Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11846

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Svolgimento del processo

che C.F. – che aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale, quale difensore d’ufficio, l’imputato S.D. – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 20 dicembre 2008, con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di rigetto di liquidazione del compenso professionale;

che il ricorso per cassazione, non notificato ad alcuno, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 2 febbraio 2009;

che il ricorso è affidato a un motivo, il quale – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, con ordinanza interlocutoria n. 20440 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonchè l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in difetto di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 04-04-2011, n. 13466 Sentenza penale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15.3.04 il Tribunale di Pisa dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.D. in ordine al delitto di danneggiamento di un’autovettura, con l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, per intervenuta remissione di querela.

Appellava detta sentenza il PG presso la Corte d’Appello di Firenze, deducendo che il reato era procedibile d’ufficio.

Con ordinanza del 17.9.10 il Presidente della Corte d’Appello di Firenze, visti l’art. 469 c.p.p. e art. 568 c.p.p., comma 5, qualificata l’impugnazione come ricorso sul presupposto della natura predibattimentale della summenzionata sentenza (in quanto tale non appellabile), disponeva trasmettersi gli atti a questa S.C. 1 – Si osservi che la summenzionata sentenza è stata emessa – come risulta dall’epigrafe e dal tenore stesso della pronuncia – in pubblica udienza (v. relativo verbale), dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia dell’imputato, ma prima di dare inizio all’istruzione dibattimentale, di guisa che stricto iure essa non è qualificabile come sentenza predibattimentale nei sensi di cui all’art. 469 c.p.p., per l’effetto restando inapplicabile il relativo regime di inappellabilità.

Infatti, come questa S.C. ha già altre volte statuito, qualora una sentenza sia emessa dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia dell’imputato (come avvenuto nel caso che ne occupa), essa va considerata come sentenza dibattimentale pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1 e, quindi, soggetta ad appello anche se nel dispositivo si parla di improcedibilità dell’azione penale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 25121 del 15.4.03, dep. 10.6.03; cfr., altresì, Cass. S.U. n. 3027 del 19.12.01, dep. 25.1.02) e ciò a prescindere dal nomen iuris attribuito alla sentenza stessa dal giudice (cfr. Cass. Sez. 2, n. 48340 del 17.11.04, dep. 15.12.04), nomen iuris che nell’ipotesi in discorso, per altro, è proprio di "sentenza a seguito di dibattimento", come chiaramente si legge nell’epigrafe (giova ribadire).

Milita a favore dell’interpretazione qui accolta anche l’approccio sistematico, atteso che la collocazione dell’art. 469 c.p.p. nella fase degli atti preliminari al dibattimento (titolo 1 del libro 7) giustifica la pronuncia di sentenza inappellabile in procedimento in camera di consiglio, mentre nel caso in esame la sentenza è stata emessa in pubblica udienza, esaurita la fase degli atti introduttivi (capo 2, del titolo 2 del libro 7) e, quindi, in sede pur sempre dibattimentale, sede che non richiede che la relativa istruzione abbia già avuto inizio.

2- Dunque, correttamente il PG aveva proposto appello contro la pronuncia di primo grado ed erroneamente l’ordinanza 17.9.2010 della Corte di Appello di Firenze aveva – sull’inesatto presupposto della ritenuta inappellabilità della sentenza del Tribunale di Pisa – disposto la trasmissione degli atti a questa S.C..

In conclusione, tale ordinanza va annullata, con ordine di trasmissione degli atti alla medesima Corte per il giudizio di appello.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla l’ordinanza emessa in data 17.9.2010 dalla Corte di Appello di Firenze e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 20-04-2011, n. 15732

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27.7.2010 il GIP presso il Tribunale di Genova respingeva l’istanza avanzata nell’interesse di A.D. di revoca della misura cautelare della detenzione in carcere in atto per rapina aggravata. Riteneva il giudicante non modificato il grave quadro indiziario a carico dell’indagato anche all’esito delle dichiarazioni rese dai coindagati in interrogatorio finalizzato proprio ad escludere la responsabilità dell’ A. nella rapina in argomento. A fondamento del quadro indiziario il GIP richiamava le dichiarazioni rese da uno dei coindagati nell’immediatezza, il riconoscimento della parte offesa.

Avverso l’ordinanza presentava appello l’indagato ribadendo l’estraneità nella rapina e richiamando le dichiarazioni dei coindagati.

Il Tribunale riteneva sussistente il grave quadro indiziario sulla scorta delle dichiarazioni e del riconoscimento della parte offesa, riscontrate dal fatto che l’ A. alla vista delle forze dell’ordine si era dato a repentina fuga. Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo che il provvedimento impugnato:

– è incorso in erronea applicazione di legge per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza;

– presenta una motivazione contraddittoria. Contesta il ricorrente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito.

Le doglianze sono manifestamente infondate perchè versate in fatto e comunque generiche. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c) l’obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l’indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi si intendono prospettare e l’esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per cassazione, dei motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte. Nel caso in esame il ricorrente non solo non ha mosso specifiche censure alle argomentazioni fattuali e logico-giuridiche sviluppate nell’ordinanza, ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d.

"autosufficienza" del ricorso in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.

Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).

Nel caso in esame il ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare, sulla base di atti specificatamente trascritti o allegati, la sussistenza o l’insussistenza di un fumus delle doglianze e quindi l’utilità o la superfluità di un esame diretto dei relativi atti. In applicazione a tali principi il Collegio ritiene che le risultanze processuali inadeguatamente esposte e le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una ordinanza, come quella impugnata che, come già detto, appare congruamente e coerentemente motivata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-05-2011, n. 2736 Indennità

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Svolgimento del processo

Gli appellati proponevano ricorso per decreto ingiuntivo per la corresponsione del compenso sostitutivo per giorni di congedo ordinario non fruiti durante il periodo di aspettativa per infermità seguita senza soluzione di continuità dalla loro dispensa dal servizio per fisica inabilità.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso dei dipendenti della Polizia di Stato.

L’amministrazione appellante ha dedotto la violazione dell’articolo 14 del d.P.R. n. 395 del 1995.

All’udienza del 15 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La sezione non può che confermare il proprio orientamento già espresso con la sentenza del 18 novembre 2010, n. 8100.

Secondo il Ministero appellante, l’art. 18 del dpr n. 254 del 1999 si limiterebbe a prevedere il diritto del dipendente alla retribuzione del congedo ordinario (oltre che nei casi di cui all’art. 14 dpr 395 del 1995, anche) in caso di mancata fruizione di tale congedo per decesso, cessazione dal servizio per infermità ovvero – come nel caso di specie – per dispensa del dipendente dal servizio per motivi di salute disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, ma non per il caso di congedo ordinario non fruito durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità.

La questione è stata affrontata più volte da questo Consiglio di Stato che, da ultimo con la sentenza n. 2663 del 7 maggio 2010 della sesta sezione, ha ritenuto di aderire all’interpretazione che riconosce la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084).

Da tale indirizzo il Collegio non ha motivo di discostarsi, dovendosi riconoscere che nel corso del periodo di aspettativa per infermità il lavoratore matura il diritto al congedo ordinario, e che tale diritto sia monetizzabile in caso di mancata sua fruizione per cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.

Quanto al primo profilo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che la tesi secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità non risulta in alcun modo condivisibile, dal momento che il diritto del lavoratore alle ferie annuali (tutelato dall’art. 36 della Costituzione) è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì (come ha riconosciuto la Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001) al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1084 del 2009, cit.).

Ed infatti, il riconoscimento al lavoratore in stato di malattia del diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie – anche a prescindere dalla effettività della prestazione lavorativa – consente al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, vedendo in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute anche nell’interesse dello stesso datore di lavoro. Dal che consegue che la maturazione del richiamato diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., cod. civ., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. Civ., S.U., n. 14020 del 2001).

Venendo al secondo dei richiamati profili, si osserva che i principi dinanzi sinteticamente richiamati sono stati applicati dalla maggioritaria (e qui condivisa) giurisprudenza amministrativa nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, Sez. VI, nn. 1765 del 2008, 3637 del 2008, 6227 del 2005, 2568 del 2005, n. 2964 del 2005).

E’ stato in particolare evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

Tale conclusione è confortata dalla considerazione che il principio della monetizzabilità delle ferie non godute nel corso del periodo di aspettativa per infermità culminato con la dispensa dal servizio trova rafforzamento nella disposizione, di rilevanza specifica nel caso di specie, di cui all’art. 18 dpr 254 del 1999 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 19982001 e al biennio economico 19981999).

Secondo tale disposizione, in particolare, "al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità".

Ad avviso del Collegio la previsione relativa all’ultima delle ipotesi richiamate dalla menzionata disposizione (si tratta della mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2663 del 2010 cit.).

In base a quanto esposto, l’appello deve quindi essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio dei soggetti appellati esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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