T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 400

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOC Barbera del Monferrato".

Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.

In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.

In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.

In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.

A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.

I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;

2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.

La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.

La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.

3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.

Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.

Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.

La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..

Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..

Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.

Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.

Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..

4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.

Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.

5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.

La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.

Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "Bianchello del Metauro", "Colli Pesaresi" e "Pergola": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V.

Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.

2.1 La prospettazione non può essere condivisa.

Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.

Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.

L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.

In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.

In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.

Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.

2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).

Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.

L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).

A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.

Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.

Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).

In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.

Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.

Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.

2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.

L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.

La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.

Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.

Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.

2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..

Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.

Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.

Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.

Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.

Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).

Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.

3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.

4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).

4.1 Le censure sono infondate.

4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.

Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.

Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.

In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.

Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.

Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.

Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.

4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.

Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.

Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.

4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.

Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.

L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.

5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).

In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 306

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il condominio ricorrente ha proposto la presente impugnazione chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che, dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in questa sede impugnata, il comune intimato ha prima ordinato la sospensione dei lavori con atto dell’11 novembre 2009 (avverso il quale la società M. proponeva ricorso respinto dalla seconda sezione con sentenza n. 1727/2010) e, successivamente, a seguito di diniego a maggioranza mediante delibera assembleare dell’autorizzazione all’installazione della tettoia fonoassorbente espresso dal condominio ricorrente in data 14 dicembre 2009, con atto del 16 marzo 2010 ha definitivamente diffidato la M. dall’esecuzione dei lavori;

che, di conseguenza, con memoria depositata in data 17 dicembre 2010 il comune intimato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

che parte ricorrente nella memoria depositata in data 5 gennaio 2011 assume, al contrario, di avere ancora interesse alla decisione del presente ricorso, ribadendo l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’amministrazione intimata;

Ritenuto che il ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del presente gravame, atteso che, in considerazione della dichiarata legittimità del provvedimento di diffida alla realizzazione dei lavori, nessun ulteriore vantaggio deriverebbe al condominio istante dall’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica in questa sede impugnata, che non costituisce titolo edilizio da solo sufficiente alla realizzazione dei lavori di installazione della tettoia;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm;

che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 15 giugno 2010, n. 22790. In materia di maltrattamenti in famiglia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione B. Rino avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10giugno 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità — per quello che qui interessa- in ordine ai reati di lesioni personali volontarie, maltrattamenti in famiglia e violenza privata, nonché ingiuria e minacce gravi, commessi tutti in danno della moglie separata N. Rita, fino al dicembre 2005.
La persona offesa aveva fornito alla PG, a sostegno delle proprie querele nei confronti dell’ex marito, i testi degli SMS inviatigli dal ricorrente sul telefono cellulare e le registrazioni delle telefonate parimenti ricevute sulla postazione fissa. Nel processo tali elementi erano entrati attraverso la acquisizione dei verbali di PG
— quali atti irripetibili- verbali nei quali erano state annotate le trascrizioni delle registrazioni e le foto degli sms.
I giudici del merito avevano ritenuto inoltre particolarmente attendibile il racconto della persona offesa, corroborato dai referti medici e dalla perizia psichiatrica fatta eseguire nel corso del processo, perizia che aveva lasciato emergere il vizio parziale di mente del prevenuto.
Deduce
1) la violazione degli artt. 234 e 348 c.p.p.
Era stata eccepita in appello la inutilizzabilità delle trascrizioni sopra indicate Tali atti erano stati acquisiti sul presupposto del loro carattere irripetibile. Era vero invece che la PG aveva il dovere di assicurare la traccia del reato acquisendo il telefono cellulare sul quale gli SMS erano registrati e il nastro relativo alla postazione fissa sul quale erano parimenti registrate le telefonate.
Le registrazioni dovevano essere poste a disposizione del giudice il quale avrebbe individuato ex art. 234 c.p.p. la modalità corretta del relativo utilizzo. La Corte aveva erroneamente ritenuto che vi fosse il pericolo della cancellazione delle registrazioni, dimenticando che tale cancellazione non poteva che essere il frutto dì una scelta volontaria e pertanto irrilevante ai fini della configurabilità del “atto irripetibile”.
Ad ogni buon conto era stata violata la procedura prevista dall’art. 360 c.p.p. per il compimento di atti irripetibili.
La questione veniva indicata come decisiva dalla difesa per l’importanza del contenuto delle trascrizioni.
2) il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità in ordine ai fatti contestati a titolo di maltrattamenti in famiglia.
La prima lacuna argomentativa riguardava il motivo di appello con il quale si era richiesto — nella ottica della esclusione della imputabilità o quantomeno dell’elemento psicologico dei reati- di far maggiore luce sulla corresponsabilità della persona offesa nella causazione degli eventi. Essa infatti era consapevole della patologia psichica che affliggeva il marito e si era comportata in modo tale da scatenarla ogni volta con iniziative vessatorie (telefonate, prosciugamento di un conto bancario, divieto di vedere i figli) di cui è traccia in sentenza.
La seconda lacuna riguardava il motivo di appello col quale era stata richiesta una migliore valutazione della deposizione del teste B. a proposito della imputazione di lesioni. Tale teste , diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, aveva fornito una prova d’alibi pressoché inattaccabile, affermando di avere visto il ricorrente andare a dormire la sera in cui si verificò l’azione aggressiva ai danni della querelante. La Corte, sul punto, era incorsa in un travisamento della relativa deposizione.
3) il vizio di motivazione e la violazione di legge riguardo alla ritenuta configurabilità dei reati di ingiurie, minacce e violenza privata.
Si era trattato di comportamenti contemporanei alla condotta ritenuta atta ad integrare il reato di maltrattamenti e pertanto da reputare assorbiti in essa per la coincidenza delle condotte materiali.
Il difensore ha depositato in udienza una memoria.
Il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno.
Occorre in primo luogo dare atto della inammissibilità della memoria difensiva depositata in udienza. Come posto in evidenza ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prenderle in esame (Rv. 228646 Massime precedenti Conformi: N. 2628 del 1992 Rv. 194321, N. 4801 del 1993 Rv. 196231, N. 853 del 1995 Rv. 203500).
Quanto al merito del gravame deve evidenziarsi che il primo motivo di ricorso è articolato in termini inammissibili.
In primo luogo è da osservare che , come sottolineato anche di recente dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (SSUU Fruci, Rv. 243416).
Ebbene, il ricorrente nella specie lamenta la assunta inutilizzabilità delle trascrizioni di telefonate e SMS ma non ne dettaglia il contenuto per consentire a questo giudice di legittimità il vaglio sulla rilevanza della questione nell’ottica della necessaria “prova di resistenza” cui sottoporre la motivazione della sentenza impugnata.
D’altra parte, proprio l’esame ditale motivazione, rende evidente che l’utilizzo processuale ditali registrazioni è rimasto marginale nella economia della ricostruzione della vicenda. Questa risulta affidata piuttosto al racconto della persona offesa, al tenore dei referti medici nonché alle deposizioni degli agenti di PG e degli assistenti sociali intervenuti più volte per sedare i numerosi episodi di aggressione fra i coniugi.
Lo stesso ricorrente afferma semplicemente che l’accoglimento della denuncia di inutilizzabilità “potrebbe” comportare una modifica del verdetto di condanna mentre non illustra, come invece avrebbe dovuto, la tesi della centralità del mezzo probatorio ai tini della conferma della decisione del primo giudice.
Infine, l’assorbimento delle imputazioni di minacce e ingiurie nel delitto di maltrattamenti — che qui si disporrà in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con futura eliminazione della pena stabilita ex art. 81 cp per tali figure di reato fa venire meno anche la concretezza dell’interesse alla coltivazione del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è infondato.
La motivazione della sentenza dà atto del comportamento talvolta anche provocatorio della persona offesa, riconosciuto dal giudice di primo grado e riportato nella premessa.
Ciò nonostante, i giudici dell’appello hanno ritenuto in modo argomentato di escludere che una simile evenienza potesse avere influito sulla configurabilità del vizio di mente (in forma diversa da quella accertata) o sull’elemento psicologico del reato in quanto hanno apprezzato anche i racconti degli agenti di PG e dell’altro personale istituzionale che aveva assistito alle aggressioni tisiche e morali poste in essere dal B. nei confronti della moglie, così da rendere evidentemente non più influente l’apprezzamento sulla singola causa scatenante della singola lite. Il giudizio, in altri termini, non presenta le vistose aporie denunciate nel ricorso il quale, quindi, si risolve in una rappresentazione, al giudice della legittimità, di una ricostruzione alternativa del fatto, non valutabile se non dal giudice del merito. Anche il motivo articolato nella forma della denuncia del travisamento della prova (deposizione del teste Bascherini) in realtà by-passa la valutazione effettuata in maniera del tutto plausibile dai giudici.
Questi, infatti, hanno espresso legittimi dubbi sulla tenuta della prova di alibi riguardo al reato di lesioni, affermando che i ricorrente ben poteva essere uscito di casa quantomeno “dopo” che il teste lo aveva visto in tale luogo, pronto ad andare a riposare.
Non si apprezza in alteri termini, in tale valutazione,l’estremo per ritenere che il giudice abbia ignorato una prova invece positivamente esistente ed acquisita agli atti, dovendosi ancora una volta sottolineare che solo tale è l’ambito del travisamento denunciabile con ricorso, mentre, al contrario, il frutto di un apprezzamento della prova motivato e logico si sottrae al sindacato ex art. 606 lett. e) c.p.p..
Il terzo ed ultimo motivo è invece fondato.
Nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali( Rv. 243416; Rv. 234047).
Ne consegue che, non risultando diversamente accertato dal giudice del merito e tenuto conto della coincidenza temporale dei delitti contestati ex art. 572, 610, 612, cp, i singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti La relativa pena potrà essere calcolata e sottratta dal giudice del merito cui gli atti si rimettono per tale unico giudizio.

P.Q.M.

Ritenuto l’assorbimento nel reato di maltrattamenti di quelli di minacce, ingiuria e violenza privata, annulla la sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 136 SENTENZA 06 – 15 aprile 2011 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 17 del 20-4-2011

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2,
della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l’attuazione della
decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione
europea, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le
forme gravi di criminalita’), promosso dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra Carmen
Manfredda, il Ministero della giustizia ed altri con ordinanza
depositata il 21 giugno 2010, iscritta al n. 268 del registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione di Carmen Manfredda, del Consiglio
superiore della magistratura e di Francesco Lo Voi, nonche’ l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 il Giudice relatore
Franco Gallo.
Uditi gli avvocati Angelo Clarizia per Carmen Manfredda, Massimo
Luciani per il Consiglio superiore della magistratura, Salvatore
Pensabene Lionti per Francesco Lo Voi e l’avvocato dello Stato Enrico
Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione del
provvedimento del Ministro della giustizia con il quale e’ stato
designato il membro nazionale presso l’Eurojust, della deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura e del decreto del suddetto
Ministro con i quali e’ stato, rispettivamente, deliberato e
decretato il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura
del magistrato designato quale membro nazionale presso l’Eurojust, il
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza
depositata il 21 giugno 2010, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 105 e 110 della Costituzione, questione di legittimita’ dei
commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41
(Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28
febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce
l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalita’), per i quali: «Il membro nazionale distaccato presso
l’Eurojust e’ nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i
giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano
funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura,
con almeno venti anni di anzianita’ di servizio. Il magistrato che
esercita funzioni giudiziarie e’ collocato fuori del ruolo organico
della magistratura» (comma 1); «Ai fini della nomina, il Ministro
della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore
della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell’ambito
della quale provvedera’ ad effettuare la nomina stessa, richiede al
medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del
ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato gia’ in
posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della
magistratura la propria designazione» (comma 2).
1.1. – Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a)
l’impugnazione e’ stata proposta da un magistrato che, a seguito
dell’interpello del Ministro della giustizia, aveva presentato la
propria candidatura a membro nazionale presso l’Eurojust; b) la
ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso: 1) carenza di
motivazione e manifesta illogicita’ della nomina del magistrato
designato; 2) illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3,
della legge n. 41 del 2005, per contrasto con gli articoli 101, 104,
107 e 110 Cost.; c) a sostegno dell’illegittimita’ costituzionale, la
ricorrente argomenta che l’Eurojust – le cui funzioni di
coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorita’
nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea sarebbero
analoghe a quelle attribuite, a livello nazionale, alla Direzionale
nazionale antimafia – svolge una attivita’ di natura giudiziaria e
non amministrativa e che i poteri del membro nazionale hanno
anch’essi natura giudiziaria, di talche’ l’attribuzione al Ministro
della giustizia, da un canto, dei poteri di nomina, di revoca e di
proroga del mandato del membro nazionale e, d’altro canto, del potere
di indirizzargli direttive (comma 3 dell’art. 2 della legge n. 41 del
2005), si pongono in contrasto con i principi posti dalla
Costituzione a garanzia dell’indipendenza della magistratura e della
separazione dei poteri; d) il resistente Ministero della giustizia ha
dedotto l’irrilevanza della questione di legittimita’ costituzionale
del comma 3 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, giacche’ tale
comma non riguarda la nomina del membro nazionale, e, nel merito,
l’infondatezza della questione di legittimita’ prospettata dalla
ricorrente, poiche’ l’Eurojust, agendo – diversamente dalla Direzione
nazionale antimafia – a livello sovranazionale, affiancherebbe alle
funzioni giudiziarie, «che pure possono essere in parte riconosciute
[…], le funzioni amministrative che involgono i rapporti tra gli
Stati membri, di elevato significato politico»; e) il resistente
Consiglio superiore della magistratura ha chiesto che sia sollevata
questione di legittimita’ costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 2
della legge n. 41 del 2005 in quanto lesivi «dell’autonomia
costituzionale conferita al Consiglio» e in contrasto con gli
articoli 3, 104, 105, 107, 110 e 112 Cost.; f) il magistrato
controinteressato nel giudizio principale ha dedotto l’irrilevanza
della questione relativa al comma 3 dell’art. 2 e la manifesta
infondatezza di quella relativa al comma 2 dello stesso articolo, sul
rilievo che l’«Eurojust esercita una funzione amministrativa diretta
semplicemente a ”stimolare e migliorare” il coordinamento delle
indagini tra le competenti autorita’ degli Stati membri, "prestando
assistenza" in varie attivita’».
1.2. – Il medesimo giudice rimettente premette poi, in punto di
diritto, che: a) i commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41 del
2005, «attribuiscono al Ministro della Giustizia il sostanziale
potere di scelta del membro nazionale presso l’Eurojust», atteso che,
se e’ vero che il Ministro della giustizia sceglie il membro
nazionale nell’ambito di una rosa di candidati sulla quale ha
acquisito le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura,
tale scelta rappresenta comunque un «potere tipicamente
discrezionale»; b) dalla disciplina dettata dall’Unione europea – in
particolare, dagli articoli 6, 7, 9, par. 3, 9-bis e 9-ter, della
decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 (Decisione del Consiglio
che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalita’), nel testo modificato dalla decisione
2009/426/GAI del 16 dicembre 2008 (Decisione del Consiglio relativa
al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione
2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro
le forme gravi di criminalita’) e dall’art. 85 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea – risulta «come sia fortemente
presente la connotazione giudiziaria» dell’attivita’ del membro
nazionale e come egli «sia chiamato a svolgere attivita’
sostanzialmente proprie del magistrato, sia pure nell’ambito di
un’organizzazione di cooperazione internazionale».
1.3. – Poste tali premesse, il giudice a quo afferma che dalle
disposizioni costituzionali «che vengono maggiormente in rilievo
nella fattispecie», cioe’ dagli articoli 104, primo comma, 105, 107 e
110 Cost., si ricava «che, in ragione del principio di separazione
tra i poteri dello Stato, i provvedimenti afferenti allo status dei
magistrati […] spettano necessariamente all’organo di autogoverno
[della magistratura], mentre i provvedimenti afferenti
all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia spettano necessariamente all’organo politico, vale a dire
al Ministero della giustizia». Poiche’ il membro nazionale presso
l’Eurojust svolge «attivita’ sostanzialmente proprie del magistrato»,
sia pure nell’ambito di un organismo sovranazionale, il provvedimento
di nomina dello stesso «sembra incidere sullo status del magistrato».
Pertanto, «il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli
articoli 105 e 110 della Costituzione dovrebbe portare ad escludere
ogni intervento determinante del potere esecutivo sulla deliberazione
[di nomina], con conseguente attribuzione del potere di scelta [del
membro nazionale] all’organo di autogoverno nel rispetto delle
competenze differenziate e nell’ambito di un rapporto di
collaborazione tra i due poteri dello Stato, come evidenziato dalla
[…] sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 2003, n. 380».
Il giudice rimettente afferma, quindi, la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita’ costituzionale dei commi 1 e 2
dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, «almeno in relazione agli
articoli 105 e 110 Cost.», articoli ai quali fa esclusivo riferimento
nella parte dispositiva dell’ordinanza.
1.4. – Quanto alla rilevanza, il Tribunale rimettente specifica
che, dei due motivi di ricorso avanzati dalla ricorrente – manifesta
illogicita’ e carenza di motivazione della nomina del
controinteressato, da un lato, ed illegittimita’ costituzionale dei
commi 2 e 3 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, dall’altro – il
secondo e’ logicamente prioritario rispetto al primo, «involgendo una
questione di competenza all’emanazione del provvedimento impugnato».
La dichiarazione di illegittimita’ costituzionale delle norme
censurate, inoltre, comporterebbe «l’illegittimita’ dell’atto in
quanto adottato da un organo incompetente, e […] la fondatezza del
ricorso e il suo accoglimento».
2. – La parte ricorrente nel giudizio principale si e’ costituita
nel giudizio di legittimita’ costituzionale, riportandosi alle
argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione e chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata.
3. – Anche il magistrato controinteressato nel giudizio
principale si e’ costituito nel giudizio di costituzionalita’,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Il suddetto controinteressato fonda tale richiesta su due
argomenti. In primo luogo, i parametri evocati dal rimettente – in
particolare, l’art. 105 Cost. – non sarebbero applicabili alla
fattispecie, dal momento che essi «hanno riguardo esclusivamente ai
componenti la magistratura ordinaria» e, sul piano oggettivo,
all’«esercizio della funzione giudiziaria o giurisdizionale affidata
a tali giudici nell’ambito dell’ordinamento interno» e non anche alle
ipotesi nelle quali, come nel caso dell’Eurojust, pur trattandosi
della nomina di un magistrato ordinario e dell’esercizio di una
funzione giudiziaria, quest’ultima e’ esercitata nell’ambito «di un
organismo […] dell’Unione europea», «nel quale gli Stati membri
sono rappresentati dai Governi». La scelta del membro nazionale
dell’Eurojust compete, quindi, al potere esecutivo – che presiede ai
rapporti internazionali – e, specificamente, al Ministro della
giustizia e non al Consiglio superiore della magistratura, «che non
ha potere di rappresentanza "esterna ed internazionale"». In secondo
luogo, in base alla legislazione interna e dell’Unione europea
antecedente alla decisione 2009/426/GAI (alla quale gli Stati membri
devono conformare la propria legislazione, «se necessario», entro il
termine, non ancora scaduto, del 4 giugno 2011), l’Eurojust
eserciterebbe funzioni amministrative e non giudiziarie.
4. – Si e’ costituito, altresi’, il Consiglio superiore della
magistratura, resistente nel giudizio principale, chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata.
Secondo tale parte, gli articoli 104, 105, 107, primo comma, e
110 Cost. riservano al Consiglio superiore della magistratura, a
garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura da
ogni altro potere, tutti i provvedimenti di assegnazione e
destinazione dei magistrati a qualsivoglia incarico, ufficio o
funzione ed escludono che tali provvedimenti possano essere adottati
dal Ministro della giustizia. Da tali disposizioni costituzionali e
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sono citate le
sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003) risulterebbe
l’illegittimita’ delle norme censurate, le quali, nel riservare al
Ministro della giustizia la scelta del membro nazionale presso
l’Eurojust, attribuirebbero all’Esecutivo il potere di nominare un
magistrato a un delicato ufficio, con conseguente suo obbligatorio
collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura.
L’illegittimita’ costituzionale delle norme censurate, con
riferimento agli articoli 105, 110 e 112 Cost. – illegittimita’ gia’
«palese» alla stregua della decisione 2002/187/GAI, che, sempre
secondo il suddetto Consiglio superiore, attribuirebbe all’Eurojust
«funzioni strettamente connesse alla giurisdizione» (articoli 6, 7 e
9, commi 3 e 4, nel loro testo originario) – emergerebbe ancora piu’
chiaramente alla luce dei «caratteri giudiziari (e non solo
amministrativi) delle funzioni assolte» dall’Eurojust in forza sia
della decisione 2009/426/GAI (modificativa della decisione istitutiva
dell’organo) sia dell’art. 85 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (il quale contempla la possibilita’ che, mediante
regolamenti, sia attribuito all’Eurojust il compito di «esercitare
direttamente l’azione penale»).
5. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile ovvero
infondata».
Secondo l’intervenuto, i parametri evocati non sono violati dalle
norme censurate, ove si consideri che la destinazione del magistrato
all’incarico di membro nazionale dell’Eurojust non deriva da un atto
meramente discrezionale del Ministro, incidente sullo status del
magistrato, ma da un piu’ complesso iter, nel quale il decreto di
nomina presuppone non solo il vaglio del Consiglio superiore della
magistratura sulla richiesta di collocamento fuori ruolo «proveniente
da altra amministrazione», ma anche la delibera dello stesso
Consiglio che, sola, puo’ determinare tale collocamento fuori ruolo.
Ne’ dagli articoli 105 e 110 Cost. potrebbe desumersi l’esistenza, in
capo al Consiglio superiore della magistratura, «di un potere di
individuazione dei magistrati dei quali altre amministrazioni
intendano avvalersi»; potere che l’ordinamento positivo mai prevede.
La conformita’ alla Costituzione delle norme censurate si
desumerebbe, infine, dal carattere «internazionale» dell’Eurojust;
carattere che imporrebbe «di non ritenere applicabili tout court le
stesse regole che disciplinano la composizione degli uffici
giudiziari nazionali» e, quindi, di escludere che il Consiglio
superiore della magistratura abbia «il potere di vincolare la
composizione di un organismo di diritto internazionale». Ad avviso
del Presidente del Consiglio dei ministri, le argomentazioni del
rimettente si baserebbero su un erroneo inquadramento delle funzioni
e della natura dell’Eurojust, che – come dimostrato dalla decisione
istitutiva 2002/187/GAI, dalla legge n. 41 del 2005 e dalla decisione
2009/426/GAI – «non ha poteri sovrapponibili a quelli dell’autorita’
giudiziaria», ma «esercita in prevalenza compiti di natura
amministrativa». «Decisive», infine, sarebbero le differenze tra
l’Eurojust e la Direzione nazionale antimafia, derivanti dalla
diversita’ del «contesto in cui si inquadrano le due entita’:
esclusivamente interno quello della Direzione Nazionale Antimafia, i
cui compiti, proprio per tale ragione, non possono avere altro che
finalita’ giudiziarie; internazionale quello di Eurojust, per il
quale invece risultano decisamente prevalenti le funzioni
amministrative che involgono i rapporti tra gli Stati membri:
rapporti che tra l’altro, possono anche avere elevato significato
politico».
6. – In prossimita’ della pubblica udienza, la ricorrente nel
giudizio principale ha depositato una memoria illustrativa, con la
quale ribadisce la richiesta di dichiarare non fondata la questione.
Ad avviso di tale parte privata, alla luce sia della decisione
istitutiva – in particolare, dell’art. 9, paragrafi 1 (secondo cui
«nessuna deroga e’ prevista per lo status giuridico dei magistrati»),
3 e 4 – sia dell’art. 85 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, l’Eurojust «svolge a livello internazionale lo stesso tipo
di attivita’ di coordinamento esplicato in Italia dalla Direzione
Nazionale Antimafia», cosicche’ non si comprenderebbe come detta
attivita’ «possa essere dal nostro stesso legislatore fatta
regredire, con la legge n. 41/2005, alla stregua di funzione
amministrativa». D’altro canto, dalla stessa legge n. 41 del 2005
emergerebbe la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro
nazionale dell’Eurojust, come sarebbe confermato: a) dai poteri che
gli sono riconosciuti dall’art. 5; b) dalla possibilita’ di accedere
alle informazioni giudiziarie prevista dall’art. 7, comma 1, lettera
a); c) dal fatto che solo l’assistente del membro nazionale che sia
un magistrato e non anche quello che sia un funzionario
dell’amministrazione della giustizia puo’ sostituire il membro
nazionale. L’esclusiva competenza del Ministro della giustizia in
ordine alla designazione ad un incarico di natura giudiziaria,
incidente, quindi, sullo status del magistrato, e la limitazione
delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura «a mero
riscontro di idoneita’», si porrebbero quindi, all’evidenza, in
contrasto «con il titolo IV della Costituzione» che assicura
l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e che esclude che «un
magistrato sia nominato soltanto dal Ministro della Giustizia, che e’
organo del Governo».
7. – In prossimita’ della data fissata per la discussione in
udienza pubblica, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato una memoria, nella quale ribadisce le conclusioni
precedentemente formulate.
7.1. – La parte pubblica deduce, anzitutto, la carenza della
motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione
relativa al comma 1 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005,
osservando che il rimettente «non ha indicato alcun motivo per il
quale […] sarebbe costituzionalmente illegittima la nomina
effettuata con decreto del Ministro della giustizia».
7.2. – Detta questione sarebbe comunque manifestamente infondata,
«sia perche’ il decreto ministeriale e’ la forma tipica di emanazione
di numerosissimi atti e provvedimenti pubblici (anche relativi alla
nomina di magistrati […]), sia perche’ nel caso in esame la norma
di cui […] si chiede la dichiarazione di incostituzionalita’ e’ in
realta’ quella riguardante la procedura che conduce alla nomina del
membro nazionale, e non gia’ l’atto finale della procedura medesima».
7.3. – Quanto alla infondatezza dei dubbi di legittimita’
costituzionale gia’ dedotta nell’atto di intervento, essa troverebbe
conferma nelle seguenti ulteriori considerazioni: a) l’Eurojust e’ un
organo dell’Unione europea – nel contesto del quale il membro
nazionale «e’ destinato a rappresentare lo Stato» – le cui funzioni
sono disciplinate e sono svolte nell’ambito dell’ordinamento
dell’Unione Europea, con la conseguenza che le norme della
Costituzione, in quanto poste «a garanzia dell’indipendenza dei
magistrati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nazionali
[…] non trovano […] identica applicazione quando si procede alla
nomina di un magistrato destinato a svolgere funzioni in un
ordinamento diverso da quello italiano»; b) le direttive del Ministro
della giustizia ai magistrati, vietate nell’ordinamento nazionale,
«sono perfettamente legittime» in «quello comunitario di Eurojust»;
c) la procedura di nomina del membro nazionale e’ stata «fissata
proprio dal Consiglio Superiore della Magistratura»; d) gli obiettivi
dell’Eurojust sono soltanto di «"sostegno" alle autorita’ nazionali
degli Stati membri»; e) le funzioni dell’Eurojust, anche se
«ampliate» dalla decisione 2009/426/GAI (il cui termine di attuazione
nell’ordinamento interno non e’, peraltro, ancora scaduto), «sono
prevalentemente amministrative», mentre, in ogni caso, «quelle
giudiziarie non sempre sono di esclusiva prerogativa dei magistrati
e, comunque, possono trovare applicazione fuori dall’Italia», con la
conseguenza che esse «non impongono […] che la nomina del membro
nazionale debba essere effettuata direttamente dal Consiglio
Superiore della Magistratura, anziche’ dal Ministro della Giustizia
[…] organo dello Stato italiano che cura gli interessi, anche
politici, nei rapporti internazionali e comunitari».

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita –
in riferimento agli articoli 105 e 110 della Costituzione – della
legittimita’ dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005,
n. 41 (Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del
28 febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce
l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalita’), i quali, nel disciplinare la nomina del membro
nazionale dell’Eurojust, prevedono che: a) «Il membro nazionale
distaccato presso l’Eurojust e’ nominato con decreto del Ministro
della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero,
che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della
magistratura, con almeno venti anni di anzianita’ di servizio. Il
magistrato che esercita funzioni giudiziarie e’ collocato fuori del
ruolo organico della magistratura» (comma 1); b) «Ai fini della
nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del
Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di
candidati nell’ambito della quale provvedera’ ad effettuare la nomina
stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato
designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di
magistrato gia’ in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio
superiore della magistratura la propria designazione» (comma 2).
Ad avviso del Tribunale rimettente, le norme denunciate violano
gli evocati parametri perche’ attribuiscono al Ministro della
giustizia, anziche’ al Consiglio superiore della magistratura, «il
sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l’Eurojust».
Secondo il giudice a quo, infatti, la designazione di tale membro
implica la destinazione di un magistrato ordinario a svolgere
attivita’ di natura giudiziaria, «sostanzialmente proprie del
magistrato» del pubblico ministero, e pertanto si risolve in un
provvedimento che, in quanto incidente sullo status del magistrato,
la Costituzione riserva al Consiglio superiore della magistratura.
2. – In via preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato ha
eccepito l’inammissibilita’ della questione avente ad oggetto il
comma 1 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, per carente
motivazione sulla non manifesta infondatezza. Al riguardo,
l’Avvocatura sostiene che il rimettente «non ha indicato alcun motivo
per il quale […] sarebbe costituzionalmente illegittima la nomina
effettuata con decreto del Ministro della giustizia».
L’eccezione non puo’ essere accolta.
Il giudice rimettente denuncia il comma 1 dell’art. 2 della legge
n. 41 del 2005 in ragione non della forma del provvedimento previsto
da tale disposizione («decreto del Ministro della giustizia»), ma
della esclusiva attribuzione al Ministro – e non al Consiglio
superiore della magistratura – del potere sostanziale di «nomina»;
attribuzione stabilita, secondo l’interpretazione del medesimo
rimettente, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del suddetto
articolo. Ne deriva che la questione sollevata investe entrambi i
commi denunciati e che, pertanto, l’ordinanza di rimessione risulta
adeguatamente motivata anche in relazione al comma 1 del citato art.
2.
3. – Nel merito, la questione non e’ fondata.
Il rimettente propone le sue censure seguendo una precisa
scansione argomentativa. Egli interpreta: a) gli articoli 105 e 110
Cost., nel senso che riservano al Consiglio superiore della
magistratura, e non al Ministro della giustizia, l’effettiva
decisione in ordine ai provvedimenti che, conferendo funzioni proprie
della magistratura ordinaria a magistrati ordinari, incidono sul loro
status; b) le disposizioni denunciate, nel senso che riservano al
Ministro della giustizia l’effettiva decisione sulla nomina del
membro italiano presso l’Eurojust; c) il quadro normativo riguardante
l’Eurojust, nel senso che al membro nazionale presso tale organo sono
attribuite (come componente dell’organo o come membro dotato di
«poteri giudiziari» da esercitarsi nel territorio statale) funzioni
«sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero. Lo
stesso rimettente conclude affermando che la nomina del membro
italiano da parte del Ministro, invece che del Consiglio superiore
della magistratura, si pone in contrasto con gli evocati parametri,
perche’ costituisce «assegnazione», ai sensi dell’art. 105 Cost., di
un magistrato del pubblico ministero per l’esercizio delle funzioni
requirenti sue proprie.
Tali presupposti interpretativi devono essere distintamente
esaminati.
4. – Il presupposto interpretativo di cui alla lettera a) del
punto 3, relativo alla sostanziale spettanza al Consiglio superiore
della magistratura della decisione in ordine alle assegnazioni dei
magistrati ordinari che svolgono le loro funzioni nell’ordinamento
giudiziario italiano, e’ coerente con l’interpretazione che questa
Corte ha costantemente fornito dei parametri evocati. Essa ha
precisato, infatti, che i provvedimenti previsti dall’art. 105 Cost.
riguardanti i magistrati ordinari – esercitino essi funzioni
giudicanti o requirenti – rientrano nelle competenze del Consiglio
superiore della magistratura, anche se sono adottati nella forma del
decreto del Capo dello Stato controfirmato dal Ministro ovvero, nei
casi stabiliti dalla legge, del decreto del Ministro (ex plurimis,
sentenza n. 168 del 1963). E’ sufficiente, sotto questo profilo,
ribadire quanto affermato nella sentenza n. 142 del 1973, secondo cui
l’autonomia dell’ordine giudiziario, cui fa riferimento l’art. 104,
primo comma, Cost., «indica […] la disciplina diversificata che la
Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene allo
stato giuridico dei magistrati dell’ordine giudiziario, sia
garantendo loro direttamente l’inamovibilita’, nei sensi e alle
condizioni di cui all’art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche
per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni
dipendenza da organi del potere esecutivo. Strumento essenziale di
siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati
nell’esercizio delle loro funzioni, che essa e’ istituzionalmente
rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio
superiore dagli articoli 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve
rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa
menomarla».
5. – Con l’interpretazione di cui alla lettera b) del punto 3, il
rimettente assume che, in base alla legge italiana attuativa della
decisione istitutiva, il «sostanziale potere di scelta del membro
nazionale presso l’Eurojust» compete al Ministro della giustizia; e
cio’ in quanto spetta a quest’ultimo sceglierlo nell’ambito di una
rosa di candidati – formata dallo stesso Ministro, secondo la prassi
finora seguita -, dopo l’acquisizione del parere obbligatorio, ma non
vincolante, del Consiglio superiore della magistratura in ordine ai
candidati.
Tale interpretazione e’ corretta, perche’ corrisponde alla
lettera ed alla ratio dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41
del 2005, i quali non solo attribuiscono espressamente al Ministro
della giustizia il potere di «nomina» del membro nazionale presso
l’Eurojust, ma precisano anche che tale potere e’ esercitato dopo
l’acquisizione delle «valutazioni» espresse dal Consiglio superiore
della magistratura su una rosa di candidati e, quindi, evidenziano
che la nomina costituisce l’esito di una scelta operata dal Ministro.
Del resto, ne’ il rimettente ne’ le parti del giudizio principale ne’
la prassi finora seguita nell’applicazione della legge n. 41 del 2005
hanno mai posto in dubbio che l’individuazione del membro nazionale
presso l’Eurojust sia effettuata, anche sul piano sostanziale, dal
Ministro.
6. – La premessa interpretativa di cui alla lettera c) del punto
3, che riveste un ruolo centrale nel complessivo argomentare del
giudice a quo, e’ invece priva di fondamento. Infatti, contrariamente
all’assunto del rimettente, le funzioni proprie del membro nazionale
presso l’Eurojust non possono essere ricondotte a quelle giudiziarie
«sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero.
Per giungere a tale conclusione e’ necessario individuare le
funzioni che la decisione istitutiva e la normativa di attuazione
attribuiscono all’Eurojust ed ai suoi membri, considerati questi sia
come componenti dell’organo sia come autorita’ esercitanti «poteri
giudiziari» nell’ambito territoriale statale. Una volta individuate
tali funzioni, occorrera’ valutare se esse siano riconducibili a
quelle giudiziarie che il magistrato del pubblico ministero esercita
nel nostro ordinamento e se siano conseguentemente applicabili le
norme interne previste per l’assegnazione di dette funzioni e, in
particolare, anche quelle che la Costituzione pone a garanzia
dell’indipendenza della magistratura (ivi compreso l’art. 105 Cost.).
Al riguardo, va precisato che i limiti del thema decidendum
impongono di circoscrivere l’esame alle norme applicabili nel
giudizio principale (testo originario della decisione 2002/187/GAI
del 28 febbraio 2002, recante «Decisione del Consiglio che istituisce
l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalita’»; legge n. 41 del 2005), senza considerare la normativa
dell’Unione europea citata dalle parti, ma non ancora attuata, e
cioe’: a) la decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008 (Decisione
del Consiglio relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica
la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la
lotta contro le forme gravi di criminalita’), per la quale il termine
di attuazione concesso agli Stati membri scadra’ il 4 giugno 2011; b)
l’art. 85, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, secondo cui «il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando mediante regolamenti», allo stato non ancora adottati,
«determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i
compiti» dell’Eurojust.
Cio’ premesso, occorre ora esaminare, in primo luogo, le norme di
fonte europea e successivamente quelle interne di attuazione.
6.1. – Muovendo dalla normativa dell’Unione europea, va rilevato
che l’Eurojust e’ un organo dell’Unione dotato di personalita’
giuridica, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio
2002, secondo cui tale organo e’ composto da membri nazionali,
distaccati da ciascuno Stato «in conformita’ del proprio ordinamento
giuridico», aventi «titolo di magistrato del pubblico ministero,
giudice o funzionario di polizia con pari prerogative» (art. 2,
paragrafo 1). Le funzioni dell’Eurojust possono essere esercitate
tramite un collegio, composto dai membri nazionali (art. 10,
paragrafo 1), oppure tramite i singoli componenti del collegio
medesimo, che agiscono in nome e per conto dello stesso Eurojust. La
decisione istitutiva non attribuisce a detto organo alcuna funzione
giudicante ne’ prevede che svolga attivita’ strumentali all’esercizio
di funzioni giudicanti di altri organi sovranazionali. Dispone,
invece, che l’Eurojust assuma come referenti gli uffici requirenti o
giudicanti dei singoli Stati e si rivolga a tali uffici per favorire
il coordinamento delle indagini e delle azioni penali, avanzare
istanze non vincolanti e proporsi come ausilio per la cooperazione
(articoli 5, 6 e 7). A differenza degli organi giurisdizionali
attualmente previsti dall’ordinamento dell’Unione europea o
internazionale, l’Eurojust opera, dunque, in via strumentale rispetto
all’attivita’ delle autorita’ giudiziarie degli Stati, sollecitandole
a svolgere in modo piu’ efficace e coordinato la «lotta contro le
forme gravi di criminalita’».
La decisione, oltre ad attribuire le suddette funzioni
all’Eurojust in quanto organo sovranazionale, prevede, al paragrafo 3
dell’art. 9, che ciascuno Stato «definisce la natura e la portata» di
ulteriori poteri (definiti «giudiziari»), che esso «conferisce» al
proprio membro nazionale. Tali poteri, secondo quanto osservato nella
nota n. 9404/02, JAI, Eurojust 16, emessa dal Segretariato generale
del Consiglio dell’Unione europea in data 14 giugno 2002, sono
esercitati dal membro nazionale nell’ambito territoriale statale «in
[..] nome e per conto del proprio Stato».
Ai fini dello scrutinio di costituzionalita’, assume poi
particolare rilievo il fatto che il paragrafo 1 dell’art. 2 della
decisione istitutiva stabilisce che il «distacco» dei membri
nazionali presso l’Eurojust deve avvenire «in conformita’»
dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato.
Dal carattere strumentale dei compiti dell’Eurojust rispetto
all’attivita’ delle autorita’ giudiziarie statali, dalla menzione di
«poteri giudiziari» conferibili ai membri nazionali nei rispettivi
ambiti territoriali, nonche’ dal rinvio agli ordinamenti interni per
il "distacco" dei membri nazionali, consegue la necessita’ di
accertare se nelle funzioni attribuite all’Eurojust ed ai suoi membri
siano rinvenibili quegli elementi che, nell’ordinamento
costituzionale italiano, consentono di qualificare come giudiziarie –
e non amministrative – le funzioni esercitate dal pubblico ministero
e giustificano, quindi, la previsione di garanzie di autonomia e di
indipendenza; e cioe’ l’esercizio dell’azione penale e le attivita’
ad esso preordinate.
6.1.1. – In particolare, per quanto riguarda l’Eurojust quale
organo sovranazionale, va osservato che la decisione istitutiva, agli
articoli 6, 7 e 9, attribuisce ad esso, per quel che qui interessa:
a) il potere di richiedere provvedimenti alle autorita’ competenti
degli Stati membri interessati, senza che tali richieste abbiano
effetto vincolante per dette autorita’; b) funzioni di assistenza
alle autorita’ nazionali (informative; di coordinamento delle
indagini e delle azioni penali, su richiesta delle suddette
autorita’); c) funzioni di «sostegno», nei casi espressamente
previsti, a indagini o azioni penali riguardanti le autorita’
competenti di un solo Stato membro; d) il potere di «accesso alle
informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in
qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto
dall’ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico
ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari
prerogative» (art. 9, paragrafo 4).
Tali poteri e funzioni non sono riconducibili a quelli giudiziari
propri dei magistrati del pubblico ministero.
Innanzitutto, con riferimento alle richieste indirizzate alle
competenti autorita’ nazionali, la loro natura non vincolante
impedisce di riscontrare in esse i connotati propri dell’autonomo
esercizio di funzioni giudiziarie requirenti, costituendo, invece,
espressione di poteri strumentali all’esercizio di dette funzioni,
che restano riservate, in via esclusiva, alle autorita’ giudiziarie
nazionali.
Inoltre, con riferimento alle indicate attivita’ di «assistenza»,
«collaborazione», «sostegno» o «coordinamento» svolte dall’Eurojust
nei confronti delle autorita’ nazionali in ordine alle indagini ed
alle azioni penali, la genericita’ di tali formule linguistiche,
nonche’ la carenza dei suddetti connotati delle funzioni giudiziarie
requirenti inducono a qualificare tali attivita’ come amministrative.
In particolare, quanto alla funzione di «coordinamento», essa –
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel giudizio
principale – e’ qualitativamente diversa da quella, di natura
giudiziaria, affidata in Italia al Procuratore nazionale antimafia in
base all’articoli 371-bis del codice di procedura penale. E’
sufficiente al riguardo sottolineare che, nell’esercizio
dell’attivita’ di «coordinamento», l’Eurojust non dispone di poteri
analoghi a quelli – ben piu’ incisivi – propri del Procuratore
nazionale, il quale puo’: a) applicare temporaneamente magistrati
della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia;
b) impartire ai procuratori distrettuali «specifiche direttive alle
quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le
modalita’ secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attivita’
di indagine»; c) riunire «i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche
impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere
effettivo il coordinamento»; d) disporre «con decreto motivato […]
l’avocazione delle indagini relative a taluno dei delitti indicati
nell’art. 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni
disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e
questo non e’ stato possibile» (lettere b, f, g, h del comma 3
dell’art. 371-bis cod. proc. pen.).
Con riferimento, infine, alle informazioni giudiziarie desumibili
da pubblici registri, si e’ gia’ osservato che, in base alla
decisione istitutiva, il membro nazionale dell’Eurojust puo’ accedere
ad esse «come previsto dall’ordinamento interno del suo Stato per un
magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di
polizia con pari prerogative» (art. 9, paragrafo 4). Va tuttavia
rilevato che la possibilita’ di accesso diretto a tali informazioni –
opportunamente limitata a soggetti qualificati, allo scopo di
ostacolare una incontrollata diffusione di dati – non integra, di per
se’, esercizio di funzioni giudiziarie e non le caratterizza, ma
costituisce solo un ausilio utile all’autorita’ procedente,
amministrativa o giudiziaria che sia. Cio’ e’ confermato dalla
circostanza che diversi ordinamenti nazionali (tra cui proprio quello
italiano, in base all’art. 118 cod. proc. pen.) consentono anche ad
autorita’ non giudiziarie l’accesso alle suddette informazioni, in
misura piu’ o meno ampia, senza che cio’ muti la natura
amministrativa dell’attivita’ da esse svolta.
6.1.2. – Quanto alle attribuzioni del membro dell’Eurojust quale
autorita’ che esercita poteri nel territorio dello Stato, si e’ gia’
ricordato che, in forza dell’art. 9, paragrafo 3, della decisione:
«Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri
giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio
territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di
agire nei confronti delle autorita’ giudiziarie straniere,
conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale». Tale
formulazione consente di ritenere facoltativa per gli Stati
l’attribuzione di tali poteri, dovendo il verbo «definisce» essere
inteso nel senso che spetta allo Stato precisare l’an ed il quantum
dell’attribuzione dei «poteri giudiziari». La decisione – vincolante,
ma priva di effetti diretti, secondo il disposto dell’art. 34,
paragrafo 2, lettera c, del Trattato sull’Unione europea, nel testo
in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009, applicabile
ratione temporis alla fattispecie – lascia percio’ ai singoli Stati
la scelta, in sede di attuazione, di attribuire o no ai membri
nazionali poteri giudiziari.
6.1.3. – Resta pertanto dimostrato che la decisione istitutiva –
diversamente da quanto sostenuto dal giudice rimettente – non
attribuisce alcun potere tipicamente giudiziario all’organo
sovranazionale, ne’ impone ai singoli Stati di attribuire ai loro
membri nazionali «poteri giudiziari» da esercitare nei rispettivi
territori.
6.2. – Passando ora all’esame delle fonti normative interne, va
osservato che la legge n. 41 del 2005, nell’attuare la decisione del
Consiglio 2002/187/GAI, non ha attribuito funzioni giudiziarie ne’
all’organo Eurojust ne’ al membro di questo quale autorita’
esercitante poteri nel territorio nazionale. Infatti, secondo quanto
dichiarato nella relazione illustrativa al disegno di legge
governativo (Atti Camera dei deputati, XIV legislatura, n. 4293), il
legislatore, per un verso, ha riconosciuto che i poteri dell’Eurojust
quale organo sovranazionale «differiscono profondamente ed
ontologicamente da quelli di direttiva e di intervento diretto […]
attribuiti, nell’ambito dell’ordinamento nostrano, alla Direzione
nazionale antimafia»; per altro verso, ha inteso confinare in una
dimensione meramente amministrativa i poteri del membro italiano
dell’Eurojust («non ha ritenuto di conferire […] poteri
giudiziari»).
6.2.1. – Riguardo all’organo sovranazionale, la legge di
attuazione attribuisce al membro italiano di esso, quale componente
del collegio, poteri che corrispondono sostanzialmente a quelli
previsti dalla decisione istitutiva e che, per le ragioni sopra
dette, non sono riconducibili a quelli propri dei magistrati del
pubblico ministero (punto 6.1.1.).
In particolare, quanto alle informazioni giudiziarie, va rilevato
che: a) innanzitutto, l’accesso ad esse da parte del membro nazionale
dell’Eurojust avviene non in via diretta, ma solo per il tramite di
una decisione dell’autorita’ giudiziaria competente, la quale puo’
rigettare la relativa richiesta con decreto ricorribile per
cassazione (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 41 del 2005); b) in
secondo luogo, come visto, nell’ordinamento italiano (al pari
dell’ordinamento dell’Unione europea), il potere di accesso alle
informazioni giudiziarie, anche nell’ipotesi in cui sia riservato al
pubblico ministero (come per il registro degli indagati), non
costituisce un elemento caratterizzante della funzione giudiziaria;
c) in terzo luogo, come pure gia’ accennato, il medesimo potere non
sempre e’ riservato all’autorita’ giudiziaria, con la conseguenza che
la sua attribuzione al membro nazionale presso l’Eurojust non sarebbe
sufficiente, da sola, a qualificare come giudiziarie le funzioni
svolte da tale membro. Il comma 1 dell’art. 118 cod. proc. pen.
consente, invero, anche al Ministro dell’interno – cioe’ ad
un’autorita’ che, senza alcun dubbio, non puo’ essere qualificata
come giudiziaria – di ottenere, «anche in deroga al divieto stabilito
dall’art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni
scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la
prevenzione dei delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in
flagranza», nonche’ l’autorizzazione «all’accesso diretto al registro
previsto dall’art. 335».
6.2.2. – Per quel che concerne le attribuzioni del membro
dell’Eurojust da esercitare nell’ambito del territorio italiano, si
e’ visto (al punto 6.2.) che il legislatore – facendo uso della
facolta’ accordatagli dalla normativa dell’Unione europea ricordata
al punto 6.1.2. – ha preferito attuare la decisione del Consiglio nel
senso di non conferire a detta autorita’ alcun «potere giudiziario»
nel territorio dello Stato. Coerente con questa impostazione e’ la
previsione della possibilita’, per il Ministro della giustizia, di
indirizzare al membro nazionale, tramite il Capo del Dipartimento per
gli affari di giustizia, direttive per l’esercizio delle sue funzioni
(art. 2, comma 3, della legge n. 41 del 2005); direttive che
sarebbero evidentemente incompatibili con il riconoscimento al membro
nazionale dell’Eurojust della qualita’ di autorita’ giudiziaria,
dotata di autonomia ed indipendenza costituzionalmente garantite.
7. – Esclusa, sulla base delle argomentazioni svolte in
precedenza, la natura giudiziaria delle funzioni dell’Eurojust e dei
membri nazionali, viene meno la premessa principale su cui si fonda
la censura formulata dal rimettente e, con essa, la fondatezza della
sollevata questione di legittimita’ costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41
(Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28
febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce
l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalita’), sollevata, in riferimento agli articoli 105 e 110
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Gallo

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 15 aprile 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.