Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-05-2011, n. 3118 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante ha partecipato, classificandosi al 164° posto su 469 idonei, al concorso, bandito nel 1996, per titoli ed esami a 300 posti, poi portati a 600, nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Aereonautica militare ed è stato escluso, con il provvedimento impugnato avanti il T.A.R. del Lazio, dal concorso e dalla graduatoria perché in difetto del requisito della condotta e delle qualità morali stabilite per l’ammissione ai concorsi nella magistratura.

Con sentenza n. 3902 del 2008 il T.A.R. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché non notificato ad alcun controinteressato, osservando che "l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe l’immutazione dell’ordine dei vincitori del concorso, quanto meno con riferimento all’ultimo dei candidati utilmente collocatosi in seno alla graduatoria il quale, per effetto del reinserimento del ricorrente, si troverebbe rispetto a costui postergato e, pertanto, in posizione non più utile per il reclutamento.".

Il C. appella la sentenza e, dopo aver riferito che nelle more del giudizio è stato arruolato con riserva, a seguito di sospensione dell’atto impugnato con ordinanza Cons. Stato, IV, n. 874/98, ed ha svolto servizio per un decennio con risultati giudicati eccellenti in sede di redazione delle valutazioni caratteristiche, denuncia: 1) l’erroneità della sentenza e violazione dell’art. 21 legge n. 1034/71, travisamento e/o omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo non esservi, nella fattispecie, controinteressati al ricorso; 2) eccesso di potere per sviamento dell’art. 2 lettera f del bando di concorso e del conseguente decreto ministeriale di esclusione dal concorso, nonchè eccesso di potere per insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione ed ingiustizia manifesta, illegittimità dei predetti atti per violazione dell’art. 27, comma 2, della Costituzione; 3) eccesso di potere per violazione dell’affidamento ingenerato nel ricorrente con l’ammissione alla ferma prolungata triennale.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.

Con ordinanza del 15 luglio 2008, n. 3743 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

In memoria l’appellante illustra ulteriormente le proprie tesi.

L’appello è stato posto in decisione all’udienza dell’1.02.2011.

E’ fondata la contestazione di erroneità, per travisamento circa la concreta sussistenza di soggetti qualificabili come contrionteressati, della pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado.

La notazione che l’ultimo dei candidati utilmente collocatisi verrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, a trovarsi in posizione non più utile al reclutamento fa supporre che i primi giudici, che pure nella parte espositiva fanno menzione di concorso riservato a 300 posti, poi portati a 600, siano incorsi nella svista di considerare solo i 300 posti iniziali; ma trattandosi, invece, di 600 posti, a fronte dei quali solo 469 candidati erano risultati idonei, nessuno, in concreto, avrebbe perduto titolo al reclutamento.

Nè, considerata la tipologia di selezione, appaiono sussistere i presupposti per individuare controinteressati in relazione all’aspetto del posizionamento nella graduatoria del concorso, che consente l’accesso al corso di formazione professionale ma non determina alcun vantaggio potenziale per i candidati, in termini di reimpiego dei vincitori, rilevando, a tal fine (v. art 12, punto 3, del bando), la diversa graduatoria derivante dagli esami del corso di formazione stesso, o di futuri avanzamenti, per i quali rileva il rendimento in servizio dalla data di immissione in ruolo alla data di chiusura dei quadri di avanzamento.

Stante l’ammissibilità del ricorso originario, ne vanno esaminate nel merito le riproposte censure.

Fondata ed assorbente risulta la contestazione di insufficienza motivazionale del provvedimento esclusivo.

Mentre, infatti, l’amministrazione ha fatto meccanicistica applicazione della previsione del bando (che, peraltro, non menziona le sentenze rese ex artt. 444 e ss. c.p.p.), le particolarità della specifica fattispecie appaiono, nell’insieme, tali da imporre un vaglio e la correlata puntuale motivazione in ordine agli elementi in concreto apprezzabili, quali, in particolare, la circostanza che all’epoca della riportata condanna (1994, ben prima delle modifiche al testo dell’art. 445 c.p.p. apportate dalla legge n. 97/2001) non fosse ancora pienamente e concordemente definita la natura del c.d. patteggiamento, con conseguente non sicura percezione da parte di chi chiedeva di avvalersi dell’istituto della piena portata della propria scelta e della sentenza emessa, la consistenza del fatto addebitato (detenzione di minimo quantitativo di hashish, secondo quanto riferisce l’appellante e non viene contestato ex adverso), l’affidamento che la mancata menzione nel bando che la sentenza di patteggiamento precludeva l’ammissione al concorso in questione poteva ingenerare nel concorrente circa il possesso dei requisiti di ammissione.

L’appello va, pertanto, accolto, con riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado e, per l’effetto, annullamento del provvedimento di esclusione ivi impugnato.

Le peculiarità della fattispecie inducono a disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, annulla il provvedimento di esclusione impugnato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 07-06-2011, n. 22516

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Svolgimento del processo

Il G.I.P. del Tribunale di Varese, con sentenza in data 26 febbraio 2010, in esito a giudizio abbreviato, assolveva B.V. con la formula perchè il fatto non costituisce reato, in relazione alle imputazioni di cui all’art. 483 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, per avere affermato falsamente che il reddito del proprio nucleo familiare relativo all’anno precedente era inferiore alla somma complessiva di Euro 36.151,98, nonostante il reddito effettivo fosse di 39.658,00, con dichiarazione presentata all’Azienda Ospedaliera di Varese, al fine di ottenere l’erogazione di n. 2 prestazioni sanitarie in esenzione di ticket per la somma complessiva di Euro 64,79.

Il Tribunale affermava che la condotta contestata era sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. e che ciò comporterebbe la possibilità di dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma riteneva che tra la pluralità di formule assolutorie possibili dovesse essere scelta la più ampia, che, nel caso di specie, considerata la buona fede dell’imputata, doveva essere quella del "fatto non costituisce reato", che "copre anche la configurabilità di illecito amministrativo ai sensi dell’art. 316 ter c.p.". Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, deducendo violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza della buona fede dell’imputata.
Motivi della decisione

Occorre osservare, in primo luogo, che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 25/02/2011, Pizzuto, Rv.

249104) hanno chiarito che "integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa". Pertanto la sentenza impugnata non è censurabile per quanto concerne la ritenuta configurabilità della fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p.. Deve, però, rilevarsi ex art. 609 c.p.p., comma 2, che nell’ipotesi in cui il giudice ravvisi, come nel caso di specie, l’illecito amministrativo di cui all’art. 316 ter c.p., comma 2 non può procedere, poi, ad accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, poichè in tal modo esorbita dall’ambito della giurisdizione entrando in una attribuzione riservata all’autorità amministrativa, la cui competenza lo stesso giudice ha riconosciuto, ritenendo la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p., comma 2. In tale ipotesi il giudice deve limitarsi a pronunciare formula assolutoria perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, trasmettendo gli atti all’autorità amministrativa per quanto di competenza.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-11-2011, n. 22741 Licenziamento per riduzione del personale

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 281 del 2006 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza respingeva il ricorso proposto da I.A.V. J., ritenendo legittimo il licenziamento, intimato al lavoratore dalla FIMA S.r.l. per soppressione del posto di lavoro, attesa l’esternalizzazione delle mansioni di pulizia. Tale decisione, a seguito di appello dell’originario ricorrente, è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 734 del 2007, con compensazione per metà delle spese del grado e condanna dell’appellante al pagamento della restante metà.

Il giudice di appello ha osservato che il ricorrente nell’originario ricorso non aveva fatto riferimento al demansionamento (da serigrafo ad addetto alle pulizie), ma alla ridotta capacità lavorativa per malattia e comunque a carenza di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo. Lo stesso giudice ha aggiunto che soltanto nelle note del 16.04.2006 il ricorrente aveva parlato del demansionamento, da lui ben conosciuto, sicchè sotto tale profilo la domanda era totalmente nuova rispetto al thema decidendum, precisato nel ricorso introduttivo.

Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi.

La FIMA S.r.l. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, sostenendo che l’impugnata sentenza non ha tenuto conto che nella premessa del ricorso ex art. 414 c.p.c. il demansionamento era stato esplicitamente e ritualmente dedotto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, degli artt. 2103 e 2697 cod. civ, degli artt. 414 e 416 c.p.c., ribadendo che il fatto del demansionamento era acquisito al giudizio in virtù delle avverse difese e quindi non costituiva fatto nuovo. Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente perchè intimamente connesse, sono prive di pregio e vanno disattese.

La Corte territoriale ha osservato che il ricorrente, contrariamente a quanto enunciato nell’atto di appello, con il ricorso di primo grado aveva chiesto l’accertamento della nullità/illegittimità dell’intimato licenziamento, perchè determinato dalla ridotta capacità lavorativa dovuta alla malattia e comunque per carenza di causa e/o giustificato motivo oggettivo, non sollevando la questione dell’illegittimità del demansionamento subito e conseguente illegittimità del licenziamento, assunto enunciato soltanto nelle note del 19 aprile 2006.

Orbene l’individuazione da parte del giudice di appello della causa petendi e del petitum risulta sorretta da adeguata e coerente motivazione, cui il ricorrente oppone un diverso apprezzamento, non ammissibile in sede di legittimità. Del resto lo stesso ricorrente afferma (cfr pagine 22/23 del ricorso per cassazione) che la questione del demansionamento non aveva costituito oggetto di autonoma domanda nel ricorso introduttivo e soltanto nelle note finali di primo grado tale questione era stata sviluppata ed argomentata, sicchè correttamente il giudice di appello ha riscontrato la proposizione di una domanda nuova.

Sulla base delle precedenti considerazioni nessuna rilevanza assume l’ulteriore profilo della carenza di giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo, avendo il ricorrente collegato tale carenza all’asserito illegittimo demansionamento. Tale profilo, come già detto, è stato disatteso dal giudice di appello, il quale ha rilevato che in ogni caso era da escludere una diversa adibizione dello stesso ricorrente a mansioni diverse da quelle soppresse di pulizia e ad una sua ricollocazione in ambito aziendale (cd. repechage), riguardando le censure, contenute nell’atto di appello, asserita inosservanza di oneri di prova da parte della società datrice di lavoro circa i numeri degli addetti al reparto di serigrafia all’epoca del licenziamento ed esigenza aziendale imprevista e sopravvenuta circa l’assunzione a termine della lavoratrice P.R.. Tale inosservanza, ha puntualizzato conclusivamente il giudice di appello, era da escludersi proprio perchè l’omessa prova derivava dalla tardività delle deduzioni del ricorrente, svolte soltanto nelle note finali del 19.04.2006. 2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 07-07-2011, n. 26665 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23.9.2010 la Corte di Appello di Ancona, in riforma di quella in data 23.11.2009 del Tribunale di Ascoli Piceno, esclusa la contestata continuazione, rideterminava la pena inflitta a B.P. per il delitto di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente (complessivamente 100 gr. del tipo eroina e cocaina), in anni nove di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa con la conferma della pena accessoria e della confisca del denaro e delle altre cose sequestrate.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione, con due distinti atti, i difensori di fiducia di B.P..

L’avv. F. Franchi deduce il vizio motivazionale in relazione:

1. alla mancata concessione delle impetrate circostanze attenuanti generiche;

2. all’applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4;

3. al diniego della concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Analoghe censure muove l’Avv. F. Ciabattoni deducendo specificamente:

1. la violazione della legge processuale in relazione all’obbligo del Giudice del gravame di decidere in ordine alle richieste dell’impugnante circa: a) l’applicazione della recidiva; b) l’eccepita eccessività della pena in relazione all’esiguità del principio attivo e alla richiesta di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

2. la violazione della legge penale in relazione all’art. 99 c.p.;

3. il vizio motivazionale in ordine all’applicazione della recidiva;

alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; alla mancata giustificazione del possesso di Euro 100,00;

4. la violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p., inerente ai criteri di valutazione della prova, laddove era stata confermata la sentenza di 1^ grado anche nella parte in cui indicava che gli oltre 10.000,00 Euro rinvenuti nella cassetta di sicurezza e sull’imputato fossero relativi a precedenti e non precisati episodi di spaccio.

Motivi della decisione

Giova premettere che in sede di giudizio d’appello è intervenuta, come si evince dalla sentenza impugnata, la rinuncia da parte del difensore agli altri motivi d’appello diversi da quelli concernenti la pena.

I motivi di ricorso appaiono rispettosi (salvo l’ultima doglianza) di tale parziale rinuncia ma, comunque, sono tutti manifestamente infondati.

E’ stata fornita congrua benchè sintetica motivazione in ordine al diniego di concessione sia delle impetrate attenuanti generiche (con il richiamo alla gravità del fatto e ai precedenti penali) sia di quella della lieve entità D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ex comma 5 (per il dato ponderale dello stupefacente e le modalità di detenzione in vari pacchetti nascosti anche in parti condominiali dell’edificio), come anche dell’inaccoglibilità della richiesta di esclusione della recidiva contestata, attesa la gravità dei reati in precedenza commessi.

Peraltro, la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice motivato con riferimento alla gravità del fatto nonchè alla personalità della prevenuta in considerazione dei gravi precedenti rilevati.

Ancora, si deve ritenere pertinente il richiamo nella sentenza impugnata alla deposizione del teste oculare (poliziotto) A. (o A.) in ordine alla cessione al L. dell’involucro risultato poi contenere i 100 grammi di stupefacente nonchè in relazione alla detenzione dei 100 Euro trovati nella residenza dell’imputata che, benchè disoccupata, non aveva reso al riguardo alcuna giustificazione.

Ma sia tale somma sia quella di oltre Euro 10.000 richiamata nel capo d’imputazione quale provento di pregresse cessioni di sostanze stupefacenti, di certo non potevano essere ritenute, nelle peculiari circostanze del rinvenimento delle stesse e della sostanza stupefacente ed attesa la ripartizione della maggior somma predetta in parte nella cassaforte ed In parte addosso alla prevenuta (cosa inspiegabile, come rilevato dalla sentenza impugnata, laddove richiama sul punto quella di primo grado) per giunta suddivisa significativamente in banconote di piccolo taglio, siano imputabili alla rappresentata riscossione della somma di oltre Euro 14.000,00 a titolo di risarcimento danni: sul punto valgono le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado la cui motivazione, com’è noto, si fonde in un unicum inscindibile con quella d’appello non sottacendosi la circostanza che, essendo stata la somma predetta specificamente richiamata già nel capo d’imputazione, tale giustificazione, evidentemente, fu oggetto di elaborazione in una fase successiva e non certo nell’immediatezza dei fatti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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