei quali, inoltre, i rifornimenti di carburante, effettuati in stazioni di servizio vicino (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati, in tutto il 1995 rispettivamente, in numero di 8 e di 5;

l’appartamento situato nell’ambito del Comune di (OMISSIS) poteva essere stato destinato ad un uso limitato nel tempo; non aveva controllato che gli abbonamenti a pay tv e le frequentazioni di golf club fossero rilevabili dall’uso delle carte di credito ad iniziare dall’anno 1998 e non nel 1995; aveva sottolineato particolari rapporti di frequentazione con la propria moglie in Italia sempre nel 1995 quando la stessa era emigrata nel (OMISSIS) già nel novembre del 1994; non aveva ritenuto giustificabile l’accensione dei due conti correnti bancari con la necessità di gestire l’utilizzo delle carte di credito.

1. 7. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito C.P. depositando controricorso.

2.1. Con avviso di accertamento n. (OMISSIS) l’Agenzia delle entrate di Bologna accertò per l’anno 1996 compensi per L. 695.947.000 corrisposti da diversi teatri italiani a C.P., il quale, benchè avesse trasferito dal 1989 la residenza anagrafica dal Comune di (OMISSIS) al (OMISSIS) per beneficiare di un miglior trattamento fiscale, aveva in realtà mantenuto in Italia la sede dei suoi affari. Pertanto ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, le sue prestazioni effettuate in Italia dovevano ritenersi qui imponibili.

2.2. Contro tale accertamento il contribuente propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale deducendo che, non essendo egli residente in Italia, non era obbligato alla liquidazione e al versamento dell’imposta, tali obblighi gravando invece sul committente, in virtù della previsione contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3. 2.3. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso mentre la Commissione tributaria regionale accolse l’appello dell’Ufficio ritenendo che l’Ufficio avesse ampiamente dimostrato che il contribuente domiciliava in Italia e quindi, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, le prestazioni dovevano ritenersi imponibili in Italia e dovevano essere assoggettate ad Iva da parte del contribuente.

2.4. Contro tale pronunzia ha proposto ricorso il C. esponendo due motivi di censura illustrati anche con memoria.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso ma ha partecipato alla discussione.

3.1. Con avviso di accertamento IVA n. (OMISSIS) per l’anno 1994 l’Ufficio delle entrate di Bologna accertò che C.P., formalmente residente nel (OMISSIS), aveva percepito compensi per un totale di L. 414.750.000 corrisposti da diversi teatri italiani per le sue prestazioni canore e che per tali compensi non aveva corrisposto l’iva e non aveva presentato la dichiarazione.

Come risultava da una serie di elementi di fatto (quelli già riportati al precedente paragrafo 1.1.) la residenza del C. nel (OMISSIS) era fittizia, mentre egli doveva essere considerato a tutti gli effetti domiciliato e residente in Italia ed in particolare nel comune di (OMISSIS) dove egli aveva mantenuto il centro principale dei suoi affari e interessi nonostante il trasferimento formale della residenza nel (OMISSIS) fin dal 1989. 3.2. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, la quale con sent. 132/8/2005 riteneva "innegabile e difficilmente contestabile quanto sostenuto dall’ufficio in merito al fatto che il centro degli interessi del ricorrente era ed è rimasto in Italia, nonostante il suo trasferimento in un luogo caratterizzato dalla vigenza di normative fiscali alquanto favorevoli"; osservava inoltre che era significativa in tal senso l’adesione del ricorrente, ai fini del condono, all’accertamento in tema di imposte dirette. Il ricorrente era quindi da considerare residente in Italia a tutti gli effetti, e di conseguenza tenuto alla dichiarazione iva. La Commissione tributaria provinciale tuttavia accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non sussistente il debito di imposta perchè l’iva era stata regolarmente versata dai committenti. Riteneva invece dovute le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione (presentazione cui il contribuente era tenuto in quanto soggetto effettivamente residente in Italia), respingendo su questo capo il ricorso del contribuente.

3.3. Il C. proponeva appello principale alla Commissione tributaria regionale di Bologna contestando la decisione di primo grado sulla ritenuta residenza fiscale in Italia, sul conseguente obbligo di presentare la dichiarazione iva e sulla sanzione per omessa dichiarazione. In subordine rilevava che non essendovi debito di imposta non era applicabile la sanzione proporzionale all’imposta dovuta, ma semmai la sanzione minima prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997. 3.4. L’amministrazione finanziaria proponeva appello incidentale avverso il capo in cui la sentenza di primo grado aveva ritenuto non dovuta l’imposta perchè corrisposta dai teatri committenti.

L’ufficio osservava che una volta stabilito dai giudici di primo grado che il C. dimorava di fatto in Italia, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, ne derivava che i compensi dovevano essere assoggettati ad iva da parte dell1 artista. In particolare l’appello incidentale deduceva che la prestazione non era stata assoggettata ad imposta dai committenti e che quindi non vi sarebbe stata duplicazione nel recuperare l’imposta a carico del prestatore.

3.5. La Commissione tributaria regionale con la sentenza n. 12/20/06 qui in esame ha accolto l’appello del contribuente e respinto l’appello incidentale dell’Ufficio, dichiarando non dovute le sanzioni. Secondo la Commissione tributaria regionale "la decisione della controversia richiedeva un’analisi preliminare del concetto di residenza ai fini dell’IVA. Invero, se da un lato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, fa un esplicito rinvio al codice civile per l’apprezzamento della residenza o del domicilio di una persona al fine di inferirne lo status di soggetto passivo IRPEF, dall’altro la normativa in materia IVA non contiene un’analoga norma e detta al D.P.R. n. 633, art. 17, specifiche disposizioni per l’individuazione del soggetto passivo nel caso di soggetti non residenti che non siano identificati direttamente ai sensi dell’art. 35 ter dello stesso D.P.R.. L’art. 17 dispone infatti al comma 2 che "gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti che non siano identificati ai sensi dell’art. 35 ter sono adempiuti dai cessionari o committenti… " L’art. 35 ter, attualmente vigente, prevede poi la possibilità per i soggetti non residenti di diventare soggetti IVA, acquisendo diritti ed obblighi, con apposita dichiarazione; tale articolo dispone infatti testualmente: "i soggetti non residenti nel territorio dello stato che… intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente devono fame dichiarazione all’Ufficio competente". Nella normativa vigente all’epoca dei fatti contestati le disposizioni concernenti le opzioni concesse al contribuente in tema di modalità per adempiere le obbligazioni IV A erano regolate direttamente dall’alt. 17 (2 comma) che prevedeva analoga facoltà di nominare un rappresentante residente nel territorio dello stato. In mancanza di tale nomina tutti "gli obblighi relativi alle cessioni dei beni e alle prestazioni di servizi effettuati nello Stato da residenti all’estero… devono essere adempiuti dai cessionari o committenti (art. 17, comma 3 nella formulazione applicabile all’epoca dei fatti contestati). Sulla base di tali considerazioni la Commissione tributaria regionale riteneva non fondato l’appello incidentale dell’ufficio poichè da un lato non sussiste ai fini iva il presupposto della residenza; nè poteva essere accolta la tesi dell’unitarietà della decisione rispetto quanto deciso in materia di imposte dirette stante ì diversi presupposti impositivi e la diversa regolazione sia delle obbligazioni di pagamento, sia degli obblighi di dichiarazione. Il legislatore ha infatti regolato in maniera affatto differente – sostiene la sentenza impugnata – l’attribuzione della qualifica di residente ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, per cui non è legittimo il riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, giacchè tale norma riguarda solo l’imposizione diretta e non è applicabile in materia di IVA, stante la specifica normativa in materia di residenza dettata per tale tributo dal D.P.R. n. 633 del 1972 (artt. 17 e 35 ter). Ne conseguiva l’infondatezza anche della pretesa fiscale relativa alle sanzioni, in quanto l’art. 17, comma 3 nella versione vigente all’epoca dei fatti (art. 35 ter attuale) dispone che solo chi intende esercitare direttamente i diritti in materia di IVA ha anche i correlati obblighi e dispone espressamente che per assumere tale status di soggetto d’imposta ai fini IVA il contribuente non residente debba nominare un rappresentante residente con apposita dichiarazione all’Ufficio competente. Nel caso in esame il contribuente non aveva presentato tale dichiarazione e pertanto gli obblighi di versamento dell’imposta sono stati assolti, ai sensi dell’art. 17 citato, dal committente che ha provveduto a versare l’imposta dovuta sulle prestazioni rese dal sig. C. quale soggetto non residente.

3.6. Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso cui il sig. C. ha resistito con controricorso.

4. All’odierna udienza è stata disposta la riunione dei corsi, i quali sono stai poi discussi e decisi.
Motivi della decisione

Con i propri ricorsi l’Agenzia delle entrate ha denunziato la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, degli D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7, 17 e 43, nonchè dell’art. 43 c.c..

Il motivo è fondato.

La sentenza n. 12/20/06 di cui al precedente paragrafo 3.5. ha ritenuto che i concetti di residenza e di domicilio di cui all’art. 43 c.c., ai quali fa riferimento il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, sono rilevanti nel campo delle imposte dirette ma non anche nel campo dell’IVA. Ai fini di tale imposta – secondo la sentenza qui in esame – trova applicazione il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 2, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti che non siano identificati ai sensi dell’art. 35 ter, sono adempiuti dai cessionari o committenti. Di qui la irrilevanza, per la Commissione tributaria regionale, della questione relativa alla residenza effettiva del C..

L’impostazione seguita dalla sentenza impugnata (e dal contribuente) è con tutta evidenza giuridicamente e logicamente erronea. Il citato art. 17, comma 2, infatti, si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui il prestatore dell’opera o del servizio sia residente all’estero e quindi richiede, per poter trovare applicazione, che sia accertato se il prestatore sia o meno residente all’estero. E poichè il concetto di residenza non trova nella normativa IVA alcuna definizione speciale, deve necessariamente ritenersi applicabile quella stabilita dall’art. 43 c.c.. L’affermazione della sentenza impugnata -secondo cui non sussiste ai fini iva il presupposto della residenza è quindi incomprensibile e comunque erroneo. La Commissione tributaria regionale avrebbe quindi dovuto accertare sulla base delle deduzioni delle parti e delle prove acquisite e acquisibili se effettivamente il sig. C.P. aveva nel (OMISSIS) e non in Italia la sede principale dei suoi affari ed interessi ovvero la sua dimora abituale.

La sentenza n. 12/20/06 ha ritenuto sostanzialmente superfluo tale accertamento e lo ha quindi omesso. Deve quindi essere cassata e a tale accertamento dovrà provvedere il giudice di rinvio.

Non è infatti fondata la tesi sostenuta dall’amministrazione finanziaria secondo cui l’affermazione dei giudici di primo grado, che "era innegabile e difficilmente contestabile quanto sostenuto dall’ufficio in merito al fatto che il centro degli interessi del ricorrente era ed è rimasto in Italia, nonostante il suo trasferimento in un luogo caratterizzato dalla vigenza di normative fiscali alquanto favorevoli" non sia stata oggetto di impugnazione in sede di appello. Il sig. C. ha proposto gravame anche avverso tale accertamento avendo basato le sue ragioni proprio sul atto che egli non era residente in Italia. Comunque l’eccezione di acquiescenza proposta dall’Agenzia delle entrate è priva del requisito dell’autosufficienza, avendo la ricorrente omesso di specificare in modo preciso il gravame prospettato dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale.

Neppure fondata è la deduzione esposta nel controricorso, secondo cui l’amministrazione finanziaria aveva originariamente basato la sua pretesa sull’applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2 – norma inapplicabile in materia di IVA – e non sul D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7. Per entrambe le imposte vale il concetto civilistico di residenza, salva l’applicazione, per le imposte dirette, del criterio della prevalenza quantitativa – temporale. In realtà il concetto della prevalenza (qualitativa e/o quantitativa) può essere rilevante anche per la determinazione del luogo di residenza ai sensi dell’art. 43 c.c., ma il legislatore ha ritenuto opportuno specificarlo espressamente ai soli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, evidentemente perchè il presupposto delle stesse è spesso determinato da fatti a verificazione plurima o di durata. Comunque, il fatto che l’Agenzia delle entrate abbia fatto all’inizio riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, e non al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, non determina una inammissibile immutazione della domanda.

La denunzia di violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7 e 17, e degli artt. 43 e 2697 c.c., è fondata anche con riferimento alla sentenza n. 26/9/05 che viene fondatamente criticata dall’Agenzia delle entrate anche sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione.

La falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, è fondata sotto il profilo che la sentenza impugnata ha fatto applicazione per la determinazione della residenza effettiva in materia di IVA del criterio quantitativo cronologico previsto da tale norma che è invece limitata espressamente all’imposizione diretta.

E’ quindi erronea e di per sè idonea ad inficiale giuridicamente la ratio decidendi la considerazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’ufficio aveva dimostrato un utilizzo delle carte di credito in Italia per soli 93 giorni su un minimo di 183. Tale considerazione è illogica in sè (ciò che rileva agli effetti della denunzia di vizio di motivazione) – posto che essa appare istituire una incongrua stretta corrispondenza biunivoca tra giorni di utilizzo delle carte di credito in Italia e giorni di permanenza in questo paese – ma soprattutto essa sottende un concetto di residenza legato alla prevalenza cronologica della residenza in Italia nel periodo di imposta che è proprio esclusivamente del regime delle imposte dirette e non è applicabile all’IVA, come peraltro la stessa sentenza impugnata espressamente aveva riconosciuto.

Ma, per quanto riguarda la sentenza in esame è in particolare fondata la denunzia di motivazione illogica e insufficiente in ordine alla negazione del dedotto carattere fittizio del trasferimento della residenza nel principato di (OMISSIS).

Con riferimento all’accertamento del domicilio e della residenza agli effetti del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7 e 17, – che fanno esclusivo riferimento alle corrispondenti nazioni civilistiche – secondo cui il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi e la residenza è il luogo in cui essa ha la sua dimora abituale – P accertamento compiuto dal giudice di merito è di regola incensurabile in cassazione purchè non sia inficiato da insufficienze ed illogicità della motivazione.

Nella specie – come risulta dalla sentenza impugnata – l’ufficio finanziario aveva svolto una approfondita e minuziosa attività di indagine dalla quale erano emersi numerosi elementi, l’insieme dei quali aveva portato l’ufficio alla convinzione che il trasferimento della residenza a (OMISSIS) era meramente formale, ed era stato così effettuato al solo scopo di profittare di un più favorevole regime fiscale (la questione rilevava in modo particolare per l’imposizione diretta, in ordine alla quale, peraltro, l’intervento del condono ha eliminato la controversia). La motivazione della sentenza impugnata non ha tenuto invece in alcun conto numerosi elementi che erano indiscutibilmente rilevanti in un giudizio che, per essere necessariamente indiziario, doveva necessariamente basarsi sulla considerazione complessiva degli elementi costitutivi della serie indiziante e non limitarsi ad una considerazione separata ed atomistica di ciascuno dei suoi segmenti ed anzi di alcuni soltanto di essi. In primo luogo, infatti, la Commissione tributaria regionale non ha considerato la deduzione dell’amministrazione finanziaria secondo cui gli acquisiti di beni e servizi con carte di credito che risultavano essere stati effettuati in Italia risultavano anche essere superiori a quelli effettuati nel territorio monegasco. Non ha considerato che l’immobile nel comune di Pesaro era stato acquistato dichiarandone la destinazione a prima casa di abitazione. La permanenza della residenza in Italia della moglie del contribuente per vari anni dopo il dichiarato trasferimento di quest’ultimo a Montecarlo non poteva non essere valutato per saggiarne la idoneità o meno a funzionare quale indizio del carattere fittizio del trasferimento in quel paese. Il limitato numero dei rifornimenti di carburante veniva addotto dalla sentenza come indizio di una scarsa presenza in Italia, senza che la stessa abbia accertato la emersione o meno di altri rifornimenti effettati altrove e omettendo di considerare che non tutti i rifornimenti di carburante implicano il ricorso allo strumento delle carte di credito. La motivazione osserva che gli abbonamenti a pay tv e le frequentazioni di golf club risultavano solo a decorrere dall’anno 1998 e quindi non nel 1995: ma non dedica alcuna considerazione al fatto che nel 1998 il C. era ancora formalmente residente a (OMISSIS) e quindi che l’elemento in esame poteva essere valutato quale indizio idoneo a dimostrare il carattere fittizio di tale trasferimento. Lo stesso rilievo può essere fatto a proposito della considerazione secondo cui i "particolari rapporti di frequentazione con la propria moglie in Italia" erano stati fatti risalire al 1995 "quando la stessa era emigrata nel (OMISSIS) già nel novembre del 1994": ma il problema era quello di accertare se tale emigrazione era reale o fittizia. Non è comprensibile, infine, quale sia il senso attribuito dalla sentenza all’affermazione secondo cui i due conti correnti bancari accesi in Italia servivano a gestire le carte di credito.

L’insufficienza della motivazione risulta comunque soprattutto dal carattere frazionato dell’esame degli elementi di prova sottoposti ai giudici di merito dall’amministrazione finanziaria. E’ proprio della prova critica che ciascuno degli elementi che compongono la serie indiziante possa essere – considerato in se stesso – compatibile con una realtà diversa da quella di cui si intende dimostrare l’esistenza. E’ infatti solo dalla considerazione congiunta dell’insieme di tali elementi che può trarsi un convincimento razionale di maggiore o minore verosimiglianza e probabilità di questa o quella rappresentazione della realtà. E tale valutazione complessiva della serie degli elementi, per essere razionale, avrebbe dovuto essere nella specie più globale tenendo conto anche di quanto il contribuente avesse eventualmente dedotto circa l’abitualità della sua dimora a Montecarlo e circa gli interessi e gli affari per i quali egli aveva ivi stabilito la sede. E tenendo conto anche del fatto notorio che la diffusa aspirazione ad un regime fiscale più favorevole accresce la verosimiglianza del carattere non reale di simili trasferimenti di residenza. La distribuzione dell’onere della prova – allorquando si tratti di prova indiziaria – richiede che spetta a chi fa valere il fatto costitutivo provare la sussistenza della serie di indizi gravi, precisi e concordanti, ma spetta di contro alla controparte dimostrare l’eventuale sussistenza di quegli elementi di discordanza che possono determinarne la falsificazione.

La necessità di una valutazione complessiva non solo degli elementi di prova ma degli stessi elementi di fatto discende poi – a fortiori – dal carattere indeterminato ed "elastico" della fattispecie legale:

il concetto di sede principale dei propri affari e interessi è un concetto il buona misura indeterminato, che richiede – per verificarne la corrispondenza o meno alla realtà – un esame complessivo e sintetico di quest’ultima alla luce della norma, letta a sua volta alla luce della sua ragione pratica.

La motivazione della sentenza impugnata appare tradurre invece una valutazione frazionata e atomistica – oltre che parziale e, nei punti prima evidenziati, illogica – degli indizi prospettati dall’amministrazione finanziaria a riprova, nel loro insieme, della permanenza in Italia della residenza reale del C. e deve quindi essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna per un riesame dell’accertamento relativo alla effettività o meno del trasferimento nel principato di Monaco della sede principale degli affari e degli interessi del contribuente.

Con riguardo alla sentenza n. 21/16/06, impugnata dal contribuente, il primo motivo di censura si conclude con il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "giudichi la Suprema Corte se sia legittimo, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, che un soggetto di professione cantante lirico, residente all’estero e privo di stabile organizzazione o rappresentante fiscale in Italia, e che abbia reso alcune prestazioni artistiche in Italia, sia tenuto in prima persona al versamento dell’IVA in Italia nonostante che i teatri italiani committenti abbiano provveduto ad auto fatturare le suddette prestazioni e a versare la corrispondente IVA".

Tale quesito – quanto meno per la sua prima parte – è inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata ed è quindi tale da rendere inammissibile il motivo la decisione della Commissione tributaria regionale, infatti, è basata sul presupposto di fatto che il contribuente sia residente in Italia e non all’estero.

Per quanto riguarda l’autofatturazione da parte dei teatri lirici committenti, ove sia da escludere l’applicazione dell’art. 17, comma 3, essa non varrebbe ad esonerare il contribuente mentre sarebbero i committenti ad aver diritto di ripetizione (e comunque, il versamento da parte di detti teatri è stato contestato dall’Agenzia delle entrate e non risulta sia stato provato).

11 secondo motivo del ricorso proposto dal C. avverso la medesima sentenza n. 21/16/06 denunzia invece carenza di motivazione sull’accertamento della permanenza in Italia della effettiva residenza del contribuente.

La censura è fondata posto che la motivazione, su tale punto di fatto, è completamente assente.

Le sentenze qui esaminate debbono quindi essere cassate e la causa va rimessa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna che applicherà il seguente principio di diritto: in caso di prestazione di servizi effettuata in Italia da soggetto che abbia di fatto in Italia la sua dimora abituale e la sede dei suoi affari e interessi, l’Iva è dovuta da tale soggetto. Per l’accertamento del domicilio e della residenza effettivi valgono le nozioni di domicilio e di residenza di cui all’art. 43 c.c.. La norma di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3, si applica soltanto se il soggetto che ha reso la prestazione non è residente in Italia. In caso di dedotta divergenza tra residenza effettiva e residenza anagrafica rileva la residenza effettiva, che può essere provata mediante la dimostrazione di una serie di elementi che il giudice ritenga nel loro insieme significativi, anche comparativamente, sulla base di un giudizio complessivo logicamente motivato con riferimento ai singoli elementi e all’insieme di essi.
P.Q.M.

– accoglie i ricorsi per quanto di ragione e di conseguenza cassa le sentenze impugnate e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna che provvederà all’accertamento, sulla base degli elementi acquisiti al processo, del carattere effettivo o meno del trasferimento a Montecarlo della residenza di C.P. e alle statuizioni consequenziali, compresa la decisione sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15648 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 13 novembre 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da A.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1999, non si era ancora concluso, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, e, ritenuto che il ritardo nella definizione del processo avesse causato uno stato di disagio all’istante, in ragione del significato della vicenda giudiziaria nella sua vita sociale, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 5.800,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

2. – Avverso il predetto decreto l’ A. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1, 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2,000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire alcuna motivazione.

2.1. – L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa infatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. – Sono infine infondati il sesto ed il settimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CEDU e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato parzialmente compensate tra le parti le spese processuali, senza un’adeguata motivazione.

3.1. – Il giudizio in esame è stato instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso si applica pertanto l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, nel richiedere l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. Cass., Sez. 3, 30 marzo 2010, n. 7766; Cass., Sez. lav., 31 luglio 2009, n. 17868).

Nella specie, peraltro, tale operazione ricostruttiva non appare neppure necessaria, in quanto la scelta compiuta attraverso la parziale compensazione delle spese processuali è stata espressamente giustificata dalla Corte d’Appello evidenziando la natura della controversia e la complessa e non univoca elaborazione giurisprudenziale di cui sono state oggetto le questioni affrontate, il riferimento alle quali, traducendosi in una motivazione idonea a sorreggere la decisione ed immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato di questa Corte.

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 05-05-2011, n. 17400 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

à del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22 aprile 2010 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 19 dicembre 2007 con la quale A.G. – imputata del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2 – era stata condannata alla pena (condizionalmente sospesa), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, di mesi quattro di reclusione e Euro 350 di multa.

Ricorre avverso la detta sentenza la difesa dell’imputata, deducendo carenza assoluta di motivazione in punto di quantificazione della pena e omessa motivazione anche in ordine a quanto rappresentato dalla difesa nei motivi di appello relativamente all’elemento soggettivo del reato, alla luce di analitiche circostanze rassegnate nell’atto di appello, ma non esaminate dalla Corte.

Il ricorso è fondato soltanto in parte.

Invertendo per ragioni di priorità logica l’ordine di esposizione dei motivi di ricorso, va ritenuto infondato il motivo concernente l’omesso esame da parte della Corte territoriale della doglianza contenuta nei motivi di appello in merito all’assenza in capo all’imputata dell’elemento soggettivo del reato.

Va, in questa sede, ribadito il principio in forza del quale la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, si salda e si integra con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 1, 26.6.2000 n. 8886; Cass. Sez. 1, 2.10.2003 n. 46350), con la conseguenza che è pienamente legittima una motivazione per relationem, peraltro, nel caso di specie non esauritasi nel mero richiamo alla sentenza del GUP, ma estesa anche all’analisi della condotta omissiva in concreto tenuta dall’ imputata, giudicata contra legem in modo coerente e logico anche sul versante dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie.

La difesa della ricorrente, in particolare ha sottolineato come, a fronte di alcune specifiche censure riguardanti il profilo soggettivo del reato (affidamento ai consulenti del compito di effettuare i versamenti; sussistenza di una situazione di credito legittimante un conguaglio; ascrivibilità della condotta ai consulenti esterni della società, peraltro fuorviata da una erronea interpretazione della normativa di settore oltremodo complessa; età avanzata dell’imputata inconciliabile con il dolo richiesto dalla norma incriminatrice;

mancato esame di tali profili da parte del GUP), la Corte di merito si sia sottratta all’obbligo specifico della motivazione. Detto assunto non ha pregio posto che la Corte di Appello ha – seppure in forma indiretta -individuato precisi elementi di responsabilità anche sul piano della consapevolezza diretta da parte della A., nella sua specifica veste di amministratore della società, della illiceità della condotta desumendoli, razionalmente e convincentemente, dai modelli DM 10 utilizzati per la denuncia contributiva e contenenti l’elenco analitico dei lavoratori impiegati e l’indicazione delle retribuzioni da costoro percepiti: modelli ricondotti direttamente alla A. quale soggetto datore di lavoro.

Inoltre, proprio con riguardo ad un possibile errore di fatto dedotto con i motivi di appello, la Corte territoriale ha decisamente escluso che le norme previste in materia contenessero elementi tali da fuorviarne l’interpretazione, così ribadendo – sotto tale peculiare aspetto – la sussistenza del dolo richiesto.

Ma vi è di più: diversamente da come sostenuto dalla difesa della ricorrente la Corte ha analizzato in modo specifico l’aspetto relativo ad un possibile diritto al conguaglio, escludendolo sulla base di una argomentazione immune da vizi logici ed anzi del tutto coerente con il dato normativo che impone un obbligo di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 2, richiamando, anche in questo caso, l’orientamento giurisprudenziale che impone tale tipo di comportamento al datore di lavoro.

Diffusamente, quindi la Corte di Appello si è soffermata sui vari profili della condotta posta in essere dall’imputata, prendendo in esame tutte le censure sollevate con l’atto di appello, ivi comprese quelle riguardanti l’aspetto soggettivo del reato, asseritamente pretermesse secondo il giudizio della ricorrente.

E’ fondato, per contro, il primo motivo di ricorso, posto che con l’atto di appello era stato sollecitato dalla difesa il contenimento della pena entro i limiti minimi edittali, attese le ragioni dell’età e la modesta entità del fatto.

Nulla, sul punto, è dato leggere nella sentenza impugnata, essendosi così la Corte di Appello sottratta a specifico obbligo di motivazione in merito alla determinazione della pena ed alle ragioni per le quali si è ritenuto di negare ingresso alla istanza difensiva volta ad u ridimensionamento della pena originariamente inflitta:

obbligo tanto più necessario in relazione alle specifiche circostanza esposte a sostegno della relativa doglianza. Si impone, sul punto, annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, per nuovo esame sul punto, mentre, per il resto, va rigettato il ricorso.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Napoli limitatamente alla determinazione della pena. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.