Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 26854 Esercizio delle servitù

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

I germani M.: S., M., An., C., A., R., V. ed El. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Lagonegro, i coniugi D.C. S. e C.D. e premesso: a) che con atto pubblico i loro genitori avevano venduto l’ala sinistra di un fabbricato di loro proprietà, ubicato in corso (OMISSIS), a D.M. D., convenendosi che il portone principale di ingresso e la relativa scalinata restavano comuni; b) che deceduti i loro genitori avevano ereditato la parte del fabbricato non venduta mentre il d.

M. aveva trasferito la parte acquistata agli attuali coniugi convenuti; C) che questi ultimi nel ristrutturare la porzione di immobile di loro proprietà avevano sbarrato l’accesso vantato da essi attori chiudendo le porte interne che conducevano sia al garage, a piano terra, che al resto del fabbricato; d) che avevano realizzato un notevole ampliamento in altezza dell’immobile ed aperto due vedute su un giardino di proprietà di essi attori, chiedevano che, accertata la loro servitù di accesso alla loro abitazione, i convenuti venissero condannati a rimuovere ogni ostacolo che impediva l’esercizio di tale servitù e accertata l’illegittimità delle vedute fosse fatto obbligo ai convenuti di chiuderle.

Si costituivano i coniugi D.C. e C. chiedendo il rigetto della domanda deducendo che il loro dante causa, pur essendosi riservati il diritto di accedere al loro fabbricato dal portone centrale, di fatto, non avevano mai utilizzato detto accesso, avendo essi collegato la stessa ad altro immobile costituente la loro abitazione, che i M. non avevano mai avuto le chiavi del portone nè le avevano mai reclamate e che, pertanto, qualsiasi pretesa degli attori si fosse prescritta.

Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza del dicembre 1990, riconosceva, gli attori, il diritto, alla comproprietà del portone principale d’ingresso e della relativa gradinata, nonchè, alla riapertura degli accessi, e rigettava la domanda relativa alla chiusura delle finestre.

Avverso tale sentenza interponevano appello, davanti la Corte di Appello di Potenza, i coniugi D.C. e C., resistevano i fratelli deducendo che i loro fratelli A. e V. erano deceduti e instavano per il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 285 del 2005, rigettava l’appello. A sostegno di questa decisione, la Corte territoriale, osservava: a) che nella fattispecie in esame appariva evidente che non si trattava di servitù ma, di comproprietà. I fratelli M. erano subentrati nei diritti vantati dai loro genitori sul fabbricato per cui è causa e pertanto, anche, nel diritto di comproprietà di cui all’atto pubblico di vendita di un’ala del loro edificio: che l’art. 2934 cod. civ. dichiarava non soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge e tra questi il diritto di proprietà.

La cassazione della sentenza n. 285 del 2005, della Corte di Appello di Potenza, è stata chiesta dai coniugi D.C. e C. con ricorso affidano ad un unico motivo, articolato in più profili.

M.E., ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Gli altri fratelli M., regolarmente intimati, in questa fase, non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1.= In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., eccepita dai contro ricorrenti, perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 dicembre 2005, cioè, in data anteriore al 2 marzo 2006 data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e, pertanto, il relativo ricorso non era soggetto alla disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Come ha affermato la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, l’art. 366 bis c.p.c., che prescrive la formulazione del quesito di diritto, si applica ai ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (sent. 25 gennaio 2007, n. 1613).

2.= Con l’unico motivo di ricorso, i coniugi D.C. S. e C.D. lamentano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2934 c.c. dell’art. 948 c.c.. In particolare, i ricorrenti ritengono che i Giudici del merito avrebbero reso giustizia non solo formale se avessero più esplicitamente qualificato l’azione proposta come azione di rivendicazione. Di fatto, la sentenza della Corte di Appello precisa incidentalmente che "nella fattispecie (con qualificazione non fatta oggetto di censura) non di servitù si tratta, sebbene di diritto di comproprietà". Pertanto, ritiene il ricorrente, gli attori (i fratelli M.) erano tenuti ad un onere probatorio rigoroso perchè obbligati a provare la comproprietà.

Epperò, il Giudice della Corte territoriale, ritenendo irrilevante l’assunta prova testimoniale (considerata la conferma da parte degli appellanti di non aver proposto alcuna domanda riconvenzionale e di non aver invocato l’usucapione) in erronea applicazione dell’art. 2934 cod. civ. ribadivano l’assoluta inutilità di ogni supporto probatorio da parte dei rivendicanti.

Dimentichi per altro che gli appellanti avevano esplicitamente eccepito il non uso del bene e, quindi, la prescrizione del diritto.

In conclusione, specifica il ricorrente appare sufficiente denunziare che i Giudici del merito in violazione dell’art 948 cod. civ. non hanno considerato che l’attore che proponga come nel caso di specie domanda di accertamento della comproprietà e non abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto ha l’onere di offrire la stessa prova (rigorosa) richiesta per la rivendica perchè spiega azione a contenuto petitorio tesa al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per il conseguimento della consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.

2.1.= Il motivo, considerato in ogni suo profilo, è infondato e non può essere accolto perchè gli originari attori (i fratelli M.) hanno dato prova sufficiente di essere comproprietari del portone principale e della relativa gradinata dell’immobile ubicato nel corso (OMISSIS).

2.1.a).= Intanto, posto che la qualificazione della domanda (rivendica di proprietà comune e non di servitù, quand’anche erroneamente dedotta) fornita dal primo giudice (iura novit curia) non è stata impugnata, su di essa si è formato il giudicato, e, pertanto, la relativa statuizione fa stato tra le parti, loro eredi ed aventi causa.

2.1.b).= A sua volta, la Corte di merito, con incensurabile accertamento basato su un titolo di comune provenienza risalente ad atto pubblico per notar Libonati del 1935, ha riconosciuto la comproprietà del portone e del vano scala che il dante causa degli attori si era riservato all’atto della vendita della restante parte del fabbricato al dante causa dei convenuti.

2.1.b.1).= Non vi è dubbio che l’esistenza della comproprietà, in quanto vincolo, tra i soggetti interessati va dimostrata con l’esistenza del vincolo ma, non anche, con la titolarità del diritto di proprietà. Nell’ipotesi in esame l’azione svolta dagli originari attori – come opportunamente lascia intendere il Tribunale prima e la Corte di appello dopo, non integrava gli estremi di un’azione di rivendicazione ma piuttosto di accertamento del vincolo di comproprietà. Il cui vincolo era dimostrato dall’atto pubblico per notar Libonati dell’11 maggio 1935 con il quali gli originari proprietari (danti causa dei fratelli M.) vendendo parte del loro fabbricato (al dante causa degli attuali proprietari, attuali ricorrenti) concordavano con l’acquirente che "si spiega che il protone di ingresso e la relativa gradinata restano comuni tra il compratore ed i venditori. Tale affermazione era sufficiente a far sorgere il vincolo di comproprietà ed è sufficiente a dimostrare l’esistenza di quel vicolo.

2.1.c).= E, comunque, la risalenza ultraventennale del titolo consentiva di ritenere superata la cc.dd. "probatio diabolica" e la imprescrittibilità del diritto di proprietà comportava il rigetto dell’eccezione riconvenzionale di estinzione del diritto (di comproprietà e non di servitù) per non uso: Il vincolo di comproprietà avrebbe potuto essere superato se gli originarti convenuti (attuali ricorrenti) avessero dimostrare di aver esercitato il diritto sulla cosa singolarmente ed uti dominus come se fossero gli unici e i soli proprietari di quel bene. Epperò. tale dimostrazione è mancata così come afferma la Corte di Appello e, soprattutto per ammissione degli stessi attuali resistenti, considerato che gli attuali resistenti hanno asserito che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che i convenuti (attuali ricorrenti) avessero invocato l’usucapione in loro favore.

2.1.d).= L’esistenza del vincolo di comproprietà comporta il potere di ciascun proprietario di godere dell’identico bene e, soprattutto, avuto riguardo al caso di specie, il divieto dei comproprietari di frapporre opere, ostacoli modifiche di qualunque genere della cosa che impediscono o ostacolano il potere di godimento della cosa da parte degli altri comproprietari.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, così, come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 13-09-2011, n. 7192 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, dopo aver ottenuto sentenza di questo Tribunale di accoglimento della loro pretesa di ottenere, quali medici con qualifica universitaria operanti in strutture ospedaliere, lo stesso trattamento economico riconosciuto ai medici di qualifica ospedaliera, adivano questo Tribunale per ottenere, in esecuzione della stessa sentenza quanto loro dovuto e, a loro avviso, non ancora corrisposto dalla Amministrazione tenuta ad eseguire la medesima sentenza (la Università "Tor Vergata" di Roma).

Dopo varie vicende anche di ordine processuale, alla Camera di Consiglio del 5/6/2008 per la complessità della produzione documentale versata in giudizio che non consentiva, onde individuare la avvenuta o meno esaustiva esecuzione della sentenza, di sceverare le spettanze ancora dovute ai ricorrenti (che le reclamavano in riferimento ad emolumenti alcuni di natura fissa ed altri variabile in quanto riferite anche ai compensi c.d. "aziendali") veniva disposta la nomina del Commissario "ad acta" nella persona del dott. Maurizio Arlacchi cui veniva conferito mandato per la effettuazione di una ricognizione individuativa delle somme ai ricorrenti già corrisposte, suddistinte per tipo di compenso, rispetto a quanto eventualmente ancora dovuto.

In adempimento all’incarico conferitogli nei sensi e nei limiti con cui dello stesso incarico era stato investito, il sunnominato Commissario depositava Relazione della attività svolta con allegate tabelle da cui risultavano per ciascun ricorrente le somme dovute, suddistinte per singole voci, e le somme già percepite.

I ricorrenti non ritenevano soddisfatte le loro pretese quali derivanti dalla sentenza di questo Tribunale intervenuta nei loro confronti nelle parti per gli stessi favorevole, e formulavano richieste basate su elementi ed argomentazioni (anche di natura giuridica) dirette a denunciare pretesi inadempimenti e omissioni da parte del Commissario "ad acta".

In apposita Camera di Consiglio, dopo che era stato udito anche il Commissario ad acta all’uopo convocato, il Collegio, accertati i limiti dell’incarico conferito al dott. Arlacchi consistente, come già riferito, nella mera individuazione delle spettanze dovute ai ricorrenti e delle somme che gli stessi avevano già ricevuto in pagamento, udita anche la resistente Università che, tramite l’Avvocatura dello Stato, si era dichiarata disposta a rieffettuare i conteggi ai fini della esatta individuazione delle spettanze effettivamente dovute e "debendae" ai medici ricorrenti, decideva, in adesione alla stessa richiesta della Università, di assegnare a quest’ultima il termine di mesi due per consentire l’accertamento di quanto dall’Ateneo proposto e per l’invio a questo Tribunale degli esiti, documentati, dello stesso accertamento.

Per il solo caso di eventuale inerzia della Università nel fornire i dati e gli elementi utili alla totale definizione del giudizio nel senso effettivamente satisfattivo delle pretese dai ricorrenti fatte valere, veniva stabilito di conferire allo stesso Commissario dott. Arlacchi "pieni poteri" al fine di definire la vicenda ancora pendente relativa alla esatta esecuzione della sentenza, mediante la adozione degli eventuali provvedimenti necessari per l’integrale ed esaustivo soddisfacimento delle pretese degli istanti.

La Università "La Sapienza" in adempimento dell’impegno assunto, ha da ultimo fornito, mediante la trasmissione di dettagliata Relazione, gli elementi che a dire della stessa si porrebbero come definitori della pendente controversia, in senso tuttavia negativo alla persistenza di pretese a vantaggio dei richiedenti e non ancora soddisfatte. Tanto, in riferimento ai pagamenti che in favore degli stessi erano stati già effettuati.

In tale Relazione della Università vengono riepilogate le pretese costituenti oggetto del giudizio ancora pendente diretto ad ottenere l’identico trattamento retributivo complessivo dei medici con qualifica ospedaliera, ed, in particolare di quelle riferite:

alla indennità di posizione "parte variabile" (artt. 55, 56 e 57 del CCNL Dirigenza Medica 1994/97);

alla retribuzione di risultato e premio (artt. 63 – 66 stesso CCNL);

alla indennità di qualificazione professionale legato alla produttività (artt. 45 e ss. CCNL comparto sanità – personale non medico);

nonché alla applicazione di tutti gli istituti a contenuto normativo afferenti le loro rispettive posizioni funzionali. Viene tuttavia rilevato dalla Università "Tor Vergata" quanto segue.

Sulla base delle risultanze ottenute dalla stessa Università attraverso la applicazione dei corretti parametri retributivi in favore di ciascuno dei ricorrenti, per i quali l’Ateneo ha compilato un prospetto in comparazione con i valori esposti nelle tabelle prodotte dal Commissario "ad acta", vengono evidenziate le incongruità riscontrate sulle posizioni contabili dei richiedenti.

Per quanto concerne poi la applicazione, da parte dello stesso Commissario "ad acta" del CCNL 1998/2011 (anziché del contratto collettivo precedente relativo al 1994/1997) sulla quale questione di giuridica rilevanza si rinvia al prosieguo, viene effettuata dalla stessa Università una comparazione tra le tabelle della retribuzione annuale allegate alla relazione dello stesso Commissario e quelle elaborate dalla Università.

In esito a tale esame comparativo della Università, sono stati riscontrati in conseguenza della applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL 1998/2001 invece che del contratto collettivo precedente (1994/1997), errati riconoscimenti di somme maggiori relativamente agli anni 1998 e 1999.

Vengono menzionate al riguardo le più significative posizioni (contabili) dei ricorrenti: i proff.ri Nini Gabriele, Giuffrè Renato che hanno ottenuto come riconoscibili somme maggiori in conseguenza della arbitraria applicazione da parte del Commissario "ad acta" del trattamento economico previsto dal CCNL 1999/2001 anziché di quello di cui al CCNL 1994/1997; ed inoltre la prof.ssa Marciani Maria Grazia con riguardo alla errata considerazione della retribuzione di Dirigente Medico di II livello anziché di I livello.

In conclusione secondo la Università risulta provato l’intervenuto pagamento da parte dello stesso Ateneo delle somme dovute ai ricorrenti. Infatti pretese e residue posizioni creditorie sono da ritenersi riconducibili in misura prevalente ad inesattezze ed errori di calcolo per i quali la Università fa rinvio agli analitici prospetti comparativi dallo stesso Ateneo compilati per ogni singolo ricorrente.

Poiché la Università ha ritenuto esatto, nel calcolo determinativo delle spettanze dovute ai medici ricorrenti, il riferimento al CCNL 19941997 ed errata invece la estensione al successivo CCNL 19982001 e poiché su tale questione sono intervenute contestazioni dei ricorrenti (che in alcuni dei quattro ricorsi di cui alla odierna Camera di Consiglio vengono riferite anche ad adeguamenti delle remunerazioni derivanti in via di "rinvio dinamico", da quelle intervenute nel decennio successivo) va all’uopo precisato quanto segue.

Per quanto concerne la questione della riferibilità al CCNL 19941997 ovvero al CCNL 19982001 ad avviso del Collegio sono esatti i riferimenti operati dalla Università resistente al CCNL per quanto concerne, in particolare, le specifiche voci: "indennità di posizione parte variabile"; "retribuzione di risultato e premio";

Il riconoscimento in sede di giudizio cognitorio del diritto dei ricorrenti alla perequazione assimilativa del trattamento economico con quello delle qualifiche ospedaliere, per quanto concerne le specifiche voci: "retribuzione di posizione parte variabile" e "retribuzione di risultato e premio" è stato riscontrato sulla base delle specifiche disposizioni del CCNL 1994/1997 che vengono infatti altrettanto specificamente enunciate nella sentenza di cui viene chiesta la esecuzione.

Quanto al c.d. "rinvio dinamico" a contrattazioni persino successive al CCNL 1997/2001 che, secondo i proponenti tale questione, avrebbero natura riadeguativa del trattamento retributivo, va osservato che eventuali riadeguamenti del trattamento economico operati con contrattazioni successive non assumono alcuna rilevanza in sede di perequazione assimilativa del trattamento economico dei medici con qualifiche universitarie con quelle dei medici ospedalieri per la cui effettuazione costituiscono elementi di raffronto i rispettivi trattamenti economici all’epoca stabiliti.

In conclusione, stanti le risultanze della verifica effettuata dalla Università Tor Vergata" in ordine alla posizione dei ricorrenti in base alle quali risultanze gli stessi non hanno più nulla a pretendere ai fini della integrale esecuzione della sentenza per la quale ancora insistono in sede di ottemperanza, tenuto conto che anche le rilevazioni degli istanti in ordine alla estensione, anche in via dinamica, alle disposizioni contenute in CC.CC.NN.LL. successivi al CCNL 1994/1997 non appaiono al Collegio condivisibili, il giudizio di ottemperanza va definito con decisione di reiezione delle pretese fatte valere dai proponenti lo stesso giudizio.

Per quanto concerne la liquidazione a favore del Commissario ad acta si provvederà con separata ordinanza.

Quanto alle spese di giudizio si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2012, n. 800 Indennità o rendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 30,3.2007 la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta da M.R. nei confronti dell’INAIL condannando l’Istituto a costituire in favore del ricorrente una rendita di inabilità per malattia professionale a decorrere dal 29.2.1996 rapportata ad un grado di inabilità del 15%. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo di dover rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INAIL, sul rilievo che la prescrizione non potrebbe maturare nel corso degli accertamenti amministrativi tutte le volte in cui tali accertamenti si protraggano nel tempo e l’ente previdenziale abbia dato formalmente ripetute assicurazioni all’interessato circa la possibilità di pervenire ad una decisione di merito, e ciò senza minimamente prospettare che possa essere eccepita la prescrizione mentre gli accertamenti sono in corso.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INAIL affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso M.R..

L’INAIL ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, chiedendo a questa Corte di stabilire se risulta conforme alla predetta disposizione di legge la sentenza che, nella parte relativa allo svolgimento del processo, si limita ad una ricostruzione dei fatti del seguente tenore: "L’appellante pretende l’erogazione di rendita per malattia professionale. La domanda è stata respinta dalla suindicata sentenza appellata. L’Istituto appellato resiste". 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, chiedendo a questa Corte di stabilire se gli accertamenti amministrativi effettuati dall’Istituto assicuratore anche oltre il termine di cui all’art. 112 del T.U. possano essere considerati atti di rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione da parte dell’INAIL. 3.- Il primo motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 6683/2009, Cass. n. 5146/2001, Cass. n. 13292/2000, Cass. n. 10045/96 – l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa (cfr. art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17) vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza se tale omissione impedisca totalmente, non risultando in alcun modo richiamati i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonchè di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione. Nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risultano chiaramente sia l’oggetto del giudizio che le ragioni della decisione, avendo la Corte territoriale indicato che la causa ha ad oggetto il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale e che l’unica contestazione dell’INAIL riguarda la prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, prescrizione che, tuttavia, secondo il giudice d’appello, non sarebbe maturata in quanto interrotta per effetto del riconoscimento del diritto desumibile dal comportamento tenuto dall’Istituto nel corso del procedimento amministrativo.

Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

4.- Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

5.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010).

Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).

6.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. n, 5208/2010, Cass. n. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regala iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite n. 27368/2009); per gli stessi motivi, il quesito di diritto non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla S.C. di stabilire se sia stata violata o meno una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve poi investire la ratio decidenti della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. n. 1285/2010, Cass. n. 4044/2009).

7.- Nella specie, il quesito di diritto formulato a chiusura del secondo motivo è del tutto inconferente rispetto all’effettiva ratio decidenti della sentenza impugnata, che non è affatto costituita dall’affermazione di una supposta rinuncia tacita dell’Istituto a far valere la prescrizione – rinuncia che, se pure "sussistente e concomitante" (pag. 2 della sentenza), secondo la Corte territoriale, non potrebbe comunque ritenersi valida, in quanto relativa a diritto indisponibile – ma si fonda sul rilievo del più volte intervenuto riconoscimento del diritto da parte dell’Istituto nel corso del procedimento amministrativo ( art. 2944 c.c.), riconoscimento che, sempre secondo i giudici di merito, avrebbe impedito il maturarsi della prescrizione. Poichè, dunque, il quesito di diritto formulato dal ricorrente non è assolutamente idoneo ad investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e, correlativamente, ad individuare un principio che possa condurre ad una decisione di segno diverso da quello adottato dalla Corte territoriale, il motivo in esame deve ritenersi inammissibile.

8.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

9.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorati, oltre ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-02-2012, n. 2715 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Orvieto in funzione di giudice del lavoro depositato il 12.10.2004 P.F. impugnava il licenziamento intimatogli dalla Soc. Electrosys S.p.A..

Il ricorrente esponeva che era stato dipendente della S.p.A. ITELCO, la quale a causa di una grave crisi economica era stata posta in liquidazione, e quindi ammessa dal Tribunale di Orvieto alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni: nell’ambito di siffatta procedura la ITELCO aveva ceduto alla S.r.l. Electrosys il ramo di azienda contenente lo stabilimento al quale il ricorrente era addetto, e votato alla produzione e commercializzazione di apparati ad alta frequenza per la diffusione radiotelevisiva.

Con lettera 10.9.2003 la Electrosys si era impegnata ad assumere tra gli altri, anche il ricorrente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrandolo come impiegato di 6^ livello CCNL del settore; pertanto con lettera 10.10.2003 il ricorrente si era dimesso dalla ITELCO, iniziando di fatto a lavorare per la convenuta dal 13.10.2003, con le stesse mansioni sino a quel punto espletate.

Il 27.10.2003 fra la società e il ricorrente era stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per dodici mesi a decorrere dal 28.10.2003 e con un periodo di prova di tre mesi.

Con raccomandata del 20.1.2004 la convenuta ritenendo non superato il periodo di prova recedeva unilateralmente dal rapporto di lavoro.

Il ricorrente, ritenuto che il comportamento datoriale integrasse una ipotesi di licenziamento, comunque illegittimo, provvedeva ad impugnarlo; rilevava la nullità della apposizione del termine al contratto di lavoro, perchè non coevo alla instaurazione del rapporto di lavoro; rilevava, ancora, che poichè erano stati licenziati più dipendenti, si era in presenza di un licenziamento collettivo del quale non risultava rispettata alcuna formalità;

chiedeva comunque la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta contestando la pretesa avversaria; rilevava che il ricorrente era stato posto in mobilità in concomitanza con il presunto inizio di fatto del rapporto di lavoro e che aveva poi sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, con patto di prova che non aveva poi superato. Rilevava che il ricorrente non avrebbe comunque avuto diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma soltanto al risarcimento del danno.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Orvieto accoglieva la domanda, rilevava che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 16.10.2003, la inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro, la nullità della clausola del patto di prova e la invalidità della risoluzione del rapporto, ordinando la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni a far data dal licenziamento fino all’effettiva reintegra, commisurata alla retribuzione globale di fatto, (detratto l’aliunde perceptum); condannava altresì la società al pagamento delle spese.

2. Avverso siffatta decisione ha proposto appello la società Electrosys, chiedendone la riforma e ribadendo la legittimità del proprio operato.

Si è costituito il P., contestando le argomentazioni avversarie e insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

La corte d’appello di Perugia con sentenza del 11.7.2007 in parziale riforma della sentenza impugnata – dato atto della nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, dichiara che il ricorrente ha diritto alla riassunzione nel medesimo posto di lavoro – ha condannato la società appellante a corrispondere al ricorrente le mensilità, commisurate alla retribuzione globale di fatto (Euro 2.243,08 mensili) dal 12.10.2004 al 11.9.2006, detratte le somme in questo periodo eventualmente percepite a titolo di indennità di mobilità. Ha poi confermato ogni altra statuizione della sentenza di primo grado compensando per la metà le spese del grado e condannando l’appellante al pagamento della restante quota.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il P., al quale resiste con controricorso la società intimata, che propone anche ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. In prossimità dell’udienza le parti con distinte memorie del 4 ottobre 2011 (la società intimata, ricorrente incidentale) e il 5 ottobre 2011 (il ricorrente principale) hanno dichiarato che in data 26 luglio 2011 era intervenuta conciliazione in sede sindacale che aveva definito la controversia con rinuncia degli interessati a ricorso principale ed a quello incidentale, con compensazione delle spese legali.

2. L’intervenuta conciliazione della lite, in mancanza di una rituale rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, comporta la sopravvenuta carenza d’interesse delle parti e quindi l’inammissibilità dei ricorsi, da riunirsi per connessione oggetti va e soggettiva.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’intesa in tal senso raggiunta dalle parti nell’atto di conciliazione) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.