Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 845 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Università degli studi di Catania ha proposto appello per l’annullamento della sentenza n. 274 del 4 febbraio 2009, con la quale il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha accolto in parte il ricorso del prof. An.Di.Ca., medico universitario con la qualifica di professore ordinario in servizio presso l’Azienda Policlinico Universitario di Catania, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’equiparazione del proprio trattamento economico stipendiale a quello del personale medico del Servizio sanitario nazionale di pari funzioni, mansioni e anzianità.

2. Si è costituito in giudizio l’appellato.

3. Con ordinanza n. 998 del 20 luglio 2010 questo Consiglio ha disposto una verificazione, affidandone l’incarico alla dott.ssa Giuseppa La Tona, dirigente dell’area finanziaria dell’Università degli studi di Palermo.

L’incombente istruttorio è stato adempiuto.

4. Con nota del 17 febbraio 2011, depositata il successivo 23 febbraio, l’appellato ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza appellata e ha chiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile per carenza d’interesse.

5. Il Consiglio prende atto di tale rinuncia e dichiara improcedibile l’appello con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.

Come disposto nella summenzionata ordinanza n. 998/2010, il compenso alla dott.ssa La Tona sarà liquidato a seguito di presentazione della relativa nota.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara improcedibile l’appello.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 04-11-2011, n. 39778

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’appello di Milano del 9.6.2010, veniva confermata la pronuncia del gip del Tribunale di Monza che aveva condannato l’ A. alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2: era risultato infatti che il ricorrente, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva violato in due occasioni la prescrizione di presentarsi agli uffici di PS, cosicchè l’affermazione di colpevolezza era conseguita a quanto risultava esser stato accertato dalla medesima Autorità. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato per dedurre, con unico motivo, inosservanza della legge penale in ordine all’art. 42 cod. pen. per carenza dell’elemento soggettivo e per mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Viene ribadito che l’imputato, quanto al primo episodio contestato, non aveva coscienza e volontà di violare la legge, essendosi trovato in condizioni psichiche alterate a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti e quanto al secondo episodio, viene ribadito che l’imputato aveva subito un intervento chirurgico alla gamba destra a causa di frattura scomposta, cosicchè era impossibilitato a scendere le scale di casa per andare a firmare.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono specifici, avendo ripreso le doglianze avanzate in sede di appello, ma avendo trascurato le motivazioni puntuali che furono consegnate alle carte processuali dai giudici di seconde cure. Quanto infatti alla circostanza che l’ A. non abbia potuto recarsi a firmare, perchè in stato di intossicazione da sostanza stupefacente, la corte territoriale ha sottolineato che se mai fosse vera (poichè meramente asserita), detta realtà segnerebbe l’irresponsabilità della condotta tenuta dall’imputato ed il suo disinteresse per gli obblighi su di lui gravanti a seguito di misura di prevenzione, non potendo rivestire alcuna portata scriminante.

Quanto invece al secondo episodio di violazione, la corte territoriale ha correttamente sottolineato che l’infermità segnalata non era stata documentata e quindi non poteva essere ritenuto un giustificato motivo del mancato assolvimento dell’obbligo.

Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso. A tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 (mille) a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 42985

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 28 aprile 2011, il Tribunale di Terni rigettava l’istanza di riesame proposta dal difensore di G.R. con conseguente conferma del provvedimento del GIP in sede con il quale era stato convalidato il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili dell’indagato.

Il Tribunale osservava che il decreto di convalida, seppur succintamente, era motivato e che doveva tenersi conto anche degli elementi ulteriori apportati dal PM in sede di discussione; che sussisteva il fumus dei reati contestati ai capi B e C; che, seppure il delitto di appropriazione indebita aggravata (capo C) non consentiva il sequestro per equivalente, nei fatti potrebbe ravvisarsi (dopo la dichiarazione di fallimento o equivalente) il più grave delitto di bancarotta fraudolenta; che comunque sussisteva il fumus del delitto di cui all’art. 640 bis c.p. (capo B) per essere stata la sussistenza delle crisi aziendale gonfiata artatamente con le operazioni di cui alle imputazioni; che sussisteva l’equivalenza dei valori dei beni (per gli immobili dovendo tenersi conto della rendita catastale) con l’entità del profitto, per come quantificato nel capo d’imputazione; che, relativamente all’entità del profitto per il delitto sub C, il PM in udienza lo aveva nuovamente quantificato; che non occorreva la dimostrazione della sussistenza del vincolo di pertinenzialità, trattandosi di sequestro per equivalente. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi :

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 322 ter e 640 bis c.p. nonchè mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che il decreto di sequestro ha specificato che la misura è adottata esclusivamente con riferimento al delitto di appropriazione indebita di cui al capo C, con conseguente illegittimità del sequestro preventivo, non sanabile dal Tribunale in sede di riesame al quale non può essere attribuito il potere di emettere un nuovo provvedimento di sequestro, tanto più che il profitto della truffa (individuato nella indebita erogazione della CIG quantificata in Euro 831.921,79), importo che, stante il carattere sanzionatolo del sequestro per equivalente, non può essere ampliato sulla base dei criteri enunciati dal tribunale;

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 321 c.p.p. perchè, anche ad accettare l’ipotesi del più grave delitto avanzata dal Tribunale, per il reato di bancarotta fraudolenta non è comunque consentito il sequestro per equivalente. L’appartenenza dei beni caduti in sequestro ad un terzo estraneo comportava comunque l’onere di dimostrazione di collegamento tra gli stessi e le attività criminose dell’indagato;

– vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora per mancanza assoluta della stessa (sotto il profilo della sua inconsistenza) in relazione alle deduzioni difensive in ordine al delitto di truffa aggravata, tenuto conto della rigorosa disciplina che regola la C.I.G..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’ordinanza genetica, riproduttiva della motivazione posta a fondamento della richiesta del P.M., ha spiegato che il sequestro veniva disposto solo in relazione al delitto di appropriazione indebita (il cui importo in Euro non veniva neppure indicato), sul presupposto che i beni sottoposti a vincolo potessero costituire immobilizzazione di somme illecitamente acquisite ovvero perchè gli stessi beni potevano essere utilizzati ai fini del recupero di valori equivalenti alle somme illecitamente acquisite.

Il Tribunale non poteva confermare il provvedimento di convalida attraverso l’individuazione di un nuovo "titolo", al rilievo che fra i delitti riportati nel capo di incolpazione provvisorio figurava anche quello di truffa aggravata di cui all’art. 640 bis c.p. (argomenta dalle sentenze di seguito riportate), posto che la richiesta dell’accusa era limitata al profitto conseguito dal delitto di appropriazione indebita.

Spetta invero solo al pubblico ministero l’individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari ed emettere i provvedimenti ritenuti utili, per cui ogni intervento, sul punto, da parte del tribunale del riesame non potrebbe che essere considerato esorbitante dalle competenze proprie di detto organo (cfr. Cass. Sez. 1, 22.4-18.6.1997 n. 2925; argomenta anche da Cass. Sez. 1, 3-22.06.2010 n. 23908).

Ne consegue che in relazione al delitto di appropriazione indebita il sequestro per equivalente non poteva essere disposto, in assenza di previsione normativa che lo consenta.

In ogni caso il Tribunale, avendo collegato il sequestro per equivalente al delitto di truffa, avrebbe dovuto verificare il presupposto della proporzionalità ex novo (essendo irrilevante i nuovi elementi addotti dal PM in udienza perchè modificativi dell’importo del profitto in relazione al delitto di appropriazione indebita). Ed invero "il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicchè si impone la valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto sì come in sede di confisca. (Cass. Sez. 5, 9.10.2009-18.01.2010 n. 2101).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La qualificazione giuridica di bancarotta fraudolenta è solo ipotizzata e comunque, come rilevato dal ricorrente, anche tale delitto non consente il sequestro per equivalente.

Le deduzioni che attengono alla titolarità da parte di terzi estranei di alcuni degli immobili caduti sotto sequestro sono invece inammissibili per carenza di interesse.

3. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito, posto che la richiesta del pubblico ministero è limitata al profitto del delitto di appropriazione indebita, per il quale è comunque consentito il sequestro preventivo, purchè risulti accertato che i beni in sequestro siano "immobilizzazione" delle somme in tesi accusatoria provento di tale delitto.

Va invero confermato il principio di diritto secondo il quale "il tribunale del riesame ha il potere di integrare la carente motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare anche per mezzo di elementi sfavorevoli sopravvenuti, che il pubblico ministero abbia addotto successivamente nel corso dell’udienza" (Cass. Sez. 3, 25.6-15.7.2010 n. 27592) 4. L’ordinanza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Terni, il quale, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-07-2012, n. 11092 Previdenza integrativa

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha affermato il diritto degli odierni intimati – tutti dipendenti dell’INPS ed iscritti, fino al 30 settembre 1999, al Fondo per la previdenza integrativa gestito dall’ente datore di lavoro – alla restituzione di quanto trattenuto sulla retribuzione dall’Istituto, a partire dal 1 ottobre 1999, a titolo di contributo di solidarietà del 2% sulle prestazioni integrative maturate a carico del Fondo (soppresso dalla data in questione), ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta interpretando la norma in questione nel senso che il contributo di solidarietà può essere imposto solamente ai titolari di pensione integrativa già in fase di erogazione (dunque ai soli dipendenti per i quali sia cessato il rapporto di lavoro) e non anche al personale ancora in servizio, ancorchè possa vantare la "maturazione" di un certo importo pensionistico alla data del 30 settembre 1999.

Per la cassazione della indicata sentenza l’Inps ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. L’Istituto ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, e sostiene che per prestazioni integrative – sulle quali deve gravare il previsto contributo di solidarietà – devono intendersi (come peraltro, all’evidenza, emerge anche dalla lettura dei lavori preparatori della legge) sia le prestazioni (già) "erogate" agli ex dipendenti alla data del 30 settembre 1999, sia gli importi di pensione integrativa "maturati", a quella stessa data, dai dipendenti ancora in servizio ed iscritti al Fondo, conseguendone la legittimità del prelievo contributivo operato sulle relative retribuzioni.

Nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione l’INPS ha richiamato, a conforto della suddetta opzione ermeneutica, la norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, nella quale si afferma che "Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa".

2. Il motivo di ricorso è fondato.

3. La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è molto chiara: il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.

4. Sulla questione, del resto, questa Corte si è già più volte pronunciata, affrontando anche la questione della legittimità costituzionale dello ius superveniens appena indicato (vedi Cass. sent. n. 22973 del 2011, n. 237 del 2012, ord. n. 1497 del 2012) ed esprimendo, al riguardo, il seguente, condivisibile principio "In materia di contribuzione previdenziale, la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 19, convertito nella L. n. 111 del 2011, secondo il quale le disposizioni di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto anche dai lavoratori in servizio, è manifestamente infondata – oltre che con riferimento ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU, artt. 111 e 117 Cost., trattandosi di intervento legislativo che, nel fare proprio un plausibile significato della norma, ne realizza effettivamente l’interprelazione autentica ex art. 70 Cost. – anche con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., atteso che la sottoposizione delle retribuzioni dei lavoratori in servizio sia all’imposta sui redditi che al contributo speciale è giustificata in relazione al carattere differenziato della loro posizione previdenziale rispetto a quella della generalità dei cittadini e dei lavoratori".

5. Alla stregua di tale principio il ricorso dell’INPS va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito con il rigetto della domanda proposta dagli odierni intimati.

6. Si compensano tra le parti le spese dell’intero processo in considerazione della problematicità delle questioni dibattute nel contesto dello ius superveniens costituito dalla citata disposizione di interpretazione autentica.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dell’INPS. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

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