Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2011, n. 2574 Danno

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Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., depositato il 10 settembre 1987, P.V., D.S. e L.P., proprietari di tre appartamenti siti al piano terreno, al primo piano ed al secondo ed ultimo piano dello stabile di via (OMISSIS), esponevano che, nel febbraio 1987, in seguito all’avaria di una pompa di sollevamento delle acque pluviali e di falda sita in apposito pozzo nel giardino di proprietà esclusiva di P.V., avevano appreso che, in tale pozzo di drenaggio, era stata immessa, abusivamente e clandestinamente, attraverso una perforazione sotterranea, una fognatura nera proveniente da uno scantinato, sito nello stesso palazzo, detenuto da C. B., il quale sembrava aver presentato una domanda di condono edilizio per l’abusiva trasformazione del predetto immobile in locale di abitazione.

I ricorrenti chiedevano che, in via d’urgenza, fosse ordinato a C.B., nella sua qualità di detentore dell’immobile in questione e quale esecutore delle immissioni, manomissioni e trasformazioni abusive che ledevano i diritti dei ricorrenti, e a M.R., quale intestatario dello stesso immobile, sia la rimozione della fognatura nera che, dallo scantinato di via (OMISSIS), confluiva nel pozzo condominiale, sia la cessazione dell’uso abitativo della predetta cantina.

Con altro ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. , depositato il 17 settembre 1987, C.B. chiedeva che venisse ordinato a tutti e tre i predetti condomini di non opporsi all’allacciamento dell’appartamento alla rete di distribuzione del gas metano e all’allacciamento degli scarichi delle acque nere al chiusino condominiale.

Disposta ed eseguita c.t.u., il Pretore di Livorno, con ordinanza depositata il 1 febbraio 1988, rigettava il secondo ricorso e, in parziale accoglimento del primo, intimava a C.B. l’immediata rimozione delle fognature nere che, dal locale seminterrato, confluivano nel pozzo condominiale di drenaggio delle acque chiare situate nel giardino di proprietà P..

Iniziato il giudizio di merito, il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 805 del 12 dicembre 1996, confermava l’ordinanza pretorile, condannava il convenuto C.B. a rifondere agli attori le spese da loro sostenute per l’esecuzione dell’ordinanza, rigettava le domande principali (a) di risarcimento del danno, (b) di inibirsi al convenuto di destinare i locali di sua proprietà ad abitazione e (c) di dichiararsi la nullità dell’atto notarile di compravendita, con il quale il convenuto aveva inteso acquistare, dal curatore del fallimento di M.R., l’immobile di cui trattasi, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto M.R. e rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto C.B. di dichiararsi il suo diritto di allacciarsi, ex art. 1117 cod. civ. , alla fognatura condominiale e all’impianto di gas metano.

Proponevano appello principale C.M. e C. D., in qualità di successori a titolo universale di C.B.; resistevano e interponevano appello incidentale P.V., D.S. e L.P..

La Corte di Firenze, con sentenza non definitiva n. 1210 del 13 luglio 2001, rigettava l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto degli appellanti principali, nella loro qualità di condomini, a partecipare alla comunione relativa all’impianto fognario condominiale; statuiva, quindi, che essi avevano il diritto di allacciare gli scarichi provenienti dalla loro porzione d’immobile.

Quindi la Corte d’appello, con sentenza definitiva n. 1013 del 17 giugno 2004, dichiarava inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., la domanda degli appellanti principali diretta ad ottenere, al fine del collegamento all’impianto di fognatura condominiale, la pronuncia costitutiva di servitù coattiva, e regolava le spese di entrambi i gradi del giudizio, compensandole integralmente tra le parti.

Per la cassazione della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva della Corte d’appello hanno proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, P.V. e P.M., quest’ultimo quale avente causa di B.B. e S. D., a loro volta aventi causa di L.P..

Ha resistito, con controricorso, C.D., in proprio e quale avente causa di C.M..

La controricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione agli artt. 1102 e 1117 cod. civ.), lamentando che la Corte d’appello non abbia accolto il secondo motivo del gravame incidentale sul rilievo che i condomini non avessero diritto ad impedire al C. un uso del bene non vietato dalla legge o dal titolo. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’uso dello scantinato quale abitazione comporta un mutamento dell’uso delle cose comuni che si risolve in un impedimento per gli altri condomini di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, come previsto dall’art. 1102 cod. civ..

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, nell’esaminare il secondo motivo dell’appello incidentale, ha precisato che i condomini non hanno "alcun diritto (e nemmeno alcun, diverso interesse altrimenti tutelato dal punto di vista giuridico) di impedire a C.B. un uso del suo bene non vietato dalla legge o dai loro titoli", tanto più che, "a seguito … della concessione in sanatoria", era venuta meno la contrarietà alla legge dell’uso abitativo dell’immobile.

Ora, i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 1102 e 1117 cod. civ., deducendo che l’uso di abitazione dell’immobile da parte dei C. impedirebbe di far uso della cosa comune.

Si tratta di una questione prospettata in via generica, con la quale l’impedimento agli altri partecipanti di fare uso della cosa comune secondo il loro diritto è dedotto in via apodittica, senza indicare nè quali risultanze il giudice del merito avrebbe omesso di valutare, nè le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee.

Invero, per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2006, n. 11501; Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2007, n. 5353), il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione del vizio, essendo nella specie l’errore di diritto individuato per mezzo della sola preliminare indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrato per mezzo di una critica circostanziata delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.

2. – Il terzo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevato d’ufficio: art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 869, 872 cod. civ. ed agli artt. 221 e ss. del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) – che in ordine logico va esaminato prima del secondo – lamenta che la Corte d’appello abbia attribuito agli appellanti principali il diritto di comproprietà sulla fognatura comune, interpretando erroneamente il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune di Livorno il 24 luglio 1976 e ritenendo che negli scantinati del condominio di via (OMISSIS), fossero presenti ab origine servizi igienici. Con esso il ricorrente sottolinea che un locale destinato ad uso cantina non può contenere servizi igienici, perchè questo sarebbe contrario a qualsiasi norma edilizia e sanitaria e precisa che la licenza in sanatoria è stata concessa in data 13 gennaio 1988, cioè molto tempo dopo il rilascio del certificato di abitabilità e l’utilizzo dello scantinato per fini abitativi.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale – nell’accogliere, con la sentenza non definitiva, il primo motivo dell’appello principale dei C. -, dopo avere premesso che anche un locale adibito a cantina può ben essere dotato di servizi igienici o, almeno, di un lavandino, ha affermato che, anche a voler prescindere dal successivo e legittimo mutamento di destinazione, non può essere negata la partecipazione del condomino proprietario delle cantine stesse alla communio incidens relativa alla fognatura condominiale, e ciò anche nel caso in cui il collegamento alla fognatura condominiale fosse, inizialmente, non attuale ma, solo, potenziale.

La Corte ha altresì rilevato, in fatto, che, nella specie, il collegamento esisteva certamente fin dall’inizio: sia perchè nel permesso di abitabilità rilasciato dal Sindaco di Livorno il 24 luglio 1976 – e, dunque, in riferimento alla situazione originaria del fabbricato, conforme alla licenza edilizia – si dava atto che nello scantinato di cui trattasi erano presenti "servizi vari"; sia perchè nella scheda di accatastamento del 2 settembre 1976 la porzione di immobile de qua era descritta come scantinato, posto al piano seminterrato, composto da due camere, una cucina ed un wc. Ora, la censura dei ricorrenti per un verso non coglie l’intera ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, non confrontandosi affatto con la specifica motivazione in punto di diritto che ammette la partecipazione del condomino proprietario delle cantine alla comunione avente ad oggetto la fognatura condominiale, anche nel caso in cui il collegamento alla fognatura stessa sia, ab origine e prima del mutamento di destinazione d’uso, soltanto potenziale.

Per l’altro verso, il motivo – oltre a non considerare che la Corte del merito ha basato il proprio convincimento sulla presenza di detto collegamento fin dall’inizio anche sulle emergenze catastali – si risolve in una generica contestazione dell’interpretazione data dal giudice del gravame al certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco del Comune di Livorno, senza indicare quali criteri ermeneutici quel giudice avrebbe in concreto violato, e limitandosi a richiamare un altro documento – la licenza in sanatoria concessa in data 13 gennaio 1988 – senza trascriverne il contenuto, come era necessario in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

3. – Con il secondo mezzo (violazione o falsa applicazione degli artt. 278 e 279 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) i ricorrenti lamentano il rigetto, per difetto di prova sul quantum, della domanda di risarcimento dei danni dagli stessi avanzata in primo grado, dolendosi che il giudice di secondo grado abbia erroneamente ritenuto che l’originaria domanda comprendesse, non solo l’an debeatur, ma anche il quantum. La citazione introduttiva – si osserva – conteneva infatti la richiesta della condanna al risarcimento dei danni provocati dagli abusi dei convenuti, danni da liquidarsi in corso di causa o in separato giudizio.

2.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Per costante giurisprudenza, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ., occorre accertare l’illegittimità della condotta e, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa di essa; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa devono essere accertate nel giudizio relativo all’an debeatur e di esse va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica (Cass., Sez. 2^, 1 agosto 2001, n. 10453; Cass., Sez. Lav., 22 gennaio 2009, n. 1631).

Ora, poichè – per effetto del rigetto del primo e del terzo motivo – è rimasta definitivamente esclusa la fondatezza delle domande rivolte all’accertamento dell’illieceità delle condotte poste in essere dai C., consistenti nell’allacciamento della loro porzione immobiliare alla fognatura condominiale e nella trasformazione della destinazione d’uso dello scantinato, è da escludere che – stante l’esclusione del lamentato fatto illecito – residuino ragioni per una condanna al risarcimento del danno, in favore degli originari attori, sia pure limitata all’an debeatur.

4. – Con il quarto mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) si lamenta che la Corte d’appello abbia compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio e della c.t.u. disposta dal Pretore di Livorno, ritenendo che sussistesse la reciproca soccombenza.

4.1. – La censura è infondata.

La compensazione delle spese tra le parti delle spese del doppio grado è stata basata sulla reciproca soccombenza, avendo la Corte d’appello, per un verso, in riforma della sentenza di primo grado, riconosciuto in capo ai C., nella loro qualità di condomini, il diritto a partecipare alla comunione relativa all’impianto fognario condominiale, e, per l’altro verso, dichiarato il difetto di interesse di costoro all’accoglimento della domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la pronuncia costitutiva di servitù coattiva.

La compensazione, pertanto, è stata disposta in un caso che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, lo consentiva.

Di ciò sono consapevoli gli stessi ricorrenti, i quali affidano in realtà le ragioni della censura sulle spese all’accoglimento degli altri motivi di ricorso, da cui solo deriverebbe la "piena soccombenza dei C.". 5. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 31-01-2011, n. 3339 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 2 Luglio 2010, il Tribunale di Pesaro, sezione penale, confermava il decreto del GUP del Tribunale di Orbino, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di 28 buoni fruttiferi del valore di Euro 5000,00 ciascuno emessi il 5 luglio 2007 per il valore complessivo di Euro 140.000,00 intestati a C.G. (nonchè alla moglie G.M. e ala figlia C.M.L.) a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 2 e D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies in relazione a reati di usura ascritti al C..

Il Tribunale, rigettate le eccezioni difensive al rilievo che il GUP era competente ad emettere la misura dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ma prima della trasmissione degli atti al tribunale sulla base di documentazione prodotta dal PM ancorchè successivamente alla chiusura delle indagini a nulla rilevando che analoga richiesta di sequestro fosse stata rigettata in diverso procedimento, nel merito, dato atto che l’intervenuto rinvio a giudizio rendeva evidente la sussistenza del fumus commissi delicti, riteneva esistente la prova della sproporzione tra i beni oggetto di sequestro e la situazione reddituale dell’interessato al rilievo che per l’anno 2007 il reddito lordo complessivo dell’imputato era stato di Euro 28506,00 e quello della moglie di Euro 27797,00 e non dissimile era stato quello del 2006. Per altro verso escludeva che fosse stata fornita la prova della provenienza legittima del cospicuo investimento al rilievo che la documentazione dell’Ufficio Postale di Frontone prodotta dalla difesa si riferiva a diverse operazioni risalenti al 2005; che non era stata offerta la prova dell’asserita "conversione interna" di detti titoli in quello oggetto di sequestro.

Ma anche a voler dar credito a tale operazione, mancava la prova della lecita provenienza della provvista, perchè le vendite o le donazioni indicate erano di importi modesti ovvero non dimostrate.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1- nullità del provvedimento emesso dal GUP per incompetenza dello stesso, il quale aveva già disposto il rinvio a giudizio l’1.4.2010; 2- nullità dell’ordinanza del Tribunale per mancato rispetto dei termini di cui al combinato disposto dell’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 ed art. 324 c.p.p., comma 7; 3- nullità del provvedimento emesso dal GUP per irritualità dell’acquisizione documentale posta a base della misura cautelare; 4- nullità del provvedimento emesso dal GUP del Tribunale di Urbino e dal Tribunale per il riesame di Pesaro per contrasto con precedente giudicato cautelare; 5- nullità del provvedimento emesso dal GUP per aver gravato l’imputato della probativo diabolica di dover dimostrare la legittimità della provenienza dell’intero suo patrimonio.
Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sub 1), 3) e 4) sono manifestamente infondati e costituisco mera reiterazione di analoghi motivi già oggetto di riesame e correttamente respinti del Tribunale. Ed invero:

1.1. Lo stesso ricorrente, che cita giurisprudenza di legittimità, riconosce che è competente il G.I.P. ad emettere decreto di sequestro preventivo dopo il rinvio a giudizio ma prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento;

1.2. ancora lo stesso ricorrente riconosce che è legittima l’acquisizione, da parte del PM, di documentazione finalizzata al richiesta di sequestro, ancorchè compiuta dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Va invero condiviso il canone ermeneutica secondo il quale "al fine dell’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo (nel caso di specie, funzionale alla confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies), sono utilizzabili gli accertamenti patrimoniali finalizzati ad individuare i beni da sottoporre al vincolo d’indisponibilità, anche se espletati in epoca successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari (Cass. Sez. 6, 28.5- 15.9.2008 n. 35376). A nulla rileva che i relativi accertamenti fossero stati disposta in un diverso procedimento, perchè il dato rilevante è costituito dalla formale acquisizione dei dati probatori, di natura documentale, nel procedimento in esame;

1.3. la circostanza che in diverso procedimento sia stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo non ha incidenza alcuna, perchè il c.d. giudicato cautelare ha rilievo "allo stato degli atti" ed ha un’efficacia meramente interna al singolo procedimento. Peraltro lo stesso ricorrente da atto che nel diverso procedimento era stata esclusa la sussistenza del fumus commissi delicti per un fatto di usura diverso da quelli per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio.

2. Anche il motivo di ricorso sub 2) è manifestamente infondato.

Va invero ribadito, secondo l’insegnamento di questa Corte anche a sezioni unite, che "in tema di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, il richiamo all’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, comporta che anche per tale misura cautelare reale, così come previsto per le misure cautelari personali, nel termine di dieci giorni deve essere depositato il dispositivo della pronuncia del tribunale del riesame e non già la motivazione che deve essere, invece, depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni previsto dall’art. 128 c.p.p." (Cass. Sez. 6, 18.10.1999 n. 3265; Cass. SS.UU. 25.3-2.6.1998 n. 11, ric. Manne e altro). 3. L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ribadito che "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, la necessaria valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale dell’interessato, deve essere condotta avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate non al momento della applicazione della misura e rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, bensì a quello dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti" (Cass. Sez. 6, 12.1.2010 n. 5452), va osservato che nel caso in esame l’assunto, secondo il quale i titoli dei quali è stato disposto il sequestro sarebbero stati oggetto di acquisto per effetto di un’operazione di conversione interna all’Ufficio Postale di Frontone, ha avuto da parte del Tribunale una compiuta valutazione di inattendibilità, perchè sfornito di prova, di essa conversione non essendovi alcun cenno nella missiva delle Poste Italiane. La motivazione successiva, che si prende lo scrupolo di seguire la ricostruzione patrimoniale offerta dalla difesa per dedurne l’infondatezza, è residuale e quindi irrilevante. Il ricorrente si sforza di criticare tale parte residuale delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, ma nulla osserva sulla parte significativa e decisiva dell’iter giustificativo adottato dal Tribunale.

Non si tratta di contestare una pretesa richiesta di probatio diabolica.

Nel caso in esame il Tribunale ha osservato che non è stata fornita la prova dei cespiti dell’acquisto di buoni fruttiferi per valore complessivo di Euro 140.000,00. Il ricorso si limita a ribadire "che in data 5.7.2007 i buoni postali sopra detti (cioè quelli dell’investimento risalente al 2005 n.d.e.), furono convertiti in altri e diversi titoli ed è per questo motivo che essi appaiono come acquisiti solamente in data 5.7.2007", ma di tale "conversione" non è data prova alcuna.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si liquidare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 949 Aggiudicazione dei lavori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 1844/2010 il Tar per la Lombardia ha riunito e accolto due ricorsi proposti avverso gli atti della gara indetta da R. s.r.l. per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, conclusasi con l’aggiudicazione in favore di G. Consorzio imprese riunite.

In particolare, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla società consortile P. avverso la sua esclusione dalla procedura, respingendo la domanda di risarcimento del danno e ha anche accolto il ricorso della D.F. s.r.l., avente ad oggetto la mancata esclusione della G. e il risarcimento del danno, disposto dal Tar ai sensi dell’art. 35, comma 2, d. lgs. n. 80/98.

Con separati ricorsi G. e R. hanno impugnato tale sentenza e all’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.

2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti per motivi analoghi avverso la medesima sentenza.

3. Innanzitutto, deve rilevarsi che con atto del 30 luglio 2010, la D.F. s.r.l., ricorrente di primo grado, ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo, all’azione e agli effetti della sentenza impugnata.

Tale atto è stato depositato in entrambi i giudizi dai difensori delle appellanti e determina, di conseguenza, la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado introdotto dalla D.F., con annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nella parte relativa a tale ricorso, salvo quanto detto oltre con riguardo alle spese del giudizio e con improcedibilità dei due ricorsi in appello per tale parte.

4. I due appelli riuniti riguardano anche la questione del ricorso della P., anche accolto con riferimento alla esclusione di quest’ultima.

Con nota del 17 gennaio 2011 la G. ha fatto presente di non avere più interesse al ricorso in appello, ad eccezione dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per effetto della rinuncia della D.F..

Il ricorso in appello della G. deve, quindi, essere dichiarato improcedibile anche per tale seconda parte.

Analoga dichiarazione non è stata resa dai difensori della R. s.r.l. e la questione, che è stata prospettata dal Collegio all’odierna udienza, deve essere risolta nel senso dell’improcedibilità pure dell’appello di R. nella parte inerente il ricorso P.

Infatti, l’accoglimento del ricorso P., pur determinando l’annullamento della sua esclusione, non ha condotto al risarcimento del danno.

Tale statuizione (di reiezione della domanda risarcitoria) non è stata contestata dalla Pro.Co.Sma e, di conseguenza, la R. s.r.l. non ha più interesse a contestare la statuizione di annullamento dell’esclusione, non derivando da questa alcun pregiudizio, avendo il Tar (anche con statuizione non impugnata) escluso l’obbligo di procedere alla rinnovazione della gara, relativa ad una prestazione quasi interamente eseguita, residuando il solo risarcimento del danno, non disposto per l’insufficiente assolvimento dell’onere probatorio da parte della ricorrente.

In astratto, si potrebbe ipotizzare un interesse a contestare il travolgimento dell’aggiudicazione come effetto dell’annullamento dell’esclusione, ma la rinuncia della D.F. ha sostanzialmente azzerato gli effetti di tale annullamento, anche in considerazione dell’accertamento da parte dello stesso Tar dell’insussistenza di effetti sul contratto nel frattempo stipulato.

Un tale interesse potrebbe al più essere astrattamente ricondotto alla posizione dell’aggiudicataria G., che però lo ha espressamente escluso.

Anche il ricorso in appello della R. deve, quindi, essere dichiarato improcedibile per la parte inerente la posizione della P.

5. In conclusione, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, deve essere dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cui al ricorso di primo grado proposto dalla D.F. e devono essere dichiarati improcedibili i ricorsi in appello, proposti da G. e R. (per le sopra evidenziate ragioni, che differiscono in ragione delle posizioni delle due ricorrenti di primo grado).

Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio con riguardo al ricorso P., tenuto conto che la declaratoria di improcedibilità deriva dalla reciproca soccombenza delle parti in primo grado in ordine all’azione di annullamento e di risarcimento (anche volendo ritenere che la compensazione integrale delle spese non possa derivare dalla declaratoria di improcedibilità, la stessa sarebbe ugualmente disposta in funzione della reciproca soccombenza, essendo tale statuizione comunque stata devoluta al giudice di appello per effetto dei due ricorsi).

La compensazione delle spese deve, invece, essere limitata al giudizio di appello per la posizione della D.F., con conseguente validità della statuizione di condanna contenuta nella sentenza del Tar, avendo la ricorrente di primo grado precisato che il deposito dell’atto di rinuncia da parte degli appellanti (poi avvenuto) equivale alla dichiarazione di accettazione della compensazione delle spese "in grado di appello".
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cui al ricorso di primo grado proposto dalla D.F. s.r.l., annullando senza rinvio la sentenza impugnata per tale parte e dichiara improcedibili i ricorsi in appello proposti da G. Consorzio imprese riunite e da R. s.r.l..

Compensa tra le appellanti e P. società consortile a r.l. le spese di entrambi i gradi del giudizio e compensa tra le appellanti e la D.F. le spese del presente grado del giudizio, restando ferma la statuizione del Tar in ordine alle spese del primo grado per tale parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9531 Accertamento

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 10.4.2006 è stato notificato alla "Accademia dei Sanniti" un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 22.2.2005). che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso n. 415/01/2003, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento.

Non ha svolto attività difensiva la parte contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 9.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Amministrazione aveva rettificato ai fini IRPEG ed ILOR i redditi relativi all’anno 1991, sia imputando un contributo di importo pari a L. 300.000.000 erogato all’Associazione da parte del Ministero del Turismo (perchè ritenuto erroneamente imputato all’esercizio dell’anno 1992 nel corso del quale era stato concretamente erogato) sia recuperando costi non documentati o indeducibili o IVA indetraibile, sia recuperando a tassazione ricavi contabilizzati ma non dichiarati. La CIP di Campobasso aveva accolto il ricorso della parte contribuente (annullando integralmente Patto impugnato) e l’appello dell’Amministrazione era stato poi respinto dall’adita CTR. 3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR oggetto de ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – quanto all’imputazione del contributo, e trattandosi dell’applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, in materia di sopravvenienze attive – detto contributo era stato correttamente imputato all’esercizio 1992, nel corso del quale aveva acquistato i connotali di certezza e di determinabilità. grazie al procedimento amministrativo con cui ne erano stati verificati i presupposti e liquidato l’ammontare. Quanto ai costi invece, la Commissione Regionale li riteneva ammissibili, "risultando da elementi certi e precisi, nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, comma 4". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due distinti motivi d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 100.000,00 circa – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e dell’Agenzia, per difetto della prova dell’avvenuta notifica del ricorso medesimo alla parte intimata, che non si è costituita.

Infatti non si rinviene nel fascicolo di causa la cartolina di ricevimento della notifica che risulta essere stata effettuata nelle forme della spedizione postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese di lite.

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